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| Gazzetta n. 271 del 2005-11-21 |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 28 ottobre 2005 |  | Avvio  di  istruttoria  conoscitiva sui comportamenti posti in essere dagli  operatori nel mercato della vendita di gas naturale ai clienti finali. (Deliberazione n. 225/05). |  | 
 |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 28 ottobre 2005;
 Visti:
 la  direttiva  2003/55/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio del  26 giugno  2003,  relativa a norme comuni per il mercato interno del  gas  naturale  e  che  abroga la direttiva 98/30/CE (di seguito: direttiva europea 2003/55/CE);
 la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
 il  decreto  legislativo  22 maggio  2000,  n.  164  (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
 la  legge  23 agosto  2004,  n. 239, recante riordino del settore energetico,   nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto  delle disposizioni  vigenti  in  materia  di  energia (di seguito: legge n. 239/04);
 la  legge  18 aprile  2005,  n.  62,  recante  «Disposizioni  per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004» (di seguito: legge n. 62/05)  ed,  in  particolare,  i  principi e criteri direttivi di cui all'art. 16;
 la  delibera  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito:  l'Autorita)  30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali sullo svolgimento dei procedimenti;
 la  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia 7 agosto 2001, n. 184/01,   come   successivamente   modificata   dalla   deliberazione 12 dicembre 2002, n. 207/02;
 la  deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 229/01, come successivamente    integrata   dalla   deliberazione   dell'Autorita' 31 gennaio  2002,  n.  21/02  e 1° aprile 2003, n. 29/03 (di seguito: deliberazione n. 229/01);
 la  deliberazione  dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);
 la  deliberazione  dell'Autorita' 12 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  17 giugno  2004,  n. 90/04 (di seguito: deliberazione n. 90/04);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  22 luglio  2004, n. 126/04 (di seguito: deliberazione n. 126/04);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  29 luglio  2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  25 ottobre 2005, n. 222/05 (di seguito: deliberazione n. 222/05).
 Considerato che:
 l'art.  2,  comma  12,  lettere  c) e da g) ad l), della legge n. 481/95, prevede che l'Autorita':
 controlli  l'attuazione, nel rispetto della concorrenza e della trasparenza,  anche  in riferimento alle singole voci di costo, delle condizioni e modalita' di accesso per i soggetti esercenti i servizi;
 controlli  lo  svolgimento  dei  servizi,  tra cui i servizi di vendita  di  gas  naturale,  con  poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
 emani  direttive  concernenti  la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
 assicuri   la  piu'  ampia  pubblicita'  delle  condizioni  dei servizi,  effettui  studi  sull'evoluzione  del settore e dei singoli servizi,  anche  per modificare le condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi, e promuova iniziative volte a migliorare le modalita' di erogazione dei servizi;
 pubblicizzi  e  diffonda  la  conoscenza  delle  condizioni  di svolgimento  dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la  concorrenzialita'  dell'offerta  e  la  possibilita'  di migliori scelte da parte dei clienti finali;
 ai  sensi  dell'art.  2,  comma  22,  della  legge  n. 481/95, le amministrazioni  e  le  imprese  sono tenute a fornire all'Autorita', oltre  a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle funzioni di cui al precedente alinea;
 con   la   deliberazione   n.   90/04,   l'Autorita'   ha  chiuso l'istruttoria  conoscitiva  sullo  stato  della  liberalizzazione del settore  del  gas naturale evidenziando le criticita' esistenti sotto il  profilo  concorrenziale  e come, a piu' di un anno dalla completa apertura del mercato dal lato della domanda, il fenomeno di switching fra i clienti del mercato civile possa dirsi del tutto trascurabile;
