| 
| Gazzetta n. 277 del 2005-11-28 |  | UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO |  | DECRETO RETTORALE 28 ottobre 2005 |  | Modificazioni allo statuto. |  | 
 |  | IL RETTORE 
 Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
 Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
 Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
 Visto   lo   statuto   dell'Universita'  Vita-Salute  San  Raffaele approvato  con  decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica  2 agosto  1996 e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto il comma 95, art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
 Vista  la  delibera  alla modifica e integrazione dello statuto del consiglio di amministrazione del 22 novembre 2002;
 Vista  la  nota  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  del  28 gennaio  2003, prot. n. 3784, con la quale si comunica  che  non  vi  sono osservazioni da formulare in ordine alle proposte di modifiche statutarie;
 Visto il decreto rettorale n. 518 del 18 febbraio 2003;
 Vista  la  delibera  alla modifica e integrazione dello statuto del consiglio di amministrazione del 10 giugno 2005;
 Vista  la  nota  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 settembre 2005, prot. n. 2800;
 Decreta di  modificare  ed  integrare lo statuto dell'Universita' Vita-Salute San Raffaele come segue:
 Art. 1.
 1.1.  E'  istituita la Libera Universita' Vita-Salute San Raffaele, di  seguito  denominata Universita', con sede centrale in Milano, via Olgettina, 58.
 Obiettivo  principale di tale Universita' e' la incentivazione alla conoscenza   dell'Uomo,   immagine   di  Dio,  nelle  sue  componenti biologica-intellettuale-spirituale    mediante    l'insegnamento    e l'approfondimento delle varie discipline, tra le quali la biomedicina deve brillare quale crocevia della cultura globale.
 |  | Art. 2. 2.1.  L'Universita'  e'  promossa  e  sostenuta  dalla Associazione «Monte  Tabor»,  con sede a Milano in via Olgettina, 46, riconosciuta con  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 19 gennaio 1962 e dalla  Fondazione  «Centro  S.  Raffaele del Monte Tabor», con sede a Milano  in via Olgettina, 60, riconosciuta con decreto del Presidente della   Repubblica  del  15 aprile  1971,  che  ne  costituiscono  la dotazione patrimoniale.
 Al  suo  sviluppo potranno concorrere enti ed imprese interessati a sostenere l'impegno dei promotori.
 2.2.  Al  mantenimento  dell'Universita'  sono  altresi'  destinate tasse,  contributi  e  diritti versati dagli studenti nonche' tutti i beni ed i fondi che ad esso saranno conferiti, a qualunque titolo.
 2.3.   L'Universita'   e'  autonoma  a  norma  dell'art.  33  della Costituzione  ed  ha  personalita'  giuridica ed autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare, secondo il presente  statuto  e  nel  rispetto  dei  principi  di cui alle leggi vigenti in materia universitaria.
 2.4.  Per  realizzare  i propri obiettivi l'Universita' sviluppa la ricerca  e svolge attivita' didattiche sperimentali nonche' attivita' a  queste  collegate,  anche  con  la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri.
 Per   assicurare  il  costante  miglioramento  dei  propri  livelli qualitativi   e   l'ottimale   gestione  delle  risorse  disponibili, l'Universita'  procede  alla  sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative.
 Per  favorire  il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri  fini  istituzionali  l'Universita' garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della propria sede.
 2.5.  E'  negli  obiettivi  dell'Universita'  attivare  le facolta' secondo lo spirito programmatico dell'art. 1.
 |  | Art. 3. 3.1. Sono organi dell'Universita':
 a) il consiglio di amministrazione;
 b) il presidente;
 c) il comitato operativo;
 d) il collegio dei revisori;
 e) il nucleo di valutazione unterno;
 f) il rettore;
 g) il senato accademico;
 h) i presidi di facolta';
 i) i consigli di facolta';
 l) i consigli di corso di studio.
