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| Gazzetta n. 275 del 2005-11-25 |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 15 novembre 2005 |  | Imposizione  ed  oneri di servizio pubblico del collegamento aereo di linea da e per Albenga. |  | 
 |  | IL VICE MINISTRO 
 Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 132 del 9 giugno  2005  con  il  quale al Sottosegretario di Stato, on. Mario Tassone,  e'  stato  attribuito  il titolo di Vice Ministro presso il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  a  seguito  del conferimento  allo  stesso  di speciali funzioni a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400;
 Visto  il  regolamento  CEE  n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992,  concernente  disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunita' alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;
 Visto l'art. 82 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha esteso le disposizioni emanate dall'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999 ad altri aeroporti, tra cui quello di Albenga;
 Visto  l'art.  36  della  legge  n. 144 sopra citata che assegna al Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  la  competenza di disporre  con  proprio  decreto, in conformita' alle disposizioni del regolamento  CEE  n.  2408/92,  l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativi agli scali nello stesso contemplati;
 Vista  la  nota  n.  903799  dell'8 novembre 2005 del Vice Ministro delle  infrastrutture  e  dei trasporti con la quale viene comunicata alla Commissione europea l'intenzione del Governo italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico sulla rotta Albenga-Roma e viceversa;
 Vista  la  nota  informativa  n.  903769 del 4 novembre 2005 con la quale,  ai  sensi  dell'art.  4.1.a)  del regolamento CEE n. 2408/92, viene  comunicato  al vettore aereo che opera sulla rotta interessata che  e'  stata  avviata la procedura per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico;
 Vista  la  nota  n.  903694  del  28 ottobre  2005  con la quale si invitano  IBAR  e  ASSAEREO  a  divulgare presso i propri associati i contenuti dell'imposizione;
 Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuita' dei servizi  di  trasporto  aereo sulla rotta Albenga-Roma e vv., la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico divengono obbligatori deve essere subordinata all'accertamento dell'eventuale espletamento della gara  di  appalto  di  cui all'art. 4.1.d) del regolamento n. 2408/92 CEE;
 Considerato  altresi',  che  tale accertamento e' condizionato alla facolta'  dei vettori di pronunziarsi in ordine alla accettazione dei medesimi  oneri  e  che,  pertanto occorre rinviare la determinazione della predetta data ad un provvedimento successivo;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  fine  di  assicurare  l'effettuazione  di un collegamento aereo adeguato   regolare  e  continuativo,  il  servizio  aereo  di  linea Albenga-Roma  e  viceversa  viene  sottoposto  ad  oneri  di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'Allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Qualora,  entro  trenta  giorni  dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea,  della comunicazione della Commissione  relativa  alla  imposizione dei citati oneri di servizio pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente Nazionale  per  l'Aviazione  Civile  procedera'  ad  esperire la gara secondo  le  modalita'  previste dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92.
 La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verra' stabilita con successivo decreto.
 |  | Art. 2. Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 15 novembre 2005
 Il vice Ministro: Tassone
 |  | Allegato 
 COMUNICAZIONE  DELLA  COMMISSIONE  AI  SENSI DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL'Art. 4, PARAGRAFO 1, LETTERA A) DEL REGOLAMENTO (CEE) n. 2408/92
 DEL CONSIGLIO.
 
 Imposizione  di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari all'interno dell'Italia
 
 A  norma  delle  disposizioni  dell'art.  4, par. 1, lett. a) del regolamento  n. 2408/92/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 23 luglio  1992,  sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte  intracomunitarie,  il  Governo  italiano,  in conformita' alle decisioni  assunte  in sede di conferenza dei servizi tenutasi presso la  regione  Liguria, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulla rotta seguente:
 1. Rotta interessata - (Albenga-Roma e vv.).
 1.1.  Conformemente  all'art.  9 del regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio   delle   Comunita'   europee  del  18 gennaio  1993,  come modificato  dal  regolamento  793/2004,  relativo  a norme comuni per l'assegnazione  delle  bande  orarie negli aeroporti della Comunita', gli  organi  competenti  potranno  riservare  alcune bande orarie per l'esecuzione  dei  servizi secondo le modalita' previste nel presente documento.
 2. Articolazione degli oneri di servizio pubblico.
 2.1. In termini di numero di frequenze minime:
 la  frequenza  minima  sulla  rotta  sopra  individuata  e'  la seguente:
 2  voli giornalieri in andata e 2 voli giornalieri in ritorno dal lunedi' al venerdi' per tutto l'anno;
 1  volo  di  andata  Albenga-Roma il sabato mattina per tutto l'anno;
 1  volo  di  ritorno  Roma-Albenga la domenica sera per tutto l'anno.
