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| Gazzetta n. 269 del 2005-11-18 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 4 novembre 2005 |  | Protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla denominazione  «Colli  Nisseni»,  riferita  all'olio  extravergine di oliva, per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di accordare,  a  titolo  transitorio, la protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
 Vista  la  domanda  presentata  dal Comitato promotore della D.O.P. Colli   Nisseni,   intesa   ad   ottenere   la   registrazione  della denominazione  «Colli  Nisseni»  riferita  all'olio  extravergine  di oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;
 Vista  la nota protocollo n. 65918 del 27 ottobre 2005 con la quale il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
 Vista  l'istanza  con  la  quale il Comitato promotore della D.O.P. Colli  Nisseni,  ha  chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa,  ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92, come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra  richiamato,  espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso  il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento  della  citata  istanza  della  denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1  paragrafo  2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli   interessati   all'utilizzazione  della  denominazione  «Colli Nisseni»  riferita  all'olio  extravergine  di  oliva,  in attesa che l'organismo  comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento  della domanda avanzata dal Comitato promotore della   D.O.P.   Colli  Nisseni,  assicuri  la  protezione  a  titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Colli Nisseni» riferita  all'olio  extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione  allegato  alla  nota  n. 65918 del 27 ottobre 2005, sopra citata;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997,   alla   denominazione   «Colli   Nisseni»   riferita  all'olio extravergine di oliva.
 |  | Art. 2. La  denominazione «Colli Nisseni» riferita all'olio extravergine di oliva   e'   riservata   al   prodotto  ottenuto  in  conformita'  al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.
 |  | Art. 3. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Colli Nisseni» riferita  all'olio  extravergine  di  oliva,  come  denominazione  di origine   protetta   ricade  sui  soggetti  che  si  avvalgono  della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  | Art. 4. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 novembre 2005
 Il direttore generale: La Torre
 |  | Allegato Disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva
 «Colli Nisseni»
 Art. 1.
 Denominazione
 La   denominazione   di  origine  protetta  «Colli  Nisseni»,  e' riservata all'olio extra vergine di oliva rispondente alle condizioni ed  ai  requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione e dal regolamento CEE n. 2081/92.
 Art. 2.
 Cultivar e caratteristiche al consumo
 Le  varieta'  che  concorrono  complessivamente  alla  produzione dell'olio  extra vergine di oliva a D.O.P. «Colli Nisseni», in ambito aziendale,  sono  le  seguenti:  Tonda  Iblea, Moresca, Nocellara del Belice, nella misura non inferiore al 70%.
 Altre  varieta' che possono concorrere in misura non superiore al 30%  sono:  Carolea, Giarraffa, Nocellara Etnea, Nocellara Messinese, Biancolilla, Coratina.
 L'olio  extravergine  d'oliva  D.O.P.  «Colli  Nisseni», all'atto della  richiesta  della certificazione, deve rispondere alle seguenti caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche:
 Colore: da verde a giallo paglierino con riflessi verdognoli.
 Odore:  fruttato  di  oliva  di  intensita' medio con eventuali sentori di erba fresca e di pomodoro;
 Sapore:  fruttato medio, con sensazione di amaro con intensita' leggero; sensazione di piccante con intensita' medio;
 Punteggio al Panel test: maggiore o uguale a 6,5;
 Mediana del fruttato: > 0;
 Mediana dei difetti: = 0;
 Acidita' massima totale: minore o uguale a 0.5 % (espressa in % di acido oleico);
 Numero di perossidi: minore o uguale a 8 meq. O2/kg;
 Acido oleico: maggiore o uguale a 70% ;
 Polifenoli: maggiore o uguale a 150 ppm;
 Altri   parametri   non   espressamente   citati   nel   presente disciplinare  devono  essere  conformi all'attuale normativa U.E. per l'olio extra vergine di oliva.
 Art. 3.
