Gazzetta n. 271 del 2005-11-21
DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 2005, n. 238
Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adeguamento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2004), ed in particolare l'articolo 20;
Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, recante attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente in data 9 agosto 2000, recante linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente in data 9 agosto 2000, recante individuazione delle modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2000;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 9 maggio 2001, recante requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, pubblicato nel supplemento ordinario n. 151 alla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 febbraio 2005, recante linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2005;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'interno, delle attivita' produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) lo sfruttamento, ossia l'esplorazione, l'estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I;»;
b) al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento off shore di minerali, compresi gli idrocarburi;»;
c) al comma 1, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) le discariche di rifiuti, ad eccezione degli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti le sostanze pericolose di cui all'allegato I, in particolare quando utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e termica dei minerali;»;
d) al comma 3, le parole: «e quello della sanita',» sono sostituite dalle seguenti: «, e quelli della sanita' e dell'interno,»;
e) al comma 3, le parole: «e petroliferi» sono sostituite dalle seguenti: «, petroliferi e commerciali, in cui sono presenti sostanze pericolose di cui all'articolo 2, comma 1,».



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2003/105/CE e' pubblicata in GUCE n. L
345 del 31 dicembre 2003.
- La direttiva 96/82/CE e' pubblicata in GUCE n. L 10
del 14 gennaio 1997.
- L'art. 20, della legge 18 aprile 2005, n. 62,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96,
supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 20 (Delega al Governo per la piena attuazione
della direttiva 96/82/CE, come modificata dalla direttiva
2003/105/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose). -
1. Per dare organico e corretto recepimento alla direttiva
96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose, il Governo e'
delegato ad adottare, entro il 1° luglio 2005, con le
modalita' di cui all'art. 1, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, un decreto legislativo per recepire la
direttiva 2003/105/CE del 16 dicembre 2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio, che modifica la citata direttiva
96/82/CE, nonche' per introdurre, contestualmente, le
disposizioni correttive necessarie per superare i rilievi
formulati dalla Commissione europea nell'ambito della
procedura d'infrazione 2003/2014 avviata per recepimento
non conforme della predetta direttiva 96/82/CE, apportando
a tali fini le necessarie modifiche al decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n.
228, supplemento ordinario.
- L'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334, cosi' recita:
«Art. 20 (Piano di emergenza esterno). - 1.-3.
(Omissis).
4. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce,
d'intesa con la Conferenza unificata, per le finalita' di
cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, le linee guida per
la predisposizione del piano di emergenza esterna,
provvisorio o definitivo, e per la relativa informazione
alla popolazione, ferme restando le attribuzioni delle
amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e
locali definite dalla vigente legislazione, il Dipartimento
della protezione civile verifica che l'attivazione del
piano avvenga in maniera tempestiva da parte dei soggetti
competenti qualora accada un incidente rilevante o un
evento incontrollato di natura tale che si possa
ragionevolmente prevedere che provochi un incidente
rilevante.».
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 4, del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334, cosi' come modificato dal presente
decreto cosi' recita:
«Art. 4 (Esclusioni). - 1. Sono esclusi
dall'applicazione del presente decreto:
a) gli stabilimenti, gli impianti o i depositi
militari;
b) i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti;
c) il trasporto di sostanze pericolose e il deposito
temporaneo intermedio su strada, per idrovia interna e
marittima o per via aerea;
d) il trasporto di sostanze pericolose in condotta,
comprese le stazioni di pompaggio, al di fuori degli
stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1;
e) lo sfruttamento, ossia l'esplorazione,
l'estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave
o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di
trattamento chimico o termico e del deposito ad esse
relativo che comportano l'impiego delle sostanze pericolose
di cui all'allegato I;
e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento off shore di
minerali, compresi gli idrocarburi;
f) le discariche di rifiuti, ad eccezione degli
impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i
bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti le
sostanze pericolose di cui all'allegato I, in particolare
quando utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e
termica dei minerali;
g) il trasporto di sostanze pericolose per ferrovia,
nonche' le soste tecniche temporanee intermedie,
dall'accettazione alla riconsegna delle merci e le
operazioni di composizione e scomposizione dei treni
condotte negli scali di smistamento ferroviario, ad
eccezione degli scali merci terminali di ferrovia di cui al
comma 2;
h) gli scali merci terminali di ferrovia individuati
secondo le tipologie di cui all'allegato I del decreto del
Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 1998, che svolgono
in modo non occasionale le attivita' ivi menzionate, per i
quali restano validi gli obblighi, gli adempimenti e i
termini di adeguamento di cui agli articoli 2, 3, 4 del
citato decreto 20 ottobre 1998.
2. (Omissis).
3. Nei porti industriali e petroliferi si applica la
normativa del presente decreto con gli adattamenti
richiesti dalla peculiarita' delle attivita' portuali,
definiti in un regolamento interministeriale da adottarsi
di concerto tra il Ministro dell'ambiente, quello dei
trasporti e della navigazione, e quelli alla sanita' e
dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Il regolamento dovra'
garantire livelli di sicurezza equivalenti a quelli
stabiliti, in particolare specificando le modalita' del
rapporto di sicurezza, del piano di emergenza e dei sistemi
di controllo. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento continuano ad applicarsi, per i porti
industriali, petroliferi e commerciali, in cui sono
presenti sostanze pericolose di cui all'art. 2, comma 1, le
normative vigenti in materia di rischi industriali e di
sicurezza.».



Art. 2.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, il comma 3 e' abrogato.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo n. 334 del 1999, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 5 (Obblighi generali del gestore). - 1. Il
gestore e' tenuto a prendere tutte le misure idonee a
prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le
conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto dei
principi del presente decreto e delle normative vigenti in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della
popolazione e dell'ambiente.
2. Il gestore degli stabilimenti industriali di cui
all'allegato A in cui sono presenti sostanze pericolose in
quantita' inferiori a quelle indicate nell'allegato I,
oltre a quanto previsto al comma 1, e' altresi' tenuto a
provvedere all'individuazione dei rischi di incidenti
rilevanti, integrando il documento di valutazione dei
rischi di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modifiche ed integrazioni; all'adozione
delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione,
alla formazione, all'addestramento ed all'equipaggiamento
di coloro che lavorano in situ come previsto dal decreto
del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1998.
3. (Abrogato)».



Art. 3.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «al Prefetto», sono inserite le seguenti: «; al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio»;
b) al comma 3 le parole: «, parte 1,» sono eliminate;
c) al comma 3 le parole: «dal recepimento delle relative disposizioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine stabilito dalla disciplina di recepimento delle relative disposizioni comunitarie»;
d) il comma e' sostituito dal seguente:
«4. In caso di chiusura definitiva dell'impianto o del deposito, ovvero nel caso di aumento significativo della quantita' e di modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose presenti, o di modifica dei processi che le impiegano, o di modifica dello stabilimento o dell'impianto che potrebbe costituire aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del decreto di cui all'articolo 10, nonche' di variazioni delle informazioni di cui al comma 2, il gestore aggiorna tempestivamente, nelle forme dell'autocertificazione, la notifica di cui al comma 1 e la scheda di cui all'allegato V»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il gestore, unitamente alla notifica di cui al comma 2, invia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla regione, alla provincia, al sindaco, al prefetto, al Comitato, nonche' al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, competenti per territorio, le informazioni di cui all'allegato V.»;
f) dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«6-bis. Il gestore di un nuovo stabilimento ovvero il gestore che ha realizzato modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio ovvero modifiche tali da comportare obblighi diversi per lo stabilimento stesso ai sensi del presente decreto, previo conseguimento delle previste autorizzazioni, prima dell'avvio delle attivita' ne da' comunicazione ai destinatari della notifica di cui al comma 1.».



