Gazzetta n. 269 del 2005-11-18
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 4 novembre 2005
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Colli Nisseni», riferita all'olio extravergine di oliva, per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, la protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
Vista la domanda presentata dal Comitato promotore della D.O.P. Colli Nisseni, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Colli Nisseni» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;
Vista la nota protocollo n. 65918 del 27 ottobre 2005 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore della D.O.P. Colli Nisseni, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92, come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Colli Nisseni» riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato promotore della D.O.P. Colli Nisseni, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Colli Nisseni» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 65918 del 27 ottobre 2005, sopra citata;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Colli Nisseni» riferita all'olio extravergine di oliva.
Art. 2.
La denominazione «Colli Nisseni» riferita all'olio extravergine di oliva e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.
Art. 3.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Colli Nisseni» riferita all'olio extravergine di oliva, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 novembre 2005
Il direttore generale: La Torre
Allegato
Disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva
«Colli Nisseni»
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta «Colli Nisseni», e' riservata all'olio extra vergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione e dal regolamento CEE n. 2081/92.
Art. 2.
Cultivar e caratteristiche al consumo
Le varieta' che concorrono complessivamente alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a D.O.P. «Colli Nisseni», in ambito aziendale, sono le seguenti: Tonda Iblea, Moresca, Nocellara del Belice, nella misura non inferiore al 70%.
Altre varieta' che possono concorrere in misura non superiore al 30% sono: Carolea, Giarraffa, Nocellara Etnea, Nocellara Messinese, Biancolilla, Coratina.
L'olio extravergine d'oliva D.O.P. «Colli Nisseni», all'atto della richiesta della certificazione, deve rispondere alle seguenti caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche:
Colore: da verde a giallo paglierino con riflessi verdognoli.
Odore: fruttato di oliva di intensita' medio con eventuali sentori di erba fresca e di pomodoro;
Sapore: fruttato medio, con sensazione di amaro con intensita' leggero; sensazione di piccante con intensita' medio;
Punteggio al Panel test: maggiore o uguale a 6,5;
Mediana del fruttato: > 0;
Mediana dei difetti: = 0;
Acidita' massima totale: minore o uguale a 0.5 % (espressa in % di acido oleico);
Numero di perossidi: minore o uguale a 8 meq. O2/kg;
Acido oleico: maggiore o uguale a 70% ;
Polifenoli: maggiore o uguale a 150 ppm;
Altri parametri non espressamente citati nel presente disciplinare devono essere conformi all'attuale normativa U.E. per l'olio extra vergine di oliva.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione e di molitura delle olive e la zona di imbottigliamento dell'olio a D.O.P. «Colli Nisseni» si estende in tutto il territorio amministrativo dei 22 Comuni della Provincia di Caltanissetta: Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba, con esclusione della fascia litoranea a sud della Provincia delimitata come segue: dall'intersezione del Torrente Cantigaglione, confine amministrativo tra le province di Agrigento e Caltanissetta (piu' specificatamente tra i territori comunali di Licata e di Butera) e la linea ferroviaria Licata-Butera-Gela, segue la strada ferrata, attraversa la stazione di Falconara quindi contrada Tenutella e contrada La Carruba ed arriva alla stazione di Butera. Da qui segue con la strada provinciale n. 9 fino all'incrocio con la Strada Provinciale n. 83 quindi svolta a destra e prosegue lungo la strada provinciale n. 83 che attraversa, in prossimita' di contrada Cappellania, l'incrocio con la strada provinciale n. 8 ed in prossimita' di contrada Buccarinello l'incrocio con la strada provinciale n. 81, fino a giungere l'incrocio con la Strada Statale n. 117-Bis. Svolta a sinistra lungo la Strada Statale n. 117-Bis fino all'incrocio di Ponte Olivo, dal quale svoltando a sinistra prosegue lungo la Strada Statale n. 190 delle Zolfare, direzione Caltanissetta, fino all'intersezione con il Torrente Lavinaro Tredenari, ossia il confine amministrativo tra i territori comunali di Butera e Gela. Da qui prosegue lungo il confine amministrativo tra i territori comunali di Mazzarino e Gela, attraversa in prossimita' di Piano di Sparacogna la Strada Provinciale n. 96 ed in prossimita' contrada Camera Armatella la Strada Statale n. 117-bis. Prosegue per un breve tratto lungo la Strada Statale n. 188 (sempre confine amministrativo tra i territori comunali di Mazzarino e Gela) e prima di giungere all'incrocio con la Strada Provinciale n. 12 segue il confine amministrativo tra i territori comunali di Niscemi e Gela, attraversa contrada Navetta, contrada S. Gregorio, contrada Fegotto, interseca la Strada Provinciale n 10 in prossimita' di contrada Conca d'Oro e giunge quindi sulla Strada Provinciale n. 82. Da qui segue la Strada Provinciale n. 82, direzione Gela, fino all'incrocio con la Strada Provinciale n. 35 in prossimita' di contrada Sabuci, quindi svolta a sinistra e prosegue lungo la Strada Provinciale n. 35, attraversa Serra Galera, Piano Leggio fino all'incrocio con la Strada Provinciale n. 11. Svolta a destra lungo la Strada Provinciale n. 11 fino all'incrocio con la Strada Statale n. 115, svolta a sinistra e segue la Strada Statale n. 115, direzione Ragusa, attraversa la contrada Monacella, il Passo delle Pantanelle, l'incrocio con la Strada Provinciale n. 31 fino ad intersecare, in prossimita' di contrada Marotta, il torrente Ficuzza ossia il confine amministrativo tra i territori provinciali di Caltanissetta e Ragusa.
