Gazzetta n. 273 del 2005-11-23
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 13 ottobre 2005, n. 240
Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
e
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente», ed in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5, come modificati dall'articolo 1-novies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 31 maggio 2005, n. 88;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero» ed il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 323 in data 6 settembre 1989;
Visto l'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che dispone la realizzazione dell'elenco unico aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero realizzato alla predisposizione delle liste elettorali;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 31 marzo 2003, recante: «Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122;
Vista la legge 16 gennaio 1992, n. 15, recante «Modificazione al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
Visto il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale», e, in particolare, l'articolo 2 che disciplina lo scambio dei dati nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e tra queste e altri soggetti pubblici o privati, sulla base del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, con il quale vengono stabilite le modalita' tecniche e la ripartizione delle spese connesse all'attivazione dei collegamenti telematici tra Comuni ed organismi che esercitano attivita' di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilita';
Vista la legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive integrazioni recante: «Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale»;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, «Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della predetta legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421», istitutivo dell'Autorita' per informatica nella pubblica Amministrazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», il quale, tra l'altro, ha trasformato la suddetta «Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione» in «Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione»;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che dispone che «I comuni favoriscono... la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonche' i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati puo' avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, recante caratteristiche e modalita' per il rilascio della carta d'identita' elettronica e del documento d'identita' elettronico;
Visto l'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000 recante «Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta di identita' e al documento di identita' elettronici»;
Visto l'articolo 25 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
Visto il decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti locali», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, che, all'articolo 2-quater, istituisce, presso il Ministero dell'interno, l'Indice Nazionale delle Anagrafi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo Unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il punto 7 del Piano di azione di e-government, approvato il 23 giugno 2000;
Visto il decreto ministeriale in data 18 dicembre 2000 concernente l'individuazione delle modalita' di comunicazione, tra le anagrafi comunali, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, dei dati relativi ai cittadini stranieri iscritti nell'APR, ai sensi dell'articolo 15, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2000, articolo 5, comma 1 e 4, recante «Specifiche tecniche per l'allineamento dei dati contenuti nelle anagrafi comunali con quelli contenuti nell'archivio dell'Agenzia delle entrate»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 23 aprile 2002 con il quale viene costituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione centrale per i Servizi Demografici il Centro Nazionale per i Servizi Demografici;
Visto il decreto legislativo del 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica;
Visto il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, articolo 2, comma 1, convertito in legge 30 maggio 2003, n. 122, che, per il completamento dell'informatizzazione e l'aggiornamento dell'AIRE, prevede l'utilizzo dell'infrastruttura informatica di base dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA);
Considerato che, ai sensi della normativa richiamata, per assicurare il migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici, occorre mantenere la coerenza e l'allineamento delle anagrafi comunali e degli archivi delle Pubbliche Amministrazioni per la componente anagrafica e di residenza, a livello nazionale;
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi del citato decreto-legge n. 392 del 2000, convertito nella legge n. 26 del 2001, in ordine al testo del provvedimento, dal Gabinetto del Ministro per la funzione pubblica, con nota del 10 novembre 2003;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Sentito il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (ex AIPA);
Sentito l'Istituto nazionale di statistica;
Udito il parere n. 6786/04 emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 aprile 2004, relativo alla necessita' di acquisire, sullo schema di decreto ministeriale, un puntuale pronunciamento del Ministro espressamente delegato alle politiche per l'Innovazione e le Tecnologie e il parere definitivo n. 6731/05, emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 luglio 2005;
Considerato che, con il gia' menzionato decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito nella legge 31 maggio 2005, n. 88, e' stato previsto all'articolo 1-nonies, che il regolamento dell'INA sia adottato anche con il concerto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, oltre che per la funzione pubblica;
Acquisito, sulla base dei predetti pareri del Consiglio di Stato, l'assenso formale sul presente testo di decreto da parte dell'Ufficio legislativo del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 14 aprile 2005;

A d o t t a

il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto verranno utilizzate le seguenti definizioni:
a) P.C.M.-D.I.T.: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;
a) I.S.T.A.T.: Istituto nazionale di statistica;
a) C.N.S.D.: Centro nazionale per i servizi demografici;
a) I.N.A.: Indice nazionale delle anagrafi;
a) S.I.S.T.A.N.: Sistema statistico nazionale;
a) BackBone INA: Infrastruttura informatica di base dell'Indice nazionale delle anagrafi;
a) Anagrafi: Anagrafe della popolazione residente (APR) ed Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), tenute dai comuni;
a) Cittadino/i: cittadini italiani e cittadini stranieri iscritti nelle anagrafi comunali;
a) Permesso/Carta: Permesso/carta di soggiorno;
a) C.I.E.: Carta d'identita' elettronica.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

