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| Gazzetta n. 278 del 2005-11-29 |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 2005, n. 243 |  | Regolamento   recante   la  disciplina  ordinamentale  del  Consiglio superiore delle comunicazioni. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Vista  la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'articolo 41, comma 3;
 Vista   la   legge   10   dicembre   1975,   n.   693,  recante  la ristrutturazione  del  Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;
 Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in  data  1°  aprile  1977,  recante  norme  per il funzionamento del Consiglio  superiore  tecnico  delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione,  cosi'  come  modificato  dal  decreto del medesimo Ministro in data 7 febbraio 1994;
 Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto l'articolo 29 della legge 25 ottobre 1989, n. 355;
 Visto  il  decreto-legge  1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1994, n.  632,  recante  il  riordinamento  del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto-legge  12  giugno  2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
 Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
 Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112;
 Visto  il  testo  unico  della  radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
 Sentite le organizzazioni sindacali in data 8 giugno 2004;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 27 giugno 2005 e del 16 settembre 2005;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;
 Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 E m a n a
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 Attribuzioni del Consiglio superiore delle comunicazioni
 1.   Il   Consiglio   superiore  delle  comunicazioni,  di  seguito denominato:  "Consiglio superiore", esercita funzioni consultive e di proposta  nei  confronti del Ministro delle comunicazioni, di seguito denominato:  "Ministro",  in  tutte  le  materie  di  competenza  del Ministero  delle comunicazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 41  della  legge  16  gennaio 2003, n. 3. Svolge, altresi', i compiti gia'  attribuiti al Forum per le comunicazioni dall'articolo 1, comma 24,  della  legge  31  luglio  1997,  n. 249, soppresso con il citato articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
 2. Il Consiglio superiore deve essere sentito sui seguenti atti:
 a)  atti  di  pianificazione,  di  programmazione  e  in  materia tariffaria;
 b) contratti di servizio e contratti di programma;
 c)  atti  recanti  norme,  prescrizioni  o  capitolati  di natura tecnica;
 d)   accordi   e   convenzioni  con  Governi  esteri,  organi  ed organizzazioni    nazionali,    internazionali    o   sopranazionali, comunitari;
 e) accordi con regioni ed enti locali;
 f)  atti e accordi in materia di sicurezza delle reti, di crimini informatici  e  di  pirateria commessi con qualunque tecnologia della comunicazione,'di    multimedialita'   e   di   intermedialita',   di convergenza  multimediale,  di  nuove tecnologie della comunicazione, anche nel sistema integrato delle comunicazioni.
 3.  Il parere del Consiglio superiore puo' inoltre essere richiesto su  argomenti  attinenti alle strategie di sviluppo del settore delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione.
 4.  Il  Consiglio superiore esprime il proprio parere su ogni altro argomento  che  gli  venga  sottoposto  dal  Ministro  o,  per il suo tramite,  da  altre  amministrazioni  dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici, da Governi ed Autorita' estere.
 5.  Il  Consiglio  superiore puo' essere incaricato dal Ministro di compiere  indagini tecnico-economiche nelle materie di cui al comma 1 e  puo'  procedervi  di propria iniziativa in tutti i casi ne ravvisi motivatamente  l'utilita',  ai  fini  dell'efficacia della sua azione consultiva,  anche attraverso consultazioni con altri organismi; esso ha   facolta',  inoltre,  di  proporre  agli  organi  competenti  del Ministero  delle  comunicazioni  lo  svolgimento di studi, indagini o istruttorie  che  rivestano un interesse strategico, nelle materie di cui ai commi 2, 3 e 4.
 6.  Il  Consiglio superiore esercita, nei settori di competenza del Ministero,  compiti  di  proposta e di segnalazione, preordinati allo sviluppo  ed  al  miglioramento  delle  comunicazioni attraverso ogni tecnologia.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
 regolamenti.
 - Il testo dell'art. 41 della legge 16 gennaio 2003, n.
