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| Gazzetta n. 271 del 2005-11-21 |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 2005, n. 238 |  | Attuazione  della  direttiva  2003/105/CE,  che modifica la direttiva 96/82/CE,  sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre  2003,  che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
 Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante disposizioni per l'adeguamento  degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee  (legge comunitaria 2004), ed in particolare l'articolo 20;
 Visto  il  decreto  legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, recante attuazione   della  direttiva  96/82/CE  relativa  al  controllo  dei pericoli  di  incidenti  rilevanti  connessi con determinate sostanze pericolose;
 Visto il decreto del Ministero dell'ambiente in data 9 agosto 2000, recante  linee  guida  per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000;
 Visto il decreto del Ministero dell'ambiente in data 9 agosto 2000, recante  individuazione delle modifiche di impianti e di depositi, di processi  industriali,  della  natura  o dei quantitativi di sostanze pericolose   che  potrebbero  costituire  aggravio  del  preesistente livello  di  rischio,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2000;
 Visto  il decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 9 maggio 2001,   recante   requisiti   minimi   di  sicurezza  in  materia  di pianificazione  urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti   a  rischio  di  incidente  rilevante,  pubblicato  nel supplemento  ordinario  n.  151  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 febbraio  2005,  recante  linee  guida  per la predisposizione del piano  di  emergenza  esterna  di  cui  all'articolo 20, comma 4, del decreto   legislativo   17 agosto   1999,   n.  334,  pubblicato  nel supplemento  ordinario  n.  40  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  62 del 16 marzo 2005;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;
 Acquisito  il  parere  della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri,  della giustizia, dell'economia e delle   finanze,   della   salute,   dell'interno,   delle  attivita' produttive,  delle  infrastrutture  e  dei trasporti e per gli affari regionali;
 
 E m a n a
 
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 
 1.  All'articolo  4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
 «e)  lo  sfruttamento,  ossia  l'esplorazione,  l'estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione  delle  operazioni  di  trattamento chimico o termico e del deposito  ad  esse  relativo  che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I;»;
 b) al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
 «e-bis)  l'esplorazione  e lo sfruttamento off shore di minerali, compresi gli idrocarburi;»;
 c) al comma 1, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
 «f)  le  discariche  di  rifiuti,  ad  eccezione  degli  impianti operativi  di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di  raccolta  degli sterili, contenenti le sostanze pericolose di cui all'allegato  I,  in  particolare quando utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e termica dei minerali;»;
 d) al  comma  3,  le  parole:  «e  quello  della  sanita',»  sono sostituite   dalle   seguenti:   «,   e   quelli   della   sanita'  e dell'interno,»;
 e) al  comma  3, le parole: «e petroliferi» sono sostituite dalle seguenti: «, petroliferi e commerciali, in cui sono presenti sostanze pericolose di cui all'articolo 2, comma 1,».
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 
 Note alle premesse:
 
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - La  direttiva  2003/105/CE e' pubblicata in GUCE n. L
 345 del 31 dicembre 2003.
 -  La  direttiva 96/82/CE e' pubblicata in GUCE n. L 10
 del 14 gennaio 1997.
 - L'art.  20,  della  legge  18  aprile  2005,  n.  62,
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96,
 supplemento ordinario, cosi' recita:
 «Art.  20  (Delega  al  Governo per la piena attuazione
 della  direttiva  96/82/CE, come modificata dalla direttiva
 2003/105/CE,   sul  controllo  dei  pericoli  di  incidenti
 rilevanti  connessi con determinate sostanze pericolose). -
 1.  Per dare organico e corretto recepimento alla direttiva
 96/82/CE  sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
 connessi con determinate sostanze pericolose, il Governo e'
 delegato  ad  adottare,  entro  il  1° luglio  2005, con le
 modalita' di cui all'art. 1, su proposta del Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro per le politiche
 comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
 territorio,   un   decreto   legislativo  per  recepire  la
 direttiva  2003/105/CE  del 16 dicembre 2003 del Parlamento
 europeo  e  del Consiglio, che modifica la citata direttiva
 96/82/CE,   nonche'  per  introdurre,  contestualmente,  le
 disposizioni  correttive  necessarie per superare i rilievi
 formulati   dalla  Commissione  europea  nell'ambito  della
 procedura  d'infrazione  2003/2014  avviata per recepimento
 non  conforme della predetta direttiva 96/82/CE, apportando
 a  tali fini le necessarie modifiche al decreto legislativo
 17 agosto 1999, n. 334.
 2.  Dall'attuazione  del  presente  articolo non devono
 derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
 - Il  decreto  legislativo  17 agosto  1999, n. 334, e'
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n.
 228, supplemento ordinario.
 - L'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto
 1999, n. 334, cosi' recita:
 «Art.   20   (Piano  di  emergenza  esterno).  -  1.-3.
 (Omissis).
 4.  Il Dipartimento della protezione civile stabilisce,
 d'intesa  con  la Conferenza unificata, per le finalita' di
 cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, le linee guida per
 la   predisposizione   del   piano  di  emergenza  esterna,
 provvisorio  o  definitivo,  e per la relativa informazione
 alla  popolazione,  ferme  restando  le  attribuzioni delle
 amministrazioni  dello  Stato  e  degli enti territoriali e
 locali definite dalla vigente legislazione, il Dipartimento
 della  protezione  civile  verifica  che  l'attivazione del
 piano  avvenga  in maniera tempestiva da parte dei soggetti
 competenti  qualora  accada  un  incidente  rilevante  o un
 evento   incontrollato   di   natura   tale  che  si  possa
 ragionevolmente   prevedere   che   provochi  un  incidente
 rilevante.».
 Nota all'art. 1:
 - Il testo vigente dell'art. 4, del decreto legislativo
 17 agosto  1999, n. 334, cosi' come modificato dal presente
 decreto cosi' recita:
 «Art.    4    (Esclusioni).    -    1.   Sono   esclusi
 dall'applicazione del presente decreto:
 a) gli   stabilimenti,  gli  impianti  o  i  depositi
 militari;
 b) i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti;
 c) il  trasporto di sostanze pericolose e il deposito
 temporaneo  intermedio  su  strada,  per  idrovia interna e
 marittima o per via aerea;
 d) il  trasporto  di sostanze pericolose in condotta,
 comprese  le  stazioni  di  pompaggio,  al  di  fuori degli
 stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1;
 e) lo     sfruttamento,     ossia     l'esplorazione,
 l'estrazione  e il trattamento di minerali in miniere, cave
 o  mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di
 trattamento  chimico  o  termico  e  del  deposito  ad esse
 relativo che comportano l'impiego delle sostanze pericolose
 di cui all'allegato I;
 e-bis) l'esplorazione  e lo sfruttamento off shore di
 minerali, compresi gli idrocarburi;
 f) le  discariche  di  rifiuti,  ad  eccezione  degli
 impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i
 bacini  e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti le
 sostanze  pericolose  di cui all'allegato I, in particolare
 quando  utilizzati  in relazione alla lavorazione chimica e
 termica dei minerali;
 g) il  trasporto di sostanze pericolose per ferrovia,
 nonche'    le   soste   tecniche   temporanee   intermedie,
 dall'accettazione   alla   riconsegna   delle  merci  e  le
 operazioni   di  composizione  e  scomposizione  dei  treni
 condotte   negli   scali  di  smistamento  ferroviario,  ad
 eccezione degli scali merci terminali di ferrovia di cui al
 comma 2;
 h) gli  scali merci terminali di ferrovia individuati
 secondo  le tipologie di cui all'allegato I del decreto del
 Ministro  dell'ambiente  20 ottobre  1998, pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 1998, che svolgono
 in  modo non occasionale le attivita' ivi menzionate, per i
 quali  restano  validi  gli  obblighi,  gli adempimenti e i
 termini  di  adeguamento  di  cui agli articoli 2, 3, 4 del
 citato decreto 20 ottobre 1998.
 2. (Omissis).
 3.  Nei  porti  industriali e petroliferi si applica la
 normativa   del   presente   decreto  con  gli  adattamenti
 richiesti  dalla  peculiarita'  delle  attivita'  portuali,
 definiti  in  un regolamento interministeriale da adottarsi
 di  concerto  tra  il  Ministro  dell'ambiente,  quello dei
 trasporti  e  della  navigazione,  e  quelli alla sanita' e
 dell'interno  entro novanta giorni dalla data di entrata in
 vigore   del   presente   decreto.  Il  regolamento  dovra'
 garantire   livelli   di  sicurezza  equivalenti  a  quelli
 stabiliti,  in  particolare  specificando  le modalita' del
 rapporto di sicurezza, del piano di emergenza e dei sistemi
 di  controllo.  Fino  alla  data  di  entrata in vigore del
 regolamento   continuano   ad   applicarsi,   per  i  porti
 industriali,   petroliferi   e  commerciali,  in  cui  sono
 presenti sostanze pericolose di cui all'art. 2, comma 1, le
 normative  vigenti  in  materia  di rischi industriali e di
 sicurezza.».
 
 
 
 
 |  | Art. 2. 
 1.  All'articolo  5 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, il comma 3 e' abrogato.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 5 del citato decreto
 legislativo  n.  334 del 1999, come modificato dal presente
 decreto:
 «Art.  5  (Obblighi  generali  del  gestore).  -  1. Il
 gestore  e'  tenuto  a  prendere  tutte  le misure idonee a
 prevenire   gli   incidenti  rilevanti  e  a  limitarne  le
 conseguenze  per  l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto dei
 principi  del presente decreto e delle normative vigenti in
 materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della
 popolazione e dell'ambiente.
 2.  Il  gestore  degli  stabilimenti industriali di cui
 all'allegato  A in cui sono presenti sostanze pericolose in
 quantita'  inferiori  a  quelle  indicate  nell'allegato I,
 oltre  a  quanto  previsto al comma 1, e' altresi' tenuto a
 provvedere   all'individuazione  dei  rischi  di  incidenti
 rilevanti,  integrando  il  documento  di  valutazione  dei
 rischi  di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
 626,  e  successive modifiche ed integrazioni; all'adozione
 delle  appropriate  misure di sicurezza e all'informazione,
 alla  formazione,  all'addestramento ed all'equipaggiamento
 di  coloro  che  lavorano in situ come previsto dal decreto
 del  Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1998.
 3. (Abrogato)».
 
