Gazzetta n. 266 del 2005-11-15
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 21 settembre 2005, n. 235
Regolamento concernente il corso d'istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, e successive modificazioni, che, nel disciplinare il corso d'istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, prevede che con regolamento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite la durata, le modalita' di ammissione, di svolgimento, di frequenza, di rinvio, di valutazione dei frequentatori, nonche' le modalita' di funzionamento della commissione d'esame;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2005;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 8/30398 del 13 giugno 2005);
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Attivita' didattica
1. L'attivita' didattica del corso d'istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri comprende lezioni, esercitazioni, seminari di studio, conferenze, dibattiti guidati da docenti nonche', qualora d'interesse, visite d'istruzione presso enti diversi dall'Arma o presso comandi od uffici di altre Forze armate od altre Forze di polizia, italiane e straniere.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui tascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme in
materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2000, n. 248,
supplemento ordinario:
«Art. 29 (Corso d'istituto). - 1. Il corso d'istituto
per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma
dei carabinieri e' svolto presso la Scuola ufficiali
carabinieri dai capitani del ruolo normale e, nei casi
previsti dalle norme in vigore, da quelli del ruolo
speciale. Il corso tende all'affinamento della preparazione
culturale, giuridica e tecnico-professionale dei
frequentatori, anche attraverso l'acquisizione di
competenze ed abilita' per l'assolvimento delle funzioni
nel successivo sviluppo di carriera.
2. Le conoscenze e le capacita' acquisite nonche' le
potenzialita' espresse dai frequentatori formano oggetto di
specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame
sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio
di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e
dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati
dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono
comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale
ufficiale del Ministero della difesa.
3. Con regolamento del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, emanato - ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite
la durata, le modalita' di ammissione, di svolgimento, di
frequenza, di rinvio, di valutazione dei frequentatori,
nonche' le modalita' di funzionamento della commissione di
cui al comma 2.
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988.
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale».



Art. 2.
Modalita' di ammissione
1. Sono ammessi alla frequenza del corso d'istituto:
a) i capitani del ruolo normale che hanno maturato almeno dieci anni di anzianita' di servizio dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente;
b) gli ufficiali che hanno maturato almeno undici anni dalla nomina in servizio permanente, se provenienti dal ruolo speciale ai sensi dell'articolo 21, commi 1, 2 e 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298;
c) gli ufficiali del ruolo speciale vincitori del concorso di cui all'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, per i quali il superamento del corso costituisce condizione per il transito nel ruolo normale.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 21, commi 1, 2, 3 e 4
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, riguardante
il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2000, n.
248, supplemento ordinario.
«Art. 21 (Transito dal ruolo speciale al ruolo
normale). - 1. L'amministrazione della difesa ha facolta'
di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito nel
ruolo normale dei capitani del ruolo speciale che, al
31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso,
abbiano:
a) da 1 a 3 anni di permanenza nel grado;
b) eta' non superiore a trentotto anni;
c) conseguito il diploma di laurea;
d) riportato nell'ultimo biennio la qualifica di
«eccellente».
2. Il numero massimo dei posti da mettere a concorso per
ciascuna delle anzianita' indicate al comma 1, lettera a),
non puo' eccedere la differenza esistente tra un
tredicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del
ruolo normale ed il numero dei capitani dello stesso ruolo
aventi la medesima anzianita' di grado.
3. L'amministrazione della difesa ha altresi' facolta' di
bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo
normale, previo superamento del corso d'istituto, nel
numero massimo di dieci posti, di capitani del ruolo
speciale in possesso dei seguenti requisiti (13/a):
a) risultati idonei ed iscritti in quadro
d'avanzamento per l'anno in cui viene bandito il concorso;
b) in possesso di diploma di laurea;
c) classificati «eccellente» negli ultimi 3 anni.
Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo
speciale.
4. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
trasferiti nel ruolo normale con anzianita' di grado
assoluta rideterminata al giorno successivo a quella
dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il
medesimo anno di decorrenza nel grado».



Art. 3.
Rinvio della frequenza del corso
1. Per gli ufficiali ammessi al corso d'istituto puo' essere disposto, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il rinvio della frequenza al corso successivo per motivi di servizio, per comprovata infermita' o, a domanda, per gravi e documentati motivi di carattere privato.
2. Escluso il caso di perdurante comprovata infermita', gli ufficiali per i quali sia stato disposto il rinvio della frequenza al corso successivo possono ottenere solo un ulteriore rinvio, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per motivi di servizio o, a domanda, per gravi e documentati motivi di carattere privato.
Art. 4.
Modalita' di svolgimento
1. Le date di inizio e di termine del corso d'istituto sono stabilite annualmente dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri che provvede, altresi', ad approvare la pianificazione didattica del corso stesso, di durata non superiore a sei mesi di frequenza, comprensiva delle materie di insegnamento, di quelle oggetto di esame finale e dei relativi docenti, dandone comunicazione al Capo di stato maggiore della difesa. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma, il Comandante generale si avvale dell'Ufficio addestramento e regolamenti del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
2. I contenuti del corso sono definiti annualmente sulla base delle direttive emanate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3. Il corso puo' essere articolato in fasi di frequenza, svolte presso la scuola ufficiali carabinieri, ed in fasi per corrispondenza, svolte presso i reparti di impiego.
4. Gli ufficiali frequentatori del corso, per lo svolgimento delle fasi di frequenza e di quelle per corrispondenza, possono essere ripartiti, in relazione al numero, in piu' sessioni didattiche. Per ogni sessione didattica e' designato un ufficiale di grado non inferiore a Maggiore con il compito di seguire le attivita' addestrative, favorendo l'apprendimento individuale e collettivo, specialmente nelle materie aventi particolare valenza professionale.