Nota all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 6, del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334, cosi' come modificato dal presente
decreto cosi' recita:
«Art. 6 (Notifica). - 1. Il gestore degli stabilimenti
di cui all'art. 2, comma 1, oltre a quanto disposto agli
articoli 7 e 8, e' obbligato a trasmettere al Ministero
dell'ambiente, alla regione, alla provincia, al comune, al
prefetto; al Comando provinciale dei vigili del fuoco
competente per territorio; e al Comitato tecnico regionale
o interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,
di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, integrato ai sensi
dell'art. 19 e d'ora in avanti denominato Comitato, una
notifica entro i seguenti termini:
a) centottanta giorni prima dell'inizio della
costruzione, per gli stabilimenti nuovi;
b) entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per gli stabilimenti preesistenti.
2. La notifica, sottoscritta nelle forme
dell'autocertificazione con le modalita' e gli effetti
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche,
deve contenere le seguenti informazioni:
a) il nome o la ragione sociale del gestore e
l'indirizzo completo dello stabilimento;
b) la sede o il domicilio del gestore, con
l'indirizzo completo;
c) il nome o la funzione della persona responsabile
dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla
lettera a);
d) le notizie che consentano di individuare le
sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose,
la loro quantita' e la loro forma fisica;
e) l'attivita', in corso o prevista, dell'impianto o
del deposito;
f) l'ambiente immediatamente circostante lo
stabilimento e, in particolare, gli elementi che potrebbero
causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.
3. Il gestore degli stabilimenti che, per effetto di
modifiche all'allegato I, o per effetto di modifiche
tecniche disposte con il decreto di cui all'art. 15, comma
2, o per effetto di mutamento della classificazione di
sostanze pericolose rientrano nel campo di applicazione del
presente decreto deve espletare i prescritti adempimenti
entro un anno dalla data di entrata in vigore delle
suddette modifiche ovvero entro il termine stabilito dalla
disciplina di recepimento delle relative disposizioni
comunitarie.
4. In caso di chiusura definitiva dell'impianto o del
deposito, ovvero nel caso di aumento significativo della
quantita' e di modifica significativa della natura o dello
stato fisico delle sostanze pericolose presenti, o di
modifica dei processi che le impiegano, o di modifica dello
stabilimento o dell'impianto che potrebbe costituire
aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del
decreto di cui all'art. 10, nonche' di variazioni delle
informazioni di cui al comma 2, il gestore aggiorna
tempestivamente, nelle forme dell'autocertificazione, la
notifica di cui al comma 1 e la scheda di cui all'allegato
V.
5. Il gestore, unitamente alla notifica di cui al comma
2, invia al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, alla regione, alla provincia, al sindaco, al
prefetto, al Comitato, nonche' al Comando provinciale dei
Vigili del fuoco, competenti per territorio, le
informazioni di cui all'allegato V.
6. Il gestore degli stabilimenti di cui all'art. 2,
comma 1, puo' allegare alla notifica di cui al comma 2 le
certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa
vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro
eventualmente predisposto in base a regolamenti comu-nitari
volontari, come ad esempio il Regolamento (CEE) 1836/93 del
Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria
delle imprese del settore industriale a un sistema
comunitario di ecogestione e audit. e norme tecniche
internazionali.
6-bis. Il gestore di un nuovo stabilimento ovvero il
gestore che ha realizzato modifiche con aggravio del
preesistente livello di rischio ovvero modifiche tali da
comportare obblighi diversi per lo stabilimento stesso ai
sensi del presente decreto, previo conseguimento delle
previste autorizzazioni, prima dell'avvio delle attivita'
ne da' comunicazione ai destinatari della notifica di cui
al comma 1.».



Art. 4.

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene almeno i dati di cui all'allegato II ed indica, tra l'altro, il nome delle organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza contiene inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento, nonche' le informazioni che possono consentire di prendere decisioni in merito all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti gia' esistenti.»;
b) al comma 4 le parole: «nonche' della relazione prevista all'articolo 5, comma 3,» sono eliminate.



Nota all'art. 4:
- Il testo vigente dell'art. 8, del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334, cosi' come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 8 (Rapporto di sicurezza). - 1. Per gli
stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in
quantita' uguali o superiori a quelle indicate
nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore e'
tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.
2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento
previsto all'art. 7, comma 1, e' parte integrante, deve
evidenziare che:
a) e' stato adottato il sistema di gestione della
sicurezza;
b) i pericoli di incidente rilevante sono stati
individuati e sono state adottate le misure necessarie per
prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per
l'ambiente;
c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la
manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura
e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello
stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di
incidenti rilevante nello stesso, sono sufficientemente
sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di cui all'art.
14, comma 6, anche le misure complementari ivi previste;
d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni
e sono stati forniti all'autorita' competente di cui
all'art. 20 gli elementi utili per l'elaborazione del piano
d'emergenza esterno al fine di prendere le misure
necessarie in caso di incidente rilevante.
3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene
almeno i dati di cui all'allegato II ed indica, tra
l'altro, il nome delle organizzazioni partecipanti alla
stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza contiene
inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose
presenti nello stabilimento, nonche' le informazioni che
possono consentire di prendere decisioni in merito
all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione
di insediamenti attorno agli stabilimenti gia' esistenti.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente di
concerto con i Ministri dell'interno, della sanita' e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
la Conferenza Stato-regioni, sono definiti, secondo le
indicazioni dell'allegato II e tenuto conto di quanto gia'
previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni
per la redazione del rapporto di sicurezza i criteri per
l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi
tipi di incidenti, nonche' i criteri di valutazione del
rapporto medesimo; fino all'emanazione di tali decreti
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai
decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, e successive modifiche.
5.-11. (Omissis).».



Art. 5.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, i commi 3 e 4 sono abrogati.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto
legislativo n. 334 del 1999, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 9 (Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza). -
1. Chiunque intende realizzare uno degli stabilimenti di
cui all'art. 8, comma 1, prima di dare inizio alla
costruzione degli impianti, oltre a tutte le autorizzazioni
previste dalla legislazione vigente, deve ottenere il nulla
osta di fattibilita' di cui all'art. 21, comma 3; a tal
fine, fa pervenire all'autorita' di cui all'art. 21, comma
1, un rapporto preliminare di sicurezza. La concessione
edilizia non puo' essere rilasciata in mancanza del nulla
osta di fattibilita'.
2. Prima di dare inizio all'attivita', il gestore, al
fine di ottenere il parere tecnico conclusivo, presenta
all'autorita' di cui all'art. 21, comma 1, il rapporto di
sicurezza, integrando eventualmente quello preliminare.
3.-4. (Abrogati).».



Art. 6.

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai commi 1, alinea, 3 e 5, dopo le parole: «personale che lavora nello stabilimento,» sono inserite le seguenti: «ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine,».



