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| Gazzetta n. 271 del 2005-11-21 |  | MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |  | DECRETO 11 novembre 2005 |  | Regole  tecniche  relative  agli  impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI 
 Visto  il  decreto  legislativo  10 agosto 2003, n. 259, recante il «Codice  delle  comunicazioni elettroniche» e, in particolare, l'art. 4, comma 3, lettera h), l'art. 11, l'art. 74 e l'art. 209, comma 4;
 Vista  la  legge  5 marzo 1990, n. 46, «Norme sulla sicurezza degli impianti»,  ed  il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, recante il relativo regolamento di attuazione;
 Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed in particolare l'art. 3, comma 13;
 Visto  il  decreto-legge  23 gennaio  2001,  n.  5, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 20 marzo 2001, n. 66, e, in particolare, l'art. 2-bis, comma 10;
 Vista   la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie  nelle comunicazioni n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000, recante «Approvazione del  regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi»;
 Visto il decreto del presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, art. 5, comma 1, lettera d);
 Vista  la  direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 1999,  n.  1999/5/CE, in materia di apparecchiature radio e terminali di  telecomunicazione recepita con decreto legislativo 9 maggio 2001, n.   269   «Attuazione   della  direttiva  1999/5/CE  riguardante  le apparecchiature    radio,    le    apparecchiature    terminali    di telecomunicazione   ed   il   reciproco   riconoscimento  della  loro conformita»;
 Vista   la   direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio 15 dicembre  2004,  n.  2004/108/CE,  in  materia  di  compatibilita' elettromagnetica;
 Viste   le   norme   CENELEC   (Comitato   europeo   di  normazione elettrotecnica) ed in particolare le norme della serie EN 50083;
 Viste le norme CEI (Comitato elettrotecnico italiano) 12-43, 100-1, 100-6, 100-20, 100-43, 100-44, 100-60, 100-72, 100-83;
 Viste   le  raccomandazioni  ITU  (International  telecommunication union) ed in particolare, le raccomandazioni ITU-R BT 417-5; ITU-R BT 419-3 e ITU-R BT 1368-4;
 Considerata  la  necessita'  di  emanare  le  regole tecniche sulle antenne   condominiali  riceventi  del  servizio  di  radiodiffusione previste  dal  citato  art.  209,  comma  4,  del decreto legislativo 1° agosto  2003,  n. 259, finalizzate a garantire la massima liberta' di  scelta  da  parte dell'utenza e l'utilizzo di sistemi interattivi evoluti;
 Udito   il  parere  del  Consiglio  superiore  delle  comunicazioni espresso nella 190ª Adunanza generale del 21 giugno 2005;
 Effettuata  la  procedura  di  consultazione  pubblica prevista dal citato art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
 Effettuata  la  procedura  di  informazione  presso  la Commissione europea,  n.  2005/03/0313/1  -  VOOT, ai sensi della legge 21 giugno 1986,  n. 317, modificata con legge 23 novembre 2000, n. 427, con cui sono state recepite le direttive 98/34 CE e 98/48 CE;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Scopo
 
 1.   Il  presente  decreto  disciplina  gli  impianti  condominiali centralizzati  d'antenna  riceventi  del servizio di radiodiffusione, terrestre  e satellitare, per favorirne la diffusione con conseguente riduzione  della molteplicita' di antenne individuali, per motivi sia estetici  che funzionali, fermo restando quanto prescritto al comma 1 dell'art. 209 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
 |  | Art. 2. Definizioni
 
 1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
 a) impianti     centralizzati,    gli    impianti    condominiali centralizzati  d'antenna  riceventi  del  servizio di radiodiffusione sonora, televisiva e dati associati;
 b) segnali,   quelli   di   radiodiffusione   sia  terrestre  che satellitare;
 c) segnali terrestri primari, quelli televisivi con campo mediano elettromagnetico  (di  picco  nel  caso  analogico,  integrato  sulla propria   banda   nel   caso   digitale)   superiore   al  minimo  di pianificazione  del  servizio,  come  definito  nelle Raccomandazioni ITU-R.;
 d) segnali   terrestri   secondari,   quelli  di  radiodiffusione terrestre  che  non rientrano nei casi di cui alla precedente lettera c);
 e) segnali  satellitari  quelli  autorizzati  alla  diffusione al pubblico via satellite;
 f) altri  segnali,  segnali  per i servizi interattivi, necessari per l'utilizzo di sistemi interattivi evoluti.
 |  | Art. 3. Caratteristiche generali
 
 1.   Gli   impianti   centralizzati  sono  realizzati  in  modo  da ottimizzare  la  ricezione  delle  stazioni emittenti radiotelevisive ricevibili  e  annullare  o  minimizzare  l'esigenza  del  ricorso ad antenne individuali.
 2. A condizioni di non interferenza e' prevista la realizzazione di un impianto che consenta i servizi interattivi.
 3.  Le  disposizioni  recate  nei  successivi articoli del presente decreto   consentono   la   progettazione,   la  realizzazione  e  la manutenzione di impianti che rispettino quanto previsto dai commi 1 e 2.
 |  | Art. 4. Divieti di discriminazione
 
 1.   Gli   impianti   centralizzati   non   determinano  condizioni discriminatorie  tra  le  stazioni  emittenti  i  cui programmi siano contenuti in segnali terrestri primari e satellitari.
 2.    L'impianto    centralizzato    non    determina    condizioni discriminatorie nella distribuzione dei segnali alle diverse utenze.
 |  | Art. 5. Qualita' di ricezione
 
 1.  La  qualita'  di ricezione di ciascun programma contenuto in un segnale  primario  non  subisce significativi degradi, secondo quanto previsto nel successivo art. 6.
 |  | Art. 6. Criteri realizzativi
 
 1.  L'impianto  centralizzato  e'  dotato  di apparati e componenti tecnici  idonei  a  conseguire  gli obiettivi prescritti nel presente decreto.
 2.  La  direttiva  2004/108/CE,  le  pertinenti  norme  tecniche di impianto  del CENELEC o, in assenza, del CEI o internazionali ed, ove applicabile,  la  direttiva  1999/5/CE  sono  i  riferimenti  per  la conformita'  di  progettazione,  installazione  e  manutenzione degli impianti centralizzati.
 |  | Art. 7. Individuazione dei segnali
 
 1.  L'installazione  di  ogni  impianto  centralizzato e' preceduta dalla  individuazione  di  almeno  tutti  i segnali primari terrestri ricevibili nel luogo considerato e da quelli satellitari prescelti.
 |  | Art. 8. Distribuzione dei segnali
 
 1. L'impianto centralizzato permette la distribuzione all'utenza di tutti i segnali accertati in base a quanto previsto all'art. 7.
 2.   L'impianto   centralizzato,  a  seguito  delle  decisioni  dei competenti  organi  condominiali  adottate  secondo le norme vigenti, permette  la  distribuzione,  oltre che dei segnali individuati sulla base delle risultanze di cui all'art. 7, dei voluti:
 a) segnali terrestri secondari;
 b) altri segnali.
 |  | Art. 9. Documentazione tecnica
 
 1.  L'impianto e' corredato dalla documentazione tecnica attestante la conformita' a quanto previsto nel presente decreto.
 |  | Art. 10. Efficacia
 
 1.   Il   presente   decreto   si  applica  a  tutti  gli  impianti centralizzati di nuova installazione.
 2.  Gli  impianti  centralizzati gia' installati sono adeguati alle disposizioni  del  presente decreto in occasione del primo intervento di manutenzione straordinaria.
 Roma, 11 novembre 2005
 Il Ministro: Landolfi
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