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| Gazzetta n. 271 del 2005-11-21 |  | AGENZIA DELLE DOGANE |  | PROVVEDIMENTO 18 novembre 2005 |  | Norme  di esecuzione per l'applicazione delle disposizioni dettate in materia  di  recupero  crediti  nell'ambito  della  mutua  assistenza amministrativa fra Stati membri dell'Unione europea. |  | 
 |  | IL DIRETTORE DELL'AGENZIA 
 Visto  il  decreto  legislativo 9 aprile 2003, n. 69, di attuazione della  direttiva  2001/44/CE  del  Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica  la  direttiva  76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa  all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonche' dei prelievi   agricoli,  dei  dazi  doganali,  dell'imposta  sul  valore aggiunto e di talune accise;
 Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del 22 luglio  2005,  n.  179,  di  regolamento di attuazione del decreto legislativo  9 aprile  2003,  n. 69, e di recepimento della direttiva 2002/94/CEE  della  commissione  del  9 dicembre 2002, recante talune modalita'  di applicazione della direttiva 76/308/CEE sull'assistenza reciproca  in  materia  di  recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure;
 Visto, in particolare:
 l'art.  2, comma 2, del citato decreto ministeriale 2005/179, con il  quale  l'Agenzia  delle  dogane  viene  designata  quale punto di contatto  con  gli organismi indicati dagli altri Stati membri per il recupero   di   taluni   crediti   di   competenza   delle  Dogane  e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 l'art.  14,  con  il  quale  si  dispone di individuare almeno un funzionario  debitamente  autorizzato  ad  accettare le richieste che comportano  modalita'  specifiche  di  rimborso ai sensi dell'art. 5, comma 9, decreto legislativo n. 69/2003;
 l'art.  15,  con  il  quale si dispone che l'Agenzia, con proprio provvedimento,  determini  l'Ufficio  competente  per le richieste di mutua assistenza e stabilisca le norme procedurali per l'applicazione delle disposizioni dettate in materia di recupero crediti;
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane;
 Visto  l'art.  5  del  regolamento  di amministrazione dell'Agenzia delle dogane;
 Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato di indirizzo permanente nella seduta del 16 novembre 2005;
 Dispone:
 
 Art. 1. Individuazione  degli  Uffici  competenti  a  formulare  e/o ricevere
 richieste di assistenza
 
 1. Il Servizio autonomo interventi settore agricolo (S.A.I.S.A.) e' l'Ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane competente per le richieste di assistenza.  Esso  funge  da  punto  di  contatto  con  gli organismi designati  dagli  altri  Stati  membri  per  il  recupero dei crediti relativi:
 a) restituzioni,  interventi  ed altre misure che fanno parte del sistema  di  finanziamento  integrale  o  parziale  del Fondo europeo agricolo  di  orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni;
 b) contributi     ed     altri    dazi    previsti    nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;
 c) dazi all'importazione;
 d) dazi all'esportazione;
 e) imposta sul valore aggiunto connessa ad operazioni doganali;
 f) accise, compresa quella relativa ai tabacchi lavorati;
 g) gli  interessi,  le  penali,  le  sanzioni amministrative e le spese relative a tali crediti.
 2.  Il  punto  di  contatto  e' collegato con la rete «CCN/CSI» che permette le trasmissioni per via elettronica della corrispondenza tra le autorita' comunitarie collegate.
 3.  Il  S.A.I.S.A.  per  l'espletamento della predetta attivita' si avvale degli uffici locali territorialmente competenti.
 4.   Con   successiva   intesa   tra   l'Agenzia   delle  dogane  e l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  competente in materia  di  accise  sui  tabacchi  lavorati, saranno disciplinate le modalita'  di  svolgimento del servizio e la gestione delle attivita' connesse all'applicazione del presente decreto.
 5.  Il  direttore  del  S.A.I.S.A.  o un suo delegato partecipa, in rappresentanza    dell'Agenzia   delle   dogane,   al   comitato   di coordinamento istituito presso l'Ufficio relazioni internazionali del Dipartimento  delle  politiche  fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.
 |  | Art. 2. Richiesta di informazioni
 