- Il testo vigente del comma 3, dell'art. 17, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo dell'art. 1, della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio
1955, n. 8, come modificato dall'art. 1-novies del
decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44 (Disposizioni urgenti in
materia di enti locali), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° aprile 2005, n. 75, convertito, con
modificazioni, nella legge 31 maggio 2005, n. 88, e' il
seguente:
«Art. 1. - In ogni comune deve essere tenuta l'anagrafe
della popolazione residente.
Nell'anagrafe della popolazione residente sono
registrate le posizioni relative alle singole persone, alle
famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel comune
la residenza, nonche' le posizioni relative alle persone
senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il
proprio domicilio, in conformita' del regolamento per
l'esecuzione della presente legge.
Gli atti anagrafici sono atti pubblici.
Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui
all'art. 12, e' istituito, presso il Ministero
dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA),
alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento
informatico, da tutti i comuni.
L'INA promuove la circolarita' delle informazioni
anagrafiche essenziali al fine di consentire alle
amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la
disponibilita', in tempo reale, dei dati relativi alle
generalita' delle persone residenti in Italia, certificati
dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia
delle entrate.
Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei
dati personali e l'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), e' adottato il regolamento dell'INA. Il
regolamento disciplina le modalita' di aggiornamento
dell'INA da parte dei comuni e le modalita' per l'accesso
da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali
al medesimo INA, per assicurarne la piena operativita'.».
- La legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e
censimento degli italiani all'estero), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1988, n. 261.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
6 settembre 1989, n. 323 (Approvazione del regolamento per
l'esecuzione della legge 27ottobre 1988, n. 470), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1989, n.
223.
- Il testo dell'art. 5, della legge 27 dicembre 2001,
n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei
cittadini italiani residenti all'estero), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2002, n. 4, e' il seguente:
«Art. 5. - 1. Il Governo, mediante unificazione dei
dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e
degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco
aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero
finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali,
distinte secondo le ripartizioni di cui all'art. 6, per le
votazioni di cui all'art. 1, comma 1.
2. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia
solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato
l'opzione di cui all'art. 1, comma 3.».
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 31 marzo 2003,
n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2003,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio
2003, n. 122 (Differimento dei termini relativi alle
elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani
all'estero, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio
2003, n. 125), e' il seguente:
«Art. 1. - 1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati
degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto
alla scadenza prevista dall'art. 1 del decreto-legge
23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463. Tali elezioni avranno
luogo entro il 31 dicembre 2003.
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani
all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione
dei nuovi Comitati.».
- La legge 16 gennaio 1992, n. 15 (Modificazioni al
testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato
attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17.
- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 15 gennaio
1993, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio
1993, n. 12, convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63
(Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti
contributivi in materia previdenziale, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1993, n. 64), e' il seguente:
«Art. 2 (Scambio dati attraverso il codice fiscale e
acquisizione degli indirizzi). - 1. I rapporti tra
pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste
e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti
sulla base del codice fiscale. Il codice fiscale, quale
elemento identificativo di ogni soggetto, deve essere
pertanto indicato in ogni atto relativo a rapporti
intercorrenti con la pubblica amministrazione.
L'Amministrazione finanziaria comunica il codice fiscale e
i dati anagrafici registrati nel proprio sistema
informativo agli organismi legittimati a richiederli.
2. Le disposizioni dell'art. 8 del decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono estese a tutte le
aziende, istituti, enti e societa' che stipulano contratti
di somministrazione e di fornitura di servizi, individuati
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui al comma 6 del presente articolo. L'acquisizione del
codice fiscale alle anagrafi automatizzate dei vari enti
deve essere completata entro il 30 giugno 1993.
3. I comuni che dispongono o si servono di centri
elaborazione dati, ovvero che sono collegabili alla rete
videotel gestita dagli organismi tecnici dell'Associazione
nazionale comuni italiani, devono consentire l'attivazione
di collegamenti telematici con tutti gli organismi che
esercitano attivita' di prelievo contributivo e fiscale o
che eroghino servizi di pubblica utilita'. Tali
collegamenti dovranno permettere l'accesso, da parte di
detti organismi, a tutte le variazioni che intervengono
nelle anagrafi comunali e, da parte dei comuni, ai dati
informatizzati degli organismi sopracitati, purche'
funzionali all'assolvimento dei compiti istituzionali dei
comuni stessi.
4. I collegamenti devono assicurare piena trasparenza
alle anagrafi dello stato civile, nonche' alle risultanze
degli archivi automatizzati costituiti per la gestione
delle licenze di esercizio. I comuni e le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura che inviano
agli organismi centrali i dati per via telematica sono