5. Ai frequentatori del corso possono, inoltre, essere assegnati studi e ricerche sulle materie di insegnamento o su specifiche tematiche, per il perseguimento di particolari fini istituzionali, e l'approfondimento di problematiche di carattere tecnico-professionale.
6. Il profitto tratto dai frequentatori durante il corso e' accertato mediante elaborati svolti nelle fasi per corrispondenza, prove scritte ed interrogazioni orali nelle fasi di frequenza, nelle diverse materie di insegnamento. Tali materie debbono essere articolate in almeno sette moduli didattici. A conclusione delle fasi di frequenza e di quelle per corrispondenza viene effettuata la valutazione complessiva del profitto dagli stessi docenti che compongono la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c). La valutazione, che costituisce il voto di ammissione all'esame finale, e' espressa in trentesimi e frazione millesimale ed e' definita dalla media aritmetica delle medie aritmetiche delle votazioni, che debbono essere almeno due, riportate in ciascuna materia prevista dall'ordinamento didattico del corso.
7. L'esame finale consiste in una prova orale su materie che sono state oggetto di studio durante il corso. Per le modalita' di valutazione e di espressione del punteggio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.
8. Agli ufficiali frequentatori del corso d'istituto sono comunicate tutte le valutazioni effettuate durante la frequenza del corso e nell'esame finale, nonche' il punteggio finale del corso, determinato sulla base delle suddette valutazioni, e la posizione occupata nella graduatoria finale di merito.
9. La graduatoria finale e' approvata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed e' pubblicata nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.
Art. 5.
Commissione di esame
1. La commissione esaminatrice per la prova orale, nominata annualmente dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, e' composta:
a) dal comandante della scuola ufficiali carabinieri, presidente;
b) dal comandante del reparto corsi della scuola ufficiali carabinieri, vice presidente;
c) da ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri o insegnanti civili, docenti presso la scuola ufficiali carabinieri o esperti nelle materie di esame, in qualita' di membri effettivi per ciascuna delle discipline oggetto di insegnamento, in numero non superiore a undici.
2. Sono nominati, inoltre, due ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri in qualita' di membri supplenti, che subentrano nella commissione in caso di impedimento dei membri effettivi.
3. In caso di impedimento del presidente o del vice presidente della commissione esaminatrice, la sostituzione e' disposta con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
4. L'ufficiale dell'Arma dei carabinieri meno anziano tra i membri effettivi della commissione esaminatrice svolge le funzioni di segretario.
Art. 6.
Votazioni finali
1. Il voto dell'esame finale, espresso in trentesimi e' frazione millesimale, e' determinato dalla media aritmetica dei voti attribuiti da ciascun componente della commissione. Il voto espresso dal presidente e dal vice presidente della commissione si riferisce all'andamento complessivo dell'esame, tenendo conto delle conoscenze e delle capacita' acquisite nonche' delle potenzialita' espresse dal candidato durante il corso. La media aritmetica del voto dell'esame finale e del voto conseguito nella valutazione complessiva del profitto di cui all'articolo 4, comma 6, costituisce il punteggio finale del corso e determina la posizione di ciascun frequentatore nella graduatoria finale di merito.
2. Gli ufficiali con eguale punteggio finale sono collocati nella graduatoria con precedenza per il piu' anziano in ruolo.
3. L'ufficiale che consegue un voto finale inferiore a diciotto trentesimi non supera il corso e non puo' frequentare altro analogo corso.
4. La mancata presentazione all'esame finale puo' essere giustificata soltanto da motivi di servizio, comprovata infermita' o documentata causa di forza maggiore.
5. Gli ufficiali impossibilitati a sostenere gli esami per i giustificati motivi di cui al comma 4 possono partecipare alla prova in uno dei giorni successivi in cui sono previsti gli esami finali.
6. L'ufficiale che, senza giustificato motivo, non si presenta all'esame, viene considerato come un frequentatore che non abbia superato il corso d'istituto.
7. Qualora, per il perdurare dei motivi giustificativi, l'ufficiale non riesca a sostenere gli esami in uno dei giorni successivi potra' effettuarli in una sessione straordinaria, da predisporre non oltre il quarantacinquesimo giorno dall'ultimo di quelli previsti per la sessione ordinaria di esami. Nel caso in cui l'ufficiale non riesca a sostenere l'esame finale nemmeno nella sessione straordinaria, lo stesso sara' ammesso, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo.
Art. 7.
Dimissioni dal corso
1. E' dimesso dal corso l'ufficiale frequentatore che sia rimasto assente per piu' di un terzo delle giornate addestrative di frequenza previste dalla programmazione didattica.
2. L'ufficiale dimesso e' ammesso alla frequenza del corso successivo e nei suoi confronti si applica l'articolo 3, comma 2.
Art. 8.
Ammissioni particolari
1. Al corso d'istituto possono partecipare, a domanda e previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, ufficiali di Forze armate e di Forze di polizia estere.
2. Ai frequentatori di cui al comma 1 si applicano le norme previste dal presente decreto per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
3. Il comandante della scuola ufficiali carabinieri ha la facolta' di limitare per gli ufficiali di Forze armate e di Forze di polizia estere la partecipazione a determinate attivita' didattiche e la consultazione di documenti o pubblicazioni, prevedendo, in tal caso, attivita' didattiche alternative.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 settembre 2005
Il Ministro della difesa
Martino
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 349