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| Gazzetta n. 269 del 2005-11-18 |  | SENATO DELLA REPUBBLICA |  | TESTO LEGGE COSTITUZIONALE |  | Testo  di  legge  costituzionale  approvato  in  seconda  votazione a maggioranza  assoluta,  ma  inferiore  ai  due  terzi  dei  membri di ciascuna   Camera,   recante:   «Modifiche   alla   Parte   II  della Costituzione.» |  | 
 |  | Avvertenza: Il  testo  della  legge  costituzionale  e' stato approvato dalla Camera  dei  deputati,  in  seconda  votazione,  con  la  maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 ottobre 2005, e dal Senato  della  Repubblica,  in  seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 16 novembre 2005.
 Entro  tre  mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori,  o  cinque  Consigli  regionali  possono  domandare  che si proceda al referendum popolare.
 Il  presente  comunicato  e'  stato  redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
 Art. 1.
 (Senato federale della Repubblica)
 1.   All'articolo   55  della  Costituzione,  il  primo  comma  e' sostituito dal seguente:
 "Il  Parlamento  si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica".
 |  | Art. 2. (Camera dei deputati)
 1. L'articolo 56 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 "Art.  56.  -  La  Camera  dei  deputati  e'  eletta  a  suffragio universale e diretto.
 La Camera dei deputati e' composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi,  diciotto  dei  quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all'articolo 59.
 Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di eta'.
 La  ripartizione  dei  seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero  dei  seggi  assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo  il  numero  degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo  censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo   i  seggi  in  proporzione  alla  popolazione  di  ogni circoscrizione,  sulla  base  dei  quozienti  interi  e dei piu' alti resti".
 |  | Art. 3. (Struttura del Senato federale
 della Repubblica)
 1. L'articolo 57 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 "Art.  57.  -  Il  Senato  federale  della  Repubblica e' eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.
 Il    Senato    federale   della   Repubblica   e'   composto   da duecentocinquantadue    senatori    eletti    in   ciascuna   Regione contestualmente  all'elezione  del  rispettivo  Consiglio regionale o Assemblea  regionale  e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, dei Consigli delle Province autonome.
 L'elezione  deI  Senato  federale della Repubblica e' disciplinata con  legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
 Nessuna  Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste uno.
 La  ripartizione  dei  seggi  tra  le Regioni, previa applicazione delle  disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione  delle  Regioni,  quale  risulta  dall'ultimo  censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
 Partecipano  all'attivita'  del  Senato federale della Repubblica, senza  diritto  di  voto,  secondo  le  modalita'  previste  dal  suo regolamento,  rappresentanti  delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio   di  ogni  legislatura  regionale,  ciascun  Consiglio  o Assemblea  regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e  ciascun  Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra  i  sindaci e i presidenti di Provincia o di citta' metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol i Consigli delle  Province  autonome  e  i  rispettivi  Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante".
 |  | Art. 4. (Requisiti per l'eleggibilita' a senatore)
 1. L'articolo 58 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 "Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che  hanno  compiuto  i  venticinque anni di eta' e hanno ricoperto o ricoprono  cariche  pubbliche  elettive in enti territoriali locali o regionali,  all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati  nella  Regione  o  risiedono  nella  Regione  alla  data di indizione delle elezioni".
 |  | Art. 5. (Deputati di diritto e a vita)
 1.  All'articolo  59,  primo comma, della Costituzione, la parola: "senatore" e' sostituita dalla seguente: "deputato".
 2.  All'articolo  59  della  Costituzione,  il  secondo  comma  e' sostituito dal seguente:
 "Il  Presidente  della  Repubblica  puo'  nominare deputati a vita cittadini  che  hanno  illustrato  la Patria per altissimi meriti nel campo  sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei  deputati  di  nomina presidenziale non puo' in alcun caso essere superiore a tre".
 |  | Art. 6. (Durata in carica dei senatori e della Camera dei deputati)
 1. L'articolo 60 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 "Art. 60. - La Camera dei deputati e' eletta per cinque anni.
 I  senatori  eletti  in  ciascuna  Regione  o  Provincia  autonoma rimangono  in  carica  fino  alla  data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.
 La  durata  della  Camera  dei  deputati,  di  ciascun Consiglio o Assemblea  regionale  e dei Consigli delle Province autonome non puo' essere  prorogata  se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la  proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica".
 |  | Art. 7. (Elezione della Camera dei deputati)
 1. L'articolo 61 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 "Art.  61.  -  L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta  giorni  dalla  fine  della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.
 Finche' non e' riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente".
 |  | Art. 8. (Presidenza della Camera dei deputati
 e del Senato federale della Repubblica)
 1.   All'articolo   63  della  Costituzione,  il  primo  comma  e' sostituito dal seguente:
 "Ciascuna  Camera  elegge  fra  i  suoi componenti il Presidente e l'Ufficio  di  Presidenza. Il Presidente e' eletto con la maggioranza dei  due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio e' sufficiente  la  maggioranza  assoluta dei componenti. Il regolamento del  Senato  federale  della  Repubblica  disciplina  le modalita' di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza".
 |  | Art. 9. (Modalita'
 di funzionamento delle Camere)
 1. L'articolo 64 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 "Art.  64.  - La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con  la  maggioranza  dei  tre  quinti dei suoi componenti. Il Senato federale  della  Repubblica  adotta  il  proprio  regolamento  con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
 Le  sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento  in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.
 Le  deliberazioni  della  Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non  e'  presente  la  maggioranza  dei loro componenti e se non sono adottate  a  maggioranza  dei  presenti,  salvo  che  la Costituzione prescriva  una  maggioranza  speciale.  Le  deliberazioni  del Senato federale  della  Repubblica  non  sono  altresi'  valide  se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.
 Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del  Governo  e  della  maggioranza  ed  i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle  commissioni,  diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma,  e  72,  primo  comma,  delle Giunte e degli organismi interni diversi  dal  comitato  di cui all'articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.
 Il  regolamento  del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze.
 Il  regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalita'  ed  i  termini  per  l'espressione  del  parere  che  ogni Consiglio  o  Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome puo'  esprimere,  sentito  il  Consiglio  delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma.
 I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto  e,  se  richiesti,  obbligo di assistere alle sedute. Devono essere   sentiti   ogni   volta  che  lo  richiedono.  I  regolamenti parlamentari  stabiliscono  i  casi  nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente".
 |  | Art. 10. (Ineleggibilita' ed incompatibilita)
 1.  All'  articolo  65  della  Costituzione,  il  primo  comma  e' sostituito dal seguente:
 "La  legge,  approvata  ai  sensi  dell'articolo  70, terzo comma, determina  i casi di ineleggibilita' e incompatibilita' con l'ufficio di deputato o di senatore".
 |  | Art. 11. (Giudizio sui titoli di ammissione
 dei deputati e dei senatori)
 1. L'articolo 66 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 "Art.  66.  - Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi  componenti  e  delle cause sopraggiunte di ineleggibilita' e di incompatibilita',  entro  termini  stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza  dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di  ineleggibilita' e di incompatibilita' dei parlamentari proclamati sono   accertate   con   deliberazione   adottata   dalla  Camera  di appartenenza a maggioranza dei propri componenti".
 |  | Art. 12. (Divieto di mandato imperativo)
 1. L'articolo 67 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 "Art. 67. - Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la  Repubblica  ed  esercita  le  proprie  funzioni  senza vincolo di mandato".
 |  | Art. 13. (Indennita' parlamentare)
 1. L'articolo 69 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 "Art.  69: - I membri delle Camere ricevono un'identica indennita' stabilita  dalla  legge,  approvata  ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.
 La legge disciplina i casi di non cumulabilita' delle indennita' o emolumenti  derivanti  dalla titolarita' contestuale di altre cariche pubbliche".
 |  | Art. 14. (Formazione delle leggi)
 1. L'articolo 70 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 "Art.  70.  -  La  Camera  dei deputati esamina i disegni di legge concernenti  le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo  quanto  previsto  dal  terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione  da  parte  della  Camera,  a tali disegni di legge il Senato  federale della Repubblica, entro trenta giorni, puo' proporre modifiche,  sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono  ridotti  alla  meta'  per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
 Il  Senato  federale  della  Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo  comma  del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato,  a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni,  puo' proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva.  I termini sono ridotti alla meta' per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
 La  funzione legislativa dello Stato e' esercitata collettivamente dalle  due  Camere  per  l'esame  dei disegni di legge concernenti le materie  di  cui  all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119,  l'esercizio  delle  funzioni  di  cui all'articolo 120, secondo comma,  il  sistema  di  elezione  della Camera dei deputati e per il Senato  federale  della  Repubblica,  nonche'  nei  casi  in  cui  la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi  secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non e' approvato dalle due Camere  nel  medesimo  testo  i  Presidenti  delle due Camere possono convocare,  d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati   e   da   trenta   senatori,   secondo   il   criterio   di proporzionalita'   rispetto   alla  composizione  delle  due  Camere, incaricata  di  proporre  un  testo  unificato  da sottoporre al voto finale  delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini  per  l'elaborazione  del  testo e per le votazioni delle due Assemblee.
 Qualora  il  Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge,  sottoposto  all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi  del  secondo  comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma  approvato  dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalita' di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della  Repubblica,  verificati  i  presupposti  costituzionali,  puo' autorizzare  ii  Primo  ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che  decide  entro  trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal  Senato,  il disegno di legge e' trasmesso alla Camera che decide in  via  definitiva  a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
 L'autorizzazione  da  parte del Presidente della Repubblica di cui al  quarto  comma  puo'  avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte  dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.
 I  Presidenti  del Senato federale della Repubblica e della Camera dei  deputati,  d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di  competenza  tra  le  due  Camere,  sollevate secondo le norme dei rispettivi   regolamenti,  in  ordine  all'esercizio  della  funzione legislativa.  I  Presidenti  possono  deferire  la  decisione  ad  un comitato  paritetico,  composto  da  quattro  deputati  e  da quattro senatori,  designati  dai  rispettivi  Presidenti.  La  decisione dei Presidenti  o  del  comitato  non  e'  sindacabile  in alcuna sede. I Presidenti  delle  Camere,  d'intesa  tra  di  loro,  su proposta del comitato,  stabiliscono  sulla  base di norme previste dai rispettivi regolamenti  i  criteri  generali secondo i quali un disegno di legge non  puo'  contenere  disposizioni  relative  a  materie  per  cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi".
 |  | Art. 15. (Iniziativa legislativa)
 1.   All'articolo   71  della  Costituzione,  il  primo  comma  e' sostituito dal seguente:
 "L'iniziativa  delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle  Camere  nell'ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale".
 |  | Art. 16. (Procedure legislative ed organizzazione
 per commissioni)
 1. L'articolo 72 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 "Art.  72.  -  Ogni  disegno  di  legge,  presentato  alla  Camera competente  ai  sensi  dell' articolo 70, e' secondo le norme del suo regolamento  esaminato  da  una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
 Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge  dei  quali  e'  dichiarata l'urgenza, le modalita' e i termini entro  cui  deve  essere  avviato  l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.
 Puo'   altresi'   stabilire  in  quali  casi  e  forme  l'esame  e l'approvazione  dei  disegni  di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma,  sono  deferiti  a  commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali  casi,  fino  al  momento  della sua approvazione definitiva, il disegno  di legge e' rimesso all'Assemblea, se il Governo o un decimo dei  componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che  sia  discusso  o votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla  sua  approvazione  finale  con  sole  dichiarazioni di voto. Il regolamento  determina  le  forme  di  pubblicita'  dei  lavori delle commissioni.
