Gazzetta n. 277 del 2005-11-28 |
UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO |
DECRETO RETTORALE 28 ottobre 2005 |
Modificazioni allo statuto. |
|
IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto lo statuto dell'Universita' Vita-Salute San Raffaele approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 2 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il comma 95, art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la delibera alla modifica e integrazione dello statuto del consiglio di amministrazione del 22 novembre 2002; Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 28 gennaio 2003, prot. n. 3784, con la quale si comunica che non vi sono osservazioni da formulare in ordine alle proposte di modifiche statutarie; Visto il decreto rettorale n. 518 del 18 febbraio 2003; Vista la delibera alla modifica e integrazione dello statuto del consiglio di amministrazione del 10 giugno 2005; Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 settembre 2005, prot. n. 2800; Decreta di modificare ed integrare lo statuto dell'Universita' Vita-Salute San Raffaele come segue: Art. 1. 1.1. E' istituita la Libera Universita' Vita-Salute San Raffaele, di seguito denominata Universita', con sede centrale in Milano, via Olgettina, 58. Obiettivo principale di tale Universita' e' la incentivazione alla conoscenza dell'Uomo, immagine di Dio, nelle sue componenti biologica-intellettuale-spirituale mediante l'insegnamento e l'approfondimento delle varie discipline, tra le quali la biomedicina deve brillare quale crocevia della cultura globale. | Art. 2. 2.1. L'Universita' e' promossa e sostenuta dalla Associazione «Monte Tabor», con sede a Milano in via Olgettina, 46, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 1962 e dalla Fondazione «Centro S. Raffaele del Monte Tabor», con sede a Milano in via Olgettina, 60, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 15 aprile 1971, che ne costituiscono la dotazione patrimoniale. Al suo sviluppo potranno concorrere enti ed imprese interessati a sostenere l'impegno dei promotori. 2.2. Al mantenimento dell'Universita' sono altresi' destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonche' tutti i beni ed i fondi che ad esso saranno conferiti, a qualunque titolo. 2.3. L'Universita' e' autonoma a norma dell'art. 33 della Costituzione ed ha personalita' giuridica ed autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare, secondo il presente statuto e nel rispetto dei principi di cui alle leggi vigenti in materia universitaria. 2.4. Per realizzare i propri obiettivi l'Universita' sviluppa la ricerca e svolge attivita' didattiche sperimentali nonche' attivita' a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Universita' procede alla sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Universita' garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della propria sede. 2.5. E' negli obiettivi dell'Universita' attivare le facolta' secondo lo spirito programmatico dell'art. 1. | Art. 3. 3.1. Sono organi dell'Universita': a) il consiglio di amministrazione; b) il presidente; c) il comitato operativo; d) il collegio dei revisori; e) il nucleo di valutazione unterno; f) il rettore; g) il senato accademico; h) i presidi di facolta'; i) i consigli di facolta'; l) i consigli di corso di studio. 3.2. Gli organi dell'Universita' esercitano le funzioni previste dal presente statuto. | Art. 4. 4.1. Il consiglio di amministrazione e' composto da un numero di membri variabile da un minimo di sette ad un massimo di nove cosi' individuati: a) presidente dell'Associazione «Monte Tabor» o suo delegato; b) un rappresentante designato dall'Associazione «Monte Tabor»; c) presidente della Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor o suo delegato; d) fino a tre rappresentanti preferibilmente della comunita' finanziaria e/o industriale, designati dalla Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor; e) rettore; f) un membro designato dal senato accademico tra i professori di ruolo dell'Universita'; g) un membro designato dagli enti sostenitori. 4.2. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su proposta della Associazione «Monte Tabor», il presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita' e, su proposta di questi, il vice presidente ed il segretario, il quale puo' essere scelto anche al di fuori del consiglio. 4.3. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e possono essere confermati secondo le modalita' previste nel presente statuto. 4.4. Possono partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione anche il direttore generale ed il direttore amministrativo con ruolo consultivo. 4.5. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da inviare a tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori con un preavviso di almeno cinque giorni liberi. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono tenere anche a mezzo di teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che siano parimenti informati. Verificandosi tali requisiti il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo dove si trova il presidente dell'adunanza e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro. | Art. 5. 5.1. Il consiglio di amministrazione e' il massimo organo di governo dell'Universita'. 