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| Gazzetta n. 266 del 2005-11-15 |  |  |  | LEGGE 11 novembre 2005, n. 233 |  | Disposizioni  per  l'assestamento  del  bilancio  dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2005. |  | 
 |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 Disposizioni generali
 1. Nello   stato   di   previsione  dell'entrata,  negli  stati  di previsione   dei   Ministeri  e  nei  bilanci  delle  Amministrazioni autonome,   approvati  con  legge  30 dicembre  2004,  n.  312,  sono introdotte,  per  l'anno  finanziario 2005, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
 
 
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
 dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note all'art. 1:
 - Si riporta il titolo della legge 30 dicembre 2004, n.
 312,   «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
 finanziario  2005  e  bilancio  pluriennale per il triennio
 2005-2007» (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
 2004, n. 306, S.O.).
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
 1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2004, n. 312, e' sostituito dal seguente:
 «3. L'importo  massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 75.000 milioni di euro».
 
 
 
 Note agli artt. 2 e 3:
 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 2 della gia' citata
 legge n. 312 del 2004, cosi' come modificato dalla presente
 legge:
 «Art.    2   (Stato   di   previsione   del   Ministero
 dell'economia  e  delle finanze e disposizioni relative). -
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno e il pagamento delle spese
 del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
 finanziario  2005,  in  conformita'  dell'annesso  stato di
 previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2005 e' confermata la
 competenza  gestionale  degli  Uffici a cui afferiscono gli
 stanziamenti  concernenti  la  gestione  transitoria  delle
 spese  gia'  attribuite  alla  Presidenza del Consiglio dei
 ministri; le competenze relative all'attivita' di controllo
 della   predetta   gestione  sono  esercitate  dall'Ufficio
 centrale  del  bilancio presso il Ministero dell'economia e
 delle finanze.
 2.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato  a ripartire, con propri decreti, fra gli stati
 di  previsione  delle varie amministrazioni statali i fondi
 da   ripartire  iscritti  nello  stato  di  previsione  del
 Ministero   dell'economia   e   delle  finanze  per  l'anno
 finanziario 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze
 e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti,
 ai  bilanci  delle  aziende autonome le variazioni connesse
 con le ripartizioni di cui al presente comma.
 3.  L'importo  massimo di emissione di titoli pubblici,
 in  Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e
 di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 75.000
 milioni di euro.
 3-bis.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e'
 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
 compensative  di  bilancio  anche  tra i titoli della spesa
 dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,
 occorrenti   per  l'attuazione  delle  disposizioni  recate
 dall'art.  61  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
 446, dall'art. 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n.
 133,  e dall'art. 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n.
 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.
 4.   I   limiti   di  cui  all'art.  6,  comma  9,  del
 decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con
 modificazioni,   dalla  legge  24 novembre  2003,  n.  326,
 concernente  gli  impegni  assumibili  dalla  SACE S.p.A. -
 Servizi Assicurativi del Commercio Estero, sono fissati per
 l'anno  finanziario 2005, rispettivamente, in 5.000 milioni
 di  euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi
 e  in  7.000  milioni  di  euro  per  le garanzie di durata
 superiore a ventiquattro mesi.
 6.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato   a   provvedere,   con   propri   decreti,  al
 trasferimento  ad  altre  unita' previsionali di base dello
 stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
 finanze  per  l'anno finanziario 2005 delle somme iscritte,
 per   competenza   e   cassa,   nell'ambito   della  unita'
 previsionale  di  base  «Interessi  sui  titoli  del debito
 pubblico»  (oneri  del  debito  pubblico) di pertinenza del
 centro  di  responsabilita'  «Tesoro» del medesimo stato di
 previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni
 di ricorso al mercato.
 7.  Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8,
 9  e  9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
 modificazioni,  inseriti  nelle unita' previsionali di base
 «Fondo  di  riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» e
 «Altri  fondi  di  riserva»  (oneri comuni) e «Fondo per la
 riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto
 capitale»  (investimenti),  di  pertinenza  del  centro  di
 responsabilita'  «Ragioneria  generale  dello  Stato» dello
 stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
 finanze  sono  stabiliti, rispettivamente, in 2.000 milioni
 di  euro, 1.600 milioni di euro, 500 milioni di euro, 1.500
 milioni di euro e 10.000 milioni di euro.
 8.  Per  gli  effetti  di  cui  all'art.  7 della legge
 5 agosto  1978,  n.  468,  e successive modificazioni, sono
 considerate  spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte
 nell'elenco  n.  1,  annesso  allo  stato di previsione del
 Ministero dell'economia e delle finanze.
 9.  Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e delle
 finanze,  da emanare in applicazione del disposto dell'art.
 12,  commi  primo  e secondo, della legge 5 agosto 1978, n.
 468,  sono  iscritte, nell'ambito delle unita' previsionali
 di  base  di pertinenza dei centri di responsabilita' delle
 amministrazioni    interessate    le    spese    descritte,
 rispettivamente,  negli  elenchi  nn.  2  e 3, annessi allo
 stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
 finanze.
 10.  Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta'
 prevista  dall'art.  9  della  legge 5 agosto 1978, n. 468,
 sono  indicate  nell'elenco  n.  4,  annesso  allo stato di
 previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 11.  Gli  importi  di  compensazione monetaria riscossi
 negli  scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono
 versati   nell'ambito   dell'unita'  previsionale  di  base
 «Accisa  e  imposta  erariale di consumo su altri prodotti»
 (Entrate   derivanti   dall'attivita'   di  accertamento  e
 controllo)   dello   stato   di   previsione  dell'entrata.
