Gazzetta n. 273 del 2005-11-23 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
PROVVEDIMENTO 14 novembre 2005 |
Iscrizione della denominazione «Basilico Genovese», nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Considerato che, con regolamento (CE) n. 1623/2005 della Commissione del 4 ottobre 2005, la denominazione «Basilico Genovese» riferita alla categoria degli ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati, e' iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», affinche' le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio italiano; Provvede
alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1623/2005 del 4 ottobre 2005. I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Basilico Genovese» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione di Origine Protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 14 novembre 2005 Il direttore generale: La Torre | Allegato .sp, DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «BASILICO GENOVESE»
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», di seguito indicata con la sigla DOP, e' riservata, nel settore orticolo, al basilico (Ocimum Basilicum L.) di tipologia genovese che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2.
Sementi e caratteristica della pianta
Le sementi impiegabili per la produzione del «Basilico Genovese» D.O.P. devono appartenere alla specie Ocimum Basilicum L., di ecotipi o selezioni autoctone, ed avere le caratteristiche di seguito elencate: pianta con altezza da media a molto alta e portamento espanso o cilindrico; densita' del fogliame classificabile nelle classi d'espressione intermedie (medio-bassa, media, medio-alta) e non nelle classi estreme (bassa o alta); forma della foglia ellittica; bollosita' del lembo e incisioni del margine assenti/molto deboli o deboli; piano della lamina fogliare piatto o convesso; assenza totale di aroma di menta; aroma intenso e caratteristico. Art. 3.
Zone ed epoca di produzione
La zona di produzione del «Basilico Genovese» D.O.P. e' delimitata al solo versante tirrenico del territorio amministrativo della regione Liguria con delimitazione individuabile nello spartiacque. Nella stessa zona deve avvenire il condizionamento, garantendo in tal modo la rintracciabilita' e il controllo della denominazione e preservando le caratteristiche qualitative del prodotto, facilmente deteriorabile. Le produzioni sono realizzabili durante tutto l'arco dell'anno. Art. 4.
Legame storico della coltura con l'area geografica
Il basilico e' stato introdotto in diverse aree del Mediterraneo e nella stessa Liguria dai Romani che ad esso attribuivano proprieta' curative. Il basilico divenne coltura tradizionale ed il suo uso venne esteso anche a quello culinario. Il nucleo originario di produzione era circoscritto all'areale genovese. Consolidandosi le condizioni favorevoli di mercato per il largo consumo di basilico per la preparazione di numerose ricette e del celeberrimo pesto genovese, la zona di produzione si e' allargata investendo anche tutta la fascia marittima del territorio ligure. Art. 5.
Elenco dei produttori e denunce di coltivazione
I produttori in regola con i requisiti del presente disciplinare, che vogliono fregiarsi della DOP «Basilico Genovese», dovranno iscriversi all'elenco dei produttori gestito dallo specifico organismo di controllo e denunciare annualmente al gestore del medesimo comunque almeno trenta giorni prima della semina: le superfici da investire distinte in piena aria, coltura protetta; la varieta' di semente utilizzata, tipologia produttiva (consumo fresco/per la trasformazione); dimensioni massime del mazzetto o del bouquet che si intende adottare all'interno di quanto stabilito nel presente disciplinare. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla denuncia di coltivazione il produttore si impegna a trasmettere i quantitativi effettivamente prodotti e commercializzati. E' fatto divieto ai produttori di superare i quantitativi stabiliti nel presente disciplinare. Terreno e ambienti di coltivazione. La coltivazione del «Basilico Genovese» DOP puo' essere effettuata nei seguenti ambienti di coltivazione: in ambiente protetto e in pieno campo. In ambiente protetto la coltivazione puo' essere svolta tutto l'anno purche' venga assicurata una ventilazione continua 24 ore/giorno, rinnovando l'intero volume di aria contenuta nella serra almeno 2 volte/ora dal tramonto al sorgere del sole e almeno 20 volte/ora dal sorgere del sole al tramonto. Tale ricambio di aria deve essere garantito dall'opportuna gestione delle aperture di ventilazione e, nel periodo invernale, eventualmente anche con il contributo dell'impianto di riscaldamento di soccorso. Sono esplicitamente escluse dal presente disciplinare serre insect-proof, o serre che non garantiscano gli scambi di aria sopra indicati come minimi. La coltivazione del «Basilico Genovese» DOP in ambiente protetto puo' essere eseguita sia su bancale, sia in piena terra. E' vietata la produzione di «Basilico Genovese» DOP su substrati privi di terreno naturale. Nel caso della coltivazione su bancale, il terreno di coltivazione deve essere quello naturale prelevato nella stessa area in cui insiste l'azienda. In particolare, al fine di restituire al terreno naturale trasportato su bancale le caratteristiche fisiche proprie, e' ammesso miscelare ammendamenti minerali in percentuale non superiore al 20% in volume. E' vietato l'uso del bromuro di metile per la disinfezione del terreno. Denuncia di produzione. Le produzioni consentite nell'arco dell'intero anno sono: 1) Consumo fresco: in coltura protetta: 7000 piantine/mq/anno confezionabili in mazzetti da 3 a 10 piantine oppure in bouquet da 30 a 100 piantine; in piena aria: 2000 piantine/mq/anno: confezionabili in mazzetti da 3 a 10 piantine oppure in bouquet da 30 a 100 piantine. 2) Per la trasformazione: in coltura protetta: 10/kg./mq/anno; in piena aria: 8 kg/mq/anno. Art. 6.
Elementi che comprovano il legame dell'ambiente
E' noto a tutti che il basilico coltivato nel versante tirrenico della Liguria e' caratterizzato da profumo e gusto del tutto particolari molto apprezzati dal mercato. Inoltre e' esente dal gusto di menta che rappresenta una tara per l'uso in cucina di questa pianta. La rispondenza ai requisiti previsti dal presente disciplinare, nonche' la provenienza del prodotto saranno verificati dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7. Il predetto organismo gestira' un apposito elenco di produttori di «Basilico Genovese» DOP. Art. 7.
Organismo di controllo
Il controllo sara' effettuato da un organismo conforme alle previsioni dell'art. 10 regolamento (CEE) n. 2081/92. Ai fini del presente disciplinare saranno controllate le produzioni massime di mazzetti e/o bouquet conseguiti a metro quadro. Art. 8.
Confezionamento
1) Basilico da commercializzare fresco. La pianta intera e' confezionata a mazzi con almeno due coppie di foglie vere (in particolare una coppia di foglie vere completamente distesa e la seconda in fase di formazione) e, al massimo, con quattro coppie di foglie vere. Sono identificabili due tipologie di mazzi: il mazzo piccolo o «mazzetto» e il mazzo grande o «bouquet». Il mazzetto e' composto da 3 a 1 0 piante intere complete di radici, e' confezionato con carta per alimenti contrassegnata dal marchio D.O.P. ed e' legato singolarmente. Mazzi di maggiori dimensioni rientrano nella tipologia del «bouquet»; un bouquet e' costituito dall'equivalene numero di piante contenute in 10 mazzetti e vengono confezionati in modo analogo. Non e' vincolante il peso del prodotto bensi' il numero delle piante. Nella preparazione dei mazzi e' consentita l'utilizzazione di materiale inerte da porre a contatto con le radici al solo fine di evitare una precoce disidratazione delle piantine in esso contenute. Gli imballggi per contenere i singoli mazzi o gli eventuali sacchetti devono essere in materiale conforme alle normative vigenti e devono essere contrassegnati con il logo della DOP e con il marchio aziendale completo. L'identificazione aziendale dovra' avere dimensioni e posizionamento che la rendano sufficientemente evidente in rapporto al logo e alla dicitura della DOP. 2) Basilico per la trasformazione. Per la trasformazione artigianale e/o industriale e' necessario impiegare porzioni di piante integre con massimo quattro coppie di foglie vere. Il basilico dovra' essere avviato alla trasformazione unitamente alla documentazione fiscale relativa, che dovra' riportare la definizione DOP. REGOLAMENTO RIEPILOGATIVO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO «Basilico Genovese» N. nazionale del fascicolo: 2/2001