sollevati dall'onere di inviare i medesimi dati con le
modalita' precedentemente adottate.
5. Qualora i comuni non dispongono di collegamenti
automatizzati per la gestione delle licenze di esercizio, i
dati sono resi disponibili agli altri enti indicati nel
presente articolo dall'Amministrazione finanziaria, che li
rileva dalle comunicazioni rese dai comuni stessi con le
modalita' attualmente in vigore.
6. Le modalita' tecniche per l'attivazione dei
collegamenti e la ripartizione delle spese connesse alla
realizzazione e uso dei collegamenti medesimi, sono
stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e
l'Associazione nazionale comuni italiani.
7. Il mancato scambio delle informazioni e dei dati
comporta la sospensione dall'incarico, disposta con decreto
del Ministro vigilante, per un periodo di sei mesi, dei
legali rappresentanti degli enti di cui al comma 4,
dell'art. 14 della citata legge n. 412 del 1991, come
modificato dal comma 1, dell'art. 1, o dei dirigenti
specificamente preposti al compimento degli atti
necessari.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 maggio 1994 (Modalita' tecniche e ripartizione delle
spese connesse alla realizzazione di collegamenti
telematici tra comuni ed organismi, che esercitano
attivita' di prelievo contributivo e fiscale o erogano
servizi di pubblica utilita) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 giugno 1994, n. 148.
- La legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla
riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della
previdenza sociale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
31 luglio 1965, n. 190
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
8 gennaio 1997, n. 5.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
1999, n. 318 (Regolamento recante norme per
l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il
trattamento dei dati personali a norma dell'art. 15, comma
2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1999, n. 216.
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche,
a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 1993, n. 42, e' il seguente:
«Art. 4. - 1. E' istituito il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale,
amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza
di giudizio.
2. L'Autorita' e' organo collegiale costituito dal
presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate
di alta e riconosciuta competenza e professionalita' e di
indiscussa moralita' e indipendenza. Il presidente e'
nominato con decreto del presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Entro quindici giorni dalla nomina del presidente, su
proposta di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei
Ministri nomina con proprio decreto, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, gli altri quattro membri.
L'autorevolezza e l'esperienza del presidente e di ciascuno
dei quattro membri dell'Autorita' sono comprovate dal
relativo curriculum di cui e' disposta la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in
allegato ai suddetti decreti.
3. Il presidente e i quattro membri durano in carica
quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
Per l'intera durata dell'incarico essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di
qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti
d'azienda; nei due anni successivi alla cessazione
dell'incarico non possono altresi' operare nei settori
produttivi dell'informatica. I dipendenti statali ed i
docenti universitari, per l'intera durata dell'incarico,
sono collocati, rispettivamente, nella posizione di fuori
ruolo e di aspettativa.
4. Al funzionamento degli uffici e dei servizi
dell'Autorita', al fine della corretta esecuzione delle
deliberazioni adottate dall'Autorita' medesima, sovrintende
un direttore generale, che ne risponde al presidente
dell'Autorita' ed e' nominato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su designazione del presidente dell'Autorita'. Il
direttore generale dura in carica tre anni, puo' essere
confermato, anche piu' di una volta, ed e' soggetto alle
disposizioni di cui al comma 3.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono
determinate le indennita' da corrispondere al Presidente,
ai quattro membri ed al direttore generale.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174.
- La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
- Il testo del comma 5, dell'art. 2, della legge
15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113), e' il seguente:
«5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o
convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli
archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche
amministrazioni, nonche' i gestori o esercenti di pubblici
servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle
persone. La trasmissione di dati puo' avvenire anche
attraverso sistemi informatici e telematici.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 ottobre 1999, n. 437 (Regolamento recante
caratteristiche e modalita' per il rilascio della carta di
identita' elettronica e del documento di identita'
elettronico, a norma dell'art. 2, comma 10, della legge
15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma
4, della legge 16 giugno 1998, n. 191) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1999, n. 277.
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Ministro
dell'interno 19 luglio 2000 (Regole tecniche e di sicurezza
relative alla carta d'identita' e al documento d'identita'
elettronici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio
2000, n. 169), e' il seguente:
«Art. 3 (Modalita' di connessione). - 1. Le
amministrazioni e gli enti che, ai sensi della normativa
vigente e del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, esercitano funzioni e svolgono compiti
nell'ambito delle procedure di produzione, trasmissione,
formazione, rilascio, rinnovo, aggiornamento e relativa
verifica dei documenti si connettono al S.S.C.E. con le
modalita' di cui all'allegato B e devono provvedere
all'aggiornamento dell'I.N.A. e all'accesso ai servizi di
convalida anagrafica tramite collegamento su backbone al
C.N.S.D.».
- Il testo dell'art. 25 della legge 24 novembre 2000,
n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per
la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge
di semplificazione 1999), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 24 novembre 2000, n. 275, e' il seguente:
«Art. 25 (Accesso alle banche dati pubbliche). - 1. Le
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che siano
titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche
indicazioni del committente pubblico, hanno facolta' di
darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche,
che li adattano alle proprie esigenze.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 hanno
accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri,
elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa - Testo A) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42.
- Il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10
(Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un
quadro comunitario per le firme elettroniche) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2002, n. 39.
- Il testo dell'art. 2-quater del decreto-legge
27 dicembre 2000, n. 392 (Disposizioni urgenti in materia
di enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 dicembre 2000, n. 303), convertito con modificazioni
dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2001, n. 50, e' il seguente:
«Art. 2-quater (Indice nazionale delle anagrafi e carta
d'identita' elettronica). - 1. Per l'esercizio delle
funzioni di vigilanza di cui all'art. 12, e' istituito,
presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle
anagrafi (INA), alimentato e costantemente aggiornato,
tramite collegamento informatico, da tutti i comuni.
L'INA promuove la circolarita' delle informazioni
anagrafiche essenziali al fine di consentire alle
amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la
disponibilita', in tempo reale, dei dati relativi alle
generalita' delle persone residenti in Italia, certificati
dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia
delle entrate.
Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei
dati personali e l'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), e' adottato il regolamento dell'INA. Il
regolamento disciplina le modalita' di aggiornamento
dell'INA da parte dei comuni e le modalita' per l'accesso
da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali
al medesimo INA, per assicurarne la piena operativita'.
2. All'utilizzazione della quota del fondo di cui
all'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
destinata alla realizzazione del piano di informatizzazione
delle amministrazioni locali regionali e centrali del
22 giugno 2000, come approvato dal Comitato dei Ministri
per la societa' dell'informazione, e prioritariamente alla
realizzazione del sistema di accesso ed interscambio
anagrafico e dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA),
nonche' alla sperimentazione della carta d'identita'
elettronica, si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri competenti,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, in deroga a quanto previsto
dal comma 2 del citato art. 103.
3. Gli oneri derivanti, per l'anno 2001,
dall'attuazione del comma 2 sono imputati, relativamente al
sistema di accesso ed interscambio anagrafico, all'INA ed
alla carta d'identita' elettronica e all'unita'
previsionale di base 3.2.1.4., concernente i progetti
finalizzati, da istituire nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, cui affluiranno i relativi fondi
secondo le procedure di cui al comma 2.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396 «Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a
norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.
127) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
2000, n. 303, supplemento ordinario.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi ) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n.
191, supplemento ordinario.
- Il decreto ministeriale del 18 dicembre 2000
(Modalita' di comunicazione dei dati relativi ai cittadini
stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei
comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli
archivi dei competenti organi centrali e periferici del
Ministero dell'interno, nonche' le modalita' tecniche ed il
termine per l'aggiornamento e la verifica delle posizioni
anagrafiche dei cittadini stranieri gia' iscritti nei
registri della popolazione residente) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2001, n. 8.
- Il testo dell'art. 5 del decreto ministeriale
6 ottobre 2000 (Procedura per la comunicazione ai comuni
del codice fiscale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
25 ottobre 2000, n. 250, e' il seguente:
«Art. 5 (Fase iniziale di confronto). - 1. Ai fini
dell'allineamento iniziale dei dati contenuti nelle
anagrafi comunali con quelli contenuti nell'archivio del
Ministero delle finanze, i comuni trasmettono al predetto
Ministero le informazioni anagrafiche necessarie per la
validazione dei codici fiscali degli iscritti nelle
anagrafi comunali. La trasmissione delle predette
informazioni e' effettuata per via telematica, tramite il
SAIA ovvero tramite il SIATEL, oppure su supporto
informatico, secondo le specifiche tecniche che saranno
indicate con apposita circolare dal Ministero dell'interno,
d'intesa con il Ministero delle finanze, entro sessanta
giorni dall'emanazione del presente decreto.
2. Il Ministero delle finanze, effettuato il controllo,
trasmette i codici validati ai comuni con le modalita' di
cui al comma 1.
3. I comuni aggiornano le proprie anagrafi con i codici
validati dal Ministero delle finanze, informandone il
Ministero dell'interno tramite il SAIA.
4. Le posizioni che dopo il predetto confronto
risultassero ancora non allineate saranno definite con le
modalita' indicate nella circolare di cui al comma 1 del
presente articolo.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
(Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n.
222.
- Il testo dell'art. 2, comma 1 del decreto-legge
31 marzo 2003, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
1° aprile 2003, n. 76, convertito nella legge 30 maggio
2003 n. 122 (Differimento dei termini relativi alle
elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani
all'estero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio
2003, n. 125), e' il seguente:
«Art. 2. - 1. Per il completamento
dell'informatizzazione e per l'aggiornamento dell'anagrafe
degli italiani residenti all'estero tramite il sistema di
accesso e interscambio anagrafico (SAIA), il Ministero
dell'interno si avvale della infrastruttura informatica di
base dell'indice nazionale delle anagrafi (INA), previsto
dall'art. 2-quater del decreto-legge 27 dicembre 2000, n.
392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2001, n. 26, allocato presso il centro nazionale per i
servizi demografici, costituito con decreto ministeriale
23 aprile 2002 del Ministro dell'interno.».