 Corrispondentemente    la    spesa    per   contributi   da
 corrispondere all'unione europea in applicazione del regime
 delle   «risorse   proprie»  (decisione  70/244/CECA,  CEE,
 Euratom  del  Consiglio,  del  21 aprile  1970) nonche' per
 importi di compensazione monetaria, e' imputata nell'ambito
 dell'unita'  previsionale  di  base «Risorse proprie Unione
 europea»   (interventi)   di   pertinenza   del  centro  di
 responsabilita'  «Ragioneria  generale  dello  Stato» dello
 stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
 finanze per l'anno finanziario 2005, sul conto di tesoreria
 denominato:   «Ministero   del   tesoro  -  FEOGA,  Sezione
 garanzia».
 12.  Gli  importi  di compensazione monetaria accertati
 nei  mesi  di novembre  e dicembre  2004 sono riferiti alla
 competenza  dell'anno  2005 ai fini della correlativa spesa
 da  imputare  nell'ambito  dell'unita' previsionale di base
 sopra   richiamata   «Risorse   proprie   Unione   europea»
 (interventi)  di  pertinenza  del centro di responsabilita'
 «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione
 del Ministero dell'economia e delle finanze.
 13.    Le   somme   di   pertinenza   dei   centri   di
 responsabilita'   «Ragioneria   generale   dello  Stato»  e
 «Politiche   di   sviluppo   e  coesione»  dello  stato  di
 previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per
 l'anno  finanziario  2005,  relative  ai  seguenti fondi da
 ripartire  non  utilizzate  al  termine dell'esercizio sono
 conservate  nel  conto  dei  residui  per essere utilizzate
 nell'esercizio   successivo:   Fondo   da   ripartire   per
 attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del
 personale    gia'   dipendente   da   istituti   finanziari
 meridionali  da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed
 in   enti  pubblici  non  economici,  iscritti  nell'ambito
 dell'unita'  previsionale  di  base «Fondi da ripartire per
 oneri  di  personale»  (oneri comuni); Fondo occorrente per
 l'attuazione  dell'ordinamento  regionale  delle  regioni a
 statuto    speciale,   iscritto   nell'ambito   dell'unita'
 previsionale  di base «Fondo attuazione ordinamento regioni
 a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire per il
 funzionamento  del  comitato  tecnico  faunistico-venatorio
 nazionale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di
 base  «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire
 per   interventi  per  le  aree  sottoutilizzate,  iscritto
 nell'unita'  previsionale  di  base  «Aree sottoutilizzate»
 (investimenti);  Fondo  da ripartire per la costituzione di
 unita'  tecniche  di  supporto  alla  programmazione,  alla
 valutazione  e al monitoraggio degli investimenti pubblici,
 iscritto  nell'unita' previsionale di base «Programmazione,
 valutazione  e  monitoraggio  degli  investimenti pubblici»
 (interventi).  Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
 autorizzato   a   ripartire,   tra   le  pertinenti  unita'
 previsionali di base delle amministrazioni interessate, con
 propri  decreti,  le somme conservate nel conto dei residui
 dei predetti Fondi.
 14.  Ai  fini  dell'attuazione dell'art. 48 della legge
 20 maggio  1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento
 dell'unita'  previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato»
 (interventi)  di  pertinenza  del centro di responsabilita'
 «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione
 del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
 finanziario  2005  e'  stabilita con decreto del Presidente
 del  Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni
 dalla  richiesta  di  parere  alle  competenti  Commissioni
 parlamentari.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
 variazioni di bilancio.
 15.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alla
 riassegnazione  all'unita' previsionale di base «Interventi
 diversi»   (interventi)   di   pertinenza   del  centro  di
 responsabilita'  «Ragioneria  generale  dello  Stato» dello
 stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
 finanze  per  l'anno  finanziario 2005 delle somme affluite
 all'entrata  per essere destinate ad alimentare il fondo di
 cui  all'art.  24  della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il
 Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e',  altresi',
 autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alla
 ripartizione  del predetto fondo in attuazione del medesimo
 art. 24 della predetta legge n. 157 del 1992.
 16.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alla
 assegnazione  all'unita' previsionale di base «Acquedotti e
 fognature»  (investimenti)  di  pertinenza  del  centro  di
 responsabilita'  «Ragioneria  generale  dello  Stato» dello
 stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
 finanze  per  l'anno  finanziario 2005 delle somme affluite
 all'entrata  del  bilancio dello Stato per essere destinate
 ad  alimentare  il fondo di cui all'art. 18, comma 3, della
 legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il
 Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e',  altresi',
 autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alla
 ripartizione  del predetto fondo in attuazione del medesimo
 art. 18 della citata legge n. 36 del 1994.
 17.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alla
 riassegnazione     all'unita'    previsionale    di    base
 «Ammortamento  titoli di Stato» di pertinenza del centro di
 responsabilita'  «Tesoro»  dello  stato  di  previsione del
 Ministero   dell'economia   e   delle  finanze  per  l'anno
 finanziario  2005  delle  somme  affluite  all'entrata  del
 bilancio  dello Stato per essere destinate ad alimentare il
 fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
 18.  Ai  fini della compensazione sui fondi erogati per
 la mobilita' sanitaria in attuazione dell'art. 12, comma 3,
 lettera  b),  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
 502,  e successive modificazioni, il Ministro dell'economia
 e  delle  finanze  e'  autorizzato a provvedere, con propri
 decreti,  alla  riassegnazione  all'unita'  previsionale di
 base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza
 del  centro  di  responsabilita' «Ragioneria generale dello
 Stato»    dello   stato   di   previsione   del   Ministero
 dell'economia  e  delle finanze per l'anno finanziario 2005
 delle  somme  versate  all'entrata del bilancio dello Stato
 dalle  regioni  e  dalle  province  autonome di Trento e di
 Bolzano.