5.2. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione: a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali; b) approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'Universita'; c) nominare, su proposta del presidente dell'Associazione Monte Tabor, il rettore; d) nominare i presidi delle facolta' su proposta dei consigli di ciascuna facolta'; e) nominare, tra i professori di prima fascia, i presidenti dei consigli di corso di jaurea su proposta dei rispettivi consigli; f) deliberare in ordine al regolamento didattico di Ateneo, agli ordinamenti didattici dei corsi di studio nonche' in ordine ai regolamenti didattici dei corsi di studio proposti dalle facolta' e dal senato accademico e disciplinati secondo la normativa vigente, nonche' deliberare l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio; g) deliberare, a norma della legislazione vigente, in merito all'attivazione di procedure per il reclutamento di professori e ricercatori universitari, alle nomine dei professori di ruolo e dei ricercatori di ruolo, nonche' il conferimento degli incarichi di docenza previsti dall'art. 13.5, lettera a); h) deliberare sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale; i) deliberare il regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Universita', nonche' quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale non docente; l) deliberare, sentite le facolta' interessate, l'attivazione di eventuali sedi decentrate nel rispetto della normativa vigente; m) determinare, sentito il consiglio di facolta', il numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e fissare le relative modalita' di ammissione; n) deliberare sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri; o) deliberare sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento; p) deliberare, a maggioranza dei propri componenti, in ordine alle modifiche del presente statuto; q) deliberare su ogni altro argomento di interesse dell'Universita' che non sia demandato ad altri organi; r) nominare i membri del nucleo di valutazione interno e approvare il regolamento di funzionamento; s) nominare due membri del comitato operativo; t) conferire al presidente del consiglio di amministrazione ogni ulteriore potere rispetto a quelli previsti all'art. 6 del presente statuto; u) nominare il direttore generale stabilendone funzioni e poteri; v) nominare il direttore amministrativo dell'Universita' al quale sono preposte le funzioni indicate dal successivo art. 21. 5.3. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto espresso dal presidente del consiglio di amministrazione. 5.4. Il consiglio di amministrazione e' convocato almeno due volte all'anno, ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 5.5. Il consiglio di amministrazione puo' nominare nell'ambito dei suoi componenti uno o piu' consiglieri delegati stabilendone i relativi poteri. | Art. 6. 6.1. Il presidente del consiglio di amministrazione: a) provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie; b) ha, con firma libera, la rappresentanza dell'Universita' di fronte ai terzi ed in giudizio con facolta' di promuovere azioni ed istanze giudiziali, ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti; c) convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione; d) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione; e) adotta, nei casi di necessita' e urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva; f) convoca e presiede le adunanze del Comitato operativo salvo quanto previsto all'art. 7 circa la nomina di un suo delegato; g) ha facolta' di nominare procuratori speciali ad negotia nell'ambito dei poteri allo stesso spettanti per statuto o dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione. | Art. 7. 7.1. Il Comitato operativo e' emanazione del consiglio di amministrazione ed e' composto dal presidente del consiglio di amministrazione o suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione e da altri due consiglieri nominati dal consiglio di amministrazione. Il Comitato operativo e' presieduto dal presidente o suo delegato. Possono partecipare alle sedute del Comitato operativo anche il direttore generale ed il direttore amministrativo con ruolo consultivo. 7.2. Il consiglio di amministrazione potra' delegare al Comitato operativo i seguenti poteri: a) deliberare in ordine al regolamento didattico di Ateneo, agli ordinamenti didattici di corso di studio, nonche' in ordine al regolamento didattico di corso di studio proposti dalle facolta' e dal senato accademico e disciplinati secondo la normativa vigente, nonche' deliberare l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio; b) deliberare, a norma della legislazione vigente, in merito all'attivazione di procedure per il reclutamento di professori e ricercatori universitari, alle nomine dei professori di ruolo e dei ricercatori di ruolo, nonche' il conferimento degli incarichi di docenza previsti dall'art. 13.5, lettera a); c) deliberare sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale; d) determinare, sentito il consiglio di facolta', il numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e fissare le relative modalita' di ammissione; e) deliberare sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri; f) deliberare sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento nonche' ogni altra competenza che potra' essere delegata dal consiglio di amministrazione nei limiti dei propri poteri statutariamente stabiliti. Il Comitato operativo nomina il segretario che puo' essere scelto anche al di fuori del Comitato stesso. | Art. 8. 