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| Gazzetta n. 273 del 2005-11-23 |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | DECRETO 13 ottobre 2005, n. 240 |  | Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA). |  | 
 |  | IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con
 IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
 e
 IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
 
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Vista  la  legge  24 dicembre  1954,  n. 1228, recante «Ordinamento delle  anagrafi  della  popolazione  residente»,  ed  in  particolare l'articolo 1, commi 4 e 5, come modificati dall'articolo 1-novies del decreto-legge  31 marzo  2005,  n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 31 maggio 2005, n. 88;
 Vista  la  legge  27 ottobre  1988,  n. 470, «Anagrafe e censimento degli  italiani all'estero» ed il regolamento di esecuzione approvato con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.  323  in  data 6 settembre 1989;
 Visto  l'articolo 5  della  legge  27 dicembre  2001,  n.  459, che dispone  la  realizzazione dell'elenco unico aggiornato dei cittadini italiani  residenti  all'estero realizzato alla predisposizione delle liste elettorali;
 Visto  l'articolo  1  del  decreto-legge  n.  52 del 31 marzo 2003, recante:  «Differimento  dei  termini  relativi  alle elezioni per il rinnovo  dei  Comitati  degli  italiani  all'estero», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122;
 Vista  la  legge  16 gennaio 1992, n. 15, recante «Modificazione al testo  unico  delle  leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per  la  tenuta  e  la revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
 Visto  il  decreto-legge  15 gennaio  1993,  n. 6, convertito nella legge  17 marzo  1993,  n.  63,  recante «Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale», e, in particolare,  l'articolo  2  che  disciplina  lo scambio dei dati nei rapporti  tra  le  pubbliche  amministrazioni  e  tra  queste e altri soggetti  pubblici  o  privati,  sulla  base del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994,  con  il  quale  vengono  stabilite  le modalita' tecniche e la ripartizione  delle  spese  connesse all'attivazione dei collegamenti telematici  tra  Comuni  ed  organismi  che  esercitano  attivita' di prelievo  contributivo  e  fiscale  o  erogano  servizi  di  pubblica utilita';
 Vista  la  legge  21 luglio 1965, n. 903, e successive integrazioni recante:  «Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale»;
 Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, recante «Tutela delle persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati personali», e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318,  «Regolamento  recante  norme  per l'individuazione delle misure minime  di  sicurezza  per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo  15, comma 2, della predetta legge 31 dicembre 1996, n. 675;
 Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante  «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni  pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm),  della legge 23 ottobre 1992, n. 421», istitutivo dell'Autorita' per informatica nella pubblica Amministrazione;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196, recante «Codice  in  materia di protezione dei dati personali», il quale, tra l'altro,  ha  trasformato  la  suddetta  «Autorita' per l'informatica nella    pubblica   amministrazione»   in   «Centro   Nazionale   per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione»;
 Vista  la legge 31 luglio 1997, n. 249, «Istituzione dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui  sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
 Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, recante   «Misure   urgenti   per   lo   snellimento   dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, in particolare,  l'articolo 2,  comma  5,  che  dispone  che  «I  comuni favoriscono...  la  trasmissione  di dati o documenti tra gli archivi anagrafici  e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonche'  i  gestori  o  esercenti  di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati puo' avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici»;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 22 ottobre  1999,  n. 437, recante caratteristiche e modalita' per il rilascio   della   carta  d'identita'  elettronica  e  del  documento d'identita' elettronico;
 Visto  l'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000  recante  «Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta di identita' e al documento di identita' elettronici»;
 Visto l'articolo 25 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  445 del 28 dicembre   2000,   come  modificato  dall'articolo 8  del  decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
 Visto   il   decreto-legge   27 dicembre   2000,  n.  392,  recante «Disposizioni  urgenti  in  materia  di enti locali», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, che, all'articolo 2-quater,  istituisce,  presso  il  Ministero  dell'interno, l'Indice Nazionale delle Anagrafi;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.  396,  recante  «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento  dello  stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni,   recante   nuove  norme  in  materia  di  procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 Visto  il  Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
 Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo    Unico   sulle   disposizioni   concernenti   la   disciplina dell'immigrazione   e   norme  sulla  condizione  dello  straniero  e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il punto 7 del Piano di azione di e-government, approvato il 23 giugno 2000;
 Visto  il decreto ministeriale in data 18 dicembre 2000 concernente l'individuazione  delle  modalita'  di comunicazione, tra le anagrafi comunali,  gli  archivi  dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei   competenti   organi   centrali   e   periferici  del  Ministero dell'interno,  dei  dati  relativi  ai  cittadini  stranieri iscritti nell'APR,   ai  sensi  dell'articolo 15,  comma  7  del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
 Visto   il   decreto  del  Ministro  dell'interno  6 ottobre  2000, articolo 5,   comma   1   e   4,  recante  «Specifiche  tecniche  per l'allineamento  dei dati contenuti nelle anagrafi comunali con quelli contenuti nell'archivio dell'Agenzia delle entrate»;
 Visto  il  decreto del Ministro dell'interno in data 23 aprile 2002 con  il  quale viene costituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione centrale per i Servizi Demografici il Centro Nazionale per i Servizi Demografici;
 Visto  il decreto legislativo del 6 settembre 1989, n. 322, recante norme  sul  Sistema  statistico  nazionale  e  sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica;
 Visto  il  decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, articolo 2, comma 1, convertito in legge 30 maggio 2003, n. 122, che, per il completamento dell'informatizzazione    e    l'aggiornamento   dell'AIRE,   prevede l'utilizzo   dell'infrastruttura   informatica  di  base  dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA);
 Considerato   che,   ai   sensi  della  normativa  richiamata,  per assicurare  il  migliore  esercizio  della funzione di vigilanza e di gestione  dei  dati  anagrafici,  occorre  mantenere  la  coerenza  e l'allineamento   delle   anagrafi  comunali  e  degli  archivi  delle Pubbliche   Amministrazioni   per   la  componente  anagrafica  e  di residenza, a livello nazionale;
 Visto   il   parere   favorevole  espresso,  ai  sensi  del  citato decreto-legge n. 392 del 2000, convertito nella legge n. 26 del 2001, in  ordine al testo del provvedimento, dal Gabinetto del Ministro per la funzione pubblica, con nota del 10 novembre 2003;
 Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
 Sentito  il  Centro  Nazionale  per  l'Informatica  nella  Pubblica Amministrazione (ex AIPA);
 Sentito l'Istituto nazionale di statistica;
 Udito  il parere n. 6786/04 emesso dalla Sezione consultiva per gli atti  normativi  del  Consiglio  di Stato nell'adunanza del 19 aprile 2004,  relativo alla necessita' di acquisire, sullo schema di decreto ministeriale,  un  puntuale pronunciamento del Ministro espressamente delegato alle politiche per l'Innovazione e le Tecnologie e il parere definitivo  n.  6731/05, emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 luglio 2005;
 Considerato  che,  con  il  gia'  menzionato decreto-legge 31 marzo 2005,  n.  44, convertito nella legge 31 maggio 2005, n. 88, e' stato previsto  all'articolo 1-nonies,  che  il  regolamento  dell'INA  sia adottato  anche  con  il concerto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, oltre che per la funzione pubblica;
 Acquisito,  sulla  base dei predetti pareri del Consiglio di Stato, l'assenso formale sul presente testo di decreto da parte dell'Ufficio legislativo  del  Ministro  per l'innovazione e le tecnologie in data 14 aprile 2005;
 