 19.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni
 interessate,  nonche'  le  eventuali successive variazioni,
 dello   specifico  stanziamento  concernente  la  somma  da
 ripartire  tra  le amministrazioni centrali e regionali per
 sopperire   ai  minori  finanziamenti  decisi  dalla  Banca
 europea  per  gli  investimenti  relativamente  ai progetti
 immediatamente eseguibili di cui all'art. 21 della legge 26
 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di
 cassa   nell'ambito   dell'unita'   previsionale   di  base
 «Progetti   immediatamente  eseguibili»  (investimenti)  di
 pertinenza  del  centro  di  responsabilita'  «Politiche di
 sviluppo  e  di  coesione»  dello  stato  di previsione del
 Ministero dell'economia e delle finanze.
 20.  Ferma  restando la disposizione di cui all'art. 36
 del  regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
 modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
 autorizzato   ad   effettuare,   con   propri  decreti,  le
 variazioni  di bilancio in termini di residui, competenza e
 cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni
 interessate  del fondo iscritto nell'unita' previsionale di
 base «Calamita' naturali e danni bellici» (investimenti) di
 pertinenza  del  centro  di  responsabilita'  «Politiche di
 sviluppo  e  di  coesione»  dello  stato  di previsione del
 Ministero  dell'economia e delle finanze, in relazione alle
 disposizioni  di  cui all'art. 2 della legge 2 maggio 1990,
 n. 102.
 21.  Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi
 dell'art.  5  della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate
 nell'ambito della unita' previsionale di base «Prelevamenti
 da  conti  di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e
 concorsi  vari» di pertinenza del centro di responsabilita'
 «Tesoro»  (Ministero  dell'economia  e delle finanze) dello
 stato  di  previsione  dell'entrata (cap. 3689), per essere
 correlativamente  iscritte,  in  termini  di  competenza  e
 cassa,  con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e delle
 finanze,   nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base
 «Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Editoria» (oneri
 comuni)   di   pertinenza  del  centro  di  responsabilita'
 «Tesoro»   dello   stato   di   previsione   del  Ministero
 dell'economia e delle finanze.
 22.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alla
 riassegnazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base
 «Presidenza  del  Consiglio dei ministri» (oneri comuni) di
 pertinenza  del  centro  di  responsabilita' «Tesoro» dello
 stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
 finanze,  per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite
 all'entrata   del   bilancio  dello  Stato  per  contributi
 destinati  dall'Unione  europea  alle  attivita'  poste  in
 essere dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari
 opportunita'  tra  uomo  e  donna  in  accordo con l'Unione
 europea.
 23.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato   a   provvedere,   con   propri   decreti,  al
 trasferimento  delle  somme  occorrenti per l'effettuazione
 delle  elezioni  politiche, amministrative e del Parlamento
 europeo  e  per  l'attuazione  dei  referendum  dall'unita'
 previsionale  di  base «Spese elettorali» (oneri comuni) di
 pertinenza   del   centro  di  responsabilita'  «Ragioneria
 generale   dello  Stato»  dello  stato  di  previsione  del
 Ministero   dell'economia   e   delle  finanze  per  l'anno
 finanziario  2005  alle  competenti  unita' previsionali di
 base  degli  stati  di  previsione  del  medesimo Ministero
 dell'economia   e  delle  finanze  e  dei  Ministeri  della
 giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso
 anno  finanziario,  per l'effettuazione di spese relative a
 competenze  ai  componenti  i  seggi elettorali, a nomine e
 notifiche  dei  presidenti di seggio, a compensi per lavoro
 straordinario,      a      compensi      agli      estranei
 all'amministrazione,  a  missioni,  a premi, a indennita' e
 competenze  varie  alle  Forze  di  polizia,  a trasferte e
 trasporto   delle   Forze   di   polizia,  a  rimborsi  per
 facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio,
 a  spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e
 stampa  di  schede, a manutenzione ed acquisto di materiale
 elettorale,  a servizio automobilistico e ad altre esigenze
 derivanti  dall'effettuazione  delle predette consultazioni
 elettorali.
 24.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato  a provvedere, con propri decreti, a trasferire
 per l'anno 2005 alle unita' previsionali di base del titolo
 III  (Rimborso  di  passivita'  finanziarie) degli stati di
 previsione  delle  amministrazioni  interessate,  le  somme
 iscritte,  per  competenza e cassa, nell'ambito dell'unita'
 previsionale     di    base    «Rimborsi    anticipati    o
 ristrutturazione  di passivita» di pertinenza del centro di
 responsabilita'  «Tesoro»  dello  stato  di  previsione del
 Ministero  dell'economia e delle finanze, in relazione agli
 oneri  connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di
 rinegoziazione  dei  mutui  con  onere  a totale o parziale
 carico dello Stato.
 25.  Ai  sensi dell'art. 11 della legge 23 aprile 1959,
 n.  189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo
 della  guardia di finanza da mantenere in servizio di prima
 nomina, per l'anno finanziario 2005, e' stabilito in 150.
 26.  Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione
 del  Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate
 le  spese  per  le  quali  possono  effettuarsi, per l'anno
 finanziario 2005, prelevamenti dal fondo a disposizione, di
 cui  all'art.  9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n.
 831,  iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base
 «Spese   generali   di  funzionamento»  (funzionamento)  di
 pertinenza   del  centro  di  responsabilita'  «Guardia  di
 finanza» del medesimo stato di previsione.
 27.  Per  l'anno 2005 l'Amministrazione dei monopoli di
 Stato  e'  autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate
 nonche' a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio
 decreto-legge  8 dicembre  1927,  n. 2258, convertito dalla
 legge  6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati
 di  previsione annessi a quello del Ministero dell'economia
 e delle finanze (Appendice n. 1).
