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| Gazzetta n. 265 del 2005-11-14 |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 24 ottobre 2005 |  | Direttive  per  la  regolamentazione  dell'emissione  dei certificati verdi  alle  produzioni  di  energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
 E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 Premesso che la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore  energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni  vigenti  in materia di energia, prevede all'articoli 1, comma  71,  che  hanno  diritto  alla emissione dei certificati verdi previsti ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79, e successive modificazioni (di seguito decreto legislativo n. 79/99),  l'energia elettrica prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno e' l'energia   prodotta   da  impianti  di  coogenerazione  abbinati  al teleriscaldamento,   limitatamente  alla  quota  di  energia  termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento;
 Visto  il  decreto  legislativo  29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione   della  direttiva  2000/77/CE  relativa  alla  promozione dell'energia  elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel ????  interno  dell'elettricita'  (di  seguito decreto legislativo n. 387/03);
 Visto  il  decreto  del  ministro  dell'industria,  del commerci e dell'artigianato,  di  concerto  con  il  ministro  dell'ambiente, 11 novembre  1999  recante  le direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2 e  3  dell'art. 11 del decreto legislativo n. 79/99, emanato ai sensi dell'art.  11,  comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 79/99, e successive modificazioni e aggiornamenti;
 Considerato  l'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99, in   base  al  quale  le  direttive  per  la  regolamentazione  delle immissioni  dei  certificati  verdi  sono  adottate  con  decreto del ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di concerto con il ministro dell'ambiente;
 Considerato  che  alla  quota  di  energia termica, effettivamente utilizzata   per   il   teleriscaldamento  prodotta  da  impianti  di coogenerazione abbinati al teleriscaldamento alimentati da biomasse e da  rifiuti  ammessi  a  beneficiare  del regime riservato alla fonti rinnovabili  ai sensi dell'art. 17 del decreto n. 387/03, non possono essere  riconosciuti  i certificati verdi ai sensi dell'art. 1, comma 71  della  legge 23 agosto 2004, n. 239 in quanto l'energia elettrica prodotta da siffatti impianti gia' beneficia dei certificati verdi ai sensi   del   decreto   legislativo  79/99  e  del  medesimo  decreto legislativo n. 387/033;
 Considerato   che  gli  impianti  di  coogenerazione  abbinati  al teleriscaldamento   operanti   nel   rispetto  dei  criteri  definiti dall'autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 2, comma  8  del  decreto  legislativo n. 79/99, sono da considerare non programmabili   qualora   l'energia  termica  coogenerata  sia  usata esclusivamente  per  il teleriscaldamento in ragioni delle necessita' di esercire gli impianti prevalentemente in funzione della domanda di calore utile;
 Ritenuto  di  dover adottare, ai sensi del predetto art. 11, comma 5,   del   decreto   legislativo   n.  79/99,  le  direttive  per  la regolamentazione   della   emissione   dei   certificati  verdi  alle produzioni  di  energia  di  cui  l'art.  1, comma 71, della legge 23 agosto 2004 n. 239.
 
 DECRETA
 Art. 1
 (Finalita)
 
 1.  Il  presente  decreto  stabilisce,  ai sensi dell'articolo 11, comma  5,  del  decreto  legislativo  n.  79/99,  le direttive per la regolamentazione   della   emissione   dei   certificati  verdi  alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
 2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, ha diritto ai certificati verdi:
 a) l'energia   elettrica  prodotta  da  impianti  che  utilizzano l'idrogeno;
 b) l'energia  elettrica prodotta da impianti statici, vale a dire da celle a combustibile;
 c) l'energia  prodotta  da  impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento,   limitatamente  alla  quota  di  energia  termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.
 |  | Art. 2 (Definizioni)
 