 A d o t t a
 
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Definizioni
 
 1.  Ai  fini  del  presente decreto verranno utilizzate le seguenti definizioni:
 a) P.C.M.-D.I.T.:   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;
 a)  I.S.T.A.T.: Istituto nazionale di statistica;
 a)  C.N.S.D.: Centro nazionale per i servizi demografici;
 a)  I.N.A.: Indice nazionale delle anagrafi;
 a)  S.I.S.T.A.N.: Sistema statistico nazionale;
 a)  BackBone  INA: Infrastruttura informatica di base dell'Indice nazionale delle anagrafi;
 a)  Anagrafi:  Anagrafe  della  popolazione  residente  (APR)  ed Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero  (AIRE),  tenute dai comuni;
 a)  Cittadino/i:   cittadini   italiani   e  cittadini  stranieri iscritti nelle anagrafi comunali;
 a)  Permesso/Carta: Permesso/carta di soggiorno;
 a)  C.I.E.: Carta d'identita' elettronica.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 
 - Il  testo  vigente  del  comma 3, dell'art. 17, della
 legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
 1988, n. 214, e' il seguente:
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 - Il  testo  dell'art. 1, della legge 24 dicembre 1954,
 n.  1228  (Ordinamento  delle  anagrafi  della  popolazione
 residente),  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio
 1955,   n.   8,  come  modificato  dall'art.  1-novies  del
 decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44 (Disposizioni urgenti in
 materia   di   enti   locali),  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale   1° aprile   2005,   n.   75,   convertito,  con
 modificazioni,  nella  legge  31 maggio  2005, n. 88, e' il
 seguente:
 «Art. 1. - In ogni comune deve essere tenuta l'anagrafe
 della popolazione residente.
 Nell'anagrafe    della   popolazione   residente   sono
 registrate le posizioni relative alle singole persone, alle
 famiglie  ed  alle convivenze, che hanno fissato nel comune
 la  residenza,  nonche'  le posizioni relative alle persone
 senza  fissa  dimora  che  hanno  stabilito  nel  comune il
 proprio  domicilio,  in  conformita'  del  regolamento  per
 l'esecuzione della presente legge.
 Gli atti anagrafici sono atti pubblici.
 Per  l'esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza di cui
 all'art.    12,   e'   istituito,   presso   il   Ministero
 dell'interno,  l'Indice  nazionale  delle  anagrafi  (INA),
 alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento
 informatico, da tutti i comuni.
 L'INA   promuove  la  circolarita'  delle  informazioni
 anagrafiche   essenziali   al   fine   di  consentire  alle
 amministrazioni  pubbliche  centrali  e locali collegate la
 disponibilita',  in  tempo  reale,  dei  dati relativi alle
 generalita'  delle persone residenti in Italia, certificati
 dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia
 delle entrate.
 Con   decreto   del  Ministro  dell'interno,  ai  sensi
 dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 di  concerto  con il Ministro per la funzione pubblica e il
 Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie, sentiti il
 Centro   nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica
 amministrazione  (CNIPA),  il Garante per la protezione dei
 dati   personali   e  l'Istituto  nazionale  di  statistica
 (ISTAT),   e'   adottato   il   regolamento   dell'INA.  Il
 regolamento   disciplina   le  modalita'  di  aggiornamento
 dell'INA  da  parte dei comuni e le modalita' per l'accesso
 da  parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali
 al medesimo INA, per assicurarne la piena operativita'.».
 - La   legge   27 ottobre  1988,  n.  470  (Anagrafe  e
 censimento  degli italiani all'estero), e' pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1988, n. 261.
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 6 settembre  1989, n. 323 (Approvazione del regolamento per
 l'esecuzione  della  legge  27ottobre  1988,  n.  470),  e'
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1989, n.
 223.
 - Il  testo  dell'art. 5, della legge 27 dicembre 2001,
 n.  459  (Norme  per  l'esercizio  del  diritto di voto dei
 cittadini  italiani residenti all'estero), pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2002, n. 4, e' il seguente:
 «Art.  5.  -  1.  Il Governo, mediante unificazione dei
 dati  dell'anagrafe  degli  italiani residenti all'estero e
 degli  schedari  consolari,  provvede a realizzare l'elenco
 aggiornato  dei  cittadini  italiani  residenti  all'estero
 finalizzato  alla  predisposizione  delle liste elettorali,
 distinte  secondo le ripartizioni di cui all'art. 6, per le
 votazioni di cui all'art. 1, comma 1.
 2.  Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia
 solo  i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato
 l'opzione di cui all'art. 1, comma 3.».
 - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 31 marzo 2003,
 n.  52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2003,
 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio
 2003,  n.  122  (Differimento  dei  termini  relativi  alle
 elezioni   per  il  rinnovo  dei  Comitati  degli  italiani
 all'estero,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio
 2003, n. 125), e' il seguente:
 «Art.  1.  - 1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati
 degli  italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto
 alla   scadenza  prevista  dall'art.  1  del  decreto-legge
 23 novembre  2001,  n.  411, convertito, con modificazioni,
 dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463. Tali elezioni avranno
 luogo entro il 31 dicembre 2003.
 2.  Gli  attuali componenti dei Comitati degli italiani
 all'estero  restano  in carica fino all'entrata in funzione
 dei nuovi Comitati.».
 - La  legge  16 gennaio  1992,  n. 15 (Modificazioni al
 testo  unico  delle leggi per la disciplina dell'elettorato
 attivo   e  per  la  tenuta  e  la  revisione  delle  liste
 elettorali,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
 Repubblica  20 marzo  1967,  n. 223, e al testo unico delle
 leggi  recanti  norme  per  la  elezione  della  Camera dei
 deputati,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  30 marzo  1957,  n.  361)  e'  pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17.
 - Il  testo  dell'art.  2  del decreto-legge 15 gennaio
 1993,  n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio
 1993,  n.  12,  convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63
 (Disposizioni   urgenti  per  il  recupero  degli  introiti
 contributivi  in  materia  previdenziale,  pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1993, n. 64), e' il seguente:
 «Art.  2  (Scambio  dati attraverso il codice fiscale e
 acquisizione   degli   indirizzi).  -  1.  I  rapporti  tra
 pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste
 e  altri  soggetti  pubblici o privati devono essere tenuti
 sulla  base  del  codice  fiscale. Il codice fiscale, quale
 elemento  identificativo  di  ogni  soggetto,  deve  essere
 pertanto   indicato   in  ogni  atto  relativo  a  rapporti
 intercorrenti     con    la    pubblica    amministrazione.
 L'Amministrazione  finanziaria comunica il codice fiscale e
 i   dati   anagrafici   registrati   nel   proprio  sistema
 informativo agli organismi legittimati a richiederli.
 2.   Le  disposizioni  dell'art.  8  del  decreto-legge
 11 luglio  1992,  n.  333,  convertito,  con modificazioni,
 dalla  legge  8 agosto 1992, n. 359, sono estese a tutte le
 aziende,  istituti, enti e societa' che stipulano contratti
 di  somministrazione e di fornitura di servizi, individuati
 con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
 cui  al  comma  6 del presente articolo. L'acquisizione del
 codice  fiscale  alle  anagrafi automatizzate dei vari enti
 deve essere completata entro il 30 giugno 1993.
 3.  I  comuni  che  dispongono  o  si servono di centri
 elaborazione  dati,  ovvero  che sono collegabili alla rete
 videotel  gestita dagli organismi tecnici dell'Associazione
 nazionale  comuni italiani, devono consentire l'attivazione
 di  collegamenti  telematici  con  tutti  gli organismi che
 esercitano  attivita'  di prelievo contributivo e fiscale o
 che   eroghino   servizi   di   pubblica   utilita'.   Tali
 collegamenti  dovranno  permettere  l'accesso,  da parte di
 detti  organismi,  a  tutte  le variazioni che intervengono
 nelle  anagrafi  comunali  e,  da parte dei comuni, ai dati
 informatizzati   degli   organismi   sopracitati,   purche'
 funzionali  all'assolvimento  dei compiti istituzionali dei
 comuni stessi.
 4.  I  collegamenti devono assicurare piena trasparenza
 alle  anagrafi  dello stato civile, nonche' alle risultanze
