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| Gazzetta n. 270 del 2005-11-19 |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2005, n. 237 |  | Regolamento  di  attuazione  dell'articolo 13  della  legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
 Visto l'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'8 novembre 2004 e del 25 luglio 2005;
 Sentita  la  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 Vista  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2005;
 Ritenuta  la  necessita'  di  provvedere  alla  individuazione  dei criteri  e delle modalita' preordinate all'istituzione dello speciale programma  di  assistenza,  disciplinato dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228;
 Sulla  proposta  del Ministro per le pari opportunita', di concerto con  Ministri  dell'interno,  della  giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali; Emana
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Programma di assistenza per le vittime dei reati previsti
 dagli articoli 600 e 601 del codice penale
 1.  Il  programma  di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, consiste in interventi rivolti specificamente ad  assicurare,  in  via transitoria, alle vittime dei reati previsti dagli  articoli 600  e  601 del codice penale, adeguate condizioni di alloggio,  vitto  e  assistenza  sanitaria,  idonee  al loro recupero fisico e psichico.
 2.  Il  programma  di  cui  al  comma 1 e' realizzato, a cura delle regioni,  dagli  enti  locali  o  dai  soggetti  privati  con  questi convenzionati,   dietro   presentazione   alla   Commissione  di  cui all'articolo  3  di  progetti  di  fattibilita' indicanti i tempi, le modalita'  e  gli  obiettivi  che si intendono conseguire, nonche' le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.
 3.  I  progetti di cui al comma 2, che tengono altresi' conto delle eventuali  esigenze collegate alla tipologia delle vittime, alla loro eta' e al tipo di sfruttamento subito, devono prevedere in ogni caso:
 a) fornitura  alle vittime di alloggio e ricovero in strutture ad indirizzo segreto;
 b) disponibilita'  per  le  vittime  di servizi socio-sanitari di pronto intervento;
 c) convenzioni  con gli enti impegnati in programmi di assistenza e   integrazione  sociale  ai  sensi  dell'articolo  18  del  decreto legislativo   25 luglio   1998,  n.  286,  in  programmi  di  rientro volontario  assistito  e  comunque  con  i servizi sociali degli enti locali.
 4.  I  progetti  attivati  a  norma del presente articolo hanno una durata  di  tre  mesi  e sono prorogabili per un ulteriore periodo di pari durata da parte della Commissione di cui all'articolo 3.
 5.   I   soggetti  privati  che  intendono  svolgere  attivita'  di assistenza per le finalita' di cui all'articolo 13 della legge n. 228 del  2003 devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 52, comma  1,  lettera  b),  del  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,  n.  394,  e  successive  modificazioni, e stipulare apposita convenzione con le regioni o gli enti locali di riferimento.
 6.  Le regioni o gli enti locali stipulano la convenzione con uno o piu'  soggetti  privati  di  cui  al  comma  5, previa verifica della rispondenza  dei  progetti  ai  criteri  ed  alle modalita' di cui al presente    regolamento   e   previo   accertamento   dei   requisiti organizzativi  e  logistici  occorrenti  per  la  realizzazione degli interventi,  nonche'  del  possesso  dei  titoli  professionali degli operatori.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alla premessa:
 - L'art.  87  della Costituzione conferisce tra l'altro
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
 regolamenti.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 1, della
 legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri):
 «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
 del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
 giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
 per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge;».
 - Il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, reca
 «testo  unico  delle disposizioni concernenti la disciplina
 dell'immigrazione    e   norme   sulla   condizione   dello
 straniero».
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
 1999,  n. 394 reca «Regolamento recante norme di attuazione
 del   testo   unico   delle   disposizioni  concernenti  la
 disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
 straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del decreto
 legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  13  della  legge
 11 agosto  2003,  n.  228  («Misure  contro  la  tratta  di
 persone»):
 «Art.  13  (Istituzione  di  uno  speicale programma di
 assistenza   per   le  vittime  dei  reati  previsti  dagli
 articoli 600  e 601 del codice penale). - 1. Fuori dei casi
 previsti  dall'art.  16-bis  del  decreto-legge  15 gennaio
 1991,  n.  8,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
 15 marzo  1991,  n.  82, e successive modificazioni, per le
 vittime  dei  reati  previsti  dagli articoli 600 e 601 del
 codice  penale,  come  sostituiti,  rispettivamente,  dagli
 articoli 1  e  2  della  presente  legge, e' istituito, nei
 limiti  delle  risorse  di  cui  al  comma  3, uno speciale
 programma di assistenza che garantisce, in via transitoria,
 adeguate  condizioni  di alloggio, di vitto e di assistenza
 sanitaria.  Il  programma  e'  definito  con regolamento da
 adottare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  1,  della legge
 23 agosto  1988,  n.  400,  su proposta del Ministro per le
 pari  opportunita' di concerto con il Ministro dell'interno
 e con il Ministro della giustizia.
