Gazzetta n. 277 del 2005-11-28
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 27 maggio 2005
Contratto di programma tra il Ministero delle attivita' produttive e la societa' «Equipolymers S.p.a.». (Deliberazione n. 42/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;
Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
Visto l'art. 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata a aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15% sia riservato alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del Trattato C.E., nonche' nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 che all'art. 8, punto 3, stabilisce che la riforma degli incentivi introdotta dal punto 1 e 2 dello stesso articolo, non si applichi a contratti di programma per i quali il Ministero delle attivita' produttive, alla stessa data di entrata in vigore del decreto-legge, abbia presentato a questo Comitato la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione;
Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilita' rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 873.a) del Trattato C.E.;
Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;
Vista la comunicazione della Commissione europea (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002) sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;
Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000) e successive modifiche;
Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa alle sopra indicate modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;
Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera n. 29 del 21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera b) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999);
Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 3 luglio 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2003), con il quale, in riferimento al disposto di cui all'art. 61, comma 10, della citata legge n. 289/2002, viene destinata al finanziamento dei contratti di programma la somma di 383.000.000 euro, pari al 30% delle economie della legge n. 488/1992;
Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attivita' produttive, recante modalita' di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;
Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attivita' produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonche' l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorita' ai fini dell'accesso alle agevolazioni delle proposte di contratto di programma;
Vista la nota n. 583 del 16 febbraio 2005, con la quale il Ministero delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dalla societa' Equipolymers S.p.a. concernente il potenziamento e il consolidamento del polo chimico del sito di Ottana (Nuoro), regione Sardegna, in area coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;
Considerato che il programma di investimento e' inserito nell'ambito dell'Accordo di Programma sui Poli Chimici siglato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 luglio 2003 e 19 dicembre 2003;
Considerato che la regione Sardegna, con delibere n. 45/10 del 4 novembre 2004, ha espresso parere favorevole sulla validita' della proposta in relazione alla sua compatibilita' con gli obiettivi dell'Accordo di programma per la chimica e con la programmazione regionale;
Considerato che il contratto di programma proposto dalla societa' Equipolymers S.p.a. rientra nella deroga all'applicazione della riforma degli incentivi prevista dall'art. 8, punto 3 della citata legge n. 80/2005;
Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
Delibera:
1. Il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a stipulare, con la societa' Equipolymers S.p.a., il contratto di programma che prevede la ristrutturazione dell'attuale compendio industriale mediante il potenziamento dell'impianto di produzione del PTA, dell'impianto di degradazione del PET amorfo e la realizzazione di un nuovo impianto di polimerizzazione (APET) da realizzarsi nel comune di Ottana (Nuoro), regione Sardegna, area ricadente nell'Obiettivo 1, coperta da deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative, nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione Europea, verra' trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
1.1. Gli investimenti ammessi, tutti di carattere industriale, sono pari a 89.990.000 euro.
1.2. Le agevolazioni finanziarie sono calcolate nei limiti di quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa sulla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento per quanto riguarda gli obblighi di notifica (massimale 35% di E.S.N.).
1.3. L'onere massimo a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie e' determinato in 36.311.755 euro.
1.4. Il finanziamento sara' erogato in tre annualita' di pari importo, decorrenti dal 2005. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terra' conto del predetto piano delle disponibilita' indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.
1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.
1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti e' fissato in quarantotto mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
1.7. Il programma di investimenti, a regime, dovra' garantire la salvaguardia di n. 122 addetti.
1.8. Il Ministero delle attivita' produttive curera', ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.
2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., e' approvato il finanziamento di 36.311.755 euro a valere sulle risorse evidenziate nel decreto del 3 luglio 2003 del Ministro delle attivita' produttive indicato nelle premesse.
Roma, 27 maggio 2005

Il Presidente delegato
Siniscalco Il segretario del CIPE
Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 394