Gazzetta n. 268 del 2005-11-17
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 8 novembre 2005
Autorizzazione, all'istituto «Scuola di formazione e addestramento in psicoterapia - Istituto di psicoterapia del bambino e dell'adolescente» di Milano, ad aumentare il numero degli allievi, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per l'universita', l'alta formazione
artistica musicale e coreutica
e per la ricerca scientifica e tecnologica
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 29 settembre 1994, con il quale l'istituto «Scuola di formazione e addestramento in psicoterapia - Istituto di psicoterapia del bambino e dell'adolescente» e' stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;
Visto il decreto del capo del Dipartimento in data 25 maggio 2001 con il quale e' stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'istituto «Scuole di formazione e addestramento in psicoterapia - Istituto di psicoterapia del bambino e dell'adolescente», alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;
Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione ad aumentare gli allievi da 15 a 20;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 9 settembre 2005;
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 28 settembre 2005, trasmessa con nota 730 del 28 settembre 2005;
Decreta:
Art. 1.
1. L'istituto «Scuola di formazione e addestramento in psicoterapia - Istituto di psicoterapia del bambino e dell'adolescente» abilitato con decreti in data 29 settembre 1994 e 25 maggio 2001, ad istituire e ad attivare nella sede principale di Milano, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e autorizzato ad aumentare il numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 novembre 2005
Il capo del Dipartimento: Rossi Bernardi