 
 
 
 |  | Art. 3. 
 1.  All'articolo  6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  comma  1,  dopo le parole: «al Prefetto», sono inserite le seguenti:  «;  al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio»;
 b) al comma 3 le parole: «, parte 1,» sono eliminate;
 c) al   comma  3  le  parole:  «dal  recepimento  delle  relative disposizioni  comunitarie»  sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine  stabilito  dalla  disciplina  di  recepimento delle relative disposizioni comunitarie»;
 d) il comma e' sostituito dal seguente:
 «4.  In  caso  di chiusura definitiva dell'impianto o del deposito, ovvero  nel  caso  di  aumento  significativo  della  quantita'  e di modifica  significativa  della  natura  o  dello  stato  fisico delle sostanze  pericolose  presenti,  o  di  modifica  dei processi che le impiegano,  o  di  modifica  dello  stabilimento  o dell'impianto che potrebbe  costituire  aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del decreto di cui all'articolo 10, nonche' di variazioni delle informazioni  di cui al comma 2, il gestore aggiorna tempestivamente, nelle  forme dell'autocertificazione, la notifica di cui al comma 1 e la scheda di cui all'allegato V»;
 e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
 «5.  Il  gestore, unitamente alla notifica di cui al comma 2, invia al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio, alla regione,  alla  provincia,  al  sindaco,  al  prefetto,  al Comitato, nonche'  al  Comando provinciale dei Vigili del fuoco, competenti per territorio, le informazioni di cui all'allegato V.»;
 f) dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente:
 «6-bis.  Il  gestore di un nuovo stabilimento ovvero il gestore che ha  realizzato  modifiche  con  aggravio  del preesistente livello di rischio  ovvero  modifiche tali da comportare obblighi diversi per lo stabilimento   stesso   ai   sensi   del   presente  decreto,  previo conseguimento  delle  previste autorizzazioni, prima dell'avvio delle attivita'  ne  da' comunicazione ai destinatari della notifica di cui al comma 1.».
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Il testo vigente dell'art. 6, del decreto legislativo
 17 agosto  1999, n. 334, cosi' come modificato dal presente
 decreto cosi' recita:
 «Art.  6 (Notifica). - 1. Il gestore degli stabilimenti
 di  cui  all'art.  2, comma 1, oltre a quanto disposto agli
 articoli 7  e  8,  e'  obbligato a trasmettere al Ministero
 dell'ambiente,  alla regione, alla provincia, al comune, al
 prefetto;  al  Comando  provinciale  dei  vigili  del fuoco
 competente  per territorio; e al Comitato tecnico regionale
 o  interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,
 di  cui  all'art.  20  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  29 luglio  1982,  n.  577,  integrato  ai sensi
 dell'art.  19  e  d'ora  in avanti denominato Comitato, una
 notifica entro i seguenti termini:
 a) centottanta   giorni   prima   dell'inizio   della
 costruzione, per gli stabilimenti nuovi;
 b) entro  un anno dalla data di entrata in vigore del
 presente decreto, per gli stabilimenti preesistenti.
 2.    La    notifica,    sottoscritta    nelle    forme
 dell'autocertificazione  con  le  modalita'  e  gli effetti
 della  legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche,
 deve contenere le seguenti informazioni:
 a) il  nome  o  la  ragione  sociale  del  gestore  e
 l'indirizzo completo dello stabilimento;
 b) la   sede   o   il   domicilio  del  gestore,  con
 l'indirizzo completo;
 c) il  nome  o la funzione della persona responsabile
 dello  stabilimento,  se  diversa  da  quella  di  cui alla
 lettera a);
 d) le   notizie  che  consentano  di  individuare  le
 sostanze  pericolose o la categoria di sostanze pericolose,
 la loro quantita' e la loro forma fisica;
 e) l'attivita',  in corso o prevista, dell'impianto o
 del deposito;
 f) l'ambiente     immediatamente    circostante    lo
 stabilimento e, in particolare, gli elementi che potrebbero
 causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.
 3.  Il  gestore  degli stabilimenti che, per effetto di
 modifiche  all'allegato  I,  o  per  effetto  di  modifiche
 tecniche  disposte con il decreto di cui all'art. 15, comma
 2,  o  per  effetto  di  mutamento della classificazione di
 sostanze pericolose rientrano nel campo di applicazione del
 presente  decreto  deve  espletare i prescritti adempimenti
 entro  un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore delle
 suddette  modifiche ovvero entro il termine stabilito dalla
 disciplina   di  recepimento  delle  relative  disposizioni
 comunitarie.
 4.  In  caso di chiusura definitiva dell'impianto o del
 deposito,  ovvero  nel  caso di aumento significativo della
 quantita'  e di modifica significativa della natura o dello
 stato  fisico  delle  sostanze  pericolose  presenti,  o di
 modifica dei processi che le impiegano, o di modifica dello
 stabilimento   o   dell'impianto  che  potrebbe  costituire
 aggravio  del  preesistente livello di rischio ai sensi del
 decreto  di  cui  all'art.  10, nonche' di variazioni delle
 informazioni  di  cui  al  comma  2,  il  gestore  aggiorna
 tempestivamente,  nelle  forme  dell'autocertificazione, la
 notifica  di cui al comma 1 e la scheda di cui all'allegato
 V.
 5. Il gestore, unitamente alla notifica di cui al comma
 2,  invia  al  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del
 territorio,  alla  regione,  alla provincia, al sindaco, al
 prefetto,  al  Comitato, nonche' al Comando provinciale dei
 Vigili   del   fuoco,   competenti   per   territorio,   le
 informazioni di cui all'allegato V.
 6.  Il  gestore  degli  stabilimenti di cui all'art. 2,
 comma  1,  puo' allegare alla notifica di cui al comma 2 le
 certificazioni  o  autorizzazioni  previste dalla normativa
 vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro
 eventualmente predisposto in base a regolamenti comu-nitari
 volontari, come ad esempio il Regolamento (CEE) 1836/93 del
 Consiglio,  del  29 giugno  1993,  sull'adesione volontaria
 delle   imprese   del  settore  industriale  a  un  sistema
 comunitario  di  ecogestione  e  audit.  e  norme  tecniche
 internazionali.
 6-bis.  Il  gestore  di un nuovo stabilimento ovvero il
 gestore  che  ha  realizzato  modifiche  con  aggravio  del
 preesistente  livello  di  rischio ovvero modifiche tali da
 comportare  obblighi  diversi per lo stabilimento stesso ai
 sensi  del  presente  decreto,  previo  conseguimento delle
 previste  autorizzazioni,  prima dell'avvio delle attivita'
 ne  da'  comunicazione ai destinatari della notifica di cui
 al comma 1.».
 
 
 
 
 |  | Art. 4. 
 1.  All'articolo  8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 «3.  Il  rapporto  di sicurezza di cui al comma 1 contiene almeno i dati  di  cui  all'allegato  II ed indica, tra l'altro, il nome delle organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza  contiene  inoltre  l'inventario  aggiornato delle sostanze pericolose  presenti  nello stabilimento, nonche' le informazioni che possono  consentire  di prendere decisioni in merito all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti gia' esistenti.»;
 b) al  comma  4  le  parole:  «nonche'  della  relazione prevista all'articolo 5, comma 3,» sono eliminate.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 - Il testo vigente dell'art. 8, del decreto legislativo
 17 agosto  1999, n. 334, cosi' come modificato dal presente
 decreto, cosi' recita:
 «Art.   8   (Rapporto  di  sicurezza).  -  1.  Per  gli
 stabilimenti  in  cui  sono presenti sostanze pericolose in
 quantita'    uguali   o   superiori   a   quelle   indicate
 nell'allegato  I,  parti  1  e  2, colonna 3, il gestore e'
 tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.
 2.  Il  rapporto  di  sicurezza  di  cui  il  documento
 previsto  all'art.  7,  comma  1, e' parte integrante, deve
 evidenziare che:
 a) e'  stato  adottato  il  sistema di gestione della
 sicurezza;
 b) i  pericoli  di  incidente  rilevante  sono  stati
 individuati  e sono state adottate le misure necessarie per
 prevenirli  e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per
 l'ambiente;
 c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la
 manutenzione  di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura
 e  infrastruttura,  connessi  con  il  funzionamento  dello
 stabilimento,  che  hanno  un  rapporto  con  i pericoli di
 incidenti  rilevante  nello  stesso,  sono sufficientemente
 sicuri  e  affidabili; per gli stabilimenti di cui all'art.
 14, comma 6, anche le misure complementari ivi previste;
 d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni
 e  sono  stati  forniti  all'autorita'  competente  di  cui
 all'art. 20 gli elementi utili per l'elaborazione del piano
 d'emergenza   esterno   al   fine  di  prendere  le  misure
 necessarie in caso di incidente rilevante.
 3.  Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene
 almeno  i  dati  di  cui  all'allegato  II  ed  indica, tra
 l'altro,  il  nome  delle  organizzazioni partecipanti alla
 stesura  del  rapporto.  Il  rapporto di sicurezza contiene
 inoltre  l'inventario  aggiornato delle sostanze pericolose
 presenti  nello  stabilimento,  nonche' le informazioni che
 possono   consentire   di   prendere  decisioni  in  merito
 all'insediamento  di  nuovi stabilimenti o alla costruzione
 di insediamenti attorno agli stabilimenti gia' esistenti.
 4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente di
 concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  della  sanita' e
 dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, sentita
 la  Conferenza  Stato-regioni,  sono  definiti,  secondo le
 indicazioni  dell'allegato II e tenuto conto di quanto gia'
 previsto  nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni
 per  la  redazione  del rapporto di sicurezza i criteri per
 l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi
 tipi  di  incidenti,  nonche'  i criteri di valutazione del
 rapporto  medesimo;  fino  all'emanazione  di  tali decreti
 valgono,  in  quanto applicabili, le disposizioni di cui ai
 decreti  ministeriali  emanati  ai  sensi  dell'art. 12 del
 decreto  del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
 175, e successive modifiche.
 5.-11. (Omissis).».
 
 
 
 
 |  | Art. 5. 
 1. All'articolo 9 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, i commi 3 e 4 sono abrogati.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 9 del citato decreto
 legislativo  n.  334 del 1999, come modificato dal presente
 decreto:
 «Art.  9 (Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza). -
 1.  Chiunque  intende  realizzare uno degli stabilimenti di
 cui  all'art.  8,  comma  1,  prima  di  dare  inizio  alla
 costruzione degli impianti, oltre a tutte le autorizzazioni
 previste dalla legislazione vigente, deve ottenere il nulla
 osta  di  fattibilita'  di  cui all'art. 21, comma 3; a tal
 fine,  fa pervenire all'autorita' di cui all'art. 21, comma
 1,  un  rapporto  preliminare  di sicurezza. La concessione
 edilizia  non  puo' essere rilasciata in mancanza del nulla
 osta di fattibilita'.
 2.  Prima  di dare inizio all'attivita', il gestore, al
 fine  di  ottenere  il  parere tecnico conclusivo, presenta
 all'autorita'  di  cui all'art. 21, comma 1, il rapporto di
 sicurezza, integrando eventualmente quello preliminare.
 3.-4. (Abrogati).».
 
