Gazzetta n. 278 del 2005-11-29 |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 2005, n. 243 |
Regolamento recante la disciplina ordinamentale del Consiglio superiore delle comunicazioni. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'articolo 41, comma 3; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 693, recante la ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione; Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in data 1° aprile 1977, recante norme per il funzionamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, cosi' come modificato dal decreto del medesimo Ministro in data 7 febbraio 1994; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 29 della legge 25 ottobre 1989, n. 355; Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1994, n. 632, recante il riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112; Visto il testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; Sentite le organizzazioni sindacali in data 8 giugno 2004; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 27 giugno 2005 e del 16 settembre 2005; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005; Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1. Attribuzioni del Consiglio superiore delle comunicazioni 1. Il Consiglio superiore delle comunicazioni, di seguito denominato: "Consiglio superiore", esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del Ministro delle comunicazioni, di seguito denominato: "Ministro", in tutte le materie di competenza del Ministero delle comunicazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Svolge, altresi', i compiti gia' attribuiti al Forum per le comunicazioni dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, soppresso con il citato articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 2. Il Consiglio superiore deve essere sentito sui seguenti atti: a) atti di pianificazione, di programmazione e in materia tariffaria; b) contratti di servizio e contratti di programma; c) atti recanti norme, prescrizioni o capitolati di natura tecnica; d) accordi e convenzioni con Governi esteri, organi ed organizzazioni nazionali, internazionali o sopranazionali, comunitari; e) accordi con regioni ed enti locali; f) atti e accordi in materia di sicurezza delle reti, di crimini informatici e di pirateria commessi con qualunque tecnologia della comunicazione,'di multimedialita' e di intermedialita', di convergenza multimediale, di nuove tecnologie della comunicazione, anche nel sistema integrato delle comunicazioni. 3. Il parere del Consiglio superiore puo' inoltre essere richiesto su argomenti attinenti alle strategie di sviluppo del settore delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione. 4. Il Consiglio superiore esprime il proprio parere su ogni altro argomento che gli venga sottoposto dal Ministro o, per il suo tramite, da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici, da Governi ed Autorita' estere. 5. Il Consiglio superiore puo' essere incaricato dal Ministro di compiere indagini tecnico-economiche nelle materie di cui al comma 1 e puo' procedervi di propria iniziativa in tutti i casi ne ravvisi motivatamente l'utilita', ai fini dell'efficacia della sua azione consultiva, anche attraverso consultazioni con altri organismi; esso ha facolta', inoltre, di proporre agli organi competenti del Ministero delle comunicazioni lo svolgimento di studi, indagini o istruttorie che rivestano un interesse strategico, nelle materie di cui ai commi 2, 3 e 4. 6. Il Consiglio superiore esercita, nei settori di competenza del Ministero, compiti di proposta e di segnalazione, preordinati allo sviluppo ed al miglioramento delle comunicazioni attraverso ogni tecnologia.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, e' il seguente: "Art. 41 (Tecnologie delle comunicazioni). - 1. Nell'ambito dell'attivita' del Ministero delle comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione, nonche' della sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle comunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private sulla base dell'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione opera la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni. 2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e' attribuita autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare attivita' di ricerca sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni - centro di responsabilita' amministrativa "Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione" e destinati all'espletamento delle attivita' di ricerca. L'Istituto e' sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle comunicazioni. 3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie attribuzioni quelle riconosciute in base all'art. 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al Forum permanente per le comunicazioni, che e' conseguentemente soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio succede. Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle comunicazioni e' organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di' competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio. 4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a supporto degli organi indicati dall'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del Ministero della salute. 5. La Fondazione Ugo Bordoni e' riconosciuta istituzione privata di alta cultura ed e' sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, coadiuva operativamente il Ministero delle comunicazioni nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attivita' del Ministero. Al finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle attivita' di ricerca. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza soluzione di continuita', rimanendo confermato, il regime convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche prestazioni relative alle attivita' di collaborazione e la regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresi' la rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'art. 