| 
| Gazzetta n. 265 del 2005-11-14 |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 24 ottobre 2005 |  | Aggiornamento   delle  direttive  per  l'incentivazione  dell'energia elettrica  prodotta  da  fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
 E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 
 PREMESSO  che  l'articolo  20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387  (richiamato  nel  seguito  come: il decreto legislativo   n.   387/03),   recante   "attuazione  della  direttiva 2001/77/CE  relativa  alla promozione dell'energia elettrica prodotta da    fonti    energetiche    rinnovabili    nel    mercato   interno dell'elettricita'", dispone che, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore del medesimo decreto legislativo, con decreto del Ministro delle  attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del territorio, sono aggiornate le direttive di cui all'articolo  11,  comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 PREMESSO  che  gli  obiettivi indicativi nazionali e comunitari di incremento   della   produzione   di  energia  da  fonti  energetiche rinnovabili   necessitano,  per  il  loro  raggiungimento  nei  tempi stabiliti,  di  un quadro incentivante coerente con gli stessi, e che fornisca adeguate garanzie di continuita' a supporto della produzione di energia da fonti rinnovabili;
 PREMESSO  che  l'attuale normativa di riduzione dei gas ad effetto serra,   conseguenza   degli  impegni  assunti  in  applicazione  del Protocollo  di  Kyoto  e  della  direttiva  2003/87/CE del Parlamento europeo  e  del Consiglio con la quale viene istituito un sistema per lo  scambio  di  quote  di  emissione  dei gas ad effetto serra nella Comunita'  europea e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio suggerisce   di   rimuovere  gli  ostacoli  al  raggiungimento  degli obiettivi  nazionali  indicativi  di  incremento  della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
 VISTA  la  legge  14  novembre 1995, n. 481, recante "norme per la concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'. Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica utilita'";
 VISTO  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79, recante "attuazione  della  direttiva  96/92/CE  recante  norme comuni per il mercato  interno dell'energia elettrica, e successive modificazioni e integrazioni" (richiamato nel seguito come: il decreto legislativo n. 79/99);
 VISTA  la  legge  29 ottobre 2003, n. 290, recante "conversione in legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante  disposizioni  urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale  e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al  Governo in materia di remunerazione della capacita' produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilita'";
 VISTO  l'articolo 1, comma 87, della legge 23 agosto 2004, n. 239, recante  "riordino  del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
 VISTA  la  legge  15  dicembre  2004,  n.  308, recante "delega al Governo  per  il  riordino,  il  coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione";
 VISTO  il  decreto  del  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente, 11 novembre 1999 (di seguito: il decreto ministeriale 11 novembre 1999), recante  le  direttive  per  l'attuazione  delle  norme in materia di energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  di  cui  ai commi 1,2 e 3 dell'articolo  11  del decreto legislativo n. 79/99, emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 79/99;
 VISTO  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita' produttive, di concerto  con  il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio, 18  marzo  2002,  recante  modifiche e integrazioni al citato decreto ministeriale 11 novembre 1999;
 RITENUTO  opportuno  introdurre  disposizioni  per  un  efficace e trasparente  funzionamento  dei  meccanismi  di  incentivazione della produzione  di  energia  elettrica  con  impiego di fonti energetiche rinnovabili,  salvaguardando  in  ogni  caso  il principio, sancito a livello  comunitario  e  nazionale, della priorita' di dispacciamento della produzione di energia da tali fonti;
 CONSIDERATO che la eventuale indisponibilita' da parte del Gestore della  rete al ritiro dell'energia prodotta da impianti alimentati da fonti  rinnovabili  potrebbe  derivare  in  parte  da  una  ritardata attuazione dei programmi di sviluppo della rete
 
 DECRETA
 Art. 1
 (Finalita)
 
 1.  11 presente decreto aggiorna, ai sensi dell'articolo 20, comma 8,   del   decreto   legislativo   n.  387/03,  anche  tenendo  conto dell'articolo  1,  comma  87,  della legge 23 agosto 2004, n. 239, le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99.
 |  | Art. 2 (Definizioni)
 
 1.  Ai  fini del presente decreto valgono le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo n. 79/99, escluso il comma 15, nonche'   le   definizioni   riportate  all'articolo  2  del  decreto legislativo n. 387/03, ed inoltre le seguenti:
 a) producibilita'  di  un  impianto  e'  la  media aritmetica dei valori  della produzione annua netta, espressa in MWh, effettivamente realizzata  negli  ultimi  cinque  anni solari, al netto di eventuali periodi  di  fermata  dell'impianto  eccedenti  le ordinarie esigenze manutentive;
 b) producibilita'  attesa e' la produzione annua netta ottenibile dall'impianto,  espressa  in MWh, valutata in base ai dati storici di produzione  o,  nel  caso  di  potenziamento,  rifacimento  totale  o parziale, o nuova costruzione, in base ai dati di progetto;
 c) producibilita'  aggiuntiva  di  un  impianto  e'  l'aumento di produzione annua netta, espresso in MWh, rispetto alla producibilita' prima  dell'intervento,  di cui alla lettera a), atteso od ottenuto a seguito di un potenziamento;
 d) produzione lorda di un impianto e' la somma delle quantita' di energia  elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori interessati, come  risultante  dalla misura ai morsetti di uscita dell' impianto o dei gruppi e comunicata all'Ufficio tecnico di finanza;
 e) produzione  netta  di  un  impianto  e'  la  produzione  lorda diminuita  dell'energia  elettrica  assorbita dai servizi ausiliari e delle  perdite  nei  trasformatori  principali;  l'energia  elettrica assorbita  dai  servizi  ausiliari  e  le  perdite  nei trasformatori principali  sono  definite  dal  Gestore della rete nell'ambito della qualifica di cui all'articolo 4, comma 3, come quota forfetaria della produzione, lorda;
 f) potenziamento  o  ripotenziamento  e' l'intervento tecnologico eseguito  su  un impianto entrato in esercizio da almeno cinque anni, tale   da  consentire  una  producibilita'  aggiuntiva  dell'impianto medesimo, di cui alla lettera c);
 g) rifacimento  totale  e' l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito  su  un  impianto esistente che comporta la sostituzione con componenti  nuovi  o  la  totale ricostruzione delle principali parti dell'impianto tra le quali, ove presenti, almeno le seguenti:
 i. le  opere idrauliche e tutti i gruppi turbina-alternatore per gli  impianti  idroelettrici  di  potenza  nominale  minore di 10 MW, entrati in esercizio da almeno quindici anni;
 ii le  opere idrauliche e tutti i gruppi turbina-alternatore per gli  impianti idroelettrici di potenza nominale uguale o superiore 10 MW, entrati in esercizio da almeno trenta anni;
 iii  i  pozzi  di  produzione  e  reiniezione, l'alternatore, la turbina  ed  il condensatore di tutti i gruppi costituenti l'impianto per  gli  impianti  geotermoelettrici, entrati in esercizio da almeno quindici anni;
 iv l'alternatore,  il  moltiplicatore,  l'inverter e il mozzo su tutti  gli  aerogeneratori  costituenti  l'impianto  per gli impianti eolici, entrati in esercizio da almeno dieci anni;
 v tutte  le  cellule fotovoltaiche e l'inverter per gli impianti fotovoltaici, entrati in esercizio da almeno quindici anni;
 vi  l'alternatore, la turbina, il generatore di vapore, il forno di  combustione, le griglie ed il gassificatore per gli impianti, ivi incluse  le  centrali ibride, utilizzanti rifiuti o biomasse, entrati in esercizio da almeno dieci anni;
 vii  le opere di presa, convogliamento e condizionamento del gas o  biogas asservite all'impianto, e tutti i gruppi motore-alternatore per  gli  impianti  utilizzanti  gas  di discarica, gas residuati dai processi  di  depurazione  e  biogas,  entrati in esercizio da almeno dieci anni.
 Per i soli impianti di cui ai punti iv), v) e vi) e' consentito il rifacimento  anche di singoli gruppi o unita' costituenti l'impianto, purche'  ciascun gruppo o unita' sia dotato di un autonomo sistema di misura dell'energia prodotta.
 Nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti a causa di eventi  calamitosi  dichiarati  tali  dalle  autorita'  competenti, i periodi  minimi  di esistenza degli impianti, di cui ai punti da i) a vii),  non  si applicano. In tutti i casi, l'impianto deve entrare in esercizio  entro tre anni ovvero, per i soli impianti di cui ai punti i),  ii) e  iii),  entro  sei anni dalla data di inizio dei lavori di rifacimento,  comunicata  dal produttore al Gestore della rete, fatte salve   ulteriori  proroghe  dovute  a  cause  di  forza  maggiore  o indipendenti  dalla  volonta'  del  produttore  intervenute durante i lavori  sull'impianto,  ovvero  a motivi attinenti alla sicurezza del sistema  elettrico  nazionale,  queste  ultime  attestate dal Gestore della rete. Il Gestore della rete trasmette le eventuali attestazioni non favorevoli al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai fini dell'espressione di  parere  nell'ambito  delle rispettive competenze istituzionali. I predetti   tempi   massimi   di  completamento  degli  interventi  di rifacimento  si  applicano  anche  agli  interventi  avviati  in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
 h) rifacimento parziale e' l'intervento su impianti idroelettrici e geotermoelettrici eseguito in conformita' all'allegato A;
 i) riattivazione  e' la messa in servizio di un impianto dismesso da oltre cinque anni, come risultante dalla documentazione presentata all'Ufficio  tecnico  di  finanza (chiusura dell'officina elettrica o dichiarazione  di  produzione  nulla  per cinque anni consecutivi), o dalla  dismissione ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, ove previsto;
 l) data  di entrata in esercizio di un impianto e' la data in cui si  effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema  elettrico,  anche  a  seguito di potenziamento, rifacimento, totale o parziale, o riattivazione;
 m) data  di entrata in esercizio commerciale di un impianto e' la data,    comunicata   dal   produttore   al   Gestore   della   rete, all'Osservatorio  di  cui  all'articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre  2003, n. 387, e all'Ufficio tecnico di finanza, a decorrere dalla  quale  ha  inizio  il  periodo  di  diritto  al  rilascio  dei certificati verdi;
 n) periodo  di  avviamento e collaudo e' il periodo, comunque non superiore  a  diciotto  mesi, intercorrente tra la data di entrata in esercizio  di  un  impianto,  di  cui  alla  lettera l), e la data di entrata  in  esercizio commerciale del medesimo impianto, di cui alla lettera m).
 |  | Art. 3 (Quantificazione dell'energia soggetta all'obbligo di cui
 all'articolo 11, commi l e 2, del decreto legislativo n. 79/99,
 e all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03)
 
