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| Gazzetta n. 264 del 2005-11-12 |  | UNIVERSITA' DI BARI |  | DECRETO RETTORALE 19 ottobre 2005 |  | Modificazioni allo statuto. |  | 
 |  | IL RETTORE Visto l'art. 11 dello statuto dell'Universita' degli studi di Bari;
 Visto  il  decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 con cui e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari;
 Rilevata  la  necessita'  di conferire al pro-rettore un ruolo piu' dinamico  ed  incisivo  in  seno  agli  organi  collegiali di governo dell'Universita', attribuendogli il diritto di voto;
 Visto  il  decreto-legge  1° ottobre  1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;
 Vista la delibera del senato accademico del 31 ottobre 2003;
 Visti  i pareri espressi dai consigli di facolta' e dai consigli di dipartimento;
 Vista  la delibera del senato accademico dell'8 marzo 2004, con cui si  avviano  le  procedure per la modifica degli articoli 23, 24 e 25 dello statuto dell'Universita' degli studi di Bari ;
 Vista  la  nota  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  protocollo n. 3127 dell'8 settembre 2005, con cui il Ministero  comunica  di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari;
 Decreta:
 Art. 1.
 Gli articoli 23, 24 e 25 dello statuto dell'Universita' degli studi di Bari sono cosi' modificati:
 Art. 23 - Riformulazione del punto 2, lettera p) come segue:
 «In particolare al rettore spetta:
 p) designare  un pro-rettore vicario, fra i professori di ruolo a tempo pieno. Il pro-rettore sostituisce il rettore in caso di assenza o  impedimento.  Egli  svolge,  altresi',  le  funzioni  che gli sono delegate».
 Art. 24 - Riformulazione del punto 5 come segue:
 «Il senato accademico e' composto da:
 a) il rettore
 b) il pro-rettore
 c) i presidi di facolta';
 d) un   rappresentante   per   ciascuna   delle   seguenti   aree scientifiche:
 matematica-informatica;
 fisica;
 chimica;
 scienze della Terra;
 scienze biologiche;
 scienze mediche;
 scienze farmaceutiche e veterinarie;
 agraria;
 scienze letterarie linguistiche e artistiche;
 scienze dell'antichita';
 scienze filosofiche, pedagogiche e psicologiche;
 scienze giuridiche;
 scienze storiche, politiche e sociologiche;
 scienze economiche e statistiche;
 e) una rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei componenti, arrotondato per eccesso;
 f) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo». Riformulazione del punto 9 come segue:
 «Alle   riunioni   del   senato   accademico  partecipa,  con  voto consultivo,  il  direttore  amministrativo  che svolge le funzioni di segretario verbalizzante». Art. 25 - Riformulazione del punto 5 come segue:
 Il consiglio di amministrazione e' composto da:
 a) il rettore;
 b) il pro-rettore;
 c) il direttore amministrativo;
 d) quattro professori di ruolo di prima fascia;
 e) quattro professori di ruolo di seconda fascia;
 f) quattro ricercatori;
 g) una rappresentanza di studenti pari a sei e, in ogni caso, non inferiore al 15% dei componenti il collegio;
 h) cinque rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
 i) un rappresentante del Governo;
 l) un rappresentante della regione Puglia, uno della provincia di Bari  od  uno del comune di Bari, ove ciascuno di tali enti concorra, per una durata dell'intero mandato, al finanziamento dell'Universita' con  un  contributo  annuo  non  inferiore  allo  0,5%  delle entrate complessive risultanti dal bilancio consolidato dell'Universita';
 m) un  rappresentante  degli enti promotori, se consorzi pubblici ovvero  societa'  a  prevalente  capitale pubblico per ciascuna delle sedi  decentrate,  che concorrano, per la durata dell'intero mandato, al  finanziamento  dell'Universita' con un contributo annuo stabilito dal regolamento generale di Ateneo.
 Tutti  i  rappresentanti  di  cui  alle  lettere i), l), m), devono essere  cittadini  che non abbiano con l'Universita' di Bari rapporto di  lavoro,  ne'  contratti  in  corso, ne' liti pendenti e non siano studenti iscritti all'Universita' medesima;
 cassazione del punto 8 con conseguente trasformazione del punto 9 in 8.
 |  | Art. 2. Lo  Statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Bari, emanato con decreto   rettorale   n.  7772  del  22 ottobre  1996  risulta  cosi' riformulato:
 "STATUTO
 Sommario
 Titolo I - Principi generali
 Titolo II - Fonti normative
 Titolo III - Autonomia finanziaria e contabile
 Titolo IV - Organi centrali di Ateneo
 Titolo V - Ordinamento e organizzazione della didattica
 Titolo VI - Ordinamento e organizzazione della ricerca scientifica
 Titolo   VII  -  Strutture  di  sostegno  all'organizzazione  della didattica e della ricerca
 Titolo VIII - Rapporti con l'esterno
 Titolo IX - Ordinamento e organizzazione amministrativi
 Titolo X - Disposizioni finali e transitorie
 Titolo I
 PRINCIPI GENERALI
 Art. 1.
 1.  L'Universita' degli studi di Bari realizza le proprie finalita' di  formazione  e  di  organizzazione  della  ricerca  scientifica  e dell'istruzione   superiore  secondo  le  disposizioni  del  presente statuto   e   nel   rispetto  dei  principi  generali  fissati  dalla legislazione vigente.
 2.   Persegue   i   propri   fini  istituzionali  con  il  concorso responsabile  degli  studenti  e  di  tutto  il  personale,  ai quali garantisce la partecipazione agli organi di governo nelle forme e nei modi previsti nel presente statuto.
 3.  Ha personalita' giuridica e piena capacita' di diritto pubblico e privato.
 Art. 2.
 1. L'Universita' assume come criteri guida per lo svolgimento della propria attivita' i principi di efficienza ed efficacia, assicurando, mediante  gli  strumenti  di  verifica  previsti  e  disciplinati nel presente statuto, la qualita' e l'economicita' dei risultati.
 Art. 3.
 1.  L'Universita'  organizza la propria attivita' didattica in modo da assicurare l'effettivo godimento del diritto allo studio.
 2.  Garantisce  la  piena autonomia delle strutture didattiche e il piu' ampio pluralismo scientifico e di pensiero.
 3.  Si  adopera  per  favorire  la  partecipazione  degli  studenti all'attivita'  didattica nella prospettiva di una compiuta formazione culturale degli stessi
 Art. 4.
 1.   L'Universita',   sede   primaria   dell'attivita'  di  ricerca scientifica, opera per incentivarne lo sviluppo.
 2. A tal fine adotta una organizzazione dipartimentale che assicuri la   promozione  e  il  coordinamento  dell'attivita'  di  ricerca  e garantisca  nel  contempo  la  liberta'  e  l'autonomia  dei  singolo ricercatore.
 3.  Favorisce  la  diffusione dei risultati scientifici e il libero confronto delle idee.
 Art. 5.
 1. L'Universita' si pone come istituzione aperta alle problematiche che   emergono   dai   processi  di  trasformazione  e  di  sviluppo, organizzando  attivita'  di  formazione  ricorrente  e  di promozione culturale.
 Art. 6.
 1.  L'Universita'  informa  la  propria attivita' amministrativa ai principi  di  democrazia,  di  partecipazione,  di  trasparenza  e di decentramento.
 2.  A  tal fine garantisce la pubblicita' degli atti e riconosce il diritto  di accesso nelle forme e secondo le modalita' previste dalla legislazione vigente.
 3. Assicura la funzionalita' delle strutture mediante l'adozione di una organizzazione funzionale per servizi omogenei.
 4.  Cura  la  formazione  dei  personale  tecnico-amministrativo  a garanzia del buon andamento dell'amministrazione universitaria.
 Art. 7.
 1.  L'Universita', quale comunita' di lavoro riconosce nel rapporto con   le   organizzazioni   sindacali  un  efficace  contributo  alla democraticita'  dell'istituzione  e  al  buon andamento della propria organizzazione.
 Art. 8.
 1.  L'Universita' si adopera per garantire la parita' di condizioni di studio e di lavoro.
 2.  A  tal fine interviene per rimuovere, mediante opportune azioni positive,  le  situazioni  di  svantaggio che ne impediscono la piena realizzazione.
