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| Gazzetta n. 266 del 2005-11-15 |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | CIRCOLARE 31 ottobre 2005, n. 1188 |  | Modalita'  per  l'applicazione nel 2006 della legge 21 febbraio 1989, n.  83, recante: «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie  imprese  industriali,  commerciali ed artigiane» e del decreto ministeriale 25 marzo 1992. |  | 
 |  | Premessa. Conformemente  a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  si  comunicano  le  modalita'  secondo  le  quali il Ministero   delle   attivita'   produttive  (di  seguito:  Ministero) concedera' i contributi finanziari sulle spese sostenute dai consorzi per  il  commercio  estero  costituiti da piccole e medie imprese, ai sensi  della  legge  21 febbraio  1989,  n.  83  (di seguito consorzi export).
 Considerato  che  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive  modificazioni, ha attribuito alle regioni la gestione dei contributi  destinati  ai  consorzi  export, con esclusione di quelli multiregionali  e che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 sono state trasferite le risorse alle regioni a statuto ordinario, la presente circolare riguarda esclusivamente la gestione  dei  contributi  destinati  ai  consorzi export a carattere multiregionale.
 Atteso  inoltre  che il trasferimento delle competenze non e' stato ancora perfezionato per le regioni a statuto speciale Sicilia e Valle D'Aosta, alle disposizioni della presente circolare possono ricorrere anche i consorzi export monoregionali con sede in tali regioni fino a quando non sara' completato l'iter di trasferimento delle competenze. La   liquidazione   del   contributo  e'  subordinata  alla  messa  a disposizione  di  questa  amministrazione,  da  parte  del  Ministero dell'economia,  delle  relative  risorse, attualmente accantonate nel fondo unico.
 La  presente  circolare  potra'  subire modifiche in relazione agli ulteriori sviluppi del passaggio delle competenze alle regioni.
 Infine,  si  evidenzia  che  la presente circolare indica - come di prassi  - le modalita' riguardanti la liquidazione dei contributi per i programmi realizzati nel 2005 e le modalita' per l'approvazione dei programmi da realizzare nel 2006.
 Inoltre,  in via eccezionale, quest'anno con l'atto in questione si stabiliscono  anche  le  modalita'  riguardanti  la  liquidazione dei contributi  relativamente  ai  programmi  che  saranno realizzati nel 2006.  Cio'  consente  di  impostare  -  fin da quest'anno e a regime dall'anno  prossimo  -  circolari  annuali applicative della legge n. 83/1989   che   indicheranno  contestualmente  sia  le  modalita'  di approvazione   sia   quelle   di   rendicontazione   delle  attivita' promozionali  relative  al  medesimo  periodo di programmazione. Tale nuova  impostazione,  piu'  coerente  con la logica di progettualita' richiesta  al  fine  di  accedere ai benefici della legge n. 83/1989, garantisce,  fin  da  quest'anno, una maggiore trasparenza e certezza circa  le  modalita'  di rendicontazione dei programmi che i consorzi intendono  realizzare.  Inoltre,  tale razionalizzazione permette una piu'   consona  disciplina  dell'intero  procedimento  amministrativo sottostante   all'applicazione  della  legge  in  questione,  da  cui derivano semplificazioni e minori oneri per i beneficiari stessi.
 Sezione I Scopo della concessione dei contributi.
 1.  Secondo  quanto  previsto  dall'art.  22,  comma 1, del decreto legislativo  31 marzo  1998,  n.  143  (Disposizioni  in  materia  di commercio  con  l'estero),  i  contributi concessi dal Ministero sono finalizzati  ad  incentivare  lo  svolgimento di specifiche attivita' promozionali  di rilievo nazionale ed in particolare la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.
 2.  Il  contributo  e' destinato ai consorzi export per favorire il processo di internazionalizzazione in forma aggregata delle piccole e medie  imprese  associate. Pertanto, il contributo non puo' essere in alcun  modo  direttamente ripartito tra le imprese, ne' impiegato per coprire  i  costi  di  iniziative  fruite da singole imprese o da una percentuale  non  significativa delle stesse, con riguardo al settore interessato dal progetto.