 3.2.  Gli  organi  dell'Universita' esercitano le funzioni previste dal presente statuto.
 |  | Art. 4. 4.1.  Il  consiglio  di amministrazione e' composto da un numero di membri  variabile  da  un minimo di sette ad un massimo di nove cosi' individuati:
 a) presidente dell'Associazione «Monte Tabor» o suo delegato;
 b) un rappresentante designato dall'Associazione «Monte Tabor»;
 c) presidente della Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor o suo delegato;
 d) fino  a  tre  rappresentanti  preferibilmente  della comunita' finanziaria  e/o  industriale,  designati  dalla Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor;
 e) rettore;
 f) un  membro designato dal senato accademico tra i professori di ruolo dell'Universita';
 g) un membro designato dagli enti sostenitori.
 4.2.  Il  consiglio  di  amministrazione  elegge  nel  suo seno, su proposta   della   Associazione  «Monte  Tabor»,  il  presidente  del consiglio  di  amministrazione  dell'Universita'  e,  su  proposta di questi,  il  vice  presidente  ed il segretario, il quale puo' essere scelto anche al di fuori del consiglio.
 4.3. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre  esercizi  e  possono  essere  confermati  secondo  le  modalita' previste nel presente statuto.
 4.4.   Possono   partecipare   alle   sedute   del   consiglio   di amministrazione   anche   il   direttore  generale  ed  il  direttore amministrativo con ruolo consultivo.
 4.5.  Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente a mezzo  lettera,  fax  o  e-mail  da  inviare a tutti i componenti del consiglio  di  amministrazione  e  del  collegio  dei revisori con un preavviso  di  almeno cinque giorni liberi. Le riunioni del consiglio di  amministrazione si possono tenere anche a mezzo di teleconferenza a  condizione  che  tutti i partecipanti possano essere identificati, sia  loro  consentito  seguire la discussione ed intervenire in tempo reale  alla  trattazione  degli  argomenti  affrontati  e  che  siano parimenti  informati.  Verificandosi  tali  requisiti il consiglio di amministrazione  si  considera  tenuto  nel  luogo  dove  si trova il presidente  dell'adunanza  e  dove  pure  deve trovarsi il segretario della   riunione  onde  si  possa  procedere  alla  stesura  ed  alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
 |  | Art. 5. 5.1.  Il  consiglio  di  amministrazione  e'  il  massimo organo di governo dell'Universita'.
 5.2. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:
 a)  determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali;
 b)  approvare  il  bilancio  di previsione ed il conto consuntivo dell'Universita';
 c)  nominare,  su proposta del presidente dell'Associazione Monte Tabor, il rettore;
 d)  nominare i presidi delle facolta' su proposta dei consigli di ciascuna facolta';
 e)  nominare,  tra i professori di prima fascia, i presidenti dei consigli di corso di jaurea su proposta dei rispettivi consigli;
 f)  deliberare in ordine al regolamento didattico di Ateneo, agli ordinamenti  didattici  dei  corsi  di  studio  nonche'  in ordine ai regolamenti  didattici  dei corsi di studio proposti dalle facolta' e dal  senato  accademico  e disciplinati secondo la normativa vigente, nonche'  deliberare  l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio;
 g)  deliberare,  a  norma  della  legislazione vigente, in merito all'attivazione  di  procedure  per  il  reclutamento di professori e ricercatori  universitari,  alle nomine dei professori di ruolo e dei ricercatori  di  ruolo,  nonche'  il  conferimento degli incarichi di docenza previsti dall'art. 13.5, lettera a);
 h)  deliberare  sulle  assunzioni  del  personale non docente con qualifica dirigenziale;
 i)  deliberare  il  regolamento  per il funzionamento dei servizi amministrativi  e  contabili  dell'Universita', nonche' quello per la disciplina  dello  stato  giuridico  e  del trattamento economico del personale non docente;
 l) deliberare,  sentite le facolta' interessate, l'attivazione di eventuali sedi decentrate nel rispetto della normativa vigente;
 m) determinare,  sentito  il  consiglio  di  facolta',  il numero massimo  di  studenti  da  ammettere  per  ciascun  anno accademico e fissare le relative modalita' di ammissione;
 n) deliberare  sulle  tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;
 o) deliberare  sul  conferimento  dei premi, borse di studio e di perfezionamento;
 p) deliberare,  a  maggioranza  dei  propri componenti, in ordine alle modifiche del presente statuto;
 q) deliberare    su    ogni    altro   argomento   di   interesse dell'Universita' che non sia demandato ad altri organi;
 r) nominare   i  membri  del  nucleo  di  valutazione  interno  e approvare il regolamento di funzionamento;
 s) nominare due membri del comitato operativo;
 t) conferire  al presidente del consiglio di amministrazione ogni ulteriore  potere  rispetto a quelli previsti all'art. 6 del presente statuto;
 u) nominare il direttore generale stabilendone funzioni e poteri;
 v) nominare il direttore amministrativo dell'Universita' al quale sono preposte le funzioni indicate dal successivo art. 21.
