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| Gazzetta n. 265 del 2005-11-14 |  | AGENZIA DELLE ENTRATE |  | PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2005 |  | Modifiche   al   modello   della  cartella  di  pagamento,  ai  sensi dell'articolo 25,   comma   2,   del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. |  | 
 |  | IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In  base  alle  attribuzioni  conferitegli  dalle disposizioni di legge  e  dalle  norme  statutarie riportate nel seguito del presente atto;
 Dispone: 1. Modifiche al modello della cartella di pagamento.
 1.1.  Sono  approvati  i  fogli di cui all'allegato 1 al presente provvedimento,  che sostituiscono il modello di cartella di pagamento contenuto  nell'allegato  1  del  decreto  del direttore generale del Dipartimento  delle entrate del Ministero delle finanze del 28 giugno 1999,  come  modificato  dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 marzo 2003.
 1.2.  L'adozione  del  modello di cui all'allegato 1 del presente provvedimento  e'  obbligatoria per le cartelle di pagamento relative ai   ruoli  consegnati  alle  societa'  concessionarie  del  servizio nazionale  della  riscossione  a decorrere dal 1° gennaio 2006, fermo restando che le predette societa' possono utilizzare il nuovo modello anche  per  le cartelle relative ai ruoli ad esse consegnati prima di tale data.
 Il   presente   provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Motivazioni.
 L'art.   25   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica 29 settembre  1973,  n. 602, come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo  26 febbraio  1999,  n.  46,  prevede  che la cartella di pagamento,  da  notificare  al  contribuente  iscritto  a  ruolo, sia redatta in conformita' al modello approvato con decreto ministeriale.
 In   attuazione  della  citata  norma,  il  decreto  dirigenziale 28 giugno  1999,  come  modificato  dai  provvedimenti  del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 aprile 2002 e del 31 marzo 2003, ha approvato  il  modello  di  cartella  di  pagamento  e  le avvertenze riguardanti la proposizione del ricorso contro tale atto.
 Cio'  premesso  e  considerato  che  la  cartella di pagamento e' utilizzata  anche  per la riscossione di entrate che non hanno natura tributaria  o  contributiva,  con  il  presente  atto  si provvede ad eliminare  i  riferimenti  al  termine  «contribuente»  contenuti nel vigente modello di cartella.
 Al  fine di rendere al debitore informazioni pienamente esaustive circa  le  conseguenze  connesse  all'inadempimento dell'obbligazione risultante  dal  ruolo,  con  il  presente provvedimento, si procede, altresi',    all'integrazione    del   contenuto   del   frontespizio riepilogativo della cartella, affinche' al debitore sia espressamente chiarito  che, in caso di mancato pagamento, il concessionario potra' procedere  ad  acquisire  in  via  stragiudiziale  i dati relativi ad eventuali  crediti  vantati  dallo  stesso  debitore nei confronti di soggetti  terzi;  cio', ai fini dello svolgimento di eventuali azioni di  espropriazione  di  tali  crediti  a  norma  degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile.
 Riferimenti normativi dell'atto.
 a) Disposizioni  relative  alle  attribuzioni  dell'Agenzia delle entrate:
 decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62, comma 2);
 statuto Agenzia delle entrate (art. 4, comma 1, lettera b).
 b) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
 decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1);
 statuto Agenzia delle entrate (art. 6, comma 1).
 c) Disposizioni relative alla cartella di pagamento:
 decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 25);
 decreto  del  direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 28 giugno 1999;
 provvedimento   del   direttore   dell'Agenzia   delle  entrate 19 aprile 2002;
 provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 31 marzo 2003.
 Roma, 31 ottobre 2005
 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 |  | Allegato 1 
 ---->  Vedere allegato da pag. 10 a pag. 13   <----
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