 degli  archivi  automatizzati  costituiti  per  la gestione
 delle  licenze  di  esercizio.  I  comuni  e  le  camere di
 commercio, industria, artigianato e agricoltura che inviano
 agli  organismi  centrali  i  dati  per via telematica sono
 sollevati  dall'onere  di  inviare  i  medesimi dati con le
 modalita' precedentemente adottate.
 5.  Qualora  i  comuni  non  dispongono di collegamenti
 automatizzati per la gestione delle licenze di esercizio, i
 dati  sono  resi  disponibili  agli altri enti indicati nel
 presente  articolo dall'Amministrazione finanziaria, che li
 rileva  dalle  comunicazioni  rese dai comuni stessi con le
 modalita' attualmente in vigore.
 6.   Le   modalita'   tecniche  per  l'attivazione  dei
 collegamenti  e  la  ripartizione delle spese connesse alla
 realizzazione   e   uso  dei  collegamenti  medesimi,  sono
 stabilite,  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in
 vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri,  sentiti i Ministri interessati e
 l'Associazione nazionale comuni italiani.
 7.  Il  mancato  scambio  delle informazioni e dei dati
 comporta la sospensione dall'incarico, disposta con decreto
 del  Ministro  vigilante,  per  un periodo di sei mesi, dei
 legali  rappresentanti  degli  enti  di  cui  al  comma  4,
 dell'art.  14  della  citata  legge  n.  412 del 1991, come
 modificato  dal  comma  1,  dell'art.  1,  o  dei dirigenti
 specificamente    preposti   al   compimento   degli   atti
 necessari.».
 - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 5 maggio  1994  (Modalita'  tecniche  e  ripartizione delle
 spese   connesse   alla   realizzazione   di   collegamenti
 telematici   tra   comuni   ed  organismi,  che  esercitano
 attivita'  di  prelievo  contributivo  e  fiscale o erogano
 servizi  di  pubblica utilita) e' pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 27 giugno 1994, n. 148.
 - La  legge  21 luglio  1965,  n.  903 (Avviamento alla
 riforma  e  miglioramento dei trattamenti di pensione della
 previdenza  sociale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 31 luglio 1965, n. 190
 - La  legge  31 dicembre  1996,  n.  675  (Tutela delle
 persone  e  di  altri  soggetti rispetto al trattamento dei
 dati  personali)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale
 8 gennaio 1997, n. 5.
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
 1999,    n.    318    (Regolamento    recante   norme   per
 l'individuazione  delle  misure  minime di sicurezza per il
 trattamento  dei dati personali a norma dell'art. 15, comma
 2,  della  legge  31 dicembre  1996, n. 675), e' pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1999, n. 216.
 - Il   testo   dell'art.   4  del  decreto  legislativo
 12 febbraio  1993,  n.  39  (Norme  in  materia  di sistemi
 informativi  automatizzati delle amministrazioni pubbliche,
 a  norma  dell'art.  2,  comma  1, lettera mm), della legge
 23 ottobre   1992,   n.  421),  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale 20 febbraio 1993, n. 42, e' il seguente:
 «Art.  4.  -  1.  E'  istituito il Centro nazionale per
 l'informatica  nella  pubblica  amministrazione,  che opera
 presso   la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  per
 l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione
 e   le   tecnologie,  con  autonomia  tecnica,  funzionale,
 amministrativa,  contabile e finanziaria e con indipendenza
 di giudizio.
 2.  L'Autorita'  e'  organo  collegiale  costituito dal
 presidente  e  da quattro membri, scelti tra persone dotate
 di  alta  e riconosciuta competenza e professionalita' e di
 indiscussa  moralita'  e  indipendenza.  Il  presidente  e'
 nominato  con  decreto  del  presidente  del  Consiglio dei
 Ministri,  previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
 Entro  quindici  giorni  dalla  nomina  del  presidente, su
 proposta  di  quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei
 Ministri  nomina  con proprio decreto, previa deliberazione
 del  Consiglio  dei  Ministri,  gli  altri  quattro membri.
 L'autorevolezza e l'esperienza del presidente e di ciascuno
 dei  quattro  membri  dell'Autorita'  sono  comprovate  dal
 relativo  curriculum  di  cui  e' disposta la pubblicazione
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana, in
 allegato ai suddetti decreti.
 3.  Il  presidente  e i quattro membri durano in carica
 quattro  anni  e  possono essere confermati una sola volta.
 Per   l'intera   durata   dell'incarico  essi  non  possono
 esercitare,   a   pena   di   decadenza,  alcuna  attivita'
 professionale e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di
 qualsiasi   natura,   essere   imprenditori   o   dirigenti
 d'azienda;   nei   due   anni  successivi  alla  cessazione
 dell'incarico  non  possono  altresi'  operare  nei settori
 produttivi  dell'informatica.  I  dipendenti  statali  ed i
 docenti  universitari,  per  l'intera durata dell'incarico,
 sono  collocati,  rispettivamente, nella posizione di fuori
 ruolo e di aspettativa.
 4.   Al   funzionamento  degli  uffici  e  dei  servizi
 dell'Autorita',  al  fine  della  corretta esecuzione delle
 deliberazioni adottate dall'Autorita' medesima, sovrintende
 un  direttore  generale,  che  ne  risponde  al  presidente
 dell'Autorita'  ed e' nominato dal Presidente del Consiglio
 dei   Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
 Ministri, su designazione del presidente dell'Autorita'. Il
 direttore  generale  dura  in  carica tre anni, puo' essere
 confermato,  anche  piu'  di una volta, ed e' soggetto alle
 disposizioni di cui al comma 3.
 5.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,   su  proposta  del  Ministro  del  tesoro,  sono
 determinate  le  indennita' da corrispondere al Presidente,
 ai quattro membri ed al direttore generale.».
 - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
 in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174.
 - La   legge   31 luglio   1997,  n.  249  (Istituzione
 dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e norme
 sui  sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e'
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
 - Il  testo  del  comma  5,  dell'art.  2,  della legge
 15 maggio  1997,  n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
 dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
 decisione   e   di  controllo,  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113), e' il seguente:
 «5.  I  comuni  favoriscono,  per  mezzo  di  intese  o
 convenzioni,  la  trasmissione  di dati o documenti tra gli
 archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche
 amministrazioni,  nonche' i gestori o esercenti di pubblici
 servizi,  garantendo  il  diritto  alla  riservatezza delle
 persone.  La  trasmissione  di  dati  puo'  avvenire  anche
 attraverso sistemi informatici e telematici.».
 - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 22 ottobre    1999,    n.    437    (Regolamento    recante
 caratteristiche  e modalita' per il rilascio della carta di
 identita'   elettronica   e   del  documento  di  identita'
 elettronico,  a  norma  dell'art.  2, comma 10, della legge
 15 maggio  1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma
 4,  della legge 16 giugno 1998, n. 191) e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1999, n. 277.
 - Il   testo  dell'art.  3  del  decreto  del  Ministro
 dell'interno 19 luglio 2000 (Regole tecniche e di sicurezza
 relative  alla carta d'identita' e al documento d'identita'
 elettronici,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio
 2000, n. 169), e' il seguente:
 «Art.   3   (Modalita'   di   connessione).   -  1.  Le
 amministrazioni  e  gli  enti che, ai sensi della normativa
 vigente  e  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri,    esercitano   funzioni   e   svolgono   compiti
 nell'ambito  delle  procedure  di produzione, trasmissione,
 formazione,  rilascio,  rinnovo,  aggiornamento  e relativa
 verifica  dei  documenti  si  connettono al S.S.C.E. con le
 modalita'   di  cui  all'allegato  B  e  devono  provvedere
 all'aggiornamento  dell'I.N.A.  e all'accesso ai servizi di
 convalida  anagrafica  tramite  collegamento su backbone al
 C.N.S.D.».
 - Il  testo  dell'art. 25 della legge 24 novembre 2000,
 n.  340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per
 la  semplificazione  di procedimenti amministrativi - legge
 di   semplificazione   1999),   pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale 24 novembre 2000, n. 275, e' il seguente:
 «Art.  25 (Accesso alle banche dati pubbliche). - 1. Le
 pubbliche  amministrazioni  di cui all'art. 1, comma 2, del
 decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  che siano
 titolari  di programmi applicativi realizzati su specifiche
 indicazioni  del  committente  pubblico,  hanno facolta' di
 darli  in  uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche,
 che li adattano alle proprie esigenze.
 2.  Le  pubbliche  amministrazioni  di  cui all'art. 1,
 comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993 hanno
 accesso  gratuito  ai  dati contenuti in pubblici registri,
 elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.».
 - Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
 28 dicembre  2000,  n.  445 (testo unico delle disposizioni
 legislative  e  regolamentari  in materia di documentazione
 amministrativa  -  Testo  A)  e'  pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42.
 - Il   decreto   legislativo  23 gennaio  2002,  n.  10
 (Attuazione  della  direttiva  1999/93/CE  relativa  ad  un
 quadro comunitario per le firme elettroniche) e' pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2002, n. 39.
 - Il   testo   dell'art.   2-quater  del  decreto-legge
 27 dicembre  2000,  n. 392 (Disposizioni urgenti in materia
 di   enti   locali,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
 30 dicembre  2000,  n.  303),  convertito con modificazioni
 dalla  legge  28 febbraio  2001,  n.  26,  pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2001, n. 50, e' il seguente:
 «Art. 2-quater (Indice nazionale delle anagrafi e carta
 d'identita'   elettronica).  -  1.  Per  l'esercizio  delle
 funzioni  di  vigilanza  di  cui all'art. 12, e' istituito,
 presso  il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle
 anagrafi  (INA),  alimentato  e  costantemente  aggiornato,
 tramite collegamento informatico, da tutti i comuni.
 L'INA   promuove  la  circolarita'  delle  informazioni
 anagrafiche   essenziali   al   fine   di  consentire  alle
 amministrazioni  pubbliche  centrali  e locali collegate la
 disponibilita',  in  tempo  reale,  dei  dati relativi alle
 generalita'  delle persone residenti in Italia, certificati
 dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia
 delle entrate.
 Con   decreto   del  Ministro  dell'interno,  ai  sensi
 dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 di  concerto  con il Ministro per la funzione pubblica e il
 Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie, sentiti il
 Centro   nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica
 amministrazione  (CNIPA),  il Garante per la protezione dei
 dati   personali   e  l'Istituto  nazionale  di  statistica
 (ISTAT),   e'   adottato   il   regolamento   dell'INA.  Il
 regolamento   disciplina   le  modalita'  di  aggiornamento
 dell'INA  da  parte dei comuni e le modalita' per l'accesso
 da  parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali
 al medesimo INA, per assicurarne la piena operativita'.
 2.  All'utilizzazione  della  quota  del  fondo  di cui
 all'art.   103   della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,
 destinata alla realizzazione del piano di informatizzazione
 delle  amministrazioni  locali  regionali  e  centrali  del
 22 giugno  2000,  come  approvato dal Comitato dei Ministri
 per  la societa' dell'informazione, e prioritariamente alla
 realizzazione   del  sistema  di  accesso  ed  interscambio
 anagrafico  e  dell'Indice  nazionale delle anagrafi (INA),
 nonche'   alla   sperimentazione  della  carta  d'identita'
 elettronica,  si  provvede  con  decreto del Presidente del
 Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri competenti,
 di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
 della programmazione economica, in deroga a quanto previsto
 dal comma 2 del citato art. 103.
 3.    Gli    oneri    derivanti,   per   l'anno   2001,
 dall'attuazione del comma 2 sono imputati, relativamente al
 sistema  di  accesso ed interscambio anagrafico, all'INA ed
 alla    carta    d'identita'   elettronica   e   all'unita'
 previsionale  di  base  3.2.1.4.,  concernente  i  progetti
 finalizzati,  da  istituire  nello  stato di previsione del
 Ministero  dell'interno,  cui  affluiranno i relativi fondi
 secondo le procedure di cui al comma 2.».
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
 2000,   n.   396   «Regolamento   per  la  revisione  e  la
 semplificazione  dell'ordinamento  dello  stato  civile,  a
 norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.
 127)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
 2000, n. 303, supplemento ordinario.
 - La  legge  7 agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme in
 materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
 accesso  ai  documenti amministrativi ) e' pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
 - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
 del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza) e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.
 - Il  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo
 unico   delle   disposizioni   concernenti   la  disciplina
 dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
 e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n.
 191, supplemento ordinario.
 - Il   decreto   ministeriale   del   18 dicembre  2000
 (Modalita'  di comunicazione dei dati relativi ai cittadini
 stranieri  extracomunitari  fra  gli  uffici anagrafici dei
 comuni,  gli  archivi  dei lavoratori extracomunitari e gli
 archivi  dei  competenti  organi  centrali e periferici del
 Ministero dell'interno, nonche' le modalita' tecniche ed il
 termine  per  l'aggiornamento e la verifica delle posizioni
 anagrafiche  dei  cittadini  stranieri  gia'  iscritti  nei
 registri  della  popolazione residente) e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2001, n. 8.
 - Il   testo   dell'art.  5  del  decreto  ministeriale
 6 ottobre  2000  (Procedura  per la comunicazione ai comuni
 del  codice fiscale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 25 ottobre 2000, n. 250, e' il seguente:
 «Art.  5  (Fase  iniziale  di  confronto). - 1. Ai fini
 dell'allineamento   iniziale   dei   dati  contenuti  nelle
 anagrafi  comunali  con  quelli contenuti nell'archivio del
 Ministero  delle  finanze, i comuni trasmettono al predetto
 Ministero  le  informazioni  anagrafiche  necessarie per la
 validazione   dei   codici  fiscali  degli  iscritti  nelle
 anagrafi   comunali.   La   trasmissione   delle   predette
 informazioni  e'  effettuata per via telematica, tramite il
 SAIA   ovvero   tramite   il  SIATEL,  oppure  su  supporto
 informatico,  secondo  le  specifiche  tecniche che saranno
 indicate con apposita circolare dal Ministero dell'interno,
 d'intesa  con  il  Ministero  delle finanze, entro sessanta
 giorni dall'emanazione del presente decreto.
 2. Il Ministero delle finanze, effettuato il controllo,
 trasmette  i  codici validati ai comuni con le modalita' di
 cui al comma 1.
 3. I comuni aggiornano le proprie anagrafi con i codici
 validati  dal  Ministero  delle  finanze,  informandone  il
 Ministero dell'interno tramite il SAIA.
 4.   Le   posizioni  che  dopo  il  predetto  confronto
 risultassero  ancora  non allineate saranno definite con le
 modalita'  indicate  nella  circolare di cui al comma 1 del
 presente articolo.».
 - Il  decreto  legislativo  6 settembre  1989,  n.  322
 (Norme   sul   Sistema   statistico   nazionale   e   sulla
 riorganizzazione  dell'Istituto nazionale di statistica, ai
 sensi  dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), e'
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n.
 222.
 - Il  testo  dell'art.  2,  comma  1  del decreto-legge
 31 marzo  2003,  n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 1° aprile  2003,  n.  76,  convertito nella legge 30 maggio
 2003   n.  122  (Differimento  dei  termini  relativi  alle
 elezioni   per  il  rinnovo  dei  Comitati  degli  italiani
 all'estero,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio
 2003, n. 125), e' il seguente:
 «Art.     2.     -     1.    Per    il    completamento
 dell'informatizzazione  e per l'aggiornamento dell'anagrafe
 degli  italiani  residenti all'estero tramite il sistema di
 accesso  e  interscambio  anagrafico  (SAIA),  il Ministero
 dell'interno  si avvale della infrastruttura informatica di
 base  dell'indice  nazionale delle anagrafi (INA), previsto
 dall'art.  2-quater  del decreto-legge 27 dicembre 2000, n.
 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
 2001,  n.  26,  allocato  presso  il centro nazionale per i
 servizi  demografici,  costituito  con decreto ministeriale
 23 aprile 2002 del Ministro dell'interno.».
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Finalita'
 