 1.  I  produttori  e gli importatori di energia elettrica soggetti all'obbligo  di  cui  all'articolo  11,  commi  1  e  2,  del decreto legislativo  n. 79/99, e articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n.  387/03,  trasmettono  al Gestore della rete, entro il 31 marzo di ogni  anno, l'autocertificazione attestante le proprie importazioni e produzioni  di  energia  da fonti non rinnovabili. Gli autoconsumi di centrale  sono  conteggiati  secondo  la  vigente  normativa fiscale. L'autocertificazione  e'  riferita  all'anno  precedente ed evidenzia separatamente  l'energia  elettrica  importata  e  quella prodotta da ciascun     impianto.     Per     l'energia     elettrica    prodotta l'autocertificazione   evidenzia   l'energia  elettrica  prodotta  da sistemi   di   cogenerazione   nel   rispetto   dei  criteri  fissati dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il gas. Per le centrali ibride,  l'autocertificazione  specifica altresi' la quota di energia elettrica  imputabile  a  fonti rinnovabili e la quota attribuibile a fonti  non  rinnovabili, sulla base dell'articolo 4, comma 1, lettera c). Tutti i dati sono espressi in MWh.
 2.  I soggetti che importano energia elettrica possono richiedere, relativamente  alla quota di elettricita' importata prodotta da fonti rinnovabili,  l'esenzione  dall'obbligo  richiamato  al  comma 1, nel rispetto  di  quanto  stabilito all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo  n.  387/03.  La  richiesta e' inoltrata al Gestore della rete  entro  i medesimi tempi di cui al comma 1 ed e' corredata anche da  dichiarazione  dell'operatore  estero  dalla  quale  risultino la quantita'  di  elettricita'  venduta  e  importata in Italia e i dati identificativi degli impianti di produzione.
 3.  Il  Gestore  della  rete  comunica all'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  e  all'Osservatorio di cui all'articolo 16 del decreto  legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le informazioni in suo possesso,   relative   ai   soggetti   che  omettono  di  trasmettere l'autocertificazione  di  cui  al  comma 1, ai fini dell'applicazione delle   sanzioni   di  cui  all'articolo  4,  comma  3,  del  decreto legislativo n. 387/03.
 4.   Ai   fini   del  calcolo  del  numero  di  certificati  verdi corrispondenti   alla  vigente  quota  minima,  le  produzioni  e  le importazioni  sottoposte  all'obbligo  della  predetta  quota minima, espresse  in  MWh, calcolate con le modalita' di cui all'articolo 11, comma  2,  del decreto legislativo n. 79/99, e tenuto conto di quanto disposto  al  comma 1, vengono moltiplicate per il valore della quota minima  in  vigore  e  divise  per  50.  Il  risultato e' arrotondato all'unita' con criterio commerciale.
 |  | Art. 4 (Impianti alimentati da fonti rinnovabili e relativa qualifica)
 
 1. L'energia da immettere nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo  11 del decreto legislativo n. 79/99, e dell'articolo 4 del  decreto  legislativo n. 387/03, puo' essere prodotta da impianti alimentati  da  fonti  rinnovabili,  ivi  incluse le centrali ibride, entrati  in esercizio, a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento totale o parziale, o riattivazione, in data successiva al 1   aprile   1999,   anche   destinati,   in   tutto   o   in  parte, all'autoproduzione, tenendo conto che:
 a) per  gli  impianti  idroelettrici  l'elettricita'  prodotta da fonte  rinnovabile  viene  calcolata  detraendo alla produzione netta totale l'energia elettrica attribuibile ai sistemi di pompaggio;
 b) per  i  potenziamenti  si  considera  solo  la  producibilita' aggiuntiva,   fatta   eccezione   per  i  potenziamenti  di  impianti idroelettrici, per i quali vale quanto disposto alla lettera d);
 c) per  le  centrali  ibride  la  produzione di energia elettrica imputabile   a   fonti   rinnovabili  e'  calcolata  sottraendo  alla produzione  totale  la  parte ascrivibile alle altre fonti di energia nelle   condizioni  effettive  di  esercizio  dell'impianto,  qualora quest'ultima sia superiore al 5% del totale;
 d) per   i  rifacimenti  parziali  di  impianti  idroelettrici  e geotermoelettrici  e per i potenziamenti di impianti idroelettrici la quota  di energia elettrica ammessa al rilascio dei certificati verdi a  seguito  dell'intervento  e'  quella determinata dal Gestore della rete secondo i criteri indicati nell'allegato A;
 e) per  i rifacimenti totali di impianti idroelettrici installati come  parte  integrante  delle reti di acquedotti la quota di energia elettrica  ammessa  al  rilascio  dei  certificati  verdi  a  seguito dell'intervento e' pari al 70% dell'energia elettrica prodotta;
 2.  L'energia  di  cui  al  comma  1 puo' essere prodotta anche da impianti termoelettrici entrati in esercizio prima dell'1 aprile 1999 che,  successivamente  a  tale data, operino come centrali ibride. In tal  caso,  la  produzione  di  energia  elettrica imputabile a fonti rinnovabili  ai  fini  del  presente  decreto  e'  pari  al 50% della differenza  ottenuta  applicando le modalita' calcolo di cui al comma 1,  lettera  c),  al  netto  della  produzione  media di elettricita' imputabile  a  fonti  rinnovabili nel triennio antecedente l'1 aprile 1999.
 3.  Il  produttore presenta apposita domanda al Gestore della rete per  il riconoscimento ai suddetti impianti della relativa qualifica. La  domanda  riporta:  a) soggetto produttore, b) sede dell'impianto, c) fonte rinnovabile utilizzata, d) tecnologia utilizzata, e) potenza nominale,   f) data   di   entrata  in  esercizio,  g) producibilita' aggiuntiva, o producibilita' attesa.
 Nei   casi   di  potenziamento,  rifacimento  totale  o  parziale, riattivazione  e  centrali  ibride,  al fine di consentire al Gestore della  rete  di effettuare le opportune verifiche, detta domanda deve contenere   tutte   le   informazioni   necessarie   a   valutare  la corrispondenza della singola tipologia di intervento alle definizioni dell'articolo  2,  comma  1,  lettere  f),  g),  h) ed i), o a quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo.
 Nel  caso  di  impianti  non  ancora  in  esercizio  la domanda e' corredata   da   copia  del  progetto  preliminare  dell'impianto  e, sempreche'  non  trovi  applicazione  il comma 5 dell'articolo 12 del decreto  legislativo  n.  387/03, la medesima domanda decade qualora, entro sessanta giorni dalla presentazione, il richiedente non inoltri al  Gestore della rete copia della richiesta di autorizzazione di cui all'articolo  12  del  decreto  legislativo  n.  387/03.  Nel caso di impianti  non  ancora  in  esercizio,  che  abbiano seguito il regime autorizzativo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del  decreto  legislativo  n.  387/03,  la  domanda  e' corredata dal progetto   definitivo  dell'impianto  e  dal  permesso  di  costruire rilasciato dal Comune. In tutti i casi, la domanda si ritiene accolta in  mancanza  di  pronunciamento del Gestore della rete entro novanta giorni dal ricevimento.
 4.  Nel  caso  di rifacimento parziale di impianti idroelettrici e geotermoelettrici  e  di  potenziamento di impianti idroelettrici, il Gestore  della  rete  valuta  la  domanda  secondo i criteri indicati nell'allegato  A  e,  entro  novanta giorni dalla data di ricevimento della  domanda,  determina  altresi'  la quota di produzione netta di energia  elettrica  ammessa al rilascio dei certificati verdi, con le modalita'  di  cui  all'articolo  5,  a  seguito  dell'intervento  di rifacimento parziale o potenziamento.
 5.  I  soggetti  responsabili degli impianti comunicano al Gestore della  rete  e  all'Osservatorio  di  cui all'articolo 16 del decreto legislativo  29 dicembre 2003, n. 387, ogni variazione dei dati degli impianti stessi, ivi inclusi l'avvio dei lavori di nuova costruzione, potenziamento,   riattivazione,  rifacimento  parziale  o  totale,  e l'avvenuta entrata in esercizio.
 6.  La  qualifica  di cui al comma 3 cessa di validita' qualora il soggetto  che la detiene non comunichi al Gestore della rete l'inizio dei    lavori   sull'impianto   qualificato   entro   diciotto   mesi dall'ottenimento della medesima qualifica.
 Fatte  salve cause di forza maggiore o indipendenti dalla volonta' del   produttore   intervenute   durante   i   lavori   sull'impianto qualificato,  dichiarate  dal  produttore  al Gestore della rete e da questo  valutate tali, la qualifica cessa di validita' anche nel caso in cui il soggetto che la detiene non comunichi al Gestore della rete l'avvenuta entrata in esercizio dell'impianto entro tre anni, ovvero, per i soli interventi di cui ai punti i), ii) e iii) dell'articolo 2, comma  1, lettera g), entro sei anni, dall'ottenimento della medesima qualifica.  Fatte  salve cause di forza maggiore o indipendenti dalla volonta'  del  produttore  intervenute durante i lavori sull'impianto qualificato,  dichiarate  dal  produttore  al Gestore della rete e da questo  valutate  tali,  la  qualifica rilasciata in data antecedente alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  cessa di validita' entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto  qualora  il  soggetto  che detiene la medesima qualifica non comunichi  al  Gestore  della  rete  l'avvenuta  entrata in esercizio dell'impianto.   Il   Gestore   della  rete  trasmette  le  eventuali valutazioni  non favorevoli al Ministero delle attivita' produttive e al  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, ai fini dell'espressione  di  parere  nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali.
 7.  La  garanzia  di  origine  di  cui all'articolo 11 del decreto legislativo   n.  387/03,  viene  rilasciata  previa  identificazione tecnica  dei medesimi impianti. La domanda di identificazione tecnica e'  inoltrata  dal  produttore al Gestore della rete, ed e' corredata dai    seguenti    documenti:    a) soggetto    produttore,   b) sede dell'impianto,   c) fonte   rinnovabile   utilizzata,   d) tecnologia utilizzata,  e) potenza  nominale,  f) data  di entrata in esercizio, f) produzione  netta o produzione imputabile nell'anno precedente. La domanda  di identificazione tecnica si ritiene accolta in mancanza di pronunciamento del Gestore della rete entro novanta giorni dalla data di ricevimento.
 8.  Nel  caso  di  pronuncia negativa in ordine alla qualifica per tutte  le  fattispecie prospettate nel presente articolo, ovvero alla identificazione  tecnica  di  cui  al  comma 7, il Gestore della rete trasmette   comunicazione   del   diniego   stesso  con  le  relative motivazioni ai Ministeri delle attivita' produttive e dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  entro quindici giorni dalla pronuncia stessa.
 I  Ministeri  delle  attivita'  produttive e dell'ambiente e della tutela  del territorio, possono assumere determinazioni contrarie ove non ravvisino la sussistenza dei requisiti per la pronuncia negativa.
 |  | Art. 5 (Modalita' di rilascio dei certificati verdi)
 
