Gazzetta n. 266 del 2005-11-15
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 8 novembre 2005, n. 33
Chiusura delle contabilita' dell'esercizio finanziario 2005, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile.

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Alle Amministrazioni centrali dello
Stato
Agli Uffici centrali del bilancio
presso le Amministrazioni centrali
dello Stato
All'Ufficio centrale di ragioneria
presso l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato
Alle Ragionerie provinciali dello Stato
Alla Banca d'Italia - Amministrazione
centrale - Servizio rapporti con il
Tesoro
All'Agenzia interregionale per il fiume
Po
Alla Corte dei conti
Alle Sezioni regionali della Corte dei
conti
All'Avvocatura Generale dello Stato
Alle Avvocature distrettuali dello
Stato
Agli Uffici territoriali del governo
Al Dipartimento per le politiche
fiscali
All'Agenzia delle entrate
All'Agenzia delle dogane
All'Agenzia del demanio
All'Agenzia del territorio
Al Dipartimento del tesoro - Direzione
V
Ai Dipartimenti provinciali del
Ministero dell'economia e delle finanze
Alle Direzioni provinciali dei servizi
vari
Alle Poste italiane S.p.a.
All'Ufficio italiano cambi
e, per conoscenza:
Alla Corte dei conti - Sezioni riunite
in sede di controllo
Alle Amministrazioni autonome dello
Stato
Ai Commissari o rappresentanti del
Governo per le regioni a statuto
speciale e le province autonome di
Trento e Bolzano
Alle Ragionerie delle regioni a statuto
ordinario, delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di
Trento e Bolzano
All'Associazione bancaria italiana
La presente circolare risponde all'esigenza, sempre piu' avvertita, di consentire comportamenti univoci da parte degli Uffici preposti alle operazioni di chiusura delle scritture relative all'esercizio finanziario in gestione.
A tal fine gli Uffici in indirizzo procederanno all'espletamento delle attivita' per l'esercizio 2005, avendo come riferimento le «Istruzioni» di cui all'allegato 1 nel quale vengono definiti gli adempimenti per le operazioni di chiusura relative alla gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio dello Stato nel rispetto della vigente normativa contabile.
Si desidera tuttavia richiamare l'attenzione su alcune disposizioni in particolare:
- per le «Entrate», si ricorda che per i versamenti riguardanti l'esercizio 2005, in assenza dei supporti cartacei, gli Uffici di ragioneria continueranno ad avvalersi delle nuove funzionalita' realizzate dal Sistema Informativo - R.G.S. che consentono di interrogare, visualizzare e stampare informazioni relative alle quietanze e alle loro diverse aggregazioni. Per quanto riguarda, invece, la resa della contabilita' amministrativa delle entrate, gli Uffici e le Agenzie fiscali interessati sono tenuti alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.
Al fine poi di superare le difficolta' operative rappresentate dalle Ragionerie provinciali dello Stato e dalla Banca d'Italia e rendere quindi possibile la corretta contabilizzazione delle entrate erariali, limitatamente alle operazioni di chiusura, si ritiene possibile derogare alla disposizione contenuta nell'art. 2 del decreto del Ragioniere generale dello Stato, prot. 2489/D del 12 marzo 2001, modificativo dell'art. 287 delle I.G.S.T. riguardante le rettifiche e l'annullamento delle quietanze - e consentire che le modifiche di imputazione possano essere eseguite anche in mancanza dell'originale della quietanza:
- per le «Spese», corre l'obbligo di raccomandare alle Amministrazioni centrali, nonche' agli Uffici periferici competenti ad emettere aperture di credito a valere sui fondi assegnati ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, di effettuare un oculato esame e vaglio dei fabbisogni prima di concedere l'apertura di credito, onde evitare che, per effetto di errate previsioni, a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati.
La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture di credito alle effettive necessita' dei funzionari delegati, trae anche giustificazione - specialmente per i capitoli con gestione esclusivamente delegata - dal fatto che la riduzione piuttosto consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione, con la determinazione di una massa spendibile di gran lunga superiore agli stanziamenti di cassa. In tali casi gli stanziamenti di cassa del nuovo esercizio risulterebbero insufficienti per l'emissione di ordini di accreditamento in conto residui a fronte di mod. 32 bis C.G. o di mod. 62 C.G.
Va peraltro precisato che una valutazione piu' attenta di tali necessita' consentirebbe di non lasciare privo di fondi il capitolo interessato per le necessita' proprie delle Amministrazioni centrali e periferiche. Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2 della citata legge n. 908/1960.
In particolare tale norma, nel disporre che le Amministrazioni centrali possano ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra i dipendenti Uffici periferici, prevede la possibilita' di effettuare, nel corso dell'esercizio, le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni medesime. Cio', ovviamente, al fine di consentire l'adeguamento delle risorse in relazione alle effettive necessita' dei singoli Uffici e, nel contempo, di evitare che da un lato rimangano somme non impegnate, quindi destinate ad economia di gestione, e dall'altro che i fondi assegnati risultino insufficienti per far fronte ai pagamenti di competenza di altri centri di spesa. In proposito corre l'obbligo di segnalare che nei decorsi esercizi finanziari, in sede di bilancio consuntivo, sui capitoli gestiti ai sensi della menzionata legge n. 908/1960, sono state rilevate numerose economie sulle quote di stanziamento assegnate a vari Uffici periferici mentre sugli stessi capitoli sono state registrate eccedenze di spesa sulle quote mantenute in gestione dalle corrispondenti Amministrazioni centrali.
Al fine di evitare il ripetersi del problema segnalato, si raccomanda a queste ultime di procedere, ove occorra nel corso dell'esercizio, ma in ogni caso non oltre la data di sistemazione dei titoli di spesa, con le stesse modalita' previste per la ripartizione delle somme stanziate sui singoli capitoli, alle variazioni che si rendessero necessarie, quindi anche riducendo le assegnazioni degli Uffici periferici per la parte non impegnata ad integrazione della quota a se stesse riservata.
Si reputa essenziale rivolgere invito agli Uffici periferici affinche' comunichino tempestivamente alla propria Amministrazione centrale gli eventuali esuberi di assegnazioni ricevute per consentire a ciascuna di esse di procedere alle conseguenti variazioni, prima della predisposizione dei D.A.R. di propria competenza. Sempre per evitare che a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati e per ridurre al minimo la formazione dei residui passivi ed il trasporto al nuovo esercizio di ordinativi su ordini di accreditamento, e' necessario che tutti gli uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione delle spese adottino le opportune e tempestive misure perche' la liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al piu' presto, senza attendere gli ultimi giorni dell'esercizio finanziario in corso.
Si segnala, inoltre, la necessita' di effettuare la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati in esercizi precedenti e tuttora scritturati al conto sospesi «collettivi» presso la Banca d'Italia. Tali titoli, emessi a carico del bilancio dello Stato, rappresentano pagamenti che le Tesorerie hanno gia' addebitato al «conto disponibilita» per i quali le suddette Tesorerie non possono rendicontare fino a quando non e' disponibile la nuova imputazione al bilancio per la relativa scritturazione in esito definitivo.
La sistemazione contabile in parola dovra' procedere a partire dai titoli di epoca piu' remota, secondo le indicazioni e la tempistica riportata nelle sopraindicate «Istruzioni» al titolo Spese da sistemare, lettera B «Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute»;
- infine per il «Patrimonio» si richiamano le disposizioni innovative in materia di rendicontazione patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, e quelle contenute negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997, che - per effetto del decreto interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2003, relativo alla «Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione» - hanno trovato una prima espressione nel Conto generale del patrimonio per l'esercizio 2002. Le linee di fondo che sorreggono il nuovo modello di rappresentazione del documento contabile convergono sulla necessita' di rispondere alle leggi di riforma sotto il profilo di una sua maggiore significativita' in riferimento all'economicita' della gestione patrimoniale. Come indicato dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 13 del 12 marzo 2003, il documento espone distintamente i conti accesi ai componenti attivi e passivi significativi del patrimonio dello Stato raccordandoli alla classificazione delle poste attive e passive riportate nel SEC `95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunita).
Per quanto concerne i beni mobili ed immobili, in particolare, la nuova classificazione non sostituisce la distinzione in «categorie» dei beni dello Stato ma e' aggiuntiva ad essa; cio' in quanto, dovendosi esprimere una logica economica per la rappresentazione dell'attivo patrimoniale, la classificazione andava necessariamente differenziata da quella derivante da esigenze giuridico-amministrative su cui si basavano le «categorie» riportate in precedenza nel Conto generale del patrimonio.
A cio' si aggiunga che con l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale sono stati definiti i criteri di valutazione, basati su principi di carattere economico degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato. Tali criteri, ai sensi del citato art. 14, comma 2, sono stati estesi anche ai beni immobili demaniali di cui all'art. 822 codice civile suscettibili di utilizzazione economica.
lnfine, riguardo alla chiusura delle contabilita' dei beni mobili di proprieta' dello Stato, si richiama il concomitante adempimento del rinnovo inventariale al 31 dicembre 2005, disposto con circolare n. 42 del 30 dicembre 2004.
In relazione poi all'operativita' delle procedure che attengono alla chiusura delle gestioni da parte degli Uffici tenuti alla resa delle contabilita', viene altresi' riportato nelle predette Istruzioni il «Calendario degli adempimenti» per consentire il rispetto dei termini previsti per l'espletamento degli adempimenti legati alle operazioni di chiusura delle suddette gestioni contabili.
La presente circolare infine e' disponibile nell'apposita area pubblica, accessibile attraverso «il sito www.rgs.mef.gov.it».
Roma, 8 novembre 2005
Il Ragioniere Generale dello Stato: Canzio
Allegato n. 1