 5.3.  Le  deliberazioni  del  consiglio  sono assunte a maggioranza assoluta  dei  presenti.  In  caso di parita' di voti prevale il voto espresso dal presidente del consiglio di amministrazione.
 5.4.  Il consiglio di amministrazione e' convocato almeno due volte all'anno,  ogni  qualvolta  il  presidente  ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
 5.5.  Il consiglio di amministrazione puo' nominare nell'ambito dei suoi  componenti  uno  o  piu'  consiglieri  delegati  stabilendone i relativi poteri.
 |  | Art. 6. 6.1. Il presidente del consiglio di amministrazione:
 a) provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie;
 b)  ha,  con  firma libera, la rappresentanza dell'Universita' di fronte  ai  terzi ed in giudizio con facolta' di promuovere azioni ed istanze   giudiziali,   ed   amministrative,   per   ogni   grado  di giurisdizione  ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti;
 c)   convoca   e   presiede   le   adunanze   del   consiglio  di amministrazione;
 d)  assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione;
 e)  adotta,  nei casi di necessita' e urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva;
 f)  convoca  e  presiede le adunanze del Comitato operativo salvo quanto previsto all'art. 7 circa la nomina di un suo delegato;
 g)  ha  facolta'  di  nominare  procuratori  speciali  ad negotia nell'ambito dei poteri allo stesso spettanti per statuto o dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione.
 |  | Art. 7. 7.1.   Il   Comitato  operativo  e'  emanazione  del  consiglio  di amministrazione  ed  e'  composto  dal  presidente  del  consiglio di amministrazione  o suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di  amministrazione e da altri due consiglieri nominati dal consiglio di amministrazione.
 Il Comitato operativo e' presieduto dal presidente o suo delegato.
 Possono  partecipare  alle  sedute  del Comitato operativo anche il direttore   generale   ed   il  direttore  amministrativo  con  ruolo consultivo.
 7.2.  Il  consiglio  di amministrazione potra' delegare al Comitato operativo i seguenti poteri:
 a)  deliberare in ordine al regolamento didattico di Ateneo, agli ordinamenti  didattici  di  corso  di  studio,  nonche'  in ordine al regolamento  didattico  di  corso di studio proposti dalle facolta' e dal  senato  accademico  e disciplinati secondo la normativa vigente, nonche'  deliberare  l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio;
 b)  deliberare,  a  norma  della  legislazione vigente, in merito all'attivazione  di  procedure  per  il  reclutamento di professori e ricercatori  universitari,  alle nomine dei professori di ruolo e dei ricercatori  di  ruolo,  nonche'  il  conferimento degli incarichi di docenza previsti dall'art. 13.5, lettera a);
 c)  deliberare  sulle  assunzioni  del  personale non docente con qualifica dirigenziale;
 d)  determinare,  sentito  il  consiglio  di  facolta', il numero massimo  di  studenti  da  ammettere  per  ciascun  anno accademico e fissare le relative modalita' di ammissione;
 e)  deliberare  sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;
 f)  deliberare  sul  conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento  nonche'  ogni  altra  competenza  che  potra' essere delegata  dal  consiglio  di  amministrazione  nei  limiti dei propri poteri statutariamente stabiliti.