 Art. 9.
 1.  L'Universita'  promuove  la  collaborazione  con  Universita' e Istituti  di  ricerca  italiani  e  stranieri, e, in particolare, con quelli dell'Unione europea, assumendola come essenziale ai fini della crescita culturale e dello sviluppo della comunita' in cui opera.
 Art. 10.
 1.  L'Universita'  favorisce  le  attivita' culturali, ricreative e sociali di tutte le componenti universitarie e promuove la diffusione e  il  potenziamento della pratica sportiva, avvalendosi del Comitato per lo sport universitario, istituito secondo le forme e le modalita' previste dalla legislazione vigente.
 Titolo II
 FONTI NORMATIVE
 Art. 11.
 S t a t u t o
 1.  Il  presente  statuto,  adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 della  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  disciplina  l'ordinamento  e l'organizzazione  dell'Universita'  di  Bari, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione statale vigente.
 2. La revisione dello statuto e' deliberata dal senato accademico a maggioranza   assoluta   dei  componenti,  sentiti  il  consiglio  di amministrazione ed i consigli di facolta' e di dipartimento.
 3. Qualora le modifiche riguardino l'organizzazione della didattica e', altresi', obbligatoria la richiesta di parere del consiglio degli studenti  che  deve  esprimersi  entro  trenta  giorni  dalla data di ricevimento della richiesta.
 4.  Il  consiglio  di  amministrazione, i consigli di facolta' e di dipartimento  possono  sottoporre  al  senato  accademico proposta di modifica dello statuto.
 Puo',  altresi',  sottoporre proposta di modifica 1/3 del personale dipendente dell'Universita'.
 5.  Le modifiche dello statuto sono emanate dal rettore con proprio decreto secondo le procedure previste per la sua approvazione.
 Art. 12.
 Autonomia regolamentare
 1.  L'Universita',  nell'ambito  della propria autonomia normativa, adotta  i  regolamenti  previsti  per  legge e ogni altro regolamento necessario  all'organizzazione  e  al funzionamento delle strutture e dei   servizi  universitari,  nonche'  al  corretto  esercizio  delle funzioni istituzionali.
 Art. 13.
 Regolamento generale di Ateneo
 1.  Il  regolamento  generale di Ateneo detta i principi e le norme fondamentali   in   tema   di   organizzazione   e  di  funzionamento dell'Universita'.  In particolare il regolamento generale dell'Ateneo fissa:
 a) le  modalita'  per  l'elezione  degli  organi di ogni ordine e grado,  nonche'  quelle  per  l'elezione  delle  rappresentanze negli organi collegiali;
 b) le  norme  relative  alle  modalita'  di  convocazione  e alla validita' delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali;
 c) i  principi  fondamentali  nel  rispetto  dei quali le singole strutture  periferiche  possono  adottare  regolamenti  per  la  loro organizzazione e per il loro funzionamento;
 d) le     modalita'     di    organizzazione    degli    apparati dell'amministrazione  centrale e periferica nel rispetto dei principi e criteri previsti dal presente statuto;
 e) le   norme  per  l'organizzazione  e  il  funzionamento  delle strutture  di  sostegno  all'organizzazione  della  didattica e della ricerca;
 f) le  forme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato per  le  pari  opportunita'  e del nucleo di valutazione previsti dal presente statuto;
 g) le  modalita'  per la revisione, senza la prescritta procedura di  modifica statutaria, delle aree scientifico-disciplinari previste dal  successivo  art.  24,  comma 5.  Tale  revisione  e'  consentita esclusivamente  per  attribuire  autonoma  rappresentanza  nel senato accademico a settori che nel presente statuto sono accorpati ad altri in una medesima area.
 A tal fine il regolamento deve attenersi alle seguenti condizioni:
 1)  i settori devono raggiungere un incremento di docenti tale da superare le cinquantasei unita';
 2)  la  nuova  area  deve risultare gia' come autonoma tra quelle approvate dal CUN;
 3)  la  disaggregazione dei settori costituenti la nuova area non deve,  in  ogni  caso,  determinare l'impossibilita' di sopravvivenza autonoma  di  quelli originari a causa della riduzione dei docenti ad essa afferenti.
 2.  Il  regolamento  generale  di Ateneo e' adottato, a maggioranza assoluta  dei  suoi  componenti, dal senato accademico, previo parere del  consiglio  di  amministrazione,  dei  consigli  di facolta' e di dipartimento,  nonche'  del  consiglio  degli  studenti  per la parte relativa alla organizzazione della didattica.
 3.  Il regolamento generale di Ateneo e' sottoposto al controllo di legittimita'  e di merito, nella forma della richiesta di riesame, da parte  del  Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica,  secondo  le  procedure stabilite dall'art. 6, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168. E' emanato con decreto del rettore ed e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del MURST.
 Art. 14.
 Regolamento didattico di Ateneo
 1.  Il regolamento didattico di Ateneo disciplina, in conformita' a quanto  previsto  dall'art.  11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'ordinamento  degli studi dei corsi per il conseguimento del diploma universitario, del diploma di laurea, del diploma di specializzazione e del dottorato di ricerca.
 2.  Il regolamento didattico di Ateneo fissa, altresi', i criteri e le  modalita'  di  organizzazione delle attivita' di formazione e dei servizi didattici integrativi, nonche' le modalita' di attuazione del servizio di tutorato.
 3.  Il  regolamento  didattico  di  Ateneo  e'  adottato dal senato accademico  a  maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti, nei modi previsti dall'art. 11 della legge n. 341/1990.
 4.  Il  regolamento  e'  inviato  al  MURST  per l'approvazione. Il Ministro,  sentito  il  CUN, approva il regolamento entro centottanta giorni dal ricevimento, decorsi i quali, senza che il Ministro si sia pronunciato,  il  regolamento  si intende approvato ed e' emanato con decreto del rettore.
 Art. 15. Regolamento   di   Ateneo  per  l'amministrazione  la  finanza  e  la
 contabilita'
 1.  Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'  disciplina,  in conformita' a quanto disposto dall'art. 7,  comma  8,  della  legge n. 168/1989, i criteri della gestione, le relative   procedure  amministrative  e  finanziarie  e  le  connesse responsabilita',  in  modo  da assicurare la rapidita' e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta dei conti di sola cassa.
 2.  Il  regolamento  e'  adottato,  a maggioranza assoluta dei suoi componenti,  dal  consiglio  di  amministrazione,  sentito  il senato accademico, i consigli di facolta' e di dipartimento.
 3.   Il   regolamento  e'  sottoposto  al  controllo  del  Ministro dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica nella forma di cui all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989. E' emanato con  decreto  del  rettore  e pubblicato nel Bollettino ufficiale del MURST.
 Art. 16.
 Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi
 1.  L'Universita', in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, adotta  il  regolamento  per  la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.
 2.  Tale  regolamento,  adottato  dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, e' emanato con decreto del rettore.
 Art. 17.
 Regolamento del consiglio degli studenti
 1.  I  criteri  e le modalita' di organizzazione e di funzionamento del consiglio degli studenti sono fissati in apposito regolamento.
 2.  Il  Regolamento  e' adottato dal consiglio degli studenti ed e' sottoposto  al  controllo  di  legittimita'  e di merito, nella forma della  richiesta  di  riesame,  del senato accademico. E' emanato con decreto del rettore.
 Art. 18.
 Regolamento delle strutture periferiche
 1.  Le  singole  strutture  didattiche,  di  ricerca e di servizio, adottano  propri  regolamenti  nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto e nei regolamenti di Ateneo.
 2.  Tali  regolamenti  sono  adottati,  a  maggioranza assoluta dei componenti, dai rispettivi consigli e sono sottoposti al controllo di legittimita'  e di merito, nella forma della richiesta di riesame, da parte  del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione per   gli   aspetti   di   carattere   amministrativo   e  contabile. I regolamenti sono emanati con decreto del rettore.