CHIUSURA DELLE CONTABILITA' DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005


ISTRUZIONI OPERATIVE

E
CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

Le modifiche o integrazioni alle precedenti istruzioni sono evidenziate con le parentesi [ ].

ENTRATE
ADEMPIMENTI DA OSSERVARSI PER I VERSAMENTI DEI FONDI
E LA RESA DELLA CONTABILITA'

Per quanto riguarda la resa della contabilita' amministrativa delle entrate, si richiamano gli Uffici di ragioneria e le Agenzie fiscali interessati alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, circa l'invio [entro il 10 gennaio 2006] agli Uffici centrali del bilancio presso le varie Amministrazioni ed al Dipartimento del tesoro, dei prospetti o rendiconti riassuntivi con i conti e documenti prescritti, con esclusione di quelli prodotti dal Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato come da istruzioni emanate dal Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato - con le circolari n. 1 del 10 gennaio 1973 e n. 53 del 31 agosto 1973, per i capi dal I al X, con circolare n. 69 del 21 ottobre 1974, per i capi dall'XI al XXVII, e con circolare n. 7 del 29 gennaio 1977, per il capo XXIX. Per il capo XXXII dovra' operarsi con le modalita' previste per le entrate gestite direttamente dalle Amministrazioni centrali.
Ai fini di quanto sopra le Agenzie fiscali sono invitate ad intervenire presso i propri agenti contabili, in particolare presso i concessionari del servizio della riscossione dei tributi, affinche' provvedano a rendere le proprie contabilita' amministrative entro i termini prescritti ed a sanare le irregolarita' rilevate dalle Ragionerie provinciali dello Stato.
Le stesse Ragionerie provinciali, alla chiusura dell'esercizio finanziario, scaduti i termini previsti per la presentazione delle contabilita' in argomento, provvederanno ad inoltrare alle Agenzie stesse l'elenco degli agenti contabili inadempienti sia nella resa che nella regolarizzazione dei conti.
Per i versamenti risultanti dalle contabilita' amministrative si rinvia alle istruzioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 57 dell'11 luglio 1996, emanata in attuazione dell'art. 1, comma 1, del D.M. 4 aprile 1995, n.334, sulla semplificazione delle procedure relative agli incassi ed ai pagamenti per conto dello Stato.
Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti devono essere tempestivamente segnalate, oltre che al Dipartimento del Tesoro - Direzione V (Ufficio I), agli Uffici centrali del bilancio competenti.
Le prenotazioni di variazione ai versamenti saranno effettuate dagli Uffici centrali del bilancio e dalle Ragionerie provinciali dello Stato, secondo le rispettive competenze, seguendo le istruzioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.I.C.S.
E' da ricordare, in merito alle operazioni relative alle variazioni da apportare ai versamenti, che e' stata eliminata la possibilita' di operare, in casi eccezionali, le eventuali rettifiche di quietanza oltre
il termine ordinario previsto per le prenotazioni da parte degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato. Pertanto, i predetti Uffici dovranno inviare le prenotazioni per modifica di imputazione nonche' per riduzione dell'importo o per annullamento delle quietanze di versamento, esclusivamente tramite il Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato [entro il termine improrogabile del 31 marzo 2006].
Si richiama peraltro l'attenzione sul disposto dell'art. 290 delle istruzioni generali sui servizi del tesoro secondo il quale le quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento dei titoli d'entrata rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione "per il 31 dicembre".
Sara' cura poi delle Sezioni di tesoreria provinciale eseguire le variazioni prenotate [entro il termine improrogabile del 14 aprile 2006] e renderle disponibili al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato [non oltre il 20 aprile 2006].
Gli eventuali casi di inadempienza, in relazione alle disposizioni vigenti in materia di entrate, saranno segnalati per gli opportuni provvedimenti al Dipartimento del tesoro, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed all'Ufficio centrale del bilancio competente.


SPESE

TERMINI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA

A) Ordini di pagare.
Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di inoltrare gli ordini di pagare ai competenti Uffici centrali del bilancio ed alle Ragionerie provinciali dello Stato [entro e non oltre il 5 dicembre 2005].
Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato potranno trasmettere, via terminale, i relativi mandati informatici al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.GE.P.A. [fino al 19 dicembre 2005].
Le Sezioni di tesoreria provinciale accetteranno mandati informatici, emessi in conto dell'esercizio 2005, [fino alla data ultima del 21 dicembre 2005] (cosi' come da protocollo di intesa del 18 dicembre 1998 fra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Banca d'Italia per la gestione del mandato informatico).
Pertanto, tenuto conto degli adempimenti connessi alla trasformazione degli ordini di pagare in mandati informatici e del calendario sopra indicato, le Amministrazioni interessate dovranno necessariamente evitare l'invio massiccio di ordini di pagare a chiusura di esercizio, anticipando opportunamente l'emissione di quelli per i quali e' gia' noto il nome dei creditore, l'esatto ammontare del debito e la scadenza dello stesso (ad esempio rate di ammortamento mutui, pagamento di canoni e abbonamenti, ecc.).

B) Ordini di accreditamento e altri titoli di spesa.
Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di far pervenire ai competenti Uffici centrali del bilancio ed alle Ragionerie provinciali dello Stato gli ordini di accreditamento [non oltre il termine del 22 novembre 2005] per consentire, dopo gli adempimenti di competenza, il tempestivo inoltro alle Sezioni di tesoreria [entro il 6 dicembre 2005] e la successiva emissione in tempo utile degli ordinativi e dei buoni tratti sui titoli della specie da parte dei funzionari delegati.
Si fa presente che [entro il termine del 16 dicembre 2005] le Amministrazioni emittenti devono far pervenire alle Sezioni di tesoreria provinciale gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali puo' essere operato il trasporto. Entro il medesimo termine devono pervenire alle suddette Sezioni anche:
a) i titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili salvo che gli stessi non riguardino il pagamento di retribuzioni o il riversamento di ritenute;
b) gli ordinativi tratti sulle contabilita' speciali e tutti gli altri titoli emessi da Amministrazioni periferiche, compresi quelli emessi su ruoli di spesa fissa.
Le Sezioni di tesoreria provinciale restituiranno alle Amministrazioni emittenti i titoli di spesa che pervenissero dopo il suddetto termine del 16 dicembre 2005 ad eccezione dei casi in cui il quantitativo dei titoli sia limitato e la stessa Amministrazione emittente segnali per iscritto l'urgenza del pagamento.
Le Sezioni restituiranno in ogni caso, i titoli di spesa emessi in conto esercizio 2005 e pervenuti dopo la chiusura dello stesso.
I buoni di prelevamento in contanti vanno pagati esclusivamente presso le Sezioni di tesoreria provinciale, quando l'emissione avviene nel mese di dicembre.
Si invitano i funzionari delegati che emettono [entro il mese di novembre 2005] buoni di prelevamento in contanti pagabili presso gli uffici delle Poste italiane S.p.a., di volerne curare la riscossione con ogni sollecitudine e si raccomanda ai suddetti Uffici pagatori di procedere, al piu' presto possibile, alla richiesta di rimborso di tali pagamenti alla Sezione di tesoreria provinciale.

