Gazzetta n. 275 del 2005-11-25 |
AGENZIA DEL DEMANIO |
DECRETO 21 novembre 2005 |
Individuazione dei beni immobili ritenuti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, non strumentali alla propria attivita' istituzionale, riconosciuti di proprieta' dello Stato, ai sensi dell'articolo 41-bis, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; Visto l'art. 41-bis, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che riconosce come appartenenti al patrimonio dello Stato i beni immobili non strumentali di proprieta' dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individuati dall'Agenzia del demanio con propri decreti dirigenziali, sulla base di elenchi predisposti dall'Amministrazione dei monopoli medesima, da emanare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410; Visti gli elenchi predisposti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato trasmessi all'Agenzia del demanio con note n. 4754/ASIA/GBI del 26 aprile 2004, n. 9692/ASIA/GBI del 14 settembre 2004, n. 11540/ASIA/GBI del 9 novembre 2004 e n. 6119/ASIA/GBI del 28 giugno 2005, contenenti la indicazione di ulteriori immobili appartenenti alla stessa ritenuti non strumentali alla propria attivita' istituzionale, riconosciuti di proprieta' dello Stato ai sensi dell'art. 41-bis, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, alla legge 24 novembre 2003, n. 326; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173; Decreta: Art. 1. Sono di proprieta' dello Stato i beni immobili individuati nell' elenco di cui all'allegato A facente parte integrante del presente decreto. | Art. 2. Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili stessi in capo allo Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio di cui agli articoli 5, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e 14, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto. | Art. 3. L'Agenzia del demanio e' immessa nel possesso dei beni immobili individuati ai sensi dell'art. 1 a decorrere dall'emanazione del presente decreto. | Art. 4. Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge. | Art. 5. Il presente decreto potra' essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa. | Art. 6. Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali forniti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili. | Art. 7. Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 novembre 2005 Il direttore dell'Agenzia: Spitz | Allegato A
----> vedere Tabella da pag. 24 a pag. 25 della G.U. <---- |
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