(N. CE: ......) D.O.P. (X) - I.G.P. ( )
La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori della D.O.P. in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare a livello nazionale oppure presso i Servizi competenti della Commissione europea. 1. Servizio competente dello Stato membro: Nome: Ministero delle politiche agricole e forestali. Indirizzo: via XX Settembre, 20 - 00187 Roma. Telefono: 06-4819968 fax 06-42013126. e-mail: qualita@poIiticheagricole.it 2. Associazione richiedente: 2.1. Nome: Comitato promotore D.O.P. Basilico Genovese. 2.2. Indirizzo: via Gropallo n. 10/5 - tel. 010-876272 - 16122 Genova. 2.3. Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ). 3. Tipo di prodotto: Classe 1.6 - Ortofrutticoli allo stato naturale. 4. Descrizione del disciplinare: (sintesi deirequisiti di cui all'art. 4 par.2) 4.1. Nome «Basilico Genovese». 4.2. Descrizione: Pianta intera allo stato fresco riferibile alla specie «Ocimum basilicum L.», di ecotipi o selezioni autoctone. Le principali caratteristiche della pianta sono le seguenti: altezza da media a molto alta e portamento espanso o cilindrico; densita' del fogliame classificabile nelle classi di espressione intermedie (medio-bassa, media, medio-alta); forma della foglia ellittica; bollosita' del lembo e incisioni del margine assenti/molto deboli o deboli; piano della lamina fogliare piatto o convesso; assenza totale di aroma di menta; odore intenso e caratteristico. 4.3. Zona geografica: La zona geografica interessata alla coltivazione del «Basilico Genovese» e' delimitata al solo versante tirrenico del territorio amministrativo della regione Liguria con delimitazione individuabile nello spartiacque. Nella stessa zona deve avvenire il condizionamento, garantendo in tal modo la rintracciabilita' e il controllo della denominazione e preservando le caratteristiche qualitative dei prodotto, facilmente deteriorabile. 4.4. Prova dell'origine: Il Basilico e' coltivato fino dall'antichita' soprattutto come pianta ornamentale per l'estrazione di essenza per le presunte qualita' terapeutiche ed, in quanto tale, introdotto dai Romani che ad esso attribuivano proprieta' curative. La sua attuale notorieta' e' certamente piu' dovuta agli usi culinari di quanto non lo sia per le virtu' terapeutiche che gli sono state attribuite dall'erboristeria e dalla medicina popolare. In particolare, nella realizzazione del pesto genovese, prodotto tipico italiano, nato in Liguria e noto in tutto il mondo. Il sistema di preparazione del pesto genovese richiede che gli ingredienti siano pestati nel mortaio di marmo con apposito pestello di legno, di marmo o di vetro. Ingrediente principale del pesto genovese e' il basilico che tradizionalmente proveniva dal versante tirrenico della regione Liguria, il quale presenta le caratteristiche organolettiche richieste per tale preparazione, quali assenza assoluta di sentore di menta, profumo molto intenso e gradevole. Un ricettario di cucina italiana del 1864 prevede l'utilizzo del basilico genovese per la preparazione di alcune ricette, a prova dell'uso divenuto quotidiano di tale essenza. Infatti, l'inchiesta agraria effettuata dal Jacini nel 1883, registra come gia' consolidata la coltivazione del basilico in coltura forzata nella riviera ligure, mediante l'utilizzo di piccole serre, per assecondare la richiesta sempre crescente di tale specie. Storicamente il nucleo originario di produzione era circoscritto nell'areale genovese, essendo piu' vicino al mercato, assistendo successivamente ad un progressivo incremento della richiesta e conseguentemente ad una espansione della zona di produzione. La rintracciabilita' del prodotto e' garantita dal fatto che i produttori del «Basilico Genovese» devono iscriversi in un apposito elenco dei produttori attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo. Inoltre, i produttori sono tenuti a comunicare annualmente, trenta giorni prima della semina, la superficie da investire, la varieta' di semente utilizzata, le dimensioni massime del mazzetto o del bouquet che si intende adottare. Il produttore deve altresi', entro il 31 gennaio dell'anno successivo, trasmettere i quantitativi effettivamente prodotti e commercializzati. 