C) Decreti di assegnazione fondi.
Le Amministrazioni centrali avranno cura di inoltrare ai competenti Uffici centrali del bilancio i decreti di assegnazione fondi emessi ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908 "Estensione alle Amministrazioni periferiche dello Stato della possibilita' di utilizzare talune forme di pagamento gia' esclusive dell'Amministrazione centrale" [non oltre il termine del 18 novembre 2005].
Gli Uffici periferici, destinatari dei predetti decreti, provvederanno a trasmettere gli ordini di pagare alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, entro il termine di cui al precedente punto A).
SPESE DA SISTEMARE

A) Riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento.
Tutti i funzionari delegati a favore dei quali siano stati emessi nell'esercizio ordini di accreditamento, dovranno inviare, [entro il 31 gennaio 2006], alle competenti Sezioni di tesoreria provinciale un prospetto - in duplice copia - degli ordini di accreditamento rimasti in tutto od in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio da cui risultino, per ciascun ordine e distintamente per competenza e residui, il numero, il capitolo, l'importo dell'ordine, nonche' l'importo dei pagamenti effettuati e la somma rimasta da pagare sull'ordine medesimo.
Le Ragionerie provinciali dello Stato che avessero necessita' di conoscere gli effettivi carichi dei funzionari delegati potranno chiedere le notizie occorrenti attraverso interrogazioni - via terminale - al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
I funzionari delegati in carica, cosi' come previsto dall'art. 333 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche e integrazioni), dovranno attenersi scrupolosamente a quanto disposto dall'art. 60 e dall'art. 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche e integrazioni.
In proposito si precisa :
a) i funzionari delegati debbono presentare i rendiconti del II semestre [entro il 25 gennaio 2006];
b) le somme prelevate in contanti, per la parte eventualmente da trattenersi oltre il 31 dicembre 2005, perche' non utilizzata entro tale data, debbono essere strettamente commisurate alle effettive esigenze. Le quietanze concernenti il versamento di tali somme presso la Sezione di tesoreria provinciale, per la parte non ancora erogata [entro il 31 marzo 2006], termine tassativo per la presentazione del rendiconto suppletivo, dovranno essere allegate al rendiconto medesimo. Tale termine di rendicontazione e' tassativo anche per il funzionario delegato titolare di contabilita' speciale.
Allo scopo di ridurre al minimo, per quanto possibile, le operazioni di riduzione e di annullamento delle aperture di credito, si raccomanda a tutte le Amministrazioni di interessare i funzionari delegati a richiedere i fondi soltanto nella misura occorrente per far fronte alle spese che prevedono di potere, con certezza, pagare entro la chiusura dell'esercizio 2005, tenendo presente i termini previsti per l'invio dei titoli di spesa alle Tesorerie di cui al precedente "Termini di emissione dei titoli di spesa". Va altresi' rispettato il criterio che gli ordini di accreditamento sono da estinguersi secondo il loro ordine di emissione, come dispone l'art. 59-bis, comma 1, della legge di contabilita' generale, istituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 - modificato nei termini dalla legge n. 468 del 1978 ( art. 33 ) - distinguendo, in tale ordine di emissione, gli ordini emessi in conto competenza da quelli emessi in conto residui e, per questi ultimi. anche avuto riguardo all'esercizio di provenienza dei residui di relativa imputazione.
Ovviamente, detta disposizione non e' da applicarsi a quegli ordini di accreditamento emessi allo scopo di dotare i funzionari delegati di fondi destinati a particolari e specifiche erogazioni. In tali casi le Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento dovranno indicare sui titoli che trattasi di fondi destinati agli scopi sopra menzionati.
Per la gestione dei fondi assegnati a carico del bilancio statale, in favore del Commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, trova applicazione la legge 17 agosto 1960, n.908, richiamata nell'art. l, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, concernente "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia".
E' da rammentare poi che, in applicazione dell'art.4 della legge 3 marzo 1960, n.169, le disposizioni di cui all'art. 61 della legge di contabilita' generale - primo, secondo e terzo comma - si applicano anche ai fondi accreditati, a carico degli stanziamenti di bilancio, nelle contabilita' dei funzionari delegati delle diverse Amministrazioni dello Stato. Inoltre, a tali fondi, si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 60 della vigente legge di contabilita' generale e dell'art. 9 del D.P.R. n. 367/1994.
Pertanto tali funzionari delegati sono tenuti, al pari di tutti gli altri, alla rigorosa osservanza delle citate disposizioni concernenti la presentazione dei rendiconti semestrali relativi agli ordinativi che hanno trovato estinzione sia nei semestri dell'anno finanziario in cui l'ordine di accreditamento e' stato disposto, sia - fatta eccezione per la contabilita' in discorso degli Enti militari, come precisato nella parte riferita agli "Adempimenti delle Tesorerie" (punto 2, relativo ai funzionari delegati titolari di contabilita' speciali) - nei rispettivi semestri dell'anno seguente durante il quale, com'e' noto, potranno essere pagati i titoli della specie il cui importo non e' stato riscosso entro l'esercizio di emissione; detti titoli verranno rendicontati dalle Sezioni di tesoreria provinciale, una volta che sia stata attribuita loro la nuova imputazione per il nuovo esercizio.

B) Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute.
[Entro il 31 gennaio 2006], i funzionari delegati dovranno inviare, in doppio esemplare, agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato che hanno effettuato il controllo preventivo sugli ordini di accreditamento, gli elenchi mod.62 C.G. delle spese delegate, i cui ordini di accreditamento presentino una disponibilita' residua al 31 dicembre 2005, da compilarsi distintamente per capitolo e per esercizio di imputazione al bilancio delle spese medesime e con l'indicazione del numero degli ordini di accreditamento in tutto o in parte non utilizzati. Un altro esemplare dei suddetti elenchi dovra' essere inviato dai funzionari delegati alle Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento.
Pertanto, i funzionari delegati, ricevuti dalle Sezioni di tesoreria provinciale i modelli 66T/ 31-ter C.G. relativi ai buoni e agli ordinativi estinti nel mese di dicembre e i modelli 32-bis C.G. relativi agli ordinativi inestinti al 31 dicembre 2005 e trasportati all'esercizio 2006 provvederanno alla compilazione di distinti elenchi modelli 62 C.G. nel modo che segue:
- in uno saranno riportati gli ordinativi su ordini di accreditamento emessi [entro il 31 dicembre 2005] e non portati in uscita entro la stessa data dalle Sezioni di tesoreria provinciale, che sono quindi da trasportare all'esercizio 2006, quali risultano dai modelli 32-bis C.G. - (cfr. Adempimenti delle Tesorerie, , punto 1 relativo ai funzionari delagati); sul predetto elenco vanno indicati, l'importo netto e quello delle relative ritenute erariali di ciascun ordinativo;
- nell'altro saranno riportate tutte le spese relative ad obbligazioni assunte, per le quali, [alla data del 31 dicembre 2005], non e' stato ancora emesso il relativo ordinativo di pagamento, indicando l'importo totale quale prodotto della loro sommatoria. Questi ultimi modelli 62 C.G. devono essere, quindi, emessi solo per i fondi accreditati nell'esercizio 2005 e non utilizzati entro il 31 dicembre dello stesso anno; i modelli 62 C.G. in questione dovranno essere corredati dell' elenco analitico dei creditori e delle singole somme da pagare;
- infine un elenco modello 62 C.G. va compilato per le eventuali ritenute erariali rimaste da versare relativamente a ordinativi estinti, solo se trattasi di spese non riguardante stipendi, altri assegni fissi e pensioni (in proposito vedere piu' avanti anche la lettera G).
Nel caso in cui la compilazione analitica del mod.62 C.G. dovesse risultare particolarmente laboriosa e non determinante ai fini di specifiche esigenze di controllo, potranno, in via del tutto eccezionale, indicare globalmente - in detti elaborati - l'importo delle spese rimaste da pagare a fine esercizio, precisando comunque i numeri degli ordini di accreditamento ridotti.
Si raccomanda una particolare attenzione nella compilazione dei predetti modelli, tenuto conto che alla nuova imputazione nell'esercizio 2006 degli ordinativi rimasti insoluti o scritturati in conto sospeso (O/A di 32-bis C.G.) e al pagamento delle spese insolute, sara' provveduto mediante distinti ordini di accreditamento in conto residui.
Gli ordini di accreditamento emessi in conto residui nel prossimo esercizio, per dare nuova imputazione agli anzidetti ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso), saranno utilizzati esclusivamente per la regolarizzazione contabile degli ordinativi stessi.
A tale fine i predetti Ordini di Accreditamento dovranno essere emessi utilizzando gli appositi moduli di O/A di 32-bis C.G.
Tali moduli devono riportare i dati identificativi degli originari ordini di accreditamento, desumibili dai modelli 32 bis C.G., relativi all'esercizio finanziario 2005, che la Banca d'Italia trasmettera' agli Uffici centrali del bilancio o alle Ragionerie provinciali dello Stato e ai funzionari delegati interessati.
Le Amministrazioni interessate avranno cura di emettere con ogni sollecitudine gli ordini di accreditamento suddetti, mentre i funzionari delegati, da parte loro, solleciteranno alle predette Amministrazioni l'emissione degli ordini di accreditamento, [se non pervenuti alla data del 31 agosto 2006].
Le Sezioni di tesoreria provinciale, al ricevimento degli ordini di accreditamento provvederanno direttamente alla sistemazione degli ordinativi trasportati, senza attendere dal funzionario delegato l'invio dei relativi modelli 32-bis C.G. con gli estremi della nuova imputazione.
Per la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati negli esercizi 2004 e precedenti e tuttora scritturati al conto sospeso "collettivi", la Banca d'Italia trasmettera' agli Uffici centrali del bilancio presso le singole Amministrazioni o alle Ragioneria provinciali dello Stato gli elenchi dei predetti ordinativi (mod. 79 R.T.).
In proposito si richiama l'attenzione delle Amministrazioni affinche' provvedano tempestivamente all'emissione degli ordini di accreditamento per la sistemazione contabile dei predetti ordinativi, riportando nei moduli di O/A di 32-bis C.G. i dati identificativi presenti nei modd. 79 R.T. La Banca d'Italia trasmettera' agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato sopra citati gli elenchi (mod. 79 R.T.) dei predetti ordinativi, per i quali le Amministrazioni dovranno emettere improrogabilmente [entro il 30 giugno 2006] i relativi ordini di accreditamento, segnalando al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - gli eventuali motivi ostativi all'emissione di tali ordini di accreditamento.
Si dovra' aver cura di fare con detti elenchi l'accertamento completo dei residui passivi riguardanti ciascun capitolo, con l'avvertenza che l'ammontare delle somme al lordo di eventuali ritenute, da comprendere negli elenchi mod. 62 C.G., sia contenuto nei limiti delle riduzioni da apportare alle corrispondenti aperture di credito disposte nel corso dell'esercizio finanziario scaduto a favore dei funzionari delegati.
Quelle partite che, per circostanze eventuali, non potessero iscriversi negli elenchi principali, inviati entro il mese di gennaio, formeranno, eccezionalmente, oggetto di appositi elenchi suppletivi, il cui invio potra' aver luogo [fino al termine massimo del 15 febbraio 2006].
La possibilita' di ricorrere ad elenchi suppletivi potra' essere utilizzata per le ritenute erariali da calcolarsi sugli importi degli ordinativi estinti nel mese di dicembre 2005 quando la relativa comunicazione della locale Sezione di tesoreria provinciale non perviene nei termini previsti.
Negli eventuali casi in cui vengano emessi elenchi suppletivi, i motivi eccezionali che ne giustificano il ricorso dovranno essere indicati in calce agli stessi.
Il suddetto termine [del 15 febbraio 2006] dovra' essere rigorosamente osservato, essendo assolutamente indispensabile che le Amministrazioni centrali ricevano in tempo debito gli elementi che loro occorrono per la compilazione del conto consuntivo.
Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato non prenderanno in considerazione le richieste contenute in elenchi modello 62 C.G., che in base al timbro postale risultassero spediti oltre i termini piu' sopra precisati e, pertanto, restituiranno ai funzionari delegati i modelli di che trattasi, ad eccezione del caso in cui i predetti modelli 62 C.G. si riferiscano a ordinativi emessi nell'esercizio 2005 e trasportati all'esercizio 2006.
Negli elenchi 62 C.G., si specifichera' in annotazione:
1) se si tratta di spese derivanti o meno da obblighi contrattuali;
2) distintamente per esercizio finanziario, la parte da soddisfare in contanti della somma complessiva delle spese pagabili con i fondi delle aperture di credito.
Ai fini della regolazione di tutti gli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento, si raccomanda anche ai funzionari delegati di effettuare, tempestivamente, gli adempimenti richiamati negli "Adempimenti delle Tesorerie", punto 1, relativo ai funzionari delegati.

(C) Trasporto degli ordini di accreditamento.
L'art. 61-bis della legge di contabilita' generale, istituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, prevede che "gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale emessi sia in conto competenza che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato. La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della vigente legge di contabilita', devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio".
Ad evitare poi possibili incertezze, si ricorda l'attuale numerazione dei capitoli della "spesa":
- dal n. 1001 al 6999: Spese correnti;
- dal n. 7000 al 9499: Spese in conto capitale;
- dal n. 9500 al 9999: Rimborso di passivita' finanziarie.
Si ritiene opportuno precisare che continuano ad avere efficacia le disposizioni di carattere particolare che regolano il trasporto degli ordini di accreditamento facenti carico a capitoli relativi a spese correnti. Tali disposizioni sono contenute nell'art.l del decreto legislativo n. 700, del 20 marzo 1948 e nella legge n.232, del 16 marzo 1951, per gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La facolta' del trasporto dei relativi ordini di accreditamento, [per effetto della legge 30 dicembre 2004, n. 312 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2004], di ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base, e' estesa - per quanto riguarda i Ministeri e nell'ambito dei relativi centri di responsabilita' - anche ai seguenti capitoli di parte corrente:
a) INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: Mezzi operativi e strumentali, U.P.B. 6.1.1.5: 2716, 2717, 2718. 2719;
b) DIFESA: Accordi e organismi internazionali, U.P.B. 2.1.2.1: 1174; U.P.B3.1.2.2.: 1347; Ammodernamento e rinnovamento U.P.B. 3.1.1.5: 1320; U.P.B. 3.1.1.5: 1322, U.P.B. 3.1.1.5: 1323; U.P.B. 3.1.1.5: 1324, U.P.B. 3.1.1.5: 1325; U.P.B. 3.1.1.5: 1326, U.P.B. 3.1.1.5: 1327; U.P.B. 3.1.1.5: 1328; U.P.B. 4.1.1.5: 4275; U.P.B. 5.1.1.7: 4415; U.P.B. 6.1.1.5: 4570; U.P.B. 7.1.1.5: 4885.
Le Sezioni di tesoreria provinciale ed i funzionari delegati, ai fini del trasporto, si atterranno alle indicazioni trasmesse per via informatica dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il Tesoro.
Per il trasporto di tali titoli trova applicazione il combinato disposto degli art. 443, comma 3, 444 e 448 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato, quali risultano modificati con decreto del Presidente della Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.
I funzionari delegati dovranno far pervenire, [entro il termine ultimo del 10 gennaio 2006], alle Sezioni di tesoreria provinciale la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare. Si fa rilevare che con la dematerializzazione dell'ordine di accreditamento non sara' possibile, per nessun motivo, dare corso alle richieste pervenute dopo il suddetto termine.
Si raccomanda ai funzionari delegati il rispetto di tale termine onde consentire alle Sezioni di tesoreria provinciale di effettuare la segnalazione, per via informatica, del trasporto [entro il previsto termine del 13 gennaio 2006].
Si rammenta in proposito che non possono essere ulteriormente trasportati gli ordini di accreditamento per i quali il trasporto e' gia' avvenuto nell'anno precedente.
A seguito delle parifiche effettuate dalle Sezioni di tesoreria provinciale con le scritture dei funzionari delegati in ordine al movimento avvenuto sugli ordini di accreditamento e sulla base delle eventuali richieste di trasporto avanzate da detti funzionari, l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria predispone, [entro il 20 gennaio 2006], un flusso informatico contenente gli estremi identificativi di tali titoli da trasportare e ne cura l'invio al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
I funzionari delegati solo dopo tale data potranno emettere sugli ordini di accreditamento trasportati ordinativi e buoni di prelevamento.
Il Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato assegnera' l'imputazione contabile per il nuovo esercizio finanziario a tutti gli ordini di accreditamento per i quali il funzionario delegato avra' richiesto il trasporto alle competenti Sezioni di tesoreria provinciale [entro e non oltre il termine del 10 gennaio 2006].
Le Sezioni di tesoreria provinciale, una volta ricevute le informazioni da detto Sistema informativo, notificheranno ai funzionari delegati gli estremi della nuova imputazione degli ordini di accreditamento trasportati.