Nota all'art. 6:
- Il testo vigente dell'art. 11, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 11 (Piano di emergenza interno). - 1. Per tutti
gli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'art. 8, il
gestore e' tenuto a predisporre, previa consultazione del
personale che lavora nello stabilimento ivi compreso il
personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, il
piano di emergenza interno da adottare nello stabilimento
nei seguenti termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, prima di iniziare
l'attivita';
b) per gli stabilimenti esistenti, non ancora
soggetti al decreto del Presidente della Repubblica n. 175
del 1988, entro due anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
c) per gli altri stabilimenti preesistenti gia'
assoggettati alla disciplina prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 entro tre mesi
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Il piano di emergenza interno deve contenere almeno
le informazioni di cui all'allegato IV, punto 1, ed e'
predisposto allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo
da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l'uomo,
per l'ambiente e per le cose;
b) mettere in atto le misure necessarie per
proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di
incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e le
autorita' locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento
dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
3. Il piano di emergenza interno deve essere
riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed
aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale
che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di
imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli
appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La
revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti nello
stabilimento e nei servizi di emergenza, dei progressi
tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da
adottare in caso di incidente rilevante.
4. Il gestore deve trasmettere al prefetto e alla
provincia, entro gli stessi termini di cui al comma 1,
tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di
emergenza di cui all'art. 20 secondo la rispettiva
competenza.
5. Il Ministro dell'ambiente provvede, con regolamento
da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
del 23 agosto 1988, n. 400, a disciplinare le forme di
consultazione, di cui ai commi 1 e 3, del personale che
lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di
imprese subappaltatrici a lungo termine.».



Art. 7.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In attesa di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti la regione interessata e il Comitato, in base alle informazioni ricevute dai gestori a norma dell'articolo 6 e dell'articolo 8, individua gli stabilimenti tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, per i quali la probabilita' o la possibilita' o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi.»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono:
a) scambiarsi le informazioni necessarie per consentire di riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della natura e dell'entita' del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza, i piani di emergenza interni e la diffusione delle informazioni alla popolazione;
b) cooperare nella trasmissione delle informazioni all'autorita' competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni.
2-ter. Il Comitato, in attesa dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, accerta che:
a) avvenga lo scambio, fra i gestori, delle informazioni di cui al comma 2-bis, lettera a);
b) i gestori cooperino nella trasmissione delle informazioni di cui al comma 2-bis, lettera b).».



Nota all'art. 7:
- Il testo vigente dell'art. 12, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 12 (Effetto domino). - 1. In attesa di quanto
previsto dall'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentiti la regione interessata e il Comitato,
in base alle informazioni ricevute dai gestori a norma
dell'art. 6 e dell'art. 8, individua gli stabilimenti tra
quelli di cui all'art. 2, comma 1, per i quali la
probabilita' o la possibilita' o le conseguenze di un
incidente rilevante possono essere maggiori a causa del
luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e
dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi.
2. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1
devono trasmettere al prefetto e alla provincia entro
quattro mesi dall'individuazione del possibile effetto
domino, le informazioni necessarie per gli adempimenti di
competenza di cui all'art. 20.
2-bis. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1
devono:
a) scambiarsi le informazioni necessarie per
consentire di riesaminare e, eventualmente, modificare, in
considerazione della natura e dell'entita' del pericolo
globale di incidente rilevante, i rispettivi sistemi di
gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza, i piani
di emergenza interni e la diffusione delle informazioni
alla popolazione;
b) cooperare nella trasmissione delle informazioni
all'autorita' competente per la predisposizione dei piani
di emergenza esterni.
2-ter. Il Comitato, in attesa dell'attuazione di quanto
previsto dall'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, accerta che:
a) avvenga lo scambio, tra i gestori, delle
informazioni di cui al comma 2-bis, lettera a);
b) i gestori cooperino nella trasmissione delle
informazioni di cui al comma 2-bis, lettera b).».
Nota all'art. 8
- Il testo vigente dell'art. 14, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 14 (Assetto del territorio e controllo
dell'urbanizzazione). 1. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei
lavori pubblici, d'intesa con i Ministri dell'interno,
dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con la Conferenza Stato-regioni,
stabilisce, per le zone interessate da stabilimenti a
rischio di incidente rilevante che rientrano nel campo di
applicazione del presente decreto, requisiti minimi di
sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con
riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli che
tengano conto della necessita' di mantenere le opportune
distanze tra stabilimenti e zone residenziali nonche' degli
obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di
limitarne le conseguenze, per:
a) insediamenti di stabilimenti nuovi;
b) modifiche degli stabilimenti di cui all'art. 10,
comma 1;
c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli
stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di
comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone
residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o
l'infrastruttura possono aggravare il rischio o le
conseguenze di un incidente rilevante.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1,
all'emanazione del decreto provvede, entro i successivi tre
mesi, il Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Entro tre mesi dall'adozione del decreto di cui al
comma 1 o di quello di cui al comma 2, gli enti
territoriali apportano, ove necessario, le varianti ai
piani territoriali di coordinamento provinciale e agli
strumenti urbanistici. La variante e' approvata in base
alle procedure individuate dall'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447.
Trascorso il termine di cui sopra senza che sia stata
adottata la variante, la concessione o l'autorizzazione per
gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono
rilasciate qualora il progetto sia conforme ai requisiti di
sicurezza previsti dai decreti di cui al comma 1 o al comma
2, previo parere tecnico dell'autorita' competente di cui
all'art. 21, comma 1, sui rischi connessi alla presenza
dello stabilimento, basato sullo studio del caso specifico
o su criteri generali.
4. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 senza che
siano stati adottati i provvedimenti ivi previsti, la
concessione o l'autorizzazione per gli interventi di cui al
comma 1, lettere a), b) e c), sono rilasciate, previa
valutazione favorevole dell'autorita' competente di cui
all'art. 21, comma 1, in ordine alla compatibilita' della
localizzazione degli interventi con le esigenze di
sicurezza.
5. Sono fatte salve le concessioni edilizie gia'
rilasciate alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5-bis. Nelle zone interessate dagli stabilimenti di cui
all'art. 2, comma 1, gli enti territoriali tengono conto,
nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione
dell'assetto del territorio, della necessita' di prevedere
e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le
zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal
pubblico, le vie di trasporto principali, le aree
ricreative e le aree di particolare interesse naturale o
particolarmente sensibili dal punto di vista naturale,
nonche' tra gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le
aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
6. In caso di stabilimenti esistenti ubicati vicino a
zone residenziali, ad edifici e zone frequentate dal
pubblico, a vie di trasporto principali, ad aree ricreative
e ad aree di particolare interesse naturale o
particolarmente sensibili dal punto di vista naturale il
gestore deve, altresi', adottare misure tecniche
complementari per contenere i rischi per le persone e per
l'ambiente, utilizzando le migliori tecniche disponibili. A
tal fine il comune invita il gestore di tali stabilimenti a
trasmettere, entro tre mesi, all'autorita' competente di
cui all'art. 21, comma 1, le misure che intende adottare;
tali misure vengono esaminate dalla stessa autorita'
nell'ambito dell'istruttoria di cui all'art. 21.».



Art. 8.

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e' sostituita dalla seguente:
«(Assetto del territorio e controllo dell'urbaniz-zazione)»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Nelle zone interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, gli enti territoriali tengono conto, nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio, della necessita' di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, nonche' tra gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;
c) al comma 6 le parole da: «vicino a zone» fino a: «interesse naturale» sono sostituite dalle seguenti: «vicino a zone residenziali, ad edifici e zone frequentate dal pubblico, a vie di trasporto principali, ad aree ricreative e ad aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale».
Art. 9.

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «del commercio e dell'artigianato,» sono inserite le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata,»;
b) al comma 3, dopo la lettera c) e' aggiunta, in fine, la seguente:
«c-bis) comunica alta Commissione europea il nome e la ragione sociale del gestore, l'indirizzo degli stabilimenti soggetti all'articolo 2, comma 1, nonche' informazioni sulle attivita' dei suddetti stabilimenti.».