 
 
 
 |  | Art. 6. 
 1.  All'articolo 11 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai  commi  1,  alinea,  3  e 5, dopo le parole: «personale che lavora nello  stabilimento,»  sono  inserite  le  seguenti: «ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine,».
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 -   Il   testo   vigente   dell'art.  11,  del  decreto
 legislativo  17 agosto  1999, n. 334, cosi' come modificato
 dal presente decreto, cosi' recita:
 «Art.  11  (Piano di emergenza interno). - 1. Per tutti
 gli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'art. 8, il
 gestore  e'  tenuto a predisporre, previa consultazione del
 personale  che  lavora  nello  stabilimento ivi compreso il
 personale  di  imprese  subappaltatrici a lungo termine, il
 piano  di  emergenza interno da adottare nello stabilimento
 nei seguenti termini:
 a) per  gli  stabilimenti  nuovi,  prima  di iniziare
 l'attivita';
 b) per   gli   stabilimenti   esistenti,  non  ancora
 soggetti  al decreto del Presidente della Repubblica n. 175
 del  1988,  entro  due anni dalla data di entrata in vigore
 del presente decreto;
 c) per   gli  altri  stabilimenti  preesistenti  gia'
 assoggettati  alla  disciplina  prevista  dal  decreto  del
 Presidente  della Repubblica n. 175 del 1988 entro tre mesi
 a  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del presente
 decreto.
 2.  Il piano di emergenza interno deve contenere almeno
 le  informazioni  di  cui  all'allegato  IV, punto 1, ed e'
 predisposto allo scopo di:
 a) controllare  e circoscrivere gli incidenti in modo
 da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l'uomo,
 per l'ambiente e per le cose;
 b) mettere   in   atto   le   misure  necessarie  per
 proteggere   l'uomo   e  l'ambiente  dalle  conseguenze  di
 incidenti rilevanti;
 c) informare   adeguatamente   i   lavoratori   e  le
 autorita' locali competenti;
 d) provvedere  al  ripristino  e  al  disinquinamento
 dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
 3.   Il   piano   di   emergenza  interno  deve  essere
 riesaminato,  sperimentato  e,  se  necessario, riveduto ed
 aggiornato  dal gestore, previa consultazione del personale
 che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di
 imprese  subappaltatrici  a  lungo  termine,  ad intervalli
 appropriati,  e,  comunque,  non  superiori  a tre anni. La
 revisione  deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti nello
 stabilimento  e  nei  servizi  di  emergenza, dei progressi
 tecnici  e  delle nuove conoscenze in merito alle misure da
 adottare in caso di incidente rilevante.
 4.  Il  gestore  deve  trasmettere  al  prefetto e alla
 provincia,  entro  gli  stessi  termini  di cui al comma 1,
 tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di
 emergenza   di   cui  all'art.  20  secondo  la  rispettiva
 competenza.
 5.  Il Ministro dell'ambiente provvede, con regolamento
 da  adottarsi  ai  sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
 del  23 agosto  1988,  n.  400,  a disciplinare le forme di
 consultazione,  di  cui  ai  commi 1 e 3, del personale che
 lavora  nello  stabilimento,  ivi  compreso il personale di
 imprese subappaltatrici a lungo termine.».
 
 
 
 
 |  | Art. 7. 
 1.  All'articolo 12 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 «1.  In  attesa  di  quanto  previsto  dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero dell'ambiente e della tutela  del territorio, sentiti la regione interessata e il Comitato, in  base alle informazioni ricevute dai gestori a norma dell'articolo 6  e  dell'articolo  8,  individua gli stabilimenti tra quelli di cui all'articolo   2,   comma  1,  per  i  quali  la  probabilita'  o  la possibilita'  o  le  conseguenze  di  un  incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi  e  dell'inventario  delle  sostanze  pericolose  presenti  in essi.»;
 b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
 «2-bis. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono:
 a) scambiarsi   le  informazioni  necessarie  per  consentire  di riesaminare  e,  eventualmente,  modificare,  in considerazione della natura  e dell'entita' del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi  sistemi  di  gestione  della  sicurezza,  i  rapporti  di sicurezza,  i  piani  di  emergenza  interni  e  la  diffusione delle informazioni alla popolazione;
 b) cooperare  nella trasmissione delle informazioni all'autorita' competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni.
 2-ter.  Il  Comitato,  in attesa dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo  72  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 112, accerta che:
 a) avvenga  lo  scambio, fra i gestori, delle informazioni di cui al comma 2-bis, lettera a);
 b) i  gestori  cooperino nella trasmissione delle informazioni di cui al comma 2-bis, lettera b).».
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 - Il   testo   vigente   dell'art.   12,   del  decreto
 legislativo  17 agosto  1999, n. 334, cosi' come modificato
 dal presente decreto, cosi' recita:
 «Art.  12  (Effetto  domino).  - 1. In attesa di quanto
 previsto  dall'art.  72  del  decreto  legislativo 31 marzo
 1998,  n. 112, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
 territorio,  sentiti  la regione interessata e il Comitato,
 in  base  alle  informazioni  ricevute  dai gestori a norma
 dell'art.  6  e dell'art. 8, individua gli stabilimenti tra
 quelli  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  per  i  quali  la
 probabilita'  o  la  possibilita'  o  le  conseguenze di un
 incidente  rilevante  possono  essere  maggiori a causa del
 luogo,   della   vicinanza   degli  stabilimenti  stessi  e
 dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi.
 2.  I  gestori  degli  stabilimenti  di  cui al comma 1
 devono  trasmettere  al  prefetto  e  alla  provincia entro
 quattro  mesi  dall'individuazione  del  possibile  effetto
 domino,  le  informazioni necessarie per gli adempimenti di
 competenza di cui all'art. 20.
 2-bis.  I  gestori degli stabilimenti di cui al comma 1
 devono:
 a) scambiarsi    le   informazioni   necessarie   per
 consentire  di riesaminare e, eventualmente, modificare, in
 considerazione  della  natura  e  dell'entita' del pericolo
 globale  di  incidente  rilevante,  i rispettivi sistemi di
 gestione  della sicurezza, i rapporti di sicurezza, i piani
 di  emergenza  interni  e  la diffusione delle informazioni
 alla popolazione;
 b)  cooperare  nella  trasmissione delle informazioni
 all'autorita'  competente  per la predisposizione dei piani
 di emergenza esterni.
 2-ter. Il Comitato, in attesa dell'attuazione di quanto
 previsto  dall'art.  72  del  decreto  legislativo 31 marzo
 1998, n. 112, accerta che:
 a) avvenga   lo   scambio,   tra   i  gestori,  delle
 informazioni di cui al comma 2-bis, lettera a);
 b) i   gestori  cooperino  nella  trasmissione  delle
 informazioni di cui al comma 2-bis, lettera b).».
 Nota all'art. 8
 - Il   testo   vigente   dell'art.   14,   del  decreto
 legislativo  17 agosto  1999, n. 334, cosi' come modificato
 dal presente decreto, cosi' recita:
 «Art.   14   (Assetto   del   territorio   e  controllo
 dell'urbanizzazione).      1.  Entro sei mesi dalla data di
 entrata  in  vigore  del  presente decreto, il Ministro dei
 lavori  pubblici,  d'intesa  con  i  Ministri dell'interno,
 dell'ambiente,     dell'industria,    del    commercio    e
 dell'artigianato   e   con   la  Conferenza  Stato-regioni,
 stabilisce,  per  le  zone  interessate  da  stabilimenti a
 rischio  di  incidente rilevante che rientrano nel campo di
 applicazione  del  presente  decreto,  requisiti  minimi di
 sicurezza  in  materia  di pianificazione territoriale, con
 riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli che
 tengano  conto  della  necessita' di mantenere le opportune
 distanze tra stabilimenti e zone residenziali nonche' degli
 obiettivi   di  prevenire  gli  incidenti  rilevanti  o  di
 limitarne le conseguenze, per:
 a) insediamenti di stabilimenti nuovi;
 b) modifiche  degli  stabilimenti di cui all'art. 10,
 comma 1;
 c) nuovi  insediamenti  o infrastrutture attorno agli
 stabilimenti   esistenti,   quali   ad   esempio,   vie  di
 comunicazione,   luoghi   frequentati  dal  pubblico,  zone
 residenziali,   qualora  l'ubicazione  o  l'insediamento  o
 l'infrastruttura   possono   aggravare   il  rischio  o  le
 conseguenze di un incidente rilevante.
 2.  Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1,
 all'emanazione del decreto provvede, entro i successivi tre
 mesi, il Presidente del Consiglio dei Ministri.
 3.  Entro  tre mesi dall'adozione del decreto di cui al
 comma   1  o  di  quello  di  cui  al  comma  2,  gli  enti
 territoriali  apportano,  ove  necessario,  le  varianti ai
 piani  territoriali  di  coordinamento  provinciale  e agli
 strumenti  urbanistici.  La  variante  e' approvata in base
 alle  procedure  individuate  dall'art.  2  del decreto del
 Presidente   della  Repubblica  20 ottobre  1998,  n.  447.
 Trascorso  il  termine  di  cui  sopra  senza che sia stata
 adottata la variante, la concessione o l'autorizzazione per
 gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono
 rilasciate qualora il progetto sia conforme ai requisiti di
 sicurezza previsti dai decreti di cui al comma 1 o al comma
 2,  previo  parere tecnico dell'autorita' competente di cui
 all'art.  21,  comma  1,  sui rischi connessi alla presenza
 dello  stabilimento, basato sullo studio del caso specifico
 o su criteri generali.
 4.  Decorsi  i  termini di cui ai commi 1 e 2 senza che
 siano  stati  adottati  i  provvedimenti  ivi  previsti, la
 concessione o l'autorizzazione per gli interventi di cui al
 comma  1,  lettere  a),  b)  e  c), sono rilasciate, previa
 valutazione  favorevole  dell'autorita'  competente  di cui
 all'art.  21,  comma 1, in ordine alla compatibilita' della
 localizzazione   degli   interventi   con  le  esigenze  di
 sicurezza.
 5.  Sono  fatte  salve  le  concessioni  edilizie  gia'
 rilasciate  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
 decreto.
 5-bis. Nelle zone interessate dagli stabilimenti di cui
 all'art.  2,  comma 1, gli enti territoriali tengono conto,
 nell'elaborazione   degli   strumenti   di   pianificazione
 dell'assetto  del territorio, della necessita' di prevedere
 e  mantenere  opportune  distanze tra gli stabilimenti e le
 zone  residenziali,  gli  edifici e le zone frequentate dal
 pubblico,   le   vie   di  trasporto  principali,  le  aree
 ricreative  e  le  aree di particolare interesse naturale o
 particolarmente  sensibili  dal  punto  di  vista naturale,
 nonche'  tra gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le
 aree  tutelati  ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
 2004, n. 42.
 6.  In  caso di stabilimenti esistenti ubicati vicino a
 zone  residenziali,  ad  edifici  e  zone  frequentate  dal
 pubblico, a vie di trasporto principali, ad aree ricreative
 e   ad   aree   di   particolare   interesse   naturale   o
 particolarmente  sensibili  dal  punto di vista naturale il
 gestore    deve,   altresi',   adottare   misure   tecniche
 complementari  per  contenere i rischi per le persone e per
 l'ambiente, utilizzando le migliori tecniche disponibili. A
 tal fine il comune invita il gestore di tali stabilimenti a
 trasmettere,  entro  tre  mesi, all'autorita' competente di
 cui  all'art.  21, comma 1, le misure che intende adottare;
 tali   misure  vengono  esaminate  dalla  stessa  autorita'
 nell'ambito dell'istruttoria di cui all'art. 21.».
 
