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| Gazzetta n. 277 del 2005-11-28 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Proposta  di  riconoscimento  della  denominazione d'origine protetta «Zafferano di Sardegna» |  | 
 |  | Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali esaminata l'istanza  intesa  ad  ottenere  la  protezione  della  denominazione d'origine  protetta «Zafferano di Sardegna», ai sensi del regolamento (CEE)  2081/92  del  Consiglio  del  14 luglio  1992,  presentata dal Comitato   promotore   per  la  richiesta  della  DOP  «Zafferano  di Sardegna»,  con  sede  in  San  Gavino  Monreale (Cagliari), c/o Casa Municipale,  via  Trento n. 2, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nd testo di seguito riportato. Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  642  «disciplina  dell'imposta  di  bollo»,  e successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali  -  Dipartimento  delle  politiche  di sviluppo - Direzione generale  per  la  qualita dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre  n.  20  - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana della  presente  proposta,  dai  soggetti interessati e costituiranno oggetto  di  opportuna  valutazione  da parte del predetto Ministero, prima  della  trasmissione  della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.
 Decorso  tale  termine,  in assenza delle suddette osservazioni o dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
 |  | Proposta di disciplinare di produzione D.O.P. «Zafferano di Sardegna»
 
 Art. 1.
 Denominazione
 La   Denominazione  d'Origine  Protetta  (D.O.P.)  «Zafferano  di Sardegna»  e'  riservata  allo  zafferano  essiccato in stimmi o fili proveniente  dalle coltivazioni di Crocus sativus L. rispondente alle condizioni  ed  i  requisiti  stabiliti  nel presente Disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 Caratteristiche botaniche
 Lo  «Zafferano  di  Sardegna»,  Iridacea geofita, perenne, e' una pianta  erbacea,  alta  circa  15  cm,  formata da un apparato ipogeo (bulbo-tubero), da foglie e fiori con le seguenti caratteristiche:
 bulbo-tuberi  -  tunicati  di forma subovoidale, compressi alla base, conico-rotondati ed appiattiti all'apice, carnosi, internamente di  colore  bianco,  ricoperti da tuniche reticolate a fibre sottili, brune  ed allungate ad avvolgere gli scapi fiorali in forme di guaine membranose. Il peso oscilla dai 0,5 ai 25 gr; l'altezza da 1 a 5 cm e la larghezza tra 0,5 e 4 cm;
 foglie  strette,  lineari, allungate e di colore verde intenso, avvolte  da una spata biancastra costituita da 3-4 strati di tuniche. Il  margine e' intero e appena papilloso con uno sviluppo di 60-70 cm di lunghezza e una larghezza media compresa tra 2-3 mm. Sono presenti in numero di 3-7;
 perigonio  campanulato,  violaceo  con striature piu' scure, di forma  tubulosa  a  fauce dilatata in alto da cui emergono sei tepali (tre  interni  e  tre  esterni)  di colore rosso violaceo e lunghezza compresa  tra  i  4  ed i 5,6 cm, sono per lo piu' solitari oppure in numero  di  due  o  tre,  raramente cinque, ciascuno avvolto da 1 o 2 spate;
 stimmi interi, trifidi di colore rosso scarlatto, si presentano in  numero  di  3,  con  una  lunghezza  tra  1,4 e 4,8 cm ed un peso compreso tra 0,02 e 0,055 gr, sporgenti dalle lacinie perigoniali.
 Lo  «Zafferano  di  Sardegna»  D.O.P.  ai fini dell'immissione in commercio  deve  essere  classificato  nella  categoria «zafferano in stimmi   o   fili»:   e   presentare   le   seguenti  caratteristiche organolettiche: colore rosso brillante dato dal contenuto di crocina, aroma  molto  intenso  derivante  dal  contenuto di safranale e gusto deciso scaturente dal contenuto di picrocrocina.
 
 |                   |Potere amaricante  |
 |Potere colorante   |espresso in lettura|Potere aromatico
 |espresso in lettura|diretta            |safranale espresso
 |diretta            |dell'assorbenza di |in lettura diretta
 |dell'assorbenza di |picrocrocina a     |dell'assorbenza a
 |crocina a circa 440|circa 257 nm su    |circa 330 nm su Categoria|nm su base secca   |base secca         |base secca --------------------------------------------------------------------- I        |> o = 190          |> o = 70           |Da 20 a 50
 
 Deve, inoltre, essere scevro da qualsiasi forma di sofisticazione o adulterazione.
 Art. 3.
 Zona di produzione e vocazionalita'
 La  zona  di  produzione  dello  «Zafferano  di  Sardegna» D.O.P. comprende  ii  territorio  dei comuni di San Gavino Monreale, Turri e Villanovafranca, situati nella provincia del Medio Campidano.