Nota all'art. 9:
- Il testo vigente dell'art. 15 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334, cosi' come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 15 (Funzioni del Ministero dell'ambiente). - 1.
Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanita', d'intesa con
la Conferenza unificata, sono stabiliti le norme tecniche
di sicurezza per la prevenzione di rischi di incidenti
rilevanti, le modalita' con le quali il gestore deve
procedere all'individuazione di tali rischi, all'adozione
delle appropriate misure di sicurezza, all'informazione,
all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che
lavorano in situ, i criteri di valutazione dei rapporti di
sicurezza, i criteri di riferimento per l'adozione di
iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di
incidente, nonche' i criteri per l'individuazione delle
modifiche alle attivita' industriali che possono avere
implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti; fino
all'emanazione di tali decreti valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni di cui ai decreti ministeriali
emanati ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive
modifiche.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, previa
comunicazione al Ministero della sanita', al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa
con la Conferenza unificata, ogni qualvolta la nuova
direttiva preveda poteri discrezionali per il proprio
recepimento.
3. Il Ministero dell'ambiente:
a) comunica agli Stati membri relativamente agli
stabilimenti di cui all'art. 8 vicini al loro territorio
nei quali possa verificarsi un incidente rilevante con
effetti transfrontalieri tutte le informazioni utili
perche' lo Stato membro possa applicare tutte le misure
connesse ai piani di emergenza interni ed esterni e
all'urbanizzazione;
b) informa tempestivamente la Commissione europea
sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio
nazionale e che rispondano ai criteri riportati
nell'allegato VI, parte I, e comunica, non appena
disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI,
parte II;
c) presenta alla Commissione europea una relazione
triennale secondo la procedura prevista dalla direttiva
91/692/CEE, del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la
standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni
relative all'attuazione di talune direttive concernenti
l'ambiente, per gli stabilimenti soggetti agli obblighi di
cui agli articoli 6 e 8;
c-bis) comunica alla Commissione europea il nome e la
ragione sociale del gestore, l'indirizzo degli stabilimenti
soggetti all'art. 2, comma 1, nonche' informazioni sulle
attivita' dei suddetti stabilimenti.
4.-6. (Omissis).».



Art. 10.

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dopo la lettera c) e' aggiunta, in fine, la seguente:
«c-bis) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio tutte le informazioni necessarie per le comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 3, lettere c) e c-bis), nonche' per l'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 15, comma 4, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.».



Nota all'art. 10:
- Il testo vigente dell'art. 18, comma 1, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 18 (Competenze della regione). - 1. La regione
disciplina, ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, l'esercizio delle competenze
amministrative in materia di incidenti rilevanti. A tal
fine la regione:
a) individua le autorita' competenti titolari delle
funzioni amministrative e dei provvedimenti discendenti
dall'istruttoria tecnica e stabilisce le modalita' per
l'adozione degli stessi, prevedendo la semplificazione dei
procedimenti ed il raccordo con il procedimento di
valutazione di impatto ambientale;
b) definisce le modalita' per il coordinamento dei
soggetti che procedono all'istruttoria tecnica, raccordando
le funzioni dell'ARPA con quelle del comitato tecnico
regionale di cui all'art. 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e degli altri
organismi tecnici coinvolti nell'istruttoria, nonche', nel
rispetto di quanto previsto all'art. 25, le modalita' per
l'esercizio della vigilanza e del controllo;
c) definisce le procedure per l'adozione degli
interventi di salvaguardia dell'ambiente e del territorio
in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di
incidente rilevante.
c-bis) fornisce al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio tutte le informazioni necessarie per
le comunicazioni di cui all'art. 15, comma 3, lettere c) e
c-bis), nonche' per l'aggiornamento della banca dati di cui
all'art. 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.
279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365.».



Art. 11.

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b) dopo le parole «incidenti rilevanti» sono inserite le seguenti: «, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l'organizzazione di protezione civile»;
b) al comma 3, dopo le parole: «riveduto e aggiornato» sono inserite le seguenti parole: «previa consultazione della popolazione,»;
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Le linee guida di cui al comma 4 sono aggiornate dal Dipartimento di protezione civile, d'intesa con la Conferenza unificata, ad intervalli appropriati comunque non superiori a cinque anni. L'aggiornamento deve tenere conto dei cambiamenti normativi e delle esigenze evidenziate dall'analisi dei piani di emergenza esterna esistenti.»;
d) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli stabilimenti di cui all'articolo 6, qualora non assoggettati a tali disposizioni a norma dell'articolo 8. Il piano di emergenza esterno e' redatto sulla scorta delle informazioni di cui al medesimo articolo 6 e all'articolo 12.»;
e) al comma 7, dopo le parole: «decreto legislativo n. 112 del 1998» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per le procedure di adozione e aggiornamento di cui ai commi 4 e 4-bis.».



Nota all'art. 11:
- Il testo vigente dell'art. 20, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 20 (Piano di emergenza esterno). - 1. (Omissis).
2. Il piano di cui al comma 1 deve essere elaborato
tenendo conto almeno delle indicazioni di cui all'allegato
IV, punto 2, ed essere elaborati allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo
da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l'uomo,
per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per
proteggere l'uomo, e l'ambiente dalle conseguenze di
incidenti rilevanti, in particolare mediante la
cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con
l'organizzazione di protezione civile;
c) informare adeguatamente la popolazione e le
autorita' locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti
al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un
incidente rilevante.
3. Il piano di cui al comma 1 deve essere riesaminato,
sperimentato e, se necessario riveduto ed aggiornato previa
consultazione della popolazione, nei limiti delle risorse
previste dalla legislazione vigente, dal prefetto ad
intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre
anni. La revisione deve tenere conto dei cambiamenti
avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei
progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle
misure da adottare in caso di incidenti rilevanti; della
revisione del piano viene data comunicazione al Ministero
dell'ambiente.
4. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce,
d'intesa con la Conferenza unificata, per le finalita' di
cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, le linee guida per
la predisposizione del piano di emergenza esterna,
provvisorio o definitivo, e per la relativa informazione
alla popolazione, ferme restando le attribuzioni delle
amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e
locali definite dalla vigente legislazione, il Dipartimento
della protezione civile verifica che l'attivazione del
piano avvenga in maniera tempestiva da parte dei soggetti
competenti qualora accada un incidente rilevante o un
evento incontrollato di natura tale che si possa
ragionevolmente prevedere che provochi un incidente
rilevante.
4-bis. Le linee guida di cui al comma 4 sono aggiornate
dal Dipartimento di protezione civile, d'intesa con la
Conferenza unificata, ad intervalli appropriati comunque
non superiori a cinque anni. L'aggiornamento deve tenere
conto dei cambiamenti normativi e delle esigenze
evidenziate dall'analisi dei piani di emergenza esterna
esistenti.
5. Per le aree ad elevata concentrazione di cui
all'art. 13, il prefetto, d'intesa con la regione e gli
enti locali interessati, redige anche il piano di emergenza
esterno dell'area interessata; fino all'emanazione del
nuovo piano di emergenza esterno vale quello gia' emanato
in precedenza.
6. Il Ministro dell'ambiente provvede a disciplinare,
con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, le forme di
consultazione della popolazione sui piani di cui al comma
1.
6-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche agli stabilimento di cui all'art. 6,
qualora non assoggettati a tali disposizioni a norma
dell'art. 8. Il piano di emergenza esterno e' redatto sulla
scorta delle informazioni di cui al medesimo art. 6 e
all'art. 12.
7. Le disposizioni del presente articolo restano in
vigore fino all'attuazione dell'art. 72 del citato decreto
legislativo n. 112 del 1998, fatta eccezione per le
procedure di adozione e aggiornamento di cui ai commi 4 e
4-bis.».



