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| Gazzetta n. 267 del 2005-11-16 |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 16 settembre 2005, n. 236 |  | Regolamento  recante la composizione, il funzionamento e le modalita' di  nomina  e  di  elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 Vista  la  legge  21 dicembre  1999, n. 508, concernente la riforma delle  Accademie  di  belle  arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per  le  industrie  artistiche,  dei  Conservatori  di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
 Visto  in  particolare  l'articolo  3,  commi 2 e 3, della suddetta legge  n.  508/1999  con  il  quale  e'  prevista la costituzione del Consiglio  nazionale  per  l'alta  formazione  artistica  e  musicale (C.N.A.M.) e l'emanazione di un decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  per  disciplinare  le modalita' di nomina e di elezione dei relativi componenti;
 Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Sentite  le  competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato;
 Ritenuto  di  non  doversi adeguare ai predetti pareri in relazione alle  seguenti condizioni: a) adeguare il decreto al disegno di legge sul  CUN,  posto che trattandosi di un disegno di legge si ritiene di dover   attendere   l'entrata   in  vigore  del  presente  decreto  e successivamente  procedere  al  coordinamento  di  quel  testo con il presente;  b)  eliminare  l'incompatibilita'  di  cui all'articolo 3, comma 3, posto che l'incompatibilita' tra la nomina a componente CNAM e  gli  incarichi  sindacali  e'  stata prevista al fine di garantire l'imparzialita'   dell'organo   consultivo  chiamato  a  svolgere  un importante  ruolo  di consulenza in ordine agli aspetti squisitamente tecnici  del  settore;  c)  prevedere  che  candidati  si  presentino direttamente a livello nazionale, posto che la procedura prevista dal decreto,  assicurando  uno  stretto collegamento tra i candidati e le istituzioni,   mira   a  garantire  l'individuazione  di  candidature particolarmente  qualificate  dal  punto  di  vista  tecnico; su tale scelta si e' espresso favorevolmente il Consiglio di Stato, che nulla ha  obiettato  in ordine al meccanismo scelto di individuazione delle candidature;  d)  rivedere  la  Tabella  A, in quanto quella proposta tiene  gia'  conto  del  regolamento  che  disciplina gli ordinamenti didattici  delle  istituzioni,  gia'  approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 maggio 2005;
 Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze della sezione consultiva per gli atti normativi del 10 gennaio 2005 e del 30 maggio 2005;
 Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed il relativo nulla osta reso con nota n. 14.3.4/6/2005 del 4 agosto 2005;
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Definizioni
 Ai sensi del presente regolamento si intendono:
 a) per  legge,  la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma  delle  Accademie  di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,  dell'Accademia  nazionale  di arte drammatica, degli Istituti superiori  per  le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
 b)  per  istituzioni,  l'Accademia  nazionale di arte drammatica, l'Accademia  nazionale  di danza, le Accademie di belle arti statali, gli  Istituti  superiori  per  le  industrie artistiche (I.S.I.A.), i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati;
 c)  per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
 d)  per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
 e)  per  CNAM,  il  Consiglio  nazionale  per  l'alta  formazione artistica e musicale;
 f) per CUN, il Consiglio universitario nazionale.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  d.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 3 della
 legge  21 dicembre  1999,  n.  508, recante: «Riforma delle
 Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
 dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
 superiori  per le industrie artistiche, dei Conservatori di
 musica  e  degli  Istituti musicali pareggiati», pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2:
 «2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
 presente legge, con decreto del Ministro dell'universita' e
 della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  previo parere
 delle  competenti  Commissioni  parlamentari, espresso dopo
 l'acquisizione  degli altri pareri previsti per legge, sono
 disciplinati:
 a) la composizione del CNAM, prevedendo che:
 1)  almeno i tre quarti dei componenti siano eletti
 in   rappresentanza   del   personale  docente,  tecnico  e
 amministrativo, nonche' degli studenti delle istituzioni di
 cui all'art. 1;
 2)  dei restanti componenti, una parte sia nominata
 dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
 tecnologica   e   una  parte  sia  nominata  dal  Consiglio
 universitario nazionale (CUN);
 b) le   modalita'   di   nomina  e  di  elezione  dei
 componenti del CNAM;
 c) il funzionamento del CNAM;
 d) l'elezione  da parte del CNAM di rappresentanti in
 seno   al   CUN,   la   cui   composizione  numerica  resta
 conseguentemente modificata.