Art. 2.
Finalita'

1. L'INA, istituito presso il CNSD del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, consente la individuazione del comune che detiene i dati anagrafici dei cittadini iscritti in APR e in AIRE, per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici e di stato civile.
2. L'INA consente:
a) la circolarita' anagrafica tra le amministrazioni al fine di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione dell'azione amministrativa e della funzione statistica, assicurando la coerenza e l'allineamento delle anagrafi comunali e degli archivi delle altre Amministrazioni pubbliche a livello nazionale per la componente anagrafica e di residenza, nel rispetto della legislazione vigente;
b) l'avvio delle richieste di certificazioni anagrafiche ai comuni interessati.
3. Per le finalita' di cui ai commi precedenti viene utilizzato anche il codice fiscale, che garantisce l'univocita' di individuazione delle informazioni di cui al successivo articolo 3 del presente regolamento.
Art. 3.
Caratteristiche

1. L'INA e' l'infrastruttura tecnologica che garantisce l'esercizio dei processi di interscambio e cooperazione, in attuazione delle finalita' di cui all'articolo 2, tra i comuni, il Ministero dell'interno e gli altri soggetti autorizzati, di cui all'articolo 6 del presente regolamento.
2. Per assicurare i suddetti processi di cooperazione ed interscambio in materia di informazione anagrafica, l'indice gestisce le informazioni identificative necessarie alla corretta ed univoca associazione tra cittadino e comune di residenza. Detto indice contiene, per ciascun cittadino, le seguenti informazioni:
a) cognome;
b) nome;
c) luogo e data di nascita;
d) codice fiscale attribuito dall'Agenzia delle entrate;
e) codice ISTAT del comune di ultima residenza e codice ISTAT della sezione di censimento.
3. L'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'INA, da parte dei soggetti autorizzati di cui al successivo articolo 5, e' disciplinato dalla legge e dal presente regolamento.
Art. 4.
Costituzione e aggiornamento

1. L'INA e' costituito ed aggiornato sulla base delle informazioni contenute nelle anagrafi di tutti i comuni italiani, con il codice fiscale validato dall'Agenzia delle entrate.
2. A tal fine, i comuni inviano all'INA le informazioni di cui all'articolo 3, attraverso i collegamenti telematici con il Centro nazionale servizi demografici, costituito con decreto ministeriale in data 23 aprile 2002, provvedendo al loro aggiornamento quotidianamente secondo le modalita' tecniche previste da apposita direttiva della Direzione centrale per i servizi demografici, da emanare nei termini fissati dall'articolo 9, comma 1, del presente regolamento.
Art. 5.
Soggetti fornitori e/o fruitori dei servizi

1. Ai servizi resi disponibili dall'INA accedono, in modalita' telematica, in qualita' di soggetti fornitori e/o fruitori, tramite il Centro nazionale per i servizi demografici:
a) il Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici, ai fini del migliore espletamento della vigilanza sulla tenuta delle anagrafi comunali, della corretta individuazione del comune di residenza di ciascun cittadino e del rilascio della carta di identita' elettronica;
b) le prefetture - UTG, le questure e le altre strutture centrali e territoriali del Ministero dell'interno, per l'espletamento dei propri compiti;
c) l'Istat per la produzione dell'informazione statistica ufficiale e per la verifica della qualita' statistica dei dati di fonte amministrativa, utile anche ai fini della vigilanza anagrafica;
d) l'Agenzia delle entrate per l'attribuzione, l'aggiornamento e la validazione dei codici fiscali e per la corretta individuazione dei dati anagrafici e di residenza dei cittadini;
e) Il Ministero degli affari esteri, per la tenuta e l'aggiornamento dell'AIRE e dell'elenco unico aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero;
f) i comuni, per il popolamento e l'aggiornamento dell'INA nonche' per verificare la coerenza, a livello nazionale, dei cittadini iscritti nella propria anagrafe, rispetto ai cittadini iscritti nelle altre anagrafi comunali;
g) le Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», diverse da quelle indicate nella lettera a), ai fini della corretta individuazione della residenza di ciascun cittadino, previa richiesta, da sottoporre al Ministero dell'interno, in cui siano precisati i presupposti normativi che rendono necessario l'accesso;
h) gli organismi che esercitano attivita' di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilita', di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 marzo 1993, n. 63, ai fini della corretta individuazione della residenza dei cittadini e della semplificazione del servizio pubblico;
i) ogni altra pubblica amministrazione centrale o locale che ne faccia richiesta da sottoporre al Ministero dell'interno, in cui siano precisati i presupposti normativi o regolamentari dell'attivita' svolta e le specifiche motivazioni che rendano necessario l'accesso, in conformita' di quanto previsto dall'articolo 25 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dal punto 7 del Piano di azione di e-government del 2000 in materia di anagrafi.
2. L'autorizzazione per l'utilizzo dei servizi INA da parte dei soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i) del precedente comma 1, e' subordinata alle modalita' concordate con il Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici ed individuate da un'apposita convenzione, nella quale sono specificati i presupposti normativi e le motivazioni che rendono necessario lo scambio.
3. L'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'INA e' gratuito per le Amministrazioni pubbliche.
4. L'accesso ai servizi resi disponibili dall'INA e' assicurato, in collegamento telematico con il CNSD, tutti i giorni dell'anno e nell'arco dell'intera giornata, secondo le modalita' tecniche previste dalle direttive di cui all'articolo 9, comma 1.



Note all'art. 5:
- Il testo del comma 2, dell'art. 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, e' il seguente:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
- Il testo integrale del comma 1, dell'art. 1, della
legge 17 marzo 1993, n. 63, citata nelle note alla
premesse, e' il seguente:
«1. Il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante
disposizioni urgenti per il recupero degli introiti
contributivi in materia previdenziale, e' convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.».
- Per il testo integrale dell'art. 25 della legge
24 novembre 2000, n. 340 si vedano le note alle premesse.