 3.  In  conformita'  a  quanto  previsto  dall'art.  11 della legge 19 novembre  1990,  n.  341, i regolamenti delle strutture didattiche determinano  l'articolazione  dei corsi di diploma universitario e di laurea,  dei  corsi  di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli  didattici,  la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle  dell'insegnamento  a distanza, le forme di tutorato, le prove di  valutazione  della  preparazione degli studenti e la composizione delle  relative commissioni, le modalita' degli obblighi di frequenza anche  con riferimento alla condizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti  utilizzabili  per il conseguimento dei diplomi, nonche' la   propedeuticita'  degli  insegnamenti  stessi,  le  attivita'  di laboratorio,  pratiche  e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di  crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con  esito  positivo,  ferma  restando  l'obbligatorieta'  di  quanto previsto  dall'art.  9,  comma  2, lettera d) della legge 19 novembre 1990, n. 341.
 4. I regolamenti di Dipartimento disciplinano l'organizzazione e le procedure  di funzionamento dei Dipartimenti, nonche' le modalita' di costituzione degli organi.
 Art. 19.
 Bollettino di Ateneo
 1. Gli atti normativi e quelli amministrativi di carattere generale sono pubblicati nel Bollettino di Ateneo.
 Titolo III
 AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE
 Art. 20.
 Autonomia finanziaria e contabile dell'Universita'
 1.  L'Universita'  ha  autonomia finanziaria e contabile nei limiti dei principi fissati dalla legislazione vigente.
 2. l criteri per la gestione finanziaria e contabile sono stabiliti dal  regolamento  di  Ateneo  per  l'amministrazione, la finanza e la contabilita',  in  modo  da  assicurare l'economicita', l'efficacia e l'efficienza dei centri di spesa.
 Art. 21.
 Autonomia finanziaria e contabile delle strutture
 1. Alle facolta', ai dipartimenti e ai centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca e' attribuita autonomia finanziaria e di spesa  nei  limiti  previsti  dal  regolamento di cui all'art. 15 dei presente statuto.
 Titolo IV
 ORGANI CENTRALI DI ATENEO
 Capo I
 Art. 22.
 Organi di governo
 1.  Sono  organi  di governo dell'Universita' il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione.
 Art. 23.
 R e t t o r e
 1.  Il  rettore  rappresenta l'Universita' e assicura l'unitarieta' degli indirizzi espressi dagli organi collegiali di governo.
 2. In particolare al rettore spetta:
 a) rappresentare legalmente l'Universita';
 b) rappresentare    in    giudizio    l'Universita'   avvalendosi normalmente  dell'Avvocatura  di  Stato,  salva  la  possibilita'  di ricorrere   al   patrocinio  di  avvocati  del  libero  foro,  previa deliberazione  motivata  del  consiglio di amministrazione ovvero per ragioni d'urgenza;
 c) emanare   gli   atti  con  rilevanza  esterna  che  non  siano espressamente attribuiti al direttore amministrativo;
 d) sottoscrivere   le  convenzioni  ed  i  contratti  di  propria competenza;
 e) convocare  e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione;
 f) curare  che  siano  eseguite  le deliberazioni degli organi di governo;
 g) proporre   al  consiglio  di  amministrazione  la  nomina  del direttore amministrativo;
 h) esercitare l'autorita' disciplinare;
 i) presentare,  all'inizio di ogni anno accademico, una relazione pubblica sulle attivita' dell'Universita';
 l) presentare   al  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica   e  tecnologica  e  alle  altre  Autorita'  centrali  le relazioni previste dalla legge;
 m) proporre,  al  MURST,  su  richiesta dei Dipartimenti e previo parere  del senato accademico, l'attivazione di corsi di dottorato di ricerca;
 n) vigilare  sul  funzionamento  delle  strutture  e  dei servizi universitari,    adottando    provvedimenti   diretti   a   garantire l'individuazione delle eventuali responsabilita';
 o) disporre  ispezioni,  inchieste,  accertamenti sullo stato dei servizi  e  sulle  attivita'  delle  strutture  anche didattiche e di ricerca;
 p) designare  un pro-rettore vicario, fra i professori di ruolo a tempo pieno. Il pro-rettore sostituisce il rettore in caso di assenza o  impedimento.  Egli  svolge,  altresi',  le  funzioni  che gli sono delegate.
 3.  In  caso  di  necessita' e di indifferibile urgenza, il rettore puo'  assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del   senato   accademico   e   del   consiglio  di  amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.
 4. Il rettore puo', altresi', delegare particolari compiti ad altri docenti   nominati  con  proprio  decreto,  del  cui  operato  resta, comunque, responsabile.
 5.   Su  proposta  del  senato  accademico  e/o  del  consiglio  di amministrazione,  il  rettore  puo'  nominare  una o piu' commissioni permanenti   con   funzioni  istruttorie  e  poteri  di  proposta  su specifiche   questioni.   Modalita'  di  designazione  e  nomina  dei componenti   di  tali  commissioni  sono  stabilite  dal  regolamento generale di Ateneo.
 6.  Il  rettore  viene  eletto  fra  i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno.
 L'elettorato attivo spetta:
 a tutti i professori di ruolo;
 a  tutti  i ricercatori confermati e agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento;
 ai  rappresentanti  degli studenti componenti del Consiglio degli studenti;
 ai  rappresentanti  del  personale  tecnico-amministrativo  negli organi  di  governo  dell'Universita',  nei consigli di facolta' e di dipartimento.
 Per l'elezione del rettore e' richiesta la maggioranza assoluta dei votanti  nelle  prime  tre votazioni; in caso di mancata elezione, si procede  con  il  sistema  del  ballottaggio  tra i due candidati che nell'ultima  votazione  hanno  riportato  il  maggior numero di voti. Risulta  eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, in caso di parita', il candidato piu' anziano nel ruolo.
 Il rettore e' nominato con decreto del Ministro; dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta.
 Art. 24.
 Senato accademico
 1.  Il senato accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione  e  al  coordinamento  delle attivita' didattiche e di ricerca  dell'Ateneo,  fatte  salve  le  attribuzioni delle strutture periferiche.  Promuove la cooperazione con altre universita' e centri culturali  e  di  ricerca.  Assicura  il costante collegamento con le istituzioni e le forze sociali e produttive.