 1.  La produzione netta di energia elettrica degli impianti di cui all'articolo  4,  commi  1  e 2, ha diritto, per i primi otto anni di esercizio  successivi  alla  data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, ai certificati verdi definiti all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 387/03, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 11 e all'articolo 20, commi 2 e
 5,  dello  stesso  decreto  legislativo.  La  produzione  netta di energia  elettrica dagli impianti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, ha  diritto  al  rilascio dei certificati verdi sempreche' i medesimi impianti  siano  muniti  di vigente qualifica, di cui all'articolo 4, comma 3.
 2.  Fermo  restando quanto disposto all'articolo 12, la produzione netta  di  energia  elettrica  da  impianti  alimentati  a biomasse e rifiuti,  che  ha  diritto ai certificati verdi per i primi otto anni successivi  all'entrata  in  esercizio commerciale degli impianti, ha altresi'  diritto,  su  richiesta  del  produttore  e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 387/03, articolo 20, comma 6,  ai  certificati  verdi  per  ulteriori  quattro  anni,  in misura corrispondente  al  60  %  della  produzione  energetica  annua netta realizzata in ciascuno dei predetti quattro anni.
 3.  Il  certificato  verde,  di  valore unitario pari a 50 MWh, e' emesso  dal Gestore della rete, entro trenta giorni, su comunicazione del   produttore   relativamente   alla  produzione  netta  da  fonte rinnovabile   dell'anno   precedente,   corredata   da   copia  della dichiarazione   di   produzione   di   energia  elettrica  presentata all'Ufficio tecnico di finanza.
 4.   Ai  fini  della  emissione  dei  certificati  verdi  e  delle successive  verifiche,  la corrispondente produzione netta di energia e' arrotondata ai 50 MWh con criterio commerciale.
 5.  Su  richiesta del produttore, sono emessi da parte del Gestore della  rete  certificati  verdi,  di  valore  unitario pari a 50 MWh, relativi   alla   producibilita'   attesa   degli   impianti  di  cui all'articolo  4,  commi  1  e  2,  nell'anno  in  corso  o  nell'anno successivo.
 6.  Nel  caso in cui l'impianto, per qualsiasi motivo, non produca effettivamente  energia  in quantita' pari o superiore ai certificati verdi  emessi,  ed  il  produttore non sia in grado di restituire per l'annullamento  i  certificati  verdi  emessi,  il Gestore della rete compensa  la  differenza  trattenendo certificati verdi di competenza del  medesimo  produttore relativi ad eventuali altri impianti per il medesimo anno. La compensazione, in mancanza di certificati verdi per l'anno  di  riferimento,  puo'  essere  fatta  anche  per  i due anni successivi.
 7. Nel caso di impianti di cui all'articolo 4, comma 1, non ancora in  esercizio,  l'emissione  di certificati verdi e' subordinata alla presentazione  di  apposita  richiesta corredata dalla autorizzazione rilasciata  ai  sensi  dell'articolo  12  del  decreto legislativo n. 387/03, laddove prevista, da un coerente piano di realizzazione, e da garanzie  a  favore  del  Gestore della rete, in termini di energia a valere  sulla  produzione  di  altri  impianti  qualificati  gia'  in esercizio  o  in  termini economici commisurati al costo di un uguale ammontare  dei  certificati verdi di all'articolo 9, con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1.
 Nel  caso di impianti non ancora in esercizio, che abbiano seguito il regime autorizzativo vigente antecedentemente alla data di entrata in   vigore   del  decreto  legislativo  n.  387/03,  l'emissione  di certificati  verdi  e'  subordinata  alla  presentazione  di apposita richiesta  corredata dal permesso di costruire rilasciato dal Comune, da  un  coerente  piano  di realizzazione, e da garanzie a favore del Gestore  della  rete, in termini di energia a valere sulla produzione di  altri  impianti  qualificati  gia'  in  esercizio  o  in  termini economici commisurati al costo di un uguale ammontare dei certificati verdi di cui all'articolo 9, con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1.
 8.  L'emissione,  da parte del Gestore della rete, dei certificati verdi  e'  subordinata  alla  verifica  della attendibilita' dei dati forniti. Il Gestore della rete puo' disporre controlli sugli impianti in  esercizio  o  in costruzione, anche al fine di verificare la loro conformita'  all'articolo  2, comma 1, e all'articolo 17, del decreto legislativo n. 387/03. L'esito delle verifiche e dei controlli di cui al   presente   comma  e'  trasmesso  ai  Ministeri  delle  attivita' produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio.
 9.  Il  Gestore  della  rete  puo'  emettere,  anche  al  fine  di compensare  fluttuazioni  produttive  annuali,  certificati verdi non riferiti  ad  alcun  impianto  specifico,  ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  del  decreto  legislativo  n. 79/99. Tali certificati sono venduti  al  prezzo fissato al successivo articolo 9. Qualora dovesse verificarsi un eccesso di offerta di certificati verdi, causato da un mancato  adeguamento  dell'obbligo, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2,  del  decreto legislativo n. 79/99, e all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03, agli obiettivi indicativi nazionali di produzione  di  energia  elettrica  da  fonti rinnovabili, il Gestore della  rete  e'  tenuto ad acquistare i certificati verdi in eccesso, limitatamente  ai certificati verdi che hanno terminato il periodo di validita' di cui all'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387. Il prezzo di acquisto e' quello determinato all'articolo 9, comma 2.
 10.  In  caso di certificati verdi emessi in relazione ad impianti ubicati  in Stati esteri in attuazione dell'articolo 20, comma 4, del decreto   legislativo  n.  387/03,  gli  eventuali  diritti  connessi all'applicazione  dei  meccanismi  di  cui alla delibera adottata dal Comitato  interministeriale  per la programmazione economica ai sensi dell'articolo  2,  comma  1,  della legge 1 giugno 2002, n. 120, sono conferiti al soggetto produttore dell'energia elettrica.
 11.  La  richiesta  del  produttore volta a ottenere i certificati verdi,  di  cui  ai commi 1 e 5, per il primo anno e' accompagnata da dichiarazione  giurata  con  la  quale  il  produttore attesta di non incorrere  nel  divieto di cumulo di incentivi di cui all'articolo 18 del  decreto legislativo n. 387/03. La richiesta del produttore volta a  ottenere  i  certificati verdi aggiuntivi di cui al comma 2 per il primo  degli  ulteriori quattro anni e' accompagnata da dichiarazione giurata con la quale il produttore attesta di non aver beneficiato di alcun  incentivo  pubblico  in  conto  capitale  per la realizzazione dell'impianto  per  la  cui produzione energetica vengono richiesti i certificati verdi.
 12.  Salvo  diversa  comunicazione del produttore al Gestore della rete,  le  dichiarazioni  di cui al comma 11 si intendono tacitamente rinnovate   per   i  successivi  anni  di  diritto  al  rilascio  dei certificati  verdi.  Fatte  salve le altre conseguenze disposte dalla legge,  la  falsa  dichiarazione comporta la decadenza dal diritto ai certificati  verdi  sull'intera  produzione  e  per  l'intero periodo residuo  di  diritto  al  rilascio  dei certificati verdi. Il Gestore della  rete  comunica  all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ogni   elemento   in   suo   possesso   relativo  a  eventuali  false dichiarazioni  ai  fini  dell'eventuale  applicazione  di sanzioni ai sensi   della   legge   14   novembre  1995,  n.  481,  e  successive modificazioni e integrazioni.
 13. A garanzia della reale durata dell'incentivazione dell'energia prodotta  e  dei  corrispondenti certificati verdi, il periodo per il quale  viene  riconosciuto  l'incentivo  di cui al presente articolo, deve essere considerato anche al netto degli eventuale fermi disposti delle  competenti  autorita'  in materia secondo la normativa vigente per le problematiche connesse alla sicurezza della rete.
 A tal fine, al produttore e concessa una estensione del periodo di diritto  ai  certificati  verdi  pari al periodo complessivo di fermi dovuti   a   problematiche   connesse   alla  sicurezza  della  rete, incrementato del venti per cento.
 |  | Art. 6 (Contrattazione dei certificati verdi)
 