 La  procedura  normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea  e'  sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.
 Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere  e  votati  entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso.  Il Governo puo' inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera  dei  deputati  deliberi articolo per articolo e con votazione finale  sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari   stabiliscono   altresi'  le  modalita'  di  iscrizione all'ordine  del  giorno  di  proposte  e  iniziative  indicate  dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame.
 Il  Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento,  e'  organizzato  in  commissioni.  Esprime  il  parere, secondo  le  norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto  di  scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un  Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.
 Le  proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono poste all'ordine del giorno della Camera competente nei termini  stabiliti  dal proprio regolamento, con priorita' per quelle adottate  da piu' Regioni e Province autonome in coordinamento tra di loro".
 |  | Art. 17. (Procedure legislative in casi particolari)
 1.  All'articolo  73,  secondo  comma, della Costituzione, dopo le parole:  "dei  propri  componenti,"  sono  inserite  le  seguenti: "e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,".
 2.  All'articolo  74,  secondo  comma, della Costituzione, dopo le parole:  "Se  le  Camere"  sono  inserite  le seguenti: ", secondo le rispettive competenze ai sensi dell' articolo 70,".
 3.  All'articolo  77,  primo  comma,  della  Costituzione, dopo le parole:  "delegazione  delle  Camere,"  sono  inserite  le  seguenti: "secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,".
 4.  All'articolo  77, secondo comma, della Costituzione, le parole da:  "alle  Camere"  fino  alla  fine del comma sono sostituite dalle seguenti:  "alle  Camere competenti ai sensi dell'articolo 70, che si riuniscono  entro  cinque  giorni.  La  Camera dei deputati, anche se sciolta, e' appositamente convocata".
 5.  All'  articolo  77,  terzo  comma, della Costituzione, dopo le parole:  "Le  Camere"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  secondo  le rispettive competenze ai sensi dell' articolo 70,".
 |  | Art. 18. (Decreti legislativi)
 1.  All'articolo  76  della  Costituzione e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
 "I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti   al  parere  delle  Commissioni  parlamentari  competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera".
 |  | Art. 19. (Ratifica dei trattati internazionali)
 1. L'articolo 80 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 "Art.  80.  -  E'  autorizzata con legge, approvata ai sensi dell' articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati internazionali che sono   di  natura  politica,  o  prevedono  arbitrati  o  regolamenti giudiziari,  o  importano  variazioni  del  territorio  od oneri alle finanze o modificazioni di leggi".
 |  | Art. 20. (Bilanci e rendiconto)
 1.  All'  articolo  81  della  Costituzione,  il  primo  comma  e' sostituito dal seguente:
 "Sono  approvati  ogni  anno  i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell' articolo 70, primo comma".
 |  | Art. 21. (Commissioni parlamentari d'inchiesta)
 1.  All'articolo  82,  secondo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  "La  Commissione d'inchiesta istituita  dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere  ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e   agli  esami  con  gli  stessi  poteri  e  le  stesse  limitazioni dell'autorita'   giudiziaria.   Il   Presidente   della   Commissione d'inchiesta   istituita   dalla   Camera   e'   scelto  tra  deputati appartenenti a gruppi di opposizione".
 |  | Art. 22. (Elezione del Presidente della Repubblica)
 1. L'articolo 83 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 "Art.   83.   -   Il   Presidente   della   Repubblica  e'  eletto dall'Assemblea  della  Repubblica,  presieduta  dal  Presidente della Camera  dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti  delle  Giunte  delle Regioni e delle Province autonome di Trento   e   di  Bolzano  e  dai  delegati  eletti  dal  Consiglio  o dall'Assemblea  regionale.  Ciascun  Consiglio  o Assemblea regionale elegge  due  delegati.  Per  il  Trentino-Alto Adige/Sudtirol ciascun Consiglio  provinciale  elegge  un  delegato. La Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste  ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge  altresi'  un  numero  ulteriore  di delegati in ragione di un delegato  per  ogni  milione di abitanti nella Regione. L'elezione di tutti  i  delegati  avviene  in  modo  che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
 Il  Presidente  della Repubblica e' eletto a scrutinio segreto con la  maggioranza  dei  due  terzi  dei  componenti  l'Assemblea  della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio e' sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti".
 |  | Art. 23. (Eta' minima del Presidente
 della Repubblica)
 1.  All'articolo  84,  primo comma, della Costituzione, le parole: "cinquanta anni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta anni".
 |  | Art. 24. (Convocazione dell'Assemblea
 della Repubblica)
 1.  All'articolo  85  della  Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
 "Sessanta  giorni  prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
 Se  la  Camera  dei  deputati e' sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione  della  Camera  nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica".
 |  | Art. 25. (Supplenza del Presidente
 della Repubblica)
 1.   All'articolo   86  della  Costituzione,  il  primo  comma  e' sostituito dal seguente:
 "Le  funzioni  del  Presidente  della Repubblica, in ogni caso che egli  non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica".
 2. All' articolo 86, secondo comma, della Costituzione, le parole: "se  le  Camere  sono  sciolte  o  manca  meno  di tre mesi alla loro cessazione"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "se  la  Camera  dei deputati e' sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione".
 |  | Art. 26. (Funzioni del Presidente della Repubblica)
 1. L' articolo 87 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed e' garante della Costituzione e dell'unita' federale della Repubblica.
 Puo' inviare messaggi alle Camere.
 Indice le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei deputati.
 Promulga  le  leggi  ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
 Indice   il   referendum   popolare   nei   casi   previsti  dalla Costituzione.
 Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti  i  Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorita' indipendenti  e il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
 Accredita  e  riceve  i  rappresentanti  diplomatici,  ratifica  i trattati  internazionali,  previa,  quando  occorra, l'autorizzazione delle Camere.
 Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa  costituito  secondo  la  legge,  dichiara  lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
 Presiede  il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice  Presidente nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere. Puo' concedere grazia e commutare le pene.
 Conferisce le onorificenze della Repubblica.
 Autorizza  la  dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della  Repubblica,  ai  fini  di cui all' articolo 70, commi quarto e quinto,   dopo  averne  verificato  la  sussistenza  dei  presupposti costituzionali".
 |  | Art. 27. (Scioglimento della Camera dei deputati)
 1. L'articolo 88 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 "Art. 88. - Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni nei seguenti casi:
 a)  su  richiesta  del  Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilita';
 b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalita' fissate dalla legge;
 c) in caso di dimissioni del Primo ministro;
 d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma.
 Il   Presidente   della   Repubblica   non  emana  il  decreto  di scioglimento  nei  casi  di  cui  alle  lettere a), b) e c) del primo comma,  qualora  alla  Camera  dei  deputati,  entro  i  venti giorni successivi,  venga  presentata  e approvata con votazione per appello nominale  dai  deputati  appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni  in  numero  non  inferiore  alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione  del  programma e si designi un nuovo Primo ministro. In  tale  caso,  il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato".
 |  | Art. 28. (Modifica all'articolo 89 della Costituzione)
 1.  All'articolo 89, secondo comma, della Costituzione, le parole: "Presidente   del  Consiglio  dei  ministri"  sono  sostituite  dalle seguenti: "Primo ministro".
 |  | Art. 29. (Giuramento del Presidente
 della Repubblica)
 1. L'articolo 91 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 "Art.  91.  - Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue  funzioni,  presta  giuramento  di  fedelta' alla Repubblica e di osservanza    della    Costituzione   dinanzi   all'Assemblea   della Repubblica".
 |  | Art. 30. (Governo e Primo ministro)
 1. L'articolo 92 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 "Art.  92.  -  Il  Governo  della Repubblica e' composto dal Primo ministro  e  dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
 La  candidatura  alla  carica  di  Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o piu' liste di candidati all'elezione  della  Camera dei deputati, secondo modalita' stabilite dalla  legge.  La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire  la  formazione  di  una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.
 Il  Presidente  della  Repubblica,  sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro".
 |  | Art. 31. (Giuramento del Primo ministro
 e dei ministri)
 1. L'articolo 93 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 "Art.  93.  - Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni,   prestano  giuramento  nelle  mani  del  Presidente  della Repubblica".
 |  | Art. 32. (Governo in Parlamento)
 1. L'articolo 94 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 "Art. 94. - Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e  la  composizione  del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina.  La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.
 Il  Primo  ministro  puo' porre la questione di fiducia e chiedere che  la  Camera  dei deputati si esprima, con priorita' su ogni altra proposta,  con  voto  conforme  alle  proposte  del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento.
 La  votazione  ha  luogo  per  appello  nominale.  In caso di voto contrario,  il  Primo ministro si dimette. Non e' comunque ammessa la questione  di  fiducia  sulle  leggi  costituzionali  e  di revisione costituzionale.
 In  qualsiasi  momento  la  Camera  dei deputati puo' obbligare il Primo  ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia.  La  mozione  di  sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto  dei  componenti  della  Camera  dei deputati, non puo' essere messa  in  discussione  prima  di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta  dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si  dimette  e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.
 Il  Primo  ministro  si  dimette  altresi'  qualora  la mozione di sfiducia  sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti  alla  maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l'articolo 88, secondo comma.
 Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione  di  un  nuovo  Primo  ministro,  da  parte dei deputati appartenenti  alla  maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore  alla  maggioranza  dei  componenti  della Camera, il Primo ministro  si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non puo' essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale".
 |  | Art. 33. (Poteri del Primo ministro e dei ministri)
 1. L'articolo 95 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 "Art.  95.  -  I  ministri  sono  nominati  e  revocati  dal Primo ministro.
 Il  Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne e'   responsabile.   Garantisce  l'unita'  di  indirizzo  politico  e amministrativo,  dirigendo, promuovendo e coordinando l'attivita' dei ministri.
 I   ministri  sono  responsabili  collegialmente  degli  atti  del Consiglio   dei  ministri  e  individualmente  degli  atti  dei  loro dicasteri.
 La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina   il   numero,   le  attribuzioni  e  l'organizzazione  dei ministeri".
 |  | Art. 34. (Disposizioni sui reati ministeriali)
 1. L'articolo 96 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 "Art. 96. - Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica,  sono  sottoposti,  per i reati commessi nell'esercizio delle loro  funzioni,  alla  giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del  Senato  federale  della  Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale".
 |  | Art. 35. (Autorita' amministrative indipendenti nazionali)
 1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione, e' inserito il seguente:
 "Art.  98-bis.  - Per lo svolgimento di attivita' di garanzia o di vigilanza   in   materia  di  diritti  di  liberta'  garantiti  dalla Costituzione  e  su  materie  di  competenza  dello  Stato,  ai sensi dell'articolo  117,  secondo  comma,  la  legge  approvata  ai  sensi dell'articolo  70,  terzo  comma,  puo'  istituire apposite Autorita' indipendenti,  stabilendone  la  durata  del  mandato, i requisiti di eleggibilita' e le condizioni di indipendenza.
 Le Autorita' riferiscono alle Camere sui risultati delle attivita' svolte".
 |  | Art. 36. (Elezione del Consiglio superiore
 della magistratura)
 1.  All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: "e  per  un  terzo  dal  Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle  seguenti:  "per  un  sesto  dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica".
 2.  All'articolo  104  della  Costituzione,  il  quinto  comma  e' abrogato.
 |  | Art. 37. (Modifiche all'articolo 114
 della Costituzione)
 1. La denominazione del titolo V della Parte II della Costituzione e'    sostituita    dalla   seguente:   "Comuni,   Province,   Citta' metropolitane, Regioni e Stato".
