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| Gazzetta n. 274 del 2005-11-24 |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE |  | DECRETO 18 ottobre 2005 |  | Modalita'  procedurali  per  la  promozione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. |  | 
 |  | IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE e
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 e
 IL MINISTRO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE
 
 Visto  l'art.  1,  comma  222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge  finanziaria per il 2005), che, al fine di favorire l'afflusso di  capitale  di  rischio  verso  piccole  e medie imprese innovative localizzate  nelle  aree sottoutilizzate, prevede che il Dipartimento per  l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri  puo'  sottoscrivere  ed  alienare quote di uno o piu' fondi comuni  d'investimento,  in  misura non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o piu' societa' di gestione del risparmio (SGR) previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  (TUIF),  come modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37;
 Visto  il secondo periodo dello stesso comma 222, dell'art. 1 della legge  finanziaria  per  il  2005,  che stabilisce che tali SGR siano individuate   dallo   stesso  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le tecnologie  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il  Dipartimento  per le politiche di sviluppo e di coesione e con il Dipartimento  del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, con  procedure  competitive,  anche  in  deroga alle vigenti norme di legge  e  di regolamento sulla contabilita' generale dello Stato, nel rispetto delle norme comunitarie applicabili;
 Visto  il comma 223 della stessa legge finanziaria per il 2005, che individua le necessarie risorse in quelle stanziate con delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 20, punto 4.1.2;
 Visto  il  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUIF), come modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  del  24 maggio  1999,  n.  228, recante il regolamento  attuativo dell'art. 37 del citato decreto legislativo n. 58/1998 concernente la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni d'investimento;
 Vista  la  delibera  CIPE 29 settembre 2004, n. 20, di ripartizione delle  risorse  per  interventi  nelle  aree  sottoutilizzate  per il periodo  2004-2007 che, al punto 4.1.2, riserva un importo massimo di 100  milioni  di  euro  a  favore di interventi di finanza innovativa nelle  regioni del Mezzogiorno, da attuarsi a cura delle strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive del 18 aprile  2005,  recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
 Considerata  l'opportunita'  di  avvalersi,  per  la gestione delle risorse,  di  operatori  professionali,  al  fine sia di garantire la qualita'  della  spesa  e  la  tempestivita'  dell'attuazione, sia di favorire  il  consolidamento  della  presenza  di  servizi finanziari avanzati nelle aree del Mezzogiorno;
 Decretano:
 
 Art. 1.
 Definizioni
 
 Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
 1) societa'  di  gestione  del  risparmio,  di  seguito  SGR:  la societa'  per  azioni  autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio come definita dall'art. 37 del TUIF;
 2) fondo  mobiliare  chiuso:  il  fondo  comune  di  investimento investito  prevalentemente  in strumenti finanziari come disciplinato dall'art.  12  del  decreto  del  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228;
 3) investitori  qualificati:  le  categorie  di soggetti indicate all'art.  1,  comma  1, lettera h) del decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228;
 4) PMI:   le   piccole   e  medie  imprese  come  definite  dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003;
 5) advisor:  la  persona  fisica  o  giuridica  a cui la SGR puo' delegare  uno  o piu' fasi dell'attivita' di investimento, tra cui la ricerca  sul territorio delle migliori opportunita' di investimento e il successivo monitoraggio dell'investimento stesso;
 6)  Euribor:  il  tasso Euribor a un anno, applicato in regime di capitalizzazione composta 360/360;
 7) spin  off:  la creazione di societa' indipendente ed autonoma, derivante dallo scorporo di una determinata attivita' aziendale o dal prodotto di attivita' di ricerca;
 8) early  stage  financing:  investimento  in capitale di rischio effettuato nella fase iniziale dell'attivita' d'impresa;
 9) fondo  generalista:  il  fondo la cui strategia d'investimento risulti  estesa a tutte le fasi d'intervento in capitale di rischio e non abbia una specifica focalizzazione territoriale o settoriale.
 |  | Art. 2. Caratteristiche dell'intervento
 
