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| Gazzetta n. 276 del 2005-11-26 |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 15 novembre 2005 |  | Graduatorie  di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato  n.  527  del 20 ottobre  1995,  e successive modifiche e integrazioni, concernente le   iniziative   ammissibili   delle   domande  per  l'accesso  alle agevolazioni di cui alla delibera CIPE n. 53 del 4 aprile 2001 con le modalita'  previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, relative al secondo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Torrese-Stabiese per i settori «industria» e «turismo» 28° bando. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento degli incentivi alle imprese
 
 Visto  l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente  i  criteri  per  la  concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
 Visto  l'art.  5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  la  competenza  in materia di adempimenti tecnici, amministrativi  e  di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
 Visto  il  decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive;
 Visto  il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche   e  integrazioni,  di  seguito  denominato  «regolamento», concernente  le  modalita'  e  le  procedure  per  la  concessione ed erogazione  delle  agevolazioni  in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;
 Viste  le  circolari  esplicative  del  Ministero  delle  attivita' produttive  n.  9003154 del 14 luglio 2000, n. 900516 del 13 dicembre 2000,  n.  900019  del  15 gennaio  2002  e  successive  modifiche ed integrazioni;
 Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive integrazioni e modificazioni;
 Viste  le  delibere CIPE in materia di programmazione negoziata del 21 marzo 1997 e 11 novembre 1998;
 Viste le delibere CIPE:
 1)  n.  70  del  9 luglio  1998 che, tra l'altro, prevede che per ciascun  contratto  d'area  puo' essere impegnato, a carico dei fondi assegnati  dal  CIPE  stesso,  l'importo  necessario ad assicurare la copertura di un investimento massimo di 154,937 milioni di euro;
 2) n. 81 del 9 giugno 1999 che detta alcuni criteri selettivi per l'attuazione  di  nuovi  contratti  d'area,  mentre  per i protocolli aggiuntivi di contratti gia' stipulati ne consente il finanziamento a determinate condizioni;
 3)  n.  69 del 22 giugno 2000, punto 2 (sostitutivo del punto 1.1 della  precedente  delibera  n.  14/2000)  e n. 53 del 4 aprile 2001, punto  4,  che demandano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la formazione di specifiche graduatorie formate, con i  criteri  indicati  dalle  stesse  delibere,  secondo  le modalita' previste  in  attuazione  dell'art.  1,  comma  2,  del decreto-legge 22 ottobre  1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1992,  n.  488  per  la concessione di agevolazioni alle imprese  ricadenti  nei  protocolli  aggiuntivi  di  alcuni specifici contratti d'area;
 Vista  la  decisione  dell'Unione europea del 12 luglio 2000 con la quale,  tra  l'altro, e' stata prevista l'applicabilita' delle misure di  agevolazione  esclusivamente  sulla  base delle spese inserite in programmi  di  investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione delle domande;
 Visto il decreto ministeriale del 22 gennaio 2004, come rettificato dal decreto 1° aprile 2004, con il quale sono stati fissati i termini per  la  presentazione  delle  domande  relative al bando del secondo protocollo  aggiuntivo al contratto d'area di Torrese-Stabiese, ed e' stato  fissato in 77.468.534,86 euro l'importo massimo complessivo di investimenti   destinandone  il  50%  alla  graduatoria  del  settore «industria» ed il 50% alla graduatoria del settore «turismo»;
 Visto  il  decreto ministeriale dell'11 giugno 2004 con il quale e' stato   prorogato   al  31 luglio  2004  il  termine  finale  per  la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma precedente;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n.  175  recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita'  produttive  che  al  capo  II, art. 7, punto 4 lettera h), attribuisce  alla  Direzione  generale  per  il  coordinamento  degli incentivi  alle  imprese  la  competenza  per  interventi relativi ai contratti  di  programma,  ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile  2001  che  all'art. 2, punto 2, lettera a), ha disposto il trasferimento  in  via  anticipata a partire dal 1° giugno 2001 della competenza in materia di «programmazione negoziata» dal Ministero del tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dell'economia e finanze, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive;
 Viste  le  risultanze  istruttorie  delle banche concessionarie San Paolo  IMI  S.p.a.  e  MPS  Merchant  S.p.a.  rispettivamente  per le iniziative  proposte  per  il  settore  «industria»  e per il settore «turismo»;
 Visto  l'art.  16  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 recante le norme generali sull'ordinamento;
 Decreta:
 Art. 1.