Art. 6.
Servizi di interscambio e di cooperazione

1. I servizi di interscambio e cooperazione dell'INA hanno l'obiettivo di garantire una efficace realizzazione delle finalita' di cui all'articolo 2. Cio' e' assicurato attraverso il back-bone INA che certifica lo scambio e l'integrita' del contenuto informativo tra i soggetti fornitori e/o fruitori di cui all'articolo 5, comma 1.
2. I servizi di interscambio e cooperazione riguardano:
a) le variazioni anagrafiche notificate dai comuni ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1;
b) i dati concernenti le variazioni anagrafiche per le rilevazioni statistiche sulla popolazione residente, notificati dai comuni all'ISTAT;
c) le certificazioni anagrafiche dei comuni, notificate dagli stessi in risposta alle richieste inoltrate da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1.
3. L'Ufficiale d'anagrafe e' responsabile delle variazioni anagrafiche comunicate all'INA.
4. Il comune, avvalendosi dell'infrastruttura di sicurezza dell'INA, fornisce le variazioni anagrafiche previste dall'ordinamento tramite il collegamento al CNSD. Le informazioni anagrafiche, inviate dai comuni ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, tramite la predetta infrastruttura di sicurezza dell'INA, hanno valore ufficiale e sostituiscono gli altri collegamenti telematici e le altre forme di comunicazione, anche tradizionale. Il collegamento e lo scambio dei dati e dei documenti avviene, nel rispetto delle competenze e delle responsabilita' delle singole Amministrazioni, secondo le modalita' tecniche indicate dalle direttive della Direzione centrale per i servizi demografici di cui all'articolo 4, comma 2, e in coerenza con il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e le relative regole tecniche.



Nota all'art. 6:
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42
(Istituzione del sistema pubblico di connettivita' e della
rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma
dell'art. 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2005, n. 73.



Art. 7.
Qualita' e vigilanza statistica sulle anagrafi

1. Ai fini della vigilanza sulla regolare ed efficiente tenuta delle anagrafi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, viene effettuato, attraverso indicatori derivati dall'INA e dalle informazioni scambiate, il monitoraggio della qualita' dell'informazione amministrativa e la validazione statistica dell'informazione stessa. I criteri e le modalita' di esercizio del monitoraggio sono definiti con successiva direttiva del Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici e dell'Istituto nazionale di statistica da emanare nei termini fissati dall'articolo 9, comma 2 del presente regolamento.
2. L'ISTAT provvede alla elaborazione ed all'aggiornamento periodici degli indicatori di cui al comma 1 ed a renderli disponibili al Ministero ed ai comuni.



Nota all'art. 7:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico
della popolazione residente), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132.



Art. 8.
Titolare del trattamento e misure di sicurezza

1. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'INA e' il Ministero dell'interno, che designa, quale responsabile del trattamento dei dati, il direttore del Centro nazionale per i servizi demografici, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 196/2003.
2. L'INA e' costituito e gestito in conformita' alle disposizioni di sicurezza dettate dall'articolo 33 e seguenti del citato decreto legislativo n. 196/2003 e relativo allegato B, in particolare, con quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, in merito alla identificazione degli utenti abilitati ed alla protezione degli elaboratori, e all'articolo 5, commi 1 e 2 per l'identificazione e l'autorizzazione «degli strumenti che possono essere utilizzati per l'interconnessione mediante reti disponibili al pubblico». E' altresi' assicurata la conformita' alle misure di sicurezza previste dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e delle relative regole tecniche nonche' dalle direttive emanate dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in particolare e' assicurata l'adozione della base minima di sicurezza prevista dalla direttiva del 16 gennaio 2002 del Presidente del Consiglio dei Ministri - DIT «Sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni statali». In conformita' alle norme citate e' realizzato un Sistema di gestione della sicurezza informativa secondo lo standard ISO 17799 e BS7799 parte II (il cui testo verra' allegato al presente decreto all'atto della pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale), nell'ambito del quale sono progettate, mantenute ed adeguate in modo organico le misure di sicurezza, di natura tecnica, organizzative e sul personale. In tale ambito e' gestito il piano della sicurezza, con aggiornamento almeno annuale.
3. Le misure di sicurezza riguardano i sistemi del CNSD e le connessioni con i soggetti collegati al CNSD, di cui all'articolo 5, comma 1, ed «sistemi di frontiera» (porta applicativa del CNSD presso i soggetti collegati); l'adozione di misure di sicurezza relative ai sistemi interni di ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, sono di responsabilita' dello stesso, in coerenza con le prescrizioni di natura tecnica specificate nelle direttive della Direzione centrale per i servizi demografici, di cui all'articolo 4, comma 2. Prescrizioni, impegni e moduli organizzativi e gestionali sono espressamente richiamati nelle convenzioni di adesione.
4. Titolare del trattamento dei dati anagrafici contenuti nell'anagrafe comunale e delle comunicazioni all'INA e' il comune; il sindaco, o suo delegato, e' responsabile della attuazione delle misure di sicurezza e della adozione di regolamenti discendenti dal presente regolamento, che definiscano, altresi', il modello organizzativo delle strutture (risorse umane e ambiente fisico) di riferimento.
5. La vigilanza sulla adozione delle misure di sicurezza da parte dei comuni nella gestione dell'anagrafe e nelle comunicazioni all'INA, rientra nella funzione generale di vigilanza sulla tenuta delle anagrafi, di competenza del Prefetto della provincia nel cui ambito territoriale sono le anagrafi comunali.
6. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, individuano nelle rispettive convenzioni, di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, i responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati anagrafici scambiati con l'INA.