 L'intera  capacita'  di ciascun aeromobile dovra' essere messa in vendita secondo il regime degli oneri senza alcun contingentamento.
 2.2. In termini di orari:
 Sulla rotta Albenga-Roma dal lunedi' al venerdi':
 1 volo con partenza nella fascia 06.30-07.30;
 1 volo con partenza nella fascia 17.00-18.00;
 sulla rotta Albenga-Roma il sabato:
 1 volo nella fascia 06.30-07.30;
 sulla rotta Roma-Albenga dal lunedi' al venerdi':
 1 volo con partenza nella fascia 08.30-09.30;
 1 volo con partenza nella fascia 19.00- 20.00;
 sulla rotta Roma-Albenga la domenica:
 1 volo con partenza nella fascia 19.00-20.00.
 2.3.  In  termini  di  aeromobili  utilizzabili  o  di  capacita' offerta.
 I  servizi dovranno essere effettuati con aeromobili biturboelica o bireattori pressurizzati aventi una capacita' minima giornaliera di 40 posti sulla rotta Albenga-Roma e 40 posti sulla rotta Roma-Albenga per tutto l'anno.
 Nel  caso  in  cui  il  mercato lo richieda dovra' essere offerta maggiore  capacita'  tramite  l'istituzione  di voli supplementari, i quali  non  daranno  luogo a compensazioni aggiuntive. Il vettore che accetta  gli  oneri,  fatte  salve  le  motivazioni  di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adoperera', con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilita'.
 2.4. In termini di tariffe:
 a) le  tariffe  massime  da applicare su ciascuna rotta sono le seguenti:
 Albenga-Roma 78,00 euro;
 Roma-Albenga 78,00 euro;
 tutte  le  tariffe  indicate sono al netto di IVA e sono al netto delle  tasse ed oneri aeroportuali e non e' ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge;
 dovra'  essere  prevista  almeno una modalita' di distribuzione e vendita  dei  biglietti  che  risulti  completamente  gratuita  e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero;
 tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte Albenga-Roma e v.v. hanno diritto alle tariffe sopra descritte;
 b) ogni  anno gli organi competenti adeguano le tariffe massime in  misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato  sulla  base  dell'indice  generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo.  La  misura  dell'adeguamento  viene  notificata  a  tutti i vettori  che  operano  sulle  rotte  in  questione, e viene portata a conoscenza  della  Commissione  europea  per  la  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
 c) nel  caso  in cui, nella media rilevata in ciascun semestre, si  registri  una  variazione del rapporto di cambio fra euro/dollaro USA  e/o  del  costo  del  carburante  in  misura superiore al 5%, le tariffe  dovranno essere modificate proporzionalmente alla variazione registrata,  per la quota parte che il carburante incide sui costi di volo.
 All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  d'intesa  con  il presidente  della  regione  Liguria,  sulla  base  di una istruttoria effettuata  da  un  comitato  tecnico  paritetico,  costituito  da un rappresentante  nominato  dall'ENAC  e  da un rappresentante nominato dalla  regione Liguria, il quale sente i vettori operanti sulle linee onerate.
 L'eventuale adeguamento decorrera' dal semestre successivo.
 La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano  sulle  rotte  e viene portata a conoscenza della Commissione europea  per  la  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
 2.5. In termini di continuita' dei servizi.
 Al  fine  di  garantire la continuita', regolarita' e puntualita' dei  voli,  il  vettore  che  accetta i presenti oneri di servizio si impegna a:
 garantire il servizio per almeno 12 mesi consecutivi e non puo' sospenderlo senza un preavviso di almeno 6 mesi;
 uniformare  i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi  richiamati  nella  Carta dei diritti dei passeggeri ai fini dell'osservanza  delle  regolamentazioni  nazionali,  comunitarie  ed internazionali di riferimento;
 fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione   e   prosecuzione  del  servizio.  Tale  cauzione  dovra' ammontare   ad   almeno   800.000,00   euro   mediante   fideiussione assicurativa,  a  favore  dell'ENAC  -  Ente Nazionale dell'Aviazione Civile,  che  potra'  utilizzarla  per  garantire la prosecuzione del regime onerato;
 effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli previsti con un  margine  di  cancellazioni massimo del 2% per motivi direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione i casi di forza maggiore;
 corrispondere  all'Ente  regolatore a titolo di penale la somma di  3000,00  euro per ogni volo annullato eccedente il limite del 2%. Le  somme  percepite in tal senso saranno accantonate nel capitolo di bilancio  per  il  finanziamento della continuita' territoriale della citta' di Albenga.
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