 3   (Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
 amministrazione), pubblicata nel supplemento ordinario alla
 Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, e' il seguente:
 "Art.   41   (Tecnologie  delle  comunicazioni).  -  1.
 Nell'ambito     dell'attivita'    del    Ministero    delle
 comunicazioni  nel  campo  dello  sviluppo delle tecnologie
 delle  comunicazioni  e  dell'informazione,  nonche'  della
 sicurezza  delle  reti  e della tutela delle comunicazioni,
 l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
 dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero
 delle  comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio
 e  ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti
 ed  istituti  di  ricerca  specializzati  nel settore delle
 poste  e  delle  comunicazioni,  di  predisposizione  della
 normativa  tecnica,  di certificazione e di omologazione di
 apparecchiature  e sistemi, di formazione del personale del
 Ministero  e  di  altre  organizzazioni pubbliche e private
 sulla   base   dell'art.   12,  comma 1,  lettera  b),  del
 decreto-legge  1° dicembre  1993,  n.  487, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso
 l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
 dell'informazione    opera    la    Scuola   superiore   di
 specializzazione  in  telecomunicazioni  ai sensi del regio
 decreto    19 agosto    1923,   n.   2483,   e   successive
 modificazioni.
 2.  Per  un  efficace  ed  efficiente  svolgimento  dei
 compiti  di  cui  al  comma 1, all'Istituto superiore delle
 comunicazioni   e  delle  tecnologie  dell'informazione  e'
 attribuita     autonomia     scientifica,    organizzativa,
 amministrativa  e  contabile  nei  limiti  stabiliti  dalla
 legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare
 attivita'  di ricerca sono versati all'entrata del bilancio
 dello  Stato  per  essere  successivamente riassegnati, con
 decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, allo
 stato  di  previsione  del  Ministero delle comunicazioni -
 centro    di   responsabilita'   amministrativa   "Istituto
 superiore    delle   comunicazioni   e   delle   tecnologie
 dell'informazione"   e   destinati  all'espletamento  delle
 attivita' di ricerca. L'Istituto e' sottoposto al controllo
 della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della
 legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e
 al  potere  di  indirizzo  e  vigilanza del Ministero delle
 comunicazioni.
 3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
 il   Consiglio   superiore  tecnico  delle  poste  e  delle
 telecomunicazioni  acquista  la  denominazione di Consiglio
 superiore  delle  comunicazioni  ed  assume  tra le proprie
 attribuzioni  quelle riconosciute in base all'art. 1, comma
 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al Forum permanente
 per  le  comunicazioni, che e' conseguentemente soppresso e
 nella  cui  dotazione  finanziaria  il  Consiglio  succede.
 Trascorsi  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore
 della  presente  legge,  i componenti del Consiglio cessano
 dalla carica. Il Consiglio superiore delle comunicazioni e'
 organo  consultivo  del  Ministero  delle comunicazioni con
 compiti   di   proposta  nei  settori  di'  competenza  del
 Ministero.  Con  regolamento  da emanare entro quattro mesi
 dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, su
 proposta  del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
 il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ai  sensi
 dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 si provvede al riordinamento del Consiglio.
 4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i
 propri  organi  periferici, esercita la vigilanza sui tetti
 di  radiofrequenze  compatibili con la salute umana anche a
 supporto  degli  organi  indicati  dall'art. 14 della legge
 22 febbraio  2001,  n. 36, ferme restando le competenze del
 Ministero della salute.