Note all'art. 8:
- Per completezza d'informazione, il testo integrale
dell'art. 4, comma 1, dell'art. 5, comma 1 e 2, dell'art.
29, comma 1, dell'art. 33 e seguenti e dell'allegato B del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, gia' citato
nelle note alle premesse, e' il seguente:
«Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
si intende per:
a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non
registrati in una banca di dati;
b) «dato personale», qualunque informazione relativa
a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale;
c) «dati identificativi», i dati personali che
permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
d) «dati sensibili», i dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale;
e) «dati giudiziari», i dati personali idonei a
rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere
da a) a o) e da r) a u), del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi
degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
f) «titolare», la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo cui competono, anche
unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle
finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali
e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza;
g) «responsabile», la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali;
h) «incaricati», le persone fisiche autorizzate a
compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal
responsabile;
i) «interessato», la persona fisica, la persona
giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i
dati personali;
l) «comunicazione», il dare conoscenza dei dati
personali a uno o piu' soggetti determinati diversi
dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel
territorio dello Stato, dal responsabile e dagli
incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;
m) «diffusione», il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
n) «dato anonimo», il dato che in origine, o a
seguito di trattamento, non puo' essere associato ad un
interessato identificato o identificabile;
o) «blocco», la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
p) «banca di dati», qualsiasi complesso organizzato
di dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate
in uno o piu' siti;
q) «Garante», l'autorita' di cui all'art. 153,
istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione). - 1. Il
presente codice disciplina il trattamento di dati
personali, anche detenuti all'estero, effettuato da
chiunque e' stabilito nel territorio dello Stato o in un
luogo comunque soggetto alla sovranita' dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento
di dati personali effettuato da chiunque e' stabilito nel
territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea
e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel
territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici,
salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito
nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione
del presente codice, il titolare del trattamento designa un
proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato
ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento
dei dati personali.
Art. 29 (Responsabile del trattamento). - 1. Il
responsabile e' designato dal titolare facoltativamente.
Art. 33 (Misure minime). - 1. Nel quadro dei piu'
generali obblighi di sicurezza di cui all'art. 31, o
previsti da speciali disposizioni, i titolari del
trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure
minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'art.
58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di
protezione dei dati personali.
Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici). - 1.
Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti
elettronici e' consentito solo se sono adottate, nei modi
previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato
B, le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle
credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione
dell'ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione
degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati
rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non
consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di
sicurezza, il ripristino della disponibilita' dei dati e
dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico
sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici
identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati
da organismi sanitari.
Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti
elettronici). - 1. Il trattamento di dati personali
effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici e'
consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal
disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le
seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico dell'individuazione
dell'ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati o alle unita' organizzative;
b) previsione di procedure per un'idonea custodia di
atti e documenti affidati agli incaricati per lo
svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di
determinati atti in archivi ad accesso selezionato e
disciplina delle modalita' di accesso finalizzata
all'identificazione degli incaricati.
Art. 36 (Adeguamento). - 1. Il disciplinare tecnico di
cui all'allegato B, relativo alle misure minime di cui al
presente capo, e' aggiornato periodicamente con decreto del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le
innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione
tecnica e all'esperienza maturata nel settore.

Allegato B

Disciplinare tecnico in materia di misure minime di
sicurezza (Articoli da 33 a 36 del codice)

Trattamenti con strumenti elettronici

Modalita' tecniche da adottare a cura del titolare, del
responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di
trattamento con strumenti elettronici:

Sistema di autenticazione informatica

1. Il trattamento di dati personali con strumenti
elettronici e' consentito agli incaricati dotati di
credenziali di autenticazione che consentano il superamento
di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico
trattamento o a un insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un
codice per l'identificazione dell'incaricato associato a
una parola chiave riservata conosciuta solamente dal
medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in
possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente
associato a un codice identificativo o a una parola chiave,
oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato,
eventualmente associata a un codice identificativo o a una
parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate
individualmente una o piu' credenziali per
l'autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati e'
prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare
la segretezza della componente riservata della credenziale
e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso
esclusivo dell'incaricato.
5. La parola chiave, quando e' prevista dal sistema di
autenticazione, e' composta da almeno otto caratteri
oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo
permetta, da un numero di caratteri pari al massimo
consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente
riconducibili all'incaricato ed e' modificata da
quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno
ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e
di dati giudiziari la parola chiave e' modificata almeno
ogni tre mesi.
6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato,
non puo' essere assegnato ad altri incaricati, neppure in
tempi diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da
almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle
preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione
tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di
perdita della qualita' che consente all'incaricato
l'accesso ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non
lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico
durante una sessione di trattamento.
10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti
elettronici e' consentito esclusivamente mediante uso della
componente riservata della credenziale per
l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive
disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le
modalita' con le quali il titolare puo' assicurare la
disponibilita' di dati o strumenti elettronici in caso di
prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda
indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive
necessita' di operativita' e di sicurezza del sistema. In
tal caso la custodia delle copie delle credenziali e'
organizzata garantendo la relativa segretezza e
individuando preventivamente per iscritto i soggetti
incaricati della loro custodia, i quali devono informare
tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di
cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di
autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati
personali destinati alla diffusione.