4.5. Metodo dell'ottenimento: Le sementi impiegabili per la produzione del «Basilico genovese» devono appartenere alla specie Ocinum Basilicum L. ed avere le caratteristiche indicate al punto 4.2) Descrizione. Soltanto le tipologie selezionate localmente risultano idonee alla coltivazione. La coltivazione del «Basilico Genovese» puo' essere effettuata sia in ambiente protetto, purche' sia garantito un adeguato ricambio di aria, che in pieno campo. In ambiente protetto, la coltivazione puo' essere eseguita sia su bancale che in piena terra. E' vietata la produzione di «Basilico Genovese» su substrati privi di terreno autoctono. E' vietato l'uso del bromuro di metile per la disinfezione del terreno. Le produzioni consentite nell'arco dell'intero anno sono: 1) consumo fresco: in coltura protetta 7000 piante/mq/anno; in piena aria 2000 piante/mq/anno. 2) Per la trasformazione: in coltura protetta 10 kg/mq/anno; in piena aria 8 kg/mq/anno. 4.6. Legame: L'ambiente pedoclimatico dell'areale ligure e' caratterizzato da un microclima favorevole alla coltivazione del basilico, risultato della originale combinazione e della reciproca influenza di fattori abiotici (terreno, temperatura, acqua, luce, vento) e di fattori biotici (organismi animali e vegetali) che appare realizzata solo in tale area. Le caratteristiche del terreno rappresentano un fattore limitante la scelta colturale, le parziali modifiche della natura fisica del terreno, ammissibili per la coltivazione del basilico, sono esclusivamente motivate dalla particolare tecnica di raccolta delle piante, che deve avvenire senza danneggiare le medesime. L'eventuale ammendamento del terreno e' fattore importante nella gestione della coltivazione perche' puo' risolvere limitati e ben individuabili problemi di drenaggio ma appare ininfluente ai fini della tipicita' del prodotto finito. L'andamento giornaliero della temperatura influenza in maniera diretta la scelta colturale (termoperiodismo), assieme alla disponibilita' e alla qualita' dell'acqua, alla luce ed al vento. La disposizione stessa del territorio ligure favorisce la coltivazione di questa specie, poiche' il suo asse maggiore si dispone sulla crosta terrestre secondo i paralleli, le coltivazioni rimangono esposte lunghe ore, anche in inverno, alla luce solare, con una esposizione a sud che, oltre a garantire la protezione dai freddi venti provenienti da nord, est e ovest - grazie alla sua particolare forma ad arco - subisce il positivo effetto termoregolatore del mare. Il basilico che si coltiva in Liguria e' la fusione unica ed irripetibile di territorio, ambiente e cultura. Sono proprio le condizioni climatiche ligure, caratterizzate da una forte luminosita' anche nel periodo invernale, da temperature che raramente scendono al di sotto dei 10°C e dal costante flusso di aria temperata dal mare, che in maniera univoca si fondano con le caratteristiche chimico-fisiche del terreno, con la capacita' tecnica e le tradizioni degli agricoltori a creare un prodotto finale contraddistinto da aromi non rintracciabili nel medesimo rapporto e dosaggio nel basilico prodotto in altre zone. Pur essendo l'areale climatico cui appartiene la Liguria quello del basso Lazio e della Campania, e l'origine pedologica dei terreni su cui si alleva il basilico la medesima di quella del basso Piemonte, tuttavia il Piemonte e' caratterizzato da un clima tipico continentale, mentre l'origine pedologica dei terreni del centro Italia e' diversa da quella ligure. Quindi l'unione di clima e terreno con la cultura