 con deliberazione n. 126/04 l'Autorita' ha approvato un Codice di condotta  commerciale  a  cui  devono attenersi tutti i venditori del mercato  liberalizzato  del gas nel presentare offerte commerciali ai clienti finali con consumi annui fino a 200.000 metri cubi;
 il  codice,  di cui al precedente alinea, impone ai venditori del mercato  liberalizzato  del  gas  precisi obblighi per la trasparenza delle  informazioni, per le modalita' di presentazione delle offerte, per  la  confrontabilita'  dei  prezzi,  per  la  scomposizione delle diverse  voci  che determinano il costo finale per il cliente, per la semplicita'   del   linguaggio   utilizzato   nei   contratti,  oltre all'obbligo di consegnare una nota informativa al cliente finale, che consente  al  cliente  finale medesimo di verificare che il contratto offerto sia conforme a quanto previsto dall'Autorita';
 con  deliberazione  n. 138/04 l'Autorita' ha definito il sistema di regole   per   il   libero  accesso  degli  operatori  alle  reti  di distribuzione  locale  del  gas,  regolamentando specificatamente tra l'altro  la  sostituzione  di  imprese  di vendita nella fornitura al cliente finale;
 sono  pervenute  agli uffici dell'Autorita' numerose segnalazioni da  parte  di  clienti finali che lamentano comportamenti di soggetti autorizzati  alla vendita non in linea con i principi stabiliti dalla deliberazione  n.  126/04  a tutela della possibilita' per il cliente finale  medesimo  di  effettuare  una consapevole e libera scelta del fornitore di gas naturale;
 sono   altresi'  pervenute  segnalazioni  da  parte  di  soggetti autorizzati  alla  vendita  che  lamentano a loro volta comportamenti violativi,  tra l'altro, delle prescrizioni di cui alla deliberazione n.   126/04   a   tutela   della   trasparenza,   completezza  e  non discriminazione delle informazioni, da parte di soggetti concorrenti;
 dalle   segnalazioni   pervenute   nonche'  dalla  documentazione trasmessa  di cui ai precedenti alinea sono peraltro emersi ulteriori elementi  che  parrebbero concretizzare comportamenti che contrastano con  l'esigenza  di  garantire  la  liberta'  di accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' del servizio di distribuzione  e  delle  relative attivita' accessorie in particolare con riferimento a creazione di barriere all'uscita del cliente finale o  all'entrata  di  operatori  concorrenti  della societa' di vendita societariamente collegata o controllata;
 con  deliberazione  n. 222/05 e' stato ordinato alle societa' del gruppo  ASM  di  Brescia  di  rimuovere  le  clausole  contenute  nel paragrafo  3.2,  lettere  b),  l)  e m), delle Condizioni di accesso, nonche'  nei  paragrafi  3, 12 e 13 del Preziario, e di provvedere ai necessari conguagli a favore degli utenti della rete di distribuzione che   abbiano   versato   corrispettivi   previsti  nelle  condizioni richiamate al precedente alinea, dandone comunicazione all'Autorita';
 con  la  stessa  deliberazione  n.  222/05  e'  stata avviata una istruttoria  formale  nei  confronti  delle  societa'  ASM  S.p.a. di Brescia,  Azienda  Servizi  Valtrompia  S.p.a., Cige S.p.a., Sinergia S.p.a.,  Valgas  S.p.a.,  per  l'eventuale  adozione  di una sanzione amministrativa  pecuniaria,  ai  sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c),  della  legge n. 481/95, per l'inosservanza delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 170/04;
 il  livello  di  concorrenza  nella  vendita di gas naturale deve essere  valutato  sia  con  riferimento  alle  condizioni  economiche praticate  ai  clienti  finali che alle condizioni contrattuali poste alla  base del rapporto giuridico sottostante tra il cliente finale e l'esercente  il  servizio  di  vendita,  nonche' con riferimento alla concreta  possibilita' degli operatori del mercato di confrontarsi in modo  trasparente,  sulla  base  di  condizioni imparziali e neutrali nell'accesso  non  solo  al  servizio di distribuzione, ma anche alle relative attivita' accessorie;