 5.   La   Fondazione   Ugo   Bordoni   e'  riconosciuta
 istituzione  privata  di alta cultura ed e' sottoposta alla
 vigilanza  del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione
 elabora  e  propone strategie di sviluppo del settore delle
 comunicazioni,  da  potere sostenere nelle sedi nazionali e
 internazionali   competenti,   coadiuva  operativamente  il
 Ministero  delle  comunicazioni nella soluzione organica ed
 interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico,
 economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio
 connesse  alle  attivita'  del  Ministero. Al finanziamento
 della   Fondazione   lo   Stato  contribuisce  mediante  un
 contributo  annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004
 di  5.165.000  euro per spese di investimento relative alle
 attivita'   di  ricerca.  Al  relativo  onere  si  provvede
 mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
 iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2002-2004,
 nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
 capitale  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del
 Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2002,
 allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
 relativo  al  Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza
 soluzione  di  continuita', rimanendo confermato, il regime
 convenzionale  tra  il  Ministero  delle comunicazioni e la
 Fondazione  Ugo  Bordoni, di cui all'atto stipulato in data
 7 marzo   2001,  recante  la  disciplina  delle  reciproche
 prestazioni  relative alle attivita' di collaborazione e la
 regolazione   dei   conseguenti   rapporti.  Nell'interesse
 generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica,
 la  Fondazione  Ugo  Bordoni  realizza  altresi' la rete di
 monitoraggio   dei  livelli  di  campo  elettromagnetico  a
 livello  nazionale,  a valere sui fondi di cui all'art. 112
 della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalita'
 stabilite da apposita convenzione.
 6.  Lo  statuto,  l'organizzazione  e  i ruoli organici
 della  Fondazione  Ugo  Bordoni sono ridefiniti in coerenza
 con  le  attivita'  indicate al comma 5. I dipendenti della
 Fondazione   risultanti  in  esubero  in  base  alla  nuova
 organizzazione, e comunque fino ad un massimo di 80 unita',
 possono  chiedere di essere immessi, anche in soprannumero,
 nel  ruolo  dell'Istituto  superiore  delle comunicazioni e
 delle  tecnologie  dell'informazione  e del Ministero delle
 comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali,
 secondo  criteri  e  modalita'  da definire con decreto del
 Ministro  delle  comunicazioni, di concerto con il Ministro
 per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede
 nei  posti  e  con  le  qualifiche professionali analoghe a
 quelle   rivestite.   Al   personale   immesso  compete  il
 trattamento  economico  spettante  agli  appartenenti  alla
 qualifica  in  cui  ciascun dipendente e' inquadrato, senza
 tenere   conto   dell'anzianita'   giuridica  ed  economica
 maturata  con  il  precedente rapporto. Per le finalita' di
 cui  al  presente  comma,  e'  autorizzata  la  spesa annua
 massima  di  4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui
 si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione  dello
 stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
 2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
 parte  corrente  "Fondo speciale" dello stato di previsione
 del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
 2002,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
 relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che
 hanno  presentato  domanda  di inquadramento possono essere
 mantenuti   in   servizio  presso  la  Fondazione  fino  al
 completamento delle procedure concorsuali.
 7.   Al   fine   di   incentivare   lo  sviluppo  della
 radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze
 terrestri,   in   aggiunta   a  quanto  gia'  previsto  dal
 decreto-legge   23 gennaio  2001,  n.  5,  convertito,  con
 modificazioni,   dalla  legge  20 marzo  2001,  n.  66,  il
 Ministero   delle   comunicazioni   promuove  attivita'  di
 sperimentazione   di   trasmissioni   televisive   digitali
 terrestri   e   di  servizi  interattivi,  con  particolare
 riguardo   alle   applicazioni   di   carattere  innovativo
 nell'area  dei  servizi  pubblici  e dell'interazione tra i
 cittadini  e  le  amministrazioni  dello Stato, avvalendosi
 della  riserva  di  frequenze  di  cui all'art. 2, comma 6,
 lettera  d),  della  legge  31 luglio  1997,  n.  249. Tali
 attivita' sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero
 delle  comunicazioni e dell'Autorita' per le garanzie nelle
 comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione
 Ugo  Bordoni  attraverso  convenzioni  da  stipulare tra la
 medesima    Fondazione    e    soggetti    abilitati   alla
 sperimentazione  ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del
 2001,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del
 2001,  e  della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorita'
 per  le  garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001,
 pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale  n.  284  del  6 dicembre  2001,  sulla  base  di
 progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in
 vigore del provvedimento previsto dall'art. 29 della citata
 deliberazione  n. 435/01/CONS, per le predette attivita' di
 sperimentazione    sono    utilizzate,    su    base    non
 interferenziale, le frequenze libere o disponibili.