 2. In particolare il senato accademico:
 a) predispone,  sentito  per  gli  aspetti  di  sua competenza il consiglio  di  amministrazione, i piani pluriennali di cui alla legge n.  245/1990,  valutando  e  coordinando  le  proposte  elaborate dai consigli di facolta' e di dipartimento;
 b) promuove,  sentito  il  consiglio  di amministrazione e tenuto conto  delle  dimensioni  e condizioni ambientali e strutturali, ogni opportuna  iniziativa diretta a garantire un equilibrato rapporto tra le  risorse  disponibili  e  gli  obiettivi  di  qualificazione della didattica e della ricerca;
 c) determina  i  criteri  generali  per  la  distribuzione fra le facolta' dei posti disponibili di professore e di ricercatore, previo parere  del  consiglio  di  amministrazione,  per  gli aspetti di sua competenza, e sentiti i consigli di facolta' interessati;
 d) assegna,  previo  parere  del consiglio di amministrazione per gli  aspetti  di  sua  competenza,  i  posti di professore di ruolo e ricercatori richiesti dalle facolta';
 e) delibera  la messa a concorso dei posti di ruolo di professore e  di  ricercatore  su  proposta  delle  facolta' e previo parere del consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza;
 f) determina  criteri  e  formula al consiglio di amministrazione proposte    motivate    per    la    ripartizione    del    personale tecnico-amministrativo tra le strutture didattiche e di ricerca;
 g) determina  i  criteri  per  la  ripartizione dei finanziamenti complessivamente  destinati  alla  ricerca  e  al funzionamento delle strutture didattiche;
 h) adotta il regolamento generale di Ateneo, sentito il consiglio di amministrazione, i consigli di facolta' e di dipartimento;
 i) adotta  il  regolamento  didattico di Ateneo nei modi previsti dall'art. 11 della legge n. 341/1990;
 j) esprime    parere    sul    regolamento    di    Ateneo    per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
 k) esprime  parere  sul regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi;
 l) approva   i   regolamenti  adottati  dalle  singole  strutture didattiche e di ricerca nonche' il regolamento adottato dal consiglio degli  studenti,  verificandone  la  legittimita'  e il merito, nella forma della richiesta di riesame;
 m) delibera,  nei  limiti  consentiti  dalla legge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, eventuali limitazioni all'accesso ad un corso  di  studio,  su  proposta  del  consiglio  del corso di studio interessato e sentito il consiglio degli studenti;
 n) autorizza,  su  proposta  dei  consigli  di  corso di studio e previo parere del consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza,  la  stipulazione di contratti di collaborazione autonoma per  lo  svolgimento  di  attivita' didattiche integrative secondo le modalita' stabilite dalla normativa regolamentare;
 o) autorizza,  su  proposta  dei  consigli  di  facolta' e previo parere  del  consiglio  di  amministrazione  per  gli  aspetti di sua competenza,  la  stipulazione  di  contratti  aventi  ad  oggetto  la responsabilita'  di  un  corso  ufficiale di insegnamento, secondo le modalita' stabilite dalla normativa regolamentare;
 p) delibera,  su  proposta dei consigli di facolta', accertata la disponibilita' delle risorse, l'attivazione dei curricula e dei corsi di  studio,  nonche' la loro disattivazione e, previo parere conforme del  consiglio  di  amministrazione, la eventuale riallocazione delle risorse;
 q) delibera, su proposta dei consigli di facolta' e previo parere del   consiglio   di   amministrazione,  l'attivazione  di  corsi  di orientamento studenti e di servizi didattici integrativi;
 r) delibera   l'afferenza  ai  dipartimenti  dei  docenti  e  dei ricercatori che non abbiano esercitato l'opzione;
 s) delibera, su parere conforme del consiglio di amministrazione, la  costituzione  dei dipartimenti e dei centri di ricerca nonche' la modificazione e disattivazione degli stessi nel rispetto dei principi fissati nel presente statuto;
 t) esprime  parere al consiglio di amministrazione in ordine alla costituzione di centri di servizio;
 u) approva,  nei  casi  previsti,  i  contratti  e le convenzioni stipulate  dai  dipartimenti  con  enti  esterni, pubblici e privati, previo parere del consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza;
 v) adotta   il   regolamento  per  lo  svolgimento  di  attivita' formative   autogestite  dagli  studenti,  sentito  il  consiglio  di amministrazione e il consiglio degli studenti;
 w) formula  proposte  ai  fini  della  formazione  dei bilanci di previsione;
 x) delibera   le  modifiche  e  la  revisione  dello  statuto  in conformita' alle norme stabilite per il relativo procedimento.
 3.   Al  senato  accademico  e  al  consiglio  di  amministrazione, d'intesa,  spetta il compito di indicare parametri di riferimento per la valutazione della corretta gestione delle risorse.
 Al  senato  accademico  spetta  il  compito  di indicare, altresi', parametri  di  efficienza  e  di  efficacia  per la valutazione della didattica e della ricerca.
 4.  Il  senato  accademico esercita tutte le altre attribuzioni che gli  sono  demandate  dalle  norme  generali  e  speciali concernenti l'ordinamento universitario.
 5. Il senato accademico e' composto da:
 a) il rettore;
 b) il pro-rettore;
 c) i presidi di facolta';
 d) un   rappresentante   per   ciascuna   delle   seguenti   aree scientifiche:
 matematica-informatica;
 fisica;
 chimica;
 scienze della terra;
 scienze biologiche;
 scienze mediche;
 scienze farmaceutiche e veterinarie;
 agraria;
 scienze letterarie linguistiche e artistiche;
 scienze dell'antichita';
 scienze filosofiche, pedagogiche e psicologiche;
 scienze giuridiche;
 scienze storiche, politiche e sociologiche;
 scienze economiche e statistiche;
 e) una rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei componenti, arrotondato per eccesso;
 f) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
 6.  I  rappresentanti  della  aree  scientifiche  sono  eletti  dai professori e ricercatori afferenti all'area fra i professori di ruolo e i ricercatori confermati, a tempo pieno.
 Il  procedimento  elettorale  deve  garantire  la  presenza  di due ricercatori  e  di  un  numero pari di professori di ruolo di prima e seconda fascia.
 7. I rappresentanti delle aree scientifiche, i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
 8.  Il  senato  accademico  e'  convocato ordinariamente almeno una volta  ogni  due  mesi  e,  in  via  straordinaria, ogni volta che il rettore  lo  ritenga  opportuno. E' convocato, altresi', su richiesta motivata di 1/5 dei suoi componenti.
 9.   Alle  riunioni  del  senato  accademico  partecipa,  con  voto consultivo,  il  direttore  amministrativo  che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
 Art. 25.
 Consiglio di amministrazione
 1.  Il  consiglio  di  amministrazione  sovrintende  alla  gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale, nonche' a quella del  personale tecnico-amministrativo. In particolare il consiglio di amministrazione:
 a) adotta  il  regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', sentito il senato accademico;
 b) adotta il proprio regolamento interno;
 c) adotta,  sentito  il  senato accademico, il regolamento per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi;
 d) esprime parere sul regolamento generale di Ateneo;
 e) approva i bilanci di previsione e il conto consuntivo;
 f) delibera   sulle   proposte  motivate  del  senato  accademico relative  alla  ripartizione del personale tecnico-amministrativo tra strutture didattiche e di ricerca e stabilisce i criteri generali per la ripartizione del rimanente personale;
 g) delibera,   su   proposta  del  direttore  amministrativo,  il programma  annuale  per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
 h) esprime   parere   al   senato   accademico   in  ordine  alla costituzione,   alla   modificazione   e   alla   disattivazione  dei dipartimenti e dei centri di ricerca;
 i) delibera,   su   richiesta  dei  consigli  di  facolta'  e  di dipartimento   interessati   e  previo  parere  conforme  del  senato accademico, la costituzione di centri di servizio interdipartimentali e interfacolta'; delibera altresi', previo parere conforme del senato accademico,  la  costituzione  di  centri  di  servizio  di  Ateneo e interuniversitari;
 l) delibera,  su  parere  del  senato accademico, la costituzione dell'Agenzia per i rapporti con l'esterno e il relativo regolamento;
 m) provvede  alla  ripartizione  dei finanziamenti destinati alla ricerca  e al funzionamento delle strutture didattiche in conformita' ai  criteri  generali  determinati  dal  senato  accademico e fissa i criteri generali per la ripartizione delle altre risorse finanziarie;
 n) determina,  sentito  il  consiglio  degli  studenti, la misura delle  tasse  universitarie  e  quella  dei contributi a carico degli studenti  per  il  finanziamento  dei  servizi centrali e dei diversi corsi  di  studio;  determina,  altresi',  le  tariffe  e  i compensi spettanti all'Ateneo per le prestazioni rese a terzi;
 o) definisce gli schemi-tipo dei contratti e delle convenzioni;
 p) delibera  in  ordine  a  tutti  gli  atti  negoziali  che  non rientrino  nell'autonomia  decisionale  dei  centri  di  spesa  e dei dirigenti;
 q) delibera   in   ordine   ad  eventuali  controversie  relative all'esercizio delle attribuzioni del direttore amministrativo;
 r) delibera,  con decisione motivata, il ricorso al patrocinio di avvocati  del libero foro, in relazione alle liti attive e passive in cui e' parte l'Universita'.
 2.  Il  consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  motivata del rettore,   nomina   il  direttore  amministrativo  e  puo'  revocarne l'incarico nei casi previsti dal presente statuto.
 3.   Al  consiglio  di  amministrazione  e  al  senato  accademico, d'intesa,  spetta il compito di indicare parametri di riferimento per la valutazione della corretta gestione delle risorse. Al consiglio di amministrazione  spetta  il  compito di indicare i parametri relativi alla  valutazione dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa.
 4.  Il  consiglio  di  amministrazione esercita, altresi', tutte le attribuzioni  che  gli  sono  demandate  da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, nonche' dal presente statuto e dalla normativa regolamentare.