 2.   All'articolo  114,  primo  comma,  della  Costituzione,  sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole: ", che esercitano le loro funzioni   secondo   i   principi   di   leale  collaborazione  e  di sussidiarieta'".
 3.   All'articolo  114  della  Costituzione,  il  terzo  comma  e' sostituito dal seguente:
 "Roma  e'  la  capitale  della  Repubblica  e  dispone  di forme e condizioni  particolari  di autonomia, anche normativa, nelle materie di  competenza  regionale,  nei  limiti  e con le modalita' stabiliti dallo statuto della Regione Lazio".
 |  | Art. 38. (Approvazione degli statuti
 delle Regioni speciali)
 1.   All'articolo  116,  primo  comma,  della  Costituzione,  sono aggiunte,  in fine, le seguenti parole: "previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in  prima  deliberazione.  Il  diniego  alla  proposta di intesa puo' essere  manifestato  entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione   a  maggioranza  dei  due  terzi  dei  componenti  del Consiglio  o  Assemblea  regionale  o  del  Consiglio della Provincia autonoma  interessata.  Decorso  tale  termine  senza  che  sia stato deliberato   il   diniego,   le  Camere  possono  adottare  la  legge costituzionale".
 |  | Art. 39. (Modifiche all'articolo 117
 della Costituzione)
 1.   All'articolo  117  della  Costituzione,  il  primo  comma  e' sostituito dal seguente:
 "La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'  dei  vincoli  derivanti dall'ordinamento comunitario".
 2.  All'articolo  117,  secondo  comma,  della  Costituzione, alla lettera  a)  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: "promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;".
 3.  All'articolo  117,  secondo  comma,  della  Costituzione, alla lettera  e)  sono premesse le seguenti parole: "politica monetaria,"; dopo  le parole: "tutela del risparmio" sono inserite le seguenti: "e del  credito";  dopo  le  parole:  "tutela  della  concorrenza"  sono inserite le seguenti: "e organizzazioni comuni di mercato".
 4.  All'articolo  117,  secondo  comma,  della  Costituzione, alla lettera h), dopo le parole: "polizia amministrativa" sono inserite le seguenti: "regionale e".
 5.  All'articolo  117,  secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera m) e' inserita la seguente:
 "m-bis)  norme  generali  sulla  tutela  della salute; sicurezza e qualita' alimentari".
 6.  All'articolo  117,  secondo  comma,  della  Costituzione, alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sicurezza del lavoro;".
 7.  All'articolo  117,  secondo  comma,  della  Costituzione, alla lettera  p)  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ordinamento della capitale;".
 8.  All'articolo  117,  secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti:
 "s-bis)  grandi  reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;
 s-ter) ordinamento della comunicazione;
 s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;
 s-quinquies)  produzione  strategica,  trasporto  e  distribuzione nazionali dell'energia".
 9.   All'articolo  117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) sono soppresse le parole: "e sicurezza";
 b) sono soppresse le parole: "tutela della salute;";
 c) dopo le parole: "ordinamento sportivo" e' inserita la seguente: "regionale";
 d)  le  parole:  "grandi  reti di trasporto e di navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "reti di trasporto e di navigazione";
 e)  le  parole:  "ordinamento della comunicazione" sono sostituite dalle  seguenti:  "comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche";
 f)  le  parole:  "produzione,  trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"  sono sostituite dalle seguenti: "produzione, trasporto e distribuzione dell'energia";
 g)  le  parole:  "casse  di  risparmio,  casse  rurali, aziende di credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale"  sono  sostituite  dalle seguenti: "istituti di credito a carattere regionale".
 10.  All'articolo  117  della  Costituzione,  il  quarto  comma e' sostituito dal seguente:
 "Spetta  alle  Regioni  la  potesta'  legislativa  esclusiva nelle seguenti materie:
 a) assistenza e organizzazione sanitaria;
 b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
 c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
 d) polizia amministrativa regionale e locale;
 e)   ogni   altra   materia   non   espressamente  riservata  alla legislazione dello Stato".
 11.  All'  articolo  117  della  Costituzione,  l'ottavo  comma e' sostituito dal seguente:
 "La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima  con  altre  Regioni  per il miglior esercizio delle proprie funzioni  amministrative,  prevedendo  anche  l'istituzione di organi amministrativi comuni".
 |  | Art. 40. (Modifica dell'articolo 118
 della Costituzione)
 1. L'articolo 118 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 "Art.  118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo  che,  per  assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province,  citta'  metropolitane,  Regioni  e  Stato,  sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.
 I  Comuni,  le province e le citta' metropolitane sono titolari di funzioni  amministrative  proprie  e  di  quelle  conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
 La  legge,  approvata  ai  sensi  dell'articolo  70,  terzo comma, istituisce  la  Conferenza  Stato-Regioni  per  realizzare  la  leale collaborazione  `e  per promuovere accordi ed intese. Per le medesime finalita', puo' istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all'articolo 114.
 Ai  Comuni, alle Province e alle citta' metropolitane e' garantita l'autonomia nell'esercizio delle funzioni amministrative, nell'ambito delle leggi statali o regionali.
 La  legge  statale  disciplina  forme di coordinamento fra Stato e Regioni  nelle  materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo  117,  e  disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento   alla   tutela   dei  beni  culturali  ed  alla  ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresi' forme di coordinamento con  riferimento  alle  grandi  reti  strategiche  di  trasporto e di navigazione di interesse nazionale.
 Comuni,   Province,   citta'   metropolitane,   Regioni   e  Stato riconoscono   e  favoriscono  l'autonoma  iniziativa  dei  cittadini, singoli  e  associati,  per  lo svolgimento di attivita' di interesse generale,   sulla   base   del  principio  di  sussidiarieta',  anche attraverso  misure  fiscali.  Essi riconoscono e favoriscono altresi' l'autonoma  iniziativa  degli  enti  di  autonomia  funzionale per le medesime attivita' e sulla base del medesimo principio. L'ordinamento generale  degli  enti  di  autonomia funzionale e' definito con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma.