 8.   All'art.   2-bis,   comma  10,  del  decreto-legge
 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
 legge   20 marzo   2001,  n.  66,  dopo  le  parole:  "sono
 rilasciate dal Ministero delle comunicazioni" sono aggiunte
 le  seguenti:  "che  esercita  la  vigilanza e il controllo
 sull'assolvimento  degli obblighi derivanti anche da quelle
 rilasciate    dall'Autorita'    per   le   garanzie   nelle
 comunicazioni".
 9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in
 ambito  locale  che  alla  data  di entrata in vigore della
 presente   legge   risultino   debitrici   per   canoni  di
 concessione per l'esercizio di attivita' di radiodiffusione
 dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria
 posizione   debitoria,  senza  applicazione  di  interessi,
 mediante  pagamento  di quanto dovuto, da effettuarsi entro
 novanta  giorni  dalla  comunicazione  alle  interessate da
 parte   del  Ministero  delle  comunicazioni,  in  un'unica
 soluzione  se  l'importo e' inferiore ad Euro 5.000, ovvero
 in  un  numero  massimo di cinque rate mensili di ammontare
 non  inferiore  ad  Euro 2.000,  con scadenza a partire dal
 trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della
 comunicazione,   se   l'importo  e'  pari  o  superiore  ad
 Euro 5.000".
 -  La  legge 10 dicembre 1975, n. 693 (Ristrutturazione
 del   Consiglio   superiore   tecnico  delle  poste,  delle
 telecomunicazioni  e  dell'automazione) e' pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1975, n. 343.
 -   Il   decreto  del  Ministro  delle  poste  e  delle
 telecomunicazioni    1° aprile    1977    (Norme   per   il
 funzionamento  del Consiglio superiore tecnico delle poste,
 delle  telecomunicazioni  e dell'automazione) e' pubblicato
 nel  Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle
 comunicazioni n. 19 del 1977 (Parte seconda).
 -   Il   decreto  del  Ministro  delle  poste  e  delle
 telecomunicazioni  7 febbraio  1994,  n.  167  (Regolamento
 recante  modificazioni  al  decreto  ministeriale 1° aprile
 1977  concernente  norme per il funzionamento del Consiglio
 superiore  tecnico  delle  poste, delle telecomunicazioni e
 dell'automazione)  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
 10 marzo 1994, n. 57.
 - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
 "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge;".
 - Il testo dell'art. 29 della legge 25 ottobre 1989, n.
 355     (Disposizioni     concernenti     il     personale,
 l'organizzazione,  i  servizi  e  le  attivita'  sociali ed
 assistenziali  delle aziende dipendenti dal Ministero delle
 poste    e   delle   telecomunicazioni),   pubblicata   nel
 supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 7 novembre
 1989, n. 260, e' il seguente:
 "Art.  29 (Funzionamento degli organi collegiali). - 1.
 Ai  componenti del consiglio di amministrazione delle poste
 e  delle  telecomunicazioni, della commissione centrale per
 gli  uffici  locali,  del consiglio superiore tecnico delle
 poste,  delle  telecomunicazioni  e dell'automazione, delle
 commissioni  centrali  del  personale  dell'Amministrazione
 delle  poste  e  delle  telecomunicazioni e dell'Azienda di
 Stato   per   i   servizi   telefonici,  della  commissione
 paritetica  Amministrazione-sindacati  di  cui  all'art.  1
 della  legge 3 aprile 1979, n. 101, e della commissione del
 dopolavoro   postelegrafonico   spetta,   per  le  missioni
 compiute   in   dipendenza  della  carica,  il  trattamento
 economico  di  trasferta  previsto  per gli impiegati dello
 Stato   con   qualifica  di  dirigente  generale,  se  piu'
 favorevole.".