 
 
 
 |  | Art. 8. 
 1.  All'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) la  rubrica dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e' sostituita dalla seguente:
 «(Assetto del territorio e controllo dell'urbaniz-zazione)»;
 b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
 «5-bis.   Nelle   zone   interessate   dagli  stabilimenti  di  cui all'articolo  2,  comma  1,  gli  enti  territoriali  tengono  conto, nell'elaborazione  degli strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio,  della  necessita'  di  prevedere  e  mantenere opportune distanze  tra  gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le  zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree  ricreative  e  le  aree  di  particolare  interesse  naturale o particolarmente  sensibili  dal  punto di vista naturale, nonche' tra gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;
 c) al  comma  6  le parole da: «vicino a zone» fino a: «interesse naturale»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «vicino   a  zone residenziali,  ad  edifici  e zone frequentate dal pubblico, a vie di trasporto  principali,  ad  aree  ricreative e ad aree di particolare interesse  naturale  o  particolarmente  sensibili dal punto di vista naturale».
 |  | Art. 9. 
 1.  All'articolo 15 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al    comma    2,   dopo   le   parole:   «del   commercio   e dell'artigianato,»  sono  inserite  le  seguenti:  «d'intesa  con  la Conferenza unificata,»;
 b) al  comma  3,  dopo  la  lettera  c)  e' aggiunta, in fine, la seguente:
 «c-bis)  comunica  alta  Commissione  europea  il nome e la ragione sociale   del   gestore,   l'indirizzo  degli  stabilimenti  soggetti all'articolo  2,  comma  1,  nonche' informazioni sulle attivita' dei suddetti stabilimenti.».
 
 
 
 Nota all'art. 9:
 - Il testo vigente dell'art. 15 del decreto legislativo
 17 agosto  1999, n. 334, cosi' come modificato dal presente
 decreto, cosi' recita:
 «Art.  15  (Funzioni del Ministero dell'ambiente). - 1.
 Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro dell'ambiente, di
 concerto  con  i Ministri dell'interno, dell'industria, del
 commercio  e dell'artigianato e della sanita', d'intesa con
 la  Conferenza  unificata, sono stabiliti le norme tecniche
 di  sicurezza  per  la  prevenzione  di rischi di incidenti
 rilevanti,  le  modalita'  con  le  quali  il  gestore deve
 procedere  all'individuazione  di tali rischi, all'adozione
 delle  appropriate  misure  di sicurezza, all'informazione,
 all'addestramento   e  all'equipaggiamento  di  coloro  che
 lavorano  in situ, i criteri di valutazione dei rapporti di
 sicurezza,  i  criteri  di  riferimento  per  l'adozione di
 iniziative  specifiche  in  relazione  ai  diversi  tipi di
 incidente,  nonche'  i  criteri  per l'individuazione delle
 modifiche  alle  attivita'  industriali  che  possono avere
 implicazioni  per  i  rischi  di  incidenti rilevanti; fino
 all'emanazione   di   tali   decreti   valgono,  in  quanto
 applicabili, le disposizioni di cui ai decreti ministeriali
 emanati  ai  sensi  dell'art. 12 del decreto del Presidente
 della  Repubblica  17 maggio  1988,  n.  175,  e successive
 modifiche.
 2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  previa
 comunicazione  al  Ministero  della  sanita',  al Ministero
 dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, d'intesa
 con  la  Conferenza  unificata,  ogni  qualvolta  la  nuova
 direttiva  preveda  poteri  discrezionali  per  il  proprio
 recepimento.
 3. Il Ministero dell'ambiente:
 a) comunica  agli  Stati  membri  relativamente  agli
 stabilimenti  di  cui  all'art. 8 vicini al loro territorio
 nei  quali  possa  verificarsi  un  incidente rilevante con
 effetti   transfrontalieri   tutte  le  informazioni  utili
 perche'  lo  Stato  membro  possa applicare tutte le misure
 connesse  ai  piani  di  emergenza  interni  ed  esterni  e
 all'urbanizzazione;
 b) informa  tempestivamente  la  Commissione  europea
 sugli   incidenti  rilevanti  verificatisi  sul  territorio
 nazionale   e   che   rispondano   ai   criteri   riportati
 nell'allegato   VI,   parte   I,  e  comunica,  non  appena
 disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI,
 parte II;
 c) presenta  alla  Commissione  europea una relazione
 triennale  secondo  la  procedura  prevista dalla direttiva
 91/692/CEE,  del  Consiglio,  del  23 dicembre 1991, per la
 standardizzazione  e  la  razionalizzazione delle relazioni
 relative  all'attuazione  di  talune  direttive concernenti
 l'ambiente,  per gli stabilimenti soggetti agli obblighi di
 cui agli articoli 6 e 8;
 c-bis) comunica alla Commissione europea il nome e la
 ragione sociale del gestore, l'indirizzo degli stabilimenti
 soggetti  all'art.  2,  comma 1, nonche' informazioni sulle
 attivita' dei suddetti stabilimenti.
 4.-6. (Omissis).».
 
 
 
 
 |  | Art. 10. 
 1.  All'articolo  18,  comma  1,  del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dopo la lettera c) e' aggiunta, in fine, la seguente:
 «c-bis)  fornisce  al  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio  tutte  le informazioni necessarie per le comunicazioni di cui  all'articolo  15,  comma  3,  lettere c)  e  c-bis), nonche' per l'aggiornamento  della  banca  dati  di cui all'articolo 15, comma 4, anche  attraverso  le  procedure  e  gli standard di cui all'articolo 6-quater  del  decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.».
 
 
 
 Nota all'art. 10:
 - Il  testo  vigente dell'art. 18, comma 1, del decreto
 legislativo  17 agosto  1999, n. 334, cosi' come modificato
 dal presente decreto, cosi' recita:
 «Art.  18  (Competenze  della regione). - 1. La regione
 disciplina,  ai  sensi dell'art. 72 del decreto legislativo
 31 marzo   1998,   n.  112,  l'esercizio  delle  competenze
 amministrative  in  materia  di  incidenti rilevanti. A tal
 fine la regione:
 a) individua  le  autorita' competenti titolari delle
 funzioni  amministrative  e  dei  provvedimenti discendenti
 dall'istruttoria  tecnica  e  stabilisce  le  modalita' per
 l'adozione  degli stessi, prevedendo la semplificazione dei
 procedimenti   ed   il  raccordo  con  il  procedimento  di
 valutazione di impatto ambientale;
 b) definisce  le  modalita'  per il coordinamento dei
 soggetti che procedono all'istruttoria tecnica, raccordando
 le  funzioni  dell'ARPA  con  quelle  del  comitato tecnico
 regionale  di  cui  all'art.  20 del decreto del Presidente
 della  Repubblica  29 luglio  1982,  n.  577, e degli altri
 organismi  tecnici coinvolti nell'istruttoria, nonche', nel
 rispetto  di  quanto previsto all'art. 25, le modalita' per
 l'esercizio della vigilanza e del controllo;
 c) definisce   le   procedure  per  l'adozione  degli
 interventi  di  salvaguardia dell'ambiente e del territorio
 in  relazione  alla  presenza  di stabilimenti a rischio di
 incidente rilevante.
 c-bis) fornisce  al  Ministero  dell'ambiente e della
 tutela  del territorio tutte le informazioni necessarie per
 le  comunicazioni di cui all'art. 15, comma 3, lettere c) e
 c-bis), nonche' per l'aggiornamento della banca dati di cui
 all'art.  6-quater  del  decreto-legge  12 ottobre 2000, n.
 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
 2000, n. 365.».
 
 
 
 
 |  | Art. 11. 
 1.  All'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  comma  2,  lettera b) dopo le parole «incidenti rilevanti» sono inserite le seguenti: «, in particolare mediante la cooperazione rafforzata  negli  interventi  di  soccorso  con  l'organizzazione di protezione civile»;
 b) al  comma  3,  dopo  le  parole:  «riveduto e aggiornato» sono inserite    le   seguenti   parole:   «previa   consultazione   della popolazione,»;
 c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
 «4-bis.  Le  linee  guida  di  cui  al  comma 4 sono aggiornate dal Dipartimento   di  protezione  civile,  d'intesa  con  la  Conferenza unificata,  ad intervalli appropriati comunque non superiori a cinque anni.  L'aggiornamento  deve tenere conto dei cambiamenti normativi e delle  esigenze  evidenziate  dall'analisi  dei  piani  di  emergenza esterna esistenti.»;
 d) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
 «6-bis.  Le  disposizioni  di  cui ai precedenti commi si applicano anche   agli   stabilimenti   di  cui  all'articolo  6,  qualora  non assoggettati a tali disposizioni a norma dell'articolo 8. Il piano di emergenza  esterno  e' redatto sulla scorta delle informazioni di cui al medesimo articolo 6 e all'articolo 12.»;
 e) al  comma  7,  dopo le parole: «decreto legislativo n. 112 del 1998»  sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per le procedure di adozione e aggiornamento di cui ai commi 4 e 4-bis.».
 
 
 
 Nota all'art. 11:
 - Il   testo   vigente   dell'art.   20,   del  decreto
 legislativo  17 agosto  1999, n. 334, cosi' come modificato
 dal presente decreto, cosi' recita:
 «Art. 20 (Piano di emergenza esterno). - 1. (Omissis).
 2.  Il  piano  di  cui al comma 1 deve essere elaborato
 tenendo  conto almeno delle indicazioni di cui all'allegato
 IV, punto 2, ed essere elaborati allo scopo di:
 a) controllare  e circoscrivere gli incidenti in modo
 da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l'uomo,
 per l'ambiente e per i beni;
 b) mettere   in   atto   le   misure  necessarie  per
 proteggere   l'uomo,  e  l'ambiente  dalle  conseguenze  di
 incidenti    rilevanti,    in   particolare   mediante   la
 cooperazione  rafforzata  negli  interventi di soccorso con
 l'organizzazione di protezione civile;
 c) informare   adeguatamente   la  popolazione  e  le
 autorita' locali competenti;
 d) provvedere  sulla  base delle disposizioni vigenti
 al  ripristino  e  al disinquinamento dell'ambiente dopo un
 incidente rilevante.
 3.  Il piano di cui al comma 1 deve essere riesaminato,
 sperimentato e, se necessario riveduto ed aggiornato previa
 consultazione  della  popolazione, nei limiti delle risorse
 previste   dalla  legislazione  vigente,  dal  prefetto  ad
 intervalli  appropriati  e,  comunque,  non superiori a tre
 anni.  La  revisione  deve  tenere  conto  dei  cambiamenti
 avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei
 progressi  tecnici  e delle nuove conoscenze in merito alle
 misure  da  adottare  in caso di incidenti rilevanti; della
 revisione  del  piano viene data comunicazione al Ministero
 dell'ambiente.
 4.  Il Dipartimento della protezione civile stabilisce,
 d'intesa  con  la Conferenza unificata, per le finalita' di
 cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, le linee guida per
 la   predisposizione   del   piano  di  emergenza  esterna,
 provvisorio  o  definitivo,  e per la relativa informazione
 alla  popolazione,  ferme  restando  le  attribuzioni delle
 amministrazioni  dello  Stato  e  degli enti territoriali e
 locali definite dalla vigente legislazione, il Dipartimento
 della  protezione  civile  verifica  che  l'attivazione del
 piano  avvenga  in maniera tempestiva da parte dei soggetti
 competenti  qualora  accada  un  incidente  rilevante  o un
 evento   incontrollato   di   natura   tale  che  si  possa
 ragionevolmente   prevedere   che   provochi  un  incidente
 rilevante.
 4-bis. Le linee guida di cui al comma 4 sono aggiornate
 dal  Dipartimento  di  protezione  civile,  d'intesa con la
 Conferenza  unificata,  ad  intervalli appropriati comunque
 non  superiori  a  cinque anni. L'aggiornamento deve tenere
 conto   dei   cambiamenti   normativi   e   delle  esigenze
 evidenziate  dall'analisi  dei  piani  di emergenza esterna
 esistenti.
 5.  Per  le  aree  ad  elevata  concentrazione  di  cui
 all'art.  13,  il  prefetto,  d'intesa con la regione e gli
 enti locali interessati, redige anche il piano di emergenza
 esterno  dell'area  interessata;  fino  all'emanazione  del
 nuovo  piano  di emergenza esterno vale quello gia' emanato
 in precedenza.
 6.  Il  Ministro dell'ambiente provvede a disciplinare,
 con  regolamento  da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma
 3,  della  legge  del  23 agosto  1988, n. 400, le forme di
 consultazione  della  popolazione sui piani di cui al comma
 1.
 6-bis. Le  disposizioni  di  cui ai precedenti commi si
 applicano  anche  agli  stabilimento  di  cui  all'art.  6,
 qualora  non  assoggettati  a  tali  disposizioni  a  norma
 dell'art. 8. Il piano di emergenza esterno e' redatto sulla
 scorta  delle  informazioni  di  cui  al  medesimo art. 6 e
 all'art. 12.
 7.  Le  disposizioni  del  presente articolo restano in
 vigore  fino all'attuazione dell'art. 72 del citato decreto
 legislativo  n.  112  del  1998,  fatta  eccezione  per  le
 procedure  di  adozione e aggiornamento di cui ai commi 4 e
 4-bis.».
 