 3. Possono essere oggetto di finanziamento unicamente i costi delle azioni  promozionali.  I  programmi  proposti, pertanto, non dovranno contenere iniziative volte al diretto sostegno delle vendite. Definizione di consorzio multiregionale.
 4.  Sono  considerati  consorzi  export  a carattere multiregionale quelli  di  cui  almeno  il 25% delle imprese associate abbia la sede legale  in  una  o  piu'  regioni  diverse  da  quella delle restanti imprese.  Per  i consorzi export che abbiano piu' di sessanta imprese associate,  il requisito minimo e' fissato in quindici imprese aventi sede legale in una o piu' regioni diverse da quelle in cui hanno sede le restanti imprese.
 5.  Tale requisito minimo deve essere posseduto dai consorzi export ininterrottamente  dalla  data  della  domanda  di  approvazione  del programma,   sino  a1  31 dicembre  dell'anno  di  realizzazione  del programma stesso. Destinatari dei contributi: requisiti.
 6.  Possono  accedere ai contributi per le attivita' promozionali i consorzi  export e le societa' consortili a carattere multiregionale, anche  in  forma  cooperativa,  aventi  come scopi sociali esclusivi, anche  disgiuntamente,  l'esportazione  dei  prodotti  delle  imprese consorziate  e  l'attivita'  promozionale necessaria per realizzarla. Nello  statuto  deve  essere  specificato il divieto di distribuzione degli utili anche in caso di scioglimento.
 7.  Il  consorzio  export  deve  essere  costituito da un numero di imprese  non  inferiore  a  otto;  tale  limite puo' essere ridotto a cinque qualora le imprese abbiano sede nelle regioni dell'obiettivo 1 (Campania,  Puglia,  Calabria,  Basilicata,  Sicilia  e  Sardegna)  o rientrino   in   settori   merceologici   specializzati,  oppure  sia costituito  da  imprese  artigiane  (art.  2, comma 3, della legge n. 83/1989).  Le consorziate devono avere la natura di PMI come definite dal  decreto  ministeriale 18 aprile 2005 (Gazzetta Ufficiale 238 del 12 ottobre  2005) con cui e' stata recepita la Raccomandazione CE del 6 maggio  2003. Le suddette condizioni minime devono essere possedute dai  consorzi  export  ininterrottamente  dalla data della domanda di approvazione   del   programma   sino  al  31 dicembre  dell'anno  di realizzazione del programma stesso.
 8.  Per  accedere  ai  contributi,  il consorzio export deve essere composto  da  imprese  che svolgono attivita' artigiane, industriali, commerciali,  di  trasporto e di servizi, ovvero attivita' ausiliarie delle precedenti (art. 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 83).
 9.  Dal momento della presentazione del programma promozionale sino al  31 dicembre  dell'anno  di  riferimento  del programma stesso, il fondo   consortile   deve   risultare   interamente  sottoscritto  ed esistente, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a Euro 1.291,14 e non superiori al 20% del fondo stesso.
 Sezione II Presentazione delle domande.
 10. Le domande devono essere inoltrate al Ministero delle attivita' produttive,  Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. III,  viale  Boston, 25 - 00144 Roma. La spedizione deve essere fatta via  raccomandata o per corriere entro e non oltre le date in seguito specificate.  Le domande spedite successivamente non saranno prese in esame.  Per  l'inoltro  via posta fa fede la data del timbro postale, mentre  per  l'inoltro  via corriere fa fede la data di consegna allo stesso  o,  in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.
 11. Le domande, le dichiarazioni e le schede progetto devono essere redatte  utilizzando  i  modelli allegati alla presente circolare. Il non  utilizzo  dei  moduli, la non sottoscrizione da parte del legale rappresentante o la loro incompleta presentazione puo' determinare la mancanza    delle    informazioni    necessarie    alla    conduzione dell'istruttoria  ed  il  conseguente  diniego  dell'approvazione del programma.
 12. Le domande, le dichiarazioni e le schede progetto devono essere sottoscritte  dal legale rappresentante del consorzio export, secondo le  modalita'  previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445. Il legale rappresentante, sotto la  propria  responsabilita',  attesta  di  essere a conoscenza delle conseguenze  penali  previste  per  le  dichiarazioni  mendaci,  come previsto  dall'art.  76  del  predetto  decreto  del Presidente della Repubblica n. 445.
