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| Gazzetta n. 274 del 2005-11-24 |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 15 novembre 2005 |  | Approvazione  dei  modelli  di  schede di segnalazioni di incidenti o mancati  incidenti,  che coinvolgono dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visto  il  decreto  legislativo  24 febbraio 1997, n. 46, recante «Attuazione  della  direttiva  93/42/CEE,  concernente  i dispositivi medici»  e,  in  particolare,  gli  articoli 9 e 10 che dispongono in ordine  agli  obblighi  di  informazione  riguardanti  gli  incidenti verificatisi dopo l'immissione in commercio di un dispositivo medico;
 Visto  il  decreto  legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante «Attuazione  della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle  legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili  attivi», e, in particolare, l'art. 11 che reca analoghe disposizioni sugli obblighi di informazione riguardanti i dispositivi medici impiantabili attivi;
 Visto  il  decreto  legislativo 8 settembre 2000, n. 332, recante «Attuazione   della   direttiva   98/79/CE  relativa  ai  dispositivi medico-diagnostici  in  vitro»,  e,  in  particolare,  l'art.  11 che dispone  in ordine alla procedura di vigilanza da parte del Ministero della   salute   sugli   incidenti   che  coinvolgono  i  dispositivi medico-diagnostici in vitro muniti di marcatura CE;
 Vista la nota ministeriale della Direzione generale dei farmaci e dei  dispositivi  medici  n.  DGF  UDM/59693/ I.1.c.r.2 del 27 luglio 2004,   che  ha  individuato  specifici  modelli  di  schede  per  la segnalazione   di   incidenti   e  mancati  incidenti  da  parte  del fabbricante o del suo mandatario e da parte degli operatori sanitari;
 Rilevato  che  l'utilizzazione  di tali modelli ha evidenziato la necessita'  di  apportare  agli  stessi  alcune  modificazioni, anche tenendo   conto  delle  specifiche  caratteristiche  dei  dispositivi medico-diagnostici in vitro;
 Ritenuto  inoltre  opportuno stabilire procedure per l'inoltro al Ministero della salute delle schede predette;
 Ritenuto,  viceversa,  non necessario prevedere specifiche schede per   la   segnalazione   di   inconvenienti  che  non  integrino  le caratteristiche  dell'incidente  o  mancato incidente, lasciando alle strutture  sanitarie  ogni decisione sulle modalita' di comunicazione ai fabbricanti di tal genere di reclami;
 Vista  la  linea guida MEDDEV 2,12-1 dell'aprile 2001 sui sistemi di vigilanza dei dispositivi medici;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1. Sono approvati i modelli di schede di cui agli allegati 1, 2 e 3  del  presente  decreto,  da  utilizzare  per  le  segnalazioni  al Ministero   della   salute  di  incidenti  o  mancati  incidenti  che coinvolgono  dispositivi  medici  e  dispositivi  medici impiantabili attivi,  ai  sensi  rispettivamente degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo  24 febbraio  1997,  n.  46,  e  dell'art. 11 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507.
 2. Sono approvati i modelli di schede di cui agli allegati 4, 5 e 6  del  presente  decreto,  da  utilizzare  per  le  segnalazioni  al Ministero   della   salute  di  incidenti  o  mancati  incidenti  che coinvolgono   dispositivi   medico-diagnostici  in  vitro,  ai  sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332.
 3. I modelli di schede di cui agli allegati 1 e 4 sono utilizzati dagli operatori sanitari; quelli di cui agli allegati 2, 3, 5 e 6 dal fabbricante  o  dal  suo  mandatario.  Limitatamente  ai  fabbricanti stabiliti  in altri Paesi e che non abbiano un mandatario in Italia e ai  mandatari stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea, in alternativa  ai  modelli  2,  3,  5  e 6, possono essere utilizzati i modelli  «Incident  report format for initial report» e «Final report format»,  allegati alla linea guida Meddev citata nelle premesse. Per le  segnalazioni  concernenti  i  dispositivi medici su misura, nelle apposite  caselle  delle  schede  1,  2  e  3  vengono  riportate  le informazioni tratte dalla tabella costituente l'allegato 7.
 4.  Gli  incidenti o mancati incidenti che debbono essere oggetto di segnalazione da parte dei soggetti indicati al comma 3 sono quelli descritti nell'allegato 8.
 |  | Art. 2. 1.  Ai  sensi  degli  articoli 9  e  10  del  decreto legislativo 24 febbraio  1997,  n.  46,  dell'art.  11  del  decreto  legislativo 14 dicembre  1992,  n.  507  e  dell'art.  11 del decreto legislativo 8 settembre  2000,  n.  332,  gli  operatori  sanitari  di  strutture pubbliche o private debbono effettuare la segnalazione dell'incidente o   del  mancato  incidente,  direttamente  o  tramite  la  struttura sanitaria   di   appartenenza,   al   Ministero   della   salute   e, possibilmente,  anche  al  fabbricante o mandatario e/o distributore, con  la massima urgenza. La segnalazione viene trasmessa nel rispetto delle   disposizioni   eventualmente  adottate  dalla  regione  sulla presenza  e  sul ruolo di un referente o responsabile della vigilanza in  ciascuna  struttura sanitaria. In ogni caso, la segnalazione deve pervenire  al  Ministero della salute, per gli incidenti, entro dieci giorni  e, per i mancati incidenti, entro trenta giorni dal giorno in cui si e' verificato l'evento.
 2.  Ugualmente,  la  segnalazione  dell'incidente  o  del mancato incidente  da  parte del fabbricante o del suo mandatario deve essere trasmessa  al  Ministero della salute con la massima urgenza; in ogni caso,  essa  deve  pervenire, per gli incidenti, entro dieci giorni e per  i  mancati  incidenti  entro trenta giorni dal momento in cui il fabbricante ne e' venuto a conoscenza.
 3.  Il  rapporto finale del fabbricante e del suo mandatario deve pervenire,   di   norma,   entro   trenta  giorni  dalla  data  della segnalazione.  Nei casi particolari in cui non risulti possibile, per la  complessita'  degli accertamenti, rispettare il suddetto termine, il  fabbricante  e' tenuto a fornire al Ministero della salute, entro trenta giorni dalla segnalazione, un rapporto intermedio nel quale e' indicato l'ulteriore periodo di tempo necessario per far pervenire il rapporto  finale. Tale ulteriore periodo di tempo non puo', comunque, eccedere i sessanta giorni, salvo casi eccezionali e giustificati.
 |  | Art. 3. 1.  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Roma, 15 novembre 2005
 Il Ministro: Storace
 |  | Allegato 1 
 ---->   Vedere Allegato da pag. 19 a pag. 23  <----
 |  | Allegato 2 
 ---->   Vedere Allegato da pag. 24 a pag. 29  <----
 |  | Allegato 3 
 ---->   Vedere Allegato da pag. 30 a pag. 33  <----
 |  | Allegato 4 
 ---->   Vedere Allegato da pag. 34 a pag. 38  <----
 |  | Allegato 5 
 ---->   Vedere Allegato da pag. 39 a pag. 44  <----
 |  | Allegato 6 
 ---->   Vedere Allegato da pag. 45 a pag. 48  <----
 |  | Allegato 7 
 ---->   Vedere Allegato a pag. 49  <----
 |  | Allegato 8 
 ---->   Vedere Allegato a pag. 50  <----
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