 -   Il   decreto-legge   1° dicembre   1993,   n.   487
 (Trasformazione  dell'Amministrazione  delle  poste e delle
 telecomunicazioni    in    ente    pubblico   economico   e
 riorganizzazione  del  Ministero) pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 2 dicembre 1993, n. 283, e' stato convertito, con
 modificazioni,   dalla   legge   29 gennaio  1994,  n.  71,
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24.
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
 1994,   n.   632  (Regolamento  recante  riordinamento  del
 Consiglio   superiore   tecnico   delle   poste   e   delle
 telecomunicazioni)  abrogato  dal  presente regolamento, e'
 stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 1994,
 n. 269.
 -  Il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
 generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
 amministrazioni  pubbliche)  e'  pubblicato nel supplemento
 ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
 -    Il    decreto-legge   12 giugno   2001,   n.   217
 (Modificazioni  al  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n.
 300,  nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
 di  organizzazione  del Governo), pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale  12 giugno  2001, n. 134 e' stato convertito, con
 modificazioni,   dalla   legge   3 agosto   2001,  n.  317,
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.
 -  Il  decreto  legislativo  30 dicembre  2003,  n. 366
 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio
 1999,  n.  300,  concernenti  le  funzioni  e  la struttura
 organizzativa  del  Ministero  delle comunicazioni, a norma
 dell'art.   1   della  legge  6 luglio  2002,  n.  137)  e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5.
 - Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
 delle   comunicazioni   elettroniche)   e'  pubblicato  nel
 supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 settembre
 2003, n. 214.
 - La legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in
 materia  di  assetto  del  sistema  radiotelevisivo e della
 RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  nonche'  delega al
 Governo    per   l'emanazione   del   testo   unico   della
 radiotelevisione)  e'  pubblicata nel supplemento ordinario
 alla Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2004, n. 104.
 -  Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo
 unico della radiotelevisione) e' pubblicato nel supplemento
 ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n. 208.
 Note all'art. 1:
 -  Per  l'art. 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si
 vedano le note alle premesse.
 -  Il  comma 24 dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997,
 n.  249  (Istituzione  dell'Autorita' per le garanzie nelle
 comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
 radiotelevisivo)  pubblicata nel supplemento ordinario alla
 Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177, recava:
 "24.   Presso   il  Ministero  delle  comunicazioni  e'
 istituito un Forum permanente per le comunicazioni composto
 oltre  che  da  rappresentanti  dello  stesso  Ministero da
 esperti  di  riconosciuta  competenza  e  da  operatori del
 settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio
 e  di  proposta  nel  settore della multimedialita' e delle
 nuove  tecnologie  della  comunicazione.  L'istituzione del
 Forum  non  comporta  oneri  finanziari  aggiuntivi  per lo
 Stato".
 
 
 
 
 |  | Art. 2 Composizione
 
 1.  I  componenti del Consiglio superiore sono nominati con decreto del Ministro.
 2. Il Consiglio superiore e' cosi' composto: a) il  presidente,  scelto  tra  persone  estranee al Ministero delle
 comunicazioni,   dotato   di  alta  e  riconosciuta  esperienza  e
 prestigio  nelle  discipline  tecniche,  economiche  o  giuridiche
 attinenti alle attribuzioni del Consiglio superiore; b) il segretario generale del Ministero delle comunicazioni; c) quattro  dirigenti  generali in servizio presso il Ministero delle
 comunicazioni,  tra  i  quali il direttore dell'Istituto superiore
 delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione; d) un magistrato del Consiglio di Stato; e) un magistrato della Corte dei conti; f) un avvocato dello Stato; g) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; h) un rappresentante del Ministero dell'interno; i) un rappresentante del Ministero della difesa; l) un rappresentante del Ministero delle attivita' produttive; m) un  rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
 e della ricerca; n) un  esperto del Consiglio nazionale delle ricerche, di documentata
 competenza nelle materie di cui all'articolo 1, comma 1; o) un  esperto  in  materia di innovazione tecnologica, designato dal
 Dipartimento  dell'innovazione e delle tecnologie della Presidenza
 del   Consiglio  dei  Ministri,  di  riconosciuta  esperienza  nel
 settore; p) diciannove   membri   scelti   tra   persone   dotate  di  elevata
 professionalita'  e competenza nelle discipline tecniche attinenti
 alla    materia   delle   comunicazioni   elettroniche   e   della
 multimedialita',    economiche    o   giuridiche   relative   alle
 attribuzioni del Consiglio superiore.