 2.  Qualora  la  vittima  del  reato  di  cui ai citati
 articoli 600  e 601 del codice penale sia persona straniera
 restano  comunque  salve  le  disposizioni dell'art. 18 del
 citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
 1998.
 3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
 articolo,  determinato  in  2,5  milioni  di  euro  annui a
 decorrere  dal  2003,  si  provvede mediante corrispondente
 riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
 triennale  2003-2005,  nell'ambito dell'unita' previsionale
 di  base  di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
 previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per
 l'anno    2003,   allo   scopo   parzialmente   utilizzando
 l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
 4.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
 variazioni di bilancio.».
 - Il  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca
 «Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
 Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
 regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
 unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
 comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
 Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».
 Note all'art. 1:
 - Il  reato previsto dall'art. 600 del codice penale e'
 quello   di  «Riduzione  o  mantenimento  in  schiavitu'  o
 servitu»; il reato previsto dall'art. 601 del codice penale
 e' quello di «Tratta di persone».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  18  del  decreto
 legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  («testo unico delle
 disposizioni  concernenti la disciplina dell'immigrazione e
 norme sulla condizione dello straniero»).
 «Art.  18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale).
 -  1. Quando,  nel  corso  di  operazioni  di  polizia,  di
 indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui
 all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli
 previsti  dall'art.  380  del  codice  di procedura penale,
 ovvero  nel  corso  di interventi assistenziali dei servizi
 sociali  degli  enti  locali, siano accertate situazioni di
 violenza  o  di  grave  sfruttamento  nei  confronti di uno
 straniero,   ed  emergano  concreti  pericoli  per  la  sua
 incolumita',  per  effetto  dei  tentativi  di sottrarsi ai
 condizionamenti   di  un'associazione  dedita  ad  uno  dei
 predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle
 indagini  preliminari o del giudizio, il questore, anche su
 proposta  del Procuratore della Repubblica, o con il parere
 favorevole  della  stessa  autorita', rilascia uno speciale
 permesso  di  soggiorno  per  consentire  allo straniero di
 sottrarsi    alla    violenza    ed    ai   condizionamenti
 dell'organizzazione   criminale  e  di  partecipare  ad  un
 programma di assistenza ed integrazione sociale.
 2.  Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono
 comunicati  al  questore  gli  elementi  da  cui risulti la
 sussistenza  delle condizioni ivi indicate, con particolare
 riferimento  alla  gravita'  ed  attualita' del pericolo ed
 alla  rilevanza  del contributo offerto dallo straniero per
 l'efficace  contrasto  dell'organizzazione criminale ovvero
 per  la  individuazione  o  cattura  dei  responsabili  dei
 delitti  indicati  nello  stesso  comma.  Le  modalita'  di
 partecipazione  al  programma di assistenza ed integrazione
 sociale sono comunicate al sindaco.
 3.  Con  il regolamento di attuazione sono stabilite le
 disposizioni    occorrenti    per    l'affidamento    della
 realizzazione  del  programma  a soggetti diversi da quelli
 istituzionalmente  preposti  ai  servizi  sociali dell'ente
 locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo
 stesso  regolamento  sono  individuati i requisiti idonei a
 garantire   la   competenza  e  la  capacita'  di  favorire
 l'assistenza   e   l'integrazione   sociale,   nonche'   la
 disponibilita'  di  adeguate  strutture  organizzative  dei
 soggetti predetti.
