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| Gazzetta n. 275 del 2005-11-25 |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2005, n. 241 |  | Norme  di  attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recanti  attuazione  dell'articolo  37  dello  Statuto  e  simmetrico trasferimento di competenze. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto  lo Statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto  legislativo  15  maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale  26  febbraio 1948, n. 2, ed in particolare l'articolo 37;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074;
 Viste  le  determinazioni  della  Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione;
 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;
 Sulla  proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con  i Ministri dell'economia  e  delle  finanze,  per  lo  sviluppo  e  la  coesione territoriale, per le pari opportunita' e della difesa;
 
 Emana
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 1. In base all'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, le  relative  quote di competenza fiscale dello Stato sono trasferite alla Regione. Simmetricamente sono trasferite alla Regione competenze previste dallo Statuto fino ad ora esercitate dallo Stato.
 2.  Con  decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalita' applicative.
 Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara' inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Dato a Roma, addi' 3 novembre 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze
 Micciche',  Ministro  per lo sviluppo e
 la coesione territoriale
 Prestigiacomo,  Ministro  per  le  pari
 opportunita'
 Martino, Ministro della difesa
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Nota al titolo:
 -  Si riporta il testo dell'art. 37 dello Statuto della
 Regione  siciliana  approvato con regio decreto legislativo
 15 maggio   1946,  n.  455,  e  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale  10 giugno  1946,  n.  133  (edizione speciale) e
 convertito  in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2,
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58.
 "Art.  37.  - Per le imprese industriali e commerciali,
 che  hanno  la  sede  centrale  fuori  del territorio della
 Regione,  ma  che  in  essa hanno stabilimenti ed impianti,
 nell'accertamento  dei  redditi  viene determinata la quota
 del  reddito  da  attribuire  agli stabilimenti ed impianti
 medesimi.
 L'imposta  relativa  a detta quota compete alla Regione
 ed e' riscossa dagli organi di riscossione della medesima".
 Note alle premesse:
 -   L'art.   87,   comma  quinto,  della  Costituzione,
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
 leggi e regolamenti.
 -  Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,
 che  ha  approvato  lo  Statuto della Regione siciliana, e'
 citato nella nota al titolo.
 -  Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
 1965,  n.  1074,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
 18 settembre 1965, n. 235.
 -  L'art.  43  dello  Statuto  della  Regione siciliana
 prevede  che  una  commissione paritetica di quattro membri
 nominati  dall'Alto commissario della Sicilia e dal Governo
 dello  Stato, determinera' le norme transitorie relative al
 passaggio  degli  uffici  e  del personale dello Stato alla
 regione,  nonche'  le  norme  per l'attuazione del presente
 statuto.
 Nota all'art. 1:
 L'art.  37  dello  Statuto  della  Regione siciliana e'
 riportato nella "Nota al titolo".
 
 
 
 
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