 13. Le scadenze per la presentazione delle domande e della relativa documentazione sono cosi' stabilite:
 domanda di approvazione del programma 2006: 15 dicembre 2005;
 domanda  di  liquidazione  del  contributo  sul  programma  2005: 15 aprile 2006;
 domanda  di  liquidazione  del  contributo  sul  programma  2006: 15 aprile 2007.
 14.   Nelle   domande   deve   essere   specificato  il  nominativo dell'eventuale referente, appositamente incaricato dal rappresentante legale di intrattenere rapporti con il Ministero.
 Sezione III Presentazione   della   domanda  di  contributo  per  il  pro  gramma promozionale 2006.
 15.  I  consorzi  export che intendono accedere al contributo sulle attivita'  promozionali  da realizzare nel 2006, devono presentare il programma  al  Ministero  per l'approvazione. La domanda in questione deve essere redatta in bollo secondo il modello A allegato ed inviata al Ministero entro il 15 dicembre 2005.
 16.  Alla  domanda  deve essere allegata la seguente documentazione dalla  quale  risulti  l'idoneita' del consorzio export a chiedere il contributo:
 fotocopia  dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto  vigente  al momento  della  domanda (qualora gli stessi siano stati presentati in passato al Ministero, e' sufficiente l'invio di copia delle eventuali modifiche intervenute);
 certificato camerale del consorzio export, rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione al Ministero, attestante  che  il consorzio export risulta svolgere attivita' e non e'  soggetto a procedure concorsuali; tale certificazione puo' essere sostituita  da una dichiarazione resa dal legale rappresentante sotto la propria responsabilita';
 verbale di approvazione del programma promozionale da parte degli organi statutariamente competenti;
 elenco  delle  imprese  consorziate  redatto  secondo il seguente schema e firmato dal legale rappresentante:
 
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 |       |              |               | Tipologia di Denominazione,|       |              |               |   attivita'
 sede legale, |       |              |               | (industriale,
 sede     |       |              |               | commerciale,
 operativa,  |       |n. iscrizione |    Settore    |artigianale, di
 recapiti   |Regione|    CCIAA     | merceologico  |   servizi) =====================================================================
 
 schema  riepilogativo  dell'intero programma promozionale secondo il  modello B (da inviare anche in formato elettronico su floppy-disk o CD)
 piano  di  copertura  dei  costi  del  programma  complessivo con indicazione  dei  costi  e  della loro copertura, distinta in risorse proprie, contributo atteso del Ministero, altri contributi pubblici e ricavi vari, secondo lo schema di seguito indicato e sottoscritto dal legale rappresentante:
 
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 |                Copertura ---------------------|---------------------------------------------
 | Risorse proprie (*)                    euro Costo totale del     | Contributo atteso del ministero        euro
 programma euro .....| Altri contributi pubblici              euro
 | Ricavi vari e sponsorizzazioni private euro
 
 (*) per risorse proprie si intendono: le riserve disponibili e le quote associative ordinarie e straordinaria versate dai soci.
 17.  Il  programma  promozionale  si  articola  in singoli progetti ciascuno  dei  quali  deve  essere  descritto sulla base dei seguenti elementi come riportato nel modello C (da compilare per ogni progetto ed inviare anche in formato elettronico su floppy disk o CD):
 scelta   del   mercato   estero  con  l'indicazione  del  settore merceologico interessato;
 obiettivo di ciascun progetto;
 predeterminazione dei relativi indicatori e standard da applicare a  consuntivo  per  la  misurazione  dei  risultati  (cfr. punto 22 e segg.);
 azioni  promozionali  che compongono il progetto (con descrizione analitica  dei  contenuti,  delle  fasi,  dei tempi, dei luoghi e dei costi);
 interventi finanziari di eventuali partner pubblici e privati;
 costo di ciascuna azione al netto di IVA;
 costo totale del progetto al netto di IVA;
 Ad  ogni  scheda  progetto,  il  consorzio  export  deve allegare i preventivi  di spesa emessi dall'erogatore dei servizi e/o prestatore d'opera.  I  preventivi  sono  destinati unicamente a quantificare un preciso impegno di spesa e non comportano l'obbligo a far eseguire le azioni  dai  medesimi  soggetti.  Ove,  per  giustificati motivi (che devono  essere  indicati)  non siano disponibili alcuni preventivi di spesa,  i  relativi  costi  devono  essere  basati  su una realistica previsione sottoscritta dal legale rappresentante.
