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| Gazzetta n. 266 del 2005-11-15 |  | MINISTERO DELLA DIFESA |  | DECRETO 21 settembre 2005, n. 235 |  | Regolamento  concernente  il  corso  d'istituto  per  i  capitani  in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Visto l'articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, e successive modificazioni, che, nel disciplinare il corso d'istituto per  i  capitani  in  servizio  permanente  effettivo  dell'Arma  dei carabinieri,  prevede  che con regolamento del Ministro della difesa, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, siano stabilite  la  durata, le modalita' di ammissione, di svolgimento, di frequenza,  di  rinvio,  di valutazione dei frequentatori, nonche' le modalita' di funzionamento della commissione d'esame;
 Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2005;
 Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri prevista  dall'articolo  17,  comma  3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 8/30398 del 13 giugno 2005);
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Attivita' didattica
 1.  L'attivita'  didattica  del  corso d'istituto per i capitani in servizio  permanente  effettivo  dell'Arma  dei carabinieri comprende lezioni,  esercitazioni,  seminari  di  studio, conferenze, dibattiti guidati  da docenti nonche', qualora d'interesse, visite d'istruzione presso  enti  diversi  dall'Arma  o presso comandi od uffici di altre Forze armate od altre Forze di polizia, italiane e straniere.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura  delle disposioni di legge alle quali e' operato il
 rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
 atti legislativi qui tascritti.
 Note alle premesse:
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  29  del  decreto
 legislativo  5 ottobre  2000,  n.  297,  recante  norme  in
 materia  di  riordino dell'Arma dei carabinieri, pubblicato
 nella   Gazzetta   Ufficiale   23 ottobre   2000,  n.  248,
 supplemento ordinario:
 «Art.  29  (Corso d'istituto). - 1. Il corso d'istituto
 per  i  capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma
 dei  carabinieri  e'  svolto  presso  la  Scuola  ufficiali
 carabinieri  dai  capitani  del  ruolo  normale e, nei casi
 previsti  dalle  norme  in  vigore,  da  quelli  del  ruolo
 speciale. Il corso tende all'affinamento della preparazione
 culturale,    giuridica    e    tecnico-professionale   dei
 frequentatori,    anche    attraverso   l'acquisizione   di
 competenze  ed  abilita'  per l'assolvimento delle funzioni
 nel successivo sviluppo di carriera.
 2.  Le  conoscenze  e le capacita' acquisite nonche' le
 potenzialita' espresse dai frequentatori formano oggetto di
 specifiche  valutazioni.  Il corso si conclude con un esame
 sostenuto  davanti  ad  apposita  commissione, nominata dal
 Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio
 di  fine  corso, determinato sulla base delle valutazioni e
 dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati
 dal  Comandante  generale  dell'Arma  dei carabinieri, sono
 comunicati  agli  interessati  e  pubblicati  nel  Giornale
 ufficiale del Ministero della difesa.
 3.  Con  regolamento  del  Ministro  della  difesa,  di
 concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
 programmazione  economica, emanato - ai sensi dell'art. 17,
 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite
 la  durata,  le modalita' di ammissione, di svolgimento, di
 frequenza,  di  rinvio,  di  valutazione dei frequentatori,
 nonche'  le modalita' di funzionamento della commissione di
 cui al comma 2.
 -  Si  riporta  il  testo  dei commi 3 e 4 dell'art. 17
 della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
 dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
 del  Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata nel supplemento
 ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
 1988.
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
 4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
 ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
 denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
 del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
 registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
 Gazzetta Ufficiale».
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Modalita' di ammissione
 1. Sono ammessi alla frequenza del corso d'istituto:
 a)  i  capitani del ruolo normale che hanno maturato almeno dieci anni  di anzianita' di servizio dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente;
 b)  gli  ufficiali  che  hanno  maturato almeno undici anni dalla nomina  in  servizio permanente, se provenienti dal ruolo speciale ai sensi  dell'articolo  21,  commi  1,  2 e 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298;
 c) gli ufficiali del ruolo speciale vincitori del concorso di cui all'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.  298,  per i quali il superamento del corso costituisce condizione per il transito nel ruolo normale.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 -  Si  riporta il testo dell'art. 21, commi 1, 2, 3 e 4
 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, riguardante
 il  riordino  del  reclutamento,  dello  stato  giuridico e
 dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  23 ottobre 2000, n.
 248, supplemento ordinario.
 «Art.   21   (Transito  dal  ruolo  speciale  al  ruolo
 normale).  -  1. L'amministrazione della difesa ha facolta'
 di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito nel
 ruolo  normale  dei  capitani  del  ruolo  speciale che, al
 31 dicembre  dell'anno  in  cui  viene bandito il concorso,
 abbiano:
 a) da 1 a 3 anni di permanenza nel grado;
 b) eta' non superiore a trentotto anni;
 c) conseguito il diploma di laurea;
 d)  riportato  nell'ultimo  biennio  la  qualifica di
 «eccellente».
