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| Gazzetta n. 272 del 2005-11-22 |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | ORDINANZA 21 settembre 2005 |  | Misure  di  polizia  veterinaria  per la semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionate. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visto  il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
 Vista   la   legge   23 dicembre   1978,   n.   833,  e  successive modificazioni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni;
 Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  sanita' 2 settembre 1996, concernente  misure di lotta contro la setticemia emorragica virale e la  necrosi  ematopoietica  infettiva  dei  pesci,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 1996;
 Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  sanita'  11 ottobre 2001, concernente  misure di lotta contro la setticemia emorragica virale e la  necrosi  ematopoietica  infettiva  dei  pesci,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2001;
 Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  sanita' 29 dicembre 2003, concernente  misure di lotta contro la setticemia emorragica virale e la  necrosi  ematopoietica  infettiva  dei  pesci,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2004;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 263;
 Vista  la  decisione  della  Commissione  europea  2001/183/CE  del 22 febbraio  2001,che stabilisce i piani di campionamento ed i metodi diagnostici  per individuare e confermare alcune malattie dei pesci e che abroga la decisione 92/532/CEE;
 Considerato  che  la  semina  in  acque  pubbliche  di pesci e uova embrionate  puo'  costituire  un  rischio per la diffusione di talune malattie dei pesci;
 Ravvisata   quindi  la  necessita'  che  pesci  e  uova  embrionate destinati  alla  semina  in  acque  pubbliche  soddisfino determinati requisiti sanitari;
 Considerato altresi' che per prevenire la diffusione delle malattie dei  pesci,  e in particolare della necrosi ematopoietica infettiva e della   setticemia   emorragica   virale,   occorre   prevedere   una certificazione speciale;
 Tenuto  conto  che  la  procedura  di riconoscimento comunitaria di azienda  o  zona  indenne  da alcune malattie dei pesci segue un iter particolarmente lungo e articolato presso la Commissione europea;
 Rilevato  che  numerose  aziende  italiane,  i  cui  dossier,  gia' pervenuti  alla  Commissione  europea  prima  della  data di scadenza dell'ordinanza  ministeriale  29 dicembre 2003, non sono stati ancora esaminati, non hanno ancora ottenuto il citato riconoscimento;
 Tenuto   conto  del  fatto  che  la  maggior  parte  delle  aziende interessate  si sta impegnando nel portare a termine il programma per il  riconoscimento  comunitario  di  azienda o zona indenne da alcune malattie dei pesci
 Ordina:
 
 Art. 1.
 1. La presente ordinanza disciplina la semina in acque pubbliche di pesci  e  uova  embrionate  appartenenti  alle  specie sensibili alla necrosi  ematopoietica  infettiva e alla setticemia emorragica virale di  cui  all'allegato  A,  elenco  II,  colonna  2,  del  decreto del Presidente  della  Repubblica  30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni.
 |  | Art. 2. 1.  I  pesci  e le uova embrionate di cui all'art. 1 destinati alla semina  in  acque  pubbliche  devono  provenire  da  aziende  o  zone continentali  riconosciute  indenni da setticemia emorragica virale e necrosi  ematopoietica  infettiva ai sensi del decreto del Presidente della   Repubblica   30 dicembre   1992,   n.   555,   e   successive modificazioni.
 |  | Art. 3. 1.  In deroga all'art. 2, e per un periodo non superiore a diciotto mesi  dall'entrata  in  vigore della presente ordinanza, i pesci e le uova  embrionate  possono essere seminati in acque pubbliche anche da aziende:
 a) per   le   quali  il  proprietario  o  il  responsabile  abbia ufficialmente  presentato  apposita  domanda  completa della relativa documentazione  alla Commissione europea per il tramite del Ministero della    salute    nell'ambito   della   procedura   finalizzata   al riconoscimento  immediato di azienda indenne da setticemia emorragica virale  e  necrosi  ematopoietica  infettiva in zona continentale non indenne,  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 555/1992;
 b) ubicate  in  zone  continentali  per le quali le autorita' o i soggetti competenti abbiano ufficialmente presentato apposita domanda completa  della  relativa documentazione alla Commissione europea per il  tramite  del  Ministero  della salute nell'ambito della procedura finalizzata  al riconoscimento immediato di zona continentale indenne da setticemia emorragica virale e necrosi ematopoietica infettiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 555/1992.
