Gazzetta n. 270 del 2005-11-19
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 2 novembre 2005
Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Protezione Ambientale Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;
Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto ministeriale del 18 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 69 del 24 marzo 2004 con il quale il laboratorio Protezione Ambientale Srl, ubicato in Alessandria, via dell'Automobile, 6/8 -Zona D3, e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;
Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 17 ottobre 2005;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;
Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 maggio 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
Si rinnova l'autorizzazione al laboratorio Protezione Ambientale Srl, ubicato in Alessandria, via dell'Automobile 6/8 - Zona D3, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.
L'autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dal 17 febbraio 2006 a condizione che il laboratorio mantenga la validita' dell'accreditamento per tutto il detto periodo.
La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.
Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
L'amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 novembre 2005
Il direttore generale: La Torre
Allegato =====================================================================
Denominazione della prova | Norma/metodo =====================================================================
| Regolamento CEE n. 2676/90 Acidita' totale.... |allegato 13 ---------------------------------------------------------------------
| Regolamento CEE n. 2676/90 Acidita' volatile.... |allegato 14 ---------------------------------------------------------------------
| Regolamento CEE n. 2676/90 Acido sorbico.... |allegato 22 --------------------------------------------------------------------- Anidride solforosa libera e | Regolamento CEE n. 2676/90 totale.... |allegato 25 ---------------------------------------------------------------------
| Regolamento CEE n. 2676/90 Ceneri.... |allegato 9 ---------------------------------------------------------------------
| Regolamento CEE n. 2676/90 Cloruri.... |allegato 11 ---------------------------------------------------------------------
| Regolamento CEE n. 2676/90 Estratto ridotto.... |allegato 4 ---------------------------------------------------------------------
| Regolamento CEE n. 2676/90 Estratto totale.... |allegato 4 --------------------------------------------------------------------- Massa volumica e densita | Regolamento CEE n. 2676/90
relativa a 20 °C.... |allegato 1 ---------------------------------------------------------------------
| Regolamento CEE n. 2676/90 Saccarosio.... |allegato 6 ---------------------------------------------------------------------
| Regolamento CEE n. 2676/90 Solfati.... |allegato 12 --------------------------------------------------------------------- Titolo alcolometrico | Regolamento CEE n. 2676/90
volumico.... |allegato 3 ---------------------------------------------------------------------
| Regolamento CEE n. 2676/90 Zuccheri riduttori.... |allegato 5