 28.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alle
 variazioni   di   bilancio   tra   le   pertinenti   unita'
 previsionali   di   base  dello  stato  di  previsione  del
 Ministero   dell'economia   e   delle  finanze  per  l'anno
 finanziario  2005  occorrenti  per l'attuazione delle norme
 contenute  nel  capo I del titolo V del decreto legislativo
 30 luglio  1999,  n. 300, in relazione all'istituzione e al
 funzionamento    delle    agenzie   fiscali,   nonche'   in
 applicazione del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173,
 in  relazione  alla trasformazione dell'Agenzia del demanio
 in ente pubblico economico.
 29.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato   a   riassegnare,  con  propri  decreti,  alla
 pertinente  unita'  previsionale  di  base  dello  stato di
 previsione  del  Ministero dell'economia e delle finanze le
 somme  affluite  all'entrata  del  bilancio dello Stato per
 canoni  di  concessioni  su  demanio  idrico, ai fini della
 relativa   restituzione   alle  regioni  ed  alle  province
 autonome  di  Trento  e di Bolzano in relazione all'art. 86
 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
 modificazioni.
 30.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato  ad  effettuare, con propri decreti, variazioni
 compensative,   in  termini  di  competenza  e  cassa,  tra
 l'unita'  previsionale  di  base  4.1.2.1  «Fondo sanitario
 nazionale»   e   l'unita'  previsionale  di  base  4.1.2.18
 «Federalismo   fiscale»   dello  stato  di  previsione  del
 Ministero  dell'economia e delle finanze, in relazione alle
 deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la
 programmazione  economica  (CIPE)  ai  sensi  dell'art. 39,
 comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
 31.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato  ad  apportare, con propri decreti, su proposta
 del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
 ricerca,  le variazioni compensative di bilancio occorrenti
 per trasferire, alla pertinente unita' previsionale di base
 dello  stato  di previsione del predetto Ministero, i fondi
 per  il  funzionamento  delle Commissioni che gestiscono il
 Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito
 in  attuazione  del  decreto  legislativo 5 giugno 1998, n.
 204.
 32.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato    ad    assegnare   alle   pertinenti   unita'
 previsionali  di base, anche di nuova istituzione, le somme
 iscritte   nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base
 3.1.2.43  «Contratti di programma» di pertinenza del centro
 di  responsabilita'  «Tesoro» dello stato di previsione del
 Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   ai   fini
 dell'utilizzazione  dei  fondi  relativi  al rimborso degli
 oneri   di   servizio   pubblico  sostenuti  dalle  imprese
 pubbliche,  rispettivamente  disciplinati  dai contratti di
 programma   stipulati   con  le  amministrazioni  pubbliche
 nonche'   per  agevolazioni  concesse  in  applicazione  di
 specifiche disposizioni legislative.
 33.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alle
 variazioni  di  bilancio,  anche mediante riassegnazione di
 fondi,  occorrenti  in  relazione alla trasformazione della
 Cassa  depositi e prestiti in societa' per azioni, prevista
 dall'art.  5  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 novembre
 2003, n. 326, e successive modificazioni.
 34.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di
 residui,  competenza e cassa, le variazioni compensative di
 bilancio  occorrenti  per  l'attuazione  dell'art.  127 del
 testo  unico  delle  leggi  in  materia di disciplina degli
 stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e
 riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza, di
 cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre
 1990, n. 309, e successive modificazioni.
 35.  Le disponibilita' conservate nel conto dei residui
 ai  sensi  dell'art.  36,  secondo comma, del regio decreto
 18 novembre  1923,  n.  2440,  e  successive modificazioni,
 relative agli interventi connessi alle politiche antidroga,
 in  applicazione  dell'art.  6-bis  del decreto legislativo
 30 luglio  1999,  n. 303, introdotto dall'art. 3, comma 83,
 della   legge   24  dicembre  2003,  n.  350,  nonche'  per
 l'esecuzione  della  Convenzione per la tutela dei minori e
 la  cooperazione  in  materia  di  adozione internazionale,
 fatta  all'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della
 legge  31 dicembre  1998,  n. 476, sono versate all'entrata
 del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con
 decreti  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, alle
 pertinenti  unita'  previsionali  di  base  dello  stato di
 previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 36.  Per  l'anno  2005,  una  quota  delle entrate, nel
 limite  di  270  milioni di euro, rivenienti dalla cessione
 dei  beni  immobili  dello Stato adibiti ad uffici pubblici
 dismessi   ai   sensi   dell'art.   29   del  decreto-legge
 30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con modificazioni,
 dalla  legge  24 novembre 2003, n. 326, e' riassegnata, con
 decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, al
 fondo  iscritto  nello  stato  di  previsione del Ministero
 dell'economia  e  delle  finanze, per provvedere alla spesa
 per i canoni di locazione degli immobili stessi.
 37.  Le  risorse  statali  da  destinare  alle  Agenzie
 fiscali  sono  stanziate  su  un unico capitolo nell'ambito
 delle pertinenti unita' previsionali di base.».
 
 
 
 
 |  | Art. 3. Stato di previsione del Ministero dell'interno
 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2004, n. 312, e' inserito il seguente:
 «3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche  tra  i  titoli  della  spesa  dello  stato  di  previsione del Ministero    dell'interno,    occorrenti   per   l'attuazione   delle disposizioni   recate   dall'articolo 61   del   decreto  legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio  1999,  n.  133,  e  dall'articolo 8,  comma 5, della legge 3 maggio  1999,  n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali».
 
 
 
 Note agli artt. 2 e 3:
 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 2 della gia' citata
 legge n. 312 del 2004, cosi' come modificato dalla presente
 legge:
 «Art.    2   (Stato   di   previsione   del   Ministero
 dell'economia  e  delle finanze e disposizioni relative). -
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno e il pagamento delle spese
 del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
 finanziario  2005,  in  conformita'  dell'annesso  stato di
 previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2005 e' confermata la
 competenza  gestionale  degli  Uffici a cui afferiscono gli
 stanziamenti  concernenti  la  gestione  transitoria  delle
 spese  gia'  attribuite  alla  Presidenza del Consiglio dei
 ministri; le competenze relative all'attivita' di controllo
 della   predetta   gestione  sono  esercitate  dall'Ufficio
 centrale  del  bilancio presso il Ministero dell'economia e
 delle finanze.
