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| Gazzetta n. 275 del 2005-11-25 |  | AGENZIA DEL DEMANIO |  | DECRETO 21 novembre 2005 |  | Individuazione   dei   beni   immobili  di  proprieta'  dello  Stato, predisposto  ai  sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. |  | 
 |  | IL DIRETTORE DELL'AGENZIA 
 Visto   il   decreto-legge   25 settembre  2001,  n.  351,  recante «Disposizioni  urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento  immobiliare» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410;
 Visto  l'art.  1,  comma  1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410  che  al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del  patrimonio  immobiliare  dello  Stato,  anche  in funzione della formulazione  del  conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del   demanio   l'individuazione,  sulla  base  e  nei  limiti  della documentazione  esistente  presso  gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;
 Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni  ed  integrazioni  apportate  dal  decreto  legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
 Vista  la  documentazione  esistente presso gli uffici dell'Agenzia del demanio;
 Visto  l'elenco  predisposto  dall'Agenzia  del demanio in cui sono individuati ulteriori beni immobili di proprieta' dello Stato;
 Vista  l'urgenza  di  procedere  ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge    25 settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
 Decreta:
 Art. 1.
 Sono  di  proprieta'  dello  Stato  i  beni  immobili individuati nell'allegato A facente parte integrante del presente decreto.
 |  | Art. 2. Il  presente  decreto  ha  effetto  dichiarativo della proprieta' degli   immobili   in  capo  allo  Stato  e  produce  ai  fini  della trascrizione  gli  effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
 |  | Art. 3. Contro  l'iscrizione  dei  beni  nell'elenco di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
 |  | Art. 4. Gli   uffici   competenti   provvederanno,  se  necessario,  alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura;
 |  | Art. 5. Eventuali   accertate  difformita'  relative  ai  dati  catastali indicati non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili.
 |  | Art. 6. Resta salva la possibilita' di emanare ulteriori decreti relativi ad altri beni di proprieta' dello Stato.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 novembre 2005
 Il direttore dell'Agenzia: Spitz
 |  | Allegato A 
 Comune     Indirizzo      Denominazione     Catasto Foglio Part. Sub
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