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| Gazzetta n. 264 del 2005-11-12 |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  | DECRETO 31 ottobre 2005 |  | Proroga  dei  termini  previsti  dall'articolo 4,  commi  3  e 4, del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio dell'8 gennaio  2002,  recante istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 di concerto con
 IL MINISTRO DELLE POLITICHE
 AGRICOLE E FORESTALI
 Vista  la  convenzione  sul  commercio  internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington  il 3 marzo 1973, e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;
 Visto il regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e  successive attuazioni e modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro  commercio,  ed  in  particolare  l'art.  3 relativo al campo di applicazione dello stesso;
 Visto il regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001,  e successive attuazioni e modificazioni, recante modalita' per applicazione del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996,   e   successive  attuazioni  e  modificazioni,  relativo  alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
 Visto  il proprio decreto 8 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  15  del 18 gennaio 2002, riguardante l'istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali;
 Visto  l'art.  35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  come modificato dal decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287,  che  attribuisce  al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,  tra  gli  altri,  i  compiti  e  le funzioni riguardanti l'attuazione  e  la  gestione  della  convenzione di Washington e dei relativi regolamenti comunitari;
 Considerato  che  il  Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 8 della  legge  7 febbraio  1992,  n.  150,  cura  l'adempimento  della convenzione   di   Washington,  potendosi  avvalere  delle  esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato;
 Ritenuto  che, a seguito dell'entrata in vigore, il 22 agosto 2005, del  regolamento  (CE) 1332/2005 della Commissione del 9 agosto 2005, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee del 19 agosto  2005,  n.  215/1,  sono  stati modificati gli allegati del citato  regolamento  n.  338/97  del Consiglio e che, dato il periodo feriale,  il  pubblico non ha potuto ottemperare agli obblighi di cui al citato decreto 8 gennaio 2002;
 Ritenuto,  altresi',  opportuno riaprire complessivamente i termini di  richiesta  del  registro  e  di  iscrizione degli esemplari nello stesso,  al  fine  di  rendere piu' efficace la gestione dei registri stessi;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.   I  soggetti  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del  Ministro dell'ambiente  e  della  tutela del territorio 8 gennaio 2002, devono richiedere e compilare i relativi registri entro novanta giorni dalla data  di entrata in vigore del presente decreto, per gli esemplari di cui  all'art.  1, comma 1, del citato decreto 8 gennaio 2002, inclusi negli  allegati  A  e  B  del  regolamento (CE) 338/97 del Consiglio, modificati  dai  regolamenti  (CE)  n.  1497/03 della Commissione del 18 agosto  2003,  (CE)  n.  834/2004  della Commissione del 28 aprile 2004, e (CE) 1332/2005, della Commissione, del 9 agosto 2005.
 2.  All'art. 4, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 gennaio 2002, la parola «quindici» e' sostituita dalla seguente parola: «trenta».
 3.  Il  presente decreto, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 31 ottobre 2005
 
 Il Ministro dell'ambiente
 e della tutela del territorio
 Matteoli Il Ministro delle politiche
 agricole e forestali
 Alemanno
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