 1.  Ai  fini del presente decreto valgono le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto n. 79/99, escluso il comma 15.
 2.  Per  i  soli  impianti di cui all'articolo l, comma 2, lettere a) e  b), valgono, in aggiunta alle definizioni di cui al comma 1, le seguenti definizioni:
 a) producibilita'  di  un  impianto  e'  la  media aritmetica dei valori  della produzione annua netta, espressa in MWh, effettivamente realizzata  negli  ultimi  cinque  anni solari, al netto di eventuali periodi  di  fermata  dell'impianto  eccedenti  le ordinarie esigenze manutentive;
 b) producibilita'  attesa e' la produzione annua netta ottenibile dall'impianto,  espressa  in MWh, valutata in base ai dati storici di produzione  o,  nel  caso  di  potenziamento,  rifacimento  totale  o parziale, o nuova costruzione, in base ai dati di progetto;
 c) producibilita'  aggiuntiva  di  un  impianto  e'  l'aumento di produzione annua netta, espresso in MWh, rispetto alla producibilita' prima  dell'intervento,  di cui alla lettera a), atteso od ottenuto a seguito di un potenziamento;
 d) produzione  lorda di un impianto e' la somma, espressa in MWh, delle  quantita'  di  energia  elettrica  prodotte  da tutti i gruppi generatori  interessati,  come risultante dalla misura ai morsetti di uscita dell'impianto o dei gruppi e comunicata all'Ufficio tecnico di finanza;
 e) produzione  netta  di  un  impianto  e'  la  produzione  lorda diminuita  dell'energia  elettrica  assorbita dai servizi ausiliari e delle  perdite  nei  trasformatori  principali, espresse in MWh, come comunicata all'Ufficio tecnico di finanza;
 f) data  di entrata in esercizio di un impianto e' la data in cui si  effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, anche a seguito di potenziamento;
 g) data  di entrata in esercizio commerciale di un impianto e' la data, comunicata dal produttore al Gestore della rete di trasmissione nazionale,   nel   seguito  Gestore  della  rete  e  all'Osservatorio nazionale  delle  fonti  rinnovabili  e l'efficienza negli usi finali dell'energia  di  cui  all'articolo  16  del  decreto  legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387,  nonche'  all'Ufficio tecnico di finanza, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di diritto al rilascio dei certificati verdi;
 h) periodo  di  avviamento e collaudo e' il periodo, comunque non superiore  a  diciotto  mesi, intercorrente tra la data di entrata in esercizio  di  un  impianto,  di  cui  alla  lettera f), e la data di entrata  in  esercizio commerciale del medesimo impianto, di cui alla lettera g).
 i) potenziamento,  o ripotenziamento, e' l'intervento tecnologico eseguito  su  un impianto entrato in esercizio da almeno cinque anni, tale   da  consentire  una  producibilita'  aggiuntiva  dell'impianto medesimo, come definita alla lettera c).
 l) riduzione  complessiva  delle  emissioni di anidride carbonica ottenuta   utilizzando  l'idrogeno  come  vettore  energetico  e'  la riduzione  delle emissioni di anidride carbonica calcolata includendo le  emissioni  del  ciclo  di  produzione dell'idrogeno in misura non inferiore  al 5% delle emissioni che sarebbero state realizzate nella produzione  da  fonte  convenzionale  dei  medesimi  quantitativi  di energia elettrica.
 3. Per i soli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), valgono,  in aggiunta alle definizioni di cui al comma 1, le seguenti definizioni:
 a) Impianto  di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento e' un sistema  integrato,  costituito  dalle  sezioni  di  un  impianto  di produzione  combinata  di energia elettrica e calore che rispettano i criteri  definiti  dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi  dell'articolo  2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99, e da  una  rete  di  teleriscaldamento per la distribuzione del calore, cogenerato  dall'impianto di cogenerazione medesimo, a una pluralita' di  edifici  o ambienti per impieghi connessi prevalentemente con gli usi  igienico-sanitari  e  la  climatizzazione,  il riscaldamento, il raffrescamento,   il   condizionamento  di  ambienti  a  destinazione residenziale, commerciale, industriale e agricola, ad esclusione, nel caso  di  ambienti  a  destinazione  industriale,  degli  impieghi in apparecchiature e macchine a servizio di processi industriali.
 La  rete  di  teleriscaldamento deve soddisfare contestualmente le seguenti condizioni:
 i.  alimentare  tipicamente,  mediante  una  rete  di  trasporto dell'energia termica, una pluralita' di edifici o ambienti;
 ii. essere un sistema aperto ovvero, nei limiti di capacita' del sistema,  consentire  l'allacciamento  alla  rete  di ogni potenziale cliente secondo principi di non discriminazione;
 iii.la  cessione  dell'energia  termica  a  soggetti  terzi deve essere regolata da contratti di somministrazione, atti a disciplinare le  condizioni  tecniche  ed  economiche  di  fornitura  del servizio secondo  principi  di  non  discriminazione  e di interesse pubblico, nell'ambito delle politiche per il risparmio energetico.
 b) Quota  di  energia  termica  effettivamente  utilizzata per il teleriscaldamento  e'  la  parte dell'energia termica utile prodotta, come  definita  dall'articolo  1,  lettera  o),  della  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, effettivamente destinata e utilizzata,   tramite   o   mediante   cessione   a   una   rete   di teleriscaldamento,  negli  impieghi  di cui alla lettera a), al netto dell'energia  termica  prodotta da eventuali caldaie di integrazione, di riserva o ausiliarie o di altre fonti di calore non cogenerativi.
 c) Data  in  entrata  in esercizio dell'impianto di cogenerazione abbinato  al teleriscaldamento, ai soli fini del presente decreto, e' la  data  alla quale ha luogo la prima cessione del calore cogenerato attraverso   la   rete  di  teleriscaldamento,  come  comunicata  dal produttore al Gestore della rete.