 Art. 4.
 Origine del prodotto
 Ogni   fase   del  processo  produttivo  deve  essere  monitorata documentando  per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo  modo  e  attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla  struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei confezionatori, nonche' attraverso  la  denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti,  e'  garantita  la  tracciabilita'  del  prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate  al  controllo  da  parte  delle strutture di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 Art. 5.
 Metodo di ottenimento
 La  Denominazione  d'Onigine  Protetta «Zafferano di Sardegna» e' riservata  esciusivamente  allo  Zafferano  coltivato  in pieno campo secondo le tecniche sottoelencate.
 Il terreno deve essere sciolto e ben drenato. La sua preparazione inizia  con  una  sistemazione  superficiale  seguita da un'aratura a 30-40 cm, da un'erpicatura e assolcatura.
 E'  ammessa  la  concimazione  che deve avvenire con l'impiego di fertilizzanti  ammessi  in  agricoltura  biologica apportando 300-400 q.li/ha   di   letame   maturo  distribuito  nell'autunno  precedente l'impianto.  L'arricchimento  del  terreno  di  elementi nutritivi e' consentito  facendo  precedere  l'impianto  dello  Zafferano  con una leguminosa da granella (fave, ceci, ecc.).
 Il  controllo delle erbe infestanti deve avvenire prevalentemente attraverso  interventi  manuali di zappatura sulla fila affiancati da quelli  meccanici di fresatura tra le file, senza, quindi, l'utilizzo di  sostanze  chimiche.  Tali  interventi  devono  essere eseguiti in autunno, prima e/o dopo la fioritura, e in primavera.
 La  messa  a  dimora  dei bulbo-tuberi deve essere realizzata nel periodo  compreso  tra  il  1° di giugno e il 10 di ottobre ponendoli alla  profondita'  di  15-20  cm.  I  sesti  d'impianto devono essere caratterizzati da una distanza sulla fila di 5-10 cm e tra le file di almeno  30  cm. I bulbo-tuberi, di provenienza dalle zone indicate al precedente  art.  3,  devono essere selezionati, scartando quelli che presentano  malformazioni,  lesioni ed evidenti sintomi di avversita' fitopatologiche.
 La  fioritura  avviene  in  un  arco  di  tempo  compreso  tra il 15 ottobre  ed  il 30 novembre e si protrae per circa 15-20 giorni. I fiori  devono  essere raccolti dalle prime ore del giorno quando sono ancora  chiusi o leggermente aperti. La raccolta deve essere eseguita con  un  taglio  praticato  alla  base del perigonio. I fiori devono, quindi, essere adagiati in sottili strati, senza alcuna compressione, dentro ceste e conservati in locali areati.
 La  coltivazione ha una durata di quattro anni ed il bulbo-tubero non  puo'  essere  reimpiantato sullo stesso terreno prima di quattro anni.
 I  valori  massimi  di  resa  annua  dello  Zafferano di Sardegna essicato  sono pari a 15 kg per ettaro, mentre quelli dello Zafferano di Sardegna fresco sono pari a 75 kg per ettaro.
 Lo «Zafferano di Sardegna» D.O.P. deve essere ottenuto attraverso un processo di lavorazione, da realizzarsi nel giomo di raccolta, che si articola nelle seguenti fasi:
 a) separazione  degli  stimmi  dalle  restanti  parti del fiore (perigonio  e  stami); tale operazione deve essere eseguita con molta cura  ed  esperienza,  in  modo  che  gli stimmi non subiscano troppe manipolazioni ne' presentino, nel prodotto finito, residui del fibre. Essa deve essere realizzata aprendo i fiori e recidendo lo stilo poco piu'  in alto dell'attaccatura degli stimmi, facendo attenzione a non dividerli.  Per rendere il prodotto puro, si provvede ad eliminare la parte biancastra che tiene uniti gli stimmi allo stilo;
 b) essiccazione  degli  stimmi;  deve essere eseguita dopo aver distribuito  gli stimmi su dei supporti di legno e/o carta attraverso la  loro  esposizione  a  sorgenti  di  calore blando, in modo che il processo  avvenga  lentamente,  fino  al  punto  in cui gli stimmi si spezzano facilmente con frattura netta. Sono ammessi altri sistemi di essiccamento:  solare  o  in  forni  o essiccatoi elettrici. Per tale processo la temperatura della fonte di calore e' compresa tra i 20 ed 45 °C;
 c) prima dell'essicazione degli stimmi e' consentita la pratica dell'umettamento degli stimmi con olio extra vergine d'oliva prodotto in Sardegna. Essa deve essere realizzata manipolando il materiale con delicatezza  con i polpastrelli delle dita unti; la quantita' di olio per  questa  operazione  e'  compreso tra 1 ml e 1,5 ml per 100 gr di prodotto.