 1.  L'INA, istituito presso il CNSD del Dipartimento per gli affari interni   e   territoriali   -   Direzione  centrale  per  i  servizi demografici, consente la individuazione del comune che detiene i dati anagrafici  dei  cittadini iscritti in APR e in AIRE, per un migliore esercizio  della  funzione  di  vigilanza  e  di  gestione  dei  dati anagrafici e di stato civile.
 2. L'INA consente:
 a) la  circolarita'  anagrafica tra le amministrazioni al fine di conseguire   obiettivi   di   semplificazione   e   razionalizzazione dell'azione  amministrativa  e della funzione statistica, assicurando la  coerenza e l'allineamento delle anagrafi comunali e degli archivi delle  altre  Amministrazioni  pubbliche  a  livello nazionale per la componente anagrafica e di residenza, nel rispetto della legislazione vigente;
 b) l'avvio  delle  richieste  di  certificazioni  anagrafiche  ai comuni interessati.
 3.  Per  le  finalita'  di cui ai commi precedenti viene utilizzato anche   il   codice   fiscale,   che   garantisce   l'univocita'   di individuazione delle informazioni di cui al successivo articolo 3 del presente regolamento.
 |  | Art. 3. Caratteristiche
 
 1. L'INA e' l'infrastruttura tecnologica che garantisce l'esercizio dei  processi  di  interscambio  e  cooperazione, in attuazione delle finalita'   di  cui  all'articolo  2,  tra  i  comuni,  il  Ministero dell'interno  e gli altri soggetti autorizzati, di cui all'articolo 6 del presente regolamento.
 2.   Per   assicurare   i  suddetti  processi  di  cooperazione  ed interscambio in materia di informazione anagrafica, l'indice gestisce le  informazioni  identificative  necessarie alla corretta ed univoca associazione  tra  cittadino  e  comune  di  residenza.  Detto indice contiene, per ciascun cittadino, le seguenti informazioni:
 a) cognome;
 b) nome;
 c) luogo e data di nascita;
 d) codice fiscale attribuito dall'Agenzia delle entrate;
 e) codice  ISTAT  del  comune  di ultima residenza e codice ISTAT della sezione di censimento.
 3.  L'utilizzo  dei servizi resi disponibili dall'INA, da parte dei soggetti autorizzati di cui al successivo articolo 5, e' disciplinato dalla legge e dal presente regolamento.
 |  | Art. 4. Costituzione e aggiornamento
 
 1.  L'INA e' costituito ed aggiornato sulla base delle informazioni contenute  nelle  anagrafi  di tutti i comuni italiani, con il codice fiscale validato dall'Agenzia delle entrate.
 2.  A  tal  fine,  i  comuni inviano all'INA le informazioni di cui all'articolo  3,  attraverso  i collegamenti telematici con il Centro nazionale servizi demografici, costituito con decreto ministeriale in data    23 aprile    2002,    provvedendo   al   loro   aggiornamento quotidianamente  secondo  le  modalita' tecniche previste da apposita direttiva  della  Direzione  centrale  per  i servizi demografici, da emanare  nei  termini  fissati dall'articolo 9, comma 1, del presente regolamento.
 |  | Art. 5. Soggetti fornitori e/o fruitori dei servizi
 
 1.  Ai  servizi  resi  disponibili  dall'INA accedono, in modalita' telematica,  in  qualita' di soggetti fornitori e/o fruitori, tramite il Centro nazionale per i servizi demografici:
 a) il  Ministero  dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici,  ai fini del migliore espletamento della vigilanza sulla tenuta  delle  anagrafi  comunali,  della corretta individuazione del comune  di  residenza di ciascun cittadino e del rilascio della carta di identita' elettronica;
 b) le prefetture - UTG, le questure e le altre strutture centrali e  territoriali  del  Ministero  dell'interno, per l'espletamento dei propri compiti;
 c) l'Istat   per   la   produzione  dell'informazione  statistica ufficiale  e  per  la  verifica della qualita' statistica dei dati di fonte amministrativa, utile anche ai fini della vigilanza anagrafica;
 d) l'Agenzia  delle entrate per l'attribuzione, l'aggiornamento e la  validazione  dei  codici fiscali e per la corretta individuazione dei dati anagrafici e di residenza dei cittadini;
 e) Il   Ministero   degli   affari   esteri,   per  la  tenuta  e l'aggiornamento   dell'AIRE   e   dell'elenco  unico  aggiornato  dei cittadini italiani residenti all'estero;
 f) i  comuni,  per  il  popolamento  e  l'aggiornamento  dell'INA nonche'   per  verificare  la  coerenza,  a  livello  nazionale,  dei cittadini  iscritti  nella  propria  anagrafe,  rispetto ai cittadini iscritti nelle altre anagrafi comunali;
 g) le  Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  recante: «Norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni  pubbliche», diverse da quelle indicate nella lettera a),  ai fini della corretta individuazione della residenza di ciascun cittadino, previa richiesta, da sottoporre al Ministero dell'interno, in cui siano precisati i presupposti normativi che rendono necessario l'accesso;
 h) gli   organismi   che   esercitano   attivita'   di   prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilita', di cui all'articolo 1,  comma  1,  della legge 17 marzo 1993, n. 63, ai fini della  corretta  individuazione della residenza dei cittadini e della semplificazione del servizio pubblico;
 i) ogni  altra  pubblica amministrazione centrale o locale che ne faccia  richiesta  da  sottoporre  al  Ministero dell'interno, in cui siano    precisati    i   presupposti   normativi   o   regolamentari dell'attivita'   svolta  e  le  specifiche  motivazioni  che  rendano necessario    l'accesso,    in   conformita'   di   quanto   previsto dall'articolo 25  della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dal punto 7 del Piano di azione di e-government del 2000 in materia di anagrafi.
 2.  L'autorizzazione  per  l'utilizzo  dei servizi INA da parte dei soggetti  di  cui  alle  lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i) del precedente  comma  1, e' subordinata alle modalita' concordate con il Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici ed   individuate   da   un'apposita  convenzione,  nella  quale  sono specificati  i  presupposti  normativi  e  le motivazioni che rendono necessario lo scambio.
 3. L'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'INA e' gratuito per le Amministrazioni pubbliche.
 4. L'accesso ai servizi resi disponibili dall'INA e' assicurato, in collegamento  telematico  con  il  CNSD,  tutti  i giorni dell'anno e nell'arco   dell'intera   giornata,  secondo  le  modalita'  tecniche previste dalle direttive di cui all'articolo 9, comma 1.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 - Il  testo  del  comma  2,  dell'art.  1,  del decreto
 legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
 sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
 amministrazioni   pubbliche),   pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, e' il seguente:
 «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
 amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
 scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
 le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
 autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
 montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
 universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
 Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
 loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
 nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
 aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
 l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
 amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
 legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
 - Il  testo  integrale  del comma 1, dell'art. 1, della
 legge   17 marzo  1993,  n.  63,  citata  nelle  note  alla
 premesse, e' il seguente:
 «1.  Il  decreto-legge  15 gennaio  1993, n. 6, recante
 disposizioni   urgenti   per  il  recupero  degli  introiti
 contributivi  in  materia  previdenziale,  e' convertito in
 legge  con  le  modificazioni  riportate  in  allegato alla
 presente legge.».
 - Per  il  testo  integrale  dell'art.  25  della legge
 24 novembre 2000, n. 340 si vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 6. Servizi di interscambio e di cooperazione
 
 1.   I  servizi  di  interscambio  e  cooperazione  dell'INA  hanno l'obiettivo  di  garantire una efficace realizzazione delle finalita' di cui all'articolo 2. Cio' e' assicurato attraverso il back-bone INA che certifica lo scambio e l'integrita' del contenuto informativo tra i soggetti fornitori e/o fruitori di cui all'articolo 5, comma 1.
 2. I servizi di interscambio e cooperazione riguardano:
 a) le variazioni anagrafiche notificate dai comuni ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1;
 b) i   dati   concernenti   le   variazioni  anagrafiche  per  le rilevazioni  statistiche  sulla popolazione residente, notificati dai comuni all'ISTAT;
 c) le  certificazioni  anagrafiche  dei  comuni, notificate dagli stessi  in risposta alle richieste inoltrate da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1.
 3.   L'Ufficiale   d'anagrafe   e'  responsabile  delle  variazioni anagrafiche comunicate all'INA.
 4.   Il   comune,   avvalendosi  dell'infrastruttura  di  sicurezza dell'INA,     fornisce    le    variazioni    anagrafiche    previste dall'ordinamento  tramite  il  collegamento  al CNSD. Le informazioni anagrafiche,  inviate  dai  comuni ai soggetti di cui all'articolo 5, comma  1,  tramite  la predetta infrastruttura di sicurezza dell'INA, hanno   valore  ufficiale  e  sostituiscono  gli  altri  collegamenti telematici  e le altre forme di comunicazione, anche tradizionale. Il collegamento  e  lo  scambio  dei  dati  e dei documenti avviene, nel rispetto  delle  competenze  e  delle  responsabilita'  delle singole Amministrazioni,   secondo   le  modalita'  tecniche  indicate  dalle direttive  della  Direzione centrale per i servizi demografici di cui all'articolo  4,  comma  2,  e in coerenza con il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e le relative regole tecniche.
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 - Il   decreto  legislativo  28 febbraio  2005,  n.  42
 (Istituzione  del sistema pubblico di connettivita' e della
 rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma
 dell'art.  10,  della  legge  29 luglio  2003,  n. 229), e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2005, n. 73.
 