 d) Data  in  entrata  in  esercizio  commerciale dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento e' la data comunicata dal produttore  al  Gestore della rete, a decorrere dalla quale ha inizio il  periodo  di diritto al rilascio dei certificati verdi sulla quota di    energia    termica    effettivamente    utilizzata    per    il teleriscaldamento.
 e) Periodo    di   avviamento   e   collaudo   dell'impianto   di cogenerazione  abbinato  al teleriscaldamento e' il periodo, comunque non superiore a quarantotto mesi intercorrente tra la data di entrata in  esercizio  di  un  impianto, di cui alla lettera c), e la data di entrata  in  esercizio commerciale del medesimo impianto, di cui alla lettera d).
 f) Caldaie  di  integrazione,  di  riserva  e  ausiliarie sono le caldaie che producono esclusivamente calore, utilizzato in aggiunta o in sostituzione del calore cogenerato.
 g) Potenziamento   dell'impianto  di  cogenerazione  abbinato  al teleriscaldamento   e'   l'intervento  impiantistico-tecnologico  che prevede   l'estensione   della   tubazione  primaria  della  rete  di teleriscaldamento,  come definita alla lettera i), e che comporta una producibilita'   aggiuntiva,   come   definita  alla  lettera  h) con riferimento  al valore atteso sulla base dei dati di progetto, almeno pari al 15%.
 h) Producibilita'  aggiuntiva  di  un  impianto  di cogenerazione abbinato  al teleriscaldamento e' l'aumento, ottenuto a seguito di un potenziamento,   della   quota   di  energia  termica  effettivamente utilizzata  per  il teleriscaldamento, come definita alla lettera b), rispetto  alla  media  aritmetica  dei  valori della quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento realizzata negli  ultimi  tre  anni  solari precedenti l'intervento, al netto di eventuali  periodi  di  fermata  dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive.
 i) Tubazione  primaria della rete di teleriscaldamento e' la rete di   trasporto   del   calore  esercita  a  temperatura  e  pressione controllate  a  bocca di centrale, ad esclusione delle derivazioni di utenza.
 j) Rifacimento  totale dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento  e' l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito sull'impianto  di  cogenerazione  abbinato al teleriscaldamento, come definito alla lettera a), entrato in esercizio da almeno trenta anni, che  comporta  la  sostituzione con componenti nuovi delle principali parti  della  rete  di  teleriscaldamento  e  delle  principali parti dell'impianto,  tra  le  quali, ove presenti, almeno le seguenti: gli alternatori,  le turbine, i generatori di vapore, i forni, i motori a combustione  interna,  gli  scambiatori  di  calore  e  la  tubazione primaria della rete di teleriscaldamento.
 k) Rifacimento  parziale  dell'impianto di cogenerazione abbinato al   teleriscaldamento   e'   l'intervento  impiantistico-tecnologico eseguito     sull'impianto     di     cogenerazione    abbinato    al teleriscaldamento,   come   definito  alla  lettera  a),  entrato  in esercizio  da  almeno quindici anni, che comporta la sostituzione con componenti  nuovi  delle principali parti dell'impianto di produzione combinata  di  energia elettrica e calore tra le quali, ove presenti, almeno  le  seguenti:  gli  alternatori,  le turbine, i generatori di vapore,  i  forni, i motori a combustione interna, gli scambiatori di calore.  Rientra  in  questo  caso anche la nuova realizzazione di un impianto  di  cogenerazione  abbinato  al teleriscaldamento, o di una sezione   del   medesimo   impianto,   associati   ad   una  rete  di teleriscaldamento esistente.
 l) Realizzazione  di  una  nuova  rete  di  teleriscaldamento con centrale   esistente  e'  la  nuova  realizzazione  di  una  rete  di teleriscaldamento abbinata ad un impianto di cogenerazione esistente, o  ad  un  impianto  di  generazione  di energia elettrica esistente, trasformato    in    impianto    di    cogenerazione    abbinato   al teleriscaldamento.
 m) Impianto  di  cogenerazione  abbinato  al teleriscaldamento di nuova  costruzione  e'  l'impianto, come definito alla lettera a), le cui  sezioni  di  produzione  combinata di energia elettrica e calore hanno  effettuato  il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico  in  data  successiva  al  28  settembre  2004,  e  che  ha effettuato  la  prima  cessione  del calore cogenerato attraverso una rete  di  teleriscaldamento  in data successiva al 28 settembre 2004. Rientra  in  questo caso anche la costruzione di una nuova sezione di cogenerazione  di  un esistente impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento,  accompagnata  da  una  estensione della tubazione primaria  della rete di teleriscaldamento, come definita alla lettera i),  che  consente  un  aumento, imputabile alla nuova sezione, della quota   di   energia   termica   effettivamente   utilizzata  per  il teleriscaldamento,   cosi'   come   calcolato  con  riferimento  alla valutazione  della  producibilita' aggiuntiva, di cui alla precedente lettera h).
 n) Fonti  di calore non cogenerativo, a titolo esemplificativo, e non  esaustivo,  sono  costituite  dal recupero di calore da processi industriali   o   dagli  impianti  in  assetto  non  cogenerativo  di termovalorizzazione, di combustione delle biomasse, geotermici.
 2.   Valgono,   per   quanto  applicabili,  le  definizioni  della deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 19 marzo 2002, n. 42/02, e successive modificazioni e integrazioni.
 |  | Art. 3 (Disposizioni specifiche relative alle produzioni energetiche
 di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b)
 