D) Mandati informatici, non pagati entro il 31 dicembre 2005.
Il trasporto dei mandati informatici emessi sia in conto competenza che in conto residui, viene disposto con la procedura di cui all'art. 443 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n.827 e successive modifiche e integrazioni).
A tal fine l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria elabora [entro il 20 gennaio 2006] l'elenco dei mandati informatici inestinti a fine esercizio.
Gli uffici delle Poste italiane S.p.a. debbono restituire [entro il giorno 5 del mese di gennaio 2006] (prorogabile al 10 per necessita' operative) alle Sezioni di tesoreria provinciale i documenti sostitutivi dei mandati informatici inestinti e perenti al [31 dicembre 2005].

E) Ordinativi su ordini di accreditamento, ordinativi su contabilita' speciali ed ordini di pagamento di ruoli di spesa fissa non pagati entro il 31 dicembre 2005.
Si premette che i funzionari delegati dovranno aver cura di emettere i titoli di spesa entro i termini di cui alla lettera B) dei "Termini di emissione dei titoli di spesa", al fine di consentirne l'agevole pagamento [non oltre il 31 dicembre 2005] da parte delle competenti Sezioni di tesoreria provinciale.
Il trasporto degli ordinativi, eventualmente rimasti insoluti al 31 dicembre 2005, viene effettuato dalle competenti Sezioni di tesoreria provinciale che, non appena ricevuti i fondi in conto residui, riportano la nuova imputazione sui singoli titoli in conto del nuovo esercizio. Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano piu' essere pagati, sono richiesti dai funzionari delegati alle Sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati.
Per gli ordinativi tratti su contabilita' speciali rimasti insoluti alla fine dell'esercizio, le Sezioni di tesoreria provinciale, dopo aver nuovamente effettuata la prenotazione sul mod. 89 T, comunicano all'Amministrazione emittente la nuova numerazione attribuita agli stessi per l'esercizio 2006.
Il trasporto degli ordini di pagamento cartacei su ruoli di spesa fissa inestinti alla chiusura dell'esercizio viene ugualmente effettuato dalle Sezioni di tesoreria provinciale che provvederanno ad apporre il nuovo codice sugli ordini medesimi.

F) Rimanenze di importi non superiori a euro 5,16 sui singoli ordini di accreditamento relativi alt 'anno finanziario 2005.
Ai sensi dell'art. 59-bis della legge di contabilita' generale dello Stato, come e' noto, i funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o buoni sulle successive aperture di credito. I medesimi funzionari delegati qualora accertino [al 20 dicembre 2005] una rimanenza di importi, non utilizzabili, non superiori a curo 5,16 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno in corso, dovranno provvedere [entro il 31 dicembre 2005] al versamento della detta rimanenza con imputazione al capitolo "Entrate eventuali e diverse" del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi.

G) Applicazione dell'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981).
L'art. 37 della legge finanziaria 30 marzo 1981, n. 119 - da considerarsi di efficacia permanente - dispone che le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche nonche' i contributi previdenziali ed assistenziali relativi a stipendi ed altri assegni fissi e pensioni, corrisposti al personale statale in attivita' ed in quiescenza, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti.
Pertanto, sia le ritenute erariali che i contributi previdenziali e assistenziali - riguardanti esclusivamente le menzionate spese - [rimasti da versare al 31 dicembre 2005], dovranno imputarsi alla competenza dell'anno 2006. Si raccomanda alle Amministrazioni centrali ed agli Uffici scolastici regionali la scrupolosa osservanza di tale disposizione, al fine di non determinare difficolta' nella gestione e nella contabilizzazione delle relative entrate.
Non rientrano nella disposizione contenuta nel citato art. 37 della legge finanziaria 1981:
1) i mandati informatici emessi per la regolazione delle ritenute dell'esercizio 2005 e non estinti nello stesso esercizio, i quali, ovviamente, fruendo dell'istituto del trasporto trovano imputazione nel 2006 in conto residui;
2) gli ordinativi mod. 31 C. G. tratti sugli ordini di accreditamento emessi nell'anno 2005 e non estinti entro il 31 dicembre dello stesso anno, i quali trovano imputazione nell'anno 2006, logicamente, per effetto del trasporto, in conto residui. Per questi ultimi il funzionario delegato dovra' emettere il mod. 62 C. G. per l'ammontare lordo della spesa. Sul mod. 32-bis C. G., che contiene la nuova imputazione del titolo che si trasporta dovra', naturalmente, essere esposto l'importo netto. Il modello 31-bis C. G., con il quale dovra' essere regolata la relativa ritenuta, nel caso di versamento all'erario, verra' imputato al competente capitolo in conto residui, mediante commutazione in quietanza di entrata, quest'ultima da imputarsi in conto competenza, in deroga all'art.1450 delle vigenti Istruzioni sui servizi generali dei tesoro emanato in applicazione degli articoli 152 e 154 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato;
3) i mandati informatici emessi nell'anno 2005 e non estinti entro il 31 dicembre dello stesso anno i quali, come e' noto, vengono trasportati al netto. Per questi ultimi le relative ritenute dovranno essere regolate, per quanto attiene alla spesa, in conto residui.
Per quanto concerne le ritenute previdenziali, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della legge 8 agosto 1995, n. 335.

H) Applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428.
L'impegno delle spese, per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni similari, deve essere assunto a carico dei pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio in cui viene ordinato il relativo pagamento, come dispone l'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428 che ha integrato l'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Ulteriori e piu' dettagliate istruzioni sull'applicazione di tale norma sono riportate nella circolare n. 62, del 7 novembre 1985, emanata dalla Ragioneria generale dello Stato.
ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE

L'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, [entro il 20 gennaio 2006], trasmette al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato un flusso informatico contenente l'elenco dei:
a) mandati informatici rimasti inestinti al 31 dicembre dell'esercizio di emissione, che non risultino perenti alla stessa data, trasportati automaticamente all'esercizio successivo;
b) mandati informatici perenti che erano pagabili presso gli sportelli delle Sezioni di tesoreria provinciale;
c) mandati informatici perenti che erano assegnati per il pagamento agli uffici delle Poste italiane S.p.a.
Inoltre. alla fine dei mesi di gennaio, febbraio e marzo, la predetta Amministrazione centrale segnala al Sistema informativo R.G.S. i mandati di cui al punto c), pagati in tempo utile dagli uffici delle Poste italiane S.p.a.
Tali informazioni, tramite lo stesso Sistema informativo, sono rese disponibili agli Uffici centrali del bilancio, alle Ragionerie provinciali dello Stato e agli altri Uffici di ragioneria.
Per quanto concerne i mandati informatici in limite di perenzione, [non pagati entro il 31 dicembre 2005], si raccomanda agli uffici delle Poste italiane S.p.a. di tenere presente che i relativi documenti sostitutivi dovranno essere subito restituiti alla Sezione di tesoreria provinciale mittente per le successive operazioni di annullamento. Inoltre, ad evitare sospesi di tesoreria, si interessano le medesime Sezioni ad effettuare le scritturazioni in uscita [non oltre il 31 marzo 2006] dei mandati in limite di perenzione pagati in tempo utile.
Le Sezioni di tesoreria provinciale invece, [entro il 20 gennaio 2006], dovranno inviare ai funzionari a favore dei quali sono state disposte sub - anticipazioni, a norma dell'art. 728 delle vigenti Istruzioni sui servizi del tesoro, l'elenco degli ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G., rimasti inestinti al 31 dicembre 2005, allegando tali ordini all'elenco stesso (sull'argomento vedere anche le disposizioni richiamate a conclusione del presente paragrafo sugli "Adempimenti delle Tesorerie" per l'accennato articolo 728).
Inoltre le Sezioni di tesoreria provinciale, per effetto del disposto di cui al secondo comma dell'art. 448 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni, restituiranno, [dopo il 10 gennaio 2006] con apposito elenco alle Amministrazioni emittenti, per il tramite degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, gli ordini di accreditamento cartacei relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non e' stato richiesto il trasporto entro la predetta data.
In relazione alla modifica dell'art. 330 del suddetto Regolamento, introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656, si richiama l'attenzione delle Sezioni di tesoreria provinciale sul fatto che gli ordini di accreditamento cartacei rimasti in tutto o in parte
inestinti alla chiusura dell'esercizio 2005 non devono piu' essere trasmessi ai funzionari delegati ma vanno inviati direttamente dalle Sezioni ai competenti Uffici di controllo centrali o regionali della Corte dei conti, in apposito piego.
I funzionari delegati trasmettono [entro il 31 gennaio 2006] (come gia' indicato nelle "Spese da sistemare" alle Sezioni di tesoreria provinciale un elenco, in duplice copia, contenente il capitolo, il numero, l'importo e l'imputazione a competenza o residui dei singoli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti, concernenti spese sia di parte corrente che in conto capitale in quanto non piu' trasportabili, nonche' le somme che risultano pagate a valere sugli ordini medesimi e quelle rimaste da pagare a chiusura dell'esercizio.
Le Sezioni di tesoreria provinciale appongono poi sui predetti elenchi il visto di concordanza sulla base delle proprie risultanze e ne trattengono una copia. Le medesime Sezioni di tesoreria provinciale, dopo gli adempimenti inerenti alla "chiusura" degli ordini di accreditamento, nonche' la riduzione o l'annullamento degli stessi rimasti parzialmente o interamente inestinti, entro cinque giorni dalla ricezione dei detti elenchi da parte dei funzionari delegati, o al piu' tardi [entro il 20 aprile 2006], trasmettono:
- ai predetti Uffici di controllo della Corte dei conti gli ordini cartacei rimasti in tutto o in parte inestinti corredati del mod.l5 C.G., della scheda mod.14 C.G., nonche' di una copia dei mod.34 C.G.,
- all'Ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria provinciale dello Stato competente, due copie del suddetto mod. 34 C.G., di cui una da inoltrare all'Amministrazione che gestisce il capitolo.
Qualora i funzionari delegati non provvedano a trasmettere [entro il 14 aprile 2006] l'elenco predetto, le Sezioni di tesoreria provinciale - dopo gli adempimenti di chiusura degli ordini, nonche' la riduzione o l'annullamento degli stessi - invieranno, comunque, agli Uffici di cui sopra i modelli innanzi specificati.
Per l'Amministrazione dei monopoli di Stato, le Sezioni di tesoreria provinciale provvederanno a trasmettere gli ordini di accreditamento cartacei, rimasti in tutto o in parte inutilizzati. all'Ufficio centrale di ragioneria corredati del mod. 15 C.G., della scheda mod. 14 C.G., nonche' di due copie del mod. 34 C.G.
Una copia del predetto mod. 34 C.G. verra' trasmessa direttamente all'Amministrazione emittente.
Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato provvederanno, successivamente, a trasmettere i titoli annullati o ridotti, unitamente ai modelli 14 e 15 C.G., nonche' una copia dell'elenco mod. 34 C.G., ai competenti Uffici di controllo della Corte dei conti.
Si fa presente, tuttavia, che per quanto concerne l'Amministrazione dei monopoli di Stato, si provvedera' con separata circolare da parte dei competenti uffici a impartire le occorrenti istruzioni per la chiusura delle contabilita'.
Inoltre le medesime Sezioni di tesoreria provinciale, [entro il 10 febbraio 2006], dovranno trasmettere:
1) ai funzionari delegati, l'elenco in doppio esemplare ( mod. 32-bis C.G. ) degli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento e rimasti insoluti al 31 dicembre 2005. Per detti ordinativi, che saranno frattanto trattenuti dalle Sezioni di tesoreria provinciale ed il cui importo e' stato gia' compreso (in base agli elementi contenuti nel mod. 31-ter C.G. ) negli elenchi mod. 62 C.G., verra' successivamente indicata la nuova imputazione per l'esercizio 2006.
Gli ordinativi stessi possono essere pagati dalle Sezioni di tesoreria provinciale e dagli altri uffici pagatori anche prima che pervenga il nuovo ordine di accreditamento in conto residui al quale dovranno far carico per l'esercizio 2006 e prima che sia indicata la nuova imputazione.
Gli ordinativi cosi' pagati sono scritturati fra i pagamenti in conto sospeso e registrati definitivamente in uscita al ricevimento dell'ordine di accreditamento emesso a sistemazione dei predetti ordinativi.
Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano piu' essere pagati, saranno dai funzionari delegati chiesti in restituzione alle Sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati. Le stesse Sezioni restituiranno per l'annullamento gli ordinativi emessi nell'esercizio 2004, trasportati all'esercizio 2005 e non ancora estinti al 31 dicembre 2005, nonche' gli ordinativi in conto residui emessi nell'esercizio 2005 con la stampigliatura "da non trasportare" rimasti inestinti alla data del 31 dicembre anzidetto.
Per gli ordinativi che eventualmente non si rinvenissero, le Sezioni di tesoreria provinciale provvederanno alla loro elencazione in una speciale nota modello 32-bis C.G., da trasmettere ai funzionari delegati, corredata della dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal capo della Sezione di tesoreria provinciale, salvo le disposizioni di cui agli articoli 583 e seguenti delle vigenti Istruzioni generali sui servizi del tesoro;
2) ai funzionari delegati titolari di contabilita' speciali, per l'annullamento, gli ordinativi tratti sulle stesse contabilita', rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione; per quanto concerne i titoli tratti su contabilita' speciali accese ad Enti militari vanno trasmessi per l'annullamento quelli rimasti inestinti alla fine dello stesso esercizio di emissione;
3) agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, una copia dei modelli 32-bis C. G. inviati ai funzionari delegati.
Nel caso che le segnalazioni di cui agli elenchi mod. 32-bis C. G. e 34 C. G. fossero negative dovranno essere utilizzati gli appositi mod. 108 C. G., da trasmettere in piego raccomandato.
Ad evitare la giacenza, tra i pagamenti scritturati in conto sospeso, di numerosi titoli pagati nel corso dell'esercizio finanziario di prossima chiusura cd allo scopo di limitare, per quanto possibile. il trasporto al nuovo esercizio di titoli di spesa, si raccomanda alle Sezioni di tesoreria provinciale di provvedere affinche', entro il 31 dicembre 2005, siano portati in esito definitivo tutti i versamenti in titoli pagati dagli uffici delle Poste Italiane S.p.a. e da eventuali altri uffici pagatori.
Allo scopo, poi, di non ritardare la chiusura della contabilita' dei pagamenti, si interessano le Sezioni di tesoreria provinciale a rispondere, sollecitamente, ai rilievi relativi alle contabilita' dei titoli estinti e specialmente a quelli relativi alle contabilita' degli ordini di pagamento cartacei di spese fisse e di pensioni.
Le Sezioni di tesoreria provinciale assegnatarie degli ordini di accreditamento, sui quali siano stati emessi buoni mod. 31- bis C. G. o buoni speciali modello 31-quater C.G., nei casi previsti, provvederanno, secondo l'art. 728 delle vigenti Istruzioni generali sui servizi del tesoro, a portare in esito definitivo i pagamenti effettuati sui buoni stessi, previa riduzione di essi, ove non completamente estinti.
Gli ordinativi mod. 31 C.G. e gli ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G., tratti rispettivamente sugli ordini di accreditamento e sui buoni speciali mod. 3l-quater C.G., pagati negli ultimi giorni di dicembre dagli uffici delle Poste italiane S.p.a. e da altri uffici pagatori nonche' dalle Sezioni di tesoreria provinciale diverse da quella assegnataria degli ordini di accreditamento e che quest'ultima non abbia potuto portare in uscita entro il 31 del mese, saranno provvisoriamente scritturati fra i pagamenti in conto sospeso dalla Sezione di tesoreria provinciale, che ne dara' notizia ai funzionari delegati mediante invio del mod. 32-bis C.G., in doppio esemplare, come indicato al precedente n. 1).
Tali ordinativi e ordini di prelievo mod. 31 -quinquies C.G., dovranno essere trasportati dagli stessi funzionari delegati all'esercizio 2006 e considerati come pagati nel corso di tale esercizio.
A tale effetto i funzionari delegati ne daranno notizia immediata, per mezzo di appositi elenchi 62 C.G., di cui al precedente "Spese da sistemare" , all'Ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria provinciale dello Stato competente, ove si tratti di ordinativi di pagamento da trasportare all'esercizio 2006, mentre nel caso che si tratti di ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G., anch'essi da trasportare, i funzionari interessati dovranno inviare i relativi elenchi alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti.
In entrambi i casi, poi, non appena pervenuti gli ordini di accreditamento, sui quali gli ordinativi e gli ordini di prelievo anzidetti dovranno farsi gravare per l'esercizio 2006, le Sezioni di tesoreria provinciale completeranno, con l'indicazione della nuova imputazione, gli ordinativi e gli ordini di prelievo elencati nel mod. 32-bis C.G., dandone comunicazione al funzionario delegato.
Per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento in limite di perenzione, estinti dagli uffici pagatori prima del 31 dicembre prossimo, ma versati successivamente, e quindi non portati in uscita in tempo utile, sara' compilato e trasmesso, in piego raccomandato, un elenco in doppio esemplare (mod.32-bis C.G.) munito di speciale annotazione intesa a porre in evidenza il tempestivo loro pagamento entro il 31 dicembre 2005. Procedura analoga a quella indicata per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento dovra' eseguirsi per i buoni di prelevamento in contanti emessi nell'esercizio 2005 e pagati entro il 31 dicembre 2005. ma versati presso la Sezione di tesoreria provinciale successivamente a tale data. Detti elenchi saranno inviati ai funzionari delegati di cui al precedente n.1). i quali dovranno comprendere il relativo importo negli appositi elenchi mod. 62 C.G., di cui alle " Spese da sistemare", sub lettera B), affinche' si possa far luogo alla concessione delle aperture di credito alle quali gli ordinativi e gli eventuali buoni pagati in tempo utile dagli uffici delle Poste Italiane S.p.a., non contabilizzati in uscita dalle Tesorerie dello Stato, dovranno far carico per l'esercizio 2006 e provvedere alla nuova imputazione dei titoli medesimi.
Le Sezioni di tesoreria provinciale riporteranno sui singoli titoli la nuova imputazione mediante stampiglia.
SPESE FISSE E PENSIONI