Art. 12.

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «viene eventualmente previsto» sono sostituite dalle seguenti parole: «e' previsto»;
b) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento.».



Nota all'art. 12:
- Il testo vigente dell'art. 21, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 21 (Procedura per la valutazione del rapporto di
sicurezza). - 1. Il Comitato provvede, fino all'emanazione
da parte delle regioni della specifica disciplina prevista
dall'art. 18, a svolgere le istruttorie per gli
stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di
sicurezza ai sensi dell'art. 8 e adotta altresi' il
provvedimento conclusivo.
2. Per gli stabilimenti esistenti il Comitato, ricevuto
il rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato
il rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria
competenza entro il termine di quattro mesi dall'avvio
dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari
sopralluoghi ed ispezioni, fatte salve le sospensioni
necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari,
che non possono essere comunque superiori a due mesi.
Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono indicate le
valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni
integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per
la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano
nettamente insufficienti, viene prevista la limitazione o
il divieto di esercizio.
3. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche
individuate con il decreto di cui all'art. 10, il Comitato
avvia l'istruttoria all'atto del ricevimento del rapporto
preliminare di sicurezza. Il Comitato, esaminato il
rapporto preliminare di sicurezza, effettuati i
sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il
nulla osta di fattibilita', eventualmente condizionato
ovvero, qualora l'esame del rapporto preliminare abbia
rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza,
formula la proposta di divieto di costruzione, entro
quattro mesi dal ricevimento del rapporto preliminare di
sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie
all'acquisizione di informazioni supplementari, non
superiori comunque a due mesi. A seguito del rilascio del
nulla osta di fattibilita' il gestore trasmette al Comitato
il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto
particolareggiato. Il Comitato, esaminato il rapporto
definitivo di sicurezza, esprime il parere tecnico
conclusivo entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto
di sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi ed
ispezioni. Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono
indicate le valutazioni tecniche finali, le proposte di
eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure che
il gestore intende adottare per la prevenzione e la
riduzione di incidenti rilevanti risultino nettamente
inadeguate ovvero non siano state fornite le informazioni
richieste, e' previsto il divieto di inizio di attivita'.
4. Gli atti adottati dal Comitato ai sensi dei commi 2
e 3 vengono trasmessi al Ministero dell'ambiente, al
Ministero dell'interno, alla regione, al prefetto, al
sindaco, nonche', per l'applicazione della normativa
antincendi, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco
competente per territorio.
5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a
mezzo di un tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica
prevista dal presente decreto. La partecipazione puo'
avvenire attraverso l'accesso agli atti del procedimento,
la presentazione di eventuali osservazioni scritte e
documentazioni integrative, la presenza in caso di
ispezioni o sopralluoghi nello stabilimento. Qualora
ritenuto necessario dal Comitato, il gestore puo' essere
chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato stesso.
5-bis. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono
sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni
contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente
la situazione dello stabilimento.».



Art. 13.

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate te seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «all'articolo 8, comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 8, comma 9»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le notizie di cui al comma 4 sono fornite d'ufficio, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nella forma piu' idonea, a ogni persona ed a ogni struttura frequentata dal pubblico che possono essere colpite da un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all'articolo 2. Tali notizie sono pubblicate almeno ogni cinque anni e, per gli stabilimenti di cui all'articolo 8, devono essere aggiornate dal sindaco sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 21.».



Nota all'art. 13:
- Il testo vigente dell'art. 22, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, cosi' come modificato
dal precedente decreto, cosi' recita:
«Art. 22 (Informazioni sulle misure di sicurezza). - 1.
Le informazioni e i dati relativi agli stabilimenti
raccolti dalle autorita' pubbliche in applicazione del
presente decreto possono essere utilizzati solo per gli
scopi per i quali sono stati richiesti.
2. La regione provvede affinche' il rapporto di
sicurezza di cui all'art. 8 e lo studio di sicurezza
integrato di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), numero
2), siano accessibili alla popolazione interessata. Il
gestore puo' chiedere alla regione di non diffondere le
parti del rapporto che contengono informazioni riservate di
carattere industriale, commerciale o personale o che si
riferiscono alla pubblica sicurezza o alla difesa
nazionale. In tali casi la regione mette a disposizione
della popolazione la versione del rapporto di sicurezza di
cui all'art. 8, comma 9.
3. E' vietata la diffusione dei dati e delle
informazioni riservate di cui al comma 2, da parte di
chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo
ufficio.
4. Il comune, ove e' localizzato lo stabilimento
soggetto a notifica porta tempestivamente a conoscenza
della popolazione le informazioni fornite dal gestore ai
sensi dell'art. 6, comma 5, eventualmente rese maggiormente
comprensibili, fermo restando che tali informazioni
dovranno includere almeno i contenuti minimi riportati
nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda informativa
di cui all'allegato V.
5. Le notizie di cui al comma 4 sono fornite d'ufficio,
nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, nella forma piu' idonea, a
ogni persona ed a ogni struttura frequentata dal pubblico
che possono essere colpite da un incidente rilevante
verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all'art. 2.
Tali notizie sono pubblicate almeno ogni cinque anni e, per
gli stabilimenti di cui all'art. 8, devono essere
aggiornate dal sindaco sulla base dei provvedimenti di cui
all'art. 21.
6. Le informazioni sulle misure di sicurezza da
adottare e sulle norme di comportamento da osservare in
caso di incidente sono comunque fornite dal comune alle
persone che possono essere coinvolte in caso di incidente
rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti soggetti
al presente decreto. Tali informazioni sono riesaminate
ogni tre anni e, se del caso, ridiffuse e aggiornate almeno
ogni volta che intervenga una modifica in conformita'
all'art. 10. Esse devono essere permanentemente a
disposizione del pubblico. L'intervallo massimo di
ridiffusione delle informazioni alla popolazione non puo',
in nessun caso, essere superiore a cinque anni.».



Art. 14.

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Il personale che effettua il sopralluogo puo' accedere a qualsiasi settore degli stabilimenti, richiedere i documenti ritenuti necessari e quelli indispensabili per la relazione di fine sopralluogo.».



Nota all'art. 14:
- Il testo vigente dell'art. 24, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 24 (Accadimento di incidente rilevante). - 1. Al
verificarsi di un incidente rilevante, il gestore e' tenuto
a:
a) adottare le misure previste dal piano di emergenza
di cui all'art. 11;
b) informare il prefetto, il sindaco, il comando
provinciale dei Vigili del fuoco il presidente della Giunta
regionale e il presidente dell'amministrazione provinciale
comunicando, non appena ne venga a conoscenza:
1) le circostanze dell'incidente;
2) le sostanze pericolose presenti;
3) i dati disponibili per valutare le conseguenze
dell'incidente per l'uomo e per l'ambiente;
4) le misure di emergenza adottate;
5) le informazioni su sulle misure previste per
limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine
ed evitare che esso si riproduca;
c) aggiornare le informazioni fornite, qualora da
indagini piu' approfondite emergessero nuovi elementi che
modificano le precedenti informazioni o le conclusioni
tratte.
2. Il prefetto informa immediatamente i Ministri
dell'ambiente, dell'interno e il Dipartimento della
protezione civile nonche' i prefetti delle province
limitrofe che potrebbero essere interessate dagli effetti
dell'evento e dispone per l'attuazione del piano di
emergenza esterna; le spese relative agli interventi
effettuati sono poste a carico del gestore, anche in via di
rivalsa, e sono fatte salve le misure assicurative
stipulate.
3. Il Ministro dell'ambiente, non appena possibile,
predispone un sopralluogo ai fini della comunicazione alla
Commissione europea delle informazioni di cui all'art. 15,
comma 3, lettera b).
3-bis. Il personale che effettua il sopralluogo puo'
accedere a qualsiasi settore degli stabilimenti, richiedere
i documenti ritenuti necessari e quelli indispensabili per
la relazione di fine sopralluogo.».



