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| Gazzetta n. 267 del 2005-11-16 |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 17 ottobre 2005 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Zahursky  Alain Blair, di titolo di studio estero,   quale   titolo   abilitante  per  l'iscrizione  all'albo  e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998,  a  norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista l'istanza del sig. Zahursky Alain Blair, nato il 6 marzo 1969 a Melfort (Canada), cittadino canadese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in  combinato  disposto  con  l'art.  12  del  decreto legislativo n. 115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo  professionale canadese di professional  engineer  -  come  attestato  da  «The  Association  of Professional  Engineers, Geologists and Geophysicists of Alberta» cui il   richiedente  risulta  iscritto  dal  5 luglio  2002  -  ai  fini dell'accesso   all'albo   degli   ingegneri  sez.  A  settore  civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;
 Preso atto il sig. Zahursky e' in possesso del titolo accademico di bachelor  of  science  and  civil  enginneering  conseguito presso la «University of Saskatchewan» il 28 maggio 1993;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 26 luglio 2005;
 Sentito  il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella nota in atti datata 26 luglio 2005;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui e'  in  possesso  l'istante,  per  cui appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999;
 Visto  l'art.  6,  n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Visti  gli  articoli 6  del decreto legislativo n. 286/1998 - cosi' come  modificato  dalla  legge  n. 189/2002 - e 14 e 39, comma 7, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999, per cui la verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato  che il sig. Zahursky possiede un permesso di soggiorno rilasciato   dalla  questura  di  Torino  in  data  23 gennaio  2004, rinnovato  in  data  22 aprile  2004 con validita' fino al 2 febbraio 2006 per motivi familiari;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig.  Zahursky  Alan  Blair,  nato  il  6 marzo  1969 a Melfort (Canada), cittadino canadese, e' riconosciuto il titolo professionale di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo degli  ingegneri  sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della  professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento  di  una  prova  attitudinale  sulla seguente materia: 1) urbanistica.
 |  | Art. 3. Le  modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 17 ottobre 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia  indicata  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto  ed  un  esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto  consiste  nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni  tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulla  materia indicata nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A  questo  secondo  esame  il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore civile ambientale.
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