 Il  Comitato  operativo nomina il segretario che puo' essere scelto anche al di fuori del Comitato stesso.
 |  | Art. 8. 8.1.   Il   collegio   dei   revisori  dei  conti  dell'Universita' Vita-Salute  S. Raffaele e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti,   scelti  tra  gli  iscritti  nel  registro  dei  revisori contabili.  Uno dei revisori che assumera' il ruolo di presidente del collegio  e'  nominato dall'Associazione Monte Tabor mentre gli altri due  sono  nominati  dalla  Fondazione  Centro  S. Raffaele del Monte Tabor.
 I  componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili secondo le modalita' previste nel presente statuto.
 Al collegio dei revisori compete un compenso determinato secondo la tariffa dei dottori commercialisti.
 |  | Art. 9. 9.1.  L'Universita'  Vita-Salute  S.  Raffaele adotta un sistema di valutazione  interna  della  gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio.  Le  funzioni  di  valutazione di cui sopra sono svolte da un organo  collegiale  denominato nucleo di valutazione interno composto da  un  numero di membri determinato entro i limiti e secondo criteri stabiliti  dalle  norme  vigenti e dal regolamento che sara' adottato dagli organi accademici e approvato dal consiglio di amministrazione. L'Universita'  assicura  al nucleo di valutazione interno l'autonomia operativa,  nonche' il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie  e  la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.
 |  | Art. 10. 10.1.  Il  rettore viene nominato ai sensi dell'art. 5 del presente statuto tra personalita' di riconosciuto valore scientifico a livello internazionale.
 10.2.  Il  rettore  dura  in  carica  un  triennio  e  puo'  essere confermato.
 10.3. Il rettore:
 a) riferisce    con    relazione    annuale   al   consiglio   di amministrazione     sull'attivita'     scientifica     e    didattica dell'Universita';
 b) cura  l'osservanza  di  tutte  le norme concernenti la materia scientifica e didattica;
 c) provvede  all'esecuzione  delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;
 d) rappresenta  l'Universita'  nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;
 e) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione  universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto;
 f) nomina  tra i professori di ruolo di prima e seconda fascia, i coordinatori  dei  corsi di dottorato di ricerca nonche' soggetti che assumeranno la responsabilita' di iniziative formative previste dalla normativa vigente.
 10.4.   Il   rettore  puo'  designare  tra  i  professori  ordinari dell'Universita'  un  pro-rettore  chiamato  a sostituirlo in caso di impedimento o assenza.
 |  | Art. 11. 11.1. Il senato accademico e' composto:
 a) dal rettore, che lo presiede;
 b) dai presidi delle facolta' attivate;
 c) dai presidenti dei corsi di laurea;
 d) dal direttore generale;
 e) dal direttore amministrativo che funge da segretario.
 11.2.  L'ordine  del  giorno  delle sedute del senato accademico e' comunicato   al   presidente   del   consiglio   di   amministrazione dell'universita'.
 11.3.  Il  senato  accademico  esercita  tutte  le  attribuzioni in materia di coordinamento e impulso scientifico e didattico.
 |  | Art. 12. 12.1. I presidi di facolta' sono proposti fra i professori di ruolo di prima fascia della facolta' medesima e sono nominati dal consiglio di  amministrazione  dell'Universita';  durano  in  carica tre anni e possono essere confermati.
 12.2.  I  presidi rappresentano la facolta', convocano e presiedono il  consiglio  di  facolta',  curano  l'attuazione  delle delibere di propria  competenza,  hanno  il  compito  di vigilare sulle attivita' didattiche e i servizi che fanno capo alla facolta'.
 Salvo  quanto  stabilito  dal  regolamento  didattico  di  Ateneo i presidi possono nominare le commissioni di esame di profitto.
 |  | Art. 13. 13.1.  Il  consiglio  di  facolta'  si  compone del preside, che lo presiede,  e  di  tutti  i  professori  di ruolo e fuori ruolo che vi appartengono,  fatti  salvi  i  casi di deliberazioni riservate dalla legge ai soli professori ordinari.
 13.2.  Partecipano  alle sedute tre rappresentanti dei ricercatori. Partecipano  altresi'  due  studenti  in  corso, designati secondo le modalita'  stabilite  con  regolamento  approvato  dal  consiglio  di amministrazione,  i  quali  potranno  intervenire  sulle  materie  di interesse degli studenti riguardanti il percorso formativo.
