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| Gazzetta n. 270 del 2005-11-19 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Proposta   di   modifica   del   disciplinare   di  produzione  della denominazione d'origine protetta «Pecorino Romano» |  | 
 |  | Il  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali ha ricevuto l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di produzione  della denominazione d'origine protetta «Pecorino Romano», registrata  con  regolamento  (CE)  n.  1107  del 12 giugno 1996, nel quadro  della  procedura  prevista  dall'art. 17 del reg. 2081/92 del Consiglio  del 14 luglio 1992, presentata dal Consorzio per la tutela del  formaggio  «Pecorino Romano» con sede in Macomer (Nuoro) - Corso Umberto  I,  n.  226,  incaricato  con decreto ministeriale 24 aprile 2002,  ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, successivamente prorogato con decreto ministeriale 13 aprile 2005. Considerato  che  il  Consorzio  di cui sopra e' l'unico soggetto legittimato  a  presentare  l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi del gia' citato art. 14;
 L'istanza  di  modifica  del disciplinare di produzione della DOP «Pecorino   Romano»,   riguarda  in  particolare  la  designazione  e presentazione del prodotto all'atto della sua immissione al consumo.
 Considerato  che  le modifiche proposte forniscono al consumatore una migliore informazione circa la provenienza del prodotto;
 Considerato altresi' che l'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92  prevede  la  possibilita',  da  parte degli Stati Membri, di chiedere   la   modifica   ai   disciplinari   di   produzione  delle denominazioni registrate;
 Il  Ministero delle politiche agricole e forestali, in attesa che la  regione Lazio, la regione Sardegna e la regione Toscana esprimano i  propri  motivati pareri circa la richiesta di modifica, ritiene di dover  procedere  alla pubblicazione delle modifiche del disciplinare di produzione della DOP «Pecorino Romano».
 Considerato   che  l'attuale  disciplinare  di  produzione  della denominazione   d'origine   protetta  «Pecorino  Romano»  e'  formato dall'insieme  della documentazione trasmessa alla Commissione europea per la registrazione della denominazione;
 Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre   1972,  n.  642  «disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali  -  Dipartimento  delle  politiche  di sviluppo - Direzione generale  per  la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre  n.  20  - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana della  presente  proposta,  dai  soggetti interessati e costituiranno oggetto  di  opportuna  valutazione  da parte del predetto Ministero, prima  della  trasmissione  della  suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.
 Proposta di modifica della DOP «Pecorino Romano»
 Le  forme  di  Pecorino  Romano  sono sottoposte alla marchiatura all'origine  su tutto lo scalzo mediante apposita matrice. La matrice imprime  sulla  forma  la  denominazione «Pecorino Romano» ed il logo costitutivo,  la  sigla della provincia di provenienza, il codice del caseificio produttore, il mese e l'anno di produzione.
 Il  logo  e'  costituito  da  un  rombo  con  angoli  arrotondati contenente  la testa stilizzata di una pecora e con sotto la dicitura della denominazione «Pecorino Romano».
 Alla  denominazione  «Pecorino Romano» puo' essere aggiunta nella matrice  entro  il perimetro del casello identificativo della ditta e della provincia di appartenenza, l'indicazione «Lazio» o «Sardegna» o «Grosseto»,  a condizione che l'intero ciclo produttivo si compia nel territorio geografico indicato.
 E'  consentito  l'utilizzo  di  un  logo  aggiuntivo regionale da apporre  insieme  al  logo  della  denominazione  nelle  etichette da applicare  sul  piatto  della  forma  se l'intero ciclo produttivo si compie nella regione stessa.
 I loghi regionali sono i seguenti.
 
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