 1.  Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie sottoscrive e aliena  quote  di fondi mobiliari chiusi, promossi e gestiti da una o piu' SGR, mediante l'impiego di un importo fino a 100 milioni di euro stanziati  con  la  delibera  CIPE  n.  20  del  29  settembre  2004, punto 4.1.2.
 2.  Le  SGR sono individuate dal Comitato di pilotaggio e controllo di  seguito  descritto,  secondo  le  procedure  competitive definite all'art. 5 con criteri che favoriscano la selezione di una pluralita' di contraenti.
 3.  I  fondi  le  cui  quote  vengono sottoscritte sono finalizzati all'acquisto  di  partecipazioni  in  PMI, a fronte di loro programmi d'investimento    localizzati    nelle   aree   sottoutilizzate   del Mezzogiorno,  inclusi  Abruzzo  e  Molise  e  destinati ad introdurre innovazioni  di  processo  o  di  prodotto  con  tecnologie digitali. Potranno  essere sottoscritte anche quote di fondi generalisti il cui regolamento  preveda  che  una  quota  di  capitali, con contabilita' separata,   almeno   pari   al  doppio  di  quella  sottoscritta  dal Dipartimento  per  l'innovazione  e  le tecnologie, sia dedicata alle imprese di cui al presente comma.
 |  | Art. 3. Modalita' di sottoscrizione delle quote dei fondi mobiliari chiusi
 
 1.   Il   Dipartimento  per  l'innovazione  e  le  tecnologie  puo' sottoscrivere  quote  di fondi mobiliari chiusi delle SGR individuate con   la  procedura  di  cui  all'art.  5,  riservati  a  investitori qualificati,  e  il  cui  regolamento sia stato approvato dalla Banca d'Italia.
 2. L'intervento del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie in ogni singolo fondo mobiliare chiuso o suo comparto non deve essere superiore  al  50% del totale del patrimonio del fondo o del comparto di fondo comune generalista in cui e' realizzato l'investimento.
 3. La durata dell'investimento del Dipartimento per l'innovazione e le  tecnologie  in  ciascun  fondo  non puo' essere superiore a dieci anni,  piu' eventuali tre anni che possono essere richiesti dalla SGR alla Banca d'Italia per il completo smobilizzo degli investimenti, ai sensi  dell'art.  14  del citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione del 24 maggio 1999, n. 228.
 |  | Art. 4. Il comitato di pilotaggio e controllo
 
 1.  E'  istituito  un  Comitato  di  pilotaggio  e controllo con il compito di:
 a) gestire la procedura competitiva di cui al successivo art. 5;
 b) curare  le  attivita' di monitoraggio e controllo descritte ai successivi articoli 6 e 7;
 c) realizzare  le  altre  attivita'  necessarie  ad assicurare il corretto  funzionamento  dello  strumento  disciplinato  dal presente decreto.
 2.  Il  Comitato e' composto di 6 membri di cui uno con funzioni di presidente.
 Il  presidente  e due dei componenti sono nominati dal Ministro per l'innovazione  e  le  tecnologie,  due  componenti  sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, un componente e' nominato dal Ministro  per  lo sviluppo e coesione territoriale. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso.
 3.  Per coadiuvare il Comitato nell'espletamento delle sue funzioni potra'  essere  costituita un'apposita segreteria tecnica e si potra' far  ricorso  ad esperti esterni. Alle spese necessarie ad assicurare lo  svolgimento  delle  attivita' di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonche' alla corresponsione di compensi ad esperti, potra' essere destinato  un  importo,  riferito all'intera durata dell'investimento del  Dipartimento  per  l'innovazione  e le tecnologie, non superiore all'1% dello stanziamento di cui all'art. 2, comma 1.
 |  | Art. 5. Procedura competitiva per l'assegnazione delle risorse
 
