Gazzetta n. 264 del 2005-11-12 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI |
PROVVEDIMENTO 8 novembre 2005 |
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione politica e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative alla campagna per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Messina, fissata per i giorni 27 e 28 novembre 2005. |
|
LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI, DI SEGUITO DENOMINATA «COMMISSIONE» a) Tenuto conto che con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 237 del 23 settembre 2005, sono state fissate per i giorni 27 e 28 novembre 2005, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni 11 e 12 dicembre 2005, le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Messina; b) Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica; c) Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 3 del 20 agosto 1960, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali della Regione siciliana», e successive modificazioni; d) Viste le «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonche' tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005», approvate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 16 febbraio 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2005; e) Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Dispone nei confronti della RAI radiotelevisione italiana societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito: Art. 1. 1. Alla campagna per l'ezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale nel comune di Messina, prevista per i giorni 27 e 28 novembre 2005, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alle «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonche' tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005», e successive modificazioni, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialita' e parita' di trattamento. 2. I termini di cui all'art. 5, comma 3, e art. 8, comma 1, delle «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonche' tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005», decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 28 novembre 2005, ovvero a tutto il 12 dicembre 2005 nella eventualita' della effettuazione del turno di ballottaggio per l'elezione del Sindaco. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 novembre 2005 Il presidente: Gentiloni Silveri |
|
|