 
 
 
 |  | Art. 12. 
 1.  All'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  comma  3,  ultimo periodo, le parole: «viene eventualmente previsto» sono sostituite dalle seguenti parole: «e' previsto»;
 b) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
 «5-bis.   Le  istruttorie  di  cui  ai  commi  2  e  3  comprendono sopralluoghi  tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel  rapporto  di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento.».
 
 
 
 Nota all'art. 12:
 - Il   testo   vigente   dell'art.   21,   del  decreto
 legislativo  17 agosto  1999, n. 334, cosi' come modificato
 dal presente decreto, cosi' recita:
 «Art.  21 (Procedura per la valutazione del rapporto di
 sicurezza).  - 1. Il Comitato provvede, fino all'emanazione
 da  parte delle regioni della specifica disciplina prevista
 dall'art.   18,   a   svolgere   le   istruttorie  per  gli
 stabilimenti  soggetti  alla  presentazione del rapporto di
 sicurezza  ai  sensi  dell'art.  8  e  adotta  altresi'  il
 provvedimento conclusivo.
 2. Per gli stabilimenti esistenti il Comitato, ricevuto
 il  rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato
 il rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria
 competenza  entro  il  termine  di  quattro mesi dall'avvio
 dell'istruttoria,   termine   comprensivo   dei   necessari
 sopralluoghi  ed  ispezioni,  fatte  salve  le  sospensioni
 necessarie  all'acquisizione di informazioni supplementari,
 che  non  possono  essere  comunque  superiori  a due mesi.
 Nell'atto  che  conclude  l'istruttoria vengono indicate le
 valutazioni  tecniche  finali,  le  eventuali  prescrizioni
 integrative  e,  qualora le misure adottate dal gestore per
 la  prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano
 nettamente  insufficienti,  viene prevista la limitazione o
 il divieto di esercizio.
 3.   Per  i  nuovi  stabilimenti  o  per  le  modifiche
 individuate  con il decreto di cui all'art. 10, il Comitato
 avvia  l'istruttoria  all'atto del ricevimento del rapporto
 preliminare   di   sicurezza.  Il  Comitato,  esaminato  il
 rapporto    preliminare    di   sicurezza,   effettuati   i
 sopralluoghi  eventualmente ritenuti necessari, rilascia il
 nulla  osta  di  fattibilita',  eventualmente  condizionato
 ovvero,  qualora  l'esame  del  rapporto  preliminare abbia
 rilevato  gravi  carenze  per quanto riguarda la sicurezza,
 formula  la  proposta  di  divieto  di  costruzione,  entro
 quattro  mesi  dal  ricevimento del rapporto preliminare di
 sicurezza,    fatte   salve   le   sospensioni   necessarie
 all'acquisizione   di   informazioni   supplementari,   non
 superiori  comunque  a due mesi. A seguito del rilascio del
 nulla osta di fattibilita' il gestore trasmette al Comitato
 il  rapporto  definitivo  di sicurezza relativo al progetto
 particolareggiato.   Il  Comitato,  esaminato  il  rapporto
 definitivo   di   sicurezza,   esprime  il  parere  tecnico
 conclusivo  entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto
 di  sicurezza,  comprensivo  dei  necessari sopralluoghi ed
 ispezioni.  Nell'atto  che  conclude  l'istruttoria vengono
 indicate  le  valutazioni  tecniche  finali, le proposte di
 eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure che
 il  gestore  intende  adottare  per  la  prevenzione  e  la
 riduzione   di  incidenti  rilevanti  risultino  nettamente
 inadeguate  ovvero  non siano state fornite le informazioni
 richieste, e' previsto il divieto di inizio di attivita'.
 4.  Gli atti adottati dal Comitato ai sensi dei commi 2
 e  3  vengono  trasmessi  al  Ministero  dell'ambiente,  al
 Ministero  dell'interno,  alla  regione,  al  prefetto,  al
 sindaco,   nonche',   per  l'applicazione  della  normativa
 antincendi,  al  Comando  provinciale  dei Vigili del fuoco
 competente per territorio.
 5.  Il  gestore  dello  stabilimento partecipa, anche a
 mezzo di un tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica
 prevista  dal  presente  decreto.  La  partecipazione  puo'
 avvenire  attraverso  l'accesso agli atti del procedimento,
 la   presentazione  di  eventuali  osservazioni  scritte  e
 documentazioni   integrative,   la   presenza  in  caso  di
 ispezioni   o   sopralluoghi  nello  stabilimento.  Qualora
 ritenuto  necessario  dal  Comitato, il gestore puo' essere
 chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato stesso.
 5-bis. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono
 sopralluoghi  tesi a garantire che i dati e le informazioni
 contenuti  nel  rapporto di sicurezza descrivano fedelmente
 la situazione dello stabilimento.».
 
 
 
 
 |  | Art. 13. 
 1.  All'articolo 22 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate te seguenti modificazioni:
 a) al  comma  2,  le  parole:  «all'articolo  8,  comma 10»  sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 8, comma 9»;
 b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
 «5. Le notizie di cui al comma 4 sono fornite d'ufficio, nei limiti delle   risorse   finanziarie,  umane  e  strumentali  disponibili  a legislazione  vigente  e  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nella forma piu' idonea, a ogni persona ed a ogni struttura frequentata  dal  pubblico che possono essere colpite da un incidente rilevante  verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all'articolo 2.  Tali  notizie  sono pubblicate almeno ogni cinque anni e, per gli stabilimenti  di  cui  all'articolo 8,  devono  essere aggiornate dal sindaco sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 21.».
 
 
 
 Nota all'art. 13:
 - Il   testo   vigente   dell'art.   22,   del  decreto
 legislativo  17 agosto  1999, n. 334, cosi' come modificato
 dal precedente decreto, cosi' recita:
 «Art. 22 (Informazioni sulle misure di sicurezza). - 1.
 Le   informazioni  e  i  dati  relativi  agli  stabilimenti
 raccolti  dalle  autorita'  pubbliche  in  applicazione del
 presente  decreto  possono  essere  utilizzati solo per gli
 scopi per i quali sono stati richiesti.
 2.   La  regione  provvede  affinche'  il  rapporto  di
 sicurezza  di  cui  all'art.  8  e  lo  studio di sicurezza
 integrato  di  cui all'art. 13, comma 1, lettera b), numero
 2),  siano  accessibili  alla  popolazione  interessata. Il
 gestore  puo'  chiedere  alla  regione di non diffondere le
 parti del rapporto che contengono informazioni riservate di
 carattere  industriale,  commerciale  o  personale o che si
 riferiscono   alla   pubblica   sicurezza   o  alla  difesa
 nazionale.  In  tali  casi  la regione mette a disposizione
 della  popolazione la versione del rapporto di sicurezza di
 cui all'art. 8, comma 9.
 3.   E'   vietata   la  diffusione  dei  dati  e  delle
 informazioni  riservate  di  cui  al  comma  2, da parte di
 chiunque  ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo
 ufficio.
 4.  Il  comune,  ove  e'  localizzato  lo  stabilimento
 soggetto  a  notifica  porta  tempestivamente  a conoscenza
 della  popolazione  le  informazioni fornite dal gestore ai
 sensi dell'art. 6, comma 5, eventualmente rese maggiormente
 comprensibili,   fermo   restando   che  tali  informazioni
 dovranno  includere  almeno  i  contenuti  minimi riportati
 nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda informativa
 di cui all'allegato V.
 5. Le notizie di cui al comma 4 sono fornite d'ufficio,
 nei  limiti  delle risorse finanziarie, umane e strumentali
 disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
 oneri  per  la finanza pubblica, nella forma piu' idonea, a
 ogni  persona  ed a ogni struttura frequentata dal pubblico
 che  possono  essere  colpite  da  un  incidente  rilevante
 verificatosi  in  uno degli stabilimenti di cui all'art. 2.
 Tali notizie sono pubblicate almeno ogni cinque anni e, per
 gli   stabilimenti   di   cui  all'art.  8,  devono  essere
 aggiornate  dal sindaco sulla base dei provvedimenti di cui
 all'art. 21.
 6.   Le  informazioni  sulle  misure  di  sicurezza  da
 adottare  e  sulle  norme  di comportamento da osservare in
 caso  di  incidente  sono  comunque fornite dal comune alle
 persone  che  possono essere coinvolte in caso di incidente
 rilevante  verificatosi  in uno degli stabilimenti soggetti
 al  presente  decreto.  Tali  informazioni sono riesaminate
 ogni tre anni e, se del caso, ridiffuse e aggiornate almeno
 ogni  volta  che  intervenga  una  modifica  in conformita'
 all'art.   10.   Esse   devono   essere  permanentemente  a
 disposizione   del   pubblico.   L'intervallo   massimo  di
 ridiffusione  delle informazioni alla popolazione non puo',
 in nessun caso, essere superiore a cinque anni.».
 
 
 
 
 |  | Art. 14. 
 1.  All'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:
 «3-bis.  Il  personale  che effettua il sopralluogo puo' accedere a qualsiasi settore degli stabilimenti, richiedere i documenti ritenuti necessari   e   quelli   indispensabili  per  la  relazione  di  fine sopralluogo.».
 