 1.  Nel  rispetto di quanto disposto all'articolo 11, comma 1, del decreto  legislativo  n.  79/99,  ha  diritto ai certificati verdi la produzione  di  energia  elettrica,  di  cui all'articolo 1, comma 2, lettere  a) e  b),  che  comporta  una  complessiva  riduzione  delle emissioni  di  anidride carbonica. A tali fini, il produttore inoltra al  Gestore  della  rete  una  apposita  relazione  con la quale sono evidenziate  le  modalita'  con le quali viene conseguita la predetta riduzione  delle  emissioni  di  anidride  carbonica. Il diritto alla qualifica  di  cui al comma 5 e ai certificati verdi e' subordinato a parere  favorevole, espresso dal Ministero delle attivita' produttive e  dal  Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio previa richiesta  del  Gestore  della rete, reso entro sessanta giorni dalla data  di  ricevimento  della  predetta richiesta da parte del Gestore della rete. Decorso tale termine, il parere si intende positivo.
 2.  Fermo  restando  quanto  disposto  al  comma  1, ha diritto ai certificati verdi l'energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 2, lettere  a) e  b), prodotta da impianti, muniti di vigente qualifica, di  cui  al  comma  4,  entrati  in  esercizio,  a  seguito  di nuova costruzione, in data successiva al 28 settembre 2004.
 3.  Nel  caso  di  impianti, di cui all'articolo 2, lettera a), ha diritto   ai   certificati  verdi  l'energia  elettrica  prodotta  in centrali,  entrate  in  esercizio  in data successiva al 28 settembre 2004,  che  producono energia elettrica utilizzando sia idrogeno, sia altre  fonti  energetiche. In tal caso, fermo restando il rispetto di quanto disposto al comma 2, la produzione di energia elettrica che ha diritto  ai  certificati  verdi  ai  sensi  del  presente  decreto e' calcolata sottraendo alla produzione totale la parte ascrivibile alle altre  fonti  energetiche  nelle  condizioni  effettive  di esercizio dell'impianto, qualora quest'ultima sia superiore al 5% del totale.
 4. Il produttore che esercisce gli impianti di cui all'articolo 1, comma  2, lettere a) e b), presenta domanda al Gestore della rete per il  riconoscimento  ai  medesimi  impianti  di apposita qualifica. La domanda   riporta:  a) soggetto  produttore,  b) sede  dell'impianto, c) tipologia   di   impianto,   di  cui  al  comma  1,  d) tecnologia utilizzata,  e) potenza  nominale,  f) data  di entrata in esercizio, g) producibilita'  attesa,  avente diritto ai certificati verdi. Alla domanda  e'  allegata  la  relazione di cui al comma 1. La domanda si ritiene  accolta in mancanza di pronunciamento del Gestore della rete entro centoventi giorni dalla data di ricevimento.
 5.  Nel  caso di impianti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e  b),  non  ancora  in  esercizio la domanda di cui al comma 4 e' corredata  anche  da copia del progetto preliminare dell'impianto. La medesima   domanda   decade  qualora,  entro  sessanta  giorni  dalla presentazione, il richiedente non inoltri al Gestore della rete copia della  richiesta  di  autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.   La  domanda  si  ritiene  accolta,  in  mancanza  di pronunciamento  del  Gestore della rete entro centoventi giorni dalla data di ricevimento.
 6.  La  qualifica  di cui al comma 4 cessa di validita' qualora il soggetto  che la detiene non comunichi al Gestore della rete l'inizio dei    lavori   sull'impianto   qualificato   entro   diciotto   mesi dall'ottenimento della medesima qualifica. Fatte salve cause di forza maggiore  o  indipendenti  dalla  volonta' del produttore intervenute durante i lavori sull'impianto qualificato, dichiarate dal produttore al  Gestore  della rete e da questo valutate tali, la qualifica cessa di  validita'  anche  nel  caso in cui il soggetto che la detiene non comunichi  al  Gestore  della  rete  l'avvenuta  entrata in esercizio dell'impianto   entro   tre   anni  dall'ottenimento  della  medesima qualifica.  Il  Gestore della rete trasmette le eventuali valutazioni non favorevoli al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai fini dell'espressione di parere nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali.
 7.  La produzione netta di energia elettrica degli impianti di cui all'articolo  1,  comma  2,  lettere  a) e  b), sempreche' i medesimi impianti  siano  muniti  di  vigente qualifica, di cui al comma 4, ha diritto  ai certificati verdi per un periodo di otto anni consecutivi a  decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale, al netto dei  periodi  di  fermata degli impianti causati da eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorita' competenti.
 8.  Il  certificato  verde,  di  valore unitario pari a 50 MWh, e' emesso  dal Gestore della rete, entro trenta giorni, su comunicazione del   produttore   relativamente   alla  produzione  netta  dell'anno precedente  avente diritto ai certificati verdi ai sensi del presente articolo,  corredata  da  copia  della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio tecnico di finanza.
 9.   Ai  fini  della  emissione  dei  certificati  verdi  e  delle successive  verifiche,  la corrispondente produzione netta di energia avente diritto ai certificati verdi ai sensi del presente articolo e' arrotondata ai 50 MWh con criterio commerciale.
 10.  Su richiesta del produttore, sono emessi da parte del Gestore della  rete  certificati  verdi,  di  valore  unitario pari a 50 MWh, relativi alla producibilita' attesa degli impianti nell'anno in corso o  nell'anno successivo, avente diritto ai certificati verdi ai sensi del presente articolo.
 11.  Nel caso in cui l'impianto, per qualsiasi motivo, non produca effettivamente  energia  in quantita' pari o superiore ai certificati verdi  emessi,  ed  il  produttore non sia in grado di restituire per l'annullamento  i  certificati  verdi  emessi,  il Gestore della rete compensa  la  differenza  trattenendo certificati verdi di competenza del  medesimo  produttore relativi ad eventuali altri impianti per il medesimo anno. La compensazione, in mancanza di certificati verdi per l'anno  di  riferimento,  puo'  essere  fatta  anche  per  i due anni successivi.
 12.  L'emissione, da parte del Gestore della rete, dei certificati verdi  e'  subordinata  alla  verifica  della attendibilita' dei dati forniti. Il Gestore della rete puo' disporre controlli sugli impianti in  esercizio  o  in  costruzione.  L'esito  delle  verifiche  e  dei controlli di cui al presente comma deve essere trasmesso ai Ministeri delle  attivita'  produttive  e  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio.
 13.  Nel  caso di impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), non ancora  in esercizio, l'emissione di certificati verdi e' subordinata alla    presentazione   di   apposita   richiesta   corredata   dalla autorizzazione  alla  costruzione dell'impianto, da un coerente piano di  realizzazione,  e da garanzie a favore del Gestore della rete, in termini  di  energia  a  valere  sulla  produzione  di altri impianti qualificati  gia'  in esercizio o in termini economici commisurati al costo di un uguale ammontare dei certificati verdi emessi dal Gestore della rete con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 1.
 14.  I  certificati  verdi  rilasciati  in  un  dato  anno  per la produzione di energia elettrica dagli impianti di cui all'articolo 1, comma  2,  lettere  a) e  b),  possono  essere  usati per ottemperare all'obbligo,  di  cui  all'articolo 11 del decreto legislativo 79/99, relativo anche ai successivi due anni.
 |  | Art. 4 (Disposizioni specifiche relative alle produzioni energetiche
 di cui all 'articolo 1, comma 2, lettera c)
 