 |  | Art. 4. 1. Possono inoltre fornire pesci e uova embrionate per la semina in acque pubbliche durante il periodo indicato nell'art. 3 le aziende:
 a) per   le   quali  il  proprietario  o  il  responsabile  abbia ufficialmente  presentato  apposita  domanda  completa della relativa documentazione  alla Commissione europea per il tramite del Ministero della salute nell'ambito della procedura finalizzata all'approvazione del  programma  per  ottenere il riconoscimento di azienda indenne da setticemia  emorragica  virale  e  necrosi ematopoietica infettiva in zona  continentale  non  indenne, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 555/1992;
 b) ubicate  in  zone  continentali  per le quali le autorita' o i soggetti competenti abbiano ufficialmente presentato apposita domanda completa  della  relativa documentazione alla Commissione europea per il  tramite  del  Ministero  della salute nell'ambito della procedura finalizzata   all'approvazione   del   programma   per   ottenere  il riconoscimento  di zona continentale indenne da setticemia emorragica virale  e  necrosi  ematopoietica infettiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 555/1992.
 2. Le aziende di cui al comma 1 devono essere:
 a) soggette  al  controllo veterinario ai sensi dell'art. 159 del regolamento   di   polizia  veterinaria  approvato  con  decreto  del Presidente  della  Repubblica  8 febbraio  1954, n. 320, e in esse da almeno  quattro  anni  non  devono essersi verificati focolai o altre manifestazioni riconducibili alla necrosi ematopoietica infettiva e/o alla setticemia emorragica virale;
 b) sottoposte  da  parte  dei  servizi  veterinari  delle aziende sanitarie  locali,  nel periodo che precede la spedizione dei pesci e delle  uova embrionate, ad almeno due controlli sanitari consecutivi, a   distanza  di  almeno  quattro  mesi  uno  dall'altro,  con  esiti favorevoli, comprendenti ognuno un'ispezione dei pesci che presentino anomalie  e  prelievi ufficiali di campioni, effettuati conformemente alla  tabella  1A  dell'allegato  alla  decisione  della  Commissione europea 2001\183\CE del 22 febbraio 2001.
 3.  L'ultimo  controllo sanitario deve essere eseguito entro i nove mesi  che  precedono la spedizione dei pesci e delle uova embrionate. Gli  esami  di laboratorio per individuare la presenza delle malattie sono  effettuati  dagli istituti zooprofilattici sperimentali secondo le metodiche ufficialmente riconosciute.
 4.  In  attesa  degli  esiti  degli esami di laboratorio effettuati dagli  istituti  zooprofilattici  sperimentali  relativi ai controlli sanitari  eseguiti  dalle  autorita'  sanitarie competenti, scaduti i nove  mesi  dall'ultimo  controllo  sanitario,  i  pesci  e  le  uova embrionate  non possono essere spediti dalle aziende per la semina in acque pubbliche.
 |  | Art. 5. 1.  Le  aziende  di  cui agli articoli 3 e 4 che forniscono pesci e uova  embrionate  per la semina in acque pubbliche possono introdurre soltanto  pesci, uova embrionate e gameti provenienti da aziende gia' riconosciute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni.
 2.  Per  le  introduzioni di pesci e uova embrionate destinati alla semina  in  acque pubbliche in zone continentali riconosciute indenni da  necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale ai sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1992,  n.  555,  e  successive  modificazioni,  o  per  le  quali  la Commissione  europea  ha  approvato i programmi per il raggiungimento dell'indennita'  per le suddette malattie, si applicano le misure ivi previste.
 |  | Art. 6. 1.  I  pesci  e  le  uova embrionate destinati alla semina in acque pubbliche  sono  scortati  da  un  certificato  sanitario conforme al modello di cui all'allegato I.
 2.  Il  certificato  e'  redatto  dal  veterinario  ufficiale della azienda  sanitaria locale competente per territorio nelle settantadue ore che precedono la spedizione dei pesci e delle uova embrionate.
 3.  Il  certificato  di  cui al presente articolo e' conservato per almeno due anni da parte del proprietario o responsabile dell'azienda di provenienza dei pesci e delle uova embrionate.
 |  | Art. 7. 1.  Le  regioni  provvedono  a  compilare  e a tenere costantemente aggiornato  un elenco delle aziende abilitate ai sensi della presente ordinanza alla semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionate.
 |  | Art. 8. La  presente  ordinanza  entra  immediatamente  in vigore il giorno della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale ed ha validita' diciotto mesi a partire dalla data di pubblicazione.
 Roma, 21 settembre 2005
 Il Ministro: Storace
 
 Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2005 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 288
 |  | Allegato I 
 ---->   Vedere Allegato da pag. 25 a pag. 26  <----
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