 5. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
 a) il rettore;
 b) il pro-rettore;
 c) il direttore amministrativo;
 d) quattro professori di ruolo di prima fascia;
 e) quattro professori di ruolo di seconda fascia;
 f) quattro ricercatori;
 g) una rappresentanza di studenti pari a sei e, in ogni caso, non inferiore al 15% dei componenti il collegio;
 h) cinque rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
 i) un rappresentante del Governo;
 l) un rappresentante della regione Puglia, uno della provincia di Bari  od  uno del comune di Bari, ove ciascuno di tali enti concorra, per una durata dell'intero mandato, al finanziamento dell'Universita' con  un  contributo  annuo  non  inferiore  allo  0,5%  delle entrate complessive risultanti dal bilancio consolidato dell'Universita';
 m) un  rappresentante  degli enti promotori, se consorzi pubblici ovvero  societa'  a  prevalente  capitale pubblico per ciascuna delle sedi  decentrate,  che concorrano, per la durata dell'intero mandato, al  finanziamento  dell'Universita' con un contributo annuo stabilito dal regolamento generale di Ateneo.
 Tutti i rappresentanti di cui alle lettere i), l), m) devono essere cittadini  che  non  abbiano  con  l'Universita'  di Bari rapporto di lavoro,  ne'  contratti  in  corso,  ne'  liti  pendenti  e non siano studenti iscritti all'Universita' medesima.
 6.  Il  consiglio  di  amministrazione  dura in carica tre anni e i rappresentanti    delle    varie    componenti    sono   rieleggibili consecutivamente una sola volta.
 7.  Il consiglio di amministrazione e' convocato, in via ordinaria, almeno  una  volta ogni due mesi, e, in via straordinaria, ogni volta in  cui  il  rettore lo ritenga opportuno. E' convocato, altresi', su richiesta motivata di almeno 1/5 dei componenti.
 8.   Le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  sono  svolte  dal direttore amministrativo.
 Capo II
 Art. 26.
 Organi ausiliari
 1.  Sono  organi ausiliari il consiglio degli studenti, il comitato per  le  pari  opportunita',  il  collegio dei revisori dei conti, il collegio  dei  direttori  di  dipartimento, l'autorita' garante degli studenti, il nucleo di valutazione interna.
 Art. 27.
 Consiglio degli studenti
 1.  Il consiglio degli studenti e' l'organo di rappresentanza della componente  studentesca  e  svolge  funzioni consultive e di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti.
 In   particolare   il   consiglio  degli  studenti  esprime  pareri obbligatori su:
 a) i piani di sviluppo, limitatamente alle questioni attinenti la programmazione didattica;
 b) il  bilancio, limitatamente alla parte concernente gli impegni di spesa per il servizio didattico;
 c) il regolamento didattico di Ateneo;
 d) la  determinazione  di  contributi  e  tasse  a  carico  degli studenti;
 e) gli interventi di attuazione del diritto allo studio.
 2.  Il  consiglio  degli  studenti  adotta il proprio regolamento e determina  criteri  relativi alla ripartizione dei fondi destinati ad attivita' formative autogestite.
 3. Il consiglio degli studenti puo' formulare proposte in ordine ad ogni  altra  questione  di  esclusivo  o  prevalente  interesse degli studenti.
 L'organo destinatario di tali proposte e' tenuto a discuterle entro novanta giorni.
 4. Il consiglio degli studenti e' composto da:
 a) i rappresentanti degli studenti eletti nel senato accademico;
 b) i  rappresentanti  degli  studenti  eletti  nel  consiglio  di amministrazione dell'Universita';
 c) i  rappresentanti  degli  studenti  eletti  nel  consiglio  di amministrazione dell'ente di diritto allo studio universitario;
 d) i  rappresentanti  degli  studenti  eletti nel comitato per lo sport universitario;
 e) il  20%  dei rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di   facolta'   determinato   secondo   le  modalita'  stabilite  dal regolamento generale di Ateneo.
 Art. 28.
 Autorita' garante degli studenti
 1.  Al  fine  di  garantire  la tutela e l'effettivita' dei diritti degli studenti e' istituita l'autorita' garante degli studenti con il compito di:
 a) intervenire a tutela di qualunque studente si ritenga leso nei propri  diritti o interessi da abusi, disfunzioni, ritardi imputabili a  provvedimenti  ovvero  a comportamenti anche omissivi di organi ed uffici dell'Universita'.
 Il  consiglio  degli studenti o singoli studenti possono rivolgersi alla  autorita'  garante  degli  studenti,  che,  in conformita' alla normativa  regolamentare,  esprime il proprio parere ed eventualmente interviene  mediante  segnalazioni  agli  organi  di  volta  in volta competenti;
 b) esaminare   e   controllare  lo  svolgimento  delle  attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dell'informazione, dello sport e del tempo libero;
 c) formulare  i  criteri di valutazione, finanziamento e verifica delle  attivita'  autogestite  sentito  il  parere  obbligatorio  del consiglio degli studenti e del senato accademico;
 d) avanzare  proposte  ed  esprimere  pareri  sulle questioni che riguardano l'attuazione dei diritti degli studenti;
 e) presentare  annualmente  al  senato  accademico e al consiglio degli studenti una relazione sull'attivita' svolta.
 Gli atti dell'autorita' garante non sono vincolanti.
 2.  Le  modalita'  di nomina e la durata del mandato sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.
 Art. 29.
 Comitato per le pari opportunita'
 1.  Al  fine  di garantire l'uguaglianza e le pari opportunita' tra uomini  e  donne,  e'  istituito un apposito comitato con lo scopo di favorire,  anche  attraverso  idonee iniziative di organizzazione del lavoro  e  dello  studio,  il pieno sviluppo della personalita' della donna e il suo effettivo inserimento nella comunita' universitaria.
 2.  Il  comitato  avanza proposte ed esprime pareri sulle questioni che riguardano la condizione femminile.
 3.  I criteri di composizione del comitato, nonche' le modalita' di costituzione  e  di  funzionamento  sono  stabilite  dal  regolamento generale di Ateneo.
 Art. 30.
 Collegio dei revisori dei conti
 1.  Il  collegio  dei  revisori  dei conti e' l'organo di controllo interno   della   gestione   finanziaria,  contabile  e  patrimoniale dell'Universita'.
 2.  I  criteri  di composizione e le modalita' di funzionamento del collegio  dei  revisori  dei conti sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione,  la  finanza  e  la  contabilita'.  In ogni caso i componenti   non   devono   avere   rapporti  di  dipendenza  ne'  di collaborazione continuativa con l'Universita'.
 Art. 31.
 Collegio dei direttori di dipartimento
 1.  Il  collegio  dei  direttori  di dipartimento e' costituito dai direttori  di tutti i dipartimenti dell'Universita', dal rettore o da un suo delegato che lo presiede.
 2. Il collegio dei direttori di dipartimento:
 a) esprime  i  pareri  richiesti  da  altri  organi dell'Ateneo e formula proposte su tutte le materie di competenza dei dipartimenti;
 b) promuove  forme di coordinamento delle attivita' e dei servizi per la ricerca;
 c) favorisce    l'uniforme    applicazione,    all'interno    dei dipartimenti, delle procedure amministrative previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
 3.  Il  collegio  dei  direttori  di  dipartimento e' convocato dal rettore  ogni  qualvolta  lo  ritenga  opportuno o quando lo richieda almeno 1/4 dei suoi componenti.
 Art. 32.
 Nucleo di valutazione interna dell'Universita'
 1. E' costituito il nucleo di valutazione interna dell'Universita', articolato  in  tre  sezioni:  per  la  valutazione  delle  strutture amministrative,   per   la   valutazione   della  didattica,  per  la valutazione  della  ricerca.  Il nucleo non ha poteri di intervento e decisione sul funzionamento delle strutture universitarie.
 2.  Il  nucleo e' composto da nove esperti, anche esterni, nominati dal  rettore  su  proposta  del  senato accademico e del consiglio di amministrazione.
 I  componenti del nucleo durano in carica cinque anni e non possono essere  nominati  per  un  altro quinquennio. L'eventuale compenso e' determinato dal consiglio di amministrazione.
 3. La valutazione delle strutture amministrative, della didattica e della  ricerca  e'  svolta  sulla  base di criteri di efficienza e di efficacia, anche con riferimento alla corretta gestione delle risorse universitarie destinate al diritto allo studio.