 2.  Il numero massimo dei posti da mettere a concorso per
 ciascuna  delle anzianita' indicate al comma 1, lettera a),
 non   puo'   eccedere   la   differenza  esistente  tra  un
 tredicesimo  dell'organico  degli  ufficiali  inferiori del
 ruolo  normale ed il numero dei capitani dello stesso ruolo
 aventi la medesima anzianita' di grado.
 3. L'amministrazione della difesa ha altresi' facolta' di
 bandire  concorsi  per  titoli  per  il  transito nel ruolo
 normale,  previo  superamento  del  corso  d'istituto,  nel
 numero  massimo  di  dieci  posti,  di  capitani  del ruolo
 speciale in possesso dei seguenti requisiti (13/a):
 a) risultati    idonei    ed   iscritti   in   quadro
 d'avanzamento per l'anno in cui viene bandito il concorso;
 b) in possesso di diploma di laurea;
 c) classificati «eccellente» negli ultimi 3 anni.
 Coloro  che  non superino il corso permangono nel ruolo
 speciale.
 4. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
 trasferiti  nel  ruolo  normale  con  anzianita'  di  grado
 assoluta   rideterminata  al  giorno  successivo  a  quella
 dell'ultimo  dei  pari  grado  del  ruolo normale avente il
 medesimo anno di decorrenza nel grado».
 
 
 
 
 |  | Art. 3. Rinvio della frequenza del corso
 1.  Per  gli  ufficiali  ammessi  al  corso  d'istituto puo' essere disposto,  con  determinazione  del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il rinvio della frequenza al corso successivo per motivi di  servizio,  per  comprovata  infermita'  o, a domanda, per gravi e documentati motivi di carattere privato.
 2.  Escluso  il  caso  di  perdurante  comprovata  infermita',  gli ufficiali per i quali sia stato disposto il rinvio della frequenza al corso  successivo  possono  ottenere  solo  un  ulteriore rinvio, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per motivi  di  servizio  o, a domanda, per gravi e documentati motivi di carattere privato.
 |  | Art. 4. Modalita' di svolgimento
 1.  Le  date  di  inizio  e  di  termine  del corso d'istituto sono stabilite   annualmente   dal   Comandante   generale  dell'Arma  dei carabinieri  che  provvede,  altresi', ad approvare la pianificazione didattica  del  corso  stesso,  di durata non superiore a sei mesi di frequenza,  comprensiva  delle  materie  di  insegnamento,  di quelle oggetto di esame finale e dei relativi docenti, dandone comunicazione al  Capo  di  stato  maggiore  della  difesa.  Per lo svolgimento dei compiti  di  cui  al presente comma, il Comandante generale si avvale dell'Ufficio   addestramento   e  regolamenti  del  Comando  generale dell'Arma dei carabinieri.
 2. I contenuti del corso sono definiti annualmente sulla base delle direttive emanate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
 3.  Il  corso  puo'  essere articolato in fasi di frequenza, svolte presso   la   scuola   ufficiali   carabinieri,   ed   in   fasi  per corrispondenza, svolte presso i reparti di impiego.
 4.  Gli ufficiali frequentatori del corso, per lo svolgimento delle fasi  di  frequenza  e  di  quelle per corrispondenza, possono essere ripartiti,  in  relazione al numero, in piu' sessioni didattiche. Per ogni  sessione  didattica  e'  designato  un  ufficiale  di grado non inferiore   a  Maggiore  con  il  compito  di  seguire  le  attivita' addestrative,  favorendo  l'apprendimento  individuale  e collettivo, specialmente nelle materie aventi particolare valenza professionale.
 5.  Ai  frequentatori  del corso possono, inoltre, essere assegnati studi  e  ricerche  sulle  materie  di  insegnamento  o su specifiche tematiche,  per il perseguimento di particolari fini istituzionali, e l'approfondimento       di       problematiche      di      carattere tecnico-professionale.
 6.  Il  profitto  tratto  dai  frequentatori  durante  il  corso e' accertato  mediante  elaborati  svolti nelle fasi per corrispondenza, prove  scritte ed interrogazioni orali nelle fasi di frequenza, nelle diverse   materie   di  insegnamento.  Tali  materie  debbono  essere articolate in almeno sette moduli didattici. A conclusione delle fasi di  frequenza  e  di  quelle  per  corrispondenza viene effettuata la valutazione   complessiva  del  profitto  dagli  stessi  docenti  che compongono la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c). La  valutazione,  che  costituisce  il  voto  di ammissione all'esame finale,  e'  espressa  in  trentesimi  e  frazione  millesimale ed e' definita   dalla  media  aritmetica  delle  medie  aritmetiche  delle votazioni,  che  debbono  essere  almeno  due,  riportate in ciascuna materia prevista dall'ordinamento didattico del corso.
 7.  L'esame  finale consiste in una prova orale su materie che sono state  oggetto  di  studio  durante  il  corso.  Per  le modalita' di valutazione   e   di   espressione  del  punteggio  si  applicano  le disposizioni di cui all'articolo 6.
