Gazzetta n. 266 del 2005-11-15
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 28 ottobre 2005
Modalita' di attuazione degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole della regione Campania danneggiate dalla crisi di mercato delle produzioni di pesche, nettarine, albicocche e patate da consumo fresco nel 2004.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare;
Visto, in particolare, l'art. 1, commi 1-bis e 1-ter, della medesima legge che prevede interventi economici e agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole che nel 2004 hanno subito una riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;
Viste la delibera di Giunta della regione Campania del 2 settembre 2005, n. 1139, che dichiara, nell'ambito del territorio regionale, la grave crisi di mercato determinatasi nell'anno 2004 a carico delle produzioni di pesche, nettarine, albicocche e patate da consumo fresco;
Ritenuto di attivare gli interventi recati dall'art. 1, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, a favore delle imprese agricole della regione Campania che per gli effetti della crisi di mercato delle produzioni di pesche, nettarine, albicocche e patate da consumo fresco hanno subito una riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'attuazione dell'art. 1, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, le aree d'intervento sono quelle individuate dalla regione Campania con delibera di Giunta n. 1139 del 2 settembre 2005.
2. La stessa regione determina le modalita' di istruttoria e di verifica dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
3. Le domande di intervento, da parte delle imprese agricole interessate, devono essere presentate agli uffici territorialmente competenti indicati dalla regione medesima, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 2.
1. Alla istruttoria delle richieste di intervento dalla erogazione degli aiuti provvede la regione Campania, nel limite delle somme ad essa assegnate, con la ripartizione, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome, delle disponibilita' finanziarie del «Fondo di solidarieta' nazionale interventi indennizzatori» di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 ottobre 2005
Il Ministro: Alemanno