ADEMPIMENTI DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEI SERVIZI VARI

Le Direzioni provinciali dei servizi vari dovranno trasmettere [entro il 16 gennaio 2006] (alla Sezione regionale della Corte dei Conti limitatamente ai capitoli degli Uffici scolastici regionali), ed alla Corte dei Conti (Ufficio di controllo per le spese fisse ed il debito vitalizio) per le Amministrazioni centrali, gli elenchi mod. 63 C.G., in un unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), distintamente per le rate o quote di rate di spese fisse e pensioni prescritte al 31 dicembre 2005.
Per le rate di altre spese fisse che fanno capo al titolo delle spese correnti del bilancio, perente al 31 dicembre 2005, saranno compilati separati elenchi tenendo presente la disposizione dell'art. 36 della legge di contabilita' generale dello Stato.
Per la gestione riguardante il Fondo edifici di culto, gli elenchi mod. 63 C.G. delle somme prescritte, andranno trasmessi esclusivamente dalle Direzioni provinciali dei servizi vari interessate ai pagamenti all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno.
Le Direzioni provinciali dei servizi vari dovranno, altresi', trasmettere, [entro il 31 gennaio 2006], agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali e alle Ragionerie provinciali dello Stato delle citta' capoluogo di regione per gli Uffici scolastici regionali, gli elenchi, compilati per ciascun capitolo di bilancio ( anche se negativi ), delle rate o quote di rate di spese fisse rimaste da pagare al 31 dicembre 2005 i cui titoli di spesa siano stati trasportati. Analoghi elenchi dovranno essere inviati all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per le spese a carico del capitolo 2198 (u.p.b. 3.1.6.1) dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 2005, avente la seguente denominazione: "Pensioni privilegiate tabellari e decorazioni al valor militare ". E' consentito ove l'indicazione nominativa di ciascuna quota o rata insoluta dovesse risultare molto laboriosa, l'indicazione complessiva della somma corrispondente alle suddette rate o quote rimaste da pagare.
Agli stessi Uffici centrali del bilancio deve essere inviata una copia dei modelli 63 C.G., relativi alle quote perente di spese fisse, non riguardanti capitoli attinenti a stipendi.
ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2005

A) Ordini di pagare in conto dell'esercizio 2006.
Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato potranno effettuare, per gli ordini di pagare a carico dell'esercizio 2006, la registrazione nelle scritture del Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato [a partire dal 20 dicembre 2005]. Inoltre dal 22 dicembre 2005 i relativi mandati informatici potranno essere inviati alla Banca d'Italia, che li rendera' disponibili per le Sezioni di tesoreria provinciale il primo giorno lavorativo del mese di gennaio 2006.
Sara' cura dell'Amministrazione e degli Uffici emittenti far pervenire agli Uffici di ragioneria sopra indicati, con largo anticipo rispetto alla data suddetta tutti gli elementi necessari per provvedere ai pagamenti di che trattasi.
Resta da aggiungere che negli ultimi 10 giorni di dicembre e' confermata la possibilita' di emettere, con una nuova numerazione a partire dal numero 1, ruoli di spese fisse, per poter tempestivamente pagare la prima rata con scadenza ai primi del mese di gennaio dell'anno successivo. [Nel caso di ordini di pagamento cartacei (mod. 56 C.G.) sara' cura delle Direzioni provinciali dei servizi vari inviare tali titoli alle Sezioni di tesoreria provinciale con separati elenchi, aventi una nuova numerazione (a partire dal n. 1), sui quali va indicato che "trattasi di titoli relativi all'esercizio 2006"].
Sara' compito tuttavia sempre dell'Amministrazione e degli Uffici emittenti inviare tali titoli con separati elenchi evidenziando che trattasi di "esercizio finanziario 2006".