Art. 15.

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire che il gestore possa comprovare di:
a) aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attivita' esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
b) disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito;
c) non avere modificato la situazione dello stabilimento rispetto ai dati e alle informazioni contenuti nell'ultimo rapporto di sicurezza presentato.».



Nota all'art. 15:
- Il testo vigente dell'art. 25, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 25 (Misure di controllo). - 1. Le misure di
controllo, effettuate ai fini dell'applicazione del
presente decreto, sulla base delle disponibilita'
finanziarie previste dalla legislazione vigente, oltre a
quelle espletate nell'ambito delle procedure di cui
all'art. 21, consistono in verifiche ispettive al fine di
accertare adeguatezza della politica di prevenzione degli
incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei
relativi sistemi di gestione della sicurezza.
1-bis. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono
svolte al fine di consentire un esame pianificato e
sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di
gestione applicati nello stabilimento, per garantire che il
gestore possa comprovare di:
a) aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle
attivita' esercitate nello stabilimento, per prevenire
qualsiasi incidente rilevante;
b) disporre di mezzi sufficienti a limitare le
conseguenze di incidenti rilevanti all'interno ed
all'esterno del sito;
c) non avere modificato la situazione dello
stabilimento rispetto ai dati e alle informazioni contenuti
nell'ultimo rapporto di sicurezza presentato.
2. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono
effettuate, sulla base delle disponibilita' finanziarie
previste dalla legislazione vigente, dalla regione; in
attesa dell'attuazione del procedimento previsto dall'art.
72 del decreto legislativo n. 112 del 1998, quelle relative
agli stabilimenti di cui all'art. 8 sono disposte ai sensi
del decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio
1998.
3. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte
sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno,
della sanita' e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e sono effettuate indipendentemente di
ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e
devono essere concepite in modo da consentire un esame
pianificato e sistematico dei sistemi tecnici,
organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento.
4. Il sistema delle misure di controllo di cui al
presente articolo comporta che:
a) tutti gli stabilimenti sono sottoposti a un
programma di controllo con una periodicita' stabilita in
base a una valutazione sistematica dei pericoli associati
agli incidenti rilevanti in uno specifico stabilimento e
almeno annualmente per gli stabilimenti soggetti alla
presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8;
b) dopo ogni controllo deve essere redatta una
relazione e data notizia al Ministero dell'ambiente;
c) i risultati dei controlli possono essere valutati
in collaborazione con la direzione dello stabilimento entro
un termine stabilito dall'autorita' di controllo.
5. Il personale che effettua il controllo puo' chiedere
al gestore tutte le informazioni supplementari che servono
per effettuare un'adeguata valutazione della possibilita'
di incidenti rilevanti, per stabilire le probabilita' o
l'entita' dell'aggravarsi delle conseguenze di un incidente
rilevante, anche al fine della predisposizione del piano di
emergenza esterno.
6. Fermo restando le misure di controllo di cui al
comma 1, il Ministero dell'ambiente puo' disporre ispezioni
negli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1, ai sensi del
citato decreto 5 novembre 1997, usufruendo delle
disponibilita' finanziarie previste dalla legislazione
vigente.».



Art. 16.

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 3 e 4, dopo le parole «nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorita' competente» sono inserite le seguenti: «, anche a seguito di controlli ai sensi dell'articolo 25,»;
b) al comma 7, le parole: «all'articolo 5, comma 3,» sono eliminate;
c) al comma 7, le parole: «all'articolo 14, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 14, comma 6».



Nota all'art. 16:
- Il testo vigente dell'art. 27, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 27 (Sanzioni). - 1. Il gestore che omette di
presentare la notifica di cui all'art. 6, comma 1, o il
rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 o di redigere il
documento di cui all'art. 7 entro i termini previsti, e'
punito con l'arresto fino a un anno.
2. Il gestore che omette di presentare la scheda
informativa di cui all'art. 6, comma 5, e' punito con
l'arresto fino a tre mesi.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il
gestore che non pone in essere le prescrizioni indicate nel
rapporto di sicurezza o nelle eventuali misure integrative
prescritte dall'autorita' competente, anche a seguito di
controlli ai sensi dell'art. 25, o che non adempie agli
obblighi previsti dall'art. 24, comma 1, per il caso di
accadimento di incidente rilevante, e' punito con l'arresto
da sei mesi a tre anni.
4. Fatti salvi i casi di responsabilita' penale,
qualora si accerti che non sia stato presentato il rapporto
di sicurezza o che non siano rispettate le misure di
sicurezza previste nel rapporto o nelle eventuali misure
integrative prescritte dall'autorita' competente, anche a
seguito di controlli ai sensi dell'art. 25, l'autorita'
preposta al controllo diffida il gestore ad adottare le
necessarie misure, dandogli un termine non superiore a
sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati,
comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza e'
ordinata la sospensione dell'attivita' per il tempo
necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni
indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei
mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di sospensione,
continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate
l'autorita' preposta al controllo ordina la chiusura dello
stabilimento o, ove possibile, di un singolo impianto di
una parte di esso.
5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il
gestore che non attua il sistema di gestione di cui
all'art. 7, comma 2, e' punito con l'arresto da tre mesi ad
un anno.
6. Il gestore che non aggiorna, in conformita' all'art.
10, il rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 o il
documento di cui all'art. 7, comma 1, e' punito con
l'arresto fino a tre mesi.
7. Il gestore che non effettua tali adempimenti di cui
all'art. 11, all'art. 12, comma 2, e all'art. 14, comma 6,
e' tenuto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta
milioni.
8. Alla violazione di cui all'art. 22, comma 3, si
applica la pena prevista all'art. 623 del codice penale.».



Art. 17.

1. L'allegato B al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e' abrogato
Art. 18.

1. L'allegato I al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e' sostituito dall'allegato A al presente decreto.
Art. 19.

1. All'allegato II del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, il punto IV B e' sostituito dal seguente:
«B. Valutazione dell'ampiezza e della gravita' delle conseguenze degli incidenti rilevanti identificati, nonche' piante, immagini o adeguata cartografia delle zone suscettibili di essere colpite da siffatti incidenti derivanti dallo stabilimento.».



Nota all'art. 19:
- Il testo vigente dell'allegato II, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:

«Allegato II

Dati e informazioni minime che devono figurare nel rapporto
di sicurezza di cui all'art. 8

I. Informazioni sul sistema di gestione e
sull'organizzazione dello stabilimento in relazione alla
prevenzione degli incidenti rilevanti.

Queste informazioni devono tener conto degli elementi
di cui all'allegato III.

II. Descrizione dell'ambiente circostante lo stabilimento.

A. Descrizione del sito e del relativo ambiente, in
particolare posizione geografica, dati meteorologici.
Geologici, idrografici e, se del caso, la sua storia.
B. Identificazione degli impianti e di altre attivita'
dello stabilimento che potrebbero presentare un rischio di
incidente rilevante.
C. Descrizione delle zone in cui puo' verificarsi un
incidente rilevante.