 3. In sede di prima applicazione della presente legge e
 fino  alla  prima elezione del CNAM, le relative competenze
 sono esercitate da un organismo composto da:
 a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e
 degli ISIA;
 b) quattro  membri in rappresentanza dei Conservatori
 e degli Istituti musicali pareggiati;
 c) quattro  membri  designati  in  parti  eguali  dal
 Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
 tecnologica e dal CUN;
 d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'art.
 1;
 e) un direttore amministrativo.».
 - Il  testo  dell'art.  17, commi 3 e 4, della legge 23
 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri -
 pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214) e' il seguente:
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
 «4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
 ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
 denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
 del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
 registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
 Gazzetta Ufficiale.».
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Competenze
 1.  Il CNAM e' organo consultivo del sistema dell'alta formazione e specializzazione  artistica e musicale. Esso esercita le attribuzioni di  cui  agli  articoli 2  e  3 della legge e ogni altra attribuzione prevista  dalla  normativa  vigente. Esso puo' inoltre essere sentito dal Ministro su altre questioni di interesse per le istituzioni.
 2.  Il  CNAM elegge, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della  legge,  due rappresentanti in seno al CUN secondo le modalita' di cui al comma 9, dell'articolo 4.
 |  | Art. 3. Composizione
 1.  Il  CNAM  e'  composto da trentaquattro membri, di cui ventisei eletti  in  rappresenanza del personale docente e non docente e degli studenti, sei designati dal Ministro e due dal CUN. I componenti sono nominati  con  decreto  del Ministro, durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati.
 2. Le rappresentanze elettive del CNAM sono cosi' individuate:
 a) quattro  rappresentanti  del personale docente di prima fascia delle Accademie di belle arti statali;
 b)  due  rappresentanti  del  personale docente di seconda fascia delle Accademie di belle arti statali;
 c) un  rappresentante del personale docente di prima fascia delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute;
 d) un  rappresentante del personale docente di prima fascia degli Istituti superiori per le industrie artistiche;
 e) un  rappresentante  del  personale  docente  di  prima  fascia dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
 f)  un  rappresentante  del  personale  docente  di  prima fascia dell'Accademia nazionale di danza;
 g) cinque  rappresentanti  del  personale docente di prima fascia dei Conservatori di musica;
 h)  un  rappresentante del personale docente di seconda fascia ex ruolo accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori;
 i) un  rappresentante del personale docente di prima fascia degli Istituti musicali pareggiati;
 l) un rappresentante del personale amministrativo e tecnico delle predette istituzioni;
 m) un  rappresentante dei direttori amministrativi delle predette istituzioni;
 n) un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti statali;
 o) un rappresentante degli studenti dei Conservatori di musica;
 p) un  rappresentante  degli  studenti  degli  Istituti  musicali pareggiati;
 q) un rappresentante degli studenti degli ISIA;
 r) un  rappresentante  degli studenti dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
 s) un  rappresentante  degli studenti dell'Accademia nazionale di danza;
 t) un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute.
 3.  La  nomina a componente del CNAM e' incompatibile con incarichi sindacali.   A   tal   fine   la   presentazione  di  candidature  di rappresentanti sindacali e' corredata da una dichiarazione di opzione per la nomina a componente CNAM in caso di elezione.
 4.  I  componenti  elettivi  decadono  dal  mandato  al venire meno dell'appartenenza   alla   categoria  di  cui  al  comma  2  da  essi rappresentata  o all'insorgere della causa di incompatibilita' di cui al  comma 3. In tale caso, ovvero in caso di dimissioni, subentrano i candidati   che   seguono   nelle   graduatorie   disposte  ai  sensi dell'articolo 9, per il periodo di durata del mandato.