 La  legge,  approvata  ai  sensi  dell'articolo  70,  terzo comma, favorisce  l'esercizio  in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni  e  di  quelli  situati nelle zone montane, attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni".
 |  | Art. 41. (Modifiche all'articolo 120
 della Costituzione)
 1.  All'articolo  120,  secondo  comma,  della  Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) le parole: "Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni, delle  citta'  metropolitane,  delle  Province  e  dei  Comuni"  sono sostituite  dalle  seguenti: "Lo Stato puo' sostituirsi alle Regioni, alle  citta'  metropolitane, alle Province e ai Comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118";
 b) dopo le parole: "dei governi locali" sono inserite le seguenti: "e   nel   rispetto   dei  principi  di  leale  collaborazione  e  di sussidiarieta'";
 c) e' soppresso il secondo periodo.
 |  | Art. 42. (Modifiche all'articolo 122
 della Costituzione)
 1.  All'articolo  122,  primo  comma,  della Costituzione, dopo le parole:  "stabilisce  anche" sono inserite le seguenti: "i criteri di composizione e".
 2.  All'articolo  122,  quinto comma, della Costituzione, al primo periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  "e non e' immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo".
 |  | Art. 43. (Modifiche all'articolo 123
 della Costituzione)
 1.   All'articolo  123,  secondo  comma,  della  Costituzione,  e' soppresso il secondo periodo.
 2.  All'articolo  123  della  Costituzione,  il  quarto  comma  e' sostituito dal seguente:
 "In  ogni  Regione,  lo  statuto  disciplina  il  Consiglio  delle autonomie  locali,  quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali".
 |  | Art. 44. (Modifiche all'articolo 126
 della Costituzione)
 1.  All'articolo  126,  primo  comma, della Costituzione, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal seguente: "Il decreto e' adottato previo parere del Senato federale della Repubblica".
 2.  All'articolo  126,  terzo  comma, della Costituzione, al primo periodo,  sono  soppresse le parole: " , l'impedimento permanente, la morte"  e  il  secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Non si fa luogo  a  dimissioni  della  Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso  di  morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In  tale  caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente,   cui  si  applicano  le  disposizioni  previste  per  il Presidente  sostituito.  In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento  del  Consiglio  conseguono  alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio".
 |  | Art. 45. (Leggi regionali ed interesse nazionale
 della Repubblica)
 1.  All'articolo  127  della  Costituzione, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
 Il  Governo,  qualora  ritenga  che una legge regionale o parte di essa   pregiudichi  l'interesse  nazionale  della  Repubblica,  entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le  disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni  il  Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il  Governo,  entro  gli  ulteriori  quindici  giorni,  sottopone  la questione  al  Parlamento  in  seduta comune che, entro gli ulteriori quindici  giorni,  con  deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, puo' annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente  della  Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento".
 |  | Art. 46. (Garanzie per le autonomie locali)
 1.   Dopo  l'articolo  127  della  Costituzione,  e'  inserito  il seguente:
 "Art.  127-bis. - I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato  o  della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite,  possono  promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione  di  legittimita'  costituzionale. Una legge costituzionale disciplina  le  condizioni,  le  forme  e i termini di proponibilita' della questione".
 |  | Art. 47. (Coordinamento interistituzionale da parte
 del Senato federale della Repubblica)
 1.  Dopo  l'articolo:  127-bis  della Costituzione, e' inserito il seguente:
 "Art.  127-ter.  -  Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze  di  cui  all'articolo  118,  terzo  comma, la legge dello Stato,  approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento  tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province,  le citta' metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalita'.
 Il  regolamento  del  Senato  federale della Repubblica garantisce rapporti  di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i  rappresentanti  degli  enti  di cui al secondo comma dell'articolo 114.
 I  senatori  possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal  Consiglio  o  Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio della Provincia  autonoma  in  cui sono stati eletti con le modalita' e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti".
 |  | Art. 48. (Modifica all'articolo 131
 della Costituzione)
 1. All'articolo 131 della Costituzione, le parole: "Valle d'Aosta" e  "Trentino-Alto  Adige"  sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle seguenti:   "Valle   d'Aosta/Vallee'   d'Aoste"   e:   "Trentino-Alto Adige/Sudtirol".
 |  | Art. 49. (Citta' metropolitane)
 1.  All'articolo  133  della  Costituzione e' premesso il seguente comma:
 "L'istituzione  di citta' metropolitane nell'ambito di una Regione e'  stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70,  terzo  comma,  su  iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione".
 |  | Art. 50. (Abrogazione)
 1.   All'articolo  116  della  Costituzione,  il  terzo  comma  e' abrogato.
 |  | Art. 51. (Corte costituzionale)
 1. L'articolo 135 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 "Art.  135.  -  La  Corte  costituzionale  e' composta da quindici giudici.   Quattro   giudici   sono  nominati  dal  Presidente  della Repubblica;  quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria  e  amministrative;  tre giudici sono nominati dalla Camera dei  deputati  e  quattro  giudici  sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
 I  giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche   a   riposo   delle   giurisdizioni   superiori  ordinaria  ed amministrative,  i  professori  ordinari  di  universita'  in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
 I  giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti  per  ciascuno  di  essi  dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
 Alla  scadenza  del  termine il giudice costituzionale cessa dalla carica  e  dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non puo'  ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina  governativa  o  svolgere  funzioni  in organi o enti pubblici individuati dalla legge.
 La  Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla  legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed e'   rieleggibile,   fermi   in  ogni  caso  i  termini  di  scadenza dall'ufficio di giudice.
