Gazzetta n. 270 del 2005-11-19 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Pecorino Romano» |
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Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Pecorino Romano», registrata con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del reg. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio «Pecorino Romano» con sede in Macomer (Nuoro) - Corso Umberto I, n. 226, incaricato con decreto ministeriale 24 aprile 2002, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, successivamente prorogato con decreto ministeriale 13 aprile 2005. Considerato che il Consorzio di cui sopra e' l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi del gia' citato art. 14; L'istanza di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Pecorino Romano», riguarda in particolare la designazione e presentazione del prodotto all'atto della sua immissione al consumo. Considerato che le modifiche proposte forniscono al consumatore una migliore informazione circa la provenienza del prodotto; Considerato altresi' che l'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la possibilita', da parte degli Stati Membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate; Il Ministero delle politiche agricole e forestali, in attesa che la regione Lazio, la regione Sardegna e la regione Toscana esprimano i propri motivati pareri circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione delle modifiche del disciplinare di produzione della DOP «Pecorino Romano». Considerato che l'attuale disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Pecorino Romano» e' formato dall'insieme della documentazione trasmessa alla Commissione europea per la registrazione della denominazione; Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea. Proposta di modifica della DOP «Pecorino Romano» Le forme di Pecorino Romano sono sottoposte alla marchiatura all'origine su tutto lo scalzo mediante apposita matrice. La matrice imprime sulla forma la denominazione «Pecorino Romano» ed il logo costitutivo, la sigla della provincia di provenienza, il codice del caseificio produttore, il mese e l'anno di produzione. Il logo e' costituito da un rombo con angoli arrotondati contenente la testa stilizzata di una pecora e con sotto la dicitura della denominazione «Pecorino Romano». Alla denominazione «Pecorino Romano» puo' essere aggiunta nella matrice entro il perimetro del casello identificativo della ditta e della provincia di appartenenza, l'indicazione «Lazio» o «Sardegna» o «Grosseto», a condizione che l'intero ciclo produttivo si compia nel territorio geografico indicato. E' consentito l'utilizzo di un logo aggiuntivo regionale da apporre insieme al logo della denominazione nelle etichette da applicare sul piatto della forma se l'intero ciclo produttivo si compie nella regione stessa. I loghi regionali sono i seguenti.
----> Vedere immagini da pag. 16 a pag. 18 <---- |
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