 18.  L'attivita'  promozionale  deve  essere programmata in modo da apportare  benefici  generalizzati  per  i  soci  e pertanto non sono ammessi  a contributo le iniziative che registrano una partecipazione di  una  percentuale  non  significativa  delle  imprese consorziate, valutata con riguardo al settore interessato dal progetto. Progetti preferenziali.
 19.  Al  fine  di  favorire la collaborazione tra gli organismi che sviluppano  all'estero  attivita'  promozionali  nella  medesima area geo-economica,  sono considerati preferenziali i progetti o le azioni che  prevedano  iniziative  realizzate in sinergia con almeno uno dei seguenti   soggetti:  associazioni  di  categoria,  consorzi  export, consorzi agro-alimentati e turistico-alberghieri, camere di commercio italiane  all'estero,  camere  italo estere in Italia. Possono essere considerati   altresi'   preferenziali   i   progetti  realizzati  in collaborazione sinergica con l'ICE, per le iniziative non incluse nel piano  promozionale  nazionale.  Per  collaborazione  sinergica  deve intendersi   la   realizzazione   di   progetti   o   singole  azioni caratterizzati  da  una  specifica  suddivisione  di  compiti  tra  i partners,  finalizzati  al raggiungimento di un risultato comune. Non si   considera  collaborazione  sinergica  la  mera  acquisizione  di servizi, ancorche' personalizzati, dal soggetto partner.
 20.   Compatibilmente   con   la   disponibilita'   delle   risorse finanziarie,  e  successivamente alla definizione dell'istruttoria di tutte  le  domande, ai progetti preferenziali puo' essere concesso un contributo  pari  al limite massimo fissato per ciascuna tipologia di consorzi  export  dall'art.  5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, e dagli  articoli n.  3  e  4  del  decreto ministeriale 25 marzo 1992, nonche'  la  corresponsione di un anticipo di un importo massimo pari alla  meta'  del  contributo  stesso,  con riserva di verifica finale all'atto  della  liquidazione del finanziamento dell'intero programma promozionale.
 21.  Per essere riconosciuto preferenziale, il progetto deve essere corredato   da   una   preventiva  dichiarazione  di  conferma  della collaborazione  rilasciata  dall'organismo  partner,  nella  quale si esplicita    il    ruolo    ricoperto   da   questi   nell'esecuzione dell'iniziativa  promozionale  e  nella quale il partner indica quali azioni sono a suo carico o eventualmente presentate a valere su altre leggi   di   sostegno   e   si  impegna  altresi'  a  non  richiedere finanziamenti pubblici sulle medesime voci di spesa. Misurazione del raggiungimento degli obiettivi.
 22. Ogni progetto dovra' specificare gli obiettivi che si intendono raggiungere  e  dovra'  specificare  gli indicatori e gli standard da utilizzare  per  valutare  i  risultati.  Nel  presente  contesto  si intende:
 a) per  indicatore  il parametro in grado di misurare i risultati conseguiti;  ad esempio numero di accessi dall'estero al sito web, la raccolta  di giudizi espressi in un questionario secondo una scala di valori;
 b) per  standard  il  valore  atteso  di  un certo indicatore; ad esempio  il numero atteso di accessi al sito web, il valore medio dei giudizi espressi nei questionari.
 23.   Nella   presentazione   del   programma,   occorre  precisare l'obiettivita'  dei  metodi di rilevazione, specificando, ad esempio, l'ampiezza  del  campione  degli  intervistati,  indicando  il metodo utilizzato  per  la  loro  selezione  e  fornendo  un  facsimile  del questionario di intervista ecc. La documentazione relativa ai sistemi di  misurazione,  ai parametri utilizzati, alle interviste, ecc. deve essere conservata a cura del soggetto beneficiario, per consentire al Ministero di effettuare le proprie verifiche. Ammissibilita' dei progetti.
