| IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
 Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni   e   modificazioni,  relativo  al  trasferimento  delle competenze   gia'   attribuite   ai  soppressi  Dipartimento  per  il Mezzogiorno   e   Agenzia   per  la  promozione  dello  sviluppo  del Mezzogiorno,  in  attuazione  dell'art.  3  della suindicata legge n. 488/1992;
 Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
 Visto  l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende  le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;
 Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche,  sulla  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e,  in particolare,  l'art.  27  che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n.  175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 10 aprile  2001,  recante  adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;
 Vista  la  legge 29 marzo 2001, n. 135, che riforma la legislazione nazionale del turismo;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 13 settembre  2002  che  stabilisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;
 Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
 Visto  l'art.  61,  comma  10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge  finanziaria  2003)  che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti  di  revoca  delle  agevolazioni  di  cui alla legge n. 488/1992  siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata a aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15 % sia  riservato  alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del trattato C.E., nonche' nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;
 Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio  2005,  n.  80,  che  all'art. 8 punto 3, stabilisce che la riforma  degli  incentivi  introdotta  dal  punto  1 e 2 dello stesso articolo,  non  si  applichi  a contratti di programma per i quali il Ministero  delle attivita' produttive, alla stessa data di entrata in vigore  del  decreto-legge,  abbia  presentato  a  questo Comitato la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione;
 Vista  la  nota  della  Commissione  europea  del 2 agosto 2000, n. SG(2000)   D/105754,   con   la  quale  la  Commissione  medesima  ha autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n. 488/1992,  per  il  periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso   regime  nel  quadro  degli  strumenti  della  programmazione negoziata;
 Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006  che  riguarda  le  aree  ammissibili  alla  deroga  di cui all'art. 87.3.c) del trattato C.E.;
 Vista  la  comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento  (G.U.C.E. n. C70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;
 Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge n. 415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge n. 488/1992, approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato   in  data  3 luglio  2000  (Gazzetta  Ufficiale  n. 163/2000) e successive modificazioni;
 Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, 9 marzo 2000, n. 133,  recante  modificazioni  e  integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
 Vista  la  circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa alle    sopra    indicate   modalita'   e   procedure   nel   settore turistico-alberghiero  nelle  aree  depresse  del Paese, e successivi aggiornamenti;
 Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994),  riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997,  n.  29 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera b)  della  delibera  11 novembre  1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999);
 Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e  il  coordinamento  Governo,  regioni  e  province  autonome  per i contratti di programma;
 Visto  il  decreto del Ministro delle attivita' produttive 3 luglio 2003  (Gazzetta  Ufficiale n. 163/2003), con il quale, in riferimento al  disposto  di  cui  all'art.  61,  comma 10, della citata legge n. 289/2002, viene destinata al finanziamento dei contratti di programma la  somma di 383.000.000 euro, pari al 30% delle economie della legge n. 488/1992;
 Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive 12 novembre 2003, recante modalita' di presentazione della domanda di accesso  alla  contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;
 Visto  il  decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attivita'  produttive  individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonche'  l'oggetto  di  detti  programmi ed i criteri di priorita' ai fini  dell'accesso  alle  agevolazioni delle proposte di contratto di programma;