 8.   Agli   ufficiali   frequentatori  del  corso  d'istituto  sono comunicate  tutte  le valutazioni effettuate durante la frequenza del corso  e  nell'esame  finale,  nonche' il punteggio finale del corso, determinato  sulla  base  delle  suddette valutazioni, e la posizione occupata nella graduatoria finale di merito.
 9.  La  graduatoria  finale  e'  approvata  dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed e' pubblicata nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.
 |  | Art. 5. Commissione di esame
 1.  La  commissione  esaminatrice  per  la  prova  orale,  nominata annualmente  dal  Comandante  generale  dell'Arma dei carabinieri, e' composta:
 a) dal comandante della scuola ufficiali carabinieri, presidente;
 b) dal comandante del reparto corsi della scuola ufficiali carabinieri, vice presidente;
 c)  da ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri o insegnanti civili,  docenti  presso  la  scuola  ufficiali carabinieri o esperti nelle  materie di esame, in qualita' di membri effettivi per ciascuna delle  discipline  oggetto di insegnamento, in numero non superiore a undici.
 2.  Sono  nominati,  inoltre, due ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri  in  qualita'  di  membri supplenti, che subentrano nella commissione in caso di impedimento dei membri effettivi.
 3.  In  caso  di  impedimento  del presidente o del vice presidente della  commissione  esaminatrice,  la  sostituzione  e'  disposta con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
 4.  L'ufficiale dell'Arma dei carabinieri meno anziano tra i membri effettivi  della  commissione  esaminatrice  svolge  le  funzioni  di segretario.
 |  | Art. 6. Votazioni finali
 1.  Il  voto  dell'esame finale, espresso in trentesimi e' frazione millesimale,   e'   determinato   dalla  media  aritmetica  dei  voti attribuiti  da ciascun componente della commissione. Il voto espresso dal  presidente  e dal vice presidente della commissione si riferisce all'andamento  complessivo dell'esame, tenendo conto delle conoscenze e  delle capacita' acquisite nonche' delle potenzialita' espresse dal candidato  durante  il corso. La media aritmetica del voto dell'esame finale  e  del  voto  conseguito  nella  valutazione  complessiva del profitto  di  cui  all'articolo  4, comma 6, costituisce il punteggio finale  del  corso  e determina la posizione di ciascun frequentatore nella graduatoria finale di merito.
 2.  Gli  ufficiali con eguale punteggio finale sono collocati nella graduatoria con precedenza per il piu' anziano in ruolo.
 3.  L'ufficiale  che  consegue  un voto finale inferiore a diciotto trentesimi  non  supera il corso e non puo' frequentare altro analogo corso.
 4.   La   mancata   presentazione   all'esame  finale  puo'  essere giustificata  soltanto da motivi di servizio, comprovata infermita' o documentata causa di forza maggiore.
 5.  Gli  ufficiali  impossibilitati  a  sostenere  gli  esami per i giustificati  motivi di cui al comma 4 possono partecipare alla prova in uno dei giorni successivi in cui sono previsti gli esami finali.
 6.  L'ufficiale  che,  senza  giustificato  motivo, non si presenta all'esame,  viene  considerato  come  un  frequentatore che non abbia superato il corso d'istituto.
 7. Qualora, per il perdurare dei motivi giustificativi, l'ufficiale non  riesca a sostenere gli esami in uno dei giorni successivi potra' effettuarli  in  una sessione straordinaria, da predisporre non oltre il  quarantacinquesimo  giorno  dall'ultimo di quelli previsti per la sessione ordinaria di esami. Nel caso in cui l'ufficiale non riesca a sostenere  l'esame  finale  nemmeno  nella sessione straordinaria, lo stesso  sara'  ammesso,  per una sola volta, alla frequenza del corso successivo.
 |  | Art. 7. Dimissioni dal corso
 1.  E'  dimesso dal corso l'ufficiale frequentatore che sia rimasto assente per piu' di un terzo delle giornate addestrative di frequenza previste dalla programmazione didattica.
 2.   L'ufficiale  dimesso  e'  ammesso  alla  frequenza  del  corso successivo e nei suoi confronti si applica l'articolo 3, comma 2.
 |  | Art. 8. Ammissioni particolari
 1.  Al  corso  d'istituto  possono  partecipare, a domanda e previa autorizzazione  del Capo di stato maggiore della difesa, ufficiali di Forze armate e di Forze di polizia estere.
 2.  Ai  frequentatori  di  cui  al  comma  1  si applicano le norme previste  dal  presente  decreto  per  gli  ufficiali  dell'Arma  dei carabinieri.
 3.  Il comandante della scuola ufficiali carabinieri ha la facolta' di  limitare  per gli ufficiali di Forze armate e di Forze di polizia estere  la  partecipazione  a  determinate  attivita' didattiche e la consultazione  di documenti o pubblicazioni, prevedendo, in tal caso, attivita' didattiche alternative.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 21 settembre 2005
 Il Ministro della difesa
 Martino
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 349
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