 1.  Il  Gestore  del  mercato  di  cui  all'articolo 5 del decreto legislativo   n.  79/99,  organizza  e  gestisce,  nell'ambito  della gestione   economica   del   mercato   elettrico,  una  sede  per  la contrattazione dei certificati verdi.
 2.  L'organizzazione della contrattazione dei certificati verdi si conforma  alla  disciplina  del mercato approvata con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99.
 3. I certificati verdi sono contrattati nella sede di cui al comma 1.  I certificati verdi sono altresi' oggetto di libero mercato anche al di fuori della sede di cui al comma 1.
 |  | Art. 7 (Verifica annuale di adempimento all'obbligo)
 
 1.  Entro  il  31  marzo  di  ciascun  anno,  i  soggetti  di  cui all'articolo     3,    comma    1,    trasmettono,    contestualmente all'autocertificazione  di  cui  all'articolo  3 comma 1 del presente decreto,  al  Gestore  della  rete  certificati verdi equivalenti, in termini  di  energia associata, all'obbligo di immissione che compete loro  ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.  79/99,  e  dell'articolo  4,  comma 1, del decreto legislativo n. 387/03, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 20, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 387/03.
 2.  Il  Gestore  della rete, sulla base dell'autocertificazione di cui   all'articolo  3,  comma  1,  ricevuta  l'anno  precedente,  dei certificati  verdi  ricevuti,  e  di ogni altro dato in suo possesso, effettua   la   verifica,   relativamente   all'anno  precedente,  di ottemperanza  all'obbligo  di  cui  all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79/99, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03, ed annulla i relativi certificati. La verifica si  intende  positiva  se  l'energia  elettrica  da fonte rinnovabile associata  ai  certificati  verdi  trasmessi  dal  soggetto medesimo, uguaglia  o  supera il valore della quota in capo al soggetto stesso, come  definita  al  comma  2 dell'articolo 11 del decreto legislativo n.79/99,  e  al  comma  1  dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 387/03.  L'esito  della verifica e' notificato agli interessati entro il 30 aprile di ciascun anno.
 3. In caso di esito negativo, il soggetto obbligato compensa entro trenta  giorni  la  differenza  evidenziata  dalla verifica di cui al comma   precedente,   tramite   acquisto   sul  mercato,  cosi'  come disciplinato dal precedente art. 6, ed invio al Gestore della rete di certificati  verdi, o tramite acquisto e conseguente annullamento dei certificati  verdi emessi dal Gestore medesimo ai sensi dell'articolo 5, comma 9, o dell'articolo 9.
 4.  In caso di mancato adempimento, il Gestore della rete comunica all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas i nominativi dei soggetti   inadempienti   e  l'entita'  delle  inadempienze  ai  fini dell'applicazione  delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03.
 5.  Con  cadenza  annuale  il  Gestore  della  rete  trasmette  ai Ministeri  delle  attivita' produttive e dell'ambiente e della tutela del  territorio l'elenco completo dei soggetti inadempienti di cui al comma   4  e  l'entita'  delle  inadempienze  di  ciascuno  di  essi. L'Autorita'  per  l'energia elettrica ed il gas, con identica cadenza annuale,   trasmette   ai  Ministeri  delle  attivita'  produttive  e dell'ambiente  e della tutela del territorio l'entita' delle sanzioni comminate   ai   singoli  soggetti  inadempienti.  I  Ministri  delle attivita'  produttive  e dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla  base degli elementi risultanti dalle comunicazioni del Gestore della  rete  e  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed il gas, possono  adottare,  ove  lo  ritengano  opportuno,  ulteriori, idonee iniziative   che   tengano   conto   dell'entita'  complessiva  delle inadempienze,  della  congruita' delle sanzioni comminate e del grado di  raggiungimento degli obiettivi connessi agli impegni di riduzione delle   emissioni   inquinanti   assunti   in   sede  comunitaria  ed internazionale in applicazione del protocollo di Kyoto.
 |  | Art. 8 (Verifica di compensazione triennale)
 
 1.  A  decorrere  dal 2005, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Gestore  della rete, qualora la differenza tra i certificati relativi ai  diritti dallo stesso acquisiti a qualsiasi titolo e i certificati venduti  nel  triennio precedente sia negativa, acquista, sul mercato organizzato  ai  sensi  dell'articolo 6, ed annulla certificati verdi fino a copertura di detta differenza. Fino ad avvenuta compensazione, il  Gestore  della  rete  non  puo'  vendere  i  certificati  di  cui all'articolo  9,  ne'  emettere certificati ai sensi dell'articolo 5, comma  9.  Qualora  la  predetta  differenza sia negativa, i Ministri delle  attivita'  produttive  e  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio  assumono le idonee iniziative volte a rendere compatibili i   meccanismi  incentivanti  con  la  necessita'  del  rispetto  del raggiungimento  degli  obiettivi  nazionali assunti nell'ambito degli impegni comunitari ed internazionali di settore.
 |  | Art. 9 (Disposizioni relative agli impianti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481)
 
 1.  Il  Gestore  della  rete emette a proprio favore e colloca sul mercato  di  cui  all'articolo  6  i  certificati verdi relativi agli impianti  di  cui  all'articolo  3,  comma 7, della legge 14 novembre 1995,  n.  481,  entrati  in esercizio in data successiva al 1 aprile 1999.
 2.  Il  prezzo di offerta dei certificati verdi di cui al comma 1, riferito  al  kWh  elettrico, prescinde dalla tipologia della fonte e dell'impianto cui sono associati i certificati. Il predetto prezzo di offerta  e'  pari  al  valore  determinato  in base al costo medio di acquisto  ai  valori  di acconto, da parte del Gestore della rete, ai sensi  dell'articolo  3,  comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, dell'energia  elettrica  prodotta da fonti rinnovabili, limitatamente ai  casi  in  cui  vengono  riconosciute  le  componenti correlate ai maggiori costi della specifica tipologia di impianto come definite al titolo    II,    comma    3,   della   deliberazione   del   Comitato interministeriale  prezzi  del  29 aprile 1992 e con esclusione degli impianti  da  fonti  assimilate,  al netto dei ricavi derivanti dalla cessione dell'energia stessa.
 3.  Qualora  venissero  a  mancare gli elementi per il calcolo del prezzo  di cui al comma 2, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su  proposta  dell'Osservatorio  di  cui  all'articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con proprio decreto provvedera' alla  individuazione  di  parametri sostitutivi di quelli determinati dal comma 2.
 |  | Art. 10 (Bollettino annuale e sistema informativo)
 
 1.   Il  Gestore  della  rete  pubblica  con  cadenza  annuale  un bollettino   informativo,   con  l'elenco  degli  impianti  da  fonti rinnovabili in esercizio, in costruzione e in progetto con qualifica, di  cui all'articolo 4, vigente, delle garanzie di origine rilasciate e  dei  certificati  verdi  emessi.  Il  bollettino annuale contiene, inoltre,  dati  statistici aggregati, in ogni caso non collegabili al singolo  produttore,  sugli impianti, sulla rispettiva potenza, sulla produzione  energetica  effettiva  verificata dal Gestore della rete, sui  controlli  effettuati,  e sulle verifiche annuali e triennali di cui  agli  articoli  7  e  8.  Per  gli  impianti in costruzione e in progetto, il bollettino riporta i dati di potenza e di producibilita' attesa,  dichiarata  dal  produttore.  Il bollettino riporta altresi' notizie   utili   a   supportare   il  corretto  funzionamento  delle contrattazioni  di  cui all'articolo 6. Riguardo agli impianti di cui all'articolo 9, il bollettino include i dati, articolati per ciascuna delle  tipologie  di  impianto  richiamate  al  medesimo  articolo 9, relativi  alla  potenza installata, alla produzione energetica attesa per  ciascuno  degli  anni residui di diritto al riconoscimento delle componenti correlate ai maggiori costi.
 2.  Il  Gestore  della rete organizza un sistema informativo sugli impianti  alimentati  a  fonti  rinnovabili  e  ne  rende disponibile l'accesso  al  Ministero  delle  attivita'  produttive,  al Ministero dell'ambiente  e della tutela del territorio, alle regioni e province autonome,   all'Autorita'   per   l'energia  elettrica  e  il  gas  e all'Osservatorio  di  cui  all'articolo 16 del decreto legislativo n. 387/03.
 Il  sistema informativo include i dati necessari per verificare il conseguimento  degli  obiettivi  di  cui  alla  delibera adottata dal Comitato  interministeriale  per la programmazione economica ai sensi dell'articolo  2,  comma 1, della legge 1 giugno 2002, n. 120, e alle relazioni richiamate all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n.  387/03.  Il  sistema informativo include altresi' dati aggregati, non riconducibili ai singoli produttori, ad accesso libero.
 3.  In  ogni  caso,  a  garanzia  della stabilita' del mercato, il sistema  informativo  dovra'  altresi' includere l'indicazione, sulla base  dei dati in possesso del Gestore della rete, dell'andamento dei prezzi  dei  certificati verdi di cui all'articolo 9 per i successivi otto anni.
 |  | Art. 11 (Procedure tecniche per l'espletamento delle funzioni assegnate
 al Gestore della rete)
 