 Zona di produzione
 La  zona  di  produzione  e  di  molitura  delle olive e la zona di imbottigliamento  dell'olio  a  D.O.P.  «Colli Nisseni» si estende in tutto  il  territorio amministrativo dei 22 Comuni della Provincia di Caltanissetta: Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco,  Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli,  Niscemi,  Resuttano,  Riesi,  San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa,  Serradifalco,  Sommatino,  Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba, con esclusione della fascia litoranea a sud della Provincia delimitata  come segue: dall'intersezione del Torrente Cantigaglione, confine  amministrativo  tra le province di Agrigento e Caltanissetta (piu'  specificatamente  tra  i  territori  comunali  di  Licata e di Butera)  e  la  linea ferroviaria Licata-Butera-Gela, segue la strada ferrata,   attraversa   la  stazione  di  Falconara  quindi  contrada Tenutella e contrada La Carruba ed arriva alla stazione di Butera. Da qui  segue  con  la  strada provinciale n. 9 fino all'incrocio con la Strada  Provinciale  n. 83 quindi svolta a destra e prosegue lungo la strada  provinciale  n. 83 che attraversa, in prossimita' di contrada Cappellania,  l'incrocio  con  la  strada  provinciale  n.  8  ed  in prossimita'   di  contrada  Buccarinello  l'incrocio  con  la  strada provinciale  n.  81, fino a giungere l'incrocio con la Strada Statale n. 117-Bis. Svolta a sinistra lungo la Strada Statale n. 117-Bis fino all'incrocio  di Ponte Olivo, dal quale svoltando a sinistra prosegue lungo   la   Strada   Statale   n.   190   delle  Zolfare,  direzione Caltanissetta,   fino   all'intersezione  con  il  Torrente  Lavinaro Tredenari,  ossia  il confine amministrativo tra i territori comunali di Butera e Gela. Da qui prosegue lungo il confine amministrativo tra i  territori  comunali di Mazzarino e Gela, attraversa in prossimita' di  Piano di Sparacogna la Strada Provinciale n. 96 ed in prossimita' contrada  Camera Armatella la Strada Statale n. 117-bis. Prosegue per un  breve  tratto  lungo  la  Strada  Statale  n. 188 (sempre confine amministrativo  tra i territori comunali di Mazzarino e Gela) e prima di  giungere  all'incrocio  con  la Strada Provinciale n. 12 segue il confine  amministrativo  tra  i territori comunali di Niscemi e Gela, attraversa  contrada Navetta, contrada S. Gregorio, contrada Fegotto, interseca la Strada Provinciale n 10 in prossimita' di contrada Conca d'Oro e giunge quindi sulla Strada Provinciale n. 82. Da qui segue la Strada  Provinciale  n.  82, direzione Gela, fino all'incrocio con la Strada  Provinciale  n.  35 in prossimita' di contrada Sabuci, quindi svolta  a  sinistra  e  prosegue  lungo  la Strada Provinciale n. 35, attraversa Serra Galera, Piano Leggio fino all'incrocio con la Strada Provinciale  n. 11. Svolta a destra lungo la Strada Provinciale n. 11 fino  all'incrocio  con la Strada Statale n. 115, svolta a sinistra e segue  la  Strada  Statale  n.  115,  direzione Ragusa, attraversa la contrada  Monacella,  il  Passo  delle  Pantanelle, l'incrocio con la Strada  Provinciale  n.  31  fino  ad  intersecare, in prossimita' di contrada Marotta, il torrente Ficuzza ossia il confine amministrativo tra i territori provinciali di Caltanissetta e Ragusa.
 Art. 4.
 Origine
 Ogni   fase   del  processo  produttivo  deve  essere  monitorata documentando  per  ognuna  i  prodotti  in  entrata  ed i prodotti in uscita.  In  questo  modo,  e  attraverso  l'iscrizione  in  appositi elenchi,  gestiti  dall'organismo  di  controllo,  dei produttori dei frantoiani  e  dei  confezionatori,  nonche' la tenuta di registri di produzione  e  condizionamento,  e'  garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita'   del   prodotto.   Tutte  le  persone,  fisiche  o giuridiche,  iscritte  nei  relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo  da  parte  dell'organismo  di  controllo,  secondo  quanto disposto  dal  disciplinare  di  produzione  e  dal relativo piano di controllo.
 Art. 5.
 Caratteristiche di coltivazione e metodo di ottenimento
 Le  condizioni  di  coltivazione,  quali  i  sesti,  le  forme di allevamento  e  le  tecniche di potatura degli oliveti destinati alla produzione  dell'olio  extravergine  di oliva «Colli Nisseni» D.O.P., devono  essere quelle specifiche e tradizionalmente in uso nella zona di  produzione  e comunque atte a conferire alle olive ed agli oli le caratteristiche qualitative di cui all'art. 2.
 Per   la  gestione  del  suolo,  si  eseguono  delle  lavorazioni meccaniche  superficiali  che  risultano utili anche per il controllo delle  erbe  infestanti.  Nella concimazione e' ammesso l'utilizzo di fertilizzanti   organici   e/o  di  sintesi,  mentre  per  la  difesa fitosanitaria  si applicano i disciplinari di lotta integrata emanati dalla  Regione  siciliana.  Gli  oliveti normalmente sono condotti in asciutto,  tuttavia in annate particolarmente siccitose e' consentita l'irrigazione di soccorso.