 A  tal  fine,  il  nucleo  recepisce  le indicazioni di osservatori nazionali  e  comunitari,  del  senato  accademico e del consiglio di amministrazione;  limitatamente alla valutazione della didattica, dei relativi  servizi  di  supporto nonche' della corretta gestione delle risorse  universitarie  destinate  al  diritto allo studio, il nucleo recepisce altresi' le indicazioni del consiglio degli studenti.
 In ogni caso il nucleo deve privilegiare la scelta di indicatori di qualita'.
 Il nucleo puo' avvalersi di indagini svolte da strutture di ricerca universitarie o esterne.
 4.  I  termini  per  la  valutazione  sono  fissati dalla normativa vigente  o,  in mancanza, dal regolamento generale di Ateneo. Ai fini della   valutazione,   il  nucleo  recepisce  gli  elementi  forniti, rispettivamente,  all'inizio  e alla fine del periodo di riferimento, da ogni struttura soggetta a valutazione e quindi procede, sulla base degli  indicatori prescelti, alla verifica di congruenza tra risorse, obiettivi e risultati.
 5.  La  relazione  del nucleo e' inviata al rettore, che provvede a trasmetterla  agli  organi  di  governo  dell'Ateneo,  alle strutture soggette  a  valutazione,  al  MURST,  al  CUN,  alla  conferenza dei rettori.
 Titolo V
 ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
 Art. 33.
 Diritto allo studio
 1.  L'Universita',  in  attuazione  degli  articoli 3  e  34  della Costituzione  e in conformita' della legislazione vigente sul diritto agli  studi  universitari,  organizza la propria attivita' e i propri servizi  in  modo  da  promuovere  e  rendere effettiva e proficua la formazione universitaria raccordandosi con gli indirizzi del comitato regionale   universitario.   Tende   a  rimuovere  gli  ostacoli  che impediscono  ai  soggetti  capaci  e meritevoli l'accesso agli studi; assicura  agli  studenti  le  condizioni  necessarie  per l'effettivo conseguimento    degli    obiettivi   di   formazione   culturale   e professionale.
 In  attuazione  dell'art.  8  del  presente  statuto,  tutela,  con opportune  azioni  positive,  il  diritto  allo  studio  di  studenti svantaggiati  per  compromissione  dello  stato  di salute con grave, prolungata disabilita'.
 2.  Promuove  ogni  forma  di  utile  collaborazione  con  soggetti pubblici  e  privati,  in  particolare con quelli preposti al diritto allo studio.
 3. Concorre all'attivita' di orientamento e di formazione culturale generale  degli studenti e favorisce la compiuta partecipazione degli stessi alle attivita' universitarie.
 4.  Puo' istituire, su fondi propri oppure provenienti da contratti o convenzioni con altri soggetti pubblici e privati ovvero da atti di liberalita',  borse  di  studio  e sussidi per studenti o per giovani laureati,  anche  per  periodi  di  studio  all'estero o per tirocini pratici.
 Art. 34.
 Titoli di studio
 1.  L'Universita'  organizza  l'attivita'  didattica  necessaria al conseguimento dei titoli di diploma universitario, diploma di laurea, diploma   di   specializzazione,   dottorato   di   ricerca,  secondo l'ordinamento  degli  studi  determinato dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti delle strutture didattiche.
 2.  L'attivita'  didattica  si  svolge  nelle  strutture didattiche denominate corsi di studio e determinate dal regolamento didattico di Ateneo.
 3.  L'attivita'  didattica  relativa  al  dottorato  di  ricerca e' regolata dal successivo art. 50.
 Art. 35.
 Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi
 1.   L'Universita',  secondo  criteri  e  modalita'  stabilite  nel regolamento  didattico di Ateneo, organizza, in collaborazione con le scuole  secondarie  superiori,  attivita'  di orientamento agli studi universitari  al  fine  di  favorire,  tra  gli  studenti, una scelta consapevole.
 2.  L'Universita'  organizza,  altresi',  corsi  di aggiornamento e formazione  del  proprio  personale  tecnico e amministrativo, previa informazione e consultazione delle rappresentanze dei lavoratori.
 3.  In conformita' alle regole dettate dal regolamento didattico di Ateneo,    l'Universita'    puo',    inoltre,    deliberare,   previa individuazione  delle  risorse  da  impegnare e indicando il corso di studio responsabile, di organizzare:
 a) corsi  di  preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici.
 b) corsi di perfezionamento post-laurea;
 c) corsi di educazione e aggiornamento culturale degli adulti;
 d) corsi  di  formazione  permanente  e ricorrente dei lavoratori subordinati ed autonomi, anche in collaborazione con le regioni;
 e) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.
 4. L'Universita' rilascia attestati sull'attivita' svolta nei corsi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
 5.  Le  attivita'  di  cui  al  precedente  comma  3 possono essere intraprese  anche  in  collaborazione  con  altri soggetti pubblici o privati,   operanti   a  livello  locale,  nazionale,  comunitario  o internazionale e possono essere oggetto di contratti o convenzioni di cui  all'art.  66  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 382/1980.
 6.  Le  deliberazioni di attivazione dei corsi di cui al precedente comma  3  sono  adottate  dal  senato accademico e, previo parere del consiglio  di  amministrazione,  individuano le risorse necessarie. I criteri  e  le modalita' di svolgimento di tali corsi sono deliberati dalle  strutture  didattiche  e  scientifiche interessate, secondo la normativa dettata dal regolamento didattico di Ateneo.
 7. L'Universita' favorisce, anche attraverso appositi finanziamenti e  fornendo  servizi  e strutture, le attivita' formative e culturali autogestite  dagli  studenti,  da  svolgersi  secondo  i criteri e le modalita'   fissate  in  apposito  regolamento  adottato  dal  senato accademico,  previo parere del consiglio di amministrazione e sentito il consiglio degli studenti.
 Art. 36.
 Ammissione ai corsi
 1.  Ogni  limitazione  dell'accesso  ad  un  corso  di  studio,  e' deliberata,  nei limiti consentiti dalla legge, dal senato accademico a  maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,  su  proposta  della struttura   didattica   interessata  e  sentito  il  consiglio  degli studenti. La deliberazione motivata deve tener conto del rapporto tra risorse   disponibili   e   obiettivi   di   formazione  culturale  e professionale.
 2.  In  ogni  caso,  le  eventuali  selezioni  devono  avvenire con modalita'  tali  da  evitare  ogni  forma  di  discriminazione, anche indiretta.
 3.  Le  prove  previste per l'accesso ad un corso di studio devono, tendenzialmente,   svolgersi   in  modo  da  consentire  ai  soggetti interessati  la  partecipazione  ad  analoghe prove presso altre sedi universitarie,  nonche'  la  partecipazione  a  quelle  previste  per l'accesso ad altri corsi.
 Art. 37.
 Autonomia didattica e liberta' di insegnamento
 1.  L'Universita',  nel  rispetto  del  presente  statuto  e  della normativa   regolamentare,   garantisce   autonomia   alle  strutture didattiche  attraverso  le  quali  organizza  la propria attivita' di insegnamento e formazione.
 2.   Le   strutture   didattiche,  in  conformita'  alla  normativa regolamentare,  garantiscono  il  buon  andamento dell'organizzazione didattica e il diritto all'apprendimento da parte degli studenti.
 3.  L'attivita'  didattica  e' organizzata in modo da assicurare il piu' ampio pluralismo scientifico e di pensiero.
 Ogni docente, nell'ambito del coordinamento operato dalla struttura didattica  di  cui fa parte, puo' determinare liberamente contenuti e metodi della propria attivita' d'insegnamento.
 Art. 38.
 Articolazione dell'offerta didattica
 1.  L'Universita'  articola  l'offerta  didattica in relazione alla diversa  tipologia  dei  soggetti che avanzano domanda di formazione, con  particolare  riguardo  agli  studenti  lavoratori;  a  tal  fine promuove  ed  incentiva  iniziative  di sperimentazione, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza.
 2.    L'articolazione    dei   servizi   didattici   non   comporta differenziazioni negli obiettivi didattici da conseguire.
 Art. 39.
 Collaborazioni
 1.   Per   il   perseguimento   dei   propri  obiettivi  didattici, l'Universita'  promuove  ogni forma di collaborazione con universita' italiane  e  straniere,  ed  in  particolare  con quelle della Unione europea, incentivando lo scambio di docenti e studenti.