 1.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente   decreto,   il   Gestore  della  rete  adotta  e  sottopone all'approvazione   dei   Ministri   delle   attivita'   produttive  e dell'ambiente   e   della   tutela   del  territorio,  previo  parere dell'Osservatorio  di  cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le procedure tecniche per l'espletamento delle funzioni  ad  esso  assegnate  in  materia  di  fonti rinnovabili dal presente  decreto,  dal  decreto  legislativo n. 79/99, e dal decreto legislativo  n.  387/03,  e  dai connessi provvedimenti attuativi. Le procedure  includono  anche  le  modalita'  per  l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7. Qualora il
 Gestore  della  rete  non  provveda nei tempi indicati, i Ministri delle  attivita'  produttive  e  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio provvedono in via sostitutiva.
 2.  Il  Gestore  della rete dovra' conformare lo svolgimento delle proprie  funzioni istituzionali, ivi compreso ogni atto o regolamento o  determinazione,  ai  decreti,  provvedimenti  e procedure tecniche richiamati al comma 1.
 3.  Sino alla data di approvazione delle procedure di cui al comma 1,  il  Gestore  della  rete  svolge le funzioni ad esso assegnate in conformita'   alle  disposizioni  del  presente  decreto.  Sino  alla medesima  data si applica, limitatamente al disposto dell'articolo 5, comma 7, la previgente disciplina.
 4.  Con  cadenza  annuale,  il  Gestore  della  rete  trasmette al Ministero  delle  attivita' produttive e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sulle attivita' eseguite in attuazione del presente decreto.
 5.  Le condizioni economiche e le modalita' di ritiro dell'energia elettrica,  stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  3,  del  decreto legislativo n. 387/03,  tengono conto delle peculiarita' tecniche degli impianti cui fanno  riferimento  ed  evitano ogni tipo di penalizzazione derivante dalle   caratteristiche   tecnologiche  delle  diverse  tipologie  di impianti.  A tal fine, l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, nel  determinare  le modalita' di ritiro dell'energia elettrica sopra citate,   garantisce  comunque  che  il  parametro  di  remunerazione dell'energia  elettrica riconosciuta al produttore che cede l'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n.  387/03,  sia,  su  richiesta  del  produttore, una delle seguenti alternative:
 a) il  prezzo  definito  all'articolo 30, comma 30.1, lettere a), b) e c), della deliberazione dell'Autorita' per l'energia e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04;
 b) il   prezzo  unico,  determinato  dalla  media  ponderata  sul fabbisogno  del mercato vincolato, dei valori per fascia oraria cosi' come  individuati  all'articolo  30, comma 30.1, lettere a), b) e c), della  deliberazione dell'Autorita' per l'energia e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04.
 6.  Il  Gestore della rete, ai fini delle verifiche finalizzate al rilascio  dei  certificati  verdi  e della garanzia di origine per la produzione  di energia elettrica da impianti, ivi incluse le centrali ibride,  alimentate da biomasse, puo' avvalersi del Centro di Ricerca sulle  Biomasse  istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio presso l'Universita' di Perugia.
 |  | Art. 12 (Disposizioni specifiche concernenti gli impianti
 alimentati da rifiuti)
 
 1.   Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  agli impianti,  ivi  incluse  le  centrali  ibride, alimentati da rifiuti, sempreche'  i medesimi rifiuti siano ammessi a beneficiare del regime riservato  alle fonti energetiche rinnovabili ai sensi e nel rispetto dell'articolo  17 del decreto legislativo n. 387/03 e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 29, lettera b), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, come precisato ai successivi commi.
 2.  Ha  diritto  ai  certificati  verdi  la  produzione di energia elettrica  degli  impianti alimentati dai rifiuti di cui all'articolo 17,  comma 1, del decreto legislativo n. 387/03, entrati in esercizio dopo  il  15  febbraio  2004.  Ha  diritto  ai  certificati  verdi la produzione di energia elettrica degli impianti alimentati dai rifiuti di  cui  all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03, entrati  in  esercizio  in  data  successiva  alla data di entrata in vigore  del  decreto  ministeriale previsto dal medesimo articolo 17, comma  3,  del  decreto legislativo n. 387/03. Ai sensi dell'articolo 17,  comma  1,  del decreto legislativo n. 387/03, sono fatti salvi i diritti  acquisiti  a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  n.  79/99,  e successivi provvedimenti attuativi, per gli impianti alimentati da rifiuti, che hanno ottenuto le  autorizzazioni  per  la  costruzione  in  data  antecedente al 15 febbraio 2004.
 3.  In  attuazione  dell'articolo  1,  comma 29, lettera b), della legge  15  dicembre 2004, n. 308, non ha diritto ai certificati verdi la produzione di energia elettrica degli impianti, che hanno ottenuto le  autorizzazioni  per  la  costruzione  in  data  successiva all'11 gennaio 2005, che utilizzano combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e  speciali  non  pericolosi, come descritto dalle norme tecniche UNT 9903-1  (RDF  di  qualita' elevata), e che operano in co-combustione, vale   a   dire   che  effettuano  la  combustione  contemporanea  di combustibili  non  rinnovabili  e  di combustibili, solidi, liquidi o gassosi, ottenuti da fonti rinnovabili.
 4.  La richiesta di qualifica degli impianti alimentati da rifiuti ammessi  a  beneficiare  del  regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili   ai   sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  del  decreto legislativo   n.   387/03,   precisa  la  fonte  utilizzata,  di  cui all'articolo  4,  comma  3,  lettera c), con riferimento ai rifiuti e alle provenienze individuati dal decreto del Ministro delle attivita' produttive,  di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  ai  sensi  del  medesimo  articolo  17, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03.
 5.  I  soggetti  che  eserciscono  impianti  alimentati da rifiuti ammessi  a  beneficiare  del  regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili  hanno l'obbligo di comunicare al Gestore della rete ogni variazione   inerente   ai  rifiuti  utilizzati,  qualora  intervenga l'utilizzo  di rifiuti non ammessi a beneficiare del regime riservato alle  fonti energetiche rinnovabili. Fatte salve le altre conseguenze disposte  dalla legge, la mancata e la falsa dichiarazione comportano la  decadenza dal diritto ai certificati verdi sull'intera produzione e per l'intero periodo residuo di diritto al rilascio dei certificati verdi.  Il  Gestore  della  rete comunica all'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  e  ai  Ministeri  delle attivita' produttive e dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, e all'Osservatorio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ogni  elemento  in  suo possesso relativo a eventuali mancate o false dichiarazioni  ai  fini  dell'eventuale  applicazione  di sanzioni ai sensi   della   legge   14   novembre  1995,  n.  481,  e  successive modificazioni.
 |  | Art. 13 (Direttive dei Ministri delle attivita' produttive e dell'ambiente
 e della tutela del territorio)
 
 1.  Il  Ministro  delle  attivita'  produttive, di concerto con il Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, a seguito di valutazione degli elementi contenuti in tutte le relazioni presentate dal   Gestore   della  rete,  puo'  emanare  specifiche  direttive  e istruzioni di indirizzo al Gestore della rete, alle quali il medesimo Gestore  della  rete si atterra' nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.
 |  | Art. 14 (Aggiornamento)
 
 1.  Entro  due anni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro dell'ambiente   e   della   tutela  del  territorio,  puo'  procedere all'aggiornamento del presente decreto, sulla base dell'andamento del mercato e del grado di
 perseguimento   sulla   base  degli  obiettivi  nazionali  assunti nell'ambito   degli   impegni   comunitari   ed   internazionali.  In particolare l'aggiornamento potra' prevedere l'adozione di iniziative idonee  a  dare  maggiore  impulso  all'installazione  di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
 |  | Art. 15 (Disposizioni finali)
 
 1. Il   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato   di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  11 novembre  1999,  come integrato e modificato dal decreto del Ministro delle  attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2002, e' abrogato.
 2. Restano  fermi  gli  effetti dispiegati e i diritti acquisiti a seguito dell'applicazione del decreto di cui al comma 1.
 3. Ogni  riferimento al decreto abrogato con il comma 1 si intende come riferimento al presente decreto.
 4. Il  presente  decreto  entra  in  vigore a decorrere dal giorno successivo  alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
 Il Ministro delle attività produttive
 Scajola
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
 Matteoli
 |  | Allegato A CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI RIFACIMENTI PARZIALI
 DI IMPIANTI IDROELETTRICI E GEOTERMOELETTRICI
 
 1 RIFACIMENTI PARZIALI DI IMPIANTI IDROELETTRICI
 1.1 DEFINIZIONI
 Nell'ambito  del  presente  documento  valgono  le  definizioni di seguito riportate.
 