8.1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Universita' Vita-Salute S. Raffaele e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Uno dei revisori che assumera' il ruolo di presidente del collegio e' nominato dall'Associazione Monte Tabor mentre gli altri due sono nominati dalla Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor. I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili secondo le modalita' previste nel presente statuto. Al collegio dei revisori compete un compenso determinato secondo la tariffa dei dottori commercialisti. | Art. 9. 9.1. L'Universita' Vita-Salute S. Raffaele adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione di cui sopra sono svolte da un organo collegiale denominato nucleo di valutazione interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo criteri stabiliti dalle norme vigenti e dal regolamento che sara' adottato dagli organi accademici e approvato dal consiglio di amministrazione. L'Universita' assicura al nucleo di valutazione interno l'autonomia operativa, nonche' il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy. | Art. 10. 10.1. Il rettore viene nominato ai sensi dell'art. 5 del presente statuto tra personalita' di riconosciuto valore scientifico a livello internazionale. 10.2. Il rettore dura in carica un triennio e puo' essere confermato. 10.3. Il rettore: a) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita'; b) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica; c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica; d) rappresenta l'Universita' nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici; e) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto; f) nomina tra i professori di ruolo di prima e seconda fascia, i coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca nonche' soggetti che assumeranno la responsabilita' di iniziative formative previste dalla normativa vigente. 10.4. Il rettore puo' designare tra i professori ordinari dell'Universita' un pro-rettore chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o assenza. | Art. 11. 11.1. Il senato accademico e' composto: a) dal rettore, che lo presiede; b) dai presidi delle facolta' attivate; c) dai presidenti dei corsi di laurea; d) dal direttore generale; e) dal direttore amministrativo che funge da segretario. 11.2. L'ordine del giorno delle sedute del senato accademico e' comunicato al presidente del consiglio di amministrazione dell'universita'. 11.3. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di coordinamento e impulso scientifico e didattico. | Art. 12. 12.1. I presidi di facolta' sono proposti fra i professori di ruolo di prima fascia della facolta' medesima e sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'Universita'; durano in carica tre anni e possono essere confermati. 12.2. I presidi rappresentano la facolta', convocano e presiedono il consiglio di facolta', curano l'attuazione delle delibere di propria competenza, hanno il compito di vigilare sulle attivita' didattiche e i servizi che fanno capo alla facolta'. Salvo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo i presidi possono nominare le commissioni di esame di profitto. | Art. 13. 13.1. Il consiglio di facolta' si compone del preside, che lo presiede, e di tutti i professori di ruolo e fuori ruolo che vi appartengono, fatti salvi i casi di deliberazioni riservate dalla legge ai soli professori ordinari. 13.2. Partecipano alle sedute tre rappresentanti dei ricercatori. Partecipano altresi' due studenti in corso, designati secondo le modalita' stabilite con regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, i quali potranno intervenire sulle materie di interesse degli studenti riguardanti il percorso formativo. 13.3. In occasione della discussione di argomenti relativi all'organizzazione didattica il preside ha facolta' di allargare la partecipazione al consiglio a tutti i professori a contratto, supplenti o affidatari, con diritto di voto consultivo. 13.4. Il consiglio di facolta' esercita le attribuzioni a tale organo demandate dalla normativa vigente, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto. 13.5. Spetta in particolare al consiglio di facolta': a) proporre al consiglio di amministrazione o in caso di delega al Comitato operativo l'attivazione di procedure per il reclutamento di professori e ricercatori universitari, la nomina di professori e ricercatori universitari, nonche' l'attribuzione di incarichi di docenza mediante supplenze/affidamenti o contratti; b) dare pareri sul numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e sulle relative modalita'; c) proporre alla approvazione del consiglio di amministrazione il regolamento didattico di facolta'; d) avanzare proposte sulla istituzione e attivazione di corsi di studio nonche' iniziative formative previste dalla normativa vigente. 13.6. Laddove per qualsiasi motivo non si sia costituito il consiglio di corso di studio le relative competenze vengono assunte dal consiglio di facolta'. 