 2.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato  a ripartire, con propri decreti, fra gli stati
 di  previsione  delle varie amministrazioni statali i fondi
 da   ripartire  iscritti  nello  stato  di  previsione  del
 Ministero   dell'economia   e   delle  finanze  per  l'anno
 finanziario 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze
 e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti,
 ai  bilanci  delle  aziende autonome le variazioni connesse
 con le ripartizioni di cui al presente comma.
 3.  L'importo  massimo di emissione di titoli pubblici,
 in  Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e
 di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 75.000
 milioni di euro.
 3-bis.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e'
 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
 compensative  di  bilancio  anche  tra i titoli della spesa
 dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,
 occorrenti   per  l'attuazione  delle  disposizioni  recate
 dall'art.  61  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
 446, dall'art. 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n.
 133,  e dall'art. 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n.
 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.
 4.   I   limiti   di  cui  all'art.  6,  comma  9,  del
 decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con
 modificazioni,   dalla  legge  24 novembre  2003,  n.  326,
 concernente  gli  impegni  assumibili  dalla  SACE S.p.A. -
 Servizi Assicurativi del Commercio Estero, sono fissati per
 l'anno  finanziario 2005, rispettivamente, in 5.000 milioni
 di  euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi
 e  in  7.000  milioni  di  euro  per  le garanzie di durata
 superiore a ventiquattro mesi.
 6.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato   a   provvedere,   con   propri   decreti,  al
 trasferimento  ad  altre  unita' previsionali di base dello
 stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
 finanze  per  l'anno finanziario 2005 delle somme iscritte,
 per   competenza   e   cassa,   nell'ambito   della  unita'
 previsionale  di  base  «Interessi  sui  titoli  del debito
 pubblico»  (oneri  del  debito  pubblico) di pertinenza del
 centro  di  responsabilita'  «Tesoro» del medesimo stato di
 previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni
 di ricorso al mercato.
 7.  Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8,
 9  e  9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
 modificazioni,  inseriti  nelle unita' previsionali di base
 «Fondo  di  riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» e
 «Altri  fondi  di  riserva»  (oneri comuni) e «Fondo per la
 riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto
 capitale»  (investimenti),  di  pertinenza  del  centro  di
 responsabilita'  «Ragioneria  generale  dello  Stato» dello
 stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
 finanze  sono  stabiliti, rispettivamente, in 2.000 milioni
 di  euro, 1.600 milioni di euro, 500 milioni di euro, 1.500
 milioni di euro e 10.000 milioni di euro.
 8.  Per  gli  effetti  di  cui  all'art.  7 della legge
 5 agosto  1978,  n.  468,  e successive modificazioni, sono
 considerate  spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte
 nell'elenco  n.  1,  annesso  allo  stato di previsione del
 Ministero dell'economia e delle finanze.
 9.  Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e delle
 finanze,  da emanare in applicazione del disposto dell'art.
 12,  commi  primo  e secondo, della legge 5 agosto 1978, n.
 468,  sono  iscritte, nell'ambito delle unita' previsionali
 di  base  di pertinenza dei centri di responsabilita' delle
 amministrazioni    interessate    le    spese    descritte,
 rispettivamente,  negli  elenchi  nn.  2  e 3, annessi allo
 stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
 finanze.
 10.  Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta'
 prevista  dall'art.  9  della  legge 5 agosto 1978, n. 468,
 sono  indicate  nell'elenco  n.  4,  annesso  allo stato di
 previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 11.  Gli  importi  di  compensazione monetaria riscossi
 negli  scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono
 versati   nell'ambito   dell'unita'  previsionale  di  base
 «Accisa  e  imposta  erariale di consumo su altri prodotti»
 (Entrate   derivanti   dall'attivita'   di  accertamento  e
 controllo)   dello   stato   di   previsione  dell'entrata.
 Corrispondentemente    la    spesa    per   contributi   da
 corrispondere all'unione europea in applicazione del regime
 delle   «risorse   proprie»  (decisione  70/244/CECA,  CEE,
 Euratom  del  Consiglio,  del  21 aprile  1970) nonche' per
 importi di compensazione monetaria, e' imputata nell'ambito
 dell'unita'  previsionale  di  base «Risorse proprie Unione
 europea»   (interventi)   di   pertinenza   del  centro  di
 responsabilita'  «Ragioneria  generale  dello  Stato» dello
 stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
 finanze per l'anno finanziario 2005, sul conto di tesoreria
 denominato:   «Ministero   del   tesoro  -  FEOGA,  Sezione
 garanzia».
 12.  Gli  importi  di compensazione monetaria accertati
 nei  mesi  di novembre  e dicembre  2004 sono riferiti alla
 competenza  dell'anno  2005 ai fini della correlativa spesa
 da  imputare  nell'ambito  dell'unita' previsionale di base
 sopra   richiamata   «Risorse   proprie   Unione   europea»
 (interventi)  di  pertinenza  del centro di responsabilita'
 «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione
 del Ministero dell'economia e delle finanze.