III. Descrizione dell'impianto.

A. Descrizione delle principali attivita' e produzioni
delle parti dello stabilimento importanti dal punto di
vista della sicurezza, delle fonti di rischio di incidenti
rilevanti e delle condizioni in cui tale incidente
rilevante potrebbe prodursi, corredata di una descrizione
delle misure preventive previste.
B. Descrizione dei processi, in particolare delle
modalita' operative.
C. Descrizione delle sostanze pericolose:
1) l'inventario delle sostanze pericolose, che
include:
- identificazione delle sostanze pericolose:
denominazione chimica, numero CAS, denominazione secondo la
nomenclatura dell'IUPAC;
- quantita' massima di sostanze pericolose
effettivamente presente o possibile;
2) caratteristiche fisiche, chimiche, tossicologiche
e indicazione dei pericoli, sia immediati che differiti,
per l'uomo o l'ambiente;
3) proprieta' fisiche o chimiche in condizioni
normali di utilizzo o in condizioni anomale prevedibili.

IV. Identificazione e analisi dei rischi di incidenti e
metodi di prevenzione.

A. Descrizione dettagliata dei possibili sviluppi di
eventuali incidenti rilevanti e delle loro probabilita' o
delle condizioni in cui possono prodursi, corredata di una
sintesi degli eventi che possono svolgere un ruolo nel
determinare tali sviluppi, con cause interne o esterne
all'impianto;
B. Valutazione dell'ampiezza e della gravita' delle
conseguenze degli incendi rilevanti identificati, nonche'
piante, immagini o adeguata cartografia delle zone
suscettibili di essere colpite da siffatti incidenti
derivanti dallo stabilimento.
C. Descrizione dei parametri tecnici e delle
attrezzature utilizzate per garantire la sicurezza degli
impianti.

V. Misure di protezione e di intervento per limitare le
conseguenze di un incidente.

A. Descrizione dei dispositivi installati per limitare
le conseguenze di un incidente rilevante.
B. Organizzazione della procedura di allarme e di
intervento.
C. Descrizione dei mezzi, interni o esterni, che
possono essere mobilitati.
D. Sintesi degli elementi di cui alle lettere A, B e C
necessari per l'elaborazione del piano di emergenza interno
previsto all'art. 11.».



Art. 20.

1. All'allegato III al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il punto i) della lettera c) e' sostituito dal seguente:
«i) organizzazione e personale: ruoli e responsabilita' del personale addetto alla gestione dei rischi di incidente rilevante ad ogni livello dell'organizzazione. Identificazione delle necessita' in materia di formazione del personale e relativa attuazione; coinvolgimento dei dipendenti e del personale di imprese subappaltatrici che lavorano nello stabilimento;»;
b) il punto v) della lettera c) e' sostituito dal seguente:
«v) pianificazione di emergenza: adozione e attuazione delle procedure per identificare le prevedibili situazioni di emergenza tramite un'analisi sistematica, per elaborare, sperimentare e riesaminare i piani di emergenza in modo da far fronte a tali situazioni di emergenza, e per impartire una formazione specifica al personale interessato. Tale formazione riguarda tutto il personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici;».



Nota all'art. 20:
- Il testo vigente dell'allegato III, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:

«Allegato III

Principi previsti all'art. 7 e informazioni di cui all'art.
8, relativi al sistema di gestione e all'organizzazione
dello stabilimento ai fini della prevenzione degli
incidenti rilevanti.

Ai fini dell'attuazione della politica di prevenzione
degli incidenti rilevanti e del sistema di gestione della
sicurezza elaborati dal gestore, si tiene conto dei
seguenti elementi. Le disposizioni enunciate nel documento
di cui all'art. 7 dovrebbero essere proporzionate ai
pericoli di incidenti rilevanti presentati dallo
stabilimento:
a) la politica di prevenzione degli incidenti
rilevanti dovra' essere definita per iscritto e includere
gli obiettivi generali e i principi di intervento del
gestore in merito al rispetto del controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti;
b) il sistema di gestione della sicurezza dovra'
integrare la parte del sistema di gestione generale che
comprende struttura organizzativa, responsabilita', prassi,
procedure, procedimenti e risorse per la determinazione e
l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti
rilevanti;
c) il sistema di gestione della sicurezza si fa
carico delle seguenti gestioni:
i) organizzazione e personale: ruoli e
responsabilita' del personale addetto alla gestione dei
rischi di incidente rilevante ad ogni livello
dell'organizzazione. Identificazione delle necessita' in
materia di formazione del personale e relativa attuazione;
coinvolgimento dei dipendenti e del personale di imprese
subappaltatrici che lavorano nello stabilimento;
ii) identificazione e valutazione dei pericoli
rilevanti: adozione e applicazione di procedure per
l'identificazione sistematica dei pericoli rilevanti
derivanti dall'attivita' normale o anomala e valutazione
della relativa probabilita' e gravita';
iii) controllo operativo: adozione e applicazione di
procedure e istruzioni per l'esercizio in condizioni di
sicurezza, inclusa la manutenzione dell'impianto, dei
processi, delle apparecchiature e le fermate temporanee;
iv) gestione delle modifiche: adozione e applicazione
di procedure per la programmazione di modifiche da
apportare agli impianti o depositi esistenti o per la
progettazione di nuovi impianti: processi o depositi;
v) pianificazione di emergenza: adozione e attuazione
delle procedure per identificare le prevedibili situazioni
di emergenza tramite un'analisi sistematica, per elaborare,
sperimentare e riesaminare i piani di emergenza in modo da
far fronte a tali situazioni di emergenza, e per impartire
una formazione specifica al personale interessato. Tale
formazione riguarda tutto il personale che lavora nello
stabilimento, compreso il personale interessato di imprese
subappaltatrici;
vi) controllo delle prestazioni: adozione e
applicazione di procedure per la valutazione costante
dell'osservanza degli obiettivi fissati dalla politica di
prevenzione degli incidenti rilevanti e dal sistema di
gestione della sicurezza adottati dal gestore e per la
sorveglianza e l'adozione di azioni correttive in caso di
inosservanza. Le procedure dovranno inglobare il sistema di
notifica del gestore in caso di incidenti rilevanti
verificatisi o di quelli evitati per poco, soprattutto se
dovuti a carenze delle misure di protezione, la loro
analisi e azioni conseguenti intraprese sulla base
dell'esperienza acquisita;
vii) controllo e revisione: adozione e applicazione
di procedure relative alla valutazione periodica
sistematica della politica di prevenzione degli incidenti
rilevanti e all'efficacia e all'adeguatezza del sistema di
gestione della sicurezza. Revisione documentata, e relativo
aggiornamento, dell'efficacia della politica in questione e
del sistema di gestione della sicurezza da parte della
direzione.».



Art. 21.

1. All'allegato V al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla sezione 1 le parole: «La Societa' ha presentato la relazione di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo» sono eliminate;
b) alla sezione 2, la parola: «fabbricante.» e' sostituita dalla seguente: «gestore.»;
c) alla sezione 2, dopo il primo paragrafo e' aggiunto il seguente: «Riportare le autorizzazioni e le certificazioni adottate in campo ambientale dallo stabilimento»;
d) alla sezione 3, e' aggiunto il seguente trattino:
«- riportare una cartografia, in formato A3 secondo una adeguata scala, che metta in rilievo i confini dello stabilimento e delle principali aree produttive, logistiche e amministrative»;
e) alla sezione 4 le parole: «Sostanze e preparati soggetti al decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988» sono sostituite dalle seguenti: «Sostanze e preparati soggetti al decreto legislativo n. 334/1999»;
f) alla sezione 4, prima della colonna: «Nome comune o generico» e' inserita la seguente: «Numero CAS o altro indice identificativo della sostanza/ preparato»;
g) alta sezione 7 le parole da: «Le informazioni debbono ...» a: «... desunte dal Rapporto di sicurezza)» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni debbono fare esplicito riferimento ai Piani di emergenza interni di cui all'articolo 11 e ai Piani di emergenza esterni di cui all'articolo 20 del presente decreto. Qualora i Piani di emergenza esterni non siano stati predisposti, il gestore dovra' riportare le informazioni desunte dal Rapporto di sicurezza, ovvero dalla pianificazione di emergenza di cui all'allegato III, lettera c), punto v)»;
h) alla sezione 9, il titolo e' sostituito dal seguente: «Informazioni per le autorita' competenti sugli scenari incidentali con impatto all'esterno dello stabilimento (fare riferimento alle zone individuate nel Piano di emergenza esterno. Quando il PEE non e' stato predisposto o non e' previsto dalla normativa vigente, il gestore fa riferimento al RdS o all'analisi dei rischi).».