Sistema di autorizzazione

12. Quando per gli incaricati sono individuati profili
di autorizzazione di ambito diverso e' utilizzato un
sistema di autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato
o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e
configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in
modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per
effettuare le operazioni di trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, e'
verificata la sussistenza delle condizioni per la
conservazione dei profili di autorizzazione.

Altre misure di sicurezza

15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con
cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla
gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici,
la lista degli incaricati puo' essere redatta anche per
classi omogenee di incarico e dei relativi profili di
autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro il rischio di
intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art.
615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di
idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza
almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per
elaboratore volti a prevenire la vulnerabilita' di
strumenti elettronici e a correggerne difetti sono
effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di
dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento e' almeno
semestrale.
18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche
che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno
settimanale.

Documento programmatico sulla sicurezza

19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un
trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige
anche attraverso il responsabile, se designato, un
documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee
informazioni riguardo:
19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;
19.2. la distribuzione dei compiti e delle
responsabilita' nell'ambito delle strutture preposte al
trattamento dei dati;
19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
19.4. le misure da adottare per garantire
l'integrita' e la disponibilita' dei dati, nonche' la
protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della
loro custodia e accessibilita';
19.5. la descrizione dei criteri e delle modalita'
per il ripristino della disponibilita' dei dati in seguito
a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto
23;
19.6. la previsione di interventi formativi degli
incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi
che incombono sui dati, delle misure disponibili per
prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina
sulla protezione dei dati personali piu' rilevanti in
rapporto alle relative attivita', delle responsabilita' che
ne derivano e delle modalita' per aggiornarsi sulle misure
minime adottate dal titolare. La formazione e' programmata
gia' al momento dell'ingresso in servizio, nonche' in
occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di
nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al
trattamento di dati personali;
19.7. la descrizione dei criteri da adottare per
garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in
caso di trattamenti di dati personali affidati, in
conformita' al codice, all'esterno della struttura del
titolare;
19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale di cui al punto 24,
l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o
per la separazione di tali dati dagli altri dati personali
dell'interessato.

Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o
giudiziari

20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro
l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice
penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti
elettronici.
21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche
per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono
memorizzati i dati al fine di evitare accessi non
autorizzati e trattamenti non consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o
giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi
inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri
incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi
dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute
non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo
ricostruibili.
23. Sono adottate idonee misure per garantire il
ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento
degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi
compatibili con i diritti degli interessati e non superiori
a sette giorni.
24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le
professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le
modalita' di cui all'art. 22, comma 6, del codice, anche al
fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi
dati dagli altri dati personali che permettono di
identificare direttamente gli interessati. I dati relativi
all'identita' genetica sono trattati esclusivamente
all'interno di locali protetti accessibili ai soli
incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente
autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno
dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in
contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti;
il trasferimento dei dati in formato elettronico e'
cifrato.

Misure di tutela e garanzia

25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza
avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per
provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una
descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne
attesta la conformita' alle disposizioni del presente
disciplinare tecnico.
26. Il titolare riferisce, nella relazione
accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta,
dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento
programmatico sulla sicurezza.

Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

Modalita' tecniche da adottare a cura del titolare, del
responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di
trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:
27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte
finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero
ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di
trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati
personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con
cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista
degli incaricati puo' essere redatta anche per classi
omogenee di incarico e dei relativi profili di
autorizzazione.
28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati
personali sensibili o giudiziari sono affidati agli
incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi
compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e
custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in
maniera che ad essi non accedano persone prive di
autorizzazione, e sono restituiti al termine delle
operazioni affidate.
29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o
giudiziari e' controllato. Le persone ammesse, a qualunque
titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e
registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti
elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati
della vigilanza, le persone che vi accedono sono
preventivamente autorizzate.».
- Per il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42,
si veda la nota all'art. 6



Art. 9.
Direttive di attuazione

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici, e' incaricato di emanare le direttive concernenti le modalita' di attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli 4, 5, 6 e 7 del presente decreto, nonche' ogni altro provvedimento finalizzato alla esecuzione del presente regolamento.
2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, e' incaricato di emanare la direttiva di cui all'articolo 7, comma 1.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 ottobre 2005
Il Ministro dell'interno
Pisanu

Il Ministro per la funzione pubblica
Baccini

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Stanca

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 386