| 
| Gazzetta n. 273 del 2005-11-23 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | PROVVEDIMENTO 14 novembre 2005 |  | Iscrizione  della  denominazione  «Basilico  Genovese»,  nel registro delle   denominazioni   di   origine  protette  e  delle  indicazioni geografiche protette, di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
 Considerato   che,   con   regolamento   (CE)  n.  1623/2005  della Commissione  del 4 ottobre 2005, la denominazione «Basilico Genovese» riferita  alla  categoria  degli ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale  o  trasformati,  e' iscritta quale denominazione di origine protetta   nel  registro  delle  denominazioni  di  origine  protette (D.O.P.)  e  delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Ritenuto  che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la  scheda  riepilogativa  della  denominazione  di  origine protetta «Basilico Genovese», affinche' le disposizioni contenute nei predetti documenti   siano   accessibili   per  informazione  erga  omnes  sul territorio italiano;
 Provvede
 
 alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa  della  denominazione  di  origine  protetta  «Basilico Genovese»,  registrata  in  sede  comunitaria con regolamento (CE) n. 1623/2005 del 4 ottobre 2005.
 I  produttori  che  intendono  porre  in commercio la denominazione «Basilico  Genovese»  possono  utilizzare, in sede di presentazione e designazione  del  prodotto,  la  menzione  «Denominazione di Origine Protetta»  solo  sulle  produzioni  conformi  al regolamento (CEE) n. 2081/92  e  sono  tenuti  al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
 Roma, 14 novembre 2005
 Il direttore generale: La Torre
 |  | Allegato .sp, DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «BASILICO GENOVESE»
 
 Art. 1.
 
 Denominazione
 
 La  denominazione  di  origine  protetta  «Basilico Genovese», di seguito  indicata  con  la  sigla  DOP,  e'  riservata,  nel  settore orticolo, al basilico (Ocimum Basilicum L.) di tipologia genovese che risponde  alle  condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 
 Sementi e caratteristica della pianta
 
 Le  sementi impiegabili per la produzione del «Basilico Genovese» D.O.P. devono appartenere alla specie Ocimum Basilicum L., di ecotipi o  selezioni  autoctone,  ed  avere  le  caratteristiche  di  seguito elencate:
 pianta con altezza da media a molto alta e portamento espanso o cilindrico;
 densita' del fogliame classificabile nelle classi d'espressione intermedie  (medio-bassa,  media,  medio-alta)  e  non  nelle  classi estreme (bassa o alta);
 forma della foglia ellittica;
 bollosita'  del  lembo  e  incisioni  del margine assenti/molto deboli o deboli;
 piano della lamina fogliare piatto o convesso;
 assenza totale di aroma di menta;
 aroma intenso e caratteristico.
 Art. 3.
 
 Zone ed epoca di produzione
 
 La   zona   di  produzione  del  «Basilico  Genovese»  D.O.P.  e' delimitata  al  solo versante tirrenico del territorio amministrativo della   regione   Liguria   con   delimitazione  individuabile  nello spartiacque.  Nella  stessa  zona  deve  avvenire il condizionamento, garantendo  in  tal  modo  la  rintracciabilita' e il controllo della denominazione   e  preservando  le  caratteristiche  qualitative  del prodotto, facilmente deteriorabile.
 Le produzioni sono realizzabili durante tutto l'arco dell'anno.
 Art. 4.
 
 Legame storico della coltura con l'area geografica
 
 Il  basilico e' stato introdotto in diverse aree del Mediterraneo e nella stessa Liguria dai Romani che ad esso attribuivano proprieta' curative.  Il  basilico  divenne  coltura  tradizionale ed il suo uso venne esteso anche a quello culinario.
 Il  nucleo  originario  di produzione era circoscritto all'areale genovese.  Consolidandosi  le condizioni favorevoli di mercato per il largo  consumo  di basilico per la preparazione di numerose ricette e del celeberrimo pesto genovese, la zona di produzione si e' allargata investendo anche tutta la fascia marittima del territorio ligure.
 Art. 5.
 
