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| Gazzetta n. 271 del 2005-11-21 |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 3 novembre 2005 |  | Scioglimento  della societa' cooperativa «Primavera 85 - Soc. coop. a r.l.», in Crispiano. |  | 
 |  | IL DIRIGENTE della direzione provinciale del lavoro
 di Taranto
 
 Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
 Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
 Considerato  che  l'autorita'  amministrativa  di  vigilanza  ha il potere  di  disporre  lo  scioglimento di societa' cooperative che si trovano    nelle    condizioni    indicate    nel    suddetto    art. 2545-septiesdecies del codice civile;
 Visto  l'art.  1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato  n.  1577  del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro   e   della   previdenza   sociale   la   suddetta   autorita' amministrativa;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  che ha attribuito  al  Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;
 Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del lavoro  e  gli uffici del Ministero delle attivita' produttive per lo svolgimento  delle funzioni in materia di societa' cooperative datata 30 novembre 2001;
 Visto  il  decreto  del  Ministero  del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;
 Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del 17 luglio  2003,  recante  disposizioni  in  materia  di procedure di scioglimento per atto dell'autorita' amministrativa;
 Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del 17 luglio  2003,  recante  i  limiti  entro i quali poter disporre lo scioglimento  di  societa'  cooperative  senza  nomina  di commissari liquidatori;
 Viste  le  risultanze  degli  accertamenti  ispettivi  eseguiti nei confronti  della  societa'  cooperativa  appresso  indicata,  da  cui risulta  che  la  medesima  si  trova  nelle  condizioni previste dal predetto art. 2545-septiesdecies e precisamente:
 l'ultimo  bilancio  depositato  al registro delle imprese in data 28 luglio 2003 e quello al 31 dicembre 2002;
 la cooperativa risulta inattiva da nove anni;
 non e' nelle condizioni di raggiungere gli scopi sociali;
 non  e'  in  grado di indire e costituire validamente l'assemblea dei soci a causa del riscontrato disinteresse dei soci;
 Visto  il  parere  di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative  presso  il  Ministero  delle attivita' produttive di cui all'art.  18  della  legge  17 febbraio  1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;
 Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005;
 Decreta:
 
 La  societa'  cooperativa  «Primavera  85 - Soc. coop. a r.l.», con sede  legale  in  Crispiano (Taranto), posizione BUSC n. 1730/216797, costituita  per  rogito  notaio dott. Girolamo Bonfrate di Taranto in data  30 maggio 1985, repertorio n. 249469, raccolta n. 25720, codice fiscale  n.  00992290734,  omologato dal Tribunale di Taranto in data 7 ottobre  1985,  REA  n.  85919,  e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi  dell'art. 2545-septiesdececies del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.
 Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.
 Taranto, 3 novembre 2005
 Il dirigente: Lippolis
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