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| Gazzetta n. 275 del 2005-11-25 |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 26 ottobre 2005 |  | Riconoscimento,  alla  prof.ssa Phyllis Aquilina, di titolo di studio estero,   quale  titolo  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della professione di insegnante. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici
 
 Visti  la  legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;  il  decreto  ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni;  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996,  n.  471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto   ministeriale   28 maggio   1992;  il  decreto  ministeriale 26 maggio  1998;  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto    legislativo    30 marzo   2001,   n.   165;   il   decreto interministeriale  4 giugno  2001;  il  decreto  del Presidente della Repubblica  18 gennaio  2002,  n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;
 Viste  l'istanza,  presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita' europea  dalla  persona  sotto  indicata,  nonche'  la documentazione prodotta  a  corredo  dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;
 Rilevato   che   il   riconoscimento   e'   richiesto   ai   fini dell'esercizio  della  professione  corrispondente  a  quella  cui la persona  interessata  e'  abilitata  nel  Paese  che ha rilasciato il titolo;
 Rilevato,   altresi',   che   l'esercizio  della  professione  in argomento  e'  subordinato,  sia  nell'altro  Paese che in Italia, al possesso   di   una   formazione   comprendente  un  ciclo  di  studi post-secondari di durata minima di tre anni;
 Tenuto  conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi  nella seduta del 20 ottobre 2005, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
 Ritenuto  che:  sussistono  i  presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione  professionale adeguata per natura, composizione e durata; il  riconoscimento  non deve essere subordinato a misure compensative in  quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione professionale   prescritta  dalla  legislazione  vigente  in  Italia; 1'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;
 Decreta:
 1.   Il  titolo  di  formazione  di  «Baccelliere  in  Educazione (Honours)»,   rilasciato   dall'Universita'   degli  studi  di  Malta l'11 maggio    1990,   l'autorizzazione   (warrant)   del   Ministero dell'educazione  di Malta ad esercitare la professione di insegnante, rilasciata  il  5 ottobre 1990, posseduto da Phyllis Aquilina, nata a Siggiewi  (Malta),  il  21 ottobre  1965, di cittadinanza comunitaria (maltese),  ai  sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e' titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:
 45/A «Lingua straniera» - inglese;
 46/A «Lingue e civilta' straniere» - inglese.
 2.  Il  presente  decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del  citato  decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
 Roma, 26 ottobre 2005
 Il direttore generale: Criscuoli
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