 La  raccolta  delle  olive  deve  essere  effettuata  dal momento dell'invaiatura  e  non  deve  superare  il  limite  temporale del 31 dicembre.  La  raccolta  deve  essere  effettuata  a  mano oppure con l'impiego  di  macchine  a  condizione  che  durante l'operazione sia evitata  la  permanenza  delle drupe sul terreno. In ogni caso devono essere  utilizzate le reti, mentre e' vietata la raccolta delle olive cadute  naturalmente  sul  terreno e quella sulle reti permanenti. E' vietato  l'impiego  di  cascolanti.  La  produzione  massima di olive conseguibile da un oliveto e' di 80 quintali per ettaro. Il trasporto e  la  conservazione  delle  olive  deve  avvenire  in modo idoneo ed evitare  danni  al  frutto, utilizzando contenitori a pareti rigide e fessurate  al fine di favorirne l'areazione e garantirne la qualita'. Le  olive  devono  essere  molite  entro  un  massimo di 48 ore dalla raccolta.
 L'oleificazione  delle  olive  destinate  alla  produzione  di olio D.O.P.  «Colli Nisseni» dovra' essere effettuata esclusivamente con i sistemi  di  estrazione  meccanica,  atti  a  mantenere  la  qualita' originaria e le caratteristiche peculiari delle drupe di origine.
 La  trasformazione  delle  olive  avviene  sia con il sistema della pressione a ciclo di lavorazione discontinuo che con il sistema della centrifugazione  a  ciclo di lavorazione continuo. Entrambi i sistemi prevedono  obbligatoriamente  la  defogliazione  ed il lavaggio della drupe.
 Nel sistema della pressione, l'operazione di frangitura delle olive varia  da  15  a  30  minuti  in  funzione del tipo di macina e delle caratteristiche   delle  olive.  La  gramolatura  avviene  attraverso l'impiego  di  gramolatici  in  acciaio inox e non deve superare i 15 minuti.   Nel   sistema   della  centrifugazione  a  ciclo  continuo, l'operazione  di gramolatura eseguita in gramole di acciaio inox deve durare  per  almeno  30  minuti  e non oltre 45 minuti. In entrambi i sistemi,  la  temperatura  di esercizio della pasta di olive non deve superare  i  27°  C.  Tutte  le gramolatrici devono essere fornite di adeguato  termometro per la rilevazione della temperatura della pasta di  olive. La resa massima ammissibile in olio e' fissata fino al 22% del  peso  di olive. Sono vietate ogni altra estrazione meccanica, il metodo  del  ripasso,  nonche'  l'uso di prodotti ad azione chimica o biochimica    durante   le   operazioni   di   trasformazione.   Dopo l'estrazione,  l'olio  viene conservato in recipienti per alimenti di acciaio  inox con chiusura ermetica, preferibilmente con fondo conico ed  apposita  apertura  inferiore  che  consente  la separazione e lo scarico  dei  depositi  naturali  (morchie)  dalla  massa  d'olio. E' consentito   l'ottenimento  dell'olio  extravergine  «Colli  Nisseni» D.O.P. con metodo biologico.
 Art. 6.
 Legame con l'ambiente.
 La  tipicita'  dell'olio  extravergine  di  oliva «Colli Nisseni» D.O.P.  ci  giunge dalla specifica piattaforma varietale, dai fattori naturali  dell'areale di produzione quali il microclima, il terreno e le  cultivar, nonche' dalle particolari tecniche di coltivazione e di produzione   tramandate   nei   secoli  dagli  olivicoltori  nisseni. L'insieme  di  tali  fattori  concorre  a  differenziarlo  nelle  sue caratteristiche  chimiche  ed organolettiche, da qualsiasi altro olio extravergine  d'oliva,  rendendolo quindi unico e pertanto meritevole di valorizzazione e tutela.