 24.   Conformemente   al  principio  dell'annualita'  del  bilancio statale,  sono  ammessi  soltanto i progetti che hanno esecuzione nel 2006.  I  progetti  di durata pluriennale devono essere articolati in sotto-progetti  annuali,  per consentire il finanziamento della quota parte di spese corrispondente.
 25.  La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla  sua  esecuzione;  l'eventuale  rinuncia  deve essere motivata e comunicata immediatamente al Ministero.
 26.   Sono   ammissibili   unicamente   i   progetti   strettamente promozionali.  A  titolo  esemplificativo  si indicano qui di seguito alcune tipologie di progetti:
 a) partecipazione a fiere estere;
 b) partecipazione  a fiere internazionali in Italia, riconosciute come  tali  in  base  al  calendario  pubblicato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni consultabile al sito www.regioni.it;
 c) realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant,  materiale  informatico, ecc., redatti in lingua estera. Le spese relative alla semplice ristampa non sono ammesse a contributo;
 d) pubblicita'   effettuata   all'estero   su  giornali,  riviste specializzate, radio e televisione realizzata dal consorzio;
 e) workshop,  conferenze  e  incontri  promozionali con operatori esteri;
 f) missioni di operatori esteri in Italia;
 g) missioni   esplorative   all'estero   di   rappresentanti  del consorzio;
 h) azioni dimostrative, degustazioni;
 i) ricerche di mercato;
 j) realizzazione e promozione del marchio consortile;
 k) formazione ed educationals per operatori esteri;
 l) apertura  e  aggiornamento  sito internet predisposto anche in lingua  estera.  Gli  aggiornamenti  sono  ammessi qualora comportino evidenti e sostanziali variazioni strutturali e grafiche. Spese ammissibili.
 27.  Oltre  alle  spese direttamente sostenute per i progetti sopra descritti,  possono  essere  finanziate  anche  le  spese generali di gestione  e  di  personale effettivamente imputabili alle iniziative, limitatamente  ad  una percentuale massima del 20% delle spese totali di ogni progetto. Tali spese generali e di personale devono riferirsi all'attivita'  svolta  in  sede per la preparazione iniziale e per le attivita'   conseguenti  successive  alle  manifestazioni.  Non  sono ammesse spese imputate in modo generico.
 28. Sono riconosciute le spese di viaggio e soggiorno sostenute per un  dipendente  del  consorzio  o  titolare  di  contratto a progetto riferito  al  programma promozionale nonche' quelle sostenute per non piu'  di  un  amministratore  o persona specificamente incaricata dal Consorzio. Sono ammissibili unicamente le spese di viaggio effettuate con  aereo  o  treno  e  le  spese  di  vitto  e  alloggio. Qualora a rendiconto  siano  presenti  voci di spesa non congrue o improprie le stesse non saranno accolte.
 29.  Le spese di gestione delle sedi estere, ammissibili solo se in Paesi  extra  UE,  sono  riconosciute  per  la  parte  relativa  alla realizzazione  delle  azioni  promozionali,  a condizione di una loro dettagliata descrizione.
 30. Sono escluse dal contributo le spese relative ad azioni dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione e in generale tutte le  spese concernenti azioni dirette a mantenere rapporti commerciali con  la  clientela gia' acquisita. Sono altresi' escluse le spese che non promuovono il consorzio nella sua generalita'. Approvazione del programma.
 31.  Il  Ministero  provvede  a dare comunicazione dell'esito della valutazione  del  programma  promozionale  entro il 31 marzo 2006. In assenza  di  comunicazione  entro  tale data, il programma si intende approvato.
 32.  Il  Programma  gia'  presentato  potra' essere successivamente modificato   o  integrato  con  nuovi  progetti  solo  se  sussistono giustificazioni  sostanziali  ed  obiettive.  I nuovi progetti devono essere presentati almeno trenta giorni prima della loro esecuzione ed in  ogni caso non oltre il 30 giugno 2006. Le integrazioni presentate dopo  tale  data non saranno prese in considerazione. Devono comunque essere  tempestivamente  comunicate  tutte le variazioni apportate al Programma  promozionale  2006,  anche se prevedono una minore spesa o una diversa successione temporale delle azioni gia' comunicate.
