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| Gazzetta n. 268 del 2005-11-17 |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 11 novembre 2005 |  | Disposizioni  in materia di etichettatura dei prodotti medicinali per uso endovenoso contenenti alte concentrazioni di potassio. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito,  con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre   2004,   recante   norme   sull'organizzazione   e   il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e dell'ordinamento  del  personale  dell'Agenzia  italiana  del farmaco pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 149 del 29 giugno 2005;
 Vista  la  direttiva  2001/83/CE  del  6 novembre 2001 e successive modificazioni;
 Visto   il  decreto  legislativo  29 maggio  1991,  n.  178  ed  in particolare  l'art.  16  recante  prescrizioni  di carattere generale relative ai medicinali;
 Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  decreto  del  Ministero della sanita' del 6 ottobre 1998 recante  l'autorizzazione  di  standard  relativi  agli  stampati dei medicinali  compresi tra le monografie del formulario nazionale della Farmacopea ufficiale;
 Vista  la  raccomandazione  emanata  dal Ministero della salute sul corretto  utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro di potassio ed altre soluzioni concentrate contenenti potassio;
 Visto  il  parere  espresso  dalla  commissione  consultiva tecnico scientifica nella riunione del 13 aprile 2005 nel quale viene fornita l'indicazione  di utilizzare la colorazione in rosso per le etichette delle confezioni contenenti potassio cloruro;
 Considerato che il potassio cloruro per via endovenosa puo' causare effetti letali se somministrato in modo inappropriato;
 Considerato  che  tali  effetti  sono  possibili  anche  per  altre soluzioni  iniettabili  per  via  endovenosa  ad elevato contenuto di potassio;
 Visto  il  parere  del  13 luglio 2005 della commissione consultiva tecnico  scientifica  con  il  quale  e' stato approvato lo schema di provvedimento recante tali disposizioni;
 Ritenuto di dover adottare misure che contribuiscano alla riduzione del rischio di errata somministrazione di questi medicinali;
 Ritenuto che tali misure debbano essere applicabili omogeneamente a tutti  i  prodotti  medicinali in commercio in Italia compresi quelli autorizzati con procedura diversa da quella nazionale;
 Visto  l'art.  14  del  decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, relativo  alla  redazione  in  doppia  lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei medicinali;
 Determina:
 Art. 1.
 1.   Le   disposizioni  recate  dalla  presente  determinazione  si applicano  ai  prodotti medicinali nella forma farmaceutica soluzione iniettabile  per uso endovenoso contenenti potassio in concentrazione uguale o superiore a 1 mEq/ml.
 |  | Art. 2. 1. L'etichettatura dell'imballaggio esterno include la lettera «K», simbolo  chimico  del  potassio,  e  la dicitura «Diluire prima della somministrazione: mortale se infuso non diluito».
 2. Il simbolo e la dicitura di cui al precedente comma 1 nonche' la denominazione  comune della sostanza attiva, sia che segua il nome di fantasia   del   prodotto   medicinale  sia  che  ne  costituisca  la denominazione  stessa, hanno l'evidenza massima possibile, ovvero non inferiore  ad  altri  elementi dell'etichettatura, e sono stampati in caratteri  di  colore  rosso su sfondo adeguatamente contrastante; le restanti  informazioni  dell'etichettatura sono stampate in caratteri di colore diverso dal rosso.
 3. Gli elementi di cui ai precedenti commi sono riportati almeno in una delle facce maggiori dell'imballaggio esterno.
 |  | Art. 3. 1.  L'etichettatura del confezionamento primario include la lettera «K» e la dicitura «Mortale se non diluito».
 2. Il simbolo e la dicitura di cui al precedente comma 1 nonche' la denominazione  comune  della sostanza attiva hanno l'evidenza massima possibile, ovvero non inferiore ad altri elementi dell'etichettatura, e  sono stampati in caratteri di colore rosso su sfondo adeguatamente contrastante;   le   restanti  informazioni  dell'etichettatura  sono stampate  in  caratteri  di  colore diverso dal rosso, ove consentito dalla tecnica adottata.
 |  | Art. 4. 1.  La  dicitura  «Diluire prima della somministrazione: mortale se infuso  non  diluito»  e'  riportata, in carattere «grassetto», anche nella   sezione  4.2  «Posologia  e  modo  di  somministrazione»  del riassunto  delle  caratteristiche del prodotto e nel paragrafo «Dose, modo e tempo di somministrazione» del foglietto illustrativo.
 |  | Art. 5. 1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano:
 a) immediatamente   per   quanto   attiene   al  riassunto  delle caratteristiche del prodotto;
 b) a  partire dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente determinazione per quanto attiene al foglietto illustrativo;
 c) dal primo lotto prodotto successivamente all'entrata in vigore della  presente  determinazione  per quanto attiene all'etichettatura del confezionamento primario e secondario.
 2.   In   deroga   al  precedente  comma  e'  consentito,  fino  al centottantesimo   giorno   dall'entrata   in  vigore  della  presente determinazione,  lo  smaltimento  del  materiale  di  confezionamento secondario,  a  condizione  che  sia reso conforme, mediante l'uso di sovrastampe o etichette adesive, alle disposizioni recate dal comma 1 del  precedente  art.  2  nonche'  lo  smaltimento  del  materiale di confezionamento primario.
 3. A partire dal centottantunesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente determinazione, le confezioni non conformi alla determinazione  stessa  non sono piu' commercializzate ne' utilizzate e, se gia' distribuite, sono ritirate a cura del titolare AIC.
 |  | Art. 6. 1.  I  titolari AIC sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283.
 |  | Art. 7. 1.   La   presente  determinazione  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana ed entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione.
 Roma, 11 novembre 2005
 Il direttore generale: Martini
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