 5. I componenti designati, in caso di dimissioni o del sopravvenire della causa d'incompatibilita' di cui al comma 3, sono sostituiti con le  medesime procedure di cui al comma 1 per il periodo di durata del mandato.
 |  | Art. 4. Funzionamento
 1.  Il CNAM, nella prima seduta previa presentazione di candidature nominative  all'inizio  dei  lavori,  elegge  a  scrutinio segreto un presidente  tra  i  suoi  componenti  di  cui all'articolo 3 comma 2, lettere  a), c), d), e), f), g) ed i). Ognuno esprime il proprio voto per  un candidato. Il presidente e' eletto a maggioranza assoluta dei componenti  in  carica.  Se  la  suddetta maggioranza assoluta non e' raggiunta  neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra  i  due  candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta  eletto  il  candidato  che  ha ottenuto il maggior numero di voti.
 2.   Il  presidente  convoca  e  presiede  le  adunanze  del  CNAM, stabilendone  l'ordine  del  giorno  con la frequenza richiesta dalle questioni  da  esaminare  e, comunque, almeno quattro volte nel corso dell'anno.
 3. I pareri del CNAM sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Nel  caso  di  pareri  richiesti  dal  Ministro con urgenza i termini predetti sono ridotti a quindici giorni.
 4.  Il  CNAM  puo'  articolarsi  in  gruppi  tematici  per  l'esame istruttorio delle questioni allo stesso sottoposte.
 5.   Con   regolamento   interno,   da   adottare  entro  due  mesi dall'insediamento  e  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti, sono definite le modalita' di funzionamento del CNAM.
 6.  Fino  all'adozione  del regolamento di cui al comma 5, i lavori sono disciplinati dal regolamento adottato dall'organismo consultivo, di  cui  all'articolo 3, comma 3, della legge, costituito con decreto ministeriale 5 luglio 2000.
 7.  In  caso  di  dimissioni  contestuali  di  piu' della meta' dei componenti,  ovvero  per altre cause che rendono comunque impossibile il  funzionamento  dell'organo, il Ministro, con decreto motivato, lo scioglie e indice le elezioni per il rinnovo.
 8.   Con   decreto  del  Ministro,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il  Ministro della funzione pubblica,  sono stabilite le indennita' spettanti al presidente ed ai componenti del CNAM nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per  il  funzionamento dell'organo e senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  La  partecipazione  al  CNAM non da' luogo ad ulteriori  emolumenti  o  compensi  in  aggiunta  all'indennita',  ma esclusivamente al trattamento economico di missione ove spettante.
 9.  Nella  seconda  seduta  successiva al suo insediamento, il CNAM elegge,  a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i docenti di prima  fascia di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), c), d), e), f), g) ed i), due rappresentanti in seno al CUN.
 |  | Art. 5. Elettorato
 1.  Le  modalita'  di  elezione del CNAM assicurano una equilibrata rappresentanza  di  tutte  le  discipline presenti nelle istituzioni, accorpate in aree omogenee. In prima applicazione, tali aree omogenee sono  determinate  nell'allegata tabella A. Le eventuali e necessarie modifiche  ed  integrazioni  alle  predette  aree,  in relazione alla definizione   di  nuovi  ordinamenti  e  strutture  didattiche,  sono apportate con decreto del Ministro, sentito il CNAM.
