Gazzetta n. 265 del 2005-11-14 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2005 |
Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. |
|
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto; Dispone: 1. Modifiche al modello della cartella di pagamento. 1.1. Sono approvati i fogli di cui all'allegato 1 al presente provvedimento, che sostituiscono il modello di cartella di pagamento contenuto nell'allegato 1 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 28 giugno 1999, come modificato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 marzo 2003. 1.2. L'adozione del modello di cui all'allegato 1 del presente provvedimento e' obbligatoria per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati alle societa' concessionarie del servizio nazionale della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2006, fermo restando che le predette societa' possono utilizzare il nuovo modello anche per le cartelle relative ai ruoli ad esse consegnati prima di tale data. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Motivazioni. L'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevede che la cartella di pagamento, da notificare al contribuente iscritto a ruolo, sia redatta in conformita' al modello approvato con decreto ministeriale. In attuazione della citata norma, il decreto dirigenziale 28 giugno 1999, come modificato dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 aprile 2002 e del 31 marzo 2003, ha approvato il modello di cartella di pagamento e le avvertenze riguardanti la proposizione del ricorso contro tale atto. Cio' premesso e considerato che la cartella di pagamento e' utilizzata anche per la riscossione di entrate che non hanno natura tributaria o contributiva, con il presente atto si provvede ad eliminare i riferimenti al termine «contribuente» contenuti nel vigente modello di cartella. Al fine di rendere al debitore informazioni pienamente esaustive circa le conseguenze connesse all'inadempimento dell'obbligazione risultante dal ruolo, con il presente provvedimento, si procede, altresi', all'integrazione del contenuto del frontespizio riepilogativo della cartella, affinche' al debitore sia espressamente chiarito che, in caso di mancato pagamento, il concessionario potra' procedere ad acquisire in via stragiudiziale i dati relativi ad eventuali crediti vantati dallo stesso debitore nei confronti di soggetti terzi; cio', ai fini dello svolgimento di eventuali azioni di espropriazione di tali crediti a norma degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile. Riferimenti normativi dell'atto. a) Disposizioni relative alle attribuzioni dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62, comma 2); statuto Agenzia delle entrate (art. 4, comma 1, lettera b). b) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1); statuto Agenzia delle entrate (art. 6, comma 1). c) Disposizioni relative alla cartella di pagamento: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 25); decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 28 giugno 1999; provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 19 aprile 2002; provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 31 marzo 2003. Roma, 31 ottobre 2005 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara | Allegato 1
----> Vedere allegato da pag. 10 a pag. 13 <---- |
|
|