Gazzetta n. 273 del 2005-11-23 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 11 novembre 2005 |
Approvazione del protocollo di accordo relativo alla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele». |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'art. 15, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante disposizioni in materia di accordi del sistema agroalimentare da realizzare per produzioni di quantita' sancite ai sensi di regolamenti comunitari di settore, con particolare riguardo alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche protette; Considerate le condizioni produttive delle denominazioni di origine protette le cui caratteristiche qualitative derivano dalla materia prima e dalla localizzazione territoriale; Considerata in particolare l'esigenza di assicurare il mantenimento del livello qualitativo anche in relazione alla disponibilita' di materia prima idonea, attesi i condizionamenti connessi con l'organizzazione comune dei mercati agricoli nonche' le limitazioni derivanti dai naturali cicli biologici; Considerato altresi' che le produzioni a denominazione di origine protetta rappresentano una componente rilevante del comparto agricolo, in quanto direttamente connesse con la materia prima trattandosi di prodotti di prima trasformazione; Considerato inoltre che tali accordi sono sottoposti all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali; Esaminato il protocollo di accordo, depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, stipulato in data 26 settembre 2005 tra il Consorzio del Prosciutto di San Daniele in rappresentanza delle imprese di stagionatura, ASS.I.CA. in rappresentanza delle imprese di macellazione e Coldiretti, Confagricoltura, C.I.A., U.NA.PRO.S e A.N.A.S. in rappresentanza dei produttori suinicoli interessati alla DOP «Prosciutto di San Daniele», riconosciuta ai sensi del reg. (CEE) n. 2081/92 con regolamento (CE) n. 1107/96; Ritenuto di poter procedere alla sua approvazione in quanto conforme alle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287, cosi' come richiamata dal comma 4 dell'art. 15 del citato decreto legislativo n. 102/2005; Decreta:
Art. 1. E' acquisito il protocollo di accordo stipulato in data 26 settembre 2005 tra il Consorzio del Prosciutto di San Daniele in rappresentanza delle imprese di stagionatura, ASS.I.CA. in rappresentanza delle imprese di macellazione e Coldiretti, Confagricoltura, C.I.A., U.NA.PRO.S e A.N.A.S. in rappresentanza dei produttori suinicoli interessati alla DOP «Prosciutto di San Daniele», riconosciuta ai sensi del reg. (CEE) n. 2081/92 con regolamento (CE) n. 1107/96, depositato presso questo Ministero. | Art. 2. Agli effetti del comma 1 dell'art. 15 del decreto legislativo n. 102/2005 il protocollo di accordo di cui all'art. 1 e' approvato nel seguente testo: «1. Le parti convergono di concertare in modo paritetico la politica della qualita' della DOP "Prosciutto di San Daniele" avvalendosi dell'organo interprofessionale a tale fine istituito, nonche' attraverso la definizione di tutte le questioni di rilievo sul piano organizzativo ed economico derivanti dall'applicazione del disciplinare. 2. Lo scopo predetto inquadra gli indirizzi attuativi della programmazione previsionale e coordinata delle produzioni ai fini di conseguire, per cio' stesso, adeguati miglioramenti della qualita' delle produzioni. 3. Le parti promuovono misure idonee al conseguimento delle finalita' indicate al punto 2 e, con esse, possibili restrizioni strettamente necessarie conformemente alle previsioni dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2005, attraverso un sistema di monitoraggio della materia prima disponibile per la produzione del "Prosciutto di San Daniele" e delle quantita' prodotte. 4. A tal fine le parti attribuiscono ad un soggetto interprofessionale - pariteticamente partecipato dai firmatari del presente accordo - il compito di individuare, utilizzando ogni informazione utile a conoscere le potenzialita' produttive dell'areale di produzione anche in rapporto al presumibile andamento mercantile, almeno due mesi prima dell'inizio di ogni anno solare, l'ammontare delle quantita' ammissibili alla trasformazione, ai fini di permettere agli organi incaricati dei compiti di cui all'art. 10 del reg. (CEE) n. 2081/92 un'adeguata programmazione delle attivita' di controllo e di certificazione. 5. Il soggetto interprofessionale di cui al punto 4 sara' costituito dalle parti con successivo scambio di lettere entro due mesi dalla sottoscrizione del presente accordo. 6. Le determinazioni adottate dall'organismo interprofessionale di cui al punto 4, purche' non si configurino come modifiche al disciplinare registrato in ambito comunitario, sono vincolanti per le parti che sottoscrivono il presente accordo, se assunte con l'unanime consenso delle medesime e approvate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Al predetto organismo e' delegata ogni successiva attivita' di definizione e di indirizzo degli aspetti gestionali ed attuativi del presente accordo. 7. Per le ragioni suesposte e' prevista la segnalazione all'organismo di controllo ed al Ministero di incrementi della produzione che appaiano anomali rispetto ai dati risultanti dal monitoraggio di cui al punto 3 affinche' l'organismo di controllo valuti e sottoponga al Ministero per l'approvazione una modifica del piano di controllo (anche temporanea) che preveda un'intensificazione dei controlli stessi. 8. Il presente accordo ha durata triennale ed e' finalizzato ad operare negli anni 2006, 2007 e 2008. 9. Le parti auspicano che il presente accordo possa essere esteso, in qualsiasi momento e per le medesime esigenze, anche agli altri prosciutti a DOP per il tramite del relativo consorzio.». | Art. 3. Tutte le determinazioni di cui al punto 6 del precedente articolo diventeranno vincolanti solo dopo l'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 novembre 2005 Il Ministro: Alemanno |
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