 2.  Promuove,  anche  attraverso convenzioni o consorzi, ogni utile collaborazione  con  soggetti  pubblici  e  privati.  In particolare, favorisce   lo   svolgimento  di  tirocini  pratici  e  di  cicli  di conferenze,  seminari,  esercitazioni, lettorati di lingua straniera. Promuove  il  finanziamento  di  borse  di  studio  per ogni forma di attivita'  didattica  nonche'  di borse di dottorato e post-dottorato anche   riservate   a  studenti  stranieri.  Tali  attivita'  devono, comunque,   essere  svolte  sotto  la  responsabilita'  di  personale universitario.
 3.  L'Universita'  assicura,  secondo  le  modalita'  stabilite dal regolamento  didattico  di Ateneo, la pubblicita' delle diverse forme di collaborazione e dei relativi risultati.
 Art. 40.
 Contratti per attivita' didattica
 1.  L'Universita',  nel  rispetto  della legislazione vigente e dei criteri   soggettivi   e   oggettivi   fissati   in   apposite  norme regolamentari  nonche'  nei  limiti delle disponibilita' finanziarie, puo'  stipulare con personale adeguatamente qualificato, contratti di collaborazione  autonoma  per  lo svolgimento di attivita' didattiche integrative.
 2.  Alle  condizioni  e nei limiti di cui al precedente comma puo', altresi',   stipulare   con   personale   adeguatamente  qualificato, contratti  di  collaborazione  autonoma  che  abbiano  ad  oggetto la responsabilita' di un corso ufficiale.
 Tali  contratti  possono  essere  stipulati  solo  quando  non  sia possibile provvedere con personale docente dell'Universita' di Bari o di  altra  universita'; in ogni caso non possono essere cosi' coperti piu'  di  un quinto degli insegnamenti necessari al conseguimento del titolo. Deroghe possono essere deliberate dal senato accademico per i corsi di nuova istituzione. Tali contratti hanno la durata massima di un  anno  accademico e possono essere rinnovati per due volte sole in un quinquennio.
 3. I contratti di cui ai precedenti commi possono essere finanziati su  fondi  propri  dell'Universita'  oppure  su  fondi provenienti da convenzioni o contratti con soggetti pubblici o privati.
 4.  La  disciplina  regolamentare determina limiti minimi e massimi dei compensi da erogare.
 5.  Le  collaborazioni  di  cui  ai  commi  precedenti  non  devono configurare in alcun modo prestazioni di lavoro subordinato.
 Art. 41.
 Tutorato
 1.  Ciascun corso di studio deve assicurare un servizio di tutorato finalizzato a:
 a) assistere ed orientare gli studenti lungo tutto il corso degli studi,  in  particolare  in  occasione della scelta degli indirizzi e della  predisposizione  dei  piani di studio, della programmazione di periodi  di  studio  all'estero  e  di  stage  presso enti pubblici e privati  nonche'  della individuazione degli argomenti per la tesi di laurea;
 b) rimuovere   gli   ostacoli   ad  una  proficua  partecipazione all'attivita' didattica;
 c) rendere   gli   studenti  attivamente  partecipi  al  processo formativo.
 2.  Per  il  perseguimento  di  tali  finalita' e in relazione alle necessita',  alle  attitudini ed alle esigenze dei singoli, il tutore puo':
 a) avanzare  ogni  idonea  proposta  al  consiglio  dei  corsi di studio;
 b) adottare  ogni  iniziativa  volta  a sviluppare nello studente autonome capacita' critiche di studio e di esposizione.
 Tali   iniziative   possono   essere   promosse   e  perseguite  in collaborazione con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze studentesche.
 3.  Nell'ambito  di  ciascuna  struttura  didattica, il tutorato e' compito  istituzionale  dei  professori  di  ruolo, dei ricercatori e degli  assistenti  del  ruolo  ad  esaurimento  che  svolgono compiti didattici ufficiali.
 Ciascuno  studente,  di  norma, e' seguito da uno stesso tutore per ogni ciclo omogeneo del corso di studio.
 4.   Le   modalita'   attuative   del  servizio  di  tutorato  sono disciplinate  dal  regolamento  didattico di Ateneo e dal regolamento del corso di studio.
 Art. 42.
 Corsi di studio
 1.  Il  regolamento didattico di Ateneo individua i corsi di studio attivati  presso  l'Universita'  di  Bari;  a ciascun corso di studio corrisponde  un  curriculum  diretto al conseguimento di un titolo di studio   legalmente   riconosciuto   o  piu'  curricula  strettamente connessi.
 2. Il regolamento didattico di Ateneo, ove il numero degli studenti lo  renda  opportuno  e  la  disponibilita'  delle  risorse  umane  e materiali  lo  consenta, disciplina le modalita' per l'attivazione di piu' corsi diretti al conseguimento del medesimo titolo di studio. In tale  ipotesi,  il  regolamento  determina,  altresi',  i criteri per ripartire gli studenti tra i diversi corsi.
 3.  I  corsi  di  studio  hanno autonomia organizzativa, nei limiti delle  disposizioni  di legge, del presente statuto e del regolamento didattico di Ateneo.
 4.  Il  corso  di  studio  adotta  ogni deliberazione necessaria od opportuna  per  il  buon  funzionamento  dell'attivita' didattica del curriculum  o  dei  curricula  di  sua competenza. In particolare, il corso di studio:
 a) adotta i regolamenti di cui all'art. 18, comma 3, del presente Statuto;
 b) approva   annualmente   i   piani   di  studio,  con  relativi insegnamenti   fondamentali   ed  obbligatori  e  rende  pubblico  il manifesto degli studi di ciascun curriculum;
 c) determina  il  numero  di ore in cui si articola ciascun corso ufficiale;
 d) delibera  annualmente  l'articolazione  degli  insegnamenti in moduli  didattici  e  la  creazione di moduli didattici comuni a piu' insegnamenti nonche' la tipologia delle forme didattiche;
 e) coordina  gli  insegnamenti  e i relativi programmi al fine di realizzare coerenti percorsi formativi;
 f) sulla   base   della  programmazione  didattica  di  cui  alle precedenti  lettere  b)  e d), determina annualmente la necessita' di attivita'  di docenza e avanza alla Facolta' le relative richieste di assegnazione;
 g) propone   la   stipulazione  di  contratti  di  collaborazione autonoma per lo svolgimento di attivita' didattiche integrative;
 h) determina gli obblighi di frequenza e le relative modalita' di accertamento;
 i) organizza il servizio di tutorato;
 l) disciplina   le   prove   di  valutazione  della  preparazione conseguita dagli studenti e designa le relative commissioni;
 m) delibera  in  ordine alle richieste di variazione dei piani di studio presentate dagli studenti;
 n) delibera  in  ordine alle istanze di abbreviazione degli studi presentate da studenti provenienti da altri corsi universitari;
 o) programma  annualmente  l'orario  delle  lezioni e delle altre attivita' didattiche;
 p) formula  proposte  ed  esprime  pareri  nei  casi previsti dal presente statuto e dalla disciplina regolamentare.
 Art. 43.
 Organi del corso di studio
 1. Sono organi del corso di studio:
 a) il consiglio;
 b) il presidente.
 2. Il consiglio e' composto:
 a) dai  professori  di ruolo e dai ricercatori cui sono assegnati compiti didattici nel corso;
 b) dai  professori  fuori  ruolo  che  abbiano  fatto  parte  del consiglio nell'ultimo anno di servizio di ruolo;
 c) dai  professori  a contratto che abbiano la responsabilita' di un corso ufficiale;
 d) da una rappresentanza degli studenti;
 e) da una rappresentanza dei personale tecnico-amministrativo.
 3.  La rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei componenti il collegio,  viene  eletta  ogni  tre anni con il metodo proporzionale. L'elettorato  attivo spetta a tutti gli studenti iscritti al corso di studio  e  quello  passivo agli studenti in corso o iscritti al primo anno  fuori corso. Ulteriori modalita' sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
 4.   La  rappresentanza  dei  personale  tecnico-amministrativo  e' costituita  da  due unita' elette, secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di ateneo, tra coloro che prestano attivita' per il corso di studio.