 1.1.1 Impianto idroelettrico
 Gli  impianti  idroelettrici  possono  essere  del  tipo  ad acqua fluente, a bacino e a serbatoio secondo la terminologia dell'UNIPEDE.
 L'impianto  idroelettrico  viene  funzionalmente  suddiviso in due parti:
 a) centrale   di   produzione  con  uno  o  piu'  gruppi  turbina alternatore e opere elettromeccaniche connesse;
 b) opere idrauliche.
 Le  principali  opere idrauliche degli impianti idroelettrici sono esemplificativamente le seguenti:
 - traverse,  dighe,  bacini, opere di presa, canali e gallerie di derivazione,  vasche  di  carico,  scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione, opere di dissipazione;
 - organi di regolazione e manovra, meccanici ed elettromeccanici, delle portate d'acqua fluenti nell'impianto (paratoie fisse e mobili, organi di regolazione e intercettazione varia, griglie e altri).
 
 1.1.2 Rifacimento parziale di un impianto idroelettrico
 L'intervento  su  un  impianto idroelettrico esistente e' definito come rifacimento parziale quando si verificano almeno le seguenti due condizioni:
 a) l'impianto  e' entrato in esercizio da almeno 15 anni, qualora abbia  una  potenza  nominale  inferiore a 10 MW, ovvero da almeno 30 anni qualora abbia una potenza nominale uguale o superiore a 10 MW; a tal  fine,  la  data  di  entrata  in  esercizio corrisponde al primo parallelo  dell'impianto  nella  rete  elettrica,  e  il  periodo  di esercizio  minimo  degli  impianti  e' valutato rispetto alla data di entrata  in  esercizio  dell'impianto  a  seguito  dell'intervento di rifacimento parziale;
 b) si  prevede  la completa sostituzione con nuovo macchinario di tutti i gruppi turbina-alternatori esistenti.
 Per  quanto  riguarda la lettera b) si precisa che le parti murate (inghisate) delle turbine nelle strutture civili della centrale, come ad esempio spirali e diffusori delle turbine Francis, potranno essere lasciate  in  opera  e riutilizzate nella prevista sostituzione delle stesse.
 Il  rifacimento parziale dell'impianto puo' comprendere interventi di  diversa  natura,  entita'  e  complessita' sulle opere idrauliche dello  stesso,  quali:  la  costruzione  ex novo di parti delle opere idrauliche,  la  sostituzione  delle condotte forzate, il rifacimento dei  rivestimenti  di canali e gallerie, il rifacimento dei paramenti degli  sbarramenti,  la  stabilizzazione delle fondazioni delle opere idrauliche, la stabilizzazione di versanti dei bacini, il risanamento strutturale  delle  murature delle opere idrauliche, la realizzazione di  opere di miglioramento dell'inserimento ambientale dell'impianto, la  sostituzione  degli  organi  elettromeccanici  di  regolazione  e manovra, ecc.
 Nel  caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti da eventi alluvionali  di  eccezionale  gravita', riconosciuti dalle competenti autorita',  la  condizione  di  cui  alla  lettera  a) sugli  anni di funzionamento dell'impianto non viene considerata.
 Non sono ammessi interventi di rifacimento parziale sugli impianti idroelettrici   installati   come  parte  integrante  delle  reti  di acquedotti.
 
 1.1.3 Potenza nominale dell'impianto
 La  potenza  nominale  dell'impianto  e' la somma aritmetica delle potenze  nominali  di targa delle turbine idrauliche utilizzate nello stesso espressa in MW.
 
 1.1.4  Produzione  storica  dell'impianto  prima  del  rifacimento parziale
 La  produzione  storica  di  riferimento dell'impianto e' la media aritmetica   della   produzione   netta   effettivamente   realizzata annualmente  negli  ultimi  10  anni  espressa  in MWh. La media deve essere  computata  sul  decennio  precedente  l'inizio  dei lavori di rifacimento.   Possono   essere   esclusi,   qualora   opportunamente documentati,  gli  anni  con  fermate  eccedenti  le normali esigenze manutentive  dell'impianto,  anche  a  causa  di  eventi  alluvionali estremi.  In  tal  caso verranno considerati in sostituzione gli anni precedenti.
 
 1.1.5  Producibilita'  attesa  dopo  l'intervento  di  rifacimento parziale
 La producibilita' attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale e'  la produzione annua netta ottenibile a seguito dell'intervento di rifacimento   parziale   espressa  in  MWh,  valutata  in  base  alle caratteristiche  del  progetto  di  rifacimento  parziale  e dei dati storici di produzione.
 
 1.1.6 Costo del rifacimento parziale
 Il  costo  complessivo del rifacimento parziale, espresso in euro, rappresenta  la  somma di tutte le spese sostenute esclusivamente per la  realizzazione delle opere previste nell'intervento di rifacimento parziale   dell'impianto   idroelettrico,   comprese   le   opere  di miglioramento del suo inserimento ambientale.
 
 1.1.7   Documentazione  specifica  da  allegare  alla  domanda  di riconoscimento di rifacimento parziale
 Il  costo  complessivo  dell'intervento  di  rifacimento  parziale dell'impianto  idroelettrico  deve  essere  adeguatamente documentato attraverso  una  apposita  relazione  tecnica-economica,  firmata dal progettista  delle  opere  e dal legale rappresentante del produttore che richiede il riconoscimento dell'intervento stesso.
 L'intervento  di rifacimento deve essere completato o, nel caso di rifacimento  di impianti gia' in esercizio alla data di presentazione della  domanda  di  riconoscimento  di  impianto  alimentato da fonti rinnovabili,  essere  stato  completato, entro tre anni dalla data di inizio  lavori,  qualora  l'intervento sia eseguito su un impianto di potenza  nominale  inferiore  a 10 MW. Per i soli impianti di potenza uguale  o superiore a 10 MW l'intervento puo' essere completato entro sei  anni  dalla  data  di  inizio  dei lavori, fatte salve ulteriori proroghe  dovute  a  cause  di  forza  maggiore  o indipendenti dalla volonta'  del  produttore intervenute durante i lavori sull'impianto, ovvero  a  motivi  attinenti  alla  sicurezza  del  sistema elettrico nazionale,  queste  ultime attestate dal Gestore della rete. Inoltre, per  i soli impianti di potenza uguale o superiore a 50 MW costituiti da  piu' gruppi, il predetto periodo di sei anni si applica fino alla data  di entrata in esercizio del primo gruppo turbina/alternatore e, fermo  restando  il  rispetto  delle  altre disposizioni del presente decreto,  il rilascio dei certificati verdi puo' avvenire a decorrere dalla    data    di   entrata   in   esercizio   del   primo   gruppo turbina/alternatore.  In  tal  caso,  tuttavia,  e'  fatto obbligo al produttore  di  sostituire tutti gli altri gruppi turbina/alternatore entro  i  successivi  tre  anni,  a  pena la decadenza dal diritto ai certificati verdi connesso all'intervento di rifacimento.
 I  predetti  tempi  massimi  di  completamento degli interventi di rifacimento  si  applicano  anche  agli  interventi  avviati  in data antecedente  alla  data di entrata in vigore del presente decreto. La relazione  tecnica  economica allegata alla domanda di riconoscimento deve riportare:
 a) la  descrizione  sintetica  e  l'elenco  dei lavori previsti o effettuati,  suddiviso  per  macro  insiemi  significativi  di opere, riferiti  alle parti funzionali di cui alle lettere a) e b) del punto 1.1.1;
 b) il  computo  economico  complessivo  dei  costi effettivamente sostenuti,  o  preventivati  nei  casi  di  impianti  non  ancora  in esercizio  alla  data  di  presentazione della domanda, connessi alla realizzazione dei macro insiemi di opere suddetti; in ogni caso prima del  rilascio  dei certificati verdi, qualora necessario, deve essere indicato  il costo effettivamente sostenuto; i costi esposti, qualora richiesto  dal  Gestore  della  rete,  dovranno  risultare  da idonea documentazione contabile dei lavori effettuati;
 c) il   programma   temporale   schematico,  corrispondente  alle macro-attivita' lavorative, previsto o effettivamente realizzato, che riporti  esplicitamente  la  data  di inizio lavori e la data di fine lavori  di  rifacimento,  corrispondente  con  la  data di entrata in esercizio  dell'impianto  a  seguito  del rifacimento (data del primo parallelo con la rete a seguito dell'intervento);
 d) una  corografia  generale  e  un  profilo funzionale idraulico dell'impianto   che   illustrino   schematicamente   l'intervento  di rifacimento proposto.
 La  documentazione  per  il  riscontro  del  costo  complessivo e' richiesta  solo quando il proponente richieda il riconoscimento della parte  graduale  dell'intervento  di  rifacimento  parziale  proposto secondo quanto indicato al successivo punto 1.2.
 Nel  caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti da eventi alluvionali  di  eccezionale  gravita', riconosciuti dalle competenti autorita', qualora siano previsti contributi monetari come indennizzo di   natura   pubblica   dei   danni   subiti  per  la  ricostruzione dell'impianto,   tali   contributi  sono  dal  costo  dichiarato  del rifacimento    parziale,    utilizzabile   per   valutare   l'entita' dell'energia  qualificata  definita  come  specificato  al successivo punto 1.2.
 