 3.  I rappresentanti dei Ministeri, ove appartenenti alle pubbliche amministrazioni, rivestono qualifica dirigenziale o equiparata.
 4.  I  componenti  del Consiglio superiore durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
 5.  Con  decreto  del  Ministro  e'  istituito  un apposito elenco, composto  da non piu' di trentasei nominativi, di membri straordinari del  Consiglio  superiore  esperti nelle materie da esso trattate. Il presidente  del  Consiglio superiore puo' chiamare a partecipare allo svolgimento  dei lavori, per ciascun argomento all'ordine del giorno, fino  a  tre  esperti  tratti  dal  detto  elenco ai quali non spetta diritto di voto.
 6. La carica di componente del Consiglio superiore e' incompatibile con la titolarita' di interessi in potenziale contrasto o concorrenza con  l'interesse pubblico. Ove sussista una causa di incompatibilita' ed   il   componente,  benche'  diffidato,  non  abbia  provveduto  a rimuoverla,  lo  stesso  e'  dichiarato  decaduto  dall'ufflcio,  con provvedimento del Ministro.
 7. I componenti del Consiglio superiore sono tenuti a: a) rispettare l'obbligo di riservatezza; b) non  utilizzare per fini privati le informazioni delle quali siano
 venuti a conoscenza in ragione del loro incarico; c) non  assumere  iniziative  suscettibili  di  arrecare  pregiudizio
 all'attivita'   istituzionale  e  alle  finalita'  perseguite  dal
 Ministero delle comunicazioni; d) intervenire personalmente alle sedute dell'organo.
 8.  In caso di assenza ingiustificata dalle sedute protratta per un periodo  superiore  a  quattro  mesi  consecutivi,  i  componenti del Consiglio  superiore  possono  essere  dichiarati  decaduti e la loro sostituzione  ha  luogo  con le modalita' di cui ai commi precedenti. Comporta  altresi'  decadenza  la  grave o reiterata violazione degli altri obblighi indicati al comma 6.
 9.  Al  presidente  e agli altri componenti del Consiglio superiore spetta  un'indennita'  fissa,  nonche'  un  gettone  di  presenza per ciascuna  seduta,  con  il  limite massimo di due sedute al giorno ed otto  sedute  mensili.  Gli importi di tali emolumenti sono stabiliti con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 10.  Qualora  i componenti del Consiglio superiore non rivestano la qualifica   di  dipendenti  statali,  per  le  missioni  compiute  in dipendenza  della  carica  e' dovuto loro il trattamento economico di missione  previsto  per il personale avente la qualifica di dirigente generale.
 11.  Fuori  dei  casi  previsti  dai commi 5, 6 e 7, e salvo quanto disposto  dal  comma  2  dell'articolo  6,  i  membri  del  Consiglio superiore non sono soggetti a revoca, a decadenza ed a sostituzione.
 12.  Le  dimissioni  dei singoli membri del Consiglio superiore non comportano la decadenza del Consiglio stesso, qualunque sia il numero dei membri dimissionari.
 |  | Art. 3 Ordinamento
 
 1.  Il  Consiglio  superiore  esercita  le  proprie attribuzioni in adunanza generale, per l'esame delle questioni di massima e di quelle di particolare importanza, individuate dal presidente, ovvero a mezzo delle sezioni o della giunta di cui al comma 6.
