Gazzetta n. 265 del 2005-11-14 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 11 novembre 2005 |
Approvazione del modello di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per studi e consulenze inerenti operazioni di concentrazione, da presentare ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento; Dispone: 1. Approvazione del modello di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per studi e consulenze inerenti le operazioni di concentrazione delle micro, piccole e medie imprese. 1.1. E' approvato, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il modello di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per le spese sostenute per studi e consulenze inerenti le operazioni di concentrazione delle micro, piccole e medie imprese - Mod. ICC, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione. 1.2. Il modello di cui al punto 1.1 e' composto da un frontespizio, contenente i dati identificativi dell'impresa che presenta l'istanza, e dal quadro A, contenente i dati di carattere generale relativi all'operazione di concentrazione, i dati identificativi delle imprese partecipanti al processo di concentrazione nonche' i dati relativi ai documenti di spesa ed al credito d'imposta richiesto. 2. Reperibilita' del modello. 2.1. Il modello di cui al punto 1.1 e' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it 2.2. Il modello di cui al punto 1.1 puo' essere altresi' prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento. 2.3. Il modello di cui al punto 1.1 puo' essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' del modello nel tempo. 2.4. E' consentita la stampa del modello di cui al punto 1.1 nel rispetto della conformita' grafica al modello approvato e della sequenza dei dati. 3. Termini e modalita' di presentazione dell'istanza. 3.1. L'istanza di cui al punto 1.1 deve essere presentata nell'anno 2005 a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento; negli anni successivi dal 10 gennaio di ciascun anno. 3.2. L'istanza di cui al punto 1.1 deve essere presentata all'Agenzia delle entrate in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. 3.3. La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza di cui al punto 1.1 e' effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato «CREDICONSUL» che sara' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 28 novembre 2005. 3.4. E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo dell'istanza predisposta con l'utilizzo dei prodotti informatici di cui al punto 3.3 nonche' copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione. 3.5. L'istanza deve essere conservata a cura del soggetto interessato, previa sua sottoscrizione a conferma dei dati ivi contenuti. 3.6. La competenza in ordine agli adempimenti conseguenti alla gestione delle istanze di cui al punto 1.1 e' demandata al Centro operativo di Pescara. Motivazioni. L'art. 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha riconosciuto, alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole imprese e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che prendono parte a processi di concentrazione, un contributo nella forma di credito d'imposta pari al cinquanta per cento delle spese sostenute per studi e consulenze, inerenti l'operazione di concentrazione. In particolare, il comma 3 del citato art. 9 ha stabilito che per la fruizione del contributo l'impresa concentrataria deve presentare, a decorrere dalla data di ultimazione del processo di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate. Inoltre, il comma 4 del medesimo art. 9 ha previsto che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate venga approvato il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e vengano stabiliti i dati in esso contenuti nonche' i termini di presentazione delle istanze medesime. In attuazione di tali disposizioni e', pertanto, emanato il presente provvedimento con il quale viene approvato il modello - Mod. ICC - con le relative istruzioni, da utilizzare per la redazione della istanza e vengono, inoltre, stabiliti i termini di presentazione delle istanze medesime prevedendo che le stesse devono essere presentate: nell'anno 2005, a partire dal 30° giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento; negli anni successivi, dal 10 gennaio di ciascun anno. Per le procedure tecniche necessarie per la trasmissione telematica, il presente provvedimento fa rinvio al prodotto di gestione denominato «CREDICONSUL», che sara' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 28 novembre 2005. La competenza in ordine agli adempimenti conseguenti alla gestione delle predette istanze viene attribuita al Centro operativo di Pescara. Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4. Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1). Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1). Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Disciplina normativa di riferimento. Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, concernente disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (art. 9). Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto. Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' del decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 novembre 2005 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara | Allegato
----> Vedere allegato da pag. 16 a pag. 26 <---- |
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