 1.2  PRODUZIONE  DI  ENERGIA  QUALIFICATA  AL RIFACIMENTO PARZIALE IDROELETTRICO
 
 1.2.1 Valutazione dell'energia qualificata
 La  produzione  di energia elettrica degli impianti riconosciuti e qualificati  come  rifacimenti parziali di impianti idroelettrici da' diritto  alla  certificazione  di  una  quota  di produzione da fonti rinnovabili.
 La  quota  di produzione annua qualificata ai rifacimenti parziali degli  impianti  idroelettrici,  espressa  in  MWh,  al generico anno i-esimo  (i=1,...,8) dopo  il  rifacimento parziale dell'impianto, e' data dalla seguente formula:
 Ecvi =(EAD-Es)+ K (f+g)xEs (1)
 I simboli indicati hanno il seguente significato :
 Ecvi  e'  la  produzione  annua netta, del generico anno "i" dopo l'intervento  di  rifacimento parziale, avente diritto ai certificati verdi, espressa in MWh;
 Es  e'  la  produzione netta di riferimento storica dell'impianto prima del rifacimento parziale, espressa in MWh;
 EAi  e'  la  producibilita'  netta  attesa  dopo  l'intervento di rifacimento parziale nell'anno generico "i", espressa in MWh;
 K  e'  il coefficiente che tiene conto del grado di utilizzazione relativo dell'impianto;
 f  e' il coefficiente che riconosce a forfait la sostituzione del gruppo turbina alternatore;
 g  e'  il  coefficiente  di graduazione variabile in funzione del costo  specifico  "Cs" dell'intervento di rifacimento parziale; Cs e' il costo specifico dell'intervento espresso in M€/MW (milioni di euro per  MW) e si ottiene dividendo il costo totale dell'intervento sulla Potenza nominale dopo il rifacimento (Pd).
 La   richiesta   di   rifacimento   parziale   comporta   la   non ammissibilita'  della  richiesta  di  riconoscimento di potenziamento nell'ambito dello stesso intervento.
 
 1.2.2. Valori dei coefficienti di calcolo.
 Coefficiente K
 Per  qualsiasi  potenza nominale, i valori del coefficiente K, che tiene  conto  del  grado  di utilizzazione relativo dell'impianto, si calcolano come segue:
 - quando 2000 ore =< Ns =< 6000 ore, K = 4000 : NS
 - per Ns => 6000 ore K = 0,67 ; per Ns =< 2000 ore K = 2
 Ns  rappresenta  il  numero di ore di utilizzazione di riferimento storico dell'impianto cosi' individuato:
 Ns,=Es,:Pp
 Dove Pp e' la potenza nominale prima del rifacimento.
 Coefficiente f e coefficiente g
 Per  qualsiasi potenza nominale i valori di f e g da adottare sono i seguenti :
 - f = 0,2
 - g  variabile  linearmente da g = 0 per Cs =< 0,4 M€/MW (milioni di  euro  per  MW) sino  ad un massimo di gi 0,30 per Cs => 1,0 M€/MW (milioni di euro per MW).
 
 1.2.3 Precisazioni in merito all'energia riconosciuta
 Il  termine  (E  Ai  - Es) potra' assumere negli anni secchi anche valore  negativo;  in  tal  caso  esso assumera' convenzionalmente il valore  nullo  ai  fini  della  contabilizzazione della produzione da certificare.
 Qualora  si  verifichi  che  la produzione effettiva dall'impianto nell'anno  "i"  sia  minore  della quota riconosciuta al rifacimento, verra'  riconosciuta  al  produttore  solo  l'energia  effettivamente prodotta in quell'anno.
 