 
 
 Nota all'art. 14:
 - Il   testo   vigente   dell'art.   24,   del  decreto
 legislativo  17 agosto  1999, n. 334, cosi' come modificato
 dal presente decreto, cosi' recita:
 «Art.  24 (Accadimento di incidente rilevante). - 1. Al
 verificarsi di un incidente rilevante, il gestore e' tenuto
 a:
 a) adottare le misure previste dal piano di emergenza
 di cui all'art. 11;
 b) informare  il  prefetto,  il  sindaco,  il comando
 provinciale dei Vigili del fuoco il presidente della Giunta
 regionale  e il presidente dell'amministrazione provinciale
 comunicando, non appena ne venga a conoscenza:
 1) le circostanze dell'incidente;
 2) le sostanze pericolose presenti;
 3)  i  dati disponibili per valutare le conseguenze
 dell'incidente per l'uomo e per l'ambiente;
 4) le misure di emergenza adottate;
 5)  le  informazioni  su  sulle misure previste per
 limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine
 ed evitare che esso si riproduca;
 c) aggiornare  le  informazioni  fornite,  qualora da
 indagini  piu'  approfondite emergessero nuovi elementi che
 modificano  le  precedenti  informazioni  o  le conclusioni
 tratte.
 2.   Il  prefetto  informa  immediatamente  i  Ministri
 dell'ambiente,   dell'interno   e   il  Dipartimento  della
 protezione   civile   nonche'  i  prefetti  delle  province
 limitrofe  che  potrebbero essere interessate dagli effetti
 dell'evento   e  dispone  per  l'attuazione  del  piano  di
 emergenza   esterna;  le  spese  relative  agli  interventi
 effettuati sono poste a carico del gestore, anche in via di
 rivalsa,   e   sono  fatte  salve  le  misure  assicurative
 stipulate.
 3.  Il  Ministro  dell'ambiente,  non appena possibile,
 predispone  un sopralluogo ai fini della comunicazione alla
 Commissione  europea delle informazioni di cui all'art. 15,
 comma 3, lettera b).
 3-bis.  Il  personale  che effettua il sopralluogo puo'
 accedere a qualsiasi settore degli stabilimenti, richiedere
 i  documenti ritenuti necessari e quelli indispensabili per
 la relazione di fine sopralluogo.».
 
 
 
 
 |  | Art. 15. 
 1.  All'articolo 25 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
 «1-bis.  Le  verifiche  ispettive  di cui al comma 1 sono svolte al fine  di  consentire  un  esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici,  organizzativi  e  di gestione applicati nello stabilimento, per garantire che il gestore possa comprovare di:
 a) aver  adottato  misure  adeguate, tenuto conto delle attivita' esercitate  nello  stabilimento,  per  prevenire  qualsiasi incidente rilevante;
 b) disporre  dei  mezzi  sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito;
 c) non avere modificato la situazione dello stabilimento rispetto ai  dati  e  alle  informazioni  contenuti  nell'ultimo  rapporto  di sicurezza presentato.».
 
 
 
 Nota all'art. 15:
 - Il   testo   vigente   dell'art.   25,   del  decreto
 legislativo  17 agosto  1999, n. 334, cosi' come modificato
 dal presente decreto, cosi' recita:
 «Art.  25  (Misure  di  controllo).  -  1. Le misure di
 controllo,   effettuate   ai   fini  dell'applicazione  del
 presente   decreto,   sulla   base   delle   disponibilita'
 finanziarie  previste  dalla  legislazione vigente, oltre a
 quelle   espletate   nell'ambito  delle  procedure  di  cui
 all'art.  21,  consistono in verifiche ispettive al fine di
 accertare  adeguatezza  della politica di prevenzione degli
 incidenti  rilevanti  posta  in  atto  dal  gestore  e  dei
 relativi sistemi di gestione della sicurezza.
 1-bis.  Le  verifiche  ispettive di cui al comma 1 sono
 svolte  al  fine  di  consentire  un  esame  pianificato  e
 sistematico   dei   sistemi  tecnici,  organizzativi  e  di
 gestione applicati nello stabilimento, per garantire che il
 gestore possa comprovare di:
 a) aver  adottato misure adeguate, tenuto conto delle
 attivita'  esercitate  nello  stabilimento,  per  prevenire
 qualsiasi incidente rilevante;
 b) disporre   di  mezzi  sufficienti  a  limitare  le
 conseguenze   di   incidenti   rilevanti   all'interno   ed
 all'esterno del sito;
 c) non   avere   modificato   la   situazione   dello
 stabilimento rispetto ai dati e alle informazioni contenuti
 nell'ultimo rapporto di sicurezza presentato.
 2.  Le  verifiche  ispettive  di  cui  al  comma 1 sono
 effettuate,  sulla  base  delle  disponibilita' finanziarie
 previste  dalla  legislazione  vigente,  dalla  regione; in
 attesa  dell'attuazione del procedimento previsto dall'art.
 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998, quelle relative
 agli  stabilimenti di cui all'art. 8 sono disposte ai sensi
 del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente 5 novembre 1997,
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 27 del 3 febbraio
 1998.
 3. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte
 sulla  base  dei criteri stabiliti con decreto del Ministro
 dell'ambiente,  di  concerto  con  i Ministri dell'interno,
 della   sanita'   e   dell'industria,   del   commercio   e
 dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
 da  emanarsi  entro un anno dalla data di entrata in vigore
 del presente decreto e sono effettuate indipendentemente di
 ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e
 devono  essere  concepite  in  modo  da consentire un esame
 pianificato    e    sistematico    dei   sistemi   tecnici,
 organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento.
 4.  Il  sistema  delle  misure  di  controllo di cui al
 presente articolo comporta che:
 a) tutti   gli  stabilimenti  sono  sottoposti  a  un
 programma  di  controllo  con una periodicita' stabilita in
 base  a  una valutazione sistematica dei pericoli associati
 agli  incidenti  rilevanti  in uno specifico stabilimento e
 almeno  annualmente  per  gli  stabilimenti  soggetti  alla
 presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8;
 b) dopo   ogni  controllo  deve  essere  redatta  una
 relazione e data notizia al Ministero dell'ambiente;
 c) i  risultati dei controlli possono essere valutati
 in collaborazione con la direzione dello stabilimento entro
 un termine stabilito dall'autorita' di controllo.
 5. Il personale che effettua il controllo puo' chiedere
 al  gestore tutte le informazioni supplementari che servono
 per  effettuare  un'adeguata valutazione della possibilita'
 di  incidenti  rilevanti,  per  stabilire le probabilita' o
 l'entita' dell'aggravarsi delle conseguenze di un incidente
 rilevante, anche al fine della predisposizione del piano di
 emergenza esterno.
 6.  Fermo  restando  le  misure  di controllo di cui al
 comma 1, il Ministero dell'ambiente puo' disporre ispezioni
 negli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1, ai sensi del
 citato    decreto   5 novembre   1997,   usufruendo   delle
 disponibilita'   finanziarie  previste  dalla  legislazione
 vigente.».
 
 
 
 
 |  | Art. 16. 
 1.  All'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) ai  commi  3  e  4,  dopo  le  parole  «nelle eventuali misure integrative  prescritte  dall'autorita'  competente» sono inserite le seguenti:  «,  anche  a  seguito  di controlli ai sensi dell'articolo 25,»;
 b) al  comma  7,  le  parole:  «all'articolo  5,  comma 3,»  sono eliminate;
 c) al  comma  7,  le  parole:  «all'articolo  14,  comma 5»  sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 14, comma 6».
 
 
 
 Nota all'art. 16:
 - Il   testo   vigente   dell'art.   27,   del  decreto
 legislativo  17 agosto  1999, n. 334, cosi' come modificato
 dal presente decreto, cosi' recita:
 «Art.  27  (Sanzioni).  -  1.  Il gestore che omette di
 presentare  la  notifica  di  cui all'art. 6, comma 1, o il
 rapporto  di  sicurezza  di cui all'art. 8 o di redigere il
 documento  di  cui  all'art. 7 entro i termini previsti, e'
 punito con l'arresto fino a un anno.
 2.  Il  gestore  che  omette  di  presentare  la scheda
 informativa  di  cui  all'art.  6,  comma  5, e' punito con
 l'arresto fino a tre mesi.
 3.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il
 gestore che non pone in essere le prescrizioni indicate nel
 rapporto  di sicurezza o nelle eventuali misure integrative
 prescritte  dall'autorita'  competente,  anche a seguito di
 controlli  ai  sensi  dell'art.  25, o che non adempie agli
 obblighi  previsti  dall'art.  24,  comma 1, per il caso di
 accadimento di incidente rilevante, e' punito con l'arresto
 da sei mesi a tre anni.
 4.  Fatti  salvi  i  casi  di  responsabilita'  penale,
 qualora si accerti che non sia stato presentato il rapporto
 di  sicurezza  o  che  non  siano  rispettate  le misure di
 sicurezza  previste  nel  rapporto o nelle eventuali misure
 integrative  prescritte  dall'autorita' competente, anche a
 seguito  di  controlli  ai  sensi dell'art. 25, l'autorita'
 preposta  al  controllo  diffida  il gestore ad adottare le
 necessarie  misure,  dandogli  un  termine  non superiore a
 sessanta  giorni,  prorogabile  in  caso  di  giustificati,
 comprovati  motivi.  In  caso  di  mancata  ottemperanza e'
 ordinata   la   sospensione  dell'attivita'  per  il  tempo
 necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni
 indicate  e,  comunque,  per un periodo non superiore a sei
 mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di sospensione,
 continui   a   non  adeguarsi  alle  prescrizioni  indicate
 l'autorita'  preposta al controllo ordina la chiusura dello
 stabilimento  o,  ove  possibile, di un singolo impianto di
 una parte di esso.
 5.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il
 gestore  che  non  attua  il  sistema  di  gestione  di cui
 all'art. 7, comma 2, e' punito con l'arresto da tre mesi ad
 un anno.
 6. Il gestore che non aggiorna, in conformita' all'art.
 10,  il  rapporto  di  sicurezza  di  cui  all'art.  8 o il
 documento  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  e'  punito con
 l'arresto fino a tre mesi.
 7.  Il gestore che non effettua tali adempimenti di cui
 all'art.  11, all'art. 12, comma 2, e all'art. 14, comma 6,
 e'   tenuto  al  pagamento  della  sanzione  amministrativa
 pecuniaria  da  lire  trenta  milioni  a  lire  centottanta
 milioni.
 8.  Alla  violazione  di  cui  all'art. 22, comma 3, si
 applica la pena prevista all'art. 623 del codice penale.».
 
 
 
 
 |  | Art. 17. 
 1.  L'allegato  B al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e' abrogato
 |  | Art. 18. 
 1.  L'allegato  I al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e' sostituito dall'allegato A al presente decreto.
 |  | Art. 19. 
 1.  All'allegato II del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, il punto IV B e' sostituito dal seguente:
 «B.  Valutazione  dell'ampiezza  e della gravita' delle conseguenze degli  incidenti  rilevanti  identificati, nonche' piante, immagini o adeguata  cartografia  delle  zone  suscettibili di essere colpite da siffatti incidenti derivanti dallo stabilimento.».
 