 1.  Entro  il  30 settembre di ogni anno, fino ad esaurimento delle risorse,  di  cui  all'art. 2, comma 1, ivi comprese quelle derivanti dai  rientri  e  dai  proventi  dell'impiego  di  dette  risorse,  il Dipartimento  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  d'intesa  con i Dipartimenti  del  tesoro e delle politiche di sviluppo del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  provvede  alla pubblicazione di un avviso  per  l'individuazione delle SGR e dei fondi in cui effettuare l'investimento. L'avviso indica:
 a) l'ammontare di risorse disponibili;
 b) le categorie di soggetti cui e' aperta la partecipazione;
 c) le  modalita'  e i tempi per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei soggetti interessati;
 d) il contenuto della domanda e la documentazione da allegare con riferimento  ai  requisiti  di trasparenza e competitivita' su cui si basa la selezione delle richieste;
 e) le modalita' di selezione delle richieste, con la precisazione dei punteggi assegnati a ciascun elemento di valutazione.
 2.  La  domanda  di  partecipazione, da redigersi secondo lo schema predisposto  dal  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le tecnologie, contiene necessariamente le seguenti informazioni:
 a) specificazione   della   struttura  adibita  all'attivita'  di assunzione   e   gestione   delle   partecipazioni   con  descrizione dell'articolazione  territoriale,  in  sedi  secondarie o advisor sul territorio  di  riferimento  e indicazione delle risorse impiegate in tale  attivita'  e  delle  relative  professionalita' oltre che della continuita' del rapporto esistente fra SGR e advisor;
 b) tipologia,   ammontare,  area  geografica  degli  investimenti effettuati  in  passato  e  di  quelli  in  corso da parte della SGR, dall'advisor, o dai loro esponenti aziendali;
 c) previsioni  circa  i  tempi e le modalita' di smobilizzo delle partecipazioni in portafoglio;
 d) criteri   di   selezione   delle   imprese   in   portafoglio, evidenziando le competenze tecniche maturate in imprese di settori ad alto contenuto tecnologico;
 e) ammontare   di   risorse   finanziarie   a   disposizione  per investimenti  in capitale di rischio alla data di presentazione della domanda;
 f) numero  ed  entita'  delle  partecipazioni  che  si prevede di acquisire  nell'arco  di cinque anni nonche' i settori di attivita' e gli  ambiti  territoriali  nei  quali  si  ritiene  di effettuare gli interventi di acquisizione di partecipazioni;
 g) fondi  o  comparti  di  fondi  dei quali si propone l'acquisto delle quote;
 h) presenza di accordi con centri di ricerca o universita';
 i) regolamento dei fondi proposti.
 3.  Le  domande  di  partecipazione,  complete  dei  dati  e  della documentazione  previsti  nel  modulo di richiesta, sono valutate dal Comitato  di  pilotaggio e controllo, sulla base dei criteri indicati nell'avviso.
 4. Rientrano fra i criteri di valutazione:
 a) consistenza,  esperienza  e  professionalita'  della struttura organizzativa   interna  ed  esterna  da  adibirsi  all'attivita'  di investimento nel capitale di rischio;
 b) tipologia,   ammontare,  area  geografica  degli  investimenti effettuati in passato e di quelli in corso;
 c) risultati degli investimenti effettuati;
 d) presenza di accordi con centri di ricerca o universita';
 e) commissioni applicate sui fondi promossi o gestiti.
 5.    E'    considerato   titolo   preferenziale   di   valutazione l'orientamento  dei  fondi  ad  investimenti negli spin-off nonche' a quelli in forma di early stage financing.
 6.  Le  domande di partecipazione giudicate non idonee dal Comitato di  pilotaggio  e  controllo  sotto  il  profilo tecnico, economico e finanziario   non   sono  prese  in  considerazione,  ai  fini  della graduatoria.   Le   relative   motivazioni   sono   comunicate   agli interessati.
 7.  Nell'avviso  sono  fissati  i  termini idonei per l'invio delle rettifiche   o   integrazioni,  ovvero  degli  eventuali  chiarimenti richiesti dal Comitato.
 8.   La   graduatoria,  approvata  con  decreto  del  Ministro  per l'innovazione e le tecnologie, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Comitato, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il termine fissato nell'avviso e ne e' data comunicazione agli aggiudicatari.
 9.  Il  Capo  del  Dipartimento  per  l'innovazione e le tecnologie autorizza,  con  proprio  decreto,  l'acquisto  delle quote dei fondi proposti  dalle  SGR  selezionate con le procedure di cui al presente articolo  e  autorizza  il  pagamento  del  corrispettivo  secondo le modalita' previste dal regolamento di ciascun fondo.
 10.  Il  Capo del Dipartimento puo' autorizzare con proprio decreto l'alienazione  delle  quote di fondi sottoscritte, ai sensi dell'art. 7, comma 3.
 11.  Le risorse provenienti dall'alienazione delle quote di fondi e comunque  derivanti  dall'impiego del finanziamento di cui all'art. 2 ritornano  nella  disponibilita' del Dipartimento per l'innovazione e le  tecnologie  per  essere reimpiegate con le finalita' e secondo le procedure di cui al presente decreto.
 |  | Art. 6. Obblighi di comunicazione e monitoraggio
 