 
 
 
 |  | Art. 7. Qualita' e vigilanza statistica sulle anagrafi
 
 1.  Ai  fini  della  vigilanza  sulla regolare ed efficiente tenuta delle  anagrafi,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  1989,  n.  223,  viene  effettuato,  attraverso indicatori derivati  dall'INA  e  dalle  informazioni scambiate, il monitoraggio della  qualita'  dell'informazione  amministrativa  e  la validazione statistica  dell'informazione  stessa.  I  criteri  e le modalita' di esercizio del monitoraggio sono definiti con successiva direttiva del Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici e  dell'Istituto  nazionale  di  statistica  da  emanare  nei termini fissati dall'articolo 9, comma 2 del presente regolamento.
 2.   L'ISTAT   provvede   alla  elaborazione  ed  all'aggiornamento periodici   degli  indicatori  di  cui  al  comma  1  ed  a  renderli disponibili al Ministero ed ai comuni.
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico
 della  popolazione residente), e' pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132.
 
 
 
 
 |  | Art. 8. Titolare del trattamento e misure di sicurezza
 
 1.  Titolare  del  trattamento  dei  dati  contenuti nell'INA e' il Ministero   dell'interno,   che   designa,   quale  responsabile  del trattamento dei dati, il direttore del Centro nazionale per i servizi demografici,  ai  sensi  dell'articolo  29,  comma  1, del richiamato decreto legislativo n. 196/2003.
 2.  L'INA  e' costituito e gestito in conformita' alle disposizioni di  sicurezza  dettate dall'articolo 33 e seguenti del citato decreto legislativo  n.  196/2003  e relativo allegato B, in particolare, con quanto   previsto   dall'articolo   4,   comma   1,  in  merito  alla identificazione  degli  utenti  abilitati  ed  alla  protezione degli elaboratori,  e  all'articolo  5, commi 1 e 2 per l'identificazione e l'autorizzazione  «degli  strumenti che possono essere utilizzati per l'interconnessione   mediante   reti  disponibili  al  pubblico».  E' altresi'  assicurata la conformita' alle misure di sicurezza previste dal  decreto  legislativo  28 febbraio  2005, n. 42, e delle relative regole  tecniche  nonche'  dalle  direttive  emanate dal Ministro per l'innovazione   e   le   tecnologie,  in  particolare  e'  assicurata l'adozione  della  base  minima di sicurezza prevista dalla direttiva del  16 gennaio  2002 del Presidente del Consiglio dei Ministri - DIT «Sicurezza  informatica  e  delle  telecomunicazioni  nelle pubbliche amministrazioni   statali».  In  conformita'  alle  norme  citate  e' realizzato un Sistema di gestione della sicurezza informativa secondo lo standard ISO 17799 e BS7799 parte II (il cui testo verra' allegato al  presente  decreto all'atto della pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale), nell'ambito del quale sono progettate, mantenute ed  adeguate  in  modo  organico  le  misure  di sicurezza, di natura tecnica,  organizzative e sul personale. In tale ambito e' gestito il piano della sicurezza, con aggiornamento almeno annuale.
 3.  Le  misure  di  sicurezza  riguardano  i  sistemi del CNSD e le connessioni  con i soggetti collegati al CNSD, di cui all'articolo 5, comma 1, ed «sistemi di frontiera» (porta applicativa del CNSD presso i  soggetti collegati); l'adozione di misure di sicurezza relative ai sistemi  interni  di  ciascuno  dei  soggetti  di cui all'articolo 5, comma 1,  sono  di  responsabilita'  dello stesso, in coerenza con le prescrizioni  di  natura  tecnica  specificate  nelle direttive della Direzione  centrale per i servizi demografici, di cui all'articolo 4, comma  2.  Prescrizioni,  impegni e moduli organizzativi e gestionali sono espressamente richiamati nelle convenzioni di adesione.
 4.   Titolare   del   trattamento  dei  dati  anagrafici  contenuti nell'anagrafe comunale e delle comunicazioni all'INA e' il comune; il sindaco,  o  suo  delegato,  e'  responsabile  della attuazione delle misure  di  sicurezza e della adozione di regolamenti discendenti dal presente   regolamento,   che   definiscano,   altresi',  il  modello organizzativo  delle  strutture  (risorse umane e ambiente fisico) di riferimento.
 5.  La  vigilanza sulla adozione delle misure di sicurezza da parte dei   comuni  nella  gestione  dell'anagrafe  e  nelle  comunicazioni all'INA,  rientra  nella  funzione generale di vigilanza sulla tenuta delle  anagrafi,  di  competenza del Prefetto della provincia nel cui ambito territoriale sono le anagrafi comunali.
 6.  I  soggetti  di  cui all'articolo 5, comma 1, individuano nelle rispettive  convenzioni, di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, i responsabili  e  gli  incaricati  del trattamento dei dati anagrafici scambiati con l'INA.
 
 
 