 4.  Il  permesso  di  soggiorno  rilasciato a norma del
 presente  articolo  ha  la durata di sei mesi e puo' essere
 rinnovato  per un anno, o per il maggior periodo occorrente
 per  motivi  di  giustizia.  Esso  e'  revocato  in caso di
 interruzione  del programma o di condotta incompatibile con
 le  finalita' dello stesso, segnalate dal Procuratore della
 Repubblica  o,  per  quanto  di  competenza,  dal  servizio
 sociale   dell'ente   locale,   o  comunque  accertate  dal
 questore,  ovvero  quando  vengono meno le altre condizioni
 che ne hanno giustificato il rilascio.
 5.  Il  permesso  di  soggiorno  previsto  dal presente
 articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo
 studio,  nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento e
 lo   svolgimento  di  lavoro  subordinato,  fatti  salvi  i
 requisiti  minimi  di  eta'.  Qualora,  alla  scadenza  del
 permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso
 un   rapporto   di   lavoro,   il   permesso   puo'  essere
 ulteriormente  prorogato  o  rinnovato  per  la  durata del
 rapporto  medesimo  o,  se questo e' a tempo indeterminato,
 con le modalita' stabilite per tale motivo di soggiorno. Il
 permesso  di  soggiorno previsto dal presente articolo puo'
 essere  altresi'  convertito  in  permesso di soggiorno per
 motivi  di  studio  qualora  il titolare sia iscritto ad un
 corso regolare di studi.
 6.  Il  permesso  di  soggiorno  previsto  dal presente
 articolo  puo'  essere  altresi' rilasciato, all'atto delle
 dimissioni  dall'istituto  di  pena,  anche su proposta del
 Procuratore  della Repubblica o del giudice di sorveglianza
 presso  il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha
 terminato  l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per
 reati  commessi  durante  la minore eta', e gia' dato prova
 concreta  di  partecipazione a un programma di assistenza e
 integrazione sociale.
 7.  L'onere derivante dal presente articolo e' valutato
 in  lire  5  miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi
 annui a decorrere dall'anno 1998.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  52 del decreto del
 Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394:
 «Art.  52 (Registro delle associazioni e degli enti che
 svolgono  attivita'  a favore degli immigrati). - 1. Presso
 il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, e'
 istituito  il  registro  delle  associazioni,  degli enti e
 degli  altri  organismi privati che svolgono le attivita' a
 favore degli stranieri immigrati, previste dal testo unico.
 Il registro e' diviso in due sezioni:
 a) nella  prima  sezione  sono iscritti associazioni,
 enti  e  altri organismi privati che svolgono attivita' per
 favorire  l'integrazione  sociale degli stranieri, ai sensi
 dell'art. 42 del testo unico;
 b) nella  seconda sezione sono iscritti associazioni,
 enti    ed   altri   organismi   privati   abilitati   alla
 realizzazione  dei  programmi  di  assistenza  e protezione
 sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico.
 2.   L'iscrizione  al  registro  di  cui  al  comma  1,
 lettera a),   e'   condizione   necessaria   per   accedere
 direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o
 con  le  amministrazioni  statali,  al contributo del Fondo
 nazionale  per  l'integrazione di cui all'art. 45 del testo
 unico.
 3.   Non   possono  essere  iscritti  nel  registro  le
 associazioni,   enti  o  altri  organismi  privati  il  cui
 rappresentante  legale o uno o piu' componenti degli organi
 di  amministrazione  e  di  controllo,  siano  sottoposti a
 procedimenti   per   l'applicazione   di   una   misura  di
 prevenzione  o  a  procedimenti  penali  per  uno dei reati
 previsti   dal   testo   unico  o  risultino  essere  stati
 sottoposti  a misure di prevenzione o condannati, ancorche'
 con  sentenza  non  definitiva,  per uno dei delitti di cui
 agli  articoli 380  e  381  del codice di procedura penale,
 salvo  che i relativi procedimenti si siano conclusi con un
 provvedimento  che  esclude  il  reato o la responsabilita'
 dell'interessato,  e  salvi  in ogni caso gli effetti della
 riabilitazione.».