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalita' stabilite da apposita convenzione. 6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attivita' indicate al comma 5. I dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione, e comunque fino ad un massimo di 80 unita', possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nel ruolo dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e modalita' da definire con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a quelle rivestite. Al personale immesso compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente e' inquadrato, senza tenere conto dell'anzianita' giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto. Per le finalita' di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che hanno presentato domanda di inquadramento possono essere mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al completamento delle procedure concorsuali. 7. Al fine di incentivare lo sviluppo della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, in aggiunta a quanto gia' previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il Ministero delle comunicazioni promuove attivita' di sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere innovativo nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi della riserva di frequenze di cui all'art. 2, comma 6, lettera d), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali attivita' sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la medesima Fondazione e soggetti abilitati alla sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento previsto dall'art. 29 della citata deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette attivita' di sperimentazione sono utilizzate, su base non interferenziale, le frequenze libere o disponibili. 8. All'art. 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: "sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni" sono aggiunte le seguenti: "che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni". 9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino debitrici per canoni di concessione per l'esercizio di attivita' di radiodiffusione dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria posizione debitoria, senza applicazione di interessi, mediante pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da parte del Ministero delle comunicazioni, in un'unica soluzione se l'importo e' inferiore ad Euro 5.000, ovvero in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare non inferiore ad Euro 2.000, con scadenza a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, se l'importo e' pari o superiore ad Euro 5.000". - La legge 10 dicembre 1975, n. 693 (Ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1975, n. 343. - Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° aprile 1977 (Norme per il funzionamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione) e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle comunicazioni n. 19 del 1977 (Parte seconda). - Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 7 febbraio 1994, n. 167 (Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 1° aprile 1977 concernente norme per il funzionamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1994, n. 57. - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;". - Il testo dell'art. 29 della legge 25 ottobre 1989, n. 355 (Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attivita' sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1989, n. 260, e' il seguente: "Art. 29 (Funzionamento degli organi collegiali). - 1. Ai componenti del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, della commissione centrale per gli uffici locali, del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, delle commissioni centrali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, della commissione paritetica Amministrazione-sindacati di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e della commissione del dopolavoro postelegrafonico spetta, per le missioni compiute in dipendenza della carica, il trattamento economico di trasferta previsto per gli impiegati dello Stato con qualifica di dirigente generale, se piu' favorevole.". - Il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1993, n. 283, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24. - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1994, n. 632 (Regolamento recante riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni) abrogato dal presente regolamento, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 1994, n. 269. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106. - Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 (Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134 e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181. - Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5. - Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214. - La legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione) e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2004, n. 104. - Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n. 208. Note all'art. 1: - Per l'art. 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si vedano le note alle premesse. - Il comma 24 dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177, recava: "24. Presso il Ministero delle comunicazioni e' istituito un Forum permanente per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da operatori del settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio e di proposta nel settore della multimedialita' e delle nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del Forum non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato".
| Art. 2 Composizione