 Note all'art. 8:
 - Per  completezza  d'informazione,  il testo integrale
 dell'art.  4,  comma 1, dell'art. 5, comma 1 e 2, dell'art.
 29,  comma 1, dell'art. 33 e seguenti e dell'allegato B del
 decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n. 196, gia' citato
 nelle note alle premesse, e' il seguente:
 «Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
 si intende per:
 a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di
 operazioni,  effettuati  anche senza l'ausilio di strumenti
 elettronici,  concernenti  la  raccolta,  la registrazione,
 l'organizzazione,   la   conservazione,  la  consultazione,
 l'elaborazione,    la    modificazione,    la    selezione,
 l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
 il    blocco,   la   comunicazione,   la   diffusione,   la
 cancellazione  e  la  distruzione  di  dati,  anche  se non
 registrati in una banca di dati;
 b) «dato  personale», qualunque informazione relativa
 a  persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
 identificati   o   identificabili,   anche  indirettamente,
 mediante  riferimento  a  qualsiasi altra informazione, ivi
 compreso un numero di identificazione personale;
 c) «dati   identificativi»,   i  dati  personali  che
 permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
 d) «dati   sensibili»,  i  dati  personali  idonei  a
 rivelare  l'origine  razziale  ed  etnica,  le  convinzioni
 religiose,  filosofiche  o  di  altro  genere,  le opinioni
 politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
 organizzazioni  a carattere religioso, filosofico, politico
 o  sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
 stato di salute e la vita sessuale;
 e) «dati  giudiziari»,  i  dati  personali  idonei  a
 rivelare  provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere
 da  a)  a o) e da r) a u), del decreto del Presidente della
 Repubblica   14 novembre   2002,  n.  313,  in  materia  di
 casellario   giudiziale,   di   anagrafe   delle   sanzioni
 amministrative  dipendenti  da reato e dei relativi carichi
 pendenti,  o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi
 degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
 f) «titolare»,   la   persona   fisica,   la  persona
 giuridica,  la  pubblica  amministrazione e qualsiasi altro
 ente,   associazione  od  organismo  cui  competono,  anche
 unitamente  ad  altro titolare, le decisioni in ordine alle
 finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali
 e  agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
 sicurezza;
 g) «responsabile»,  la  persona  fisica,  la  persona
 giuridica,  la  pubblica  amministrazione e qualsiasi altro
 ente,  associazione  od  organismo preposti dal titolare al
 trattamento di dati personali;
 h) «incaricati»,  le  persone  fisiche  autorizzate a
 compiere  operazioni  di  trattamento  dal  titolare  o dal
 responsabile;
 i) «interessato»,   la  persona  fisica,  la  persona
 giuridica,  l'ente  o  l'associazione  cui si riferiscono i
 dati personali;
 l) «comunicazione»,   il  dare  conoscenza  dei  dati
 personali   a  uno  o  piu'  soggetti  determinati  diversi
 dall'interessato,   dal  rappresentante  del  titolare  nel
 territorio   dello   Stato,   dal   responsabile   e  dagli
 incaricati,  in  qualunque  forma,  anche  mediante la loro
 messa a disposizione o consultazione;
 m) «diffusione»,   il   dare   conoscenza   dei  dati
 personali  a  soggetti  indeterminati,  in qualunque forma,
 anche   mediante   la   loro   messa   a   disposizione   o
 consultazione;
 n) «dato  anonimo»,  il  dato  che  in  origine,  o a
 seguito  di  trattamento,  non  puo' essere associato ad un
 interessato identificato o identificabile;
 o) «blocco»,  la  conservazione di dati personali con
 sospensione   temporanea   di  ogni  altra  operazione  del
 trattamento;
 p) «banca  di  dati», qualsiasi complesso organizzato
 di dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate
 in uno o piu' siti;
 q) «Garante»,   l'autorita'   di  cui  all'art.  153,
 istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
 Art.  5  (Oggetto  ed  ambito di applicazione). - 1. Il
 presente   codice   disciplina   il   trattamento  di  dati
 personali,   anche   detenuti   all'estero,  effettuato  da
 chiunque  e'  stabilito  nel territorio dello Stato o in un
 luogo comunque soggetto alla sovranita' dello Stato.
 2.  Il  presente codice si applica anche al trattamento
 di  dati  personali effettuato da chiunque e' stabilito nel
 territorio  di un Paese non appartenente all'Unione europea
 e  impiega,  per  il  trattamento,  strumenti  situati  nel
 territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici,
 salvo  che  essi  siano utilizzati solo ai fini di transito
 nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione
 del presente codice, il titolare del trattamento designa un
 proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato
 ai  fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento
 dei dati personali.
 Art.   29  (Responsabile  del  trattamento).  -  1.  Il
 responsabile e' designato dal titolare facoltativamente.
 Art.  33  (Misure  minime).  -  1.  Nel quadro dei piu'
 generali  obblighi  di  sicurezza  di  cui  all'art.  31, o
 previsti   da   speciali   disposizioni,   i  titolari  del
 trattamento  sono  comunque  tenuti  ad  adottare le misure
 minime  individuate  nel presente capo o ai sensi dell'art.
 58,  comma 3,  volte  ad  assicurare  un  livello minimo di
 protezione dei dati personali.
 Art.  34  (Trattamenti con strumenti elettronici). - 1.
 Il  trattamento  di dati personali effettuato con strumenti
 elettronici  e'  consentito solo se sono adottate, nei modi
 previsti  dal  disciplinare tecnico contenuto nell'allegato
 B, le seguenti misure minime:
 a) autenticazione informatica;
 b) adozione    di   procedure   di   gestione   delle
 credenziali di autenticazione;
 c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
 d) aggiornamento     periodico    dell'individuazione
 dell'ambito   del   trattamento   consentito   ai   singoli
 incaricati  e  addetti  alla  gestione  o alla manutenzione
 degli strumenti elettronici;
 e) protezione  degli strumenti elettronici e dei dati
 rispetto  a  trattamenti  illeciti  di dati, ad accessi non
 consentiti e a determinati programmi informatici;
 f) adozione  di procedure per la custodia di copie di
 sicurezza,  il  ripristino  della disponibilita' dei dati e
 dei sistemi;
 g) tenuta  di  un  aggiornato documento programmatico
 sulla sicurezza;
 h) adozione  di  tecniche  di  cifratura  o di codici
 identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a
 rivelare  lo  stato di salute o la vita sessuale effettuati
 da organismi sanitari.
 Art.  35  (Trattamenti  senza  l'ausilio  di  strumenti
 elettronici).   -   1. Il  trattamento  di  dati  personali
 effettuato  senza  l'ausilio  di  strumenti  elettronici e'
 consentito  solo  se  sono  adottate, nei modi previsti dal
 disciplinare   tecnico   contenuto   nell'allegato  B),  le
 seguenti misure minime:
 a) aggiornamento     periodico    dell'individuazione
 dell'ambito   del   trattamento   consentito   ai   singoli
 incaricati o alle unita' organizzative;
 b) previsione  di procedure per un'idonea custodia di
 atti   e   documenti   affidati   agli  incaricati  per  lo
 svolgimento dei relativi compiti;
 c) previsione  di  procedure  per la conservazione di
 determinati  atti  in  archivi  ad  accesso  selezionato  e
 disciplina   delle   modalita'   di   accesso   finalizzata
 all'identificazione degli incaricati.
 Art.  36 (Adeguamento). - 1. Il disciplinare tecnico di
 cui  all'allegato  B, relativo alle misure minime di cui al
 presente capo, e' aggiornato periodicamente con decreto del
 Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le
 innovazioni  e  le  tecnologie, in relazione all'evoluzione
 tecnica e all'esperienza maturata nel settore.
 
 Allegato B
 
 Disciplinare   tecnico  in  materia  di  misure  minime  di
 sicurezza (Articoli da 33 a 36 del codice)
 
 Trattamenti con strumenti elettronici
 
 Modalita' tecniche da adottare a cura del titolare, del
 responsabile  ove  designato  e dell'incaricato, in caso di
 trattamento con strumenti elettronici:
 
 Sistema di autenticazione informatica
 
 1.  Il  trattamento  di  dati  personali  con strumenti
 elettronici   e'   consentito  agli  incaricati  dotati  di
 credenziali di autenticazione che consentano il superamento
 di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico
 trattamento o a un insieme di trattamenti.
 2.  Le  credenziali  di autenticazione consistono in un
 codice  per  l'identificazione  dell'incaricato associato a
 una   parola  chiave  riservata  conosciuta  solamente  dal
 medesimo  oppure  in  un  dispositivo  di autenticazione in
 possesso  e  uso  esclusivo  dell'incaricato, eventualmente
 associato a un codice identificativo o a una parola chiave,
 oppure  in  una  caratteristica biometrica dell'incaricato,
 eventualmente  associata a un codice identificativo o a una
 parola chiave.
 3.  Ad  ogni  incaricato  sono  assegnate  o  associate
 individualmente     una     o    piu'    credenziali    per
 l'autenticazione.
 4.  Con  le  istruzioni  impartite  agli  incaricati e'
 prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare
 la  segretezza della componente riservata della credenziale
 e  la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso
 esclusivo dell'incaricato.
 5.  La parola chiave, quando e' prevista dal sistema di
 autenticazione,   e'  composta  da  almeno  otto  caratteri
 oppure,  nel  caso  in  cui lo strumento elettronico non lo
 permetta,  da  un  numero  di  caratteri  pari  al  massimo
 consentito;   essa  non  contiene  riferimenti  agevolmente
 riconducibili    all'incaricato   ed   e'   modificata   da
 quest'ultimo  al  primo utilizzo e, successivamente, almeno
 ogni  sei  mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e
 di  dati  giudiziari  la parola chiave e' modificata almeno
 ogni tre mesi.
 6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato,
 non  puo'  essere assegnato ad altri incaricati, neppure in
 tempi diversi.
 7.  Le  credenziali di autenticazione non utilizzate da
 almeno    sei   mesi   sono   disattivate,   salvo   quelle
 preventivamente  autorizzate  per  soli  scopi  di gestione
 tecnica.
 8.  Le  credenziali  sono  disattivate anche in caso di
 perdita   della   qualita'   che   consente  all'incaricato
 l'accesso ai dati personali.
 9.  Sono  impartite  istruzioni agli incaricati per non
 lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico
 durante una sessione di trattamento.
 10.   Quando   l'accesso   ai  dati  e  agli  strumenti
 elettronici e' consentito esclusivamente mediante uso della
 componente      riservata     della     credenziale     per
 l'autenticazione,   sono   impartite  idonee  e  preventive
 disposizioni  scritte  volte  a  individuare chiaramente le
 modalita'  con  le  quali  il  titolare  puo' assicurare la
 disponibilita'  di  dati o strumenti elettronici in caso di
 prolungata  assenza o impedimento dell'incaricato che renda
 indispensabile  e  indifferibile  intervenire per esclusive
 necessita'  di  operativita' e di sicurezza del sistema. In
 tal  caso  la  custodia  delle  copie  delle credenziali e'
 organizzata    garantendo    la   relativa   segretezza   e
 individuando   preventivamente   per  iscritto  i  soggetti
 incaricati  della  loro  custodia, i quali devono informare
 tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.
 11.  Le  disposizioni  sul sistema di autenticazione di
 cui   ai   precedenti   punti   e  quelle  sul  sistema  di
 autorizzazione  non  si  applicano  ai trattamenti dei dati
 personali destinati alla diffusione.
 