 5.  I  professori  di ruolo e i ricercatori sono componenti del/dei consiglio/i   di   corso   di   studio   nel/nei   quali  abbiano  la responsabilita' di un corso di insegnamento ovvero nel quale svolgono prevalentemente  la  loro  attivita'  didattica;  possono partecipare senza  diritto  di  voto  ai  consigli  degli  altri  corsi nei quali comunque svolgono tale attivita'.
 6.  I  componenti del consiglio di cui alle lettere b), c) d) ed e) del  precedente  comma 2 concorrono alla formazione dei numero legale solo se presenti alla seduta.
 7.  Il  consiglio  esercita tutte le attribuzioni di competenza del corso di studio.
 8.  Il  consiglio  e'  presieduto da un professore di ruolo a tempo pieno  eletto dal consiglio stesso fra i propri componenti e nominato dal  rettore.  Il presidente dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile  consecutivamente  una sola volta; convoca e presiede il consiglio  fissandone  l'ordine  dei  giorno; cura l'esecuzione delle delibere ed esercita le altre funzioni delegate dal consiglio.
 9. Il consiglio, su proposta dei presidente, puo' designare quattro suoi componenti che, con il presidente stesso, compongono la giunta.
 10.  La  giunta esercita le funzioni di cui ai punti h), m), n), o) dell'art. 42, comma 4 ad essa eventualmente delegate dal consiglio.
 Art. 44.
 F a c o l t a'
 1.  I  corsi di studio sono raggruppati in facolta', secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo.
 2.  Le  facolta'  hanno  autonomia  organizzativa  nei limiti delle disposizioni  di  legge,  del  presente  statuto  e  del  regolamento didattico di Ateneo; possono avere, anche con riferimento ai corsi di studio,  autonomia  gestionale  e  di spesa nell'ambito delle risorse assegnate e nei limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
 3. L'organico dei professori di ruolo e dei ricercatori si articola per  facolta',  secondo  le  decisioni del senato accademico adottate previo  parere  del  consiglio di amministrazione, per gli aspetti di sua competenza, e sentite le facolta' interessate.
 4.  Ogni professore di ruolo e ogni ricercatore e' assegnato ad una facolta'.
 5.  La facolta' adotta ogni deliberazione utile alla piu' razionale utilizzazione,  nell'attivita'  didattica,  dei professori di ruolo e dei ricercatori ad essa assegnati. A tal fine la facolta':
 a) ripartisce  tra  i  professori  di  ruolo  e i ricercatori del settore  disciplinare  interessato  la domanda di attivita' didattica avanzata  dai  consigli  di  corso  di  studio, attribuendo a ciascun docente  un  carico  didattico  non  inferiore  a  quello di un corso ufficiale;
 b) nel  caso  di  impossibilita'  o difficolta' a far fronte alla domanda  di  cui  alla  lettera  a),  dichiara  la  vacanza  ai  fini dell'assegnazione  di  una  supplenza;  ove  tale procedura dia esito negativo propone la stipulazione di un contratto di insegnamento, nei limiti e secondo le modalita' previste dal presente statuto.
 6.  Sentiti,  per  gli aspetti di rispettiva competenza, i consigli delle  strutture  interessate,  la facolta' adotta ogni deliberazione relativa  alla  gestione della carriera dei professori di ruolo e dei ricercatori  ad essa assegnati che non sia di competenza degli organi di governo.
 Autorizza i professori e i ricercatori alla fruizione di periodi di esclusiva  attivita'  di  ricerca,  previo parere dei corsi di studio presso i quali gli stessi esplicano l'attivita' didattica.
 7.   Compatibilmente   con   le  risorse  finanziarie  disponibili, acquisito,  il  parere  dei  consigli di dipartimento interessati, la facolta' provvede:
 a) alla  richiesta  di  nuovi  posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore;
 b) alla destinazione dei posti ad essa assegnati di professore di ruolo e di ricercatore;
 c) alla chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori.
 Per  tali  deliberazioni  la  facolta'  puo' chiedere il parere dei consigli di corso di studio interessati.
 8.  La  facolta'  adotta, altresi', ogni deliberazione necessaria o opportuna per coordinare l'attivita' didattica dei corsi di studio ad essa  afferenti.  A tal fine, la facolta', previo parere dei consigli dei corsi di studio interessati:
 a) propone  al  senato  accademico l'attivazione dei curricula di studi  e dei corsi di studio valutando la necessita' di risorse umane e materiali;
 b) propone  al  senato accademico la disattivazione dei curricula di  studio  e  dei  corsi  di studio e la riallocazione delle risorse umane e materiali divenute disponibili;
 c) propone  al senato accademico, ai fini dell'adozione del piano di  sviluppo  dell'Ateneo,  un proprio piano di sviluppo che, tenendo conto   delle   richieste   avanzate  dai  consigli  delle  strutture interessate,  coordini  le  esigenze della didattica con quelle della ricerca;
 d) contribuisce, per la parte di sua competenza alla elaborazione del piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo;
 e) nell'ambito  delle  risorse  rese  disponibili dagli organi di governo  e  nel  rispetto  degli  indirizzi  generali  definiti dagli stessi,  programma  e  definisce l'utilizzazione delle risorse per la didattica.
 9.  Le  facolta'  con  un  unico  corso di studio svolgono anche le funzioni di quest'ultimo.
 Art. 45.
 Organi della facolta'
 1. Sono organi della facolta':
 a) il consiglio;
 b) il preside;
 c) la giunta.
 2. Il consiglio e' composto:
 a) dai  professori  di  ruolo  e  dai  ricercatori assegnati alla facolta';
 b) dai  professori  fuori  ruolo  che  abbiano  fatto  parte  del consiglio nell'ultimo anno di servizio di ruolo;
 c) da una rappresentanza degli studenti;
 d) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.
 3.  La rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei componenti il collegio,  viene  eletta  ogni  tre  anni  con  metodo proporzionale; l'elettorato  attivo  spetta a tutti gli studenti iscritti ad uno dei corsi  di  studio  della  facolta'  e quello passivo agli studenti in corso  o iscritti al primo anno fuori corso. Ulteriori modalita' sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.
 4.   La  rappresentanza  del  personale  tecnico-amministrativo  e' composta da tre unita' elette tra il personale tecnico-amministrativo assegnato ai servizi della facolta'.
 5.  I  componenti  del consiglio di cui alle lettere b), c), d) dei precedente  comma 2 concorrono alla formazione dei numero legale solo se presenti alla seduta.
 6.   La   composizione   del   consiglio   di  facolta'  e'  unica, articolandosi  secondo  quanto  definito dai commi 2 e 5 del presente articolo.
 Le  deliberazioni di cui all'art. 44, comma 5, 6 e 7, sono adottate dai   professori  di  prima  fascia  per  le  decisioni  relative  ai professori  di prima fascia; dai professori di prima e seconda fascia per  le  decisioni  relative  ai  professori  di  seconda fascia; dai professori  di  prima  e  seconda  fascia  e  dai  ricercatori per le decisioni relative ai ricercatori.
 Ai fini della determinazione dei quorum di validita' delle sedute e delle  deliberazioni  si  fa  riferimento  alle specifiche componenti aventi diritto al voto.
 7.  Il consiglio esercita tutte le attribuzioni di competenza della facolta'.
 8.  Il  consiglio  di  facolta' e' presieduto da un professore di I fascia  a  tempo  pieno  eletto  dal  consiglio  stesso  fra  i  suoi componenti e nominato dal rettore.
 Il  preside  dura  in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile consecutivamente  una  volta  sola;  convoca  e presiede il consiglio fissandone l'ordine dei giorno; cura l'esecuzione delle deliberazioni del  consiglio  ed  esercita le altre funzioni delegate dal consiglio stesso.
 9.  Il consiglio di facolta' su proposta dei preside, nomina alcuni suoi  componenti che, con il preside, compongono la giunta. Il numero dei componenti la giunta e' fissato dal regolamento di facolta'.
 10.  La  giunta esercita le funzioni ad essa delegate dal consiglio di facolta'.
 Titolo VI
 ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA
 Art. 46.
 Ricerca scientifica: principi generali
 1.   L'attivita'  di  ricerca  e'  compito  istituzionale  di  ogni profes
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