 Le   graduatorie  relative  al  secondo  protocollo  aggiuntivo  al contratto  d'area  di  Torrese-Stabiese, concernente le iniziative di cui  in  premessa  ammissibili alle agevolazioni di cui alla delibera CIPE  n.  53  del 4 aprile 2001 con le modalita' previste dalla legge 19 dicembre  1992,  n.  488, del settore «industria» e «turismo» sono riportate nell'allegato n. 2 del presente decreto.
 Al   fine  di  facilitare  la  lettura  dei  dati  contenuti  nelle graduatorie,    si   forniscono   le   opportune   note   esplicative nell'allegato 1.
 |  | Art. 2. I  decreti  di  concessione  provvisoria  delle agevolazioni di cui all'art.  1  vengono  adottati  in  favore  delle domande inserite in ciascuna  delle  graduatorie, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento  delle  risorse  disponibili  di  cui  alle  premesse nonche'   tenendo   conto   del   compenso   spettante   alle  banche concessionarie   e   dell'onere   relativo  agli  accertamenti  sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente, all'art.  1,  comma  2  ed  all'art. 10, comma 1 del regolamento. Con successivi decreti, si provvedera' ad impegnare i conseguenti oneri a carico  del cap. 7420, piano di gestione 26 dello stato di previsione della  spesa del Ministero delle attivita' produttive, a favore delle singole banche concessionarie.
 |  | Art. 3. Per le iniziative escluse dalle agevolazioni di cui all'art. 1, con successivi provvedimenti sono individualmente comunicati alle imprese interessate gli specifici motivi dell'esclusione dalle agevolazioni e dalla  data  di ricezione del provvedimento decorrera' il termine per l'impugnazione  dello  stesso.  Si  precisa  che  tali  provvedimenti individuali  non  saranno inviati per quelle iniziative escluse dalle agevolazioni   con   le   note   di   rigetto  inviate  dalle  banche concessionarie   alle  imprese  interessate  e,  per  conoscenza,  al Ministero,  per  i  casi  di  invalidita'  o  decadenza della domanda previsti  dall'art. 5 del regolamento, in quanto tali note contengono gia' gli specifici motivi di esclusione.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 15 novembre 2005
 Il direttore generale: Goti
 |  | Allegato 1 NOTE ESPLICATIVE
 Le graduatorie sono due, come di seguito specificato:
 1) settore industria (allegato 2/1);
 2) settore turismo (allegato n. 2/2).
 La  singola  graduatoria contiene le domande ritenute ammissibili alle  agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 operanti nei settori di riferimento.
 La  posizione di ciascuna domanda nella graduatoria di pertinenza e'  determinata sulla base del valore riportato nella colonna L, pari alla somma dei valori dei cinque indicatori, di cui al punto 5, comma 5)  del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle  agevolazioni  alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992.
 Il  valore  dei predetti indicatori e' incrementato del 5% per le imprese   che   abbiano  gia'  aderito  o  intendano  aderire,  entro l'esercizio  «a  regime»  dell'iniziativa  da  agevolare,  ad uno dei sistemi riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.
 Per   consentire  di  verificare  il  valore  di  ciascuno  degli indicatori  normalizzati  attraverso  la  formula n. 3 dell'appendice alla  circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 e, quindi, attraverso la somma  degli  stessi, il dato della colonna L, vengono riportati, per ogni  graduatoria,  il valore medio (M nella formula) e la deviazione standard  (D  nella  formula)  relativi  a ciascuno degli indicatori, oltre  che il numero delle domande inserite nella graduatoria e sulla base del quale tali valori sono stati determinati.
 Si ricorda che il valore degli indicatori e' cosi' determinato:
 *  indicatore  n.  1:  capitale  proprio attualizzato investito nel programma;
 investimento ammissibile attualizzato;
 * indicatore n. 2: numero di occupati attivati dal programma;
 investimento ammissibile attualizzato;
 * indicatore n. 3: non utilizzato;
 * indicatore n. 4: non utilizzato;
 *  indicatore  n. 5: punteggio (compreso tra 0 e 10) conseguito dal programma  sulla base delle prestazioni ambientali di cui al punto 5, comma 5.5  del  testo  unico  per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992.
