Gazzetta n. 271 del 2005-11-21
AGENZIA DELLE DOGANE
PROVVEDIMENTO 18 novembre 2005
Norme di esecuzione per l'applicazione delle disposizioni dettate in materia di recupero crediti nell'ambito della mutua assistenza amministrativa fra Stati membri dell'Unione europea.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, di attuazione della direttiva 2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonche' dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2005, n. 179, di regolamento di attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, e di recepimento della direttiva 2002/94/CEE della commissione del 9 dicembre 2002, recante talune modalita' di applicazione della direttiva 76/308/CEE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure;
Visto, in particolare:
l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 2005/179, con il quale l'Agenzia delle dogane viene designata quale punto di contatto con gli organismi indicati dagli altri Stati membri per il recupero di taluni crediti di competenza delle Dogane e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
l'art. 14, con il quale si dispone di individuare almeno un funzionario debitamente autorizzato ad accettare le richieste che comportano modalita' specifiche di rimborso ai sensi dell'art. 5, comma 9, decreto legislativo n. 69/2003;
l'art. 15, con il quale si dispone che l'Agenzia, con proprio provvedimento, determini l'Ufficio competente per le richieste di mutua assistenza e stabilisca le norme procedurali per l'applicazione delle disposizioni dettate in materia di recupero crediti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane;
Visto l'art. 5 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane;
Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato di indirizzo permanente nella seduta del 16 novembre 2005;
Dispone:

Art. 1. Individuazione degli Uffici competenti a formulare e/o ricevere
richieste di assistenza

1. Il Servizio autonomo interventi settore agricolo (S.A.I.S.A.) e' l'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per le richieste di assistenza. Esso funge da punto di contatto con gli organismi designati dagli altri Stati membri per il recupero dei crediti relativi:
a) restituzioni, interventi ed altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni;
b) contributi ed altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;
c) dazi all'importazione;
d) dazi all'esportazione;
e) imposta sul valore aggiunto connessa ad operazioni doganali;
f) accise, compresa quella relativa ai tabacchi lavorati;
g) gli interessi, le penali, le sanzioni amministrative e le spese relative a tali crediti.
2. Il punto di contatto e' collegato con la rete «CCN/CSI» che permette le trasmissioni per via elettronica della corrispondenza tra le autorita' comunitarie collegate.
3. Il S.A.I.S.A. per l'espletamento della predetta attivita' si avvale degli uffici locali territorialmente competenti.
4. Con successiva intesa tra l'Agenzia delle dogane e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, competente in materia di accise sui tabacchi lavorati, saranno disciplinate le modalita' di svolgimento del servizio e la gestione delle attivita' connesse all'applicazione del presente decreto.
5. Il direttore del S.A.I.S.A. o un suo delegato partecipa, in rappresentanza dell'Agenzia delle dogane, al comitato di coordinamento istituito presso l'Ufficio relazioni internazionali del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 2.
Richiesta di informazioni

1. Il S.A.I.S.A., ricevuta la richiesta di informazioni da uno Stato membro per gli atti di cui all'art. 1, comma 1, ne accusa ricevuta per iscritto all'autorita' richiedente, controlla se sussistano i requisiti di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 179/2005 e fornisce le informazioni richieste entro i termini previsti dall'art. 4 del decreto ministeriale n. 179/2005.
2. Gli uffici doganali dell'Agenzia, per la richiesta di informazioni all'Autorita' di uno Stato membro, utilizzano l'apposito modello previsto dalla direttiva 2002/94/CE, allegato I, e lo inviano al S.A.I.S.A. che, esaminata la documentazione e la regolarita' della richiesta formulata, la inoltra tramite rete CCN/CSI allo Stato membro adito.
Art. 3.
Richiesta di notifica

1. Il S.A.I.S.A., ricevuta la richiesta di notifica da uno Stato membro, ne accusa ricevuta per iscritto all'autorita' richiedente, controlla se sussistano i requisiti di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 179/2005 e chiede, se necessario, di completarla con informazioni supplementari. Entro i termini previsti dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 179/2005, provvede a trasmettere all'ufficio doganale competente gli atti per la notifica. Detto ufficio da' corso alla notifica e la restituisce al S.A.I.S.A. per il successivo inoltro allo Stato membro richiedente.
2. Per la richiesta di notifica in altro Stato membro, gli uffici doganali, utilizzando l'apposito modello previsto dalla direttiva 2002/94/CE allegato II, inviano al S.A.I.S.A. le loro richieste unitamente agli atti da notificare, in duplice copia. Il S.A.I.S.A., esaminata la documentazione e la correttezza della richiesta formulata, la inoltra al punto di contatto dello Stato membro adito.
Art. 4.
Richiesta di recupero e di provvedimenti cautelari

1. Il S.A.I.S.A., ricevuta la richiesta di recupero o di adozione dei provvedimenti cautelari da uno Stato membro, ne accusa ricevuta per iscritto, controlla che ne sussistano i requisiti di cui all'art. 9, decreto ministeriale n. 179/2005 e la trasmette all'ufficio doganale competente, unitamente al titolo esecutivo estero debitamente tradotto. L'ufficio locale, sulla base delle disposizioni nazionali vigenti, procede all'iscrizione a ruolo delle somme da recuperare e, qualora venga richiesta la sola adozione di misure cautelari, dispone affinche' il concessionario adotti dette misure senza procedere alla riscossione.
2. Per il recupero in altro Stato membro dei crediti accertati sul territorio nazionale o per l'adozione di provvedimenti cautelari, gli uffici doganali, utilizzando l'apposito modello previsto dalla direttiva 2002/94/CE, allegato III e l'annessa scheda informativa sul credito da recuperare, inviano al S.A.I.S.A. la relativa richiesta corredata dell'originale o di una copia certificata conforme del titolo esecutivo e cioe' dell'estratto di ruolo fornito dal concessionario. Il S.A.I.S.A. esamina la documentazione e la correttezza della richiesta formulata e la inoltra al punto di contatto dello Stato membro adito.
Art. 5.
Adempimenti dei concessionari

1. I concessionari forniscono mensilmente i dati relativi agli esiti della riscossione ed ai provvedimenti cautelativi adottati di competenza dell'Agenzia delle dogane. La fornitura deve contenere le informazioni relative alla notifica di ciascuna cartella, alla riscossione, al riversamento delle somme riscosse, ai provvedimenti adottati e ad ogni altra notizia relativa all'attivita' esecutiva intrapresa.
Art. 6.
Disposizioni varie

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in attuazione del presente provvedimento sono riservate e coperte dal segreto professionale.
Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 novembre 2005
Il direttore dell'Agenzia: Guaiana