 L'ufficio  di  giudice  della Corte e' incompatibile con quello di membro  del  Parlamento,  di  un Consiglio regionale, con l'esercizio della  professione  di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
 Nei   giudizi  d'accusa  contro  il  Presidente  della  Repubblica intervengono,  oltre  i  giudici  ordinari della Corte, sedici membri tratti  a  sorte  da  un  elenco  di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilita'  a  deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove  anni mediante elezione con le stesse modalita' stabilite per la nomina dei giudici ordinari".
 2.  All'articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, le parole: "dal Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati".
 3. L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, e' sostituito dal seguente:
 "Art.  3.  -  1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato  federale  della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi  dei  componenti  la  rispettiva  Assemblea.  Per  gli scrutini successivi  al terzo e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea".
 |  | Art. 52. (Referendum sulle leggi costituzionali)
 1.   All'articolo  138  della  Costituzione,  il  terzo  comma  e' abrogato.
 |  | Art. 53. (Disposizioni transitorie)
 1.  Le  disposizioni  di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114,  116,  117,  118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-bis, 131  e  133  della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale,  si  applicano  a  decorrere dalla data di entrata in vigore   della   presente   legge   costituzionale.   Ogni   richiamo all'articolo  70 della Costituzione, contenuto negli articoli 65, 69, 98-bis,  118 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge    costituzionale,    e'    riferito,   fino   all'applicazione dell'articolo 14 della presente legge costituzionale, all'articolo 70 della  Costituzione  nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
 2.  Fatto  salvo  quanto  previsto dai commi 3, 4 e 6 del presente articolo,  le  disposizioni di cui agli articoli 55, 56, primo comma, 57, primo e sesto comma, 58, 59, 60, primo comma, 61, 63, 64, 66, 67, 70,  71,  72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93,  94,  95,  96,  104,  126,  primo comma, 127-ter, 135 e 138 della Costituzione,  come modificati dalla presente legge costituzionale, e le  disposizioni  di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, della presente legge   costituzionale   si  applicano  con  riferimento  alla  prima legislatura  successiva  a  quella  in  corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Gli articoli 56, secondo, terzo  e quarto comma, 57, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 60, secondo  e  terzo  comma,  della  Costituzione, come modificati dalla presente   legge  costituzionale,  si  applicano  per  la  successiva formazione  della  Camera  dei  deputati, nonche' del Senato federale della  Repubblica  trascorsi  cinque  anni  dalle  prime elezioni del Senato  medesimo,  salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 del presente articolo.   Fino   alla   prima   applicazione   delle   disposizioni costituzionali  di  cui al presente comma, continuano ad applicarsi i corrispondenti  articoli  della  Costituzione  nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
 3.   Fino   all'adeguamento  della  legislazione  elettorale,  ivi comprese  le  norme  concernenti  le  elezioni  nella  circoscrizione Estero,  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo 92, secondo comma, della    Costituzione,   come   modificato   dalla   presente   legge costituzionale:
 a)  a  decorrere dalla prima legislatura della Camera dei deputati successiva  a  quella  in  corso alla data di entrata in vigore della presente  legge  costituzionale, il Governo, entro dieci giorni dalla sua  formazione, si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia; la Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale;
 b)   non  si  applica  il  quarto  comma  dell'articolo  70  della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale;
 c) ai fini dello scioglimento della Camera dei deputati si applica l'articolo  88  della  Costituzione,  nel  testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
 4.   In   sede   di   prima   applicazione  della  presente  legge costituzionale:
 a)  le  prime  elezioni  del  Senato  federale  della  Repubblica, successive  alla data di entrata in vigore della medesima legge, sono indette  dal  Presidente  della  Repubblica,  che  ne  fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, hanno luogo  contestualmente  a  quelle  della  Camera  dei  deputati  ed i senatori  cosi'  eletti  durano  in  carica  per  cinque  anni;  sono eleggibili  a  senatori  di  una  Regione  o  Provincia  autonoma gli elettori  che  hanno  compiuto  i  quaranta anni di eta'; sono eletti nella  circoscrizione  Estero  solamente  i  diciotto deputati di cui all'articolo  56,  secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla   presente  legge  costituzionale;  ai  fini  dell'applicazione dell'articolo  56,  quarto comma, della Costituzione, la ripartizione dei  seggi  fra  le  circoscrizioni,  fatto salvo il numero dei seggi assegnati  alla  circoscrizione  Estero,  si  effettua  dividendo per seicentododici  il  numero  degli  abitanti  della  Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione;
 b)  alla  scadenza  dei  cinque  anni di cui alla lettera a) hanno luogo  le  nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione   di   cui  all'articolo  57  della  Costituzione,  come modificato  dalla  presente  legge  costituzionale; sono eleggibili a senatori  di  una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di eta';
 c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di Provincia  autonoma,  in  carica  trascorsi trenta mesi dalla data di indizione delle prime elezioni di cui alla lettera a), dura fino alla data  di  indizione  delle  nuove elezioni di cui alla lettera b); e' fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi del comma 5;
 d)  le  nuove  elezioni  di  cui  alla lettera b) sono indette dal Presidente  della  Repubblica, che fissa la prima riunione del Senato federale  della  Repubblica  entro il ventesimo giorno dalle elezioni medesime,  ed  hanno  luogo  contestualmente  a  quelle  di  tutte le Assemblee  o  Consigli  regionali  o di Provincia autonoma, in carica alla data delle elezioni, che sono conseguentemente sciolti.
 5.  Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle prime elezioni del Senato federale della Repubblica, di cui alla lettera a) del  comma  4,  in  caso  di  scioglimento  del Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome in base all'articolo 126  o  ad  altra  norma  costituzionale,  la durata della successiva legislatura  regionale  o provinciale e' ridotta conseguentemente, in modo  da  assicurare,  nelle nuove elezioni del Senato federale della Repubblica,  la contestualita' di cui all'articolo 57, secondo comma, della    Costituzione,   come   modificato   dalla   presente   legge costituzionale.