 33. Il Ministero valuta l'ammissibilita' del programma promozionale presentato tenendo conto:
 della conformita' ai criteri definiti nella presente circolare;
 della  validita'  tecnico  economica  dei  progetti in termini di promozione  delle  esportazioni.  La  validita' e' valutata anche con riferimento alle caratteristiche del proponente;
 della   coerenza   con   le  Linee  di  indirizzo  dell'attivita' promozionale 2006 (reperibili sul sito www.mincomes.it);
 dalla completezza delle informazioni fornite.
 Sezione IV Modalita'  di  presentazione della documentazione per la liquidazione del contributo sui programmi 2005 e 2006.
 34.   Le   istruzioni  riportate  di  seguito  sono  relative  alla liquidazione  del  programma 2005 e dovranno essere seguite anche per la  liquidazione del programma 2006. I riferimenti specifici riferiti al 2006 sono di volta in volta indicati tra parentesi quadre.
 35.  Il  Consorzio  export,  che  nel  corso  del 2005 [2006] abbia realizzato  il  programma promozionale approvato da questo Ministero, puo' inoltrare la rispettiva richiesta di liquidazione del contributo sulle   spese   effettivamente  sostenute  entro  il  15 aprile  2006 [15 aprile 2007], utilizzando il modello D.
 36. Il legale rappresentante del Consorzio export dovra' rilasciare una  dichiarazione  attestante  il  possesso  dei requisiti richiesti dalla  legge 21 febbraio 1989, n. 83 per l'accesso ai contributi e la regolarita'  della  documentazione  presentata. La dichiarazione deve contenere altresi' l'impegno a restituire i finanziamenti ricevuti in caso  di  inadempienza  degli  obblighi previsti dalla normativa o di mancata  esecuzione,  nei  tempi e nei modi previsti, delle attivita' ammesse al finanziamento (Modello D.
 37.  La  rendicontazione dovra' essere redatta in modo speculare al programma precedentemente approvato da questo Ministero, utilizzando, quindi,  in  primo  luogo,  la  stessa  numerazione  dei  progetti  e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti, che si fossero verificati tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi.
 38.  Al  fine  di  rispettare  i  limiti  di  cumulo dei contributi pubblici,  il rendiconto dovra' specificare la relativa copertura con l'indicazione,  oltre  che  delle  risorse  proprie  e del contributo atteso  dal Ministero, delle risorse messe a disposizione da parte di altri   enti   pubblici  o  privati;  il  prospetto  dovra'  altresi' specificare gli introiti derivanti da pubblicita' od altro.
 39. Al fine di ottenere la liquidazione dei contributi il consorzio e' tenuto ad inviare la seguente documentazione:
 copia dello statuto modificato (se ricorre);
 certificato camerale come descritto al punto16;
 elenco delle imprese consorziate come descritto al punto 16;
 copia del bilancio relativo all'esercizio consortile 2005 [2006], redatto   anche   in   forma   abbreviata,   costituito  dallo  stato patrimoniale, dal conto economico in forma scalare (come previsto dal codice  civile)  e  dalla  nota  integrativa, eventualmente corredata dalla  relazione  sulla  gestione  e  da quella dell'eventuale organo contabile:
 copia  della  nota  di deposito del bilancio da cui risultino gli estremi del deposito stesso presso la C.C.I.A.A.