 13.3.   In   occasione  della  discussione  di  argomenti  relativi all'organizzazione  didattica  il preside ha facolta' di allargare la partecipazione  al  consiglio  a  tutti  i  professori  a  contratto, supplenti o affidatari, con diritto di voto consultivo.
 13.4.  Il  consiglio  di  facolta'  esercita le attribuzioni a tale organo  demandate  dalla normativa vigente, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.
 13.5. Spetta in particolare al consiglio di facolta':
 a)  proporre  al consiglio di amministrazione o in caso di delega al  Comitato operativo l'attivazione di procedure per il reclutamento di  professori  e ricercatori universitari, la nomina di professori e ricercatori  universitari,  nonche'  l'attribuzione  di  incarichi di docenza mediante supplenze/affidamenti o contratti;
 b)  dare  pareri  sul numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e sulle relative modalita';
 c) proporre alla approvazione del consiglio di amministrazione il regolamento didattico di facolta';
 d)  avanzare proposte sulla istituzione e attivazione di corsi di studio nonche' iniziative formative previste dalla normativa vigente.
 13.6.  Laddove  per  qualsiasi  motivo  non  si  sia  costituito il consiglio  di  corso di studio le relative competenze vengono assunte dal consiglio di facolta'.
 13.7.  Al  consiglio  di  corso  di  studio  spettano le competenze previste dalla legge e dal regolamento didattico di ateneo.
 |  | Art. 14. 14.1.   Nel   rispetto   delle   finalita'   indicate  all'art.  1, l'Universita',  per ogni singola facolta', puo' rilasciare i seguenti titoli di primo e di secondo livello:
 a) laurea (L);
 b) laurea specialistica o magistrale (LS - LM);
 c) diploma di specializzazione (D.S.);
 d) dottorato di ricerca (D.R.);
 e)  puo'  istituire  altresi'  i corsi previsti dall'art. 6 della legge  19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e  di  servizi  didattici  integrativi  nonche' ogni altra iniziativa formativa  di  ogni  ordine  e  grado  che  la legge attribuisce alle Universita'.
 f)  in  attuazione  dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999,  n.  4,  l'Universita'  Vita-Salute  S. Raffaele puo' attivare, disciplinandoli   nel  regolamento  didattico  di  Ateneo,  corsi  di perfezionamento   scientifico  e  di  alta  formazione  permanente  e ricorrente,  successivi  al conseguimento delle lauree o della laurea specialistica   o   magistrale,   alla  conclusione  dei  quali  sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
 |  | Art. 15. 15.1.  L'Universita' istituisce e promuove attivita' di formazione, di  aggiornamento  e  di  perfezionamento,  culturali,  scientifiche, tecniche, rivolte anche a soggetti esterni.
 15.2.  L'Universita'  favorisce  anche  attivita'  di  ricerca,  di consulenza  professionale  e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.
 15.3. L'Universita' promuove, in collaborazione con enti pubblici e privati,  iniziative  dirette  ad  assicurare agli studenti i servizi culturali,  ricreativi, di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.
 |  | Art. 16. 16.1.   L'Universita'   collabora   con   organismi   nazionali   e internazionali  alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.
 Al  fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Universita' puo'  stipulare  accordi  e convenzioni con Universita' e istituzioni culturali   e   scientifiche   di  altri  Paesi,  puo'  promuovere  e incoraggiare   scambi   internazionali   di  docenti,  ricercatori  e studenti,  anche  con  interventi  di  natura  economica; infine puo' provvedere  a strutture per l'ospitalita' anche in collaborazione con altri  enti specialmente con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio.
 |  | Art. 17. 17.1.   Gli   ordinamenti   didattici  dei  corsi  di  studio  sono disciplinati  dal  regolamento didattico di Ateneo dell'Universita' e dai regolamenti didattici di corso di studio.
 17.2. Il regolamento didattico di Ateneo, gli ordinamenti didattici di  corsi di studio e i regolamenti didattici di corsi di studio sono deliberati,  su  proposta  del  senato  accademico  e dei consigli di facolta',  dal consiglio di amministrazione dell'Universita', secondo le modalita' della legge vigente.