 e'   opportuno   affiancare  ad  interventi  volti  a  sanzionare previsioni  in contrasto con le disposizioni dell'Autorita', una piu' ampia  verifica  dei  comportamenti  posti in essere dai soggetti che operano nel mercato;
 Ritenuto opportuno:
 avviare un'istruttoria conoscitiva sul servizio di vendita di gas naturale  ai  clienti  finali  ed  in  particolare  sui comportamenti commerciali  posti  in  essere  dai soggetti autorizzati alla vendita nell'acquisizione  di nuovi clienti o nella riacquisizione di clienti trasferiti  ad  altro  venditore,  nonche' sull'esistenza di barriere poste in essere dai distributori, che ostacolano l'uscita del cliente finale  o  l'entrata  di  un  operatore concorrente della societa' di vendita   societariamente  collegata  o  controllata  allo  scopo  di verificare  i  presupposti  per l'eventuale adozione di interventi di competenza  dell'Autorita',  da  affiancare  ai  procedimenti volti a rimuovere  comportamenti  lesivi  dei diritti degli utenti al fine di promuovere  la  concorrenza  tra  i soggetti che operano nel mercato, tutelando, nel contempo, gli interessi di utenti e consumatori;
 prevedere  che  l'istruttoria conoscitiva si concluda entro il 31 luglio   2006   al   fine  di  permettere  in  tale  lasso  temporale l'acquisizione   della  piu'  ampia  campionatura  di  comportamenti, attraverso  non  solo  il  confronto  con  gli  operatori del mercato interessati,  ma  anche  con  rilevazioni  dirette  presso i soggetti interessati;
 Delibera:
 
 1) di avviare un'istruttoria conoscitiva sul servizio di vendita di gas  naturale  ai  clienti finali ed in particolare sui comportamenti commerciali  posti  in  essere  dai soggetti autorizzati alla vendita nell'acquisizione  di nuovi clienti o nella riacquisizione di clienti trasferiti  ad  altro  venditore  nonche'  sull'esistenza di barriere poste in essere dai distributori, che ostacolino l'uscita del cliente finale  o  l'entrata  di  un  operatore concorrente della societa' di vendita societariamente collegata o controllata;
 2)  di conferire mandato al direttore della Direzione consumatori e qualita'   del  servizio  dell'Autorita'  in  collaborazione  con  il direttore della Direzione gas per procedere:
 a)  allo svolgimento delle attivita' conoscitive con le finalita' di cui al precedente punto 1;
 b)  allo  svolgimento,  qualora  cio'  fosse opportuno per alcuni aspetti   della   presente  istruttoria  conoscitiva,  di  analisi  e valutazioni  da  effettuare  con il supporto di servizi di consulenza esterni;
 c)  alle convocazioni e all'organizzazione degli incontri con gli operatori   ritenuti  necessari,  nonche'  con  le  associazioni  dei consumatori,  fissandone  le  modalita' in relazione alle esigenze di conduzione   e  sviluppo  dell'istruttoria  conoscitiva  in  oggetto, nonche'  alla costituzione, qualora ritenuto necessario, di gruppi di lavoro  informali  con la partecipazione di soggetti interessati e di formazioni  associative che ne rappresentino gli interessi allo scopo di   definire   aspetti   con   particolari   contenuti   tecnici   o specialistici;
 d)  all'acquisizione,  qualora cio' fosse ritenuto necessario, di una  piu'  completa  campionatura  dei  comportamenti posti in essere dagli   operatori,  attraverso  la  somministrazione  di  questionari specifici ai soggetti interessati;
 e)  alla formulazione di proposte all'Autorita' per gli eventuali interventi di competenza;
 3)  di  prevedere  che  l'istruttoria conoscitiva di cui al punto 1 venga conclusa entro il 31 luglio 2006.
 4) di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana   e  sul  sito  internet  dell'Autorita (www.autorita.energia.it)  affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
 Milano, 28 ottobre 2005
 Il presidente: Ortis
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