 Lo   «Zafferano   di  Sardegna»  D.O.P.  deve  essene  coltivato, raccolto,  lavorato e confezionato nella zona, di produzione indicata all'art. 3.
 Art. 6.
 Legame con l'ambiente
 Le  caratteristiche morfologiche e pedo climatiche di alcune zone della  Sardegna,  unite  a  tradizionali  tecniche  di coltivazione e lavorazione  tramandate  nei secoli di padre in figlio, consentono di ottenere  un  prodotto  con  peculiarita'  organolettiche e gustative uniche ed inconfondibili.
 Da  un'attenta  analisi  qualitativa  dello zafferano prodotto in Sardegna  e'  stato,  infatti,  riscontrato che il contenuto medio di crocina  (l'elemento  al quale e' collegato il potere colorante dello zafferano),  picrocrocina (l'elemento al quale sono riconducibili gli effetti euptetici ed il correttivo di sapore) e safranale (l'elemento al  quale sono associate le proprieta' aromatizzanti) e' notevolmente superiore alla norma.
 Queste  peculiari  caratteristiche  del  prodotto  «Zafferano  di Sardegna»  D.O.P.  esprimono  in  realta'  il  forte  legame  con  il territorio  di  origine,  particolarmente  vocato,  sia  per  le  sue potenzialita' umane che per le favorevoli condizioni climatiche, dove ben  prospera  una pianta che, come si e' soliti affermare, «limit su frius e cikat su kallenti» (teme il freddo e cerca il caldo).
 Il   clima   della  zona  di  coltivazione  dello  zafferano,  e' tipicamente   mediterraneo,   con   piogge  concentrate  nel  periodo autunno-invernale,  generalmente  mite, mentre le estati sono calde e aride.
 La  temperatura  media  invernale  e'  di  11,3 °C, mentre quella estiva  risulta  di circa 24 °C, con una media annuale di 17,6 °C. Le brinate sono rarissime, eccezionali le nevicate.
 Il  95%  degli  apporti idrici annuali, che ammontano a circa 560 mm,  e'  dovuto  a  precipitazioni  di  carattere  piovoso, mentre la rugiada e la grandine concorrono per il restante 5%. La distribuzione annua  delle  piogge e' notevolmente irregolare, presentando un picco di 196 mm durante la stagione invemale ed un assenza quasi totale (21 mm) nel corso dell'estate. I giomi piovosi ammontano mediamente a 51.
 I  terreni  destinati  alla  coltivazione dello zafferano sono di ottima  fertilita'.  Si  tratta  in  gran parte di terreni di origine alluvionale     profondi     (vertisuoli)    a    tessitura    franco sabbiosa-argillosa,  permeabili,  privi  o con ridotta percentuale di scheletro e con un ottima capacita' di ritenzione idrica.
 Lo  zafferano  di  Sardegna  deve le sue peculiarita', oltre agli aspetti   pedoclimatici   della  zona  di  produzione  alle  tecniche agronomiche  e di lavorazione e trasformazione del prodotto, adottate nelle diverse fasi del processo produttivo.
 In particolare gia' dalla fase di avvio della coltura e a partire dalla  selezione  del  materiale di propagazione oggetto di attenta e meticolosa  selezione  per  poi  arrivare  alla  raccolta, mondatura, essiccazione,  conservazione, l'uomo intenviene apportando conoscenze e  pratiche  acquisite  nei  secoli e tramandate ai giorni nostri che consentono  di  ottenere un prodotto con elevate qualita' intrinseche ma  anche con un forte e solido legame con la storia e la cultura del territorio  in  cui  viene  prodotto.  Lo  zafferano  di  Sardegna ha condizionato  nelle  sue  alterne  vicende  economiche  e  per la sua importanza la vita delle popolazioni locali in cui veniva coltivato.
 Il   ciclo   di  coltivazione  dello  zafferano  in  Sardegna  e' poliennale.  Le  tecniche  agronomiche poste in atto in tutte le fasi del   ciclo   colturale  sono  quelle  tipiche  di  una  coltivazione «biologica»,  cioe'  senza  l'apporto e l'uso di sostanze chimiche di sintesi.  Particolare  importanza  e  tipicita'  riveste l'operazione dell'umettamento  degli  stimmi  con olio extravergine nella fase che precede l'essiccazione. Operazione questa che si tramanda da secoli e che richiede l'attenzione di mani esperte.,
 La  cultura dello zafferano in Sardegna, infatti, e' molto antica ed  affonda le sue radici all'epoca dei Fenici che, probabilmente, la introdussero nell'Isola.