 relazione sull'esecuzione del programma 2005 [2006], suddivisa in una  parte  descrittiva  generale  e  in schede concernenti i singoli progetti  realizzati;  le  schede sono redatte secondo il modello E e devono contenere tutti gli elementi ivi indicati;
 distinta   delle   voci  di  spesa,  al  netto  di  IVA  o  tassa corrispondente,  a  fronte delle quali viene richiesto il contributo, corredata  degli  estremi  delle relative fatture, firmata dal legale rappresentante, che ne attesta la veridicita' (modello F); le fatture devono   essere   intestate   all'ente   destinatario   e  da  questo quietanzate.  Sono  ammesse  le  spese fatturate dall'ICE per servizi resi  dallo  stesso,  tranne  le spese relative ad eventi organizzati direttamente  dall'Istituto  con  i  fondi  pubblici.  Ai sensi della vigente  normativa  anti-riciclaggio  (legge n. 197/1991 e successive modificazioni) per gli importi superiori a 12.500 euro non e' ammesso il  pagamento in contanti. Pertanto, per i casi in questione dovranno essere  indicate  in dettaglio le modalita' di pagamento seguite (es. numero di bonifico);
 ai  fini  del  riconoscimento  del requisito preferenziale di cui all'art.  3  del  decreto  ministeriale 25 marzo 1992, nella distinta delle   spese   vanno   dettagliate   quelle  riferite  ad  attivita' promozionali  svolte  all'estero,  qualora  siano  di  importo pari o superiore al 30% del totale delle spese sostenute;
 prospetto  finanziario di copertura della spesa, sottoscritto dal legale rappresentante, distinto in risorse proprie, risorse acquisite da soggetti privati, ricavi ed eventuali finanziamenti pubblici;
 certificazione rilasciata da societa' di revisione, relativa alle spese  ammissibili  a  contributo,  se  il totale delle stesse supera Euro 154.937,07;
 ai  fini del riconoscimento della struttura stabile in Italia, di cui  all'art.  3, lettera e), del decreto ministeriale 25 marzo 1992, fotocopia  del  documento  attestante  la  disponibilita'  della sede (proprieta',  contratto  di  locazione,  comodato)  nella quale opera personale  dipendente  del consorzio export o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale, nonche' componenti degli organi  sociali,  nonche'  da  personale  messo  a disposizione dalla regione,  provincia autonoma, associazione imprenditoriale, camera di commercio   o  societa'  di  servizi  emanazione  dei  predetti  enti (dichiarazioni dell'ente e della societa' di servizi);
 ai fini del riconoscimento della struttura stabile in Paesi extra comunitari,   fotocopia   del   documento   attestante  la  effettiva disponibilita'   della   sede   (contratto  di  locazione,  personale dipendente)  ed  il suo utilizzo per la promozione dei prodotti delle imprese   consorziate;   tale   utilizzo  deve  essere  descritto  in dettaglio, quantificato e documentato; le sedi previste dai contratti di  rappresentanza  in esclusiva sono equiparate a strutture stabili, la  sede  non  viene  presa  in  considerazione  se svolge unicamente attivita' commerciale o di deposito. Conservazione della documentazione di spesa.
 40.  La  documentazione  di  spesa deve essere trattenuta presso la sede  del  consorzio  export  per  essere  messa  a  disposizione del Ministero per eventuali controlli. Le spese devono essere documentate dalle  fatture originali quietanzate, intestate al consorzio export e dalle  ricevute  fiscali  conformi  alla normativa vigente in materia fiscale. Valutazione del rendiconto e determinazione del contributo spettante.
 41.  Nell'esame  del  rendiconto il Ministero valuta la conformita' dell'attivita'  svolta  rispetto  al  programma  approvato; esamina i risultati  conseguiti  attraverso  l'applicazione  degli indicatori e degli  standard  a  suo  tempo  predeterminati  da  parte  di ciascun consorzio  export;  raffronta le spese rendicontate rispetto a quelle approvate.   Al   riguardo,   il  Ministero  esclude  dal  rendiconto presentato le spese non pertinenti e puo' ammettere compensazioni tra singole  voci  di  spesa  nel  limite del 20% delle spese relative al programma   approvato,   fermo  restando  l'importo  complessivamente approvato a preventivo.
 42.  La  misura  effettiva  del  contributo  dipende  dalle risorse finanziarie  assegnate e viene calcolata secondo i limiti percentuali stabiliti  dall'art.  5  della  legge  21 febbraio  1989, n. 83, ed i criteri  preferenziali  fissati  dagli  articoli 3  e  4  del decreto ministeriale 25 marzo 1992, di seguito indicati:
 40%  delle  spese  ammesse  per  i consorzi export, che alla data della  domanda di liquidazione risultino costituiti da piu' di cinque anni;
 60%  delle spese ammesse per i consorzi export con sede legale in territori  dell'ob.  1,  le cui imprese sono ubicate per almeno i 4/5 nei  territori  delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;
 70%  delle  spese  ammesse  per i consorzi export, che al momento della  domanda  di  liquidazione  risultino costituiti da non piu' di cinque  anni;  in tal caso il consorzio deve associare in maggioranza imprese che in precedenza non siano state associate ad altri consorzi che abbiano usufruito di contributi del Ministero.