 1.  Nel  rispetto  e  nella  misura  di  cui  ai  commi seguenti e all'allegato  A  ha  diritto  ai certificati verdi l'energia prodotta dagli  impianti,  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), entrati in   esercizio,   a  seguito  di  nuova  costruzione,  potenziamento, rifacimento  totale  o  parziale o la realizzazione di una nuova rete con centrale esistente, in data successiva al 28 settembre 2004.
 2. Il produttore che esercisce gli impianti di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera  c), presenta domanda al Gestore della rete per il riconoscimento ai medesimi impianti di apposita qualifica. La domanda riporta:  a) soggetto produttore, b) sede dell'impianto, c) tipologia di  impianto, di cui al comma 1, d) tecnologia utilizzata, e) potenza nominale, f) data di entrata in esercizio, g) modalita' operative con le  quali  sono  rispettati  i  criteri  definiti  dall'Autorita' per l'energia  elettrica  e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto  legislativo  n.  79/99;  h)  producibilita'  attesa,  avente diritto  ai  certificati  verdi  ai  sensi  del  presente decreto. La domanda  deve  contenere  tutte le informazioni necessarie al fine di consentire  al  Gestore  della  rete  di verificare il rispetto delle definizioni  di cui all'articolo 2 e di quanto disposto nell'allegato A.  Qualora  la  rete  di  teleriscaldamento e i rapporti commerciali siano   gestiti  da  soggetti  diversi  dal  soggetto  che  esercisce l'impianto  di cogenerazione, la domanda, presentata dal soggetto che esercisce   l'impianto  di  cogenerazione,  e'  accompagnata  da  una dichiarazione,  sottoscritta  dal  soggetto  che esercisce la rete di teleriscaldamento,  con  la  quale  sono  auto  certificati i dati di competenza,  necessari  alfine di consentire al Gestore della rete di verificare  il  rispetto delle definizioni di cui all'articolo 2 e di quanto disposto nell'allegato A.
 Nel  caso  di  pronuncia  negativa  in  ordine  alla qualifica, il Gestore  della rete trasmette comunicazione del diniego stesso con le relative  motivazioni  ai  Ministeri  delle  attivita'  produttive  e dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio entro quindici giorni dalla  pronuncia  stessa.  I  Ministeri  delle attivita' produttive e dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio,  possono  assumere determinazioni   contrarie  ove  non  ravvisino  la  sussistenza  dei requisiti per la pronuncia negativa.
 3. La quantita' di energia elettrica avente diritto ai certificati verdi,   prodotta   da   impianti   di   cogenerazione   abbinati  al teleriscaldamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), muniti di  vigente qualifica e in esercizio, e' determinata dal produttore e verificata   dal   Gestore   della  rete  con  le  modalita'  di  cui all'allegato A.
 4.  Il  certificato  verde,  di  valore unitario pari a 50 MWh, e' emesso   dal   Gestore   della   rete,   entro  sessanta  giorni,  su comunicazione  del produttore relativamente alla quantita' di energia dell'anno  precedente,  avente  diritto ai certificati verdi ai sensi del  presente  decreto,  corredata  da  copia  della dichiarazione di produzione  di  energia  elettrica  presentata all'Ufficio tecnico di finanza  e,  sulla  base  di  quanto  disposto  nell'allegato  A,  da documentazione  relativa alla quota di energia termica effettivamente utilizzata  per  il teleriscaldamento, come risultante dalle relative fatturazioni  e  misurazioni  delle  quantita' di calore fornite agli utenti e alle utenze finali allacciati alla rete di teleriscaldamento per gli impieghi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a).
 5.   Ai  fini  della  emissione  dei  certificati  verdi  e  delle successive   verifiche,   la  corrispondente  produzione  di  energia elettrica  avente  diritto ai certificati verdi ai sensi del presente decreto e' arrotondata ai 50 MWh con criterio commerciale.
 6.  L'emissione,  da parte del Gestore della rete, dei certificati verdi  e'  subordinata  alla  verifica  della attendibilita' dei dati forniti. Il Gestore della rete puo' disporre controlli sugli impianti in  esercizio.  L'esito  delle  verifiche  e  dei controlli di cui al presente  comma  deve  essere  trasmesso ai Ministeri delle attivita' produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio.
 7.  Il  periodo di diritto al riconoscimento dei certificati verdi rilasciati  per  la  produzione  di  energia  dagli  impianti  di cui all'articolo  1,  comma  2,  lettera  c),  e'  fissato  in  otto anni consecutivi   a   decorrere   dalla  data  di  entrata  in  esercizio commerciale,  al  netto dei periodi di fermata degli impianti causati da eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorita' competenti.
 8.  I  certificati  verdi  rilasciati  in  un  dato  anno  per  la produzione  di energia dagli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  c), possono essere usati per ottemperare all'obbligo, di cui all'articolo  11  del decreto legislativo n. 79/99, relativo anche ai successivi due anni.
 9.  Nel  caso  di  pronuncia negativa in ordine alla qualifica per tutte  le  fattispecie  prospettate  nel presente articolo il Gestore della rete trasmette comunicazione del diniego stesso con le relative motivazioni ai Ministeri delle attivita' produttive e dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  entro quindici giorni dalla pronuncia stessa.  I  Ministeri  delle  attivita'  produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio possono assumere determinazioni contrarie ove  non  ravvisino  la  sussistenza  dei  requisiti per la pronuncia negativa.
 |  | Art. 5 (Cumulabilita' di incentivi)
 