 1.2.4 Interventi di rifacimento parziale particolarmente onerosi
 Qualora    l'intervento   di   rifacimento   parziale   effettuato sull'impianto  comporti  il  verificarsi  di entrambe le seguenti due condizioni:
 a) la  realizzazione  di  interventi  di  ricostruzione  totale o parziale   delle   opere   idrauliche   esistenti,   di   particolare complessita'  ed interessanti la maggior parte delle opere idrauliche afferenti   all'impianto   idroelettrico,   quali   ad   esempio:  la costruzione  ex novo di parti delle opere idrauliche, la sostituzione delle  condotte  forzate, il rifacimento dei rivestimenti di canali e gallerie,   il   rifacimento  dei  paramenti  degli  sbarramenti,  la stabilizzazione   delle   fondazioni   delle   opere  idrauliche,  la stabilizzazione  di  versanti  dei bacini, il risanamento strutturale delle  murature  delle opere idrauliche, la realizzazione di opere di miglioramento    dell'inserimento    ambientale   dell'impianto,   la sostituzione degli organi elettromeccanici di regolazione e manovra;
 b) un  costo  specifico  dell'intervento  di rifacimento parziale effettuato Cs maggiore o uguale a 2 M€/MW (milioni di euro per MW).
 Fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al punto 1.1.2, la   produzione   annua   netta,   del  generico  anno  i-esimo  dopo l'intervento  di  rifacimento parziale, avente diritto ai certificati verdi,  Ecvi e' valutata uguale alla producibilita' netta attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale nell'anno generico i-esimo, EAi
 2 RIFACIMENTI PARZIALI DI IMPIANTI GEOTERMOELETTRICI
 2.1 DEFINIZIONI
 Nell'ambito  del  presente  documento  valgono  le  definizioni di seguito riportate. 2.1.1 Impianto geotermoelettrico
 L'impianto  geotermoelettrico viene funzionalmente suddiviso nelle seguenti quattro parti funzionali principali:
 a) Centrale, costituita da uno o piu' gruppi turbina alternatore, condensatori,  estrattori  gas,  torri  di  raffreddamento,  pompe di estrazione condensato e trasformatori;
 b) Pozzi,  comprendenti  i  pozzi  di  estrazione del vapore e di reinezione del condensato;
 c) Reti   di   trasporto  fluido,  comprendenti  i  vapordotti  e acquedotti di reiniezione;
 d) Impiantistica   di   superficie,  costituita  da  impianti  di trattamento fluidi, anche volti all'ottimizzazione ambientale.
 2.1.2 Rifacimento parziale di un impianto geotermoelettrico
 L'intervento   su   un  impianto  geotermoelettrico  esistente  e' definito  un  rifacimento parziale quando si verificano almeno le due seguenti condizioni:
 a) L'impianto  e'  entrato  in esercizio da almeno 15 anni; a tal fine,  la data di entrata in esercizio corrisponde al primo parallelo dell'impianto  nella rete elettrica, e il periodo di esercizio minimo dell'impianto  e' valutato rispetto alla data effettiva di inizio dei lavori di rifacimento;
 b) prevede  la  completa  sostituzione  con nuovo macchinario dei gruppi turbina - alternatori esistenti.
 Il  rifacimento parziale dell'impianto puo' comprendere interventi di varia natura di diversa entita' e complessita' sulla centrale, sui pozzi,  sulle  reti  di  trasporto  fluido  e  sull'impiantistica  di superficie.  Tra questi sono inclusi: la costruzione ex novo di parti di  cui  alle  lettere  a),  b),  c) e  d) del punto 2.1.1, oppure il ricondizionamento  dei  pozzi,  la realizzazione di nuovi impianti di trattamento  ed interventi volti all'ottimizzazione delle prestazioni ambientali dello stesso.
 2.1.3 Potenza nominale dell'impianto
 La  potenza  nominale  dell'impianto  e' la somma aritmetica delle potenze  nominali  di  targa  delle turbine a vapore utilizzate nello stesso espressa in MW.
 2.1.4  Produzione  storica  dell'impianto  prima  del  rifacimento parziale
 La  produzione  storica  di  riferimento dell'impianto e' la media aritmetica   della   produzione   netta   effettivamente   realizzata annualmente  negli  ultimi  10  anni  espressa  in MWh. La media deve essere  computata  sul  decennio  precedente  l'inizio  dei lavori di rifacimento.  Possono  essere  esclusi, qualora documentati, gli anni con  fermate  eccedenti le normali esigenze manutentive dell'impianto anche  a  causa  di  eventi  di  forza maggiore. In tal caso verranno considerati, in sostituzione, gli anni precedenti.
 2.1.5  Producibilita'  attesa  dopo  l'intervento  di  rifacimento parziale
 La producibilita' attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale e'  la produzione annua netta ottenibile a seguito dell'intervento di rifacimento   parziale   espressa  in  MWh,  valutata  in  base  alle caratteristiche  del  progetto  di  rifacimento  parziale  e dei dati storici di produzione.
 2.1.6 Costo del rifacimento parziale
 Il  costo  complessivo del rifacimento parziale, espresso in Euro, rappresenta  la  somma di tutte le spese esclusivamente sostenute per la  realizzazione delle opere previste nell'intervento di rifacimento parziale  dell'impianto  geotermoelettrico,  compresi gli impianti di trattamento  e  le opere di miglioramento dell'inserimento ambientale dello stesso.
 2.1.7   Documentazione  specifica  da  allegare  alla  domanda  di riconoscimento di rifacimento parziale
 Il  costo  complessivo  dell'intervento  di  rifacimento  parziale dell'impianto geotermoelettrico deve essere adeguatamente documentato attraverso  una  apposita  relazione  tecnica-economica,  firmata dal progettista  delle  opere  e dal legale rappresentante del produttore che  richiede  il riconoscimento dell'intervento stesso. L'intervento di  rifacimento  deve essere completato o, nel caso di rifacimento di rifacimento  di impianti gia' in esercizio alla data di presentazione della  domanda  di  riconoscimento  di  impianto  alimentato da fonti rinnovabili,  essere  stato  completato, entro tre anni dalla data di inizio  lavori.  Nel  caso in cui l'intervento di rifacimento preveda anche  la  realizzazione  di  nuovi  pozzi,  il  tempo massimo per il completamento dell'intervento e' aumentato a cinque anni.
 La   relazione   tecnica   economica   allegata  alla  domanda  di riconoscimento deve riportare:
 a) la  descrizione  sintetica  e  l'elenco  dei lavori previsti o effettuati,  suddiviso  per  macro  insiemi significativi di lavori e opere,  riferiti  alle  parti  funzionali di cui alle lettere a), b), c) e d) del punto 2.1.1;
 b) il  computo  economico  complessivo  dei  costi effettivamente sostenuti,  o  preventivati  nei  casi  di  impianti  non  ancora  in esercizio  alla  data  di  presentazione della domanda, connessi alla realizzazione dei macro insiemi di opere suddetti; in ogni caso prima del  rilascio  dei certificati verdi, qualora necessario, deve essere indicato  il costo effettivamente sostenuto; i costi esposti, qualora richiesto  dal  Gestore  della  rete,  dovranno  risultare  da idonea documentazione contabile dei lavori effettuati;
 c) il   programma   temporale   schematico,  corrispondente  alle macro-attivita' lavorative, previsto o effettivamente realizzato, che riporti  esplicitamente  la  data  di inizio lavori e la data di fine lavori  di  rifacimento,  corrispondente  con  la  data di entrata in esercizio  dell'impianto  a  seguito  del rifacimento (data del primo parallelo con la rete a seguito dell'intervento);
 d) una   corografia   generale   che   illustri   schematicamente l'intervento di rifacimento proposto.
 2.2  PRODUZIONE  DI  ENERGIA  QUALIFICATA  AL RIFACIMENTO PARZIALE GEOTERMOELETTRICO
 2.2.1 Valutazione dell'energia qualificata
 La  produzione  di energia elettrica degli impianti riconosciuti e qualificati  come  rifacimenti parziali di impianti geotermoelettrici da'  diritto  alla certificazione di una quota di produzione da fonti rinnovabili.
 La  quota  di produzione annua qualificata ai rifacimenti parziali degli  impianti  geotermoelettrici, espressa in MWh, al generico anno i-esimo  (i=1,...,8) dopo  il  rifacimento parziale dell'impianto, e' ricavabile dalla formula:
 Ecvi = (EAi - Es) + V x Es (2)
 I simboli indicati hanno il seguente significato :
 Ecvi  e'  la  produzione  annua  netta, del generico anno "i" dopo l'intervento  di  rifacimento parziale, avente diritto ai certificati verdi, espressa in MWh;
 Es  e'  la  produzione netta di riferimento storica dell' impianto prima del rifacimento parziale, espressa in MWh;
 Eai;  e'  la  producibilita'  netta  attesa  dopo  l'intervento di rifacimento parziale nell'anno generico "i", espressa in MWh;
 V  e'  il  coefficiente  di  graduazione variabile in funzione del costo  specifico  "Cs" dell'intervento di rifacimento parziale; Cs e' il costo specifico dell'intervento espresso in M€/MW (milioni di euro per  MW) e si ottiene dividendo il costo totale dell'intervento sulla Potenza nominale dopo il rifacimento (Pd).
 La   richiesta   di   rifacimento   parziale   comporta   la   non ammissibilita'  della  richiesta  di  riconoscimento di potenziamento nell'ambito dello stesso intervento.
 2.2.2. Valore del coefficiente di calcolo V
 Per  qualsiasi  potenza nominale i valori di V sono calcolati come segue:
 - V variabile linearmente da V = 0 per Cs = 0, sino ad un massimo di Vmax 0,75 per Cs => 1,5 M€/MW (milioni di euro per MW).
 3 POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI
 3.1 DEFINIZIONI
 Nell'ambito  del  presente  documento  valgono  le  definizioni di seguito riportate.
 3.1.1 Impianto idroelettrico
 Vedi la definizione riportata al precedente punto 1.1.1
 3.1.2 Potenziamento di un impianto idroelettrico
 L'intervento   su   un   impianto   idroelettrico   esistente   e' riconosciuto  come  un  potenziamento  quando si verificano almeno le seguenti condizioni:
 a) l'impianto  e'  entrato  in  esercizio da almeno 5 anni; a tal fine,  la data di entrata in esercizio corrisponde al primo parallelo dell'impianto con la rete elettrica;
 b) l'intervento   effettuato   per   consentire  l'aumento  della producibilita'   deve   comportare  un  costo  specifico  minimo  del potenziamento definito al successivo punto 3.1.3
 Il    potenziamento   dell'impianto   idroelettrico,   finalizzato all'aumento  dell'efficienza  produttiva  globale  dello stesso, puo' comprendere  interventi  di  varia  natura  e  di  diversa  entita' e complessita' sul macchinario produttivo elettromeccanico, sul sistema di   automazione   e   sulle   opere   idrauliche.   L'intervento  di potenziamento  deve essere completato entro dodici mesi dalla data di inizio die lavori, comunicata dal produttore al Gestore della rete.
 3.1.3 Costo minimo del potenziamento idroelettrico
 Il  costo  complessivo  del  potenziamento, espresso in milioni di Euro, rappresenta la somma di tutte le spese sostenute esclusivamente per   la   realizzazione  delle  opere  previste  nell'intervento  di potenziamento  dell'impianto  idroelettrico.  Non  sono ammissibili i costi imputabili ad opere di manutenzione ordinaria.
 Si  definisce  "p", costo specifico del potenziamento, il rapporto tra   il  costo  totale  dell'intervento  C  e  la  potenza  nominale dell'impianto dopo il potenziamento.
 p  t C : Pd , dove il valore di p e' espresso in M€/MW (milioni di euro per MW
 C  e'  il  costo totale dell'intervento espresso in M€ (milioni di euro)
 Pd  e'  la  potenza  nominale  dell'impianto  dopo l'intervento di potenziamento (somma aritmetica delle potenze nominali di targa delle turbine idrauliche utilizzate nell'impianto, espressa in MW)
 Per  ottenere  il  riconoscimento  del potenziamento dell'impianto idroelettrico  il valore del parametro p deve risultare non inferiore a 0,10.
 3.1.4   Documentazione  specifica  da  allegare  alla  domanda  di riconoscimento di potenziamento idroelettrico
 Il  costo  complessivo  dell'intervento  di  rifacimento  parziale dell'impianto  idroelettrico  deve  essere  adeguatamente documentato attraverso  una  apposita  relazione  tecnica-economica,  firmata dal progettista  delle  opere  e dal legale rappresentante del produttore che richiede il riconoscimento dell'intervento stesso.
 La   relazione   tecnica   economica   allegata  alla  domanda  di riconoscimento deve riportare:
 a) la   descrizione   sintetica   e   l'elenco   dei   lavori  di potenziamento  previsti  o  effettuati,  suddiviso  per macro-insiemi significativi  di  opere,  riferiti alle parti funzionali a) e b) del punto 1.1.1;
 b) il  computo  economico  complessivo  dei  costi effettivamente sostenuti,  o  preventivati  nei  casi  di  impianti  non  ancora  in esercizio  alla  data  di  presentazione della domanda, connessi alla realizzazione dei macro insiemi di opere suddetti; in ogni caso prima del  rilascio  dei certificati verdi, qualora necessario, deve essere indicato  il costo effettivamente sostenuto; i costi esposti, qualora richiesto  dal  Gestore  della  rete,  dovranno  risultare  da idonea documentazione contabile dei lavori effettuati;
 c) il   programma   temporale   schematico,  corrispondente  alle macro-attivita' lavorative, previsto o effettivamente realizzato, che riporti  esplicitamente  la  data  di inizio lavori e la data di fine lavori  di  potenziamento,  corrispondente  con la data di entrata in esercizio  dell'impianto  a seguito del potenziamento (data del primo parallelo con la rete a seguito dell'intervento);
 d) una  corografia  generale  e  un  profilo funzionale idraulico dell'impianto.
 3.2   PRODUZIONE   DI   ENERGIA   QUALIFICATA   AL   POTENZIAMENTO IDROELETTRICO
 3.2.1 Valutazione dell'energia qualificata
 La  produzione  di energia elettrica degli impianti riconosciuti e qualificati  come potenziamenti di impianti idroelettrici da' diritto alla certificazione di una quota di produzione da fonti rinnovabili
 La  quota  di  produzione annua qualificata ai potenziamenti degli impianti  idroelettrici,  espressa  in  MWh, al generico anno i-esimo (i=1,...,8) dopo   il  potenziamento  dell'impianto,  e'  data  dalla formula:
 Ecvi = 0,05 x EAi dove
 EC,V,  e'  la  produzione  annua netta, del generico anno i-esimo dopo  l'intervento  di  potenziamento,  avente diritto ai certificati verdi, espressa in MWh
 EAi e' la producibilita' netta dopo l'intervento di potenziamento nel generico anno i-esimo, espressa in MWh
 Nella  determinazione  del  valore  di  EAi  si  tiene conto delle eventuali  modifiche  normative in merito al minimo deflusso costante vitale,  eventualmente  intervenute successivamente all'intervento di potenziamento,  aggiungendo il corrispondente valore di produzione di energia elettrica.
 |  |  |