 13.    Le   somme   di   pertinenza   dei   centri   di
 responsabilita'   «Ragioneria   generale   dello  Stato»  e
 «Politiche   di   sviluppo   e  coesione»  dello  stato  di
 previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per
 l'anno  finanziario  2005,  relative  ai  seguenti fondi da
 ripartire  non  utilizzate  al  termine dell'esercizio sono
 conservate  nel  conto  dei  residui  per essere utilizzate
 nell'esercizio   successivo:   Fondo   da   ripartire   per
 attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del
 personale    gia'   dipendente   da   istituti   finanziari
 meridionali  da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed
 in   enti  pubblici  non  economici,  iscritti  nell'ambito
 dell'unita'  previsionale  di  base «Fondi da ripartire per
 oneri  di  personale»  (oneri comuni); Fondo occorrente per
 l'attuazione  dell'ordinamento  regionale  delle  regioni a
 statuto    speciale,   iscritto   nell'ambito   dell'unita'
 previsionale  di base «Fondo attuazione ordinamento regioni
 a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire per il
 funzionamento  del  comitato  tecnico  faunistico-venatorio
 nazionale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di
 base  «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire
 per   interventi  per  le  aree  sottoutilizzate,  iscritto
 nell'unita'  previsionale  di  base  «Aree sottoutilizzate»
 (investimenti);  Fondo  da ripartire per la costituzione di
 unita'  tecniche  di  supporto  alla  programmazione,  alla
 valutazione  e al monitoraggio degli investimenti pubblici,
 iscritto  nell'unita' previsionale di base «Programmazione,
 valutazione  e  monitoraggio  degli  investimenti pubblici»
 (interventi).  Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
 autorizzato   a   ripartire,   tra   le  pertinenti  unita'
 previsionali di base delle amministrazioni interessate, con
 propri  decreti,  le somme conservate nel conto dei residui
 dei predetti Fondi.
 14.  Ai  fini  dell'attuazione dell'art. 48 della legge
 20 maggio  1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento
 dell'unita'  previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato»
 (interventi)  di  pertinenza  del centro di responsabilita'
 «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione
 del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
 finanziario  2005  e'  stabilita con decreto del Presidente
 del  Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni
 dalla  richiesta  di  parere  alle  competenti  Commissioni
 parlamentari.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
 variazioni di bilancio.
 15.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alla
 riassegnazione  all'unita' previsionale di base «Interventi
 diversi»   (interventi)   di   pertinenza   del  centro  di
 responsabilita'  «Ragioneria  generale  dello  Stato» dello
 stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
 finanze  per  l'anno  finanziario 2005 delle somme affluite
 all'entrata  per essere destinate ad alimentare il fondo di
 cui  all'art.  24  della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il
 Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e',  altresi',
 autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alla
 ripartizione  del predetto fondo in attuazione del medesimo
 art. 24 della predetta legge n. 157 del 1992.
 16.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alla
 assegnazione  all'unita' previsionale di base «Acquedotti e
 fognature»  (investimenti)  di  pertinenza  del  centro  di
 responsabilita'  «Ragioneria  generale  dello  Stato» dello
 stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
 finanze  per  l'anno  finanziario 2005 delle somme affluite
 all'entrata  del  bilancio dello Stato per essere destinate
 ad  alimentare  il fondo di cui all'art. 18, comma 3, della
 legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il
 Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e',  altresi',
 autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alla
 ripartizione  del predetto fondo in attuazione del medesimo
 art. 18 della citata legge n. 36 del 1994.
 17.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alla
 riassegnazione     all'unita'    previsionale    di    base
 «Ammortamento  titoli di Stato» di pertinenza del centro di
 responsabilita'  «Tesoro»  dello  stato  di  previsione del
 Ministero   dell'economia   e   delle  finanze  per  l'anno
 finanziario  2005  delle  somme  affluite  all'entrata  del
 bilancio  dello Stato per essere destinate ad alimentare il
 fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
 18.  Ai  fini della compensazione sui fondi erogati per
 la mobilita' sanitaria in attuazione dell'art. 12, comma 3,
 lettera  b),  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
 502,  e successive modificazioni, il Ministro dell'economia
 e  delle  finanze  e'  autorizzato a provvedere, con propri
 decreti,  alla  riassegnazione  all'unita'  previsionale di
 base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza
 del  centro  di  responsabilita' «Ragioneria generale dello
 Stato»    dello   stato   di   previsione   del   Ministero
 dell'economia  e  delle finanze per l'anno finanziario 2005
 delle  somme  versate  all'entrata del bilancio dello Stato
 dalle  regioni  e  dalle  province  autonome di Trento e di
 Bolzano.
 19.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni
 interessate,  nonche'  le  eventuali successive variazioni,
 dello   specifico  stanziamento  concernente  la  somma  da
 ripartire  tra  le amministrazioni centrali e regionali per
 sopperire   ai  minori  finanziamenti  decisi  dalla  Banca
 europea  per  gli  investimenti  relativamente  ai progetti
 immediatamente eseguibili di cui all'art. 21 della legge 26
 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di
 cassa   nell'ambito   dell'unita'   previsionale   di  base
 «Progetti   immediatamente  eseguibili»  (investimenti)  di
 pertinenza  del  centro  di  responsabilita'  «Politiche di
 sviluppo  e  di  coesione»  dello  stato  di previsione del
 Ministero dell'economia e delle finanze.
 20.  Ferma  restando la disposizione di cui all'art. 36
 del  regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
 modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
 autorizzato   ad   effettuare,   con   propri  decreti,  le
 variazioni  di bilancio in termini di residui, competenza e
 cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni
 interessate  del fondo iscritto nell'unita' previsionale di
 base «Calamita' naturali e danni bellici» (investimenti) di
 pertinenza  del  centro  di  responsabilita'  «Politiche di
 sviluppo  e  di  coesione»  dello  stato  di previsione del
 Ministero  dell'economia e delle finanze, in relazione alle
 disposizioni  di  cui all'art. 2 della legge 2 maggio 1990,
 n. 102.
