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| Gazzetta n. 265 del 2005-11-14 |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 26 ottobre 2005 |  | Miglioramento  della sicurezza degli impianti di ascensore installati negli  edifici  civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la direttiva 95/16/CE;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999;
 Vista la norma tecnica europea UNI EN 081-80;
 Ritenuto  di  dover  salvaguardare  la sicurezza degli utenti degli apparecchi    di    sollevamento   installati   in   edifici   civili precedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della direttiva 95/16/CE;
 Decreta:
 Art. 1.
 Oggetto e ambito di applicazione
 1. Il presente decreto si applica agli ascensori definiti dall'art. 1  e  dall'art.  2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  30 aprile  1999,  n.  162,  di seguito denominato «regolamento».
 2.   Gli  ascensori  installati  negli  edifici  civili  prima  del 25 giugno 1999 sono adeguati alle regole previste dalla norma tecnica europea  UNI  EN  081-80  e dalla sua appendice nazionale, secondo le modalita' disciplinate dal presente decreto.
 3. Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dal decreto del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in materia edilizia.
 |  | Art. 2. Adeguamento tecnico degli ascensori
 1.  In  occasione  della  prima  verifica  periodica  prevista  dal regolamento,   effettuata  dopo  l'entrata  in  vigore  del  presente decreto,  l'autorita'  competente, o l'organismo di certificazione di cui  all'art.  13  del  regolamento,  effettua  l'analisi  dei rischi presenti  nell'impianto  esaminato,  secondo  la norma europea UNI EN 081-80,  e prescrive gli interventi necessari per il suo adeguamento, indicando i termini per gli adempimenti, di cui al seguente comma 2.
 2.   Per   l'esecuzione   degli  interventi  di  adeguamento,  sono prescritti i seguenti termini:
 a) entro  i  sei mesi successivi alla data di effettuazione della verifica  periodica  di  cui  al  comma 1 se i rischi accertati hanno priorita' alta;
 b) da  due  anni  a  quattro  anni  se  i rischi accertati hanno priorita' media;
 c) da  quattro  anni  a  sei  anni  se  i  rischi accertati hanno priorita' bassa.
 3.  In  caso di particolari ed eccezionali rischi per l'incolumita' delle  persone  l'impianto e' sottoposto a fermo e le prescrizioni di cui al comma 1 devono indicare gli interventi ritenuti indispensabili per  la  prosecuzione  dell'esercizio  dell'impianto in condizioni di sicurezza.
 4.  L'autorita'  competente  dispone  il  fermo  dell'impianto fino all'accertamento della corretta esecuzione degli interventi di cui al comma   3,   nonche'   nel  caso  di  accertata  inottemperanza  alle prescrizioni  di  cui  al  comma  2,  ovvero riguardanti i componenti essenziali di sicurezza dell'ascensore, indicati nell'allegato IV del regolamento.
 5.  Con  successivo  decreto  del Direttore generale dello sviluppo produttivo   e   competitivita',   adottato   entro  sessanta  giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  definite, in conformita'  alla  disciplina  prevista dal regolamento previo parere della   Conferenza  unificata,  le  modalita'  di  svolgimento  delle verifiche  e i criteri generali delle prescrizioni di adeguamento. In ogni  caso, l'analisi dei rischi non comprende le parti dell'impianto costituenti  la struttura architettonica della cabina, dei cancelli e delle ringhiere di protezione.
 6.  Restano salve le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.
 |  | Art. 3. Requisiti professionali del personale
 degli organismi notificati
 1. L'analisi dei rischi e la formulazione delle prescrizioni di cui all'art.  2  sono  effettuate  da  personale in possesso dei seguenti requisiti:
 a) diploma  di laurea in ingegneria e iscrizione al relativo Albo professionale;
 b) esperienza  professionale  specifica,  acquisita  nel  settore degli ascensori, per un periodo di almeno due anni;
 c) copertura  assicurativa della responsabilita' civile derivante dall'attivita'  professionale,  con  massimale  non  inferiore  a due milioni e cinquecentomila euro.
 |  | Art. 4. Libretto dell'impianto
 1.  Il  proprietario dell'immobile e' tenuto alla corretta custodia del libretto dell'impianto di cui all'art. 16 del regolamento.
 2.  I risultati dell'analisi dei rischi e le prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 2 devono essere allegati al libretto di impianto.
 3.  I  soggetti indicati all'art. 2, comma 1, annotano sul libretto l'avvenuta  esecuzione  delle  prescrizioni richieste; il manutentore annota le operazioni di manutenzione effettuate ai sensi dell'art. 15 del regolamento.
 Roma, 26 ottobre 2005
 Il Ministro: Scajola
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