 Nelle  graduatorie,  in  corrispondenza a ciascuna domanda, vengono riportati i seguenti elementi:
 Colonna  A  (Posiz. in grad.): il numero della posizione occupata dalla  domanda  nella  graduatoria; le domande classificatesi ex equo occupano  la  stessa  posizione,  con  il medesimo valore della somma degli indicatori normalizzati riportato nella colonna L.
 Colonna  B  (Numero  di  progetto):  il  numero di progetto della domanda.
 Colonna  C  (Ragione  sociale):  la  ragione sociale dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni.
 Colonna  D  (Prov.):  la  provincia  del  comune  ove  e' ubicata l'unita' produttiva o, per le imprese di costruzioni che utilizzano i beni  agevolati  nelle aree ammissibili della regione, ove e' ubicata la sede operativa.
 Colonna E (1 - Capitale proprio): il valore dell'indicatore n. 1, relativo al capitale proprio investito.
 Colonna  F  (2 - Occupazione attivata): il valore dell'indicatore n.  2,  relativo  agli  occupati  attivati  dal  programma.  Esso  e' convenzionalmente  pari  a zero nel caso di diminuzione del numero di occupati.
 Colonna G (3 - Agevolazione richiesta): non utilizzato.
 Colonna H (4 - Indicatore regionale): non utilizzato.
 Colonna   I   graduatoria   settore  industria  (5  -  Indicatore ambientale): il valore dell'indicatore n. 5 relativo alle prestazioni ambientali; esso e' compreso tra 0 e 10.
 Colonna  I  graduatoria  settore turismo (5 - Maggiorazione degli indicatori):   per  la  formazione  della  graduatoria  del  «settore turismo»  vengono  utilizzati  i  suddetti  indicatori  nn. 1, e 2. I valori  di  detti  indicatori  sono  incrementati  del  5%  nel  caso l'impresa  proponente  abbia  gia'  aderito  o intenda aderire, entro l'esercizio  «a  regime»  dell'iniziativa  da  agevolare  al  sistema internazionale  riconosciuto di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.
 Colonna  L  (Somma  indicatori normalizzati): la somma dei valori normalizzati degli indicatori. Tale valore e' quello che determina la posizione della domanda nella graduatoria.
 Colonna M (appartenenza al settore servizi).
 Colonna  N  (Dimensione):  la  dimensione  dell'impresa  titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni:
 P = piccola impresa;
 M = media impresa;
 G = grande impresa.
 Colonna  O  (Ob.)  l'obiettivo  FESR  cui appartiene l'area nella quale insiste l'unita' produttiva interessata dal programma:
 1 = Obiettivo 1 (Mezzogiorno);
 2 = Obiettivo 2 (Centro-nord aree in declino industriale);
 ST   -  Sostegno  Transitorio  (Centro-nord,  aree  ammesse  al sostegno transitorio);
 FO = fuori obiettivo.
 Colonna  P  (Cofin.):  l'ammissibilita'  o  meno della domanda al cofinanziamento U.E.:
 SI = ammissibile;
 nulla = non ammissibile.
 Colonna   Q   (Esito   conclusivo):  l'esito  finale  e,  quindi, l'agevolabilita' o meno della domanda:
 A = agevolabile;
 N = non agevolabile;
 P  =  parzialmente  agevolabile (non ricorre per le graduatorie regionali speciali);
 Colonna R (Cod. escl.): le motivazioni della esclusione, totale o parziale, dalle agevolazioni:
 1 = esaurimento delle risorse attribuibili;
 4=  superamento  della  riserva  del 70% destinata alle PMI, in presenza di altre PMI da agevolare;
 5= motivi 1 e 4 insieme.
 Colonna    S    (Agevolaz.   concedibile):l'ammontare   in   euro dell'agevolazione  concedibile  per  il  programma  di investimenti a valere sulle risorse nazionali o, eventualmente, su quelle FESR.
 Colonna  T  (Reg)  l'utilizzo  o  meno  delle risorse POR o DOCUP regionali:
 SI= utilizzate;
 Nulla= non utilizzata;
 |  | Allegato 
 ----> Vedere Allegato da pag. 23 a pag. 24 della G.U. <----
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