 
 
 Nota all'art. 19:
 - Il   testo  vigente  dell'allegato  II,  del  decreto
 legislativo  17 agosto  1999, n. 334, cosi' come modificato
 dal presente decreto, cosi' recita:
 
 «Allegato II
 
 Dati e informazioni minime che devono figurare nel rapporto
 di sicurezza di cui all'art. 8
 
 I.    Informazioni    sul    sistema    di    gestione    e
 sull'organizzazione  dello  stabilimento  in relazione alla
 prevenzione degli incidenti rilevanti.
 
 Queste  informazioni  devono tener conto degli elementi
 di cui all'allegato III.
 
 II. Descrizione dell'ambiente circostante lo stabilimento.
 
 A.  Descrizione  del  sito  e del relativo ambiente, in
 particolare   posizione   geografica,  dati  meteorologici.
 Geologici, idrografici e, se del caso, la sua storia.
 B.  Identificazione degli impianti e di altre attivita'
 dello  stabilimento che potrebbero presentare un rischio di
 incidente rilevante.
 C.  Descrizione  delle  zone in cui puo' verificarsi un
 incidente rilevante.
 
 III. Descrizione dell'impianto.
 
 A.  Descrizione delle principali attivita' e produzioni
 delle  parti  dello  stabilimento  importanti  dal punto di
 vista  della sicurezza, delle fonti di rischio di incidenti
 rilevanti   e   delle  condizioni  in  cui  tale  incidente
 rilevante  potrebbe  prodursi, corredata di una descrizione
 delle misure preventive previste.
 B.  Descrizione  dei  processi,  in  particolare  delle
 modalita' operative.
 C. Descrizione delle sostanze pericolose:
 1)   l'inventario   delle  sostanze  pericolose,  che
 include:
 -   identificazione   delle   sostanze  pericolose:
 denominazione chimica, numero CAS, denominazione secondo la
 nomenclatura dell'IUPAC;
 -   quantita'   massima   di   sostanze  pericolose
 effettivamente presente o possibile;
 2)  caratteristiche fisiche, chimiche, tossicologiche
 e  indicazione  dei  pericoli, sia immediati che differiti,
 per l'uomo o l'ambiente;
 3)   proprieta'  fisiche  o  chimiche  in  condizioni
 normali di utilizzo o in condizioni anomale prevedibili.
 
 IV.  Identificazione  e  analisi  dei rischi di incidenti e
 metodi di prevenzione.
 
 A.  Descrizione  dettagliata  dei possibili sviluppi di
 eventuali  incidenti  rilevanti e delle loro probabilita' o
 delle  condizioni in cui possono prodursi, corredata di una
 sintesi  degli  eventi  che  possono  svolgere un ruolo nel
 determinare  tali  sviluppi,  con  cause  interne o esterne
 all'impianto;
 B.  Valutazione  dell'ampiezza  e  della gravita' delle
 conseguenze  degli  incendi rilevanti identificati, nonche'
 piante,   immagini   o   adeguata  cartografia  delle  zone
 suscettibili   di  essere  colpite  da  siffatti  incidenti
 derivanti dallo stabilimento.
 C.   Descrizione   dei   parametri   tecnici   e  delle
 attrezzature  utilizzate  per  garantire la sicurezza degli
 impianti.
 
 V.  Misure  di  protezione  e di intervento per limitare le
 conseguenze di un incidente.
 
 A.  Descrizione dei dispositivi installati per limitare
 le conseguenze di un incidente rilevante.
 B.  Organizzazione  della  procedura  di  allarme  e di
 intervento.
 C.  Descrizione  dei  mezzi,  interni  o  esterni,  che
 possono essere mobilitati.
 D.  Sintesi degli elementi di cui alle lettere A, B e C
 necessari per l'elaborazione del piano di emergenza interno
 previsto all'art. 11.».
 
 
 
 
 |  | Art. 20. 
 1.  All'allegato III al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il punto i) della lettera c) e' sostituito dal seguente:
 «i)  organizzazione  e  personale:  ruoli  e  responsabilita' del personale  addetto alla gestione dei rischi di incidente rilevante ad ogni livello dell'organizzazione. Identificazione delle necessita' in materia   di   formazione   del   personale  e  relativa  attuazione; coinvolgimento   dei   dipendenti   e   del   personale   di  imprese subappaltatrici che lavorano nello stabilimento;»;
 b) il punto v) della lettera c) e' sostituito dal seguente:
 «v)  pianificazione  di  emergenza: adozione e attuazione delle procedure  per  identificare  le  prevedibili situazioni di emergenza tramite   un'analisi   sistematica,  per  elaborare,  sperimentare  e riesaminare  i  piani  di  emergenza  in  modo  da  far fronte a tali situazioni  di emergenza, e per impartire una formazione specifica al personale  interessato.  Tale  formazione riguarda tutto il personale che  lavora  nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici;».
 
 
 
 Nota all'art. 20:
 - Il  testo  vigente  dell'allegato  III,  del  decreto
 legislativo  17 agosto  1999, n. 334, cosi' come modificato
 dal presente decreto, cosi' recita:
 
 «Allegato III
 
 Principi previsti all'art. 7 e informazioni di cui all'art.
 8,  relativi  al  sistema  di gestione e all'organizzazione
 dello   stabilimento   ai   fini  della  prevenzione  degli
 incidenti rilevanti.
 
 Ai  fini  dell'attuazione della politica di prevenzione
 degli  incidenti  rilevanti e del sistema di gestione della
 sicurezza   elaborati  dal  gestore,  si  tiene  conto  dei
 seguenti  elementi. Le disposizioni enunciate nel documento
 di  cui  all'art.  7  dovrebbero  essere  proporzionate  ai
 pericoli    di   incidenti   rilevanti   presentati   dallo
 stabilimento:
 a) la   politica   di   prevenzione  degli  incidenti
 rilevanti  dovra'  essere definita per iscritto e includere
 gli  obiettivi  generali  e  i  principi  di intervento del
 gestore in merito al rispetto del controllo dei pericoli di
 incidenti rilevanti;
 b) il  sistema  di  gestione  della  sicurezza dovra'
 integrare  la  parte  del  sistema di gestione generale che
 comprende struttura organizzativa, responsabilita', prassi,
 procedure,  procedimenti  e risorse per la determinazione e
 l'attuazione  della politica di prevenzione degli incidenti
 rilevanti;
 c) il  sistema  di  gestione  della  sicurezza  si fa
 carico delle seguenti gestioni:
 i) organizzazione     e     personale:     ruoli    e
 responsabilita'  del  personale  addetto  alla gestione dei
 rischi    di    incidente   rilevante   ad   ogni   livello
 dell'organizzazione.  Identificazione  delle  necessita' in
 materia  di formazione del personale e relativa attuazione;
 coinvolgimento  dei  dipendenti  e del personale di imprese
 subappaltatrici che lavorano nello stabilimento;
 ii) identificazione   e   valutazione   dei  pericoli
 rilevanti:   adozione   e  applicazione  di  procedure  per
 l'identificazione   sistematica   dei   pericoli  rilevanti
 derivanti  dall'attivita'  normale  o anomala e valutazione
 della relativa probabilita' e gravita';
 iii) controllo  operativo: adozione e applicazione di
 procedure  e  istruzioni  per  l'esercizio in condizioni di
 sicurezza,   inclusa  la  manutenzione  dell'impianto,  dei
 processi, delle apparecchiature e le fermate temporanee;
 iv) gestione delle modifiche: adozione e applicazione
 di   procedure   per  la  programmazione  di  modifiche  da
 apportare  agli  impianti  o  depositi  esistenti  o per la
 progettazione di nuovi impianti: processi o depositi;
 v) pianificazione di emergenza: adozione e attuazione
 delle  procedure per identificare le prevedibili situazioni
 di emergenza tramite un'analisi sistematica, per elaborare,
 sperimentare  e riesaminare i piani di emergenza in modo da
 far  fronte a tali situazioni di emergenza, e per impartire
 una  formazione  specifica  al  personale interessato. Tale
 formazione  riguarda  tutto  il  personale che lavora nello
 stabilimento,  compreso il personale interessato di imprese
 subappaltatrici;
 vi) controllo    delle    prestazioni:   adozione   e
 applicazione  di  procedure  per  la  valutazione  costante
 dell'osservanza  degli  obiettivi fissati dalla politica di
 prevenzione  degli  incidenti  rilevanti  e  dal sistema di
 gestione  della  sicurezza  adottati  dal  gestore e per la
 sorveglianza  e  l'adozione di azioni correttive in caso di
 inosservanza. Le procedure dovranno inglobare il sistema di
 notifica   del  gestore  in  caso  di  incidenti  rilevanti
 verificatisi  o  di quelli evitati per poco, soprattutto se
 dovuti  a  carenze  delle  misure  di  protezione,  la loro
 analisi   e   azioni   conseguenti  intraprese  sulla  base
 dell'esperienza acquisita;
 vii) controllo  e  revisione: adozione e applicazione
 di    procedure   relative   alla   valutazione   periodica
 sistematica  della  politica di prevenzione degli incidenti
 rilevanti  e all'efficacia e all'adeguatezza del sistema di
 gestione della sicurezza. Revisione documentata, e relativo
 aggiornamento, dell'efficacia della politica in questione e
 del  sistema  di  gestione  della  sicurezza da parte della
 direzione.».
 
 
 
 
 |  | Art. 21. 
 1.  All'allegato  V  al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) alla  sezione  1  le  parole:  «La  Societa'  ha presentato la relazione  di  cui  all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo» sono eliminate;
 b) alla  sezione 2, la parola: «fabbricante.» e' sostituita dalla seguente: «gestore.»;
 c) alla  sezione  2,  dopo  il  primo  paragrafo  e'  aggiunto il seguente:  «Riportare  le autorizzazioni e le certificazioni adottate in campo ambientale dallo stabilimento»;
 d) alla sezione 3, e' aggiunto il seguente trattino:
 «- riportare  una cartografia, in formato A3 secondo una adeguata scala,  che  metta  in  rilievo  i confini dello stabilimento e delle principali aree produttive, logistiche e amministrative»;
 e) alla  sezione  4  le parole: «Sostanze e preparati soggetti al decreto  del Presidente della Repubblica n. 175/1988» sono sostituite dalle seguenti: «Sostanze e preparati soggetti al decreto legislativo n. 334/1999»;
 f) alla  sezione 4, prima della colonna: «Nome comune o generico» e'  inserita  la  seguente: «Numero CAS o altro indice identificativo della sostanza/ preparato»;
 g) alta  sezione 7 le parole da: «Le informazioni debbono ...» a: «...  desunte  dal  Rapporto  di  sicurezza)»  sono  sostituite dalle seguenti:  «Le  informazioni  debbono  fare  esplicito riferimento ai Piani  di  emergenza  interni  di  cui  all'articolo 11 e ai Piani di emergenza  esterni  di  cui  all'articolo  20  del  presente decreto. Qualora  i Piani di emergenza esterni non siano stati predisposti, il gestore  dovra'  riportare  le  informazioni  desunte dal Rapporto di sicurezza,   ovvero   dalla   pianificazione   di  emergenza  di  cui all'allegato III, lettera c), punto v)»;
 h) alla   sezione  9,  il  titolo  e'  sostituito  dal  seguente: «Informazioni  per  le autorita' competenti sugli scenari incidentali con  impatto  all'esterno  dello  stabilimento (fare riferimento alle zone individuate nel Piano di emergenza esterno. Quando il PEE non e' stato  predisposto  o  non  e'  previsto  dalla normativa vigente, il gestore fa riferimento al RdS o all'analisi dei rischi).».
 