 Elenco dei produttori e denunce di coltivazione
 
 I produttori in regola con i requisiti del presente disciplinare, che  vogliono  fregiarsi  della  DOP  «Basilico  Genovese»,  dovranno iscriversi   all'elenco   dei   produttori  gestito  dallo  specifico organismo  di  controllo  e  denunciare  annualmente  al  gestore del medesimo comunque almeno trenta giorni prima della semina:
 le  superfici  da  investire  distinte  in  piena aria, coltura protetta;
 la   varieta'   di  semente  utilizzata,  tipologia  produttiva (consumo fresco/per la trasformazione);
 dimensioni  massime  del  mazzetto o del bouquet che si intende adottare all'interno di quanto stabilito nel presente disciplinare.
 Entro   il  31 gennaio  dell'anno  successivo  alla  denuncia  di coltivazione  il  produttore  si impegna a trasmettere i quantitativi effettivamente prodotti e commercializzati.
 E'  fatto  divieto  ai  produttori  di  superare  i  quantitativi stabiliti nel presente disciplinare. Terreno e ambienti di coltivazione.
 La   coltivazione   del   «Basilico  Genovese»  DOP  puo'  essere effettuata   nei  seguenti  ambienti  di  coltivazione:  in  ambiente protetto e in pieno campo.
 In  ambiente  protetto  la  coltivazione puo' essere svolta tutto l'anno   purche'   venga  assicurata  una  ventilazione  continua  24 ore/giorno,  rinnovando l'intero volume di aria contenuta nella serra almeno  2  volte/ora  dal  tramonto  al  sorgere del sole e almeno 20 volte/ora  dal  sorgere  del  sole al tramonto. Tale ricambio di aria deve  essere  garantito  dall'opportuna  gestione  delle  aperture di ventilazione  e,  nel  periodo  invernale, eventualmente anche con il contributo dell'impianto di riscaldamento di soccorso.
 Sono  esplicitamente  escluse  dal  presente  disciplinare  serre insect-proof,  o  serre che non garantiscano gli scambi di aria sopra indicati come minimi.
 La  coltivazione del «Basilico Genovese» DOP in ambiente protetto puo' essere eseguita sia su bancale, sia in piena terra.
 E'  vietata la produzione di «Basilico Genovese» DOP su substrati privi di terreno naturale.
 Nel   caso   della   coltivazione   su  bancale,  il  terreno  di coltivazione  deve essere quello naturale prelevato nella stessa area in  cui  insiste  l'azienda. In particolare, al fine di restituire al terreno  naturale  trasportato  su bancale le caratteristiche fisiche proprie,  e'  ammesso  miscelare ammendamenti minerali in percentuale non superiore al 20% in volume.
 E'  vietato  l'uso  del bromuro di metile per la disinfezione del terreno. Denuncia di produzione.
 Le produzioni consentite nell'arco dell'intero anno sono:
 1) Consumo fresco:
 in  coltura protetta: 7000 piantine/mq/anno confezionabili in mazzetti da 3 a 10 piantine oppure in bouquet da 30 a 100 piantine;
 in  piena  aria:  2000  piantine/mq/anno:  confezionabili  in mazzetti da 3 a 10 piantine oppure in bouquet da 30 a 100 piantine.
 2) Per la trasformazione:
 in coltura protetta: 10/kg./mq/anno;
 in piena aria: 8 kg/mq/anno.
 Art. 6.
 
 Elementi che comprovano il legame dell'ambiente
 
 E'  noto a tutti che il basilico coltivato nel versante tirrenico della  Liguria  e'  caratterizzato  da  profumo  e  gusto  del  tutto particolari molto apprezzati dal mercato. Inoltre e' esente dal gusto di  menta  che  rappresenta  una  tara  per l'uso in cucina di questa pianta.
 La  rispondenza  ai requisiti previsti dal presente disciplinare, nonche' la provenienza del prodotto saranno verificati dall'organismo di  controllo  di  cui  al  successivo  art. 7. Il predetto organismo gestira' un apposito elenco di produttori di «Basilico Genovese» DOP.
 Art. 7.
 