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Disposizioni finanziarie
 1. Il programma di assistenza e' finanziato, previa valutazione dei progetti   di   fattibilita'   da  parte  della  Commissione  ai  cui all'articolo  3,  per  una  quota  pari  all'ottanta per cento con un contributo   dello   Stato,   disposto   dal  Ministro  per  le  pari opportunita',  pari  a  2,5 milioni di euro per l'anno 2005, a valere sulle  risorse di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 11 agosto 2003,  n.  228,  e  per  una  quota  pari  al  venti per cento con un contributo  della  regione  o dell'ente locale a valere sulle risorse relative all'assistenza.
 |  | Art. 3. Valutazione dei progetti
 1.   I   progetti   di   fattibilita'   sono   valutati,   ai  fini dell'ammissione   al  finanziamento  di  cui  all'articolo  2,  dalla Commissione  di  cui  all'articolo  25,  comma  2,  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  31 agosto 1999, n. 394, integrata allo scopo  da  due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei criteri di cui al presente regolamento.
 2. La Commissione di cui al comma 1:
 a) esprime  parere sugli schemi tipo di convenzioni stipulate tra le  regioni  o  gli  enti  locali  e  gli  enti privati che intendono realizzare i progetti;
 b) verifica lo stato di attuazione degli stessi sulla base di una relazione trasmessa con cadenza semestrale dalle regioni o dagli enti locali di riferimento alla Commissione e avvalendosi di una scheda di monitoraggio predisposta dalla Commissione medesima.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 25 del
 decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
 394:
 «2.  Presso  la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
 Dipartimento  per  le  pari  opportunita',  e' istituita la
 Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 18
 del  testo  unico, composta dai rappresentanti dei Ministri
 per  le  pari  opportunita',  per  la solidarieta' sociale,
 dell'interno  e  di grazia e giustizia, i quali designano i
 rispettivi  supplenti.  La  Commissione  puo'  avvalersi di
 consulenti  ed  esperti, designati dal Ministro per le pari
 opportunita',    d'intesa    con    gli    altri   Ministri
 interessati.».
 
 
 
 
 |  | Art. 4. Indicatori per la valutazione dei progetti di fattibilita'
 1.   La   presentazione   dei   progetti  di  fattibilita'  di  cui all'articolo 1, comma 2, deve essere corredata da:
 a) una  relazione  illustrativa sulla tipologia e la natura degli interventi con le indicazioni circa:
 1)  gli  obiettivi da conseguire, i tempi di realizzazione e le varie fasi in cui si articola il progetto;
 2) le metodologie utilizzate e la tipologia delle azioni;
 3) i destinatari dei progetti e la rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti;
 4)  le  risorse umane utilizzate e le strutture, gli immobili e le attrezzature occorrenti, i costi previsti;
 b) una   analisi   costi-benefici   relativa  alla  finalita'  da perseguire indirizzata verso i seguenti indicatori:
 1) numero di persone destinatarie;
 2) effetto moltiplicatore;
 3) trasferibilita' dei risultati;
 4) promozione delle buone pratiche;
 c) una  scheda  contenente  tutti  i dati relativi alla natura ed alle   caratteristiche   del   soggetto   attuatore  se  diverso  dal proponente, con l'indicazione delle esperienze maturate.
 2.  La  Commissione,  tenuto  conto  dei  criteri  generali  di cui all'articolo  1,  comma  3,  valuta  i  progetti  mediante i seguenti indicatori:
 a) esperienza e capacita' organizzativa del proponente;
 b) articolazione  e  consistenza  delle  strutture  logistiche di accoglienza;
 c) previsione  di  forme  di  partenariato  o  di  collaborazione istituzionale con altri soggetti che operano nella materia;
 d) localizzazione del progetto in zone a piu' alta diffusione del fenomeno;
 e) carattere innovativo del progetto;
 f) ottimale rapporto costi/benefici.
 3.  La  Commissione  provvede  alla  valutazione dei progetti entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione.
 |  | Art. 5. Termini e modalita' per la presentazione dei progetti
 1.  I progetti di fattibilita' di cui all'articolo 1, comma 2, sono presentati   per   la   valutazione   al  Dipartimento  per  le  pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini e con le modalita' indicate in appositi avvisi, contenenti gli schemi delle domande e i formulari da allegare alle medesime.
 |  | Art. 6. Norma finale
 1.  Dall'attuazione  del  presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 19 settembre 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Prestigiacomo,  Ministro  per  le  pari
 opportunita'
 Pisanu, Ministro dell'interno
 Castelli, Ministro della giustizia
 Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
 delle finanze
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali Visto il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 367
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