13.7. Al consiglio di corso di studio spettano le competenze previste dalla legge e dal regolamento didattico di ateneo. | Art. 14. 14.1. Nel rispetto delle finalita' indicate all'art. 1, l'Universita', per ogni singola facolta', puo' rilasciare i seguenti titoli di primo e di secondo livello: a) laurea (L); b) laurea specialistica o magistrale (LS - LM); c) diploma di specializzazione (D.S.); d) dottorato di ricerca (D.R.); e) puo' istituire altresi' i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonche' ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Universita'. f) in attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Universita' Vita-Salute S. Raffaele puo' attivare, disciplinandoli nel regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o della laurea specialistica o magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. | Art. 15. 15.1. L'Universita' istituisce e promuove attivita' di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento, culturali, scientifiche, tecniche, rivolte anche a soggetti esterni. 15.2. L'Universita' favorisce anche attivita' di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni. 15.3. L'Universita' promuove, in collaborazione con enti pubblici e privati, iniziative dirette ad assicurare agli studenti i servizi culturali, ricreativi, di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro. | Art. 16. 16.1. L'Universita' collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Universita' puo' stipulare accordi e convenzioni con Universita' e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi, puo' promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica; infine puo' provvedere a strutture per l'ospitalita' anche in collaborazione con altri enti specialmente con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio. | Art. 17. 17.1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo dell'Universita' e dai regolamenti didattici di corso di studio. 17.2. Il regolamento didattico di Ateneo, gli ordinamenti didattici di corsi di studio e i regolamenti didattici di corsi di studio sono deliberati, su proposta del senato accademico e dei consigli di facolta', dal consiglio di amministrazione dell'Universita', secondo le modalita' della legge vigente. 17.3. Il consiglio di amministrazione o in caso di delega il Comitato operativo, in relazione alla compatibilita' economica, delibera anche in merito alla attivazione ed eventuale disattivazione di corsi di studio. | Art. 18. 18.1. Gli insegnamenti sono impartiti da professori di ruolo e da professori a contratto. 18.2. Per la durata dei contratti e la possibilita' di rinnovo si applicano le disposizioni vigenti per i professori a contratto delle universita' statali. Le deroghe al limite dei rinnovi sono concesse dal consiglio di amministrazione. 18.3. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento dei professori di ruolo saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle universita' dello Stato. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni. I professori di ruolo sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP). Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/1991, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata. In caso di trasferimento alla Universita' Vita-Salute S. Raffaele di professori di ruolo appartenenti ad altre universita' non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle universita' statali. | Art. 19. 19.1. I docenti svolgono le attivita' di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati. 19.2. L'attivita' di ricerca, che trova nell'Universita' la sua sede primaria, e' compito qualificante di ogni docente e ricercatore universitario. L'Universita', al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata. | Art. 20. 20.1. Nel caso di attivazione di una nuova facolta', le attribuzioni che le norme legislative vigenti e quelle del presente statuto demandano al consiglio di facolta' sono esercitate da un apposito comitato ordinatore composto da cinque professori universitari di ruolo e fuori ruolo di discipline afferenti ai raggruppamenti o ai settori scientifico-disciplinari nei quali siano compresi gli insegnamenti previsti all'ordinamento didattico della facolta'. Di essi il presidente e due membri devono essere scelti fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo di prima fascia e due tra professori universitari di ruolo o fuori ruolo di seconda fascia. Il presidente e gli altri membri del comitato ordinatore sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. | Art. 21. 21.1. Tutta l'attivita' amministrativa e contabile, nonche' i servizi di segreteria, sono di competenza del direttore amministrativo nominato dal consiglio di amministrazione. | Art. 22. 22.1. Qualora la Libera Universita' Vita-Salute S. Raffaele dovesse per qualsiasi motivo cessare le sue attivita', essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attivita' patrimoniale sara' devoluta dal consiglio di amministrazione all'associazione «Monte Tabor». | Art. 23. 23.1. Il presente statuto entrera' in vigore alla data di emanazione del decreto rettorale che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Milano, 28 ottobre 2005 Il rettore: Verze |
|
|