 43.  Il  contributo  non puo' superare il limite massimo annuale di Euro 77.468,53  per  i  consorzi  export  aventi  fino  a 24 soci, di Euro 103.291,38  per  i  consorzi  export  aventi fino a 74 soci e di Euro 154.937,07 per i consorzi export composti da almeno 75 soci.
 44.  Se l'intero programma o alcuni dei progetti sono finanziati da altri  enti  pubblici,  nella  determinazione  del contributo saranno computati  anche  i  predetti  finanziamenti,  affinche' l'insieme di contributi di fonte pubblica non superi il 70% del totale delle spese ammesse;  il  consorzio  export e' tenuto a dichiarare l'esistenza di tali condizioni e ad inviare fotocopia dei provvedimenti concessivi.
 45.  La  liquidazione  del  contributo  e'  comunque effettuata nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero. Ispezioni e verifiche.
 46.   Ai   sensi   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre  2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia di documentazione amministrativa) e nei limiti  previsti dallo stesso, le domande possono essere corredate da autocertificazioni.
 47.  Il  Ministero  si  riserva  di  disporre  in qualsiasi momento controlli  e  verifiche  sulla esecuzione del programma promozionale, sulla  veridicita'  delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformita' all'originale  delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio  depositato,  sulla  corrispondenza dell'elenco fatture agli originali  e  sulla sussistenza dei requisiti di idoneita' a ricevere il finanziamento.
 48.  In  caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle sanzioni  penali  previste,  cosi'  come  richiamato dall'art. 76 del menzionato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000. Inoltre, qualora vengano meno i requisiti alla base della concessione del  contributo,  questa  Amministrazione  si  riserva la facolta' di revocare  il  finanziamento  concesso  e di non accogliere successive domande di contributo. Reperimento della normativa.
 49.  I testi delle fonti normative, i moduli di domanda, gli schemi per  la  presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili sul  sito  del  Ministero all'indirizzo: www.mincomes.it dal quale e' possibile  scaricare, in particolare, i file in formato word ed excel relativi  ai  modelli B e C da allegare alla domanda anche in formato elettronico su floppy disk o CD. Come contattare il Ministero.
 50.   Per   informazioni  e  chiarimenti  e'  possibile  contattare l'ufficio competente ai seguenti recapiti:
 indirizzo:  Ministero  delle  attivita'  produttive  -  Direzione generale per la promozione degli scambi - Divisione III, viale Boston n. 25 - 00144 Roma;
 dirigente: dott.ssa Orietta Maizza - Tel. 06-59647548 06-59932460 - Fax 06-59932454 - e-mail: promo3@ mincomes.it
 coordinatore:  dott.ssa  Gabriella  Tedone  -  Tel. 06-59932420 - e-mail: tedone@mincomes.it
 incaricati dell'istruttoria:
 sig.ra Giovanna Ono - Tel. 06-59932629;
 sig.ra Paola Pellegrini - Tel. 06-59932462;
 sig.ra Ivana Faina - Tel. 06-59932521.
 Pubblicazione:   la   presente  circolare  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 31 ottobre 2005
 Il direttore generale
 per la promozione degli scambi
 Caprioli
 |  | Allegato 
 ---->  Vedere Modello A alle pagg. 45 - 46  <----
 |  | Allegato 
 ---->  Vedere Modello B a pag. 47  <----
 |  | Allegato 
 ---->  Vedere Modello C a pag. 48  <----
 |  | Allegato 
 ---->  Vedere Modello D alle pagg. 49 - 50  <----
 |  | Allegato 
 ---->  Vedere Modello E a pag. 51  <----
 |  | Allegato 
 ---->  Vedere Modello F alle pagg. 52 - 53  <----
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