 Organismo di controllo
 
 Il  controllo  sara'  effettuato  da  un  organismo conforme alle previsioni dell'art. 10 regolamento (CEE) n. 2081/92.
 Ai   fini   del  presente  disciplinare  saranno  controllate  le produzioni massime di mazzetti e/o bouquet conseguiti a metro quadro.
 Art. 8.
 
 Confezionamento
 
 1) Basilico da commercializzare fresco.
 La pianta intera e' confezionata a mazzi con almeno due coppie di foglie  vere  (in particolare una coppia di foglie vere completamente distesa  e  la  seconda  in  fase  di  formazione) e, al massimo, con quattro coppie di foglie vere.
 Sono  identificabili  due  tipologie di mazzi: il mazzo piccolo o «mazzetto» e il mazzo grande o «bouquet».
 Il  mazzetto  e'  composto  da  3 a 1 0 piante intere complete di radici,  e'  confezionato  con  carta per alimenti contrassegnata dal marchio D.O.P. ed e' legato singolarmente.
 Mazzi  di  maggiori  dimensioni  rientrano  nella  tipologia  del «bouquet»;  un bouquet e' costituito dall'equivalene numero di piante contenute  in 10 mazzetti e vengono confezionati in modo analogo. Non e' vincolante il peso del prodotto bensi' il numero delle piante.
 Nella  preparazione  dei  mazzi  e' consentita l'utilizzazione di materiale  inerte  da  porre a contatto con le radici al solo fine di evitare una precoce disidratazione delle piantine in esso contenute.
 Gli  imballggi  per  contenere  i  singoli  mazzi o gli eventuali sacchetti  devono essere in materiale conforme alle normative vigenti e devono essere contrassegnati con il logo della DOP e con il marchio aziendale   completo.   L'identificazione   aziendale   dovra'  avere dimensioni  e posizionamento che la rendano sufficientemente evidente in rapporto al logo e alla dicitura della DOP. 2) Basilico per la trasformazione.
 Per  la  trasformazione artigianale e/o industriale e' necessario impiegare  porzioni  di  piante integre con massimo quattro coppie di foglie  vere.  Il  basilico dovra' essere avviato alla trasformazione unitamente alla documentazione fiscale relativa, che dovra' riportare la definizione DOP. REGOLAMENTO  RIEPILOGATIVO  (CEE)  N. 2081/92 DEL CONSIGLIO «Basilico
 Genovese» N. nazionale del fascicolo: 2/2001
 
 (N. CE: ......) D.O.P. (X) - I.G.P. ( )
 