 2.  Per  l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2,  lettera  a),  sono costituiti quattro distinti collegi elettorali corrispondenti  alle  aree  omogenee  di cui al comma 1. L'elettorato passivo  e'  attribuito  al  personale  docente  di  prima fascia con contratto  a  tempo  indeterminato.  L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di   posti  vacanti  o  comunque  disponibili  dall'inizio  dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
 3.  Per  l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2,   lettera   b),   e'  costituito  un  unico  collegio  elettorale. L'elettorato  passivo  e'  attribuito al personale docente di seconda fascia  con  contratto  a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura   di  posti  vacanti  o  comunque  disponibili  dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
 4.  Per  l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2,   lettera   c),   e'  costituito  un  unico  collegio  elettorale. L'elettorato  passivo  e'  attribuito  al  personale docente di prima fascia  con  contratto  a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura   di  posti  vacanti  o  comunque  disponibili  dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
 5.  Per  l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2,   lettera   d),   e'  costituito  un  unico  collegio  elettorale. L'elettorato  passivo  e'  attribuito  al  personale docente di prima fascia  con  contratto  a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura   di  posti  vacanti  o  comunque  disponibili  dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
 6.  Per  l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2,   lettera   e),   e'  costituito  un  unico  collegio  elettorale. L'elettorato  passivo  e'  attribuito  al  personale docente di prima fascia  con  contratto  a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura   di  posti  vacanti  o  comunque  disponibili  dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
 7.  Per  l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2,   lettera   f),   e'  costituito  un  unico  collegio  elettorale. L'elettorato  passivo  e'  attribuito  al  personale docente di prima fascia  con  contratto  a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura  dei  posti  vacanti  o  comunque  disponibili  dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
 8.  Per  l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2,  lettera  g),  sono  costituiti cinque distinti collegi elettorali corrispondenti  alle  aree  omogenee  di cui al comma 1. L'elettorato passivo  e'  attribuito  al  personale  docente  di  prima fascia con contratto  a  tempo  indeterminato.  L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di   posti  vacanti  o  comunque  disponibili  dall'inizio  dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
 9.  Per  l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2,   lettera   h),   e'  costituito  un  unico  collegio  elettorale. L'elettorato  passivo  e'  attribuito al personale docente di seconda fascia  con  contratto  a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura   di  posti  vacanti  o  comunque  disponibili  dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
 10.  Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2,   lettera   i),   e'  costituito  un  unico  collegio  elettorale. L'elettorato  passivo  e'  attribuito  al  personale docente di prima fascia  con  contratto  a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura   di  posti  vacanti  o  comunque  disponibili  dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
 11.  Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2,   lettera   l),   e'  costituito  un  unico  collegio  elettorale. L'elettorato  passivo  e'  attribuito  al  personale amministrativo e tecnico  con  contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura   di  posti  vacanti  o  comunque  disponibili  dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
 12.  Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2,   lettera   m),   e'  costituito  un  unico  collegio  elettorale. L'elettorato   attivo   e   passivo   e'   attribuito   ai  direttori amministrativi in servizio presso ciascuna istituzione.
 13.   Per   l'elezione  della  rappresentanza  studentesca  di  cui all'articolo  3,  comma  2,  lettere  n),  o), p), q), r), s), t), e' costituito  un  unico  collegio  elettorale.  L'elettorato  attivo  e passivo  e'  attribuito  agli  studenti  componenti la Consulta degli studenti di ogni singola istituzione.
 14.  Il  Ministero  predispone e cura l'aggiornamento degli elenchi degli  aventi  titolo  all'elettorato attivo e all'elettorato passivo per   l'individuazione  delle  candidature  di  cui  all'articolo  6, distinti  per  sede di servizio. Tali elenchi sono pubblicati per via telematica  non  oltre  il  sessantesimo  giorno antecedente l'inizio delle procedure elettorali nazionali. Avverso i predetti elenchi puo' essere  presentata  opposizione  al  Ministero,  presso  la Direzione generale  competente, non oltre il decimo giorno successivo alla loro pubblicazione.  Il Ministero decide e pubblica per via telematica nei successivi  cinque  giorni gli elenchi definitivi degli aventi titolo all'elettorato  attivo  e all'elettorato passivo per l'individuazione delle candidature.
 |  | Art. 6. Modalita' e procedure per l'individuazione
 delle candidature
 1.  Per  l'individuazione  delle candidature, tra gli aventi titolo all'elettorato  passivo  ed iscritti negli elenchi di cui al comma 14 dell'articolo  5,  si  procede  secondo le modalita' disciplinate nei successivi commi.
 2.  Per  l'elezione dei rappresentanti del personale docente di cui all'articolo   3,   comma   2,  lettera  a),  ogni  istituzione  puo' presentare,  a  seguito  di  votazione  a  maggioranza  assoluta  del collegio  dei  professori,  nella  sola  componente  docente di prima fascia  in  servizio  nella  sede,  non  piu'  di una candidatura per ciascuna delle aree di cui all'articolo 5, comma 1.