 Vista  la  nota  n.  1227704  del 16 dicembre 2004, con la quale il Ministero  delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato la   proposta  di  contratto  di  programma  con  il  relativo  piano progettuale  presentato dal Consorzio per lo sviluppo della Valle del Rio Forcella, concernente la realizzazione di strutture turistiche da realizzarsi  in  Abruzzo  (L'Aquila localita' Santi di Preturo), area obiettivo 2;
 Considerato  che  la  regione  Abruzzo,  con  delibere  n.  359 del 14 maggio  2004,  ha  espresso  parere  favorevole sugli investimenti previsti  dal  contratto di programma e sulla loro compatibilita' con la programmazione regionale;
 Considerato  che  la  regione  Abruzzo, con nota n. RA43251/SD1 del 15 dicembre 2004, si e' impegnata a coordinare e garantire unitamente agli   enti   locali   interessati,   la  realizzazione  delle  opere infrastrutturali pubbliche del contratto di programma di cui sopra;
 Considerato  che  il  contratto di programma proposto dal Consorzio per  lo  sviluppo  della  Valle del Rio Forcella rientra nella deroga all'applicazione  della riforma degli incentivi prevista dall'art. 8, punto 3, della citata legge n. 80/2005;
 Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
 Delibera:
 1.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e'  autorizzato  a stipulare,  con  il  Consorzio  per  lo  sviluppo della Valle del Rio Forcella,   il   contratto   di   programma   avente  ad  oggetto  la realizzazione  di una struttura ricettiva a quattro stelle con centro congressi,  centro  benessere,  piscina,  club house e di un campo da golf  a  18  buche  e  di  una  struttura  ricettiva a tre stelle, da realizzarsi  in  Abruzzo,  nel comune di L'Aquila, localita' Santi di Preturo,  area ricadente nell'obiettivo 2. Il contratto, sottoscritto nei  termini  di  seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni   attuative   nel  rispetto  delle  limitazioni  imposte dall'Unione  europea,  verra'  trasmesso  in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
 1.1.  Gli  investimenti  ammessi,  sono  pari  a  25.195.000 euro e prevedono  le  iniziative  imprenditoriali  realizzate dalle societa' consortili   specificate   nell'allegata   tabella 1,  che  fa  parte integrante della presente delibera.
 1.2.  Le  agevolazioni finanziarie sono state concesse nella misura dell'80%  del  massimo  concedibile determinato dalla decisione della Commissione  europea citata in premessa nel 15% di E.S.L. per le zone obiettivo 2.
 1.3.  L'onere massimo a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie e' determinato in 3.118.850 euro.
 1.4.  Il  finanziamento  sara'  erogato  in  tre annualita' di pari importo, a decorrere dal 2005. Al fine del calcolo delle agevolazioni si   terra'   conto   del   predetto   piano   delle   disponibilita' indipendentemente   dagli  effettivi  tempi  di  realizzazione  degli investimenti.
 1.5.  Eventuali  variazioni  dell'importo  degli  investimenti  non potranno  comportare  aumenti  degli  oneri  a  carico  della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.
 1.6.  Il  termine ultimo per completare gli investimenti e' fissato in quarantotto mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
 1.7.  Le  strutture  ammesse  alle agevolazioni non potranno essere distolte,  in qualunque forma ivi compresa la cessione dell'attivita' ad  altro  imprenditore,  dall'uso  previsto  per dieci anni, pena la revoca   e   la  restituzione,  comprensiva  di  interessi  legali  e rivalutazione monetaria, delle somme tempo per tempo erogate, secondo le   modalita'   previste   dal  regolamento  approvato  con  decreto ministeriale n. 527/1995, citato in premessa.
 1.8.  Le  iniziative,  a  regime,  dovranno  realizzare  una  nuova occupazione  diretta  non inferiore a n. 85 U.L.A. (Unita' lavorative annue).
 1.9.   Il   Ministero   delle  attivita'  produttive  curera',  ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.
 2.  Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1,  e'  approvato  il  finanziamento di 3.118.850 euro a valere sulle risorse  evidenziate  nel  decreto  del  3 luglio 2003 indicato nelle premesse.
 3.  L'operativita'  della  presente  delibera  e'  subordinata alla verifica dell'effettiva disponibilita' delle quote di cofinanziamento regionale per la realizzazione delle opere infrastrutturali pubbliche connesse al contratto di programma.
 Roma, 18 marzo 2005
 
 Il Presidente delegato
 Siniscalco Il segretario del CIPE
 Baldassarri
 
 Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 389
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