 21.  Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi
 dell'art.  5  della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate
 nell'ambito della unita' previsionale di base «Prelevamenti
 da  conti  di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e
 concorsi  vari» di pertinenza del centro di responsabilita'
 «Tesoro»  (Ministero  dell'economia  e delle finanze) dello
 stato  di  previsione  dell'entrata (cap. 3689), per essere
 correlativamente  iscritte,  in  termini  di  competenza  e
 cassa,  con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e delle
 finanze,   nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base
 «Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Editoria» (oneri
 comuni)   di   pertinenza  del  centro  di  responsabilita'
 «Tesoro»   dello   stato   di   previsione   del  Ministero
 dell'economia e delle finanze.
 22.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alla
 riassegnazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base
 «Presidenza  del  Consiglio dei ministri» (oneri comuni) di
 pertinenza  del  centro  di  responsabilita' «Tesoro» dello
 stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
 finanze,  per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite
 all'entrata   del   bilancio  dello  Stato  per  contributi
 destinati  dall'Unione  europea  alle  attivita'  poste  in
 essere dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari
 opportunita'  tra  uomo  e  donna  in  accordo con l'Unione
 europea.
 23.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato   a   provvedere,   con   propri   decreti,  al
 trasferimento  delle  somme  occorrenti per l'effettuazione
 delle  elezioni  politiche, amministrative e del Parlamento
 europeo  e  per  l'attuazione  dei  referendum  dall'unita'
 previsionale  di  base «Spese elettorali» (oneri comuni) di
 pertinenza   del   centro  di  responsabilita'  «Ragioneria
 generale   dello  Stato»  dello  stato  di  previsione  del
 Ministero   dell'economia   e   delle  finanze  per  l'anno
 finanziario  2005  alle  competenti  unita' previsionali di
 base  degli  stati  di  previsione  del  medesimo Ministero
 dell'economia   e  delle  finanze  e  dei  Ministeri  della
 giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso
 anno  finanziario,  per l'effettuazione di spese relative a
 competenze  ai  componenti  i  seggi elettorali, a nomine e
 notifiche  dei  presidenti di seggio, a compensi per lavoro
 straordinario,      a      compensi      agli      estranei
 all'amministrazione,  a  missioni,  a premi, a indennita' e
 competenze  varie  alle  Forze  di  polizia,  a trasferte e
 trasporto   delle   Forze   di   polizia,  a  rimborsi  per
 facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio,
 a  spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e
 stampa  di  schede, a manutenzione ed acquisto di materiale
 elettorale,  a servizio automobilistico e ad altre esigenze
 derivanti  dall'effettuazione  delle predette consultazioni
 elettorali.
 24.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato  a provvedere, con propri decreti, a trasferire
 per l'anno 2005 alle unita' previsionali di base del titolo
 III  (Rimborso  di  passivita'  finanziarie) degli stati di
 previsione  delle  amministrazioni  interessate,  le  somme
 iscritte,  per  competenza e cassa, nell'ambito dell'unita'
 previsionale     di    base    «Rimborsi    anticipati    o
 ristrutturazione  di passivita» di pertinenza del centro di
 responsabilita'  «Tesoro»  dello  stato  di  previsione del
 Ministero  dell'economia e delle finanze, in relazione agli
 oneri  connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di
 rinegoziazione  dei  mutui  con  onere  a totale o parziale
 carico dello Stato.
 25.  Ai  sensi dell'art. 11 della legge 23 aprile 1959,
 n.  189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo
 della  guardia di finanza da mantenere in servizio di prima
 nomina, per l'anno finanziario 2005, e' stabilito in 150.
 26.  Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione
 del  Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate
 le  spese  per  le  quali  possono  effettuarsi, per l'anno
 finanziario 2005, prelevamenti dal fondo a disposizione, di
 cui  all'art.  9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n.
 831,  iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base
 «Spese   generali   di  funzionamento»  (funzionamento)  di
 pertinenza   del  centro  di  responsabilita'  «Guardia  di
 finanza» del medesimo stato di previsione.
 27.  Per  l'anno 2005 l'Amministrazione dei monopoli di
 Stato  e'  autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate
 nonche' a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio
 decreto-legge  8 dicembre  1927,  n. 2258, convertito dalla
 legge  6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati
 di  previsione annessi a quello del Ministero dell'economia
 e delle finanze (Appendice n. 1).
 28.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alle
 variazioni   di   bilancio   tra   le   pertinenti   unita'
 previsionali   di   base  dello  stato  di  previsione  del
 Ministero   dell'economia   e   delle  finanze  per  l'anno
 finanziario  2005  occorrenti  per l'attuazione delle norme
 contenute  nel  capo I del titolo V del decreto legislativo
 30 luglio  1999,  n. 300, in relazione all'istituzione e al
 funzionamento    delle    agenzie   fiscali,   nonche'   in
 applicazione del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173,
 in  relazione  alla trasformazione dell'Agenzia del demanio
 in ente pubblico economico.
 29.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato   a   riassegnare,  con  propri  decreti,  alla
 pertinente  unita'  previsionale  di  base  dello  stato di
 previsione  del  Ministero dell'economia e delle finanze le
 somme  affluite  all'entrata  del  bilancio dello Stato per
 canoni  di  concessioni  su  demanio  idrico, ai fini della
 relativa   restituzione   alle  regioni  ed  alle  province
 autonome  di  Trento  e di Bolzano in relazione all'art. 86
 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
 modificazioni.
 30.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato  ad  effettuare, con propri decreti, variazioni
 compensative,   in  termini  di  competenza  e  cassa,  tra
 l'unita'  previsionale  di  base  4.1.2.1  «Fondo sanitario
 nazionale»   e   l'unita'  previsionale  di  base  4.1.2.18
 «Federalismo   fiscale»   dello  stato  di  previsione  del
 Ministero  dell'economia e delle finanze, in relazione alle
 deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la
 programmazione  economica  (CIPE)  ai  sensi  dell'art. 39,
 comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
 31.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato  ad  apportare, con propri decreti, su proposta
 del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
 ricerca,  le variazioni compensative di bilancio occorrenti
 per trasferire, alla pertinente unita' previsionale di base
 dello  stato  di previsione del predetto Ministero, i fondi
 per  il  funzionamento  delle Commissioni che gestiscono il
 Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito
 in  attuazione  del  decreto  legislativo 5 giugno 1998, n.
