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| Gazzetta n. 273 del 2005-11-23 |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 21 settembre 2005 |  | Criteri  e modalita' di concessione delle agevolazioni di compentenza del Ministero delle politiche agricole e forestali a valere sui fondi rotativi  per  le  imprese,  di  cui  all'articolo  72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, in particolare, l'art. 72,  il quale prevede, al comma 1, che le somme iscritte nei capitoli del  bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per  contributi  alla  produzione  e agli investimenti affluiscono ad appositi  fondi  rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa e, al comma 2, che i contributi a carico dei fondi di cui al predetto comma  1,  concessi  a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono attribuiti secondo  criteri  e  modalita' stabiliti dal Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con il Ministro competente, sulla base dei principi indicati alle lettere a), b) e c) dello stesso comma 2;
 Visto il proprio decreto n. 80675 del 25 luglio 2003, con il quale, nello  stato  di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole  e forestali per l'anno finanziario 2003 e' stato istituito, ai  sensi  del  predetto  comma  1  dell'art. 72, il capitolo n. 7830 concernente il «Fondo rotativo per le imprese»;
 Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), in  particolare  gli articoli 60, 61 e 66 relativi rispettivamente al «Finanziamento  degli  investimenti per lo sviluppo», al «Fondo delle aree   sottoutilizzate  ed  interventi  nelle  medesime  aree»  e  al «Sostegno alla filiera agroalimentare»;
 Vista  la  delibera  CIPE  del  9 maggio  2003 di allocazione delle risorse  per  interventi  nelle  aree sottoutilizzate per il triennio 2003-2005;
 Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del   1° agosto  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 29 settembre 2003, n. 226, recante i criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, come novellato con i decreti del 3 febbraio 2004, del 14 maggio 2004 e del 12 luglio 2004;
 Vista   la  Circolare  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali  del  2 dicembre  2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana   dell'8  gennaio  2004  -  supplemento ordinario, di attuazione del decreto ministeriale del 1° agosto 2003, recante criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, come modificato con circolare del 28 maggio 2004;
 Vista   la   Decisione   della   Commissione   europea  C(2003)4105 dell'11 novembre  2003,  relativa  al  regime  di  aiuto  di stato n. 381/2003 per i contratti di filiera;
 Ritenuto  che,  nel  caso  di  agevolazioni  concesse alla medesima impresa  per  lo  stesso  programma  di  attivita' sotto forma sia di finanziamento  a  tasso agevolato, sia di contributo a fondo perduto, le  disposizioni  di  cui  all'art.  72  della  legge n. 289 del 2002 debbano  essere riferite all'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili;
 Attesa  la  necessita' di emanare il decreto previsto dall'art. 72, comma  2,  della predetta legge n. 289 del 2002 per gli interventi da effettuare   da  parte  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali ai sensi della normativa sopra richiamata;
 Vista  la  documentazione  trasmessa  dal Ministero delle politiche agricole  e  forestali  con  la  nota  del  1° marzo  2005,  ai  fini dell'intesa  prevista  dal  ripetuto art. 72, comma 2, della legge n. 289 del 2002;
 Considerato che l'intensita' dell'aiuto derivante dall'applicazione delle  misure  agevolative,  come  di  seguito  disciplinate, risulta inferiore  a  quella  delle  misure  attualmente in vigore, approvate dalla Commissione europea;
 D'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali (nota SEG/556 del 22 aprile 2005);
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 
 1.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2003 le agevolazioni relative ai contratti  di  filiera  di  competenza  del Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  previste  dalla  normativa  richiamata nelle premesse,  sono  concesse  secondo i criteri e le modalita' stabilite dalle  disposizioni di cui agli articoli seguenti per quanto riguarda la forma, il tasso di interesse e la durata.
 |  | Art. 2. Modalita'  di concessione delle agevolazioni relative ai contratti di filiera
 
 1.  Il contributo previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole   e  forestali  del  1° agosto  2003,  relativo  a  criteri, modalita'  e  procedure  per l'attuazione dei contratti di filiera e' concesso  per  il  50  per  cento  sotto forma di contributo in conto capitale  e  per il 50 per cento sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0,50 per cento annuo.
 2.  Nel  caso  di  azioni  per  le quali i regimi di aiuti di stato approvati   dalla  Commissione  europea  prevedono  che  l'intensita' massima  dell'agevolazione  e' pari al cento per cento, il contributo pubblico verra' erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale.
 |  | Art. 3. Termini di rimborso del finanziamento a tasso agevolato
 
 1.  I  finanziamenti  a tasso agevolato relativi agli interventi di cui all'art. 2, sono rimborsati nei termini di cui ai commi 2 e 3.
 2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno una durata non superiore a  dieci  anni a decorrere dalla data dei rispettivi provvedimenti di concessione,  ivi  compreso  un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato  alla  durata  degli  stati  di avanzamento del programma agevolato, ma comunque non superiore a cinque anni.
 3.  Il  rimborso del finanziamento inizia dall'anno successivo alla data  del  provvedimento  che  dispone  l'erogazione  a  saldo ovvero ridetermina  l'ammontare  definitivo  delle agevolazioni concesse, ma comunque  entro  non  oltre il quinto anno a decorrere dalla data del provvedimento  di  concessione del finanziamento medesimo, secondo un piano pluriennale di rientro a rate annuali comprensive di capitale e di  interessi con scadenza al 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi dovuti  sulle  quote  di  finanziamento  erogate  vengono corrisposti annualmente alla predetta scadenza.
 |  | Art. 4. Restituzioni e revoche
 
 1.   Con   il   provvedimento  che  dispone  la  concessione  delle agevolazioni di cui agli interventi disciplinati dal presente decreto possono, essere determinati:
 a) gli obblighi dell'impresa e le ulteriori modalita' relativi al rimborso  delle  rate del finanziamento, nonche' gli interessi dovuti in caso di ritardo nel pagamento delle rate ovvero della restituzione del  finanziamento  medesimo  ovvero dei contributi in caso di revoca delle agevolazioni;
 b) le  modalita'  della  revoca del finanziamento determinata dal ritardato  pagamento  protratto  per oltre un anno nel rispetto delle disposizioni  dettate  dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
 2.  Il  provvedimento  di cui al comma 1 e' sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa per l'assunzione degli obblighi derivanti dal provvedimento medesimo pena la decadenza dai benefici concessi.
 |  | Art. 5. Norma finale
 
 Per  quanto  non  disciplinato  dal  presente decreto continuano ad applicarsi,   ove  non  incompatibili,  le  disposizioni  legislative istitutive  delle  misure  agevolative  e  le normative di attuazione delle disposizioni medesime, richiamate nelle premesse.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 settembre 2005
 Il Ministro: Siniscalco Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  26  ottobre  2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 262
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