Gazzetta n. 273 del 2005-11-23
LEGGE 15 novembre 2005, n. 239
Disposizioni in materia di spettacolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi, i diritti maturati ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai fini della validita' ed efficacia dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, concernenti i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi alle attivita' dello spettacolo dal vivo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I decreti di cui al presente comma possono comunque essere adottati qualora l'intesa non sia stata raggiunta entro sessanta giorni dalla data della loro trasmissione alla Conferenza unificata da parte del Ministro per i beni e le attivita' culturali.
4. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, la parola: «annualmente» e' soppressa.
5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 17 agosto
2005, n. 164, recante «Disposizioni urgenti in materia di
attivita' cinematografica», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 2005, n. 191, non convertito in legge,
era il seguente:
«Art. 1. (Disposizioni in materia di attivita'
cinematografiche). - 1. All'art. 27 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, dopo il
comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"8-bis. I decreti ministeriali di cui all'art. 3,
comma 2, all'art. 8, comma 4, all'art. 10, comma 4,
all'art. 12, comma 4, ed all'art. 17, comma 4, nonche' gli
atti di cui all'art. 4, comma 3, ed all'art. 19, commi 3 e
5, sono adottati d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. I decreti ministeriali di cui
all'art. 9, comma 3, all'art. 12, comma 5, all'art. 19,
comma 2, nonche' gli atti del Ministro di cui all'art. 8,
comma 3, ed all'art. 13, comma 9, sono adottati sentita la
Conferenza di cui al primo periodo.".
2. I decreti ministeriali e gli altri atti di cui
all'art. 27, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 28 del
2004, e successive modificazioni, gia' adottati alla data
del 28 luglio 2005, sono trasmessi nel termine di trenta
giorni, ai fini della validita' degli atti adottati e dei
procedimenti pendenti alla stessa data in base ai medesimi,
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per
le intese ed i pareri richiesti dal medesimo comma 8-bis.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
18 febbraio 2003, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di
contributi in favore delle attivita' dello spettacolo)
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003,
n. 82 come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - In attesa che la legge di definizione dei
principi fondamentali di cui all'art. 117 della
Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza
dello Stato, i criteri e le modalita' di erogazione dei
contributi alle attivita' dello spettacolo, previsti dalla
legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione
annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti
con decreti del Ministro per i beni e le attivita'
culturali non aventi natura regolamentare.
2. Il regolamento di cui al decreto ministeriale
4 novembre 1999, n. 470 del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, e' abrogato.».
- La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 maggio 1985, n. 104.
- L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, recante: «Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, e' il seguente:
«Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono
presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su
sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se
tale incarico non e' conferito, dal Ministro
dell'interno.».



Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 novembre 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3625):

Presentato dal sen. Asciutti ed altri l'11 ottobre
2005.
Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione) in sede
deliberante, il 12 ottobre 2005 con pareri delle
commissioni 1ª e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione e approvato il 19 ottobre
2005.

Camera dei deputati (atto n. 6147):

Assegnato alla VII commissione (Cultura) in sede
legislativa il 26 ottobre 2005 con pareri delle commissioni
I, V e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione il 27 ottobre 2005 e
approvato l'8 novembre 2005.