 La  presente  scheda  costituisce  una  sintesi  redatta  a scopo informativo.  Per  un'informazione  completa,  gli  interessati  e in particolare  i  produttori  della D.O.P. in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare a livello nazionale oppure presso i Servizi competenti della Commissione europea. 1. Servizio competente dello Stato membro:
 Nome: Ministero delle politiche agricole e forestali.
 Indirizzo: via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.
 Telefono: 06-4819968 fax 06-42013126.
 e-mail: qualita@poIiticheagricole.it 2. Associazione richiedente:
 2.1. Nome: Comitato promotore D.O.P. Basilico Genovese.
 2.2.  Indirizzo:  via  Gropallo n. 10/5 - tel. 010-876272 - 16122 Genova.
 2.3. Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ). 3. Tipo di prodotto:
 Classe 1.6 - Ortofrutticoli allo stato naturale. 4. Descrizione del disciplinare:
 (sintesi deirequisiti di cui all'art. 4 par.2)
 4.1. Nome «Basilico Genovese».
 4.2. Descrizione:
 Pianta  intera allo stato fresco riferibile alla specie «Ocimum basilicum L.», di ecotipi o selezioni autoctone.
 Le principali caratteristiche della pianta sono le seguenti:
 altezza  da  media  a  molto  alta  e  portamento  espanso  o cilindrico;
 densita'   del   fogliame   classificabile  nelle  classi  di espressione intermedie (medio-bassa, media, medio-alta);
 forma della foglia ellittica;
 bollosita'  del  lembo  e incisioni del margine assenti/molto deboli o deboli;
 piano della lamina fogliare piatto o convesso;
 assenza totale di aroma di menta;
 odore intenso e caratteristico.
 4.3. Zona geografica:
 La  zona geografica interessata alla coltivazione del «Basilico Genovese»  e'  delimitata  al  solo versante tirrenico del territorio amministrativo  della regione Liguria con delimitazione individuabile nello    spartiacque.    Nella   stessa   zona   deve   avvenire   il condizionamento,  garantendo  in  tal  modo la rintracciabilita' e il controllo   della  denominazione  e  preservando  le  caratteristiche qualitative dei prodotto, facilmente deteriorabile.
 4.4. Prova dell'origine:
 Il  Basilico e' coltivato fino dall'antichita' soprattutto come pianta  ornamentale  per  l'estrazione  di  essenza  per  le presunte qualita'  terapeutiche  ed, in quanto tale, introdotto dai Romani che ad esso attribuivano proprieta' curative.
 La  sua  attuale  notorieta' e' certamente piu' dovuta agli usi culinari di quanto non lo sia per le virtu' terapeutiche che gli sono state attribuite dall'erboristeria e dalla medicina popolare.
 In   particolare,   nella  realizzazione  del  pesto  genovese, prodotto  tipico  italiano, nato in Liguria e noto in tutto il mondo. Il  sistema  di  preparazione  del  pesto  genovese  richiede che gli ingredienti  siano pestati nel mortaio di marmo con apposito pestello di legno, di marmo o di vetro.
 Ingrediente  principale  del  pesto genovese e' il basilico che tradizionalmente  proveniva  dal  versante  tirrenico  della  regione Liguria,   il   quale   presenta  le  caratteristiche  organolettiche richieste per tale preparazione, quali assenza assoluta di sentore di menta, profumo molto intenso e gradevole.
 Un  ricettario  di  cucina italiana del 1864 prevede l'utilizzo del  basilico genovese per la preparazione di alcune ricette, a prova dell'uso  divenuto  quotidiano  di tale essenza. Infatti, l'inchiesta agraria   effettuata   dal   Jacini  nel  1883,  registra  come  gia' consolidata  la  coltivazione  del  basilico in coltura forzata nella riviera ligure, mediante l'utilizzo di piccole serre, per assecondare la  richiesta sempre crescente di tale specie. Storicamente il nucleo originario  di  produzione  era  circoscritto  nell'areale  genovese, essendo  piu'  vicino  al  mercato,  assistendo successivamente ad un progressivo  incremento  della  richiesta  e  conseguentemente ad una espansione della zona di produzione.
 La  rintracciabilita' del prodotto e' garantita dal fatto che i produttori  del  «Basilico Genovese» devono iscriversi in un apposito elenco  dei  produttori attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di   controllo.  Inoltre,  i  produttori  sono  tenuti  a  comunicare annualmente,  trenta  giorni  prima  della  semina,  la superficie da investire,  la  varieta' di semente utilizzata, le dimensioni massime del mazzetto o del bouquet che si intende adottare.