Art. 4.
Origine
Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata ed i prodotti in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori dei frantoiani e dei confezionatori, nonche' la tenuta di registri di produzione e condizionamento, e' garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
Art. 5.
Caratteristiche di coltivazione e metodo di ottenimento
Le condizioni di coltivazione, quali i sesti, le forme di allevamento e le tecniche di potatura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva «Colli Nisseni» D.O.P., devono essere quelle specifiche e tradizionalmente in uso nella zona di produzione e comunque atte a conferire alle olive ed agli oli le caratteristiche qualitative di cui all'art. 2.
Per la gestione del suolo, si eseguono delle lavorazioni meccaniche superficiali che risultano utili anche per il controllo delle erbe infestanti. Nella concimazione e' ammesso l'utilizzo di fertilizzanti organici e/o di sintesi, mentre per la difesa fitosanitaria si applicano i disciplinari di lotta integrata emanati dalla Regione siciliana. Gli oliveti normalmente sono condotti in asciutto, tuttavia in annate particolarmente siccitose e' consentita l'irrigazione di soccorso.
La raccolta delle olive deve essere effettuata dal momento dell'invaiatura e non deve superare il limite temporale del 31 dicembre. La raccolta deve essere effettuata a mano oppure con l'impiego di macchine a condizione che durante l'operazione sia evitata la permanenza delle drupe sul terreno. In ogni caso devono essere utilizzate le reti, mentre e' vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. E' vietato l'impiego di cascolanti. La produzione massima di olive conseguibile da un oliveto e' di 80 quintali per ettaro. Il trasporto e la conservazione delle olive deve avvenire in modo idoneo ed evitare danni al frutto, utilizzando contenitori a pareti rigide e fessurate al fine di favorirne l'areazione e garantirne la qualita'. Le olive devono essere molite entro un massimo di 48 ore dalla raccolta.
L'oleificazione delle olive destinate alla produzione di olio D.O.P. «Colli Nisseni» dovra' essere effettuata esclusivamente con i sistemi di estrazione meccanica, atti a mantenere la qualita' originaria e le caratteristiche peculiari delle drupe di origine.
La trasformazione delle olive avviene sia con il sistema della pressione a ciclo di lavorazione discontinuo che con il sistema della centrifugazione a ciclo di lavorazione continuo. Entrambi i sistemi prevedono obbligatoriamente la defogliazione ed il lavaggio della drupe.
Nel sistema della pressione, l'operazione di frangitura delle olive varia da 15 a 30 minuti in funzione del tipo di macina e delle caratteristiche delle olive. La gramolatura avviene attraverso l'impiego di gramolatici in acciaio inox e non deve superare i 15 minuti. Nel sistema della centrifugazione a ciclo continuo, l'operazione di gramolatura eseguita in gramole di acciaio inox deve durare per almeno 30 minuti e non oltre 45 minuti. In entrambi i sistemi, la temperatura di esercizio della pasta di olive non deve superare i 27° C. Tutte le gramolatrici devono essere fornite di adeguato termometro per la rilevazione della temperatura della pasta di olive. La resa massima ammissibile in olio e' fissata fino al 22% del peso di olive. Sono vietate ogni altra estrazione meccanica, il metodo del ripasso, nonche' l'uso di prodotti ad azione chimica o biochimica durante le operazioni di trasformazione. Dopo l'estrazione, l'olio viene conservato in recipienti per alimenti di acciaio inox con chiusura ermetica, preferibilmente con fondo conico ed apposita apertura inferiore che consente la separazione e lo scarico dei depositi naturali (morchie) dalla massa d'olio. E' consentito l'ottenimento dell'olio extravergine «Colli Nisseni» D.O.P. con metodo biologico.
