Gazzetta n. 270 del 2005-11-19
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2005, n. 237
Regolamento di attuazione dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'8 novembre 2004 e del 25 luglio 2005;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2005;
Ritenuta la necessita' di provvedere alla individuazione dei criteri e delle modalita' preordinate all'istituzione dello speciale programma di assistenza, disciplinato dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228;
Sulla proposta del Ministro per le pari opportunita', di concerto con Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali; Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Programma di assistenza per le vittime dei reati previsti
dagli articoli 600 e 601 del codice penale
1. Il programma di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, consiste in interventi rivolti specificamente ad assicurare, in via transitoria, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria, idonee al loro recupero fisico e psichico.
2. Il programma di cui al comma 1 e' realizzato, a cura delle regioni, dagli enti locali o dai soggetti privati con questi convenzionati, dietro presentazione alla Commissione di cui all'articolo 3 di progetti di fattibilita' indicanti i tempi, le modalita' e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonche' le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.
3. I progetti di cui al comma 2, che tengono altresi' conto delle eventuali esigenze collegate alla tipologia delle vittime, alla loro eta' e al tipo di sfruttamento subito, devono prevedere in ogni caso:
a) fornitura alle vittime di alloggio e ricovero in strutture ad indirizzo segreto;
b) disponibilita' per le vittime di servizi socio-sanitari di pronto intervento;
c) convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in programmi di rientro volontario assistito e comunque con i servizi sociali degli enti locali.
4. I progetti attivati a norma del presente articolo hanno una durata di tre mesi e sono prorogabili per un ulteriore periodo di pari durata da parte della Commissione di cui all'articolo 3.
5. I soggetti privati che intendono svolgere attivita' di assistenza per le finalita' di cui all'articolo 13 della legge n. 228 del 2003 devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, e stipulare apposita convenzione con le regioni o gli enti locali di riferimento.
6. Le regioni o gli enti locali stipulano la convenzione con uno o piu' soggetti privati di cui al comma 5, previa verifica della rispondenza dei progetti ai criteri ed alle modalita' di cui al presente regolamento e previo accertamento dei requisiti organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione degli interventi, nonche' del possesso dei titoli professionali degli operatori.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alla premessa:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce tra l'altro
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;».
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, reca
«testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394 reca «Regolamento recante norme di attuazione
del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge
11 agosto 2003, n. 228 («Misure contro la tratta di
persone»):
«Art. 13 (Istituzione di uno speicale programma di
assistenza per le vittime dei reati previsti dagli
articoli 600 e 601 del codice penale). - 1. Fuori dei casi
previsti dall'art. 16-bis del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le
vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del
codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli
articoli 1 e 2 della presente legge, e' istituito, nei
limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale
programma di assistenza che garantisce, in via transitoria,
adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza
sanitaria. Il programma e' definito con regolamento da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le
pari opportunita' di concerto con il Ministro dell'interno
e con il Ministro della giustizia.
2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati
articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera
restano comunque salve le disposizioni dell'art. 18 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a
decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».
Note all'art. 1:
- Il reato previsto dall'art. 600 del codice penale e'
quello di «Riduzione o mantenimento in schiavitu' o
servitu»; il reato previsto dall'art. 601 del codice penale
e' quello di «Tratta di persone».
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 («testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero»).
«Art. 18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale).
- 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di
indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui
all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli
previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale,
ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi
sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di
violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno
straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua
incolumita', per effetto dei tentativi di sottrarsi ai
condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei
predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle
indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su
proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere
favorevole della stessa autorita', rilascia uno speciale
permesso di soggiorno per consentire allo straniero di
sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti
dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un
programma di assistenza ed integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono
comunicati al questore gli elementi da cui risulti la
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare
riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo ed
alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per
l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero
per la individuazione o cattura dei responsabili dei
delitti indicati nello stesso comma. Le modalita' di
partecipazione al programma di assistenza ed integrazione
sociale sono comunicate al sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le
disposizioni occorrenti per l'affidamento della
realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli
istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente
locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo
stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a
garantire la competenza e la capacita' di favorire
l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la
disponibilita' di adeguate strutture organizzative dei
soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del
presente articolo ha la durata di sei mesi e puo' essere
rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente
per motivi di giustizia. Esso e' revocato in caso di
interruzione del programma o di condotta incompatibile con
le finalita' dello stesso, segnalate dal Procuratore della
Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio
sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal
questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni
che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo
studio, nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento e
lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i
requisiti minimi di eta'. Qualora, alla scadenza del
permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso
un rapporto di lavoro, il permesso puo' essere
ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del
rapporto medesimo o, se questo e' a tempo indeterminato,
con le modalita' stabilite per tale motivo di soggiorno. Il
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo'
essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per
motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un
corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo puo' essere altresi' rilasciato, all'atto delle
dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del
Procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza
presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha
terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per
reati commessi durante la minore eta', e gia' dato prova
concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale.