 Il  produttore  deve  altresi',  entro  il 31 gennaio dell'anno successivo,  trasmettere  i  quantitativi  effettivamente  prodotti e commercializzati.
 4.5. Metodo dell'ottenimento:
 Le   sementi   impiegabili  per  la  produzione  del  «Basilico genovese» devono appartenere alla specie Ocinum Basilicum L. ed avere le  caratteristiche  indicate  al punto 4.2) Descrizione. Soltanto le tipologie  selezionate localmente risultano idonee alla coltivazione. La coltivazione del «Basilico Genovese» puo' essere effettuata sia in ambiente  protetto,  purche'  sia  garantito  un adeguato ricambio di aria, che in pieno campo.
 In  ambiente protetto, la coltivazione puo' essere eseguita sia su bancale che in piena terra.
 E'  vietata  la  produzione  di  «Basilico Genovese» su substrati privi di terreno autoctono.
 E'  vietato l'uso del bromuro di metile per la disinfezione del terreno. Le produzioni consentite nell'arco dell'intero anno sono:
 1) consumo fresco:
 in coltura protetta 7000 piante/mq/anno;
 in piena aria 2000 piante/mq/anno.
 2) Per la trasformazione:
 in coltura protetta 10 kg/mq/anno;
 in piena aria 8 kg/mq/anno.
 4.6. Legame:
 L'ambiente  pedoclimatico  dell'areale ligure e' caratterizzato da un microclima favorevole alla coltivazione del basilico, risultato della  originale  combinazione e della reciproca influenza di fattori abiotici  (terreno,  temperatura,  acqua,  luce,  vento) e di fattori biotici  (organismi animali e vegetali) che appare realizzata solo in tale  area.  Le  caratteristiche del terreno rappresentano un fattore limitante  la  scelta  colturale,  le parziali modifiche della natura fisica  del  terreno,  ammissibili  per la coltivazione del basilico, sono  esclusivamente  motivate  dalla particolare tecnica di raccolta delle  piante,  che  deve  avvenire  senza  danneggiare  le medesime. L'eventuale  ammendamento  del  terreno  e'  fattore importante nella gestione  della  coltivazione  perche'  puo' risolvere limitati e ben individuabili  problemi  di  drenaggio  ma appare ininfluente ai fini della  tipicita'  del  prodotto finito. L'andamento giornaliero della temperatura   influenza   in  maniera  diretta  la  scelta  colturale (termoperiodismo),   assieme  alla  disponibilita'  e  alla  qualita' dell'acqua,  alla  luce  ed  al  vento.  La  disposizione  stessa del territorio ligure favorisce la coltivazione di questa specie, poiche' il  suo  asse  maggiore  si  dispone sulla crosta terrestre secondo i paralleli,  le  coltivazioni  rimangono  esposte lunghe ore, anche in inverno,  alla  luce  solare,  con una esposizione a sud che, oltre a garantire  la  protezione dai freddi venti provenienti da nord, est e ovest  -  grazie  alla  sua  particolare  forma  ad arco - subisce il positivo effetto termoregolatore del mare.
 Il  basilico  che  si coltiva in Liguria e' la fusione unica ed irripetibile  di  territorio,  ambiente  e  cultura.  Sono proprio le condizioni climatiche ligure, caratterizzate da una forte luminosita' anche nel periodo invernale, da temperature che raramente scendono al di  sotto  dei 10°C e dal costante flusso di aria temperata dal mare, che   in   maniera   univoca   si   fondano  con  le  caratteristiche chimico-fisiche del terreno, con la capacita' tecnica e le tradizioni degli  agricoltori  a  creare  un  prodotto finale contraddistinto da aromi  non  rintracciabili  nel  medesimo  rapporto  e  dosaggio  nel basilico  prodotto  in altre zone. Pur essendo l'areale climatico cui appartiene  la  Liguria  quello  del  basso Lazio e della Campania, e l'origine  pedologica  dei  terreni  su  cui si alleva il basilico la medesima  di  quella  del  basso  Piemonte,  tuttavia  il Piemonte e' caratterizzato  da  un  clima  tipico  continentale, mentre l'origine pedologica dei terreni del centro Italia e' diversa da quella ligure. Quindi  l'unione  di clima e terreno con la cultura dell'imprenditore agricolo ligure e' irripetibile ed originale. Il basilico allevato in Piemonte  o in altre regioni limitrofe alla Liguria e' caratterizzato da   un  aroma  di  menta,  mentre  quello  coltivato  in  aree  piu' meridionali  e'  decisamente  meno  delicato.  