 2. Le sedute non hanno carattere pubblico; per la loro validita' e' necessaria  la  presenza  della  maggioranza  degli  aventi diritto a parteciparvi.
 3. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
 4.  Il Consiglio superiore si articola in quattro sezioni, ciascuna composta  da almeno sette membri tra cui un presidente, nonche' nella giunta, ciascuna dotata di un segretario e dell'occorrente personale, nell'ambito di quello previsto dall'articolo 5.
 5. Le competenze delle sezioni sono le seguenti: a) sezione  I:  atti  di  pianificazione  e  programmazione,  atti in
 materia tariffaria; norme e prescrizioni tecniche; b) sezione II: convenzioni in genere; accordi internazionali; accordi
 con regioni ed enti locali; c) sezione   III:   ricerca   e  sperimentazione;  nuove  tecnologie;
 istruzione e aggiornamento professionale; d) sezione  IV: multimedialita' ed intermedialita'; contenuti; affari
 non suscettibili di rientrare nella competenza delle altre sezioni
 o della giunta.
 6.  Per l'esame degli argomenti che possano interessare la difesa e la  sicurezza  dello  Stato,  nonche' delle problematiche che possano concernere  la  partecipazione nazionale ad accordi internazionali di difesa  comune  anche  dell'ordine  pubblico, il parere del Consiglio superiore  e' reso dalla giunta, costituita nell'ambito del Consiglio superiore  e  composta  da  non  piu'  di  sette  membri  tra  cui il rappresentante  del  Ministero  della  difesa. I membri della giunta, cosi'  come  il  presidente  del  Consiglio  superiore, devono essere muniti  del  nulla  osta  di segretezza (NOS) e tenuti all'osservanza delle  norme  unificate per la tutela del segreto. La richiesta di un parere  della giunta, ove non proveniente dallo stesso Ministro, deve essere  dal  medesimo  specificamente  autorizzata.  I commi 2 e 3 si applicano anche alle deliberazioni della giunta.
 7. La nomina dei presidenti di giunta e di sezione e l'assegnazione di  ciascun componente del Consiglio alla giunta e alle sezioni viene stabilita  con  decreto  del  Ministro, che, su proposta motivata del presidente, puo' modificarla.
 8. Con decreto del Ministro puo' essere ulteriormente disciplinato, in   attuazione   del  presente  regolamento,  il  funzionamento  del Consiglio   superiore.   Con   le  stesse  modalita'  possono  essere modificate le competenze di cui al comma 5.
 |  | Art. 4 Attribuzioni del presidente del Consiglio superiore
 e disposizioni procedurali
 
 1.  Il  presidente  del  Consiglio  superiore  esercita le seguenti attribuzioni: a) convoca e presiede l'adunanza generale; b) assegna  gli  affari all'adunanza generale, alle singole sezioni o
 alla  giunta,  in  conformita'  alle previsioni dell'articolo 3, e
 partecipa alle loro sedute con diritto di voto; c) designa i relatori per gli affari assegnati all'adunanza generale;
 puo' richiedere, per determinati affari che attengano nello stesso
 tempo  alle  competenze  di due sezioni, il parere congiunto delle
 medesime, assumendo la loro presidenza nella seduta congiunta; d) ha  facolta'  di  invitare  alle  riunioni  da  lui  presiedute  i
 rappresentanti  degli  uffici  pubblici istituzionalmente preposti
 alla  trattazione delle questioni iscritte all'ordine del giorno e
 di   chiamare   a  partecipare  ai  lavori  gli  esperti  indicati
 all'articolo 2, comma 5; e) ha  facolta'  di  disporre l'audizione, anche preventiva, di altre
 amministrazioni  dello  Stato  o  di  enti  od  organismi comunque
 interessati  ai singoli pareri ovvero di esperti in relazione alle
 specifiche questioni oggetto del parere.