 1.  Il  S.A.I.S.A.,  ricevuta  la  richiesta di informazioni da uno Stato  membro  per  gli  atti  di  cui all'art. 1, comma 1, ne accusa ricevuta   per   iscritto  all'autorita'  richiedente,  controlla  se sussistano  i requisiti di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 179/2005  e  fornisce  le  informazioni  richieste  entro  i  termini previsti dall'art. 4 del decreto ministeriale n. 179/2005.
 2.   Gli   uffici   doganali  dell'Agenzia,  per  la  richiesta  di informazioni all'Autorita' di uno Stato membro, utilizzano l'apposito modello previsto dalla direttiva 2002/94/CE, allegato I, e lo inviano al S.A.I.S.A. che, esaminata la documentazione e la regolarita' della richiesta  formulata,  la  inoltra  tramite  rete  CCN/CSI allo Stato membro adito.
 |  | Art. 3. Richiesta di notifica
 
 1.  Il  S.A.I.S.A.,  ricevuta la richiesta di notifica da uno Stato membro,  ne  accusa  ricevuta per iscritto all'autorita' richiedente, controlla  se  sussistano  i  requisiti di cui all'art. 6 del decreto ministeriale  n. 179/2005 e chiede, se necessario, di completarla con informazioni  supplementari. Entro i termini previsti dall'art. 7 del decreto  ministeriale n. 179/2005, provvede a trasmettere all'ufficio doganale competente gli atti per la notifica. Detto ufficio da' corso alla  notifica  e  la  restituisce  al  S.A.I.S.A.  per il successivo inoltro allo Stato membro richiedente.
 2.  Per  la richiesta di notifica in altro Stato membro, gli uffici doganali,  utilizzando  l'apposito  modello  previsto dalla direttiva 2002/94/CE  allegato  II,  inviano  al  S.A.I.S.A.  le loro richieste unitamente  agli atti da notificare, in duplice copia. Il S.A.I.S.A., esaminata   la   documentazione  e  la  correttezza  della  richiesta formulata, la inoltra al punto di contatto dello Stato membro adito.
 |  | Art. 4. Richiesta di recupero e di provvedimenti cautelari
 
 1.  Il  S.A.I.S.A., ricevuta la richiesta di recupero o di adozione dei  provvedimenti  cautelari da uno Stato membro, ne accusa ricevuta per iscritto, controlla che ne sussistano i requisiti di cui all'art. 9,  decreto  ministeriale  n.  179/2005  e  la  trasmette all'ufficio doganale   competente,   unitamente   al   titolo   esecutivo  estero debitamente tradotto. L'ufficio locale, sulla base delle disposizioni nazionali  vigenti,  procede  all'iscrizione  a  ruolo delle somme da recuperare  e,  qualora  venga  richiesta  la sola adozione di misure cautelari,  dispone  affinche'  il concessionario adotti dette misure senza procedere alla riscossione.
 2.  Per il recupero in altro Stato membro dei crediti accertati sul territorio nazionale o per l'adozione di provvedimenti cautelari, gli uffici   doganali,  utilizzando  l'apposito  modello  previsto  dalla direttiva 2002/94/CE, allegato III e l'annessa scheda informativa sul credito  da  recuperare,  inviano al S.A.I.S.A. la relativa richiesta corredata  dell'originale  o  di  una  copia certificata conforme del titolo   esecutivo   e  cioe'  dell'estratto  di  ruolo  fornito  dal concessionario.   Il   S.A.I.S.A.  esamina  la  documentazione  e  la correttezza  della  richiesta  formulata  e  la  inoltra  al punto di contatto dello Stato membro adito.
 |  | Art. 5. Adempimenti dei concessionari
 
 1.  I  concessionari  forniscono  mensilmente  i dati relativi agli esiti  della  riscossione ed ai provvedimenti cautelativi adottati di competenza  dell'Agenzia delle dogane. La fornitura deve contenere le informazioni  relative  alla  notifica  di  ciascuna  cartella,  alla riscossione,  al  riversamento delle somme riscosse, ai provvedimenti adottati  e  ad  ogni  altra notizia relativa all'attivita' esecutiva intrapresa.
 |  | Art. 6. Disposizioni varie
 
 1.   Tutte   le  informazioni  comunicate  in  qualsiasi  forma  in attuazione  del  presente  provvedimento sono riservate e coperte dal segreto professionale.
 Il  presente  atto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 18 novembre 2005
 Il direttore dell'Agenzia: Guaiana
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