 1.  Entro  il 31 marzo di ogni anno, le SGR trasmettono al Comitato di  pilotaggio  e controllo, oltre alla documentazione sull'attivita' di  gestione  con  la  periodicita'  prevista  dal  regolamento,  una relazione sull'attivita' svolta che espliciti:
 a) le   procedure   effettivamente   attivate   dalla   SGR   per l'individuazione  delle imprese da valutare ai fini dell'acquisizione di partecipazioni;
 b) distintamente, per ogni regione, il numero di imprese valutate ai fini dell'acquisizione di partecipazioni;
 c) gli   eventuali   scostamenti   registrati   tra   l'attivita' programmata e l'attivita' effettivamente svolta.
 2.  L'avviso di cui all'art. 5, comma 1, prevede che il Comitato di pilotaggio  e  controllo  ha  la  facolta' di richiedere alle SGR, in qualsiasi  momento,  anche  a  fini  statistici, dati ed informazioni aggiuntivi sulle imprese partecipate.
 |  | Art. 7. Remunerazione delle SGR e rimborso
 
 1.  La  remunerazione  delle  SGR  e'  stabilita dal regolamento di ciascuno   dei  fondi  risultati  aggiudicatari  nella  procedura  di selezione.
 2.  Alla  scadenza  del  fondo  o  comunque  al  momento  della sua liquidazione,  ovvero  nel  caso  di disinvestimenti parziali, la SGR restituisce  al  Dipartimento  per  l'innovazione  e le tecnologie le risorse ricevute, secondo le seguenti modalita':
 a) la  perdita  totale  o  parziale  del  capitale  investito  si ripartisce  proporzionalmente  alle sottoscrizioni effettuate, tra il Dipartimento   per   l'innovazione   e  le  tecnologie  e  gli  altri sottoscrittori;
 b) l'utile  maturato  viene utilizzato per rimborsare il capitale investito  dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e dagli altri sottoscrittori;
 c) gli utili eccedenti i rimborsi di cui alla lettera b), vengono distribuiti  ai  sottoscrittori proporzionalmente alle sottoscrizioni effettuate,  fatto salvo quanto previsto nel regolamento del fondo in merito  alla  commissione di incentivo. La remunerazione riconosciuta al  Dipartimento  non  potra' comunque superare quella corrispondente all'Euribor  rilevato  alla data di sottoscrizione delle quote piu' 2 punti  percentuali  per  ciascun  anno  di  durata  dell'investimento relativamente all'importo da esso sottoscritto.
 3.  Ciascun  sottoscrittore  del  fondo  puo'  esercitare,  con  le modalita'  stabilite  dal regolamento del fondo stesso, un'opzione di acquisto anticipato, parziale o totale, delle quote di proprieta' del Dipartimento   per   l'innovazione   e   le  tecnologie.  L'esercizio dell'opzione   comporta   il   riconoscimento   al  Dipartimento  per l'innovazione  e  le tecnologie di un corrispettivo pari al valore di acquisto  delle  quote maggiorato del 3 per cento composto in ragione d'anno.  Il  prezzo  di  acquisto cosi' determinato non puo' comunque essere  inferiore  al  valore  della  quota al momento dell'esercizio dell'opzione.
 |  | Art. 8. Casi e procedure di revoca
 