 2.  I  presidenti  delle  sezioni  ed  il  presidente  della giunta convocano  e  presiedono  i  rispettivi collegi; designano i relatori degli  affari  di  loro  competenza; coordinano i lavori dei collegi; possono  invitare alle riunioni da loro presiedute, con l'accordo del presidente  del  Consiglio  superiore,  i rappresentanti degli uffici pubblici  istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni iscritte all'ordine del giorno.
 3. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del presidente del Consiglio  superiore  e  quelle dei presidenti di giunta e di sezione sono  rispettivamente  esercitate  dal  presidente  di  sezione o dal componente  con maggiore anzianita' di appartenenza all'organo ed, in caso di parita', dal presidente o dal componente piu' anziano d'eta'.
 4.  L'avviso  di  convocazione  per  ciascuna  seduta del Consiglio superiore   deve   pervenire   con  l'ordine  del  giorno  a  ciascun componente,   di  regola,  almeno  cinque  giorni  prima  della  data stabilita per la seduta.
 5.  Il  presidente del Consiglio superiore, sentito il Consiglio in seduta  plenaria  o  la  sezione,  a  seconda  della competenza, puo' disporre  l'audizione  dei  soggetti  interessati  all'oggetto  della richiesta  di  parere  ed altresi' effettuare consultazioni di terzi, quali  operatori  scientifici  od  economici  ed  enti  esponenziali. L'attivita' istruttoria si conforma ai principi del pluralismo, delle pari opportunita', della speditezza e tempestivita'.
 6.  Nei  pareri del Consiglio superiore e' dato atto dell'attivita' istruttoria svolta.
 |  | Art. 5 Ufficio di segreteria
 
 1.  Presso  il  Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, composto  dal  segretario  dell'adunanza generale, che lo dirige, con qualifica  dirigenziale,  dai segretari delle sezioni e della giunta, nonche'  dal  restante  personale occorrente, scelti tra il personale del  Ministero  delle  comunicazioni.  Al  personale  dell'ufficio di segreteria  non  spetta alcun compenso aggiuntivo rispetto al proprio trattamento.
 2.  Il  segretario  dell'adunanza  generale  e'  responsabile della gestione  delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Consiglio  superiore,  svolge  attivita'  di supporto al presidente e sovrintende ai segretari delle sezioni e della giunta.
 3. Il segretario dell'adunanza generale e i segretari delle sezioni e della giunta nell'ambito delle rispettive competenze curano l'invio ai  componenti  degli  avvisi  di  convocazione  delle sedute con gli ordini  del  giorno, stendono i verbali di seduta, ed assicurano ogni altro   adempimento  occorrente  ai  fini  del  regolare  svolgimento dell'attivita' collegiale.
 4.  La consistenza della dotazione di personale addetto all'ufficio di  segreteria  viene stabilita con decreto del Ministro, nell'ambito della dotazione organica del Ministero.
 5.  L'assegnazione del personale all'ufficio di segreteria avviene, su  parere favorevole del presidente, tenuto conto delle esigenze del Consiglio  e  dell'esperienza professionale maturata, in relazione ai compiti da svolgere.
 |  | Art. 6 Disposizioni finanziarie, abrogative e transitorie
 
 1.  Dall'attuazione  del  presente  regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 2.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del presente regolamento e' abrogato  il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1994, n. 632. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 8, continua  ad  applicarsi  il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in data 1° aprile 1977, e successive modificazioni, relativamente   alle   disposizioni   compatibili   con  il  presente regolamento.
 3.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente regolamento i componenti   del  Consiglio  superiore  delle  comunicazioni  cessano dall'incarico. Al rinnovo del Consiglio si provvede secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 2.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 9 novembre 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Landolfi, Ministro delle comunicazioni
 Tremonti,   Ministro  dell'eco-nomia  e
 delle finanze
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 173
 
 
 
 Note all'art. 6:
 -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 27 ottobre 1994, n. 632, si vedano le note alle premesse.
 -  Per  il  decreto  del  Ministro  delle poste e delle
 telecomunicazioni     1° aprile    1977,    e    successive
 modificazioni, si vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
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