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| Gazzetta n. 269 del 2005-11-18 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | CIRCOLARE 7 novembre 2005, n. 1717 |  | Regolamento    CE    2792/99    -   Misura   3.4   Trasformazione   e commercializzazione  dei  prodotti ittici, interventi multiregionali. Disposizioni domanda di liquidazione. |  | 
 |  | Con   circolare  del  7 aprile  2003  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del 18 luglio 2003 sono state disposte  le  modalita'  di  compilazione  e termini di presentazione degli   interventi   multiregionali  della  misura  trasformazione  e commercializzazione  dei  prodotti  ittici  previsti  dal Docup pesca 2000-2006,  di  cui  al  regolamento  CE  2792/99  del  Consiglio del 17 dicembre 1999; Con  successivo  decreto  del  26 aprile 2004 del Ministero delle politiche  agricole  e  forestali - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  108  del 10 maggio  2004, e' stata approvata la graduatoria di merito relativa alla  misura  3.4  di  cui  al  regolamento  (CE)  2792/99  ĞImpianti multiregionali  di  trasformazione e commercializzazione dei prodotti itticiğ;
 Tutti  i  progetti ritenuti idonei sono stati ammessi ai benefici di  cui  al  regolamento  2792/99  pertanto  un  diverso ordine della graduatoria  non  pregiudica  l'ammissione  ai  benefici in argomento purche' il progetto mantenga al temine dei lavori un punteggio minimo di  20  punti  riconosciuti ai sensi delle condizioni di priorita' di cui la punto 9, lettera c), della medesima circolare;
 Tenuto  conto che il punteggio e' stato assegnato in relazione ai requisiti  in  possesso al momento della domanda di contributo, ed in funzione  degli  obiettivi  da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento,    e   ritenuto   opportuno   attendere   un   tempo ragionevolmente  sufficiente  affinche'  la  realizzazione dei lavori consenta la concretizzazione degli obiettivi perseguiti;
 Si dispone:
 a) il  soggetto  destinatario  del contributo, al momento della presentazione  della  domanda  di liquidazione dello stato finale del progetto,   dovra'  dimostrare  all'Amministrazione  di  possedere  i punteggi  assegnati  in  graduatoria  in  misura  non inferiore ai 20 punti,   punteggio  minimo  indispensabile  per  l'ammissione  di  un progetto a contributo.
 Viceversa  all'atto  della  domanda  di  liquidazione dello stato finale   dei   lavori,   la   ditta   beneficiaria   potra'  chiedere all'Amministrazione  una proroga di durata non superiore ai due anni, per  la  dimostrazione  del  possesso  del  punteggio  assegnato, che comunque  non  potra' alla scadenza del periodo essere inferiore a 20 punti;
 b) in  caso  di  concessione della proroga di cui al precedente punto  a)  l'Amministrazione  provvedera'  ad  erogare  il contributo spettante,  previa  presentazione  di  fidejussione bancaria, redatta secondo  l'allegato  1,  rilasciata a garanzia del raggiungimento del punteggio assegnato e comunque non inferiore a 20 punti.
 La   mancata   dimostrazione  del  raggiungimento  del  punteggio sopraindicato,  entro  il termine prorogato, comportera' la decadenza del  contributo  e  la  restituzione delle somme erogate da parte del beneficiario,  ovvero dalla banca garante, maggiorate degli interessi come per legge.
 Roma, 7 novembre 2005
 Il direttore generale reggente
 della pesca marittima e dell'acquacoltura
 Ambrosio
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