 1.   La  sottoscrizione  dei  fondi  gestiti  dalle  SGR  risultate aggiudicatarie,  nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di approvazione  della  graduatoria,  avviene entro il termine di 4 anni dalla pubblicazione del decreto stesso. Oltre tale termine le risorse non  ancora  investite  sono riutilizzabili da parte del Dipartimento per  l'innovazione  e  le  tecnologie  per  il finanziamento di altre iniziative  ed  eventuali  somme  gia'  versate  e non impiegate sono restituite  dalla SGR al medesimo Dipartimento con un incremento pari all'Euribor maggiorato del 2 per cento.
 2.  Nel caso di avvio, a carico della SGR, di procedure concorsuali di   cui  agli  articoli 56  e  57  del  TUIF,  il  Dipartimento  per l'innovazione  e  le  tecnologie interrompe i versamenti, recupera le somme  versate  e  non  impiegate  con un incremento pari all'Euribor maggiorato del 2 per cento.
 3. Nel caso che venga accertato, successivamente alla pubblicazione della  graduatoria,  che  una  SGR  abbia  fornito  nel  corso  della procedura  di  selezione  informazioni  false, inesatte o incomplete, idonee  ad  alterare  l'esito  della  selezione,  il Dipartimento per l'innovazione  e  le  tecnologie interrompe i versamenti, recupera le somme  versate  e  non  impiegate, con un incremento pari all'Euribor maggiorato   del   2   per  cento.  La  SGR  corrisponde  inoltre  al Dipartimento  per  l'innovazione e le tecnologie una penale pari al 3 per  cento  delle somme destinate dal decreto ai fondi proposti dalla SGR.
 4. Nel caso di impiego delle risorse secondo modalita' non conformi a  quelle definite all'art. 2, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie  interrompe  i versamenti, recupera le somme versate e non impiegate,  con  un  incremento pari all'Euribor maggiorato del 2 per cento.  La SGR corrisponde una penale pari al 2 per cento delle somme utilizzate in difformita' da quanto stabilito.
 5.   In  caso  di  mancato  invio,  nei  termini  stabiliti,  delle comunicazioni  di cui all'art. 6, il Dipartimento per l'innovazione e le  tecnologie  interrompe  i  versamenti  e,  in  caso  di protratto inadempimento,   procede  al  recupero  delle  somme  versate  e  non impiegate  con  un  incremento  pari all'Euribor maggiorato del 2 per cento.
 6.  Al  verificarsi di uno dei casi di cui al presente articolo, il Comitato  di  pilotaggio e controllo, entro sessanta giorni, comunica alle  SGR  interessate  l'avvio  del procedimento di revoca, fornendo indicazione  dell'oggetto  del  procedimento  promosso,  dell'ufficio responsabile  del procedimento e delle modalita' con cui e' possibile prendere visione degli atti.
 7.  Entro  il  termine  di  trenta giorni dalla data di invio della comunicazione  di  cui  al  comma  6,  le  SGR  possono presentare al Comitato  scritti  difensivi,  redatti in carta libera, nonche' altra documentazione  ritenuta  idonea,  mediante  consegna  o spedizione a mezzo  del  servizio  postale  in  plico  raccomandato  con avviso di ricevimento.  Il  Comitato esamina gli eventuali scritti difensivi e, ove opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio e predispone le  osservazioni  conclusive da sottoporre all'esame del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
 8.  Il  capo  del  Dipartimento  per l'innovazione e le tecnologie, entro  novanta  giorni  dalla  comunicazione,  qualora siano ritenute fondate le controdeduzioni presentate ai sensi del comma 7, adotta il provvedimento  di  archiviazione  del  quale viene data comunicazione alle  SGR. Qualora, invece, siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato  all'avvio  del  procedimento,  il  capo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie dispone, con proprio decreto, la revoca delle risorse gia' assegnate.
 9.  E' fatta comunque salva la possibilita' per il Dipartimento per l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  esperire  gli  ordinari rimedi previsti   dalla   vigente   normativa   a  tutela  dell'investimento effettuato e delle sue finalita'.
 |  | Art. 9. Promozione  dell'attivita'  di  esplorazione  delle potenzialita' del mercato
 
 1. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie puo' destinare un  importo non superiore al 3% delle risorse di cui all'art. 2, alla copertura  del  50%  dei  costi  sostenuti  dalle  SGR  per attivita' preliminari destinate ad esplorare le potenzialita' del mercato.
 2.  Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie si avvale del Comitato  di cui all'art. 4, ai fini della individuazione dei criteri in base ai quali assegnare le risorse di cui al comma 1. L'erogazione delle  medesime  risorse  a  favore  delle  SGR,  e' subordinata alla presentazione  e  alla  verifica  della documentazione indicata dallo stesso Comitato, nonche' all'accertamento della congruita' dei costi. L'erogazione  avviene entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Le esclusioni sono motivate e comunicate alla SGR entro lo stesso termine.
 Il  presente  decreto  viene  inviato, per i successivi adempimenti previsti, ai competenti organi di controllo.
 Roma, 18 ottobre 2005
 
 Il Ministro per l'innovazione
 e le tecnologie
 Stanca
 
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti
 
 Il Ministro per lo sviluppo
 e la coesione
 Micciche'
 
 Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2005
 
 Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 388
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