Confrontando piante di basilico  della  Liguria  e  di  altre  provenienze,  la resa in olio essenziale  del  basilico  proveniente  dalla  Liguria e' decisamente differente  rispetto  a  quella  di  basilici  provenienti  da  altre regioni,  tale  resa aumenta in maniera statisticamente significativa passando  dal basilico coltivato per tutto il proprio ciclo colturale in  Liguria, a quello allevato in altri territori italiani. La stessa composizione  dell'olio  essenziale risulta differente, cosi' come il rapporto   tra  le  diverse  sostanze,  tale  da  produrre  un  aroma nettamente  diversificato.  Si  puo'  individuare  con  chiarezza  il basilico coltivato per tutto il proprio ciclo colturale in Liguria da quello sottoposto ad un diverso ambiente. Prendendo in considerazione le  sostanze presenti in maggiori quantita', o quelle la cui presenza puo' condizionare, anche in piccole dosi, l'aroma finale della foglia di  basilico,  e'  possibile  caratterizzare  in  maniera evidente il basilico coltivato in Liguria rispetto a quelli di altra provenienza. La  caratterizzazione  dell'aroma  del  basilico genovese, nonche' le proprieta'  qualitative di quest'ultimo non possono prescindere dalla zona di produzione ligure.
 Il basilico e' una della colture piu' rappresentative e tipiche della Liguria, simbolo di una cucina da sapori antichi.
 Le caratteristiche del «Basilico Genovese», assenza assoluta di sentore  di  menta,  profumo  molto intenso e gradevole e colorazione delle   foglie   particolarmente   tenue,   sono   determinate  dalle particolari  condizioni  pedoclimatiche  del  territorio  ligure.  Le caratteristiche  podologiche, l'irraggiamento solare unitamente ad un clima  particolarmente  mite,  dove  la brezza marina svolge un ruolo preminente,  definiscono  la particolarita' della zona di produzione. In  tale  zona si sono sviluppate delle capacita' tecniche specifiche che assicurano standard qualitativi elevati e costanti.
 Il  basilico,  seppure  coltura «minore» a livello nazionale ed internazionale,  a  livello regionale rappresenta un importante fonte di  reddito  per  molte  imprese agricole che lo coltivano, in serre, tutto  l'anno  e, in pieno campo, nel periodo estivo. Gia' negli anni venti  e  trenta  del  secolo scorso fiere e mostre internazionali di ortofrutticoltura  si  svolgevano  a  Finale Ligure, dove le primizie sotto  serra  di tutta la regione, tra cui il basilico, erano le piu' premiate.  A  testimonianza  dell'importanza  di  queste  colture per l'economia  regionale,  sono  pervenuti  fino  ai  nostri  giorni gli annuari  dell'agricoltura  italiana  e  gli  altri  documenti, che in quegli  anni  descrivevano  con  puntualita'  e vivo interesse questa realta'.  Il  basilico continua ancora oggi a rappresentare una parte importante  della  realta'  agricola  e  della cultura del territorio ligure.  Il  basilico genovese e' la fusione unica ed irripetibile di territorio, ambiente e cultura.
 4.7. Struttura di controllo:
 nome:   Camere   di   commercio,   industria,   artigianato  ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia;
 indirizzo: via Garibaldi n. 4 - 16124 Genova.
 4.8. Etichettatura:
 Il basilico da commercializzare fresco deve essere confezionato a  mazzi  con  almeno  due  coppie  di foglie vere e, al massimo, con quattro  coppie di foglie vere. Il mazzo e' composto da 3 o 10 piante intese  complete  di radici ed e' confezionato con carta per alimenti contrassegnata  dal  marchio D.O.P. ed e' legato singolarmente. Mazzi di  maggiori  dimensioni  rientrano  nella  tipologia  bouquet e sono costituiti   dall'equivalente   numero  di  piante  contenute  in  10 mazzetti.
 Il  basilico  destinato  alla  trasformazione  artigianale  e/o industriale e' costituito da porzioni di piante integre con massimo 4 coppie di foglie vere.
 Gli   imballaggi  devono  essere  in  materiale  conforme  alle normative  vigenti  e  devono essere contrassegnati con il logo della D.O.P. e con il marchio aziendale completo.
 4.9. Condizioni nazionali.
 |  |  |