 Il territorio della provincia risulta naturalmente delimitato nella parte meridionale dal golfo di Gela, e nella parte settentrionale dai dolci  rilievi  che  determinano  un  piacevole  e graduale paesaggio collinare. L'olivo, felicemente intrappolato dal mare e dalle colline nissene,  vegeta  ottimamente  in  un  comprensorio  altimetricamente esteso  all'incirca  tra i 150 ai 750 m s.l.m. Il clima della zona e' tipico  dell'area  mediterranea,  caratterizzato  da  inverni  miti e piovosi e da estati calde ed aride. La caratteristica comune di molti terreni  dei «Colli Nisseni», fortemente acclivi, ricchi di scheletro e  poveri  di  strato  superficiale  coltivabile e' propria quella di prestarsi  poco  all'utilizzazione  con colture piu' esigenti. Per le suddette ragioni l'olivo si trova fortemente diffuso, rientrando, fin dai  secoli  piu'  remoti nell'economia della zona, continuando ancor oggi ad essere di primaria importanza sia per l'alimentazione che per l'utilizzo   come   fonte   energetica,  o  come  materia  prima  per l'artigianato.  In  questo  contesto  ambientale  ed  umano  si  sono radicate  tradizionali tecniche di sfruttamento della pianta d'olivo, idonee a esaltare le pregiate caratteristiche dell'olio prodotto, che denota una sua spiccata tipicita'.
 Art. 7.
 Struttura di controllo
 L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colli  Nisseni»  sara'  controllato da una struttura autorizzata, in conformita' all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92.
 Art. 8.
 Designazione e presentazione
 Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente  disciplinare  di  produzione  ivi  compresi  gli aggettivi: «fine»,  «scelto»,  «selezionato»,  «superiore».  E' consentito l'uso veritiero  di  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  purche' non abbiano  significato  laudativo o non siano tali da trarre in inganno il  consumatore.  L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie, nonche' il   riferimento   al   confezionamento   nell'azienda   olivicola  o nell'associazione  di  aziende  olivicole  o  nell'impresa  olivicola situate  nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato  ottenuto  esclusivamente  con  olive  raccolte  negli  oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione ed il confezionamento sono  avvenuti  nell'azienda medesima. Il nome della denominazione di origine  protetta  di  cui  all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri  chiari  ed  indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto  al  colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione  deve  altresi'  rispettare  le  norme  di etichettatura previste  dalla  vigente  legislazione.  L'olio  extravergine  di cui all'art.  1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacita' non  superiore  a  litri  cinque  in  vetro  o  in banda stagnata. E' obbligatorio  l'indicazione  in  etichetta  dell'anno  della campagna oleicola  di  produzione  delle  olive  da cui l'olio e' ottenuto. E' consentita  la  menzione  che  fa  riferimento  all'olio ottenuto con metodo biologico.
 L'etichetta dovra' riportare il logo della Denominazione di Origine Protetta  come  di  seguito  descritto:  la scritta D.O.P. situata in posizione  centrale  risulta  circondata superiormente dalla dicitura Olio   Extravergine   d'Oliva  disposta  a  forma  di  semiellisse  e delimitata   inferiormente  dalla  dicitura  Colli  Nisseni  disposta orizzontalmente;   l'intera   disposizione   delle   scritte  risulta delimitata  da  una  bordatura  costituita  da  una linea semplice di colore   verde   definito  dal  Pantone  357  cv;  la  dicitura  Olio Extravergine d'Oliva e' definita dal carattere Book Antiqua grassetto di  colore verde identificabile con Pantone 357 cv mentre la dicitura Colli  Nisseni  e' definita dal carattere Georgia grassetto di colore rosso  identificabile  da  Pantone  485  cv; le lettere D e P puntate della scritta D.O.P. risultano disposte piu' in basso rispettivamente a  sinistra e a destra della lettera O puntata che, rappresentante il segno  grafico  centrale  dell'intero logo; la lettera O definita dal carattere  in  rilievo Arial Narrow corsico con riempimento di colore verde  (con  sfumatura  da sinistra a destra Pantone da 3435 cv a 340 cv),  rappresentante  idealmente un'oliva verde e' munita nella parte superiore  di  un peduncolo di colore verde (Pantone 557 cv) disposto in   alto  verso  destra  e  due  foglie  (rappresentante  idealmente l'andamento    collinare    dell'areale   di   produzione)   disposte orizzontalmente  una  a  sinistra  con  dimensioni  maggiori ed una a destra  di  dimensioni  inferiori,  entrambe  di  colore  verde  (con sfumatura  dal  peduncolo  verso  l'apice Pantone da 576 cv a 356 cv) munite di una nervatura centrale di colore verde (Pantone 557 cv); le lettere  D e P ed i tre punti definiti con carattere Forte in rilievo stile normale sono di colore verde con Pantone 357 cv. Tutti i colori descritti sono identificabili da mazzetta Matching System.
 
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