 3.   Per   l'elezione  dei  rappresentanti  del  personale  di  cui all'articolo   3,   comma   2,  lettera  b),  ogni  istituzione  puo' presentare,  a  seguito  di  votazione  a  maggioranza  assoluta  del collegio  dei  professori,  nella  sola componente docente di seconda fascia in servizio nella sede, non piu' di una candidatura.
 4.   Per   l'elezione  del  rappresentante  del  personale  di  cui all'articolo  3,  comma  2, lettere c), d), i), ogni istituzione puo' presentare,  con  votazione  a  maggioranza assoluta del collegio dei professori, nella sola componente docente di prima fascia in servizio nella sede, non piu' di una candidatura.
 5.  Per  l'elezione del rappresentante del personale docente di cui all'articolo  3,  comma  2,  lettere  e),  f),  le  candidature  sono presentate  da  almeno  cinque  sottoscrittori.  I sottoscrittori non possono essere candidati.
 6.   Per   l'elezione  del  rappresentante  del  personale  di  cui all'articolo  3,  comma 2, lettera h), le candidature sono presentate da   almeno  dieci  sottoscrittori,  anche  di  piu'  istituzioni.  I sottoscrittori non possono essere candidati.
 7.  Per  l'elezione dei rappresentanti del personale docente di cui all'articolo   3,   comma   2,  lettera  g),  ogni  istituzione  puo' presentare,  a  seguito  di  votazione  a  maggioranza  assoluta  del collegio  dei  professori,  nella  sola  componente  docente di prima fascia  in  servizio  nella  sede,  non  piu'  di una candidatura per ciascun accorpamento di aree omogenee di cui all'articolo 5, comma 1.
 8. Per l'elezione del rappresentante del personale amministrativo e tecnico  di  cui  all'articolo 3, comma 2, lettera l), le candidature sono  presentate  da  almeno  trenta  sottoscrittori,  anche  di piu' istituzioni. I sottoscrittori non possono essere candidati.
 9.  Per  l'elezione del rappresentante dei direttori amministrativi di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  lettera m), le candidature sono presentate  da  cinque  sottoscrittori,  anche di piu' istituzioni. I sottoscrittori non possono essere candidati.
 10.  Per  l'elezione  dei  rappresentanti  degli  studenti  di  cui all'articolo  3,  comma  2,  lettere  n), o), p), q), r), s) t), ogni Consulta  degli studenti puo' presentare non piu' di una candidatura, con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
 11.  Per  le  candidature  di  cui  ai  commi  5,  6,  8,  9,  ogni sottoscrittore  e'  identificato  dal  nome, cognome, luogo e data di nascita,   istituzione   di   appartenenza.   Non  e'  consentita  la contemporanea  sottoscrizione  di  piu' candidati. Le sottoscrizioni, corredate dell'autocertificazione dei candidati di accettazione della candidatura,  sono presentate da un elettore firmatario, identificato con   riferimento   anche   al   luogo   ed  alla  data  di  nascita, nell'istituzione di appartenenza.
 12.   Le   procedure  per  l'individuazione  delle  candidature  si concludono  non oltre il trentesimo giorno antecedente l'inizio delle votazioni.
 13.  La  commissione  elettorale  centrale,  di cui all'articolo 8, verificata  la regolarita' delle procedure per l'individuazione delle candidature,  costituisce  gli  elenchi  dei  candidati alle elezioni nazionali,   per   ciascuna   rappresentanza   di   cui  al  comma  2 dell'articolo 3, e provvede entro cinque giorni alla pubblicizzazione degli stessi mediante procedure telematiche.
