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| Gazzetta n. 266 del 2005-11-15 |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 10 ottobre 2005 |  | Attuazione  della direttiva 1999/95/CE del Parlamento e del Consiglio del  13 dicembre  1999, concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi, che fanno scalo nei porti della Comunita'. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista   la  direttiva  1999/95/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio  del  13 dicembre  1999  concernente  l'applicazione  delle disposizioni  relative  all'orario  di  lavoro  della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunita';
 Visto l'art. 4, comma 8 della legge 9 marzo 1989, n. 86;
 Vista  la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana dell'11 giugno  2001,  n.  133  recante  l'elenco  delle direttive da attuare  in  via amministrativa da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze;
 Visto l'art. 11, comma 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
 Decreta:
 Art. 1.
 Oggetto e campo di applicazione
 1.  Il  presente  decreto stabilisce le norme per la verifica ed il controllo  dell'osservanza  delle  disposizioni stabilite dal decreto legislativo  27 maggio  2005,  n.  108  di attuazione della direttiva 1999/63/CE  da  parte delle navi che fanno scalo nei porti nazionali, al  fine  di  migliorare  la  sicurezza  marittima e le condizioni di lavoro,  sanitarie  e  di sicurezza della gente di mare a bordo delle navi.
 |  | Art. 2. Definizioni
 1.  Ai  fini  delle  disposizioni  di  cui  al  presente decreto si intendono per:
 a) «nave»: ogni nave marittima, sia essa di proprieta' pubblica o privata, impegnata normalmente in operazioni commerciali marittime; i pescherecci non rientrano in questa definizione;
 b) «Autorita'    competente   centrale»:   il   Ministero   delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento della navigazione e del trasporto marittimo ed aereo;
 c) «Autorita'  competente  locale»: le Capitanerie di porto e gli Uffici circondariali marittimi;
 d) «ispettore»:   un   funzionario   pubblico   o  altra  persona debitamente   autorizzata   dall'Autorita'   competente   centrale  a verificare  le  condizioni  di  lavoro  a  bordo  che risponde a tale Autorita';
 e) «reclamo»:  qualsiasi  informazione o rapporto trasmesso da un membro  dell'equipaggio, un organismo professionale, un'associazione, un  sindacato  o,  in  generale,  da  chiunque  sia  interessato alla sicurezza  della  nave,  in  particolare alla sicurezza o alla salute dell'equipaggio.
 |  | Art. 3. Elaborazione di relazioni
 1. Qualora  l'Autorita'  competente  locale, nel cui porto una nave abbia  fatto  scalo  volontario  nel  normale esercizio delle proprie attivita' commerciali oppure per ragioni operative, riceva un reclamo da  essa non ritenuto manifestamente infondato o acquisisca prova del fatto  che  la  nave  non  rispetta  le  norme  previste  dal decreto legislativo  n.  108  del  2005,  elabora  una  relazione  che  invia all'Autorita'  competente centrale; allorche' un'ispezione effettuata a norma dell'art. 4 del presente decreto fornisca le prove in merito, l'Autorita'  competente  locale adotta tutte le misure necessarie per fare  modificare  le  condizioni a bordo che risultano manifestamente pericolose per la sicurezza o la salute dell'equipaggio.
 2. L'Autorita  competente centrale trasmette la relazione di cui al comma 1 al Governo del Paese di immatricolazione della nave.
 3.  L'identita'  della  persona  che  presenta  il reclamo non deve essere resa nota ne' al comandante ne' al proprietario o all'armatore della nave in questione.
 |  | Art. 4. Ispezione e ispezione piu' dettagliata delle navi mercantili
 1. L'ispettore, quando effettua un'ispezione per acquisire la prova che  la  nave non rispetta le prescrizioni del decreto legislativo n. 108 del 2005, verifica se:
 a) sia stata elaborata una tabella dell'organizzazione del lavoro a  bordo,  nella  lingua  dello Stato di bandiera e in lingua inglese conforme  al modello di cui all'allegato A del decreto legislativo n. 108  del 2005, o ad altro equivalente, e che tale tabella sia affissa a bordo in un luogo facilmente accessibile;
 b) sia  tenuto  un registro delle ore di lavoro o di riposo della gente  di mare, nella lingua italiana e in lingua inglese conforme al modello  di  cui  all'allegato  B  del decreto legislativo n. 108 del 2005,  o  ad  altro  equivalente,  conservato  a  bordo e debitamente vidimato  dall'autorita'  competente  dello  Stato  in cui la nave e' registrata.
