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| Gazzetta n. 269 del 2005-11-18 |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 8 novembre 2005 |  | Autorizzazione,   all'Istituto   «Centro   studi  psicosomatica»,  ad istituire  e ad attivare nella sede periferica di Pescara un corso di specializzazione  in  psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509. |  | 
 |  | IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per l'universita', l'alta formazione artistica musicale
 e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologia
 Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
 Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
 Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
 Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
 Visti  i  decreti  16 novembre  2000  e  27 aprile 2001 con i quali l'istituto   «Centro  studi  psicosomatica»  e'  stato  abilitato  ad istituire  e  ad  attivare  corsi di specializzazione in psicoterapia nella  sede  principale  di  Roma  per  i  fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
 Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
 Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto  «Modificazioni  ed  integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre   1999  e  16 luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
 Vista  l'istanza  con  la  quale  il  predetto  istituto ha chiesto l'abilitazione   ad   istituire   e   ad   attivare   un   corso   di specializzazione  in  psicoterapia  nella sede periferica di Pescara, via  Puccini,  85/2  per  un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita';
 Visto  il  parere  favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 24 giugno 2005;
 Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito all'istanza  presentata  dall'istituto  sopra  indicato, espressa dal predetto   Comitato   nazionale   per   la  valutazione  del  sistema universitario  nella  riunione  del  28 settembre 2005, trasmessa con nota n. 730 del 28 settembre 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con decreto   11 dicembre   1998,   n.   509,  l'Istituto  «Centro  studi psicosomatica»,  e'  abilitato  ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Pescara, via Puccini, 85/2, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del  presente  decreto,  un corso di specializzazione in psicoterapia secondo  il  modello  scientifico-culturale proposto nel-l'istanza di riconoscimento della sede principale.
 2.  Il  numero massimo degli allievi da ammettere a ciascun anno di corso e' pari a 20 unita', e per l'intero corso, a 80 unita'.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 novembre 2005
 Il capo del Dipartimento: Rossi Bernardi
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