 14.  Avverso  gli elenchi di cui al comma 13 puo' essere presentata esclusivamente  opposizione  alla commissione elettorale centrale non oltre  il  decimo  giorno  dalla  sua  pubblicazione.  La commissione elettorale  centrale  decide  nei successivi cinque giorni e pubblica con  le  medesime  modalita'  telematiche  gli elenchi definitivi dei candidati    alle    elezioni   nazionali   distinti   per   ciascuna rappresentanza  di  cui al comma 2 dell'articolo 3. Il giudizio della Commissione   elettorale   centrale   costituisce   atto   definitivo impugnabile in via giurisdizionale o straordinaria.
 |  | Art. 7. Procedure di voto
 1.  Con  decreto  del  Presidente dell'istituzione e' costituito il seggio  elettorale,  articolato anche in piu' postazioni elettroniche di  voto.  Il seggio elettorale e' composto da due docenti, designati dal collegio dei docenti, dei quali quello con maggiore anzianita' di servizio  assume  le  funzioni  di  presidente,  e  da un funzionario amministrativo che assume le funzioni di segretario. Esso sovrintende a tutte le operazioni di voto.
 2.   Ciascuna   istituzione   con   delibera   del   Consiglio   di amministrazione  determina  il periodo e la tempistica di svolgimento delle operazioni di voto, nell'arco temporale indicato nell'ordinanza di cui all'articolo 10.
 3. Ogni elettore esprime una sola preferenza.
 4. Le operazioni di voto utilizzano procedure telematiche unificate e   validate   a  livello  nazionale  che  assicurano  l'accertamento dell'identita'  dell'elettore  e la segretezza nell'espressione della preferenza. Esse si svolgono mediante:
 a) l'accertamento  dell'iscrizione  del  nominativo dell'elettore nella lista dei votanti;
 b) l'accertamento   dell'identita'  dell'elettore  attraverso  la presentazione  della  carta  d'identita'  o  di  altro  documento  di identificazione  rilasciato  da una pubblica amministrazione, purche' munito   di   fotografia;   in   mancanza   di  un  idoneo  documento l'identificazione   puo'   avvenire   per  attestazione  di  uno  dei componenti   del   seggio   elettorale   che   conosca  personalmente l'elettore;
 c) la consegna all'elettore del certificato elettorale nominativo sigillato,  contenente  i  codici  segreti  per  l'accesso al sistema telematico;
 d) la firma dell'elettore per ricevuta del certificato;
 e) l'accesso   dell'elettore   ad  una  postazione  di  voto,  la digitazione dei codici segreti e l'espressione del voto;
 f) la verifica da parte di uno scrutatore dell'avvenuta votazione sulla  stampante  del seggio e la conseguente annotazione sull'elenco dei  votanti.  Alla  chiusura  delle  operazioni  di voto costituisce apposito  verbale la stampa delle avvenute votazioni sottoscritto dai componenti  il  seggio,  nel  quale  sono  anche indicati: i nomi dei componenti l'ufficio di seggio, il luogo nel quale il seggio e' stato insediato,  la  data  e  l'ora  di  apertura  e  di chiusura, nonche' eventualmente  di sospensione e di riapertura delle votazioni e delle successive  operazioni.  Tale  verbale  viene  consegnato agli uffici amministrativi  della  istituzione che ne curano la trasmissione alla commissione elettorale centrale di cui all'articolo 8.
 |  | Art. 8. Commissione elettorale centrale
 1.  Con  decreto  del Ministro e' istituita presso il Ministero una commissione  elettorale  centrale  composta  da un dirigente generale dello  Stato,  che  la presiede, da un dirigente del Ministero, da un direttore  amministrativo  delle  istituzioni,  da  un  docente delle istituzioni  e  da due funzionari dell'amministrazione, dei quali uno con funzioni di segretario.
 2.  La  commissione e' coadiuvata nei suoi adempimenti da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione.
 3.  La commissione decide sulle opposizioni avverso gli elenchi dei candidati   formati  ai  sensi  dell'articolo  6  e  sulle  questioni attinenti  le  procedure  di voto di cui all'articolo 7. Le decisioni sono adottate con decreto del direttore generale competente.
 4.  All'istituzione  ed  al  funzionamento  della commissione si fa fronte  con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione  vigente  e  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  La  partecipazione all'attivita' della commissione non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso.
 |  | Art. 9. Scrutinio di voto e proclamazione degli eletti
 1.  Le  operazioni  della  commissione  elettorale  centrale di cui all'articolo 8  sono  pubbliche. Del loro inizio e del calendario del loro  successivo svolgimento e' data tempestiva comunicazione per via telematica.