 Sotto  il  dominio  punico  e  nel periodo romano e bizantino, si consolido' la coltivazione e l'uso della droga nell'isola, utilizzata principalmente per usi tintori, terapeutici e ornamentali.
 Ma   la  prima  vera  testimonianza  di  commercializzazione  del prodotto  «zafferano»  si  ha  nel  XIV secolo con il Regolamento del porto  di Cagliari del 1317 (breve portus) che contiene una norma per disciplinare l'esportazione degli stimmi dalla Sardegna.
 Nell'800,  si  diffonde  ulteriormente  la  coltura e l'uso della droga,   impiegata   non  solo  per  le  sue  qualita'  aromatiche  e medicinali,  ma  anche  per  la tintoria delle sete e dei cotoni. Non meno importante era pero' l'utilizzo che veniva fatto in cucina nelle preparazioni  tipiche di pane, primi, secondi e dolci o, nei mercati, come merce di scambio.
 Gia'  a  partire  dalla  guerra  e  con  la ripresa economica, lo zafferano  perde  pero' la sua funzione di metro di valutazione dello stato   sociale   delle  famiglie  ma  rimane,  per  molte  di  esse, un'importante  fonte di integrazione al reddito, oltre che il simbolo della cultura e della tradizione di un popolo che da sempre si dedica all'agricoltura ed alla pastorizia.
 Art. 7.
 Struttura di controllo
 I  controlli  saranno  garantiti  da  una  struttura di controllo rispondente all'art. 10 del regolamento CE 2081/92.
 Art. 8.
 Confezionamento ed etichettatura
 Lo «Zafferano di Sardegna» D.O.P., in attesa del confezionamento, deve  essere  conservato  in  contenitori di vetro o latta a chiusura ermetica  che lo preservino dall'esposizione alla luce e all'aria. Il confezionamento  deve  avvenire  con cura e in confezioni tali da non provocare  danni  interni  o  esterni al prodotto. Il materiale delle confezioni  deve  essere  adeguato  a  contenere  prodotti alimentari (quello  a  diretto contatto con il prodotto e' costituito da vetro o carta)  e  deve essere tale da evitare danni o alterazioni durante il trasporto  e  la  conservazione. Le confezioni hanno un peso compreso fra 0,25 gr e 5 gr.
 Le confezioni devono recare:
 il logo della D.O.P. «Zafferano di Sardegna»;
 il logo comunitario della D.O.P.;
 ogni altra indicazione prevista dalle leggi vigenti.
 Il  logo  della  denominazione  e'  costituito  da  tre parti ben distinte  con al centro il simbolo dello zafferano rappresentato, con segno  stilizzato,  da  un fiore a sei tepali disposto a sinistra per lasciar  spazio  agli  stimmi  che si protendono verso destra e verso sinistra;  in  alto  e'  disposto  ad  arco la dicitura «Zafferano di Sardegna»  in  carattere  Futura  Condensed;  in  basso  chiusa in un bacchettone   la  scritta  «Denominazione  di  Origine  Protetta»  in carattere  Futura Condensed. La D.O.P. deve figurare in etichetta con caratteri  chiari,  indelebili,  con  colorimetria di ampio contrasto rispetto  al  colore  dell'etichetta  e tale da poter essere distinto nettamente   dal   complesso   delle  indicazioni  che  compaiono  in etichetta.
 Alla  Denominazione  d'Origine  Protetta e' vietata l'aggiunta di qualsiasi  qualificazione non espressamente prevista dal Disciplinare di produzione, mentre e' consentito l'uso di ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
 
 ----> Vedere Logo da pag. 53 a pag. 54 della G.U. <----
 
 Se  l'applicazione  del  logo  su  diversi  tipi  di  etichette o confezioni  rende  necessario ridurre le dimensioni, e' prescritto il seguente formato minimo.
 Art. 9.
 Prodotto trasformato
 I prodotti per la cui preparazione e' utilizzato lo «Zafferano di Sardegna»  D.O.P.,  anche  a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione,  possono  essere  immessi  al  consumo, in confezioni recanti  il  riferimento  alla  detta denominazione di origine, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 il  prodotto  a  denominazione  di origine protetta certificato come  tale,  costituisca  il  componente  esclusivo  della  categoria merceologica;
 gli   utilizzatori   del  prodotto  a  denominazione  d'origine protetta  siano  autorizzati  dai  titolari del diritto di proprieta' intellettuale  conferito dalla registrazione della D.O.P., riuniti in Consorzio  incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche agricole.   Lo  stesso  consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad iscriverli  in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione d'origine protetta.
 In  assenza  di  un  Consorzio  di  tutela incaricato le predette funzioni  saranno  svolte  dal  MIPAF  in  quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del regolamento CEE 2081/92.
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