7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato
in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi
annui a decorrere dall'anno 1998.».
- Si riporta il testo dell'art. 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394:
«Art. 52 (Registro delle associazioni e degli enti che
svolgono attivita' a favore degli immigrati). - 1. Presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e'
istituito il registro delle associazioni, degli enti e
degli altri organismi privati che svolgono le attivita' a
favore degli stranieri immigrati, previste dal testo unico.
Il registro e' diviso in due sezioni:
a) nella prima sezione sono iscritti associazioni,
enti e altri organismi privati che svolgono attivita' per
favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi
dell'art. 42 del testo unico;
b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni,
enti ed altri organismi privati abilitati alla
realizzazione dei programmi di assistenza e protezione
sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1,
lettera a), e' condizione necessaria per accedere
direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o
con le amministrazioni statali, al contributo del Fondo
nazionale per l'integrazione di cui all'art. 45 del testo
unico.
3. Non possono essere iscritti nel registro le
associazioni, enti o altri organismi privati il cui
rappresentante legale o uno o piu' componenti degli organi
di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a
procedimenti per l'applicazione di una misura di
prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati
previsti dal testo unico o risultino essere stati
sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorche'
con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui
agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale,
salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un
provvedimento che esclude il reato o la responsabilita'
dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della
riabilitazione.».



Art. 2.
Disposizioni finanziarie
1. Il programma di assistenza e' finanziato, previa valutazione dei progetti di fattibilita' da parte della Commissione ai cui all'articolo 3, per una quota pari all'ottanta per cento con un contributo dello Stato, disposto dal Ministro per le pari opportunita', pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2005, a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228, e per una quota pari al venti per cento con un contributo della regione o dell'ente locale a valere sulle risorse relative all'assistenza.
Art. 3.
Valutazione dei progetti
1. I progetti di fattibilita' sono valutati, ai fini dell'ammissione al finanziamento di cui all'articolo 2, dalla Commissione di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, integrata allo scopo da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei criteri di cui al presente regolamento.
2. La Commissione di cui al comma 1:
a) esprime parere sugli schemi tipo di convenzioni stipulate tra le regioni o gli enti locali e gli enti privati che intendono realizzare i progetti;
b) verifica lo stato di attuazione degli stessi sulla base di una relazione trasmessa con cadenza semestrale dalle regioni o dagli enti locali di riferimento alla Commissione e avvalendosi di una scheda di monitoraggio predisposta dalla Commissione medesima.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394:
«2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le pari opportunita', e' istituita la
Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 18
del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri
per le pari opportunita', per la solidarieta' sociale,
dell'interno e di grazia e giustizia, i quali designano i
rispettivi supplenti. La Commissione puo' avvalersi di
consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari
opportunita', d'intesa con gli altri Ministri
interessati.».



Art. 4.
Indicatori per la valutazione dei progetti di fattibilita'
1. La presentazione dei progetti di fattibilita' di cui all'articolo 1, comma 2, deve essere corredata da:
a) una relazione illustrativa sulla tipologia e la natura degli interventi con le indicazioni circa:
1) gli obiettivi da conseguire, i tempi di realizzazione e le varie fasi in cui si articola il progetto;
2) le metodologie utilizzate e la tipologia delle azioni;
3) i destinatari dei progetti e la rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti;
4) le risorse umane utilizzate e le strutture, gli immobili e le attrezzature occorrenti, i costi previsti;
b) una analisi costi-benefici relativa alla finalita' da perseguire indirizzata verso i seguenti indicatori:
1) numero di persone destinatarie;
2) effetto moltiplicatore;
3) trasferibilita' dei risultati;
4) promozione delle buone pratiche;
c) una scheda contenente tutti i dati relativi alla natura ed alle caratteristiche del soggetto attuatore se diverso dal proponente, con l'indicazione delle esperienze maturate.
2. La Commissione, tenuto conto dei criteri generali di cui all'articolo 1, comma 3, valuta i progetti mediante i seguenti indicatori:
a) esperienza e capacita' organizzativa del proponente;
b) articolazione e consistenza delle strutture logistiche di accoglienza;
c) previsione di forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con altri soggetti che operano nella materia;
d) localizzazione del progetto in zone a piu' alta diffusione del fenomeno;
e) carattere innovativo del progetto;
f) ottimale rapporto costi/benefici.
3. La Commissione provvede alla valutazione dei progetti entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione.
Art. 5.
Termini e modalita' per la presentazione dei progetti
1. I progetti di fattibilita' di cui all'articolo 1, comma 2, sono presentati per la valutazione al Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini e con le modalita' indicate in appositi avvisi, contenenti gli schemi delle domande e i formulari da allegare alle medesime.
Art. 6.
Norma finale
1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 settembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro per le pari
opportunita'
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro del-l'economia e
delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali Visto il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 367