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| Gazzetta n. 277 del 2005-11-28 |  | REGIONE CAMPANIA |  | DELIBERAZIONE 22 novembre 2005 |  | Disposizioni  in  materia  di  tributi  regionali.  (Deliberazione n. 1648). |  | 
 |  | LA GIUNTA REGIONALE 
 Premesso:
 che,  con  l'art.  50,  comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n. 446 e' stata istituita, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 che,   al   successivo  comma  3,  il  legislatore,  nel  fissare l'aliquota  dell'imposta addizionale allo 0,5 per cento, ha stabilito che  ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale  non  oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello  cui  l'addizionale  si  riferisce, puo' maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1 per cento;
 che  e, il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, art. 3, con decorrenza   dall'anno   2000,   ha   stabilito   che   le   aliquote dell'addizionale regionale all'I.r.pe.f. dello 0,5 per cento e dell'1 per  cento previste dall'art. 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, fossero elevate, rispettivamente, allo 0,9 per cento e all'1,4 per cento; il comma 61 dell'art. 1, legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  salvo  quanto  disposto dal successivo comma 175, ha confermato  sino  al  31 dicembre  2005  la sospensione degli aumenti delle  addizionali  all'imposta  sul  reddito  e  delle maggiorazioni dell'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'art. 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
 che,  in  particolare,  l'art.  1, comma 175, ultimo periodo, della legge  30 dicembre  2004,  n.  311  prevede  che  le  regioni, per la copertura  dei  disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario,   possono,   nel   rispetto  della  normativa  statale  di riferimento   ed   in   conformita'   ad   essa,  disporre  l'aumento dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito;
 che,  con  precedente  deliberazione  n.  1470 del 28 ottobre 2005, regolarmente  trasmessa  al  consiglio  regionale per gli adempimenti consequenziali,  e'  stata approvata una proposta di disegno di legge regionale  ad  iniziativa  della  giunta concernente, tra l'altro, la rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito.
 Considerato:
 che  tale proposta di disegno di legge e' attualmente all'esame del consiglio regionale;
 che,   limitatamente   all'addizionale  regionale  all'imposta  sul reddito, i tempi per il completamento dell'iter legislativo risultano incompatibili  con  l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro  il  previsto termine del 30 novembre 2005 il provvedimento con il  quale  se  ne  disponga  l'aumento  dell'aliquota  a  partire dal successivo anno di imposta 2006;
 che  la disposizione contenuta del disegno di legge in questione e' essenziale   ai   fini   dei  necessari  interventi  di  riequilibrio finanziario  della gestione, anche corrente, del sistema sanitario in Campania.
 Dato atto:
 che  il  legislatore,  al  comma  3,  secondo  periodo, art. 50 del decreto  legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, cosi' come modificato dal  comma 1, art. 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ha  stabilito  che  «Ciascuna  regione, con proprio provvedimento, da pubblicare   nella   Gazzetta  Ufficiale  non  oltre  il  30 novembre dell'anno  precedente  a  quello cui l'addizionale si riferisce, puo' maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per cento.
 Ritenuto:
 che,  nelle  more  dell'approvazione del disegno di legge, si possa comunque   prevedere   che,   nei   limiti  ed  in  conformita  della legislazione   statale   di  riferimento,  a  decorrere  dal  periodo d'imposta  in  corso  al 1° gennaio 2006, l'aliquota dell'addizionale regionale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  di cui all'art.  50  del  decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sia fissata   nelle  seguenti  percentuali  applicate  per  scaglioni  di reddito:  1,2  %  per  i  redditi  fino a 15.000,00 Euro e 1,4% per i redditi superiori ai 15.000,00 Euro.
 Visti:
 l'art. 41 dello statuto della Regione Campania;
 il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;
 la legge 27 luglio 2000, n. 212;
 la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 la delibera di giunta regionale n. 1470 del 28 ottobre 2005.
 Propone e la giunta in conformita', a voto unanime.
 Delibera:
 Per   quanto   esposto   in  narrativa,  che  qui  si  intende  per integralmente trascritto:
 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006, l'aliquota  dell'addizionale  regionale all'imposta sul reddito delle persone   fisiche   di   cui  all'art.  50  del  decreto  legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  e'  fissata  nelle seguenti percentuali applicate per scaglioni di reddito:
 a) fino ad Euro 15.000,00 1,2%;
 b) oltre Euro 15.000,00 1,4%.
 2.  Di  trasmettere  la  presente  deliberazione  all'Ufficio  di presidenza  del  consiglio  regionale,  al  settore finanze e tributi dell'A.G.C.   08,   nonche'   al   settore  stampa  documentazione  e informazione  per  la  urgente pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della  Regione  Campania  e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Napoli, 22 novembre 2005
 Il presidente: Bassolino Il segretario: Brancati
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