 1.  Le  sezioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  per  le cui produzioni  di energia sono rilasciati certificati verdi ai sensi del presente  decreto,  non  possono  accedere  ai titoli derivanti dalla applicazione  delle  disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 1, del   decreto   legislativo   n.   79/99,  ne'  ai  titoli  derivanti dall'applicazione  delle  disposizioni  attuative  dell'articolo  16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
 2.  Le  sezioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  per  le cui produzioni  di energia sono rilasciati certificati verdi ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11  novembre  1999  e  successive  modificazioni e aggiornamenti, non possono  accedere  ai  certificati  verdi  rilasciati  ai  sensi  del presente decreto.
 3.  Gli  impianti  di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, operanti   nel  rispetto  dei  criteri  definiti  dall'Autorita'  per l'energia  elettrica  e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto  legislativo  n.  79/99,  sono  considerati non programmabili qualora  l'energia termica cogenerata sia usata esclusivamente per il teleriscaldamento.
 |  | Art. 6 (Procedure tecniche per l'espletamento
 delle funzioni assegnate al Gestore della rete)
 
 1.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente   decreto,   il   Gestore  della  rete  adotta  e  sottopone all'approvazione   dei   Ministri   delle   attivita'   produttive  e dell'ambiente e della tutela del territorio le procedure tecniche per l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate dal presente decreto. Le  procedure  includono  anche le modalita' per l'applicazione delle disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  comma 13. Qualora il Gestore della  rete  non  provveda  nei  tempi  indicati,  i  Ministri  delle attivita'  produttive  e  dell'ambiente e della tutela del territorio provvedono in via sostitutiva.
 2.  Sino alla data di approvazione delle procedure di cui al comma 1,  il  Gestore  della  rete  svolge le funzioni ad esso assegnate in conformita'   alle  disposizioni  del  presente  decreto.  Sino  alla medesima  data  si applica, limitatamente al disposto dell'articolo 3 comma  13,  la  previgente disciplina, di cui al decreto del Ministro dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999.
 3.  Il Gestore della rete, ai fini delle verifiche riguardanti gli impianti alimentati da biomasse, puo' avvalersi del Centro di Ricerca sulle  Biomasse  istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio presso l'Universita' di Perugia.
 |  | Art. 7 (Bollettino annuale e sistema informativo)
 