dell'imprenditore agricolo ligure e' irripetibile ed originale. Il basilico allevato in Piemonte o in altre regioni limitrofe alla Liguria e' caratterizzato da un aroma di menta, mentre quello coltivato in aree piu' meridionali e' decisamente meno delicato. Confrontando piante di basilico della Liguria e di altre provenienze, la resa in olio essenziale del basilico proveniente dalla Liguria e' decisamente differente rispetto a quella di basilici provenienti da altre regioni, tale resa aumenta in maniera statisticamente significativa passando dal basilico coltivato per tutto il proprio ciclo colturale in Liguria, a quello allevato in altri territori italiani. La stessa composizione dell'olio essenziale risulta differente, cosi' come il rapporto tra le diverse sostanze, tale da produrre un aroma nettamente diversificato. Si puo' individuare con chiarezza il basilico coltivato per tutto il proprio ciclo colturale in Liguria da quello sottoposto ad un diverso ambiente. Prendendo in considerazione le sostanze presenti in maggiori quantita', o quelle la cui presenza puo' condizionare, anche in piccole dosi, l'aroma finale della foglia di basilico, e' possibile caratterizzare in maniera evidente il basilico coltivato in Liguria rispetto a quelli di altra provenienza. La caratterizzazione dell'aroma del basilico genovese, nonche' le proprieta' qualitative di quest'ultimo non possono prescindere dalla zona di produzione ligure. Il basilico e' una della colture piu' rappresentative e tipiche della Liguria, simbolo di una cucina da sapori antichi. Le caratteristiche del «Basilico Genovese», assenza assoluta di sentore di menta, profumo molto intenso e gradevole e colorazione delle foglie particolarmente tenue, sono determinate dalle particolari condizioni pedoclimatiche del territorio ligure. Le caratteristiche podologiche, l'irraggiamento solare unitamente ad un clima particolarmente mite, dove la brezza marina svolge un ruolo preminente, definiscono la particolarita' della zona di produzione. In tale zona si sono sviluppate delle capacita' tecniche specifiche che assicurano standard qualitativi elevati e costanti. Il basilico, seppure coltura «minore» a livello nazionale ed internazionale, a livello regionale rappresenta un importante fonte di reddito per molte imprese agricole che lo coltivano, in serre, tutto l'anno e, in pieno campo, nel periodo estivo. Gia' negli anni venti e trenta del secolo scorso fiere e mostre internazionali di ortofrutticoltura si svolgevano a Finale Ligure, dove le primizie sotto serra di tutta la regione, tra cui il basilico, erano le piu' premiate. A testimonianza dell'importanza di queste colture per l'economia regionale, sono pervenuti fino ai nostri giorni gli annuari dell'agricoltura italiana e gli altri documenti, che in quegli anni descrivevano con puntualita' e vivo interesse questa realta'. Il basilico continua ancora oggi a rappresentare una parte importante della realta' agricola e della cultura del territorio ligure. Il basilico genovese e' la fusione unica ed irripetibile di territorio, ambiente e cultura. 4.7. Struttura di controllo: nome: Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia; indirizzo: via Garibaldi n. 4 - 16124 Genova. 4.8. Etichettatura: Il basilico da commercializzare fresco deve essere confezionato a mazzi con almeno due coppie di foglie vere e, al massimo, con quattro coppie di foglie vere. Il mazzo e' composto da 3 o 10 piante intese complete di radici ed e' confezionato con carta per alimenti contrassegnata dal marchio D.O.P. ed e' legato singolarmente. Mazzi di maggiori dimensioni rientrano nella tipologia bouquet e sono costituiti dall'equivalente numero di piante contenute in 10 mazzetti. Il basilico destinato alla trasformazione artigianale e/o industriale e' costituito da porzioni di piante integre con massimo 4 coppie di foglie vere. Gli imballaggi devono essere in materiale conforme alle normative vigenti e devono essere contrassegnati con il logo della D.O.P. e con il marchio aziendale completo. 4.9. Condizioni nazionali. |
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