 17.3.  Il  consiglio  di  amministrazione  o  in  caso di delega il Comitato  operativo,  in  relazione  alla  compatibilita'  economica, delibera anche in merito alla attivazione ed eventuale disattivazione di corsi di studio.
 |  | Art. 18. 18.1.  Gli  insegnamenti sono impartiti da professori di ruolo e da professori a contratto.
 18.2.  Per  la durata dei contratti e la possibilita' di rinnovo si applicano  le disposizioni vigenti per i professori a contratto delle universita'  statali.  Le deroghe al limite dei rinnovi sono concesse dal consiglio di amministrazione.
 18.3.  Per  l'assunzione,  lo stato giuridico ed il trattamento dei professori   di  ruolo  saranno  osservate  le  norme  legislative  e regolamentari  vigenti  in  materia  per  i professori di ruolo delle universita'  dello  Stato.  Ai  fini del trattamento di quiescenza si applica  la  disciplina  prevista per i dipendenti civili dello Stato dal  testo  unico  delle  norme  sul  trattamento  di  quiescenza dei dipendenti  civili  e  militari  approvato con decreto del Presidente della   Repubblica   29 dicembre   1973,   n.   1092,   e  successive modificazioni e integrazioni.
 I  professori  di  ruolo  sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza,  all'Istituto  nazionale  di  previdenza per i dipendenti dell'amministrazione  pubblica  (INPDAP).  Ai  fini dell'applicazione delle  disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste   dalla   legge   n.   243/1991,   ed  eventuali  successive modificazioni  ed  integrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore  della norma citata. In caso di trasferimento alla Universita' Vita-Salute  S. Raffaele di professori di ruolo appartenenti ad altre universita' non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle universita' statali.
 |  | Art. 19. 19.1.  I  docenti  svolgono  le  attivita'  di  insegnamento  e  di accertamento  coordinate  nell'ambito  delle  strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.
 19.2.  L'attivita'  di  ricerca,  che trova nell'Universita' la sua sede  primaria, e' compito qualificante di ogni docente e ricercatore universitario.
 L'Universita',  al  fine  di  consentire  l'acquisizione  di  nuove conoscenze,  fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce gli strumenti   necessari  allo  svolgimento  della  ricerca  di  base  e applicata.
 |  | Art. 20. 20.1.   Nel   caso   di  attivazione  di  una  nuova  facolta',  le attribuzioni  che  le norme legislative vigenti e quelle del presente statuto  demandano  al  consiglio  di  facolta' sono esercitate da un apposito   comitato   ordinatore   composto   da   cinque  professori universitari  di  ruolo  e  fuori  ruolo  di  discipline afferenti ai raggruppamenti  o ai settori scientifico-disciplinari nei quali siano compresi  gli  insegnamenti  previsti all'ordinamento didattico della facolta'. Di essi il presidente e due membri devono essere scelti fra i  professori  universitari  di ruolo o fuori ruolo di prima fascia e due  tra  professori  universitari  di ruolo o fuori ruolo di seconda fascia. Il presidente e gli altri membri del comitato ordinatore sono nominati   dal   consiglio  di  amministrazione,  sentito  il  senato accademico.
 |  | Art. 21. 21.1.  Tutta  l'attivita'  amministrativa  e  contabile,  nonche' i servizi   di   segreteria,   sono   di   competenza   del   direttore amministrativo nominato dal consiglio di amministrazione.
 |  | Art. 22. 22.1. Qualora la Libera Universita' Vita-Salute S. Raffaele dovesse per  qualsiasi  motivo cessare le sue attivita', essere privata della sua  autonomia  o  estinguersi, ogni sua attivita' patrimoniale sara' devoluta  dal  consiglio  di  amministrazione all'associazione «Monte Tabor».
 |  | Art. 23. 23.1.   Il  presente  statuto  entrera'  in  vigore  alla  data  di emanazione  del decreto rettorale che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
 Milano, 28 ottobre 2005
 Il rettore: Verze
 |  |  |