B) Ordini di accreditamento in conto dell'esercizio 2006.
Gli ordini di accreditamento, che verranno emessi dalle Amministrazioni in conto dell'esercizio 2006 e che potranno essere registrati dagli Uffici centrali di bilancio e dalle Ragionerie provinciali dello Stato. a partire dalla data di apertura dell'esercizio finanziario 2006, saranno trasmessi, [ad iniziare dal 29 dicembre 2005], alla Banca d'Italia che li rendera' disponibili per le Sezioni di tesoreria provinciale il primo giorno lavorativo del mese di gennaio 2006.

C) Debito pubblico.
Per l'esatta imputazione dei pagamenti di debito pubblico si fa riferimento alla circolare n. 1523, del 13 maggio 1981, con la quale la Direzione generale del debito pubblico (ora Dipartimento del tesoro - Direzione II) ha comunicato le variazioni apportate, con decreto ministeriale del 9 aprile 1981. ai paragrafi 229, 230, 231, delle Istruzioni generali sui servizi del debito pubblico, approvati con D.M. del 20 novembre 1963.
Al riguardo si precisa che l'imputazione in conto competenza o in conto residui dei pagamenti di debito pubblico, deve essere effettuata in base alla data di scadenza delle rate di interesse o di pagabilita' dei premi o di rimborsabilita' del capitale, [fatte salve le particolari disposizioni dello stesso Dipartimento del Tesoro - Direzione II - per l'imputazione in conto competenza degli oneri derivanti da "riaperture di tranches"].
Gli interessi, i premi ed i capitali per il rimborso pagabili il 1° gennaio 2006 fanno parte della competenza dell'esercizio finanziario 2006, in quanto solamente dalla predetta data diventano esigibili.

PRESCRIZIONE E PERENZIONE AMMINISTRATIVA

La legge 7 agosto 1975, n. 428, precedentemente citata, per quanto concerne la prescrizione delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni, dispone all'art. 2 che il primo comma dell'art. 2 del regio decreto - legge 19 gennaio 1939, n. 295, sia sostituito dai seguenti:
"Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto - legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.
Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente, spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere".
Per la prescrizione dei ratei di stipendi e pensioni, rimasti insoluti a seguito del decesso degli aventi diritto, si rinvia alle apposite istruzioni impartite dal Ministero del Tesoro - Direzione generale dei servizi periferici, con le circolari n. 4 del 5 novembre 1985 e n. 23 del 5 marzo 1986.
Per quanto riguarda la perenzione occorre ricordare che il primo comma dell'art. 36 della legge di contabilita' generale, tenuto conto dell'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, prevede quanto segue: "i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi".
Riguardo poi ai residui provenienti da spese in conto capitale, si fa presente che il 2° comma dell'art. 36 innanzi ricordato, e' stato da ultimo cosi' modificato dalla legge 31 ottobre 2002 n. 246 di conversione del decreto - legge 6 settembre 2002, n. 194: "Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso, il periodo di conservazione e' protratto di un anno". Inoltre, per effetto del comma 6 bis della legge n. 246 del 31 ottobre 2002, di conversione di detto decreto-legge, si dispone, in via transitoria, che le somme stanziate per spese in conto capitale nell'esercizio 2003 non impegnate alla chiusura dell'esercizio medesimo, nonche' gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 2002, possono essere invece mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2005.
Infine, si ritiene opportuno ricordare che il successivo comma 7 abroga tutte le disposizioni legislative che derogano all'articolo 36 anzidetto e riduce ad un solo esercizio finanziario il termine di cui all'articolo 54, comma 16 della legge 449/97.
Per una corretta applicazione di tale norma si rinvia, poi, all'annuale circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato concernente l'accertamento dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio.
In merito all'istituto della perenzione occorre inoltre ricordare la modifica apportata dall'art. 12 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al terzo comma dell'art. 36 della legge di contabilita', e precisamente: "I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento. si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi ". Ovviamente seguono la stessa disciplina delle spese in conto capitale quelle spese correnti che, in base a disposizioni contenute nella legge di bilancio o in leggi di carattere particolare, sono soggetti al disposto del secondo e terzo comma dell'art. 36 della legge di contabilita'.
La perenzione non opera nei riguardi dei titoli di spesa che siano stati gia' estinti dalle Sezioni di tesoreria provinciale e si trovino tuttora contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso, per mancanza della nuova imputazione. Per tali titoli gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato competenti dovranno provvedere, con la massima sollecitudine, alla loro sistemazione, in maniera da rendere possibile la scritturazione; naturalmente detti titoli non potranno essere restituiti tino a quando non saranno prodotti in contabilita'.
PATRIMONIO

CONTABILITA' DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

A) Contabilita' dei beni mobili patrimoniali.
Le contabilizzazioni di tutte le variazioni riguardanti i beni mobili patrimoniali dovranno essere effettuate nel rispetto del decreto interministeriale 18 aprile 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2003) e della circolare n. 13 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che ha riguardato la ristrutturazione del Conto generale del patrimonio dello Stato in attuazione del decreto legislativo 279/1997, basata su una nuova classificazione dei beni, riportata nell'allegato 1 al citato decreto interministeriale, raccordata con quella fondata sulla suddivisione in "categorie"; inoltre occorre tenere presente il decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 4 settembre 2002, che ha introdotto il nuovo Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, la relativa circolare n. 32 del 13 giugno 2003 dello stesso Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, emanata in merito per gli adempimenti degli Uffici riscontranti, [nonche', da ultimo, la circolare n. 42 del 30 dicembre 2004 concernente "Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato" con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2005].
- Contabilita' modelli 98 C.G.
Il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili (mod. 98 C.G.), deve essere prodotto dai consegnatari in originale e copia (corredati dei buoni di carico e scarico - ex mod. 130 P.G.S. - figlia, con la relativa documentazione) [entro il termine del 15 febbraio 2006] al competente ufficio riscontrante (Ufficio centrale del bilancio o Ragioneria provinciale dello Stato), come prescrive l'art. 9, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 4 settembre 2002.
[In merito, poi, ai consegnatari che hanno emesso i modelli 98 e 130 per l'esercizio 2005 utilizzando la procedura informatizzata "GECO" - di cui alla circolare n. 41 del 15 novembre 2002 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - va aggiunto che gli stessi sono esonerati dall'inviare i suddetti modelli agli Uffici di ragioneria competenti al controllo, in quanto saranno questi ultimi Uffici che, nel verificare a video le scritture definitive dei consegnatari, potranno stamparli. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2002, art. 19, i consegnatari avranno, comunque, cura di trasmettere agli Uffici di ragioneria competenti apposita comunicazione del dirigente responsabile degli acquisti o del titolare dell'ufficio periferico dalla quale risulti la validazione delle risultanze contabili evidenziate nel modello 98 C.G.].
[Si ritiene opportuno rammentare che quest'anno, come stabilito dalla citata circolare n. 42/2004, in concomitanza dell'avvio del suddetto prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili, dovra' essere trasmesso ai competenti Uffici riscontranti anche il nuovo inventario - mod. 94 C.G. - in originale e copia (unitamente a due copie del processo verbale). Detti uffici, effettuati i relativi riscontri con le proprie scritture, vi apporranno il visto di concordanza (o solo il visto nei casi in cui non siano in possesso di precedenti scritture), restituendo l'originale dell'inventario e un esemplare del processo verbale all'ufficio di appartenenza del consegnatario.].
Le Amministrazioni che non ricadono nell'ambito di applicazione del ricordato Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato (art. 2), sono tenute ai sensi dell'art. 19, comma 6, a trasmettere il prospetto di dette variazioni nella consistenza dei beni mobili ai competenti Uffici riscontranti della Ragioneria generale dello Stato (Uffici centrali del bilancio) per la formazione del Conto generale del patrimonio, di cui all'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, tenendo comunque conto di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ovvero comprendenti i beni classificati nelle "categorie" ricordate dalla suddetta circolare n. 42, anche se diversamente considerati dagli ordinamenti speciali, muniti del codice SEC '95.
[Tuttavia, considerato che le problematiche poste dall'applicazione del