 
 
 Nota all'art. 21:
 - Il   testo   vigente  dell'allegato  V,  del  decreto
 legislativo  17 agosto  1999, n. 334, cosi' come modificato
 dal presente decreto, cosi' recita:
 
 «Allegato V
 
 Scheda  di  informazione  sui rischi di incidente rilevante
 per i cittadini ed i lavoratori
 
 ---->   Vedere Allegato da pag. 25 a pag. 31  <----
 
 
 
 
 |  | Art. 22. 
 1.  All'allegato VII al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, le parole: «comma 11» sono costituite dalle seguenti: «comma 10».
 
 
 
 Nota all'art. 22:
 - Il  testo  vigente  del  titolo  dell'allegato VII al
 decreto  legislativo  17 agosto  1999,  n.  334, cosi' come
 modificato dal presente decreto, cosi' recita:
 «Criteri  armonizzati  relativi  alla limitazione delle
 informazioni richieste di cui all'art. 8, comma 10».
 
 
 
 
 |  | Art. 23. 
 1.  I  gestori  degli  stabilimenti  che, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  assoggettati alle disposizioni  del  decreto  legislativo  17 agosto  1999,  n. 334, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 334 del 1999»:
 a) inviano  la  notifica  di  cui  all'articolo 6,  comma 2, e la scheda  di  informazione  di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo  n.  334  del 1999, nei modi ed ai soggetti indicati allo stesso articolo 6, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
 b) redigono  il  documento  di  cui  all'articolo 7, comma 1, del decreto  legislativo n. 334 del 1999 tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
 c) attuano   il  Sistema  di  gestione  della  sicurezza  di  cui all'articolo  7,  comma  2,  del  decreto legislativo n. 334 del 1999 tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  nei  modi  di  cui  al  suddetto articolo 7, comma 2;
 d) inviano  il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999 tempestivamente e, in ogni caso,  entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto;
 e) predispongono   il   Piano   di   emergenza   interno  di  cui all'articolo  11  del  decreto  legislativo  n. 334 del 1999 nei modi stabiliti  allo  stesso  articolo 11 tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
 f) trasmettono  le  informazioni di cui all'articolo 11, comma 4, del  decreto  legislativo  n.  334  del 1999 nei modi stabiliti dallo stesso  articolo  11,  tempestivamente e, in ogni caso, entro un anno dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, ai soggetti individuati  dallo stesso comma 4, nonche' al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente del territorio.
 2.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  14, comma 5-bis, del decreto  legislativo  n.  334  del  1999,  con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture   e   dei   trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio, dell'interno, della salute,  delle  attivita'  produttive  e  per  i  beni e le attivita' culturali,  previa  espressa  intesa  con la Conferenza unificata, da adottare  entro  un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono  adottate  linee  guida  in  materia  di  assetto  del territorio,  per  la  formazione  degli  strumenti  di pianificazione urbanistica  e  territoriale e delle relative procedure di attuazione per  le  zone  interessate  dagli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma  1,  del  citato  decreto  legislativo  n.  334  del  1999,  ad integrazione  dei  requisiti  minimi  di  sicurezza  stabiliti con il decreto  adottato  ai  sensi  dell'articolo 14, comma 1, dello stesso decreto  legislativo n. 334 del 1999. Dette linee guida tengono conto della  necessita' di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti   e   le  zone  residenziali,  gli  edifici  e  le  zone frequentate  dal  pubblico,  le  vie di trasporto principali, le aree ricreative   e   le   aree   di   particolare  interesse  naturale  o particolarmente  sensibili  dal  punto di vista naturale, nonche' tra gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del  decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n.  42,  ed individuano inoltre:
 a) gli  elementi  che  devono essere tenuti in considerazione nel quadro   conoscitivo   relativo  allo  stato  del  territorio,  delle componenti   ambientali   e   dei  beni  culturali  e  paesaggistici, interessati da potenziali scenari di incidente rilevante;
 b) i  criteri  per  l'eventuale  adozione da parte delle regioni, nell'ambito  degli  strumenti  di  governo  del territorio, di misure aggiuntive  di  sicurezza  e di tutela delle persone e dell'ambiente, anche  tramite  interventi sugli immobili e sulle aree potenzialmente interessate da scenari di danno;
 c) i   criteri   per  la  semplificazione  e  l'unificazione  dei procedimenti  di  pianificazione territoriale ed urbanistica, ai fini del  controllo  dell'urbanizzazione nelle aree a rischio di incidente rilevante.
 
 
 
 Note all'art. 23:
 - Per  il  decreto  legislativo  7 agosto 1999, n. 334,
 vedi note alle premesse.
 - Gli articoli 6, comma 2 e 5, 7, comma 1 e 2, 8, comma
 1,  11,  2, comma 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999,
 n. 334, cosi' recitano:
 «Art. 6 (Notifica). - 1. (Omissis).
 2.    La    notifica,    sottoscritta    nelle    forme
 dell'autocertificazione  con  le  modalita'  e  gli effetti
 della  legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche,
 deve contenere le seguenti informazioni:
 a) il  nome  o  la  ragione  sociale  del  gestore  e
 l'indirizzo completo dello stabilimento;
 b)   la   sede   o  il  domicilio  del  gestore,  con
 l'indirizzo completo;
 c) il  nome  o la funzione della persona responsabile
 dello  stabilimento,  se  diversa  da  quella  di  cui alla
 lettera a);
 d) le   notizie  che  consentano  di  individuare  le
 sostanze  pericolose o la categoria di sostanze pericolose,
 la loro quantita' e la loro forma fisica;
 e) l'attivita',  in corso o prevista, dell'impianto o
 del deposito;
 f) l'ambiente     immediatamente    circostante    lo
 stabilimento e, in particolare, gli elementi che potrebbero
 causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.
 3.-4. (Omissis).
 5.  Il gestore, contestualmente alla notifica di cui al
 comma 2, invia al Ministero dell'ambiente, alla regione, al
 sindaco   e   al  prefetto  competenti  per  territorio  le
 informazioni di cui all'allegato V.
 6. (Omissis).
 «Art.  7  (  Politica  di  prevenzione  degli incidenti
 rilevanti).   -   1.   Al   fine   di  promuovere  costanti
 miglioramenti   della  sicurezza  e  garantire  un  elevato
 livello  di protezione dell'uomo e dell'ambiente con mezzi,
 strutture  e  sistemi  di  gestione appropriati, il gestore
 degli  stabilimenti  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  deve
 redigere,  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore
 del presente decreto, un documento che definisce la propria
 politica   di   prevenzione   degli   incidenti  rilevanti,
 allegando   allo   stesso   il   programma   adottato   per
 l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.
 2.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore del
 presente  decreto,  i  gestori degli stabilimenti esistenti
 alla  data di entrata in vigore del presente decreto devono
 attuare  il  sistema  di  gestione  della sicurezza, previa
 consultazione  del rappresentante della sicurezza di cui al
 decreto   legislativo   n.   626  del  1994,  e  successive
 modifiche, secondo quanto previsto dall'allegato III.
 3.-5. (Omissis).».
 «Art.   8   (Rapporto  di  sicurezza).  -  1.  Per  gli
 stabilimenti  in  cui  sono presenti sostanze pericolose in
 quantita'    uguali   o   superiori   a   quelle   indicate
 nell'allegato  I,  parti  1  e  2, colonna 3, il gestore e'
 tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.
 2.-11. (Omissis).».
 «Art.  11  (Piano di emergenza interno). - 1. Per tutti
 gli  stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'art. 8 il
 gestore  e'  tenuto a predisporre, previa consultazione del
 personale  che  lavora  nello  stabilimento,  il  piano  di
 emergenza   interno  da  adottare  nello  stabilimento  nei
 seguenti termini:
 a) per  gli  stabilimenti  nuovi,  prima  di iniziare
 l'attivita';
 b) per   gli   stabilimenti   esistenti,  non  ancora
 soggetti  al decreto del Presidente della Repubblica n. 175
 del  1988,  entro  due anni dalla data di entrata in vigore
 del presente decreto;
 c) per   gli  altri  stabilimenti  preesistenti  gia'
 assoggettati  alla  disciplina  prevista  dal  decreto  del
 Presidente  della Repubblica n. 175 del 1988 entro tre mesi
 a  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del presente
 decreto.
 2.  Il piano di emergenza interno deve contenere almeno
 le  informazioni  di  cui  all'allegato  IV, punto 1, ed e'
 predisposto allo scopo di:
 a) controllare  e circoscrivere gli incidenti in modo
 da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l'uomo,
 per l'ambiente e per le cose;
 b)   mettere   in   atto  le  misure  necessarie  per
 proteggere   l'uomo   e  l'ambiente  dalle  conseguenze  di
 incidenti rilevanti;
 c) informare   adeguatamente   i   lavoratori   e  le
 autorita' locali competenti;
 d) provvedere  al  ripristino  e  al  disinquinamento
 dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
 3.   Il   piano   di   emergenza  interno  deve  essere
 riesaminato,  sperimentato  e,  se  necessario, riveduto ed
 aggiornato  dal gestore, previa consultazione del personale
 che  lavora  nello stabilimento, ad intervalli appropriati,
 e,  comunque,  non  superiori a tre anni. La revisione deve
 tenere  conto dei cambiamenti avvenuti nello stabilimento e
 nei  servizi  di  emergenza,  dei progressi tecnici e delle
 nuove  conoscenze in merito alle misure da adottare in caso
 di incidente rilevante.
 4.  Il  gestore  deve  trasmettere  al  prefetto e alla
 provincia,  entro  gli  stessi  termini  di cui al comma 1,
 tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di
 emergenza   di   cui  all'art.  20  secondo  la  rispettiva
 competenza.
 5.  Il Ministro dell'ambiente provvede, con regolamento
 da  adottarsi  ai  sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
 del  23 agosto  1988,  n.  400,  a disciplinare le forme di
 consultazione,  di  cui  ai  commi 1 e 3, del personale che
 lavora nello stabilimento.».
 - Per  l'art.  14  del  decreto  legislativo n. 334 del
 1999, vedi note all'art. 8.
 «Art.  2  (Ambito  di  applicazione).  - 1. Il presente
 decreto  si  applica agli stabilimenti in cui sono presenti
 sostanze  pericolose  in  quantita'  uguali  o  superiori a
 quelle indicate nell'allegato I.
 2.-5. (Omissis).».
 -  Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca:
 «Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai sensi
 dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».
 
 
 
 
 |  | Art. 24. 
 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 21 settembre 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
 della tutela del territorio
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
 delle finanze
 Storace, Ministro della sa-lute
 Pisanu, Ministro dell'interno
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive
 Lunardi, Ministro delle in-frastrutture
 e dei trasporti
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  | Allegato A 
 (previsto dall'art. 18, comma 1,
 che sostituisce l'allegato I
 al decreto legislativo n. 334 del 1999)
 
 ---->   Vedere Allegato da pag. 10 a pag. 17  <----
 |  |  |