 204.
 32.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato    ad    assegnare   alle   pertinenti   unita'
 previsionali  di base, anche di nuova istituzione, le somme
 iscritte   nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base
 3.1.2.43  «Contratti di programma» di pertinenza del centro
 di  responsabilita'  «Tesoro» dello stato di previsione del
 Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   ai   fini
 dell'utilizzazione  dei  fondi  relativi  al rimborso degli
 oneri   di   servizio   pubblico  sostenuti  dalle  imprese
 pubbliche,  rispettivamente  disciplinati  dai contratti di
 programma   stipulati   con  le  amministrazioni  pubbliche
 nonche'   per  agevolazioni  concesse  in  applicazione  di
 specifiche disposizioni legislative.
 33.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alle
 variazioni  di  bilancio,  anche mediante riassegnazione di
 fondi,  occorrenti  in  relazione alla trasformazione della
 Cassa  depositi e prestiti in societa' per azioni, prevista
 dall'art.  5  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 novembre
 2003, n. 326, e successive modificazioni.
 34.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di
 residui,  competenza e cassa, le variazioni compensative di
 bilancio  occorrenti  per  l'attuazione  dell'art.  127 del
 testo  unico  delle  leggi  in  materia di disciplina degli
 stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e
 riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza, di
 cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre
 1990, n. 309, e successive modificazioni.
 35.  Le disponibilita' conservate nel conto dei residui
 ai  sensi  dell'art.  36,  secondo comma, del regio decreto
 18 novembre  1923,  n.  2440,  e  successive modificazioni,
 relative agli interventi connessi alle politiche antidroga,
 in  applicazione  dell'art.  6-bis  del decreto legislativo
 30 luglio  1999,  n. 303, introdotto dall'art. 3, comma 83,
 della   legge   24  dicembre  2003,  n.  350,  nonche'  per
 l'esecuzione  della  Convenzione per la tutela dei minori e
 la  cooperazione  in  materia  di  adozione internazionale,
 fatta  all'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della
 legge  31 dicembre  1998,  n. 476, sono versate all'entrata
 del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con
 decreti  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, alle
 pertinenti  unita'  previsionali  di  base  dello  stato di
 previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 36.  Per  l'anno  2005,  una  quota  delle entrate, nel
 limite  di  270  milioni di euro, rivenienti dalla cessione
 dei  beni  immobili  dello Stato adibiti ad uffici pubblici
 dismessi   ai   sensi   dell'art.   29   del  decreto-legge
 30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con modificazioni,
 dalla  legge  24 novembre 2003, n. 326, e' riassegnata, con
 decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, al
 fondo  iscritto  nello  stato  di  previsione del Ministero
 dell'economia  e  delle  finanze, per provvedere alla spesa
 per i canoni di locazione degli immobili stessi.
 37.  Le  risorse  statali  da  destinare  alle  Agenzie
 fiscali  sono  stanziate  su  un unico capitolo nell'ambito
 delle pertinenti unita' previsionali di base.».
 
 
 
 
 |  | Art. 4. A l l e g a t i
 1. Le  modifiche  alle  unita' previsionali di base e alle funzioni obiettivo  individuate  per  il  2005 negli allegati 1 e 2 alla legge 30 dicembre  2004,  n.  312,  sono  riportate, rispettivamente, negli allegati 1 e 2 alla presente legge.
 
 GLI ALLEGATI 1  E  2,  RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 4, NONCHE¨ LE TABELLE
 RECANTI LE VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E AGLI
 STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA, CON GLI ELENCHI AD ESSE ALLEGATI,
 SONO  STATI  APPROVATI  NEL  TESTO  PROPOSTO  DAL  GOVERNO  CON LE
 SEGUENTI MODIFICAZIONI (1).
 (1) Le parti modificate sono stampate in neretto.
 
 ---->  Vedere tabelle da pag. 6 a pag. 13   <----
 
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 11 novembre 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 3525):
 Presentato   dal   Ministro   dell'economia  e  finanze
 (Siniscalco) il 1° luglio 2005.
 Assegnato   alla  5ª commissione  (Bilancio),  in  sede
 referente,  il 12 luglio 2005, con pareri delle commissioni
 1ª,  2ª,  3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e
 della commissione parlamentare per le questioni regionali.
 Esaminato  dalla  5ª commissione  (Bilancio),  in  sede
 referente, il 20, 22, 27, 28 settembre 2005.
 Relazione scritta presentata il 28 settembre 2005 (atto
 n. 3225-A relatore sen. Ciccanti).
 Esaminato  in  aula  il 29 settembre 2005; il 4 ottobre
 2005 ed approvato il 5 ottobre 2005.
 Camera dei deputati (atto n. 6119):
 Assegnato   alla   V commissione  (Bilancio),  in  sede
 referente,    l'11 ottobre    2005,    con   pareri   delle
 commissioni I,  II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
 XIII, XIV e della commissione parlamentare per le questioni
 regionali.
 Esaminato   dalla  V commissione  (Bilancio),  in  sede
 referente, il 19 e 20 ottobre 2005.
 Esaminato  in  aula  il  24 ottobre  2005  ed approvato
 l'8 novembre 2005.
 |  | Allegato 1 
 ---->  Vedere allegato da pag. 15 a pag. 29   <----
 |  | Allegato 2 
 ---->  Vedere allegato da pag. 31 a pag. 123   <----
 
 ---->  Vedere allegato da pag. 124 a pag. 210   <----
 |  |  |