 Sistema di autorizzazione
 
 12.  Quando per gli incaricati sono individuati profili
 di  autorizzazione  di  ambito  diverso  e'  utilizzato  un
 sistema di autorizzazione.
 13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato
 o  per  classi  omogenee  di incaricati, sono individuati e
 configurati  anteriormente  all'inizio  del trattamento, in
 modo  da  limitare  l'accesso  ai  soli  dati necessari per
 effettuare le operazioni di trattamento.
 14.  Periodicamente,  e comunque almeno annualmente, e'
 verificata   la   sussistenza   delle   condizioni  per  la
 conservazione dei profili di autorizzazione.
 
 Altre misure di sicurezza
 
 15.   Nell'ambito   dell'aggiornamento   periodico  con
 cadenza  almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del
 trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla
 gestione  o  alla manutenzione degli strumenti elettronici,
 la  lista  degli  incaricati  puo' essere redatta anche per
 classi  omogenee  di  incarico  e  dei  relativi profili di
 autorizzazione.
 16. I dati personali sono protetti contro il rischio di
 intrusione  e  dell'azione  di  programmi  di  cui all'art.
 615-quinquies  del codice penale, mediante l'attivazione di
 idonei  strumenti  elettronici  da  aggiornare  con cadenza
 almeno semestrale.
 17.  Gli  aggiornamenti  periodici  dei  programmi  per
 elaboratore   volti   a   prevenire  la  vulnerabilita'  di
 strumenti   elettronici   e   a  correggerne  difetti  sono
 effettuati  almeno  annualmente.  In caso di trattamento di
 dati  sensibili  o  giudiziari  l'aggiornamento  e'  almeno
 semestrale.
 18.  Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche
 che  prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno
 settimanale.
 
 Documento programmatico sulla sicurezza
 
 19.  Entro  il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un
 trattamento  di  dati sensibili o di dati giudiziari redige
 anche   attraverso   il   responsabile,  se  designato,  un
 documento  programmatico  sulla sicurezza contenente idonee
 informazioni riguardo:
 19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;
 19.2.   la   distribuzione   dei   compiti   e  delle
 responsabilita'  nell'ambito  delle  strutture  preposte al
 trattamento dei dati;
 19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
 19.4.   le   misure   da   adottare   per   garantire
 l'integrita'  e  la  disponibilita'  dei  dati,  nonche' la
 protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della
 loro custodia e accessibilita';
 19.5.  la  descrizione  dei criteri e delle modalita'
 per  il ripristino della disponibilita' dei dati in seguito
 a  distruzione  o danneggiamento di cui al successivo punto
 23;
 19.6.  la  previsione  di  interventi formativi degli
 incaricati  del trattamento, per renderli edotti dei rischi
 che  incombono  sui  dati,  delle  misure  disponibili  per
 prevenire  eventi  dannosi,  dei  profili  della disciplina
 sulla  protezione  dei  dati  personali  piu'  rilevanti in
 rapporto alle relative attivita', delle responsabilita' che
 ne  derivano e delle modalita' per aggiornarsi sulle misure
 minime  adottate dal titolare. La formazione e' programmata
 gia'  al  momento  dell'ingresso  in  servizio,  nonche' in
 occasione  di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di
 nuovi   significativi   strumenti,  rilevanti  rispetto  al
 trattamento di dati personali;
 19.7.  la  descrizione  dei  criteri  da adottare per
 garantire  l'adozione  delle  misure minime di sicurezza in
 caso   di   trattamenti  di  dati  personali  affidati,  in
 conformita'  al  codice,  all'esterno  della  struttura del
 titolare;
 19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato
 di   salute  e  la  vita  sessuale  di  cui  al  punto  24,
 l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o
 per  la separazione di tali dati dagli altri dati personali
 dell'interessato.
 
 Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o
 giudiziari
 
 20.  I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro
 l'accesso  abusivo,  di  cui  all'art.  615-ter  del codice
 penale,    mediante    l'utilizzo   di   idonei   strumenti
 elettronici.
 21.  Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche
 per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono
 memorizzati   i   dati  al  fine  di  evitare  accessi  non
 autorizzati e trattamenti non consentiti.
 22.  I  supporti rimovibili contenenti dati sensibili o
 giudiziari   se   non  utilizzati  sono  distrutti  o  resi
 inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri
 incaricati,  non  autorizzati  al  trattamento degli stessi
 dati,  se le informazioni precedentemente in essi contenute
 non   sono  intelligibili  e  tecnicamente  in  alcun  modo
 ricostruibili.
 23.  Sono  adottate  idonee  misure  per  garantire  il
 ripristino  dell'accesso  ai dati in caso di danneggiamento
 degli  stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi
 compatibili con i diritti degli interessati e non superiori
 a sette giorni.
 24.   Gli   organismi   sanitari  e  gli  esercenti  le
 professioni  sanitarie  effettuano  il trattamento dei dati
 idonei  a  rivelare  lo  stato di salute e la vita sessuale
 contenuti  in  elenchi,  registri  o  banche di dati con le
 modalita' di cui all'art. 22, comma 6, del codice, anche al
 fine  di  consentire  il trattamento disgiunto dei medesimi
 dati   dagli   altri   dati  personali  che  permettono  di
 identificare  direttamente gli interessati. I dati relativi
 all'identita'   genetica   sono   trattati   esclusivamente
 all'interno   di   locali   protetti  accessibili  ai  soli
 incaricati  dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente
 autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno
 dei  locali  riservati al loro trattamento deve avvenire in
 contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti;
 il   trasferimento  dei  dati  in  formato  elettronico  e'
 cifrato.
 
 Misure di tutela e garanzia
 
 25.  Il  titolare che adotta misure minime di sicurezza
 avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per
 provvedere  alla  esecuzione  riceve  dall'installatore una
 descrizione   scritta  dell'intervento  effettuato  che  ne
 attesta  la  conformita'  alle  disposizioni  del  presente
 disciplinare tecnico.
 26.    Il    titolare    riferisce,   nella   relazione
 accompagnatoria   del   bilancio  d'esercizio,  se  dovuta,
 dell'avvenuta   redazione  o  aggiornamento  del  documento
 programmatico sulla sicurezza.
 
 Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
 
 Modalita' tecniche da adottare a cura del titolare, del
 responsabile,  ove designato, e dell'incaricato, in caso di
 trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:
 27.  Agli  incaricati sono impartite istruzioni scritte
 finalizzate  al  controllo  ed  alla custodia, per l'intero
 ciclo  necessario  allo  svolgimento  delle  operazioni  di
 trattamento,  degli  atti  e  dei documenti contenenti dati
 personali.  Nell'ambito  dell'aggiornamento  periodico  con
 cadenza  almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del
 trattamento  consentito  ai  singoli  incaricati,  la lista
 degli  incaricati  puo'  essere  redatta  anche  per classi
 omogenee   di   incarico   e   dei   relativi   profili  di
 autorizzazione.
 28.  Quando  gli  atti  e  i  documenti contenenti dati
 personali   sensibili   o  giudiziari  sono  affidati  agli
 incaricati  del trattamento per lo svolgimento dei relativi
 compiti,  i  medesimi  atti  e documenti sono controllati e
 custoditi   dagli  incaricati  fino  alla  restituzione  in
 maniera   che   ad  essi  non  accedano  persone  prive  di
 autorizzazione,   e   sono   restituiti  al  termine  delle
 operazioni affidate.
 29.  L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o
 giudiziari  e' controllato. Le persone ammesse, a qualunque
 titolo,  dopo  l'orario  di  chiusura,  sono identificate e
 registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti
 elettronici  per il controllo degli accessi o di incaricati
 della   vigilanza,   le   persone   che  vi  accedono  sono
 preventivamente autorizzate.».
 - Per  il  decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42,
 si veda la nota all'art. 6
 
 
 
 
 |  | Art. 9. Direttive di attuazione
 
 1.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del presente decreto, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici,  e'  incaricato  di  emanare le direttive concernenti le modalita' di attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli 4, 5,  6  e  7  del  presente  decreto, nonche' ogni altro provvedimento finalizzato alla esecuzione del presente regolamento.
 2.  Entro  centoventi  giorni  dall'entrata  in vigore del presente decreto, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici,  d'intesa  con  l'Istituto  nazionale  di statistica, e' incaricato di emanare la direttiva di cui all'articolo 7, comma 1.
 Il  presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 13 ottobre 2005
 Il Ministro dell'interno
 Pisanu
 
 Il Ministro per la funzione pubblica
 Baccini
 
 Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
 Stanca
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2005
 Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 386
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