 6.   Per   le  prime  elezioni  del  Presidente  della  Repubblica successive  alla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge costituzionale, il termine di quindici giorni di cui all'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, e' fissato in quarantacinque giorni.
 7.  Per  le  elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera  dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente   legge   costituzionale,  e  fino  all'  adeguamento  della legislazione   elettorale  alle  disposizioni  della  presente  legge costituzionale,  trovano  applicazione  le  leggi  elettorali  per il Senato  della  Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
 8.  Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di  entrata  in vigore della presente legge costituzionale continuano ad  applicarsi  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  delle loro modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le norme regolamentari incompatibili  con  la presente legge costituzionale cessano di avere efficacia  a  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della legge medesima.  Fino  alla  determinazione  dei  criteri  generali  di cui all'articolo  70,  sesto  comma,  della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, il Presidente di ciascuna Camera verifica che un disegno di legge non contenga disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.
 9.  Le  funzioni  attribuite ai Consigli delle autonomie locali da disposizioni  costituzionali sono esercitate dal rispettivo Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio della Provincia autonoma, fino alla data della istituzione di ciascun Consiglio delle autonomie locali.
 10.   In  sede  di  prima  applicazione  dell'articolo  135  della Costituzione,  come  modificato  dalla presente legge costituzionale, alla scadenza del termine dei giudici della Corte costituzionale gia' eletti  dal  Parlamento  in  seduta  comune e alle prime scadenze del termine   di  un  giudice  gia'  eletto  dalla  suprema  magistratura ordinaria  e  di  un  giudice  gia'  nominato  dal  Presidente  della Repubblica,  al  Senato  federale  della  Repubblica,  integrato  dai Presidenti  delle  Giunte  delle Regioni e delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  e  alla  Camera  dei  deputati e' attribuita alternativamente l'elezione di ciascun giudice in scadenza. Al Senato e' attribuita l'elezione del primo giudice in scadenza.
 11.  Il  quarto  comma  dell'articolo 135 della Costituzione, come sostituito  dall'articolo 51 della presente legge costituzionale, non si  applica  nei  confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
 12.  In  caso  di  cessazione  anticipata dall'incarico di singoli componenti  del  Consiglio  superiore della magistratura, gia' eletti dal  Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica procede  alle  conseguenti  elezioni suppletive fino alla concorrenza del  numero  di  componenti di sua competenza, ai sensi dell'articolo 104,  quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale.
 13.  Nei  cinque  anni  successivi  alla data di entrata in vigore della   presente   legge   costituzionale   si   possono,  con  leggi costituzionali,  formare nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti,  a modificazione dell'elenco di cui all' articolo 131 della Costituzione,  come  modificato  dalla presente legge costituzionale, senza   il  concorso  delle  condizioni  richieste  dal  primo  comma dell'articolo  132  della  Costituzione,  fermo restando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
 14.  Le popolazioni interessate di cui al comma 13 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.
 15.  I  senatori  a vita in carica alla data di inizio della prima legislatura  successiva  a  quella  in  corso alla data di entrata in vigore  della  presente  legge  costituzionale  permangono  in carica presso il Senato federale della Repubblica.
 16. All'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)   al  comma  2,  lettera  b),  sono  soppresse  le  parole:  ", impedimento permanente o morte";
 b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
 "2-bis.  Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente".
 17.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  16  si applicano in via transitoria  anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data di  entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano gia' entrati  in  vigore  i  nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
 18. All'articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001,  n.  2,  nel  primo  periodo le parole: "il primo rinnovo" sono sostituite  dalle  seguenti: "i rinnovi" e la parola: "successivo" e' sostituita dalla seguente: "successivi".
 |  | Art. 54. (Regioni a statuto speciale)
 1.   Fatto   salvo   quanto   previsto   dall'articolo   38,  sino all'adeguamento  dei  rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di  cui  al  capo  V della presente legge costituzionale si applicano anche  alle  Regioni  a  statuto speciale e alle Province autonome di Trento  e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu'  ampie  rispetto  a quelle gia' attribuite. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge costituzionale  che  interessano  le  Regioni si applicano anche alle Regioni  a  statuto  speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
 |  | Art. 55. (Adeguamento degli statuti speciali)
 1.  Ai fini dell'adeguamento degli statuti di cui all'articolo 54, nelle  Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e  di  Bolzano  e'  riconosciuta  parita'  di  diritti  ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono.
 |  | Art. 56. (Trasferimento di beni e di risorse)
 1.  Entro  cinque  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente  legge  costituzionale,  il  Governo  assicura  la  puntuale individuazione  dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni e agli  enti  locali, la loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed  enti locali, per garantire l'effettivo esercizio delle rispettive funzioni  e  competenze  di  cui alla presente legge costituzionale e alla  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n. 3. La legge dello Stato,  approvata  ai  sensi  dell'  articolo  70, terzo comma, della Costituzione,  come  modificato  dalla presente legge costituzionale, stabilisce  le  modalita'  e  i  tempi per la ripartizione dei beni e delle  risorse  individuati  e i successivi trasferimenti, che devono comunque  essere  congrui  rispetto  alle  funzioni e alle competenze esercitate e comportano l' adeguamento delle amministrazioni statali, in rapporto ad eventuali compiti residui.
 |  | Art. 57. (Federalismo fiscale e finanza statale)
 1.  Entro  tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge  costituzionale,  le  leggi dello Stato assicurano l'attuazione dell'articolo  119  della Costituzione. In nessun caso l'attribuzione dell'autonomia  impositiva  ai  Comuni,  alle  Province,  alle citta' metropolitane  e  alle  Regioni  puo' determinare un incremento della pressione fiscale complessiva.
 IL PRESIDENTE
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