1. I componenti del Consiglio superiore sono nominati con decreto del Ministro. 2. Il Consiglio superiore e' cosi' composto: a) il presidente, scelto tra persone estranee al Ministero delle comunicazioni, dotato di alta e riconosciuta esperienza e prestigio nelle discipline tecniche, economiche o giuridiche attinenti alle attribuzioni del Consiglio superiore; b) il segretario generale del Ministero delle comunicazioni; c) quattro dirigenti generali in servizio presso il Ministero delle comunicazioni, tra i quali il direttore dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione; d) un magistrato del Consiglio di Stato; e) un magistrato della Corte dei conti; f) un avvocato dello Stato; g) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; h) un rappresentante del Ministero dell'interno; i) un rappresentante del Ministero della difesa; l) un rappresentante del Ministero delle attivita' produttive; m) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; n) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche, di documentata competenza nelle materie di cui all'articolo 1, comma 1; o) un esperto in materia di innovazione tecnologica, designato dal Dipartimento dell'innovazione e delle tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di riconosciuta esperienza nel settore; p) diciannove membri scelti tra persone dotate di elevata professionalita' e competenza nelle discipline tecniche attinenti alla materia delle comunicazioni elettroniche e della multimedialita', economiche o giuridiche relative alle attribuzioni del Consiglio superiore. 3. I rappresentanti dei Ministeri, ove appartenenti alle pubbliche amministrazioni, rivestono qualifica dirigenziale o equiparata. 4. I componenti del Consiglio superiore durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. 5. Con decreto del Ministro e' istituito un apposito elenco, composto da non piu' di trentasei nominativi, di membri straordinari del Consiglio superiore esperti nelle materie da esso trattate. Il presidente del Consiglio superiore puo' chiamare a partecipare allo svolgimento dei lavori, per ciascun argomento all'ordine del giorno, fino a tre esperti tratti dal detto elenco ai quali non spetta diritto di voto. 6. La carica di componente del Consiglio superiore e' incompatibile con la titolarita' di interessi in potenziale contrasto o concorrenza con l'interesse pubblico. Ove sussista una causa di incompatibilita' ed il componente, benche' diffidato, non abbia provveduto a rimuoverla, lo stesso e' dichiarato decaduto dall'ufflcio, con provvedimento del Ministro. 7. I componenti del Consiglio superiore sono tenuti a: a) rispettare l'obbligo di riservatezza; b) non utilizzare per fini privati le informazioni delle quali siano venuti a conoscenza in ragione del loro incarico; c) non assumere iniziative suscettibili di arrecare pregiudizio all'attivita' istituzionale e alle finalita' perseguite dal Ministero delle comunicazioni; d) intervenire personalmente alle sedute dell'organo. 8. In caso di assenza ingiustificata dalle sedute protratta per un periodo superiore a quattro mesi consecutivi, i componenti del Consiglio superiore possono essere dichiarati decaduti e la loro sostituzione ha luogo con le modalita' di cui ai commi precedenti. Comporta altresi' decadenza la grave o reiterata violazione degli altri obblighi indicati al comma 6. 9. Al presidente e agli altri componenti del Consiglio superiore spetta un'indennita' fissa, nonche' un gettone di presenza per ciascuna seduta, con il limite massimo di due sedute al giorno ed otto sedute mensili. Gli importi di tali emolumenti sono stabiliti con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 10. Qualora i componenti del Consiglio superiore non rivestano la qualifica di dipendenti statali, per le missioni compiute in dipendenza della carica e' dovuto loro il trattamento economico di missione previsto per il personale avente la qualifica di dirigente generale. 11. Fuori dei casi previsti dai commi 5, 6 e 7, e salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6, i membri del Consiglio superiore non sono soggetti a revoca, a decadenza ed a sostituzione. 12. Le dimissioni dei singoli membri del Consiglio superiore non comportano la decadenza del Consiglio stesso, qualunque sia il numero dei membri dimissionari. | Art. 3 Ordinamento
1. Il Consiglio superiore esercita le proprie attribuzioni in adunanza generale, per l'esame delle questioni di massima e di quelle di particolare importanza, individuate dal presidente, ovvero a mezzo delle sezioni o della giunta di cui al comma 6. 2. Le sedute non hanno carattere pubblico; per la loro validita' e' necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto a parteciparvi. 3. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 4. Il Consiglio superiore si articola in quattro sezioni, ciascuna composta da almeno sette membri tra cui un presidente, nonche' nella giunta, ciascuna dotata di un segretario e dell'occorrente personale, nell'ambito di quello previsto dall'articolo 5. 5. Le competenze delle sezioni sono le seguenti: a) sezione I: atti di pianificazione e programmazione, atti in materia tariffaria; norme e prescrizioni tecniche; b) sezione II: convenzioni in genere; accordi internazionali; accordi con regioni ed enti locali; c) sezione III: ricerca e sperimentazione; nuove tecnologie; istruzione e aggiornamento professionale; d) sezione IV: multimedialita' ed intermedialita'; contenuti; affari non suscettibili di rientrare nella competenza delle altre sezioni o della giunta. 6. Per l'esame degli argomenti che possano interessare la difesa e la sicurezza dello Stato, nonche' delle problematiche che possano concernere la partecipazione nazionale ad accordi internazionali di difesa comune anche dell'ordine pubblico, il parere del Consiglio superiore e' reso dalla giunta, costituita nell'ambito del Consiglio superiore e composta da non piu' di sette membri tra cui il rappresentante del Ministero della difesa. I membri della giunta, cosi' come il presidente del Consiglio superiore, devono essere muniti del nulla osta di segretezza (NOS) e tenuti all'osservanza delle norme unificate per la tutela del segreto. La richiesta di un parere della giunta, ove non proveniente dallo stesso Ministro, deve essere dal medesimo specificamente autorizzata. I commi 2 e 3 si applicano anche alle deliberazioni della giunta. 7. La nomina dei presidenti di giunta e di sezione e l'assegnazione di ciascun componente del Consiglio alla giunta e alle sezioni viene stabilita con decreto del Ministro, che, su proposta motivata del presidente, puo' modificarla. 8. Con decreto del Ministro puo' essere ulteriormente disciplinato, in attuazione del presente regolamento, il funzionamento del Consiglio superiore. Con le stesse modalita' possono essere modificate le competenze di cui al comma 5. | Art. 4 Attribuzioni del presidente del Consiglio superiore e disposizioni procedurali