Nota all'art. 21:
- Il testo vigente dell'allegato V, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:

«Allegato V

Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante
per i cittadini ed i lavoratori

----> Vedere Allegato da pag. 25 a pag. 31 <----



Art. 22.

1. All'allegato VII al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, le parole: «comma 11» sono costituite dalle seguenti: «comma 10».



Nota all'art. 22:
- Il testo vigente del titolo dell'allegato VII al
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, cosi' come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Criteri armonizzati relativi alla limitazione delle
informazioni richieste di cui all'art. 8, comma 10».



Art. 23.

1. I gestori degli stabilimenti che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assoggettati alle disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 334 del 1999»:
a) inviano la notifica di cui all'articolo 6, comma 2, e la scheda di informazione di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 334 del 1999, nei modi ed ai soggetti indicati allo stesso articolo 6, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) redigono il documento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999 tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) attuano il Sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 1999 tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei modi di cui al suddetto articolo 7, comma 2;
d) inviano il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999 tempestivamente e, in ogni caso, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
e) predispongono il Piano di emergenza interno di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 334 del 1999 nei modi stabiliti allo stesso articolo 11 tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
f) trasmettono le informazioni di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 1999 nei modi stabiliti dallo stesso articolo 11, tempestivamente e, in ogni caso, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti individuati dallo stesso comma 4, nonche' al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente del territorio.
2. Per le finalita' di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 334 del 1999, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'interno, della salute, delle attivita' produttive e per i beni e le attivita' culturali, previa espressa intesa con la Conferenza unificata, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate linee guida in materia di assetto del territorio, per la formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e delle relative procedure di attuazione per le zone interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 334 del 1999, ad integrazione dei requisiti minimi di sicurezza stabiliti con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 334 del 1999. Dette linee guida tengono conto della necessita' di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, nonche' tra gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed individuano inoltre:
a) gli elementi che devono essere tenuti in considerazione nel quadro conoscitivo relativo allo stato del territorio, delle componenti ambientali e dei beni culturali e paesaggistici, interessati da potenziali scenari di incidente rilevante;
b) i criteri per l'eventuale adozione da parte delle regioni, nell'ambito degli strumenti di governo del territorio, di misure aggiuntive di sicurezza e di tutela delle persone e dell'ambiente, anche tramite interventi sugli immobili e sulle aree potenzialmente interessate da scenari di danno;
c) i criteri per la semplificazione e l'unificazione dei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai fini del controllo dell'urbanizzazione nelle aree a rischio di incidente rilevante.



Note all'art. 23:
- Per il decreto legislativo 7 agosto 1999, n. 334,
vedi note alle premesse.
- Gli articoli 6, comma 2 e 5, 7, comma 1 e 2, 8, comma
1, 11, 2, comma 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334, cosi' recitano:
«Art. 6 (Notifica). - 1. (Omissis).
2. La notifica, sottoscritta nelle forme
dell'autocertificazione con le modalita' e gli effetti
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche,
deve contenere le seguenti informazioni:
a) il nome o la ragione sociale del gestore e
l'indirizzo completo dello stabilimento;
b) la sede o il domicilio del gestore, con
l'indirizzo completo;
c) il nome o la funzione della persona responsabile
dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla
lettera a);
d) le notizie che consentano di individuare le
sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose,
la loro quantita' e la loro forma fisica;
e) l'attivita', in corso o prevista, dell'impianto o
del deposito;
f) l'ambiente immediatamente circostante lo
stabilimento e, in particolare, gli elementi che potrebbero
causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.
3.-4. (Omissis).
5. Il gestore, contestualmente alla notifica di cui al
comma 2, invia al Ministero dell'ambiente, alla regione, al
sindaco e al prefetto competenti per territorio le
informazioni di cui all'allegato V.
6. (Omissis).
«Art. 7 ( Politica di prevenzione degli incidenti
rilevanti). - 1. Al fine di promuovere costanti
miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato
livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente con mezzi,
strutture e sistemi di gestione appropriati, il gestore
degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1, deve
redigere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, un documento che definisce la propria
politica di prevenzione degli incidenti rilevanti,
allegando allo stesso il programma adottato per
l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i gestori degli stabilimenti esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto devono
attuare il sistema di gestione della sicurezza, previa
consultazione del rappresentante della sicurezza di cui al
decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive
modifiche, secondo quanto previsto dall'allegato III.
3.-5. (Omissis).».
«Art. 8 (Rapporto di sicurezza). - 1. Per gli
stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in
quantita' uguali o superiori a quelle indicate
nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore e'
tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.
2.-11. (Omissis).».
«Art. 11 (Piano di emergenza interno). - 1. Per tutti
gli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'art. 8 il
gestore e' tenuto a predisporre, previa consultazione del
personale che lavora nello stabilimento, il piano di
emergenza interno da adottare nello stabilimento nei
seguenti termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, prima di iniziare
l'attivita';
b) per gli stabilimenti esistenti, non ancora
soggetti al decreto del Presidente della Repubblica n. 175
del 1988, entro due anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
c) per gli altri stabilimenti preesistenti gia'
assoggettati alla disciplina prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 entro tre mesi
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Il piano di emergenza interno deve contenere almeno
le informazioni di cui all'allegato IV, punto 1, ed e'
predisposto allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo
da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l'uomo,
per l'ambiente e per le cose;
b) mettere in atto le misure necessarie per
proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di
incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e le
autorita' locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento
dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
3. Il piano di emergenza interno deve essere
riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed
aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale
che lavora nello stabilimento, ad intervalli appropriati,
e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione deve
tenere conto dei cambiamenti avvenuti nello stabilimento e
nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle
nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso
di incidente rilevante.
4. Il gestore deve trasmettere al prefetto e alla
provincia, entro gli stessi termini di cui al comma 1,
tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di
emergenza di cui all'art. 20 secondo la rispettiva
competenza.
5. Il Ministro dell'ambiente provvede, con regolamento
da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
del 23 agosto 1988, n. 400, a disciplinare le forme di
consultazione, di cui ai commi 1 e 3, del personale che
lavora nello stabilimento.».
- Per l'art. 14 del decreto legislativo n. 334 del
1999, vedi note all'art. 8.
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
decreto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti
sostanze pericolose in quantita' uguali o superiori a
quelle indicate nell'allegato I.
2.-5. (Omissis).».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca:
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».



Art. 24.

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 settembre 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Storace, Ministro della sa-lute
Pisanu, Ministro dell'interno
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Lunardi, Ministro delle in-frastrutture
e dei trasporti
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato A

(previsto dall'art. 18, comma 1,
che sostituisce l'allegato I
al decreto legislativo n. 334 del 1999)

----> Vedere Allegato da pag. 10 a pag. 17 <----