 2.  A  norma del comma 1, allorche' un reclamo sia stato ricevuto o l'ispettore  ritenga,  in  base  alle sue osservazioni a bordo, che i lavoratori  si  trovino  in  stato  di  eccessivo affaticamento, egli effettua  un'ispezione  piu' dettagliata per determinare se le ore di lavoro   prestate  o  i  periodi  di  riposo  iscritti  nel  registro corrispondano   alle   norme   stabilite   dall'art.  3  del  decreto legislativo  n.  108  del  2005  e  se  essi  siano stati debitamente osservati,   tenendo   conto   di   altri   registri  concernenti  il funzionamento della nave.
 |  | Art. 5. Eliminazione delle irregolarita'
 1. Qualora  l'ispezione o l'ispezione piu' dettagliata rivelino che la  nave  non e' conforme ai requisiti del decreto legislativo n. 108 del  2005,  l'Autorita' competente locale adotta le misure necessarie per  far  si'  che  vengano  modificate  le  condizioni  a  bordo che comportano  un  pericolo manifesto per la sicurezza o la salute della gente di mare imbarcata. Tali misure possono consistere in un divieto di  lasciare  il  porto  fino  a  che  non  siano  state eliminate le irregolarita'  constatate  o  fino  a che la gente di mare non si sia sufficientemente riposata.
 2.  Allorche'  esistano prove evidenti che i membri dell'equipaggio incaricati  del  primo  turno  di  guardia  o dei turni successivi si trovino   in   uno  stato  di  affaticamento  eccessivo,  l'Autorita' competente locale provvede affinche' la nave non lasci il porto prima che   siano   state  eliminate  le  irregolarita'  constatate  o  che l'equipaggio si sia sufficientemente riposato.
 |  | Art. 6. Misure successive
 1. Nel  caso  in  cui  sia stato prescritto ad una nave il fermo in porto   a   norma  dell'art.  5  del  presente  decreto,  l'Autorita' competente locale informa il comandante, il proprietario o l'armatore della  nave  e  l'Autorita'  competente  centrale dei risultati delle ispezioni  di  cui  all'art.  4 del presente decreto, delle decisioni dell'ispettore o delle eventuali misure correttive richieste.
 2. In  caso  di  ispezione  a  norma  del  presente decreto occorre evitare  nella  misura  del  possibile  indebiti  ritardi  alla nave. Qualora   una  nave  subisca  indebiti  ritardi,  il  proprietario  o l'armatore  ha  diritto  di  richiedere  un  indennizzo per eventuali perdite  o  danni subiti. In tutti i casi si faccia valere un ritardo indebito, l'onere della prova incombe all'armatore della nave.
 |  | Art. 7. Diritto di ricorso
 1. Il proprietario o l'armatore di una nave o il suo rappresentante ha  il  diritto  di  ricorrere contro una decisione di fermo adottata dall'autorita' competente. Il ricorso non sospende il fermo.
 2. Il   provvedimento  che  dispone  il  fermo,  da  notificare  al Comandante  della  nave,  reca  le  indicazioni  dei  tempi  e  delle modalita'   per  l'esercizio  del  diritto  di  ricorso,  secondo  la normativa vigente.
 |  | Art. 8. Cooperazione tra le amministrazioni
 1. L'Autorita'   competente   centrale  garantisce  lo  scambio  di informazioni  e  la  collaborazione  necessarie  con  gli altri Stati membri  ed  assicura che le autorita' competenti locali mantengano un collegamento operativo anche informatizzato.
 2. Tutte le informazioni relative alle misure adottate vengono rese disponibili,  a  cura  dell'Autorita'  competente  centrale  sul sito internet  del Ministero delle infrastrutture e trasporti e comunicate alla Commissione europea.
 |  | Art. 9. Divieto al trattamento piu' favorevole
 1.  Dopo  l'entrata  in  vigore  della  Convenzione  OIL 180, o del protocollo  della  Convenzione  OIL  147, in caso di ispezione di una nave  immatricolata o battente bandiera di uno Stato che non e' parte di  detti  strumenti,  il  trattamento riservato a tale nave e al suo equipaggio non deve essere piu' favorevole di quello riservato ad una nave  battente bandiera di uno Stato che e' parte della Convenzione o del protocollo.
 |  | Art. 10. Navi di Stati membri e di Stati terzi
 1. Per  le navi, degli Stati membri gli ispettori devono verificare l'osservanza  delle disposizioni della direttiva 1999/63/CE, mediante controllo  della tabella dell'organizzazione del lavoro a bordo e del registro  delle  ore  di  lavoro  o  di  riposo  della gente di mare, elaborati  secondo  quanto  riportato  negli  allegati  I  e II della direttiva  1999/95/CE.  La  relazione  di  cui  all'art. 3, comma 1 e l'informazione   di   cui   all'art.   6,   comma   1,  sono  inviate all'amministrazione dello Stato di immatricolazione della nave o alle autorita'   consolari   oppure,   in   mancanza   di   queste,   alla rappresentanza diplomatica piu' vicina di tale Stato.
 2.  Il  presente  decreto  si  applica  alle  navi non iscritte nel registro o non battenti la bandiera di uno Stato membro soltanto dopo l'entrata  in  vigore  della  Convenzione OIL n. 180 e del protocollo della Convenzione OIL n. 147.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 10 ottobre 2005
 Il Ministro: Lunardi Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2005 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 120
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