Art. 6.
Legame con l'ambiente.
La tipicita' dell'olio extravergine di oliva «Colli Nisseni» D.O.P. ci giunge dalla specifica piattaforma varietale, dai fattori naturali dell'areale di produzione quali il microclima, il terreno e le cultivar, nonche' dalle particolari tecniche di coltivazione e di produzione tramandate nei secoli dagli olivicoltori nisseni. L'insieme di tali fattori concorre a differenziarlo nelle sue caratteristiche chimiche ed organolettiche, da qualsiasi altro olio extravergine d'oliva, rendendolo quindi unico e pertanto meritevole di valorizzazione e tutela.
Il territorio della provincia risulta naturalmente delimitato nella parte meridionale dal golfo di Gela, e nella parte settentrionale dai dolci rilievi che determinano un piacevole e graduale paesaggio collinare. L'olivo, felicemente intrappolato dal mare e dalle colline nissene, vegeta ottimamente in un comprensorio altimetricamente esteso all'incirca tra i 150 ai 750 m s.l.m. Il clima della zona e' tipico dell'area mediterranea, caratterizzato da inverni miti e piovosi e da estati calde ed aride. La caratteristica comune di molti terreni dei «Colli Nisseni», fortemente acclivi, ricchi di scheletro e poveri di strato superficiale coltivabile e' propria quella di prestarsi poco all'utilizzazione con colture piu' esigenti. Per le suddette ragioni l'olivo si trova fortemente diffuso, rientrando, fin dai secoli piu' remoti nell'economia della zona, continuando ancor oggi ad essere di primaria importanza sia per l'alimentazione che per l'utilizzo come fonte energetica, o come materia prima per l'artigianato. In questo contesto ambientale ed umano si sono radicate tradizionali tecniche di sfruttamento della pianta d'olivo, idonee a esaltare le pregiate caratteristiche dell'olio prodotto, che denota una sua spiccata tipicita'.
Art. 7.
Struttura di controllo
L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colli Nisseni» sara' controllato da una struttura autorizzata, in conformita' all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92.
Art. 8.
Designazione e presentazione
Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie, nonche' il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione ed il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresi' rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione. L'olio extravergine di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacita' non superiore a litri cinque in vetro o in banda stagnata. E' obbligatorio l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto. E' consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico.
L'etichetta dovra' riportare il logo della Denominazione di Origine Protetta come di seguito descritto: la scritta D.O.P. situata in posizione centrale risulta circondata superiormente dalla dicitura Olio Extravergine d'Oliva disposta a forma di semiellisse e delimitata inferiormente dalla dicitura Colli Nisseni disposta orizzontalmente; l'intera disposizione delle scritte risulta delimitata da una bordatura costituita da una linea semplice di colore verde definito dal Pantone 357 cv; la dicitura Olio Extravergine d'Oliva e' definita dal carattere Book Antiqua grassetto di colore verde identificabile con Pantone 357 cv mentre la dicitura Colli Nisseni e' definita dal carattere Georgia grassetto di colore rosso identificabile da Pantone 485 cv; le lettere D e P puntate della scritta D.O.P. risultano disposte piu' in basso rispettivamente a sinistra e a destra della lettera O puntata che, rappresentante il segno grafico centrale dell'intero logo; la lettera O definita dal carattere in rilievo Arial Narrow corsico con riempimento di colore verde (con sfumatura da sinistra a destra Pantone da 3435 cv a 340 cv), rappresentante idealmente un'oliva verde e' munita nella parte superiore di un peduncolo di colore verde (Pantone 557 cv) disposto in alto verso destra e due foglie (rappresentante idealmente l'andamento collinare dell'areale di produzione) disposte orizzontalmente una a sinistra con dimensioni maggiori ed una a destra di dimensioni inferiori, entrambe di colore verde (con sfumatura dal peduncolo verso l'apice Pantone da 576 cv a 356 cv) munite di una nervatura centrale di colore verde (Pantone 557 cv); le lettere D e P ed i tre punti definiti con carattere Forte in rilievo stile normale sono di colore verde con Pantone 357 cv. Tutti i colori descritti sono identificabili da mazzetta Matching System.

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