1. Il presidente del Consiglio superiore esercita le seguenti attribuzioni: a) convoca e presiede l'adunanza generale; b) assegna gli affari all'adunanza generale, alle singole sezioni o alla giunta, in conformita' alle previsioni dell'articolo 3, e partecipa alle loro sedute con diritto di voto; c) designa i relatori per gli affari assegnati all'adunanza generale; puo' richiedere, per determinati affari che attengano nello stesso tempo alle competenze di due sezioni, il parere congiunto delle medesime, assumendo la loro presidenza nella seduta congiunta; d) ha facolta' di invitare alle riunioni da lui presiedute i rappresentanti degli uffici pubblici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni iscritte all'ordine del giorno e di chiamare a partecipare ai lavori gli esperti indicati all'articolo 2, comma 5; e) ha facolta' di disporre l'audizione, anche preventiva, di altre amministrazioni dello Stato o di enti od organismi comunque interessati ai singoli pareri ovvero di esperti in relazione alle specifiche questioni oggetto del parere. 2. I presidenti delle sezioni ed il presidente della giunta convocano e presiedono i rispettivi collegi; designano i relatori degli affari di loro competenza; coordinano i lavori dei collegi; possono invitare alle riunioni da loro presiedute, con l'accordo del presidente del Consiglio superiore, i rappresentanti degli uffici pubblici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni iscritte all'ordine del giorno. 3. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del presidente del Consiglio superiore e quelle dei presidenti di giunta e di sezione sono rispettivamente esercitate dal presidente di sezione o dal componente con maggiore anzianita' di appartenenza all'organo ed, in caso di parita', dal presidente o dal componente piu' anziano d'eta'. 4. L'avviso di convocazione per ciascuna seduta del Consiglio superiore deve pervenire con l'ordine del giorno a ciascun componente, di regola, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta. 5. Il presidente del Consiglio superiore, sentito il Consiglio in seduta plenaria o la sezione, a seconda della competenza, puo' disporre l'audizione dei soggetti interessati all'oggetto della richiesta di parere ed altresi' effettuare consultazioni di terzi, quali operatori scientifici od economici ed enti esponenziali. L'attivita' istruttoria si conforma ai principi del pluralismo, delle pari opportunita', della speditezza e tempestivita'. 6. Nei pareri del Consiglio superiore e' dato atto dell'attivita' istruttoria svolta. | Art. 5 Ufficio di segreteria
1. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, composto dal segretario dell'adunanza generale, che lo dirige, con qualifica dirigenziale, dai segretari delle sezioni e della giunta, nonche' dal restante personale occorrente, scelti tra il personale del Ministero delle comunicazioni. Al personale dell'ufficio di segreteria non spetta alcun compenso aggiuntivo rispetto al proprio trattamento. 2. Il segretario dell'adunanza generale e' responsabile della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Consiglio superiore, svolge attivita' di supporto al presidente e sovrintende ai segretari delle sezioni e della giunta. 3. Il segretario dell'adunanza generale e i segretari delle sezioni e della giunta nell'ambito delle rispettive competenze curano l'invio ai componenti degli avvisi di convocazione delle sedute con gli ordini del giorno, stendono i verbali di seduta, ed assicurano ogni altro adempimento occorrente ai fini del regolare svolgimento dell'attivita' collegiale. 4. La consistenza della dotazione di personale addetto all'ufficio di segreteria viene stabilita con decreto del Ministro, nell'ambito della dotazione organica del Ministero. 5. L'assegnazione del personale all'ufficio di segreteria avviene, su parere favorevole del presidente, tenuto conto delle esigenze del Consiglio e dell'esperienza professionale maturata, in relazione ai compiti da svolgere. | Art. 6 Disposizioni finanziarie, abrogative e transitorie
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1994, n. 632. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 8, continua ad applicarsi il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in data 1° aprile 1977, e successive modificazioni, relativamente alle disposizioni compatibili con il presente regolamento. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i componenti del Consiglio superiore delle comunicazioni cessano dall'incarico. Al rinnovo del Consiglio si provvede secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 novembre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Landolfi, Ministro delle comunicazioni Tremonti, Ministro dell'eco-nomia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 173
Note all'art. 6: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1994, n. 632, si vedano le note alle premesse. - Per il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° aprile 1977, e successive modificazioni, si vedano le note alle premesse.
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