 2.  Esaurite  le  operazioni  elettorali  di  cui  all'articolo 7 e constatata la regolarita' delle stesse la commissione da' inizio alle operazioni  di  scrutinio  elettronico. Il presidente e' responsabile del  procedimento  e dispone di una smartcard personale contenente la chiave   privata  per  la  decodifica  dei  voti.  Al  termine  delle operazioni  di  scrutinio elettronico, la commissione redige apposito verbale  allegando  la  stampa  delle  graduatorie  per  ogni singolo candidato  in  ordine  decrescente  di preferenze ricevute e per ogni singola  rappresentanza elettiva di cui al comma 2 dell'articolo 3. I verbali   e  tutte  le  informazioni  acquisite  sono  consegnati  al responsabile  del  competente ufficio dell'Amministrazione al termine di tutte le operazioni di scrutinio.
 3.  Risultano  eletti  per  ciascuna delle rappresentanze di cui al comma  2 dell'articolo 3, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
 4.  A  parita'  di  voti  prevale  il docente di prima e di seconda fascia,     il    direttore    amministrativo    e    il    personale tecnico-amministrativo piu' anziano in ruolo e lo studente con minore anzianita'  di  iscrizione  e,  in caso di ulteriore parita', il piu' anziano di eta'.
 5. Le rappresentanze elettive del CNAM di cui all'articolo 3, comma 2,  lettere  a),  b),  g),  devono  essere  costituite  da  candidati appartenenti  a  istituzioni diverse. Qualora risultino eletti, nelle aree  omogenee  di cui alla tabella A, piu' candidati appartenenti ad una  medesima  istituzione  e'  proclamato eletto il candidato con la piu'  alta  percentuale di voti. A parita' di voti prevale il docente di  prima  e  di  seconda  fascia piu' anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano di eta'.
 6.  Esaurite le operazioni di scrutinio la commissione proclama gli eletti.  Con  decreto del Direttore generale competente del Ministero sono  individuati i componenti eletti per le rappresentanze di cui al comma 2 dell'articolo 3.
 7.  Avverso  il  provvedimento di cui al comma 6 e' ammesso ricorso giurisdizionale  al  TAR e ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente  entro  60  e  120  giorni  dalla data del decreto di individuazione dei componenti eletti.
 |  | Art. 10. Ordinanza elettorale
 1.  Il  Ministro,  con  propria  ordinanza, emanata almeno sei mesi prima  della  scadenza  del  CNAM,  indice le elezioni e determina le scansioni  temporali  per  lo  svolgimento  delle  procedure  e degli adempimenti  necessari  alle  indicazioni  delle  candidature  e alle operazioni di voto di cui al presente regolamento.
 2.  In  sede  di  prima  applicazione  l'ordinanza e' emanata entro trenta   giorni   dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente regolamento.
 |  | Art. 11. Costituzione del CNAM
 1.  Acquisite  le  risultanze  di  cui all'articolo 9, entro trenta giorni  dalla  conclusione  delle  procedure  elettorali  il Ministro nomina i componenti del CNAM di cui al comma 1 dell'articolo 3.
 |  | Art. 12. Norme transitorie
 1.  Qualora  le  Consulte  degli  studenti,  di  cui  al  comma  10 dell'articolo  6,  non  siano  state costituite, le candidature degli aventi    diritto   all'elettorato   passivo   per   l'elezione   dei rappresentanti degli studenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere n),  o),  p),  q),  r),  s),  t), sono presentate da almeno cinquanta sottoscrittori. I sottoscrittori non possono essere candidati.
 2.  Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui al comma 1,  l'elettorato attivo e' attribuito agli studenti iscritti ai corsi di studi superiori di I e di II livello, ordinamentali e sperimentali delle istituzioni e che abbiano conseguito la maggiore eta' alla data stabilita per le votazioni.
 |  | Art. 13. Copertura finanziaria
 1.  All'attuazione  del  presente  provvedimento si provvede con le risorse  finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 16 settembre 2005
 Il Ministro: Moratti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 312
 |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 10 - 11   <----
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