 1.   Il  Gestore  della  rete  pubblica  con  cadenza  annuale  un bollettino  informativo, con l'elenco degli impianti in esercizio, in costruzione  e in progetto con qualifica, di cui agli articoli 3 e 4, vigente,  e  dei  certificati  verdi  emessi.  Il  bollettino annuale contiene,  inoltre,  dati  statistici  aggregati,  in  ogni  caso non collegabili  al  singolo produttore, sugli impianti, sulla rispettiva potenza, sulla produzione energetica effettiva verificata dal Gestore della  rete,  sui controlli effettuati, e sulle verifiche effettuate. Per  gli impianti in costruzione e in progetto, il bollettino riporta i  dati  di  potenza  e  di  producibilita'  attesa,  dichiarata  dal produttore. Il bollettino riporta altresi' notizie utili a supportare il corretto funzionamento delle contrattazioni dei certificati verdi.
 2.  Il  Gestore  della rete organizza un sistema informativo sugli impianti  di cui al presente decreto e ne rende disponibile l'accesso al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio,  alle  regioni  e  province autonome, all'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas e all'Osservatorio di cui  all'articolo  16  del  decreto legislativo n. 387/03. Il sistema informativo  include i dati necessari per verificare il conseguimento degli   obiettivi   di   cui  alla  delibera  adottata  dal  Comitato interministeriale   per   la   programmazione   economica   ai  sensi dell'articolo  2, comma 1, della legge 1° giugno 2002, n. 120, e alle relazioni richiamate all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n.  387/03.  Il  sistema informativo include altresi' dati aggregati, non riconducibili ai singoli produttori, di accesso libero.
 3.  In  ogni  caso,  a  garanzia  della stabilita' del mercato, il sistema  informativo  dovra'  altresi' includere l'indicazione, sulla base  dei dati in possesso del Gestore della rete, dell'andamento dei prezzi   dei   certificati   verdi  relativi  agli  impianti  di  cui all'articolo  3,  comma  7,  della  legge  14  novembre 1995, n. 481, entrati  in  esercizio  in  data  successiva  al l°aprile 1999, per i successivi otto anni.
 4.  Con  cadenza  annuale  il  Gestore  della  rete  trasmette  ai Ministeri  delle  attivita' produttive e dell'ambiente e della tutela del  territorio  una relazione sulle attivita' eseguite in attuazione del presente decreto.
 |  | Art. 8 (Direttive dei Ministri delle attivita' produttive
 e dell'ambiente e della tutela del territorio)
 
 1.  Il  Ministro  delle  attivita'  produttive, di concerto con il Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, a seguito di valutazione degli elementi contenuti in tutte le relazioni presentate dal   Gestore   della  rete,  puo'  emanare  specifiche  direttive  e istruzioni di indirizzo al Gestore della rete, alle quali il medesimo al  Gestore  della  rete  si  atterra'  nello  svolgimento dei propri compiti istituzionali.
 |  | Art. 9 (Aggiornamento)
 
 1.  entro  due  anni  dell'entrata  in vigore del presente decreto Ministero   delle  attivita'  produttive  concerto  con  il  Ministro dell'ambiente   e   della   tutela  del  territorio  puo'  provvedere all'aggiornamento del presente decreto, sulla base dell'andamento del mercato  e  del  grado  di  perseguimento  sulla base degli obiettivi nazionali   assunti   nell'ambito   degli   impegni   comunitari   ed internazionali.   In  particolare  l'aggiornamento  potra'  prevedere l'adozione   di   iniziative   idonee   a   dare   maggiore   impulso all'installazione  di  impianti  ricadenti tre le tipologie di cui al presente decreto.
 Il  presente  decreto  entra  in  vigore  a  decorrere  dal giorno successivo  alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 24 ottobre 2005
 
 Il Ministro delle attivitą produttive
 Scajola
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
 Matteoli
 |  | Allegato A 
 Quantita'  di  energia  prodotta  dagli  impianti di cogenerazione abbinati  al  teleriscaldamento,  di  cui  all'articolo  1,  comma 2, lettera c), che ha diritto ai certificati verdi
 
 1.   Nel   caso   di   impianti   di   cogenerazione  abbinati  al teleriscaldamento di nuova costruzione, nonche' di rifacimento totale o  parziale  dei  medesimi  impianti,  la quantita' di energia che ha diritto  ai  certificati  verdi viene calcolata, per ciascuna sezione che    compone    l'impianto    di    cogenerazione    abbinato    al teleriscaldamento, come segue:
 
 Ecv = H* C*T
 
 dove:
 - Ecv  e' la quantita' di energia elettrica, espressa in MWh, che ha diritto ai certificati verdi;
 - II   e'   la   quota  di  energia  termica,  espressa  in  MWh, effettivamente  utilizzata  per  il  teleriscaldamento, come definita all'articolo  2,  comma  3,  lettera  b), riferita a ciascuna sezione avente  diritto  che  compone l'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento.   La   misura   della  quota  di  energia  termica effettivamente  utilizzata  per  il  teleriscaldamento  e' data dalla somma  delle  quantita'  di  calore fornite agli utenti e alle utenze finali  allacciati alla rete di teleriscaldamento per gli impieghi di cui  all'articolo  2,  comma  3,  lettera  a),  come risultanti dalle relative fatturazioni e misurazioni;
 - C  e'  un  indice che, dipendendo dalla tipologia della sezione che    compone    l'impianto    di    cogenerazione    abbinato    al teleriscaldamento, ha i valori riportati nella tabella seguente:
 
 =====================================================================
 Tipo di sezione                                |Valore dell'indice C =====================================================================
 Ciclo combinato con recupero di calore         |        0,95
 Termico a vapore con turbina a contropressione |        0,45
 Termico a vapore con turbina a condensazione   |        0,45
 Turbina a gas con recupero di calore           |        0,55
 Motore a combustione interna                   |        0,75
 
 - T e' un indice che, dipendendo dal tipo di intervento, assume i valori riportati nella tabella seguente:
 
 =====================================================================
 Tipo di intervento                             |Valore dell'indice T =====================================================================
 Impianto di nuova costruzione, di cui all'     | articolo 2, comma 3, lettera m)                 |        1,00 ---------------------------------------------------------------------
 Rifacimento totale, di cui all'articolo 2,     | comma3, lettera j)                              |        1,00 ---------------------------------------------------------------------
 Rifacimento parziale di cui all'articolo 2,    | comma3, lettera k)                              |        0,30 ---------------------------------------------------------------------
 Realizzazione di una nuova rete con centrale   | esistente di cui all'articolo 2, comma 3,       | lettera l)                                      |        0,70
 
 2    Per    le   sezioni   dell'impianto   di   cogenerazione   al teleriscaldamento  le cui produzioni nette annue di energia elettrica Ee,  come  definite  dall'art.  1,  lettera  n),  della deliberazione dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 19 marzo 2002, n. 42/02  e successive modificazioni e integrazioni, risultino inferiori al  prodotto  tra l'energia termica utile Et, come definita dall'art. 1,  lettera  o),  della  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42/02 e successive modificazioni e  integrazioni,  e l'indice C, la quantita' di energia elettrica che ha diritto ai certificati verdi e' calcolata come segue:
 ---->  VEDERE FORMULA A PAG. 39 DELLA G.U.  <----
 
 3.  Nel  caso  di  potenziamento  dell'impianto  di coogenerazione abbinato  al teleriscaldamento, di cui art. 2, comma 3, lettera g, la quantita'  di energia elettrica che ha diritto a certificati verdi e' calcolata,   per   ciascuna   sezione   che   compone  l'impianto  di coogenerazione abbinato al teleriscaldamento, come segue:
 ---->  VEDERE FORMULA A PAG. 39 DELLA G.U.  <----
 
 dove  AH  il  contributo, espresso in MWh, di ciascuna sezione che compone  l'impianto  di  coogenerazione abbinato al teleriscaldamento alla  producibilita'  aggiuntiva  di  un  impianto  di coogenerazione abbinato  al  teleriscaldamento  come  definita dall'art. 2, comma 3, lettera h).
 Nel  caso  di  potenziamento, il rilascio dei certificati verdi e' cumulabile  con  i  benefici  previsti  a seguito dell'intervento nel rifacimento  parziale  di  cui all'art. 2, comma 3, lettera K, mentre non  e'  comumulabile  con  i  benefici  previsti  per un impianto di coogenerazione abbinato al teleriscaldamento di nuova costruzione o a seguito  degli  intervanti di rifacimento totale, di cui alla lettera j, dell'art. 2, comma 3.
 4.  per  le  sezioni  dell'impianto  di coogenerazione abbinato al teleriscaldamento  le cui produzioni nette annue di energia elettrica Ee,   come  definite  dall'art.  1,  lettera  m,  della  deliberazine dell'autorita'  per  l'energia  elettrica e' il gas 19 marzo 2002, n. 42/02  e successive modificazioni e integrazioni, risultino inferiori al  prodotto  tra  l'energia  termica  Et,  come definita dall'art. 1 lettera  o della deliberazione dell'autorita' per l'energia elettrica nel  gas  19  marzo  2002  n.  42/02,  e  successive  modificazioni e integrazioni,  e l'indice C, la quantita' di energia elettrica che ha diritto